Articolo 4 della Legge 26 ottobre 1952, n. 1784
Articolo 3Articolo 5
Versione
4 dicembre 1952
Art. 4.
Tutti i Comuni d'Italia affiggeranno, piu' volte all'anno, manifesti con grafici forniti dal Ministero della difesa, nei quali metteranno in guardia i cittadini sul pericolo cui vanno incontro coloro che per diletto o per speculazione tentino di rimuovere gli ordigni esplosivi anzidetti, indicando anche le pene sancite dalla legge.
Entrata in vigore il 4 dicembre 1952