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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 25/11/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel. Dott. Enrica Drago Consigliere Dott. Stefano Tarantola Consigliere
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 1022 / 2024 R.G. promossa da rapp. e difeso dall'Avv.to SULFARO LETTERIO presso il cui studio è elett. Parte_1 dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di rapp. e difesa dall'avv.to RONCALLO STEFANO presso il Controparte_1 cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI delle PARTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI PARTE APPELLANTE
Come in atto di appello
PARTE APPELLATA
Come in comparsa di costituzione e risposta
FATTO E DIRITTO
Rilevato :
-che e Parte_1 Parte_2 Parte_3 ha interposto appello contro la sentenza emessa in data 09.10.2024 dal Tribunale di
Genova n. 2614/2024;
1 -che all'udienza del 15.10.2025 nessuna delle parti è comparsa e la Corte ha fissato nuova udienza ai sensi dell'articolo 309 c.p.c. davanti al Collegio al 19.11.2025 ;
-che nessuna delle parti è comparsa neppure a questa udienza;
-che ai sensi degli articoli 181-309 c.p.c. deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione;
-che, infatti, il giudizio di primo grado è stato introdotto successivamente all'entrata in vigore del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, il cui articolo 50 ha modificato l'articolo 181, comma 1, c.p.c., richiamato dall'articolo 309 c.p.c., disponendo che qualora anche all'udienza successiva a quella di mancata comparizione delle parti nessuno compaia, deve non solo ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, ma dichiararsi altresì l'estinzione del giudizio.
Ritenuto:
- che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c.;
- che non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente deliberando:
1) dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2)nulla sulle spese;
3) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 19.11.2025
La Presidente
Dott.ssa Rosella Silvestri
2
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel. Dott. Enrica Drago Consigliere Dott. Stefano Tarantola Consigliere
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 1022 / 2024 R.G. promossa da rapp. e difeso dall'Avv.to SULFARO LETTERIO presso il cui studio è elett. Parte_1 dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di rapp. e difesa dall'avv.to RONCALLO STEFANO presso il Controparte_1 cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI delle PARTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI PARTE APPELLANTE
Come in atto di appello
PARTE APPELLATA
Come in comparsa di costituzione e risposta
FATTO E DIRITTO
Rilevato :
-che e Parte_1 Parte_2 Parte_3 ha interposto appello contro la sentenza emessa in data 09.10.2024 dal Tribunale di
Genova n. 2614/2024;
1 -che all'udienza del 15.10.2025 nessuna delle parti è comparsa e la Corte ha fissato nuova udienza ai sensi dell'articolo 309 c.p.c. davanti al Collegio al 19.11.2025 ;
-che nessuna delle parti è comparsa neppure a questa udienza;
-che ai sensi degli articoli 181-309 c.p.c. deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione;
-che, infatti, il giudizio di primo grado è stato introdotto successivamente all'entrata in vigore del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, il cui articolo 50 ha modificato l'articolo 181, comma 1, c.p.c., richiamato dall'articolo 309 c.p.c., disponendo che qualora anche all'udienza successiva a quella di mancata comparizione delle parti nessuno compaia, deve non solo ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, ma dichiararsi altresì l'estinzione del giudizio.
Ritenuto:
- che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c.;
- che non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente deliberando:
1) dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2)nulla sulle spese;
3) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 19.11.2025
La Presidente
Dott.ssa Rosella Silvestri
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