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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/01/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 7047/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M. Laura Amato Presidente
Dott.Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) IG.ra Parte_1
nato/a Varese (VA) il 13.06.1978 cittadino/a: italiana
C.F. ) C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Eloisia Minolfi (c.f. del Foro di Milano ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso lo Studio della medesima sito in Milano, in Via Vitruvio n. 11 presso il quale ha eletto domicilio telematico;
PEC Email_1
Email_2
e
2) IG. CP_1
nato/a a Milano (MI), il 29.11.1978 cittadino/a: italiano
C.F. C.F._3
residente in [...] con l'Avv. Anna Campanella, (C.F. ) del Foro di Milano ed elettivamente C.F._4
domiciliato presso lo studio della medesima sito in Milano Via Carlo Pisacane n.34 presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_3
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano (MI) in data 02.06.2007 scegliendo il regime della comunione dei beni, come da atto registrato nel predetto comune con i seguenti riferimenti: Anno 2007, Numero 0411, Registro 01,
Parte 2, Seria A
In comunione legale dei beni. con i seguenti figli: nome, cognome, data di nascita e cittadinanza
- nato il [...] a [...], cittadinanza italiana;
Persona_1
- nato il [...] a [...], cittadinanza italiana. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/06/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
Le premesse formano parte integrante della presente scrittura.
1. CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA E RAPPORTI PATRIMONIALI
I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
La IG.ra d'accordo con il IG. si è trasferita insieme ai figli ad abitare Pt_1 CP_1 nell'immobile preso in locazione nel novembre 2023 sito a MIlano (MI) via Caianello n. 2.
Il IG. a titolo di contributo per la casa coniugale corrisponde alle IG.ra il CP_1 Pt_1
50% del canone di locazione e delle spese condominiali (attualmente tale importo è pari a €
1.600,00/mese suddiviso tra i coniugi al 50% che quindi sostengono tale costo in misura di € 800,00 ciascuno): il IG. con il presente accordo dichiara espressamente che continuerà a CP_1
corrispondere alla IG.ra - a titolo di obbligazione per contributo abitativo alla moglie - il 50% Pt_1 di canone di locazione e spese condominiali relative all'immobile in cui la IG.ra vivrà con i Pt_1
figli anche ove la medesima dovesse cambiare residenza con i figli.
A definizione di ogni pendenza economica tra le parti, il IG. si impegna a CP_1
corrispondere sul conto corrente di proprietà esclusiva della IG.ra entro il 5 di ogni Parte_1 mese la somma pari a € 266,17 al mese per un totale di € 54.283,52 (cinquantacinquemila/00) corrispondente al 50% dell'importo del mutuo gravante sul conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi e contratto per l'acquisto di un bilocale sito a Porto Venere (SP) Via Libertà n. 299 .
A tal proposito, i coniugi concordemente hanno deciso che metteranno in affitto la casa sita a
Porto Venere (SP) Via Libertà n. 299 fino al termine della stagione estiva 2024, dividendo equamente
(50% al IG. e 50% alla IG.ra il canone di affitto percepito. CP_1 Pt_1 Terminata, invece, la stagione estiva 2024 ovvero quando si sia trovato un acquirente, i coniugi concordemente hanno fin d'ora deciso di alienare la casa sita a Porto Venere (SP) Via Libertà
n. 299 dividendo equamente il ricavato della vendita (50% alla IG.ra e 50% al IG. Pt_1 CP_1
e, come da premesse, il IG. provvederà istantaneamente a estinguere il finanziamento ancora CP_1
in essere acceso per la propria auto ut supra così liberando completamente e definitivamente la IG.ra da qualsiasi vincolo a esso finanziamento connesso e/o dallo stesso scaturente. Pt_1
Per quanto attiene invece agli appartamenti che le parti gestiscono congiuntamente (trattasi di check in e check out, pulizia e gestione degli appartamenti che vengono loro affidati per la gestione degli affitti a breve termine in tipologia casa vacanze), le parti concordano che continueranno a dividersi al 50% il relativo incasso che continuerà a essere fatturato direttamente dal IG. al CP_1
cliente regolandosi poi contestualmente il IG.- con la IG.ra alla quale egli CP_1 Pt_1 corrisponderà il 50% dell'incasso.
In relazione all'investimento comune relativo all'importo di € 20.000,00= (ventimila/00) effettuato presso CrowdFoundMe, i coniugi concordemente - al momento della scadenza dei termini
- si impegnano a dividere equamente (50% alla IG.ra e 50% al IG. il capitale che Pt_1 CP_1
verrà riscosso.
I IGg.ri e al netto di quanto precisato sopra e con l'adempimento di Pt_1 CP_1
quanto sopra, si dichiarano economicamente autosufficienti dando atto di non aver altre pendenze di natura debito creditorie tra essi e di aver già regolato in maniera tombale qualsiasi eventuale aspetto economico che li riguardi senza che tra esse parti possa essere avanzata alcuna altra pretesa oltre a quelle de quo per qualsiasi titolo o ragione in virtù del loro rapporto coniugale ormai cessato.
2. AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO E CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI
FIGLI
I figli, ed vengono affidati congiuntamente a entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori in maniera paritaria, con collocamento prevalente presso la madre presso l'immobile attualmente locato sito a Milano in via Caianello 2.
Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente ogni avvenuto cambio di residenza o domicilio all'altro genitore.
I genitori si impegnano a rispettare il principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita dei figli, idonea a garantire loro una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, i quali hanno il dovere di cooperare tra loro ai fini dell'assistenza, educazione ed istruzione della prole ai sensi degli artt. 337 ter c.c., 316 ss. c.c., nonché dell'art. 30 Cost. Il IG. provvederà ai sensi dell'art. 337 comma quarto c.c. a versare alla IG.ra CP_1
entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, un importo mensile pari a € 700,00= Parte_1
(settecento/00), ovvero € 350,00 a figlio, a titolo di contributo al mantenimento ordinario per i figli ed alle seguenti coordinate bancarie: IBAN: Persona_1 Persona_2
[...] di proprietà della IG.ra con rivalutazione ISTAT Parte_1
prezzi al consumo per le famiglie a decorrere da Gennaio 2025.
L'importo versato a titolo di contributo al mantenimento ordinario è destinato a coprire tutti i costi connessi alle eIGenze ordinarie di vita di ed Devono Persona_1 Persona_2
ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: la mensa scolastica,
l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco.
Ciascun genitore contribuirà al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti (50% a carico del IG. e 50% a carico della IG.ra , delle spese extra assegno CP_1 Parte_1
che si rendessero necessarie per i figli minori, ed secondo le Persona_1 Persona_2
linee guida del Tribunale di Milano, come di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo sulla spesa:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo sulla spesa:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo sulla spesa:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo sulla spesa:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo sulla spesa:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo
accordo sulla spesa:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (es. pittura, teatro, boy-scout);
e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o spese voluttuarie (requisito funzionale). Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (con mezzo idoneo alla conoscenza quali ad esempio Whatsapp, mail) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 (trenta) giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
L'assegno unico per i figli ed verrà percepito in misura Persona_1 Persona_2
100% dalla IG.ra Parte_1
3. ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE E DIRITTO DI VISITA
I genitori concordano che le decisioni di maggiore interesse per i figli minori, Per_1 ed relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dei medesimi
[...] Persona_2
verranno prese di comune accordo tra i genitori tenendo conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi, ai sensi degli artt. 315 bis ss. c.c.
Attenendosi a quanto riportato nel piano genitoriale, le parti concordano che ciascun genitore trascorrerà con i figli week-end alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola sino alla domenica sera con accompagnamento a casa presso la madre, nel weekend di competenza paterna, salvo migliori accordi come da piano genitoriale allegato.
Quanto alle vacanze estive, i figli trascorreranno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, in periodi da concordare entro il 1 di giugno di ogni anno, o appena i IGg.ri Pt_1
e conosceranno il proprio piano ferie, unitamente alla località di destinazione, (impegnandosi CP_1
comunque a favorire la visita dell'altro genitore a metà periodo).
Se uno dei genitori non si recherà in vacanza per dette due settimane, vi sarà la sospensione del diritto di visita dell'altro genitore nelle due settimane per consentire un periodo di permanenza dei ragazzi con il singolo genitore e per consentire gite quotidiane;
resta inteso che i genitori, nell'ambito del rapporto di collaborazione e di dialogo che gli stessi avranno a tenere nell'interesse prioritario dei figli, possano accordarsi per stare con i bambini diversamente in caso di imprevista impossibilità di uno dei genitori ad attenersi al regime di visita concordato. Parimenti resta fermo tra i genitori l'obbligo di accordarsi l'uno con l'altro per stare con i figli oltre e diversamente rispetto al regime di visita concordato in caso di malattie dei minori o in caso di avvenimenti particolari (quali ricorrenze familiari o impegni con compagni e amichetti dei figli).
Durante le vacanze natalizie, i genitori si alterneranno di anno in anno nel trascorrere con i figli la settimana comprensiva del Natale e quella comprensiva del Capodanno. In particolare i minori trascorreranno la giornata della Vigilia di Natale con il genitore cui non spetta trascorrere la settimana della relativa festività, con pernotto e obbligo di accompagnamento alla casa dell'altro genitore entro le ore 10:00 del giorno di Natale dove resteranno con il genitore con il quale è previsto venga trascorsa la settimana di festività fino alle ore 17:00 del 31 dicembre quando verranno riaccompagnati presso la casa materna (o verranno presi presso la casa materna).
La Pasqua e le altre festività verranno alternate di anno in anno e in particolare i minori trascorreranno la settimana della Pasqua con il genitore con il quale non avrà trascorso la settimana del Natale.
Entrambi i genitori si impegnano, altresì, a rendersi disponibili per trascorrere tutti insieme, genitori e figli, i giorni relativi ai compleanni di ed Persona_1 Persona_2
4. AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DI DOCUMENTI PER L'ESPATRIO
I genitori si danno reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto, ai sensi dell'art. 3 L. n. , e della carta d'identità, di ed valida anche per Numero_1 Persona_1 Persona_2
l'espatrio.
****
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
(Se previste)
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
● Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio secondo il rito concordatario a Milano (MI) in data 02.06.2007;
● Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
● Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
● Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
● Compensa tra le parti le spese di procedura;
● Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
● Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Giuseppe Gennari.
Così deciso in Milano, il 25.09.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M. Laura Amato Presidente
Dott.Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) IG.ra Parte_1
nato/a Varese (VA) il 13.06.1978 cittadino/a: italiana
C.F. ) C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Eloisia Minolfi (c.f. del Foro di Milano ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso lo Studio della medesima sito in Milano, in Via Vitruvio n. 11 presso il quale ha eletto domicilio telematico;
PEC Email_1
Email_2
e
2) IG. CP_1
nato/a a Milano (MI), il 29.11.1978 cittadino/a: italiano
C.F. C.F._3
residente in [...] con l'Avv. Anna Campanella, (C.F. ) del Foro di Milano ed elettivamente C.F._4
domiciliato presso lo studio della medesima sito in Milano Via Carlo Pisacane n.34 presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_3
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano (MI) in data 02.06.2007 scegliendo il regime della comunione dei beni, come da atto registrato nel predetto comune con i seguenti riferimenti: Anno 2007, Numero 0411, Registro 01,
Parte 2, Seria A
In comunione legale dei beni. con i seguenti figli: nome, cognome, data di nascita e cittadinanza
- nato il [...] a [...], cittadinanza italiana;
Persona_1
- nato il [...] a [...], cittadinanza italiana. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/06/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
Le premesse formano parte integrante della presente scrittura.
1. CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA E RAPPORTI PATRIMONIALI
I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
La IG.ra d'accordo con il IG. si è trasferita insieme ai figli ad abitare Pt_1 CP_1 nell'immobile preso in locazione nel novembre 2023 sito a MIlano (MI) via Caianello n. 2.
Il IG. a titolo di contributo per la casa coniugale corrisponde alle IG.ra il CP_1 Pt_1
50% del canone di locazione e delle spese condominiali (attualmente tale importo è pari a €
1.600,00/mese suddiviso tra i coniugi al 50% che quindi sostengono tale costo in misura di € 800,00 ciascuno): il IG. con il presente accordo dichiara espressamente che continuerà a CP_1
corrispondere alla IG.ra - a titolo di obbligazione per contributo abitativo alla moglie - il 50% Pt_1 di canone di locazione e spese condominiali relative all'immobile in cui la IG.ra vivrà con i Pt_1
figli anche ove la medesima dovesse cambiare residenza con i figli.
A definizione di ogni pendenza economica tra le parti, il IG. si impegna a CP_1
corrispondere sul conto corrente di proprietà esclusiva della IG.ra entro il 5 di ogni Parte_1 mese la somma pari a € 266,17 al mese per un totale di € 54.283,52 (cinquantacinquemila/00) corrispondente al 50% dell'importo del mutuo gravante sul conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi e contratto per l'acquisto di un bilocale sito a Porto Venere (SP) Via Libertà n. 299 .
A tal proposito, i coniugi concordemente hanno deciso che metteranno in affitto la casa sita a
Porto Venere (SP) Via Libertà n. 299 fino al termine della stagione estiva 2024, dividendo equamente
(50% al IG. e 50% alla IG.ra il canone di affitto percepito. CP_1 Pt_1 Terminata, invece, la stagione estiva 2024 ovvero quando si sia trovato un acquirente, i coniugi concordemente hanno fin d'ora deciso di alienare la casa sita a Porto Venere (SP) Via Libertà
n. 299 dividendo equamente il ricavato della vendita (50% alla IG.ra e 50% al IG. Pt_1 CP_1
e, come da premesse, il IG. provvederà istantaneamente a estinguere il finanziamento ancora CP_1
in essere acceso per la propria auto ut supra così liberando completamente e definitivamente la IG.ra da qualsiasi vincolo a esso finanziamento connesso e/o dallo stesso scaturente. Pt_1
Per quanto attiene invece agli appartamenti che le parti gestiscono congiuntamente (trattasi di check in e check out, pulizia e gestione degli appartamenti che vengono loro affidati per la gestione degli affitti a breve termine in tipologia casa vacanze), le parti concordano che continueranno a dividersi al 50% il relativo incasso che continuerà a essere fatturato direttamente dal IG. al CP_1
cliente regolandosi poi contestualmente il IG.- con la IG.ra alla quale egli CP_1 Pt_1 corrisponderà il 50% dell'incasso.
In relazione all'investimento comune relativo all'importo di € 20.000,00= (ventimila/00) effettuato presso CrowdFoundMe, i coniugi concordemente - al momento della scadenza dei termini
- si impegnano a dividere equamente (50% alla IG.ra e 50% al IG. il capitale che Pt_1 CP_1
verrà riscosso.
I IGg.ri e al netto di quanto precisato sopra e con l'adempimento di Pt_1 CP_1
quanto sopra, si dichiarano economicamente autosufficienti dando atto di non aver altre pendenze di natura debito creditorie tra essi e di aver già regolato in maniera tombale qualsiasi eventuale aspetto economico che li riguardi senza che tra esse parti possa essere avanzata alcuna altra pretesa oltre a quelle de quo per qualsiasi titolo o ragione in virtù del loro rapporto coniugale ormai cessato.
2. AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO E CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI
FIGLI
I figli, ed vengono affidati congiuntamente a entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori in maniera paritaria, con collocamento prevalente presso la madre presso l'immobile attualmente locato sito a Milano in via Caianello 2.
Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente ogni avvenuto cambio di residenza o domicilio all'altro genitore.
I genitori si impegnano a rispettare il principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita dei figli, idonea a garantire loro una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, i quali hanno il dovere di cooperare tra loro ai fini dell'assistenza, educazione ed istruzione della prole ai sensi degli artt. 337 ter c.c., 316 ss. c.c., nonché dell'art. 30 Cost. Il IG. provvederà ai sensi dell'art. 337 comma quarto c.c. a versare alla IG.ra CP_1
entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, un importo mensile pari a € 700,00= Parte_1
(settecento/00), ovvero € 350,00 a figlio, a titolo di contributo al mantenimento ordinario per i figli ed alle seguenti coordinate bancarie: IBAN: Persona_1 Persona_2
[...] di proprietà della IG.ra con rivalutazione ISTAT Parte_1
prezzi al consumo per le famiglie a decorrere da Gennaio 2025.
L'importo versato a titolo di contributo al mantenimento ordinario è destinato a coprire tutti i costi connessi alle eIGenze ordinarie di vita di ed Devono Persona_1 Persona_2
ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: la mensa scolastica,
l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco.
Ciascun genitore contribuirà al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti (50% a carico del IG. e 50% a carico della IG.ra , delle spese extra assegno CP_1 Parte_1
che si rendessero necessarie per i figli minori, ed secondo le Persona_1 Persona_2
linee guida del Tribunale di Milano, come di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo sulla spesa:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo sulla spesa:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo sulla spesa:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo sulla spesa:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo sulla spesa:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo
accordo sulla spesa:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (es. pittura, teatro, boy-scout);
e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o spese voluttuarie (requisito funzionale). Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (con mezzo idoneo alla conoscenza quali ad esempio Whatsapp, mail) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 (trenta) giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
L'assegno unico per i figli ed verrà percepito in misura Persona_1 Persona_2
100% dalla IG.ra Parte_1
3. ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE E DIRITTO DI VISITA
I genitori concordano che le decisioni di maggiore interesse per i figli minori, Per_1 ed relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dei medesimi
[...] Persona_2
verranno prese di comune accordo tra i genitori tenendo conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi, ai sensi degli artt. 315 bis ss. c.c.
Attenendosi a quanto riportato nel piano genitoriale, le parti concordano che ciascun genitore trascorrerà con i figli week-end alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola sino alla domenica sera con accompagnamento a casa presso la madre, nel weekend di competenza paterna, salvo migliori accordi come da piano genitoriale allegato.
Quanto alle vacanze estive, i figli trascorreranno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, in periodi da concordare entro il 1 di giugno di ogni anno, o appena i IGg.ri Pt_1
e conosceranno il proprio piano ferie, unitamente alla località di destinazione, (impegnandosi CP_1
comunque a favorire la visita dell'altro genitore a metà periodo).
Se uno dei genitori non si recherà in vacanza per dette due settimane, vi sarà la sospensione del diritto di visita dell'altro genitore nelle due settimane per consentire un periodo di permanenza dei ragazzi con il singolo genitore e per consentire gite quotidiane;
resta inteso che i genitori, nell'ambito del rapporto di collaborazione e di dialogo che gli stessi avranno a tenere nell'interesse prioritario dei figli, possano accordarsi per stare con i bambini diversamente in caso di imprevista impossibilità di uno dei genitori ad attenersi al regime di visita concordato. Parimenti resta fermo tra i genitori l'obbligo di accordarsi l'uno con l'altro per stare con i figli oltre e diversamente rispetto al regime di visita concordato in caso di malattie dei minori o in caso di avvenimenti particolari (quali ricorrenze familiari o impegni con compagni e amichetti dei figli).
Durante le vacanze natalizie, i genitori si alterneranno di anno in anno nel trascorrere con i figli la settimana comprensiva del Natale e quella comprensiva del Capodanno. In particolare i minori trascorreranno la giornata della Vigilia di Natale con il genitore cui non spetta trascorrere la settimana della relativa festività, con pernotto e obbligo di accompagnamento alla casa dell'altro genitore entro le ore 10:00 del giorno di Natale dove resteranno con il genitore con il quale è previsto venga trascorsa la settimana di festività fino alle ore 17:00 del 31 dicembre quando verranno riaccompagnati presso la casa materna (o verranno presi presso la casa materna).
La Pasqua e le altre festività verranno alternate di anno in anno e in particolare i minori trascorreranno la settimana della Pasqua con il genitore con il quale non avrà trascorso la settimana del Natale.
Entrambi i genitori si impegnano, altresì, a rendersi disponibili per trascorrere tutti insieme, genitori e figli, i giorni relativi ai compleanni di ed Persona_1 Persona_2
4. AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DI DOCUMENTI PER L'ESPATRIO
I genitori si danno reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto, ai sensi dell'art. 3 L. n. , e della carta d'identità, di ed valida anche per Numero_1 Persona_1 Persona_2
l'espatrio.
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Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
(Se previste)
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
● Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio secondo il rito concordatario a Milano (MI) in data 02.06.2007;
● Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
● Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
● Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
● Compensa tra le parti le spese di procedura;
● Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
● Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Giuseppe Gennari.
Così deciso in Milano, il 25.09.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________