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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/05/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 442 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2009, vertente
TRA
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Bruno Giovanni
OPPONENTE
E
Cf. rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Veronica Sommario
OPPOSTA
E
Controparte_2
TERZA CHIAMATA
E
C.f. rappresentata e difesa Controparte_3 C.F._3 dall'Avv. Domenico Sommario,
INTERVENUTA
Avente ad oggetto: opposizione a precetto
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 08 novembre 2024, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 5 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Noti i fatti di causa.
Sul difetto di procura.
Nel caso di specie non sembra esservi dubbio sulla identità del debitore, posto che nel precetto opposto, l'opponente può essere agevolmente identificat o attraverso i dati anagrafici corretti indicati nell'epigrafe dell'atto .
Quanto alla mancanza di data, nella procura è stilato … in calce all'atto … indi anche questa è ricavabile dall'atto di precetto.
Ed invero occorre evitare eccessi di formalismo che, lungi dal garantire il diritto di difesa, lo ingabbino in regole astratte e limitative. Limitazioni che rischiano di condurre ad una violazione dei principi costituzionalmente garantiti (artt. 111 e 24
Cost.).
^^^
Deve preliminarmente essere sottolineato che il sindacato del giudice dell'opposizione all'atto di precetto con il quale si chiede la dichiarazione di illegittimità del titolo che lo supporta è un sindacato del tutto formale, limitato alla sola verifica che il titolo sia riferito al soggetto opponente, che sia emesso da un giudice, che sia stato dichiarato esecutivo .
Nessun altro giudizio può essere formulato dal Giudice dell'opposizione ad atto di precetto sulla legittimità e fondatezza di detto titolo, giudizio riservato dalla legge o al medesimo giudice che ha emesso il provvedimento ovvero al giudice di appello.
Nel caso concreto trattasi di titolo esecutivo costituito da un provvedimento del 31 ottobre 2013 reso nel procedimento n. 754/2013 dal già Tribunale di Rossano che ordinava a parte opponente di consegnare a (oggi defunta) le chiavi Persona_1 del lucchetto apposto al cancello carrabile, oltre condanna alle spese.
Invero, nel giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non possono proporsi questioni in contrasto con il contenuto del titolo esecutivo giudiziale e deducibili invece con specifici mezzi di impugnazione di esso;
ne deriva che, in tale ambito, non vi è alcuna possibilità di concorso tra questo e quel procedimento (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 29/11/1996, n. 10650).
Come è noto, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, promossa sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, possono essere dedotti soltanto motivi di doglianza riferiti a fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale,
Pagina 2 di 5 che si siano verificati in un momento successivo alla formazione del titolo e non anche motivi di contestazione relativi a fatti che, essendo precedenti a tale momento, sono, invece, deducibili con specifici mezzi di impugnazione avverso il titolo giudiziale.
Segue il rigetto dell'eccezione sollevata da parte opponente sulla presunta carenza di legittimazione passiva di . Parte_1
^^^
Sulla inesistenza del titolo.
Il giudice dell'opposizione è tenuto a compiere d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche per la prima volta nel giudizio di Cassazione la verifica dell'esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo che la sua sopravvenuta caducazione che – entrambe – determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa (cfr Cass. N. 22430/2004).
Si afferma in particolare che “l'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 cod. proc. civ. si configura come accertamento negativo della pretesa esecutiva del creditore procedente, che va condotta sulla base dei motivi di opposizione proposti, che non possono essere modificati dall'opponente nel corso del giudizio.
L'esistenza del titolo esecutivo con i requisiti prescritti dall'art. 474 cod. proc. civ. costituisce, peraltro, presupposto indefettibile per dichiarare il diritto a procedere all'esecuzione. Ne consegue che il giudice dell'esecuzione ha il potere -dovere - con accertamento che esaurisce la sua efficacia nel processo esecutivo in quanto funzionale all'emissione di un atto esecutivo e non alla risoluzione di una controversia nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione - di verificare l'idoneità del titolo e di controllare la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nel precetto, mentre in sede di opposizione l'accertamento dell'idoneità del titolo ha natura preliminare per la decisione dei motivi proposti anche se questi non investano direttamente tale questione” (vedi Cass. Sez. L,
Sentenza n. 16610 del 28/07/2011, Cass. ez. 3, Sentenza n. 3977 del 13/03/2012).
In accoglimento del ricorso e, quindi, ravvisando sotto il profilo oggettivo e soggettivo l'eccepita molestia possessoria l'ordinanza posta a base dell'intrapresa azione esecutiva si limitava ad ordinare a di consegnare a Parte_1
le chiavi del lucchetto apposto al cancello carrabile. Persona_1
Il titolo esecutivo azionato contiene pertanto una condanna ad un facere .
Il a seguito di notifica del titolo esecutivo, consegnava le chiavi alla Pt_1 sig.ra (allora in vita) in data 20/02/2014 . Per_1
Pagina 3 di 5 Nell'anno 2021 il per come rappresentato da parte opposta, sostituiva il Pt_1 lucchetto al cancello impedendo così l'accesso alla proprietaria e all'odierna opposta usufruttuaria.
Trattasi di situazione nuova che lamenta la sussistenza di un aleatorio possesso tutelabile in capo a soggetti diversi ( e Controparte_1 Controparte_3 per intervenuto presunto spoglio ad opera del a distanza di oltre sette anni Pt_1 dall'ordinanza del 31 ottobre 2023 su cui si fonda l'odierno precetto.
Difetta un valido titolo esecutivo per procedere all' intrapresa esecuzione per consegna o rilascio ed in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta da
, va, dunque, dichiarata ed accertata l'insussistenza del diritto di Parte_1
di procedere alla intrapresa azione esecutiva. Controparte_1
Tale statuizione di per sé dirimente assorbe ogni altro motivo proposto.
^^^
Inammissibile la riconvenzionale per il non avere alcuna relazione di dipendenza dal titolo dedotto nel presente giudizio in cui si disquisisce in ordine all'esistenza o meno del diritto a procedere alla esecuzione per mancanza di un titolo.
Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione ad un atto ingiuntivo o ad un atto di precetto, atti che si formano senza contraddittorio tra le parti, solo l'opponente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, non anche l'opposto, che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione o con il precetto. Tale principio si desume da costanti pronunce della Cassazione (Cfr. Cass. 12922/1991, 4795/1988, 3119/1975), salvo il diritto per il creditore opposto ad agire in reconventio reconventionis, ove la nuova pretesa tragga ragione dalla riconvenzionale proposta dall'ingiunto opponente, rispetto alla quale l'originario intimante venga a trovarsi, a sua volta, in posizione di convenuto (Cfr. Cass. 11415/2004). In altri termini, il convenuto nel giudizio di opposizione a precetto può “riconvenzionare” il petitum solo se vanta un altro titolo esecutivo, giudiziale o stragiudiziale, nel frattempo perfezionatosi in suo favore. Il contenuto della domanda riconvenzionale posta in essere da
[...]
volta ad ottenere il diritto di passaggio non ha alcuna relazione di CP_3 dipendenza dal titolo dedotto nel presente giudizio.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Per quel che riguarda le spese di lite avuto riguardo alla particolarità della vicenda ed al rilievo d'ufficio del difetto di un valido titolo esecutivo per procedere alla intrapresa azione esecutiva per rilascio si ravvisano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
Pagina 4 di 5 La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone.
1) accerta e dichiara l'insussistenza del diritto di di procedere Controparte_1 ad esecuzione in base al provvedimento pronunciato dal già Tribunale di Rossano in data 31 ottobre 2013;
2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata da
[...]
; CP_3
3) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Castrovillari il 21 maggio 2025
Il giudice G.O.P.
dott. ssa Maria Francesca Di Maio
Pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 442 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2009, vertente
TRA
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Bruno Giovanni
OPPONENTE
E
Cf. rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Veronica Sommario
OPPOSTA
E
Controparte_2
TERZA CHIAMATA
E
C.f. rappresentata e difesa Controparte_3 C.F._3 dall'Avv. Domenico Sommario,
INTERVENUTA
Avente ad oggetto: opposizione a precetto
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 08 novembre 2024, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 5 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Noti i fatti di causa.
Sul difetto di procura.
Nel caso di specie non sembra esservi dubbio sulla identità del debitore, posto che nel precetto opposto, l'opponente può essere agevolmente identificat o attraverso i dati anagrafici corretti indicati nell'epigrafe dell'atto .
Quanto alla mancanza di data, nella procura è stilato … in calce all'atto … indi anche questa è ricavabile dall'atto di precetto.
Ed invero occorre evitare eccessi di formalismo che, lungi dal garantire il diritto di difesa, lo ingabbino in regole astratte e limitative. Limitazioni che rischiano di condurre ad una violazione dei principi costituzionalmente garantiti (artt. 111 e 24
Cost.).
^^^
Deve preliminarmente essere sottolineato che il sindacato del giudice dell'opposizione all'atto di precetto con il quale si chiede la dichiarazione di illegittimità del titolo che lo supporta è un sindacato del tutto formale, limitato alla sola verifica che il titolo sia riferito al soggetto opponente, che sia emesso da un giudice, che sia stato dichiarato esecutivo .
Nessun altro giudizio può essere formulato dal Giudice dell'opposizione ad atto di precetto sulla legittimità e fondatezza di detto titolo, giudizio riservato dalla legge o al medesimo giudice che ha emesso il provvedimento ovvero al giudice di appello.
Nel caso concreto trattasi di titolo esecutivo costituito da un provvedimento del 31 ottobre 2013 reso nel procedimento n. 754/2013 dal già Tribunale di Rossano che ordinava a parte opponente di consegnare a (oggi defunta) le chiavi Persona_1 del lucchetto apposto al cancello carrabile, oltre condanna alle spese.
Invero, nel giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non possono proporsi questioni in contrasto con il contenuto del titolo esecutivo giudiziale e deducibili invece con specifici mezzi di impugnazione di esso;
ne deriva che, in tale ambito, non vi è alcuna possibilità di concorso tra questo e quel procedimento (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 29/11/1996, n. 10650).
Come è noto, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, promossa sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, possono essere dedotti soltanto motivi di doglianza riferiti a fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale,
Pagina 2 di 5 che si siano verificati in un momento successivo alla formazione del titolo e non anche motivi di contestazione relativi a fatti che, essendo precedenti a tale momento, sono, invece, deducibili con specifici mezzi di impugnazione avverso il titolo giudiziale.
Segue il rigetto dell'eccezione sollevata da parte opponente sulla presunta carenza di legittimazione passiva di . Parte_1
^^^
Sulla inesistenza del titolo.
Il giudice dell'opposizione è tenuto a compiere d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche per la prima volta nel giudizio di Cassazione la verifica dell'esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo che la sua sopravvenuta caducazione che – entrambe – determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa (cfr Cass. N. 22430/2004).
Si afferma in particolare che “l'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 cod. proc. civ. si configura come accertamento negativo della pretesa esecutiva del creditore procedente, che va condotta sulla base dei motivi di opposizione proposti, che non possono essere modificati dall'opponente nel corso del giudizio.
L'esistenza del titolo esecutivo con i requisiti prescritti dall'art. 474 cod. proc. civ. costituisce, peraltro, presupposto indefettibile per dichiarare il diritto a procedere all'esecuzione. Ne consegue che il giudice dell'esecuzione ha il potere -dovere - con accertamento che esaurisce la sua efficacia nel processo esecutivo in quanto funzionale all'emissione di un atto esecutivo e non alla risoluzione di una controversia nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione - di verificare l'idoneità del titolo e di controllare la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nel precetto, mentre in sede di opposizione l'accertamento dell'idoneità del titolo ha natura preliminare per la decisione dei motivi proposti anche se questi non investano direttamente tale questione” (vedi Cass. Sez. L,
Sentenza n. 16610 del 28/07/2011, Cass. ez. 3, Sentenza n. 3977 del 13/03/2012).
In accoglimento del ricorso e, quindi, ravvisando sotto il profilo oggettivo e soggettivo l'eccepita molestia possessoria l'ordinanza posta a base dell'intrapresa azione esecutiva si limitava ad ordinare a di consegnare a Parte_1
le chiavi del lucchetto apposto al cancello carrabile. Persona_1
Il titolo esecutivo azionato contiene pertanto una condanna ad un facere .
Il a seguito di notifica del titolo esecutivo, consegnava le chiavi alla Pt_1 sig.ra (allora in vita) in data 20/02/2014 . Per_1
Pagina 3 di 5 Nell'anno 2021 il per come rappresentato da parte opposta, sostituiva il Pt_1 lucchetto al cancello impedendo così l'accesso alla proprietaria e all'odierna opposta usufruttuaria.
Trattasi di situazione nuova che lamenta la sussistenza di un aleatorio possesso tutelabile in capo a soggetti diversi ( e Controparte_1 Controparte_3 per intervenuto presunto spoglio ad opera del a distanza di oltre sette anni Pt_1 dall'ordinanza del 31 ottobre 2023 su cui si fonda l'odierno precetto.
Difetta un valido titolo esecutivo per procedere all' intrapresa esecuzione per consegna o rilascio ed in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta da
, va, dunque, dichiarata ed accertata l'insussistenza del diritto di Parte_1
di procedere alla intrapresa azione esecutiva. Controparte_1
Tale statuizione di per sé dirimente assorbe ogni altro motivo proposto.
^^^
Inammissibile la riconvenzionale per il non avere alcuna relazione di dipendenza dal titolo dedotto nel presente giudizio in cui si disquisisce in ordine all'esistenza o meno del diritto a procedere alla esecuzione per mancanza di un titolo.
Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione ad un atto ingiuntivo o ad un atto di precetto, atti che si formano senza contraddittorio tra le parti, solo l'opponente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, non anche l'opposto, che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione o con il precetto. Tale principio si desume da costanti pronunce della Cassazione (Cfr. Cass. 12922/1991, 4795/1988, 3119/1975), salvo il diritto per il creditore opposto ad agire in reconventio reconventionis, ove la nuova pretesa tragga ragione dalla riconvenzionale proposta dall'ingiunto opponente, rispetto alla quale l'originario intimante venga a trovarsi, a sua volta, in posizione di convenuto (Cfr. Cass. 11415/2004). In altri termini, il convenuto nel giudizio di opposizione a precetto può “riconvenzionare” il petitum solo se vanta un altro titolo esecutivo, giudiziale o stragiudiziale, nel frattempo perfezionatosi in suo favore. Il contenuto della domanda riconvenzionale posta in essere da
[...]
volta ad ottenere il diritto di passaggio non ha alcuna relazione di CP_3 dipendenza dal titolo dedotto nel presente giudizio.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Per quel che riguarda le spese di lite avuto riguardo alla particolarità della vicenda ed al rilievo d'ufficio del difetto di un valido titolo esecutivo per procedere alla intrapresa azione esecutiva per rilascio si ravvisano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
Pagina 4 di 5 La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone.
1) accerta e dichiara l'insussistenza del diritto di di procedere Controparte_1 ad esecuzione in base al provvedimento pronunciato dal già Tribunale di Rossano in data 31 ottobre 2013;
2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata da
[...]
; CP_3
3) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Castrovillari il 21 maggio 2025
Il giudice G.O.P.
dott. ssa Maria Francesca Di Maio
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