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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/01/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4598/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Ezio Cannata Baratta Giudice
dott.ssa Lidia Greco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4598/2023
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliata in Catania via Alberto Mario n. 32, presso lo C.F._1 studio dell'avvocato AMORE CONCETTA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
nato il [...] a [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Catania Viale della Libertà n. 221, presso lo C.F._2 studio dell'avvocato CHIZZONI RENATO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata rimessa in decisione dinanzi al Collegio, senza termini per scritti conclusivi, previa rinuncia delle parti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente in data 28/03/2023, ha chiesto Parte_1
pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius: scioglimento del matrimonio,
atteso che le parti hanno contratto matrimonio con rito civile, come si evince dall'estratto dell'atto di matrimonio in atti) contratto con in data 23/10/2008, trascritto nel Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Mascalucia al N. 30, Parte 1, anno 2008.
Dalla loro unione sono nati i figli (il 30/10/2003) e (il Persona_1 Persona_2
19/02/2011).
La ricorrente ha esposto di essersi separata dal coniuge con decreto di omologa pronunciato dal
Tribunale di Catania in data 11/03/2022 e che da allora i coniugi non si sono più riconciliati,
chiedendo, inoltre, l'affidamento condiviso del figlio con collocamento prevalente Persona_2
presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita del padre con il figlio, la corresponsione, a carico del , di un assegno di mantenimento in favore dei figli e CP_1 Per_1 Persona_2
pari ad euro 600,00 mensili, da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50%
delle spese mediche non mutuabili e delle spese ricreative previamente concordate e documentate,
e ha rinunciato all'assegno di mantenimento disposto in suo favore in sede di omologa della separazione.
si è costituito in giudizio, contestando tutto quanto dedotto ed eccepito Controparte_1
da controparte perché infondato in fatto e in diritto e rappresentando che le parti hanno raggiunto un complessivo accordo.
2 Pertanto, le parti hanno chiesto di definire il procedimento alle condizioni di cui all'accordo depositato in atti che di seguito si riportano:
“Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente
presso la madre, oggi nel di lei domicilio e residenza in Gravina di Catania (CT) Via S.G.
Galermo n. 15.
Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Pt_1
mantenimento dei figli, un assegno mensile complessivo di euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00),
da rivalutarsi annualmente, secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie
relative ai figli, preventivamente concordate, individuate sulla scorta delle Linee Guida sul
Mantenimento dei Figli, sottoscritte dalle Associazioni Forensi col Tribunale di Catania in data
25.7.2018.
Il Sig. , avrà il diritto di incontrare il figlio minore con regolarità, due pomeriggi di giorni CP_1
feriali a settimana, anche continuativi, con o senza pernottamento, a seconda delle sue esigenze e
previo accordo con la madre;
il sabato e la domenica, a settimane alterne, anche con
pernottamento, la sola notte del sabato o anche quella della domenica, previo accordo con la
madre; una settimana continuativa in luglio ed una continuativa in agosto, in coincidenza con la
chiusura delle scuole;
per sette giorni, durante il periodo natalizio (ad anni alterni comprensivi del
Natale o del Capodanno) e per tre giorni nel periodo di Pasqua (sempre ad anni alterni,
comprensivi della festività di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo), il tutto compatibilmente con gli
impegni scolastici e con le altre esigenze e preferenze del minore, e previo accordo con la madre.
Nel caso di impedimenti dei genitori o in relazione al figlio, dovrà essere dato congruo preavviso
da un genitore all'altro.
3 I genitori avranno la possibilità di viaggiare, in Italia ed all'estero, con il figlio e a tal fine si
impegnano, sin da ora, a prestare il consenso per le eventuali necessarie autorizzazioni
amministrative.”.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole alla definizione del giudizio alle condizioni concordate tra le parti.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi della legge n. 898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970)
risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi
(decreto di omologa pronunciato dal Tribunale di Catania in data 11/03/2022 nel giudizio recante n. 11240/2021 r.g.) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è
stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Gli accordi sottoscritti vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico,
a disposizioni di carattere imperativo o all'interesse della prole minore di età.
Considerato che le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, si dispone la compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4598/2023 r.g., disattesa ogni contraria istanza:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto a Mascalucia (CT) in data 23/10/2008 tra
, nata il [...] a [...], e Parte_1
nato il [...] a [...], trascritto nel Registro Controparte_1
4 degli Atti di Matrimonio del Comune di Mascalucia al N. 30, Parte 1, anno 2008;
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i Persona_2
genitori con collocamento prevalente presso la madre;
DISCIPLINA i tempi di permanenza del minore con il padre come in parte motiva;
PONE a carico di l'obbligo di versare a , a Controparte_1 Parte_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli, un assegno mensile complessivo di euro 550,00, da rivalutarsi annualmente, secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli, preventivamente concordate, individuate sulla scorta delle Linee Guida sul Mantenimento dei
Figli, sottoscritte dalle Associazioni Forensi col Tribunale di Catania in data 25.7.2018;
COMPENSA le spese processuali;
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di Mascalucia di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso a Catania il giorno 6/12/2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Lidia Greco dott. Massimo Escher
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Ezio Cannata Baratta Giudice
dott.ssa Lidia Greco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4598/2023
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliata in Catania via Alberto Mario n. 32, presso lo C.F._1 studio dell'avvocato AMORE CONCETTA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
nato il [...] a [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Catania Viale della Libertà n. 221, presso lo C.F._2 studio dell'avvocato CHIZZONI RENATO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata rimessa in decisione dinanzi al Collegio, senza termini per scritti conclusivi, previa rinuncia delle parti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente in data 28/03/2023, ha chiesto Parte_1
pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius: scioglimento del matrimonio,
atteso che le parti hanno contratto matrimonio con rito civile, come si evince dall'estratto dell'atto di matrimonio in atti) contratto con in data 23/10/2008, trascritto nel Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Mascalucia al N. 30, Parte 1, anno 2008.
Dalla loro unione sono nati i figli (il 30/10/2003) e (il Persona_1 Persona_2
19/02/2011).
La ricorrente ha esposto di essersi separata dal coniuge con decreto di omologa pronunciato dal
Tribunale di Catania in data 11/03/2022 e che da allora i coniugi non si sono più riconciliati,
chiedendo, inoltre, l'affidamento condiviso del figlio con collocamento prevalente Persona_2
presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita del padre con il figlio, la corresponsione, a carico del , di un assegno di mantenimento in favore dei figli e CP_1 Per_1 Persona_2
pari ad euro 600,00 mensili, da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50%
delle spese mediche non mutuabili e delle spese ricreative previamente concordate e documentate,
e ha rinunciato all'assegno di mantenimento disposto in suo favore in sede di omologa della separazione.
si è costituito in giudizio, contestando tutto quanto dedotto ed eccepito Controparte_1
da controparte perché infondato in fatto e in diritto e rappresentando che le parti hanno raggiunto un complessivo accordo.
2 Pertanto, le parti hanno chiesto di definire il procedimento alle condizioni di cui all'accordo depositato in atti che di seguito si riportano:
“Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente
presso la madre, oggi nel di lei domicilio e residenza in Gravina di Catania (CT) Via S.G.
Galermo n. 15.
Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Pt_1
mantenimento dei figli, un assegno mensile complessivo di euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00),
da rivalutarsi annualmente, secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie
relative ai figli, preventivamente concordate, individuate sulla scorta delle Linee Guida sul
Mantenimento dei Figli, sottoscritte dalle Associazioni Forensi col Tribunale di Catania in data
25.7.2018.
Il Sig. , avrà il diritto di incontrare il figlio minore con regolarità, due pomeriggi di giorni CP_1
feriali a settimana, anche continuativi, con o senza pernottamento, a seconda delle sue esigenze e
previo accordo con la madre;
il sabato e la domenica, a settimane alterne, anche con
pernottamento, la sola notte del sabato o anche quella della domenica, previo accordo con la
madre; una settimana continuativa in luglio ed una continuativa in agosto, in coincidenza con la
chiusura delle scuole;
per sette giorni, durante il periodo natalizio (ad anni alterni comprensivi del
Natale o del Capodanno) e per tre giorni nel periodo di Pasqua (sempre ad anni alterni,
comprensivi della festività di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo), il tutto compatibilmente con gli
impegni scolastici e con le altre esigenze e preferenze del minore, e previo accordo con la madre.
Nel caso di impedimenti dei genitori o in relazione al figlio, dovrà essere dato congruo preavviso
da un genitore all'altro.
3 I genitori avranno la possibilità di viaggiare, in Italia ed all'estero, con il figlio e a tal fine si
impegnano, sin da ora, a prestare il consenso per le eventuali necessarie autorizzazioni
amministrative.”.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole alla definizione del giudizio alle condizioni concordate tra le parti.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi della legge n. 898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970)
risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi
(decreto di omologa pronunciato dal Tribunale di Catania in data 11/03/2022 nel giudizio recante n. 11240/2021 r.g.) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è
stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Gli accordi sottoscritti vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico,
a disposizioni di carattere imperativo o all'interesse della prole minore di età.
Considerato che le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, si dispone la compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4598/2023 r.g., disattesa ogni contraria istanza:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto a Mascalucia (CT) in data 23/10/2008 tra
, nata il [...] a [...], e Parte_1
nato il [...] a [...], trascritto nel Registro Controparte_1
4 degli Atti di Matrimonio del Comune di Mascalucia al N. 30, Parte 1, anno 2008;
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i Persona_2
genitori con collocamento prevalente presso la madre;
DISCIPLINA i tempi di permanenza del minore con il padre come in parte motiva;
PONE a carico di l'obbligo di versare a , a Controparte_1 Parte_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli, un assegno mensile complessivo di euro 550,00, da rivalutarsi annualmente, secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli, preventivamente concordate, individuate sulla scorta delle Linee Guida sul Mantenimento dei
Figli, sottoscritte dalle Associazioni Forensi col Tribunale di Catania in data 25.7.2018;
COMPENSA le spese processuali;
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di Mascalucia di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso a Catania il giorno 6/12/2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Lidia Greco dott. Massimo Escher
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