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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/07/2025, n. 2666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2666 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
N. R. G.1600/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Alessandra Tabarro Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1600 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione all'udienza del 21 maggio 2025, avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. e vertente
TRA
, nato ad [...], il [...], residente in Parte_1
Casoria alla Via Libertà n. 12, C.F.: , C.F._1
elettivamente domiciliato in Afragola alla Via A. Cerbone n. 10, presso lo studio dell'Avv. Raffaella Cerbone che lo rappresenta e difende giusta procura in atti pagi na 1 di 4 RICORRENTE
E
, nata ad [...] il [...], residente in Controparte_1
Casoria alla Via Libertà n. 12, C.F: C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore di parte ricorrente, unica costituita, all'udienza del
21/5/2025, si è riportato al ricorso, chiedendone l'accoglimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/2/2025, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio, in Afragola il 7/10/1974, con Controparte_1
dal quale sono nati quattro figli ( nata il [...]), Persona_1
( nato il [...]), ( nata il Persona_2 Persona_3
18/1/1981) e (nata il [...]) e riferendo che tra i Persona_4
coniugi è intervenuta sentenza di separazione che ha omologato le condizioni concordate dagli stessi, ha chiesto, per le ragioni di cui all'atto introduttivo, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel merito, ha chiesto:
- nulla disporre in merito alla casa coniugale, dal momento che la stessa
è stata divisa tra i coniugi, che ne abitano ciascuno una parte;
- nulla disporre in merito al mantenimento dei figli, tutti maggiorenni ed economicamente autonomi;
pagi na 2 di 4 - nulla porre come contributo economico a favore di entrambi i coniugi, essendo gli stessi percettori di reddito autonomo;
All'udienza del 21/5/2025, rilevata la regolarità della notifica a mani proprie della resistente rimasta contumace e stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il ricorrente, presente personalmente, si è riportato al ricorso e la Giu dice delegata ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di istruttoria, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il PM, con visto del 23/5/2025, nulla ha opposto.
Nel merito, la domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dinanzi al Presidente (avvenuta l'1/4/2022) nel procedimento avente ad oggetto la separazione definita con sentenza n.
1215/2024 del Tribunale di Napoli Nord e passata in giudicato, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Il Collegio non deve assumere alcuna statuizione accessoria , atteso che il ricorrente non ha avanzato alcuna istanza così come la parte resistente rimasta contumace.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, nonché della mancata opposizione della parte resistente rimasta contumace, ricorrono giustificati motivi per non disporre la ripetizione delle spese di giudizio sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
pagi na 3 di 4 Il Tribunale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni altra istanza, domanda o eccezione reietta, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 7/10/1974 in Afragola da , nato ad [...] Parte_1
(NA), il 4/1/1948, e , nata ad [...] il Controparte_1
7/2/1949 (Atto n. 330, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1974);
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Afragola la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile.
c) spese non ripetibili.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 7/7/2025.
La Giudice relatrice La Presidente
Veronica Vernetti Alessandra Tabarro
pagi na 4 di 4