Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dei Paesi Bassi concernente il regolamento definitivo delle domande di indennizzo per danni di guerra, firmato a L'Aja il 28 giugno 1972.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dei Paesi Bassi concernente il regolamento definitivo delle domande di indennizzo per danni di guerra, firmato a L'Aja il 28 giugno 1972.