Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/02/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 11/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2470 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Fiato, con il quale è elettivamente domiciliato in Locri (RC), via Francesco Cilea snc ricorrente contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti Manuela Nucera e Antonio D'Agostino, con i quali è elettivamente domiciliato in Locri (RC), via Margherita di Savoia n. 54 resistente
OGGETTO: infortunio sul lavoro
Conclusioni : per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/07/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
-che, in data 24/11/2014, mentre svolgeva la propria attività lavorativa, ha subito un infortunio, riportando un “Trauma discorsivo ginocchio SX”, in seguito al quale ha presentato domanda all' al fine di ottenere il CP_1
riconoscimento dell'infortunio sul lavoro e del diritto al trattamento assicurativo ex artt. 131 e ss del D.P.R. 30.06.1965 n°1124;
-che, con provvedimento relativo alla pratica di infortunio n. 500558556 del 08/01/2015, l' ha comunicato che “L'importo indicato nel prospetto CP_1
di liquidazione è corrisposto a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta. La menomazione dell'integrità psicofisica sarà valutata fra sei mesi con una successiva visita medica, la cui data sarà resa nota con apposita comunicazione. La lesione accertata è la seguente: TD Ginocchio SX”.
-che, con provvedimento del 1/07/2015, l' ha comunicato che: CP_1
“(…) La menomazione accertata è la seguente “Frattura perone ginocchio sx
Lesione legamentosa ginocchio sx, limitazione della flessione del ginocchio sx”, grado accertato pari al 9%”;
-che ha contestato la valutazione medico legale dell' . CP_1
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “1.
Accertare e dichiarare che a causa dell'infortunio denunciato (n° 500558556 ), le patologie di cui il ricorrente risulta affetto (“FRATTURA PERONE
GINOCCHIOSX , LESIONE LEGAMENTOSA GINOCCHIO SX,
LIMITAZIONE DELLA FLESSIONE DEL GINOCCHI SX” ) - già riconosciute derivanti da infortunio sul lavoro - abbiano determinato al ricorrente una menomazione permanente cumulativa della integrità psicofisica pari al 24%, o comunque in misura maggiore a quanto riconosciuto dall'Istituto in sede di vertenza amministrativa, sin dalla data di verificazione dell'infortunio ovvero, in subordine, da quella che sarà accertata dal CTU, con individuazione della 3
sua gravità e del relativo grado d'inabilità e condanna dell' , in persona CP_2
del legale rappresentante pro-tempore, al riconoscimento in ogni caso della percentuale di inabilità che verrà attribuita;
2. Per l'effetto, quindi, condannare l' , in persona del legale CP_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento dell'indennizzo in rendita vitalizia per il danno biologico che risulterà dovuto e che sarà accertato nell'espletanda
CTU e meglio visto dall'Ecc.mo Giudice adito, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, come per legge;
3. Condannare, altresì, l' al pagamento delle spese e competenze CP_1
del presente giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge, con distrazione a favore del procuratore costituito il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' , CP_1
esponendo:
-che il patronato che ha assistito il ricorrente in via amministrativa è
, nella persona del sig , soggetto coinvolto CP_3 Persona_1
nell'inchiesta “Sua Sanità” della Procura della Repubblica di Locri;
-che i medici certificatori delle patologie denunciate risultano indagati nell'ambito della medesima operazione;
-che il trauma oggetto di giudizio ha comportato una lesione meramente distorsiva e la certificazione redatta dai sanitari riferisce di fratture e menomazioni in alcun modo collegate all'evento denunciato;
-che la Consulenza d'Ufficio richiesta è inammissibile, in quanto palesemente esplorativa e inconferente, per via delle riserve sull'attendibilità degli accertamenti e delle certificazioni che potrebbero aver indotto in errore l' . CP_1
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa e disposta C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, il giudice ha 4
deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Si considera infortunio sul lavoro l'evento occorso al lavoratore per causa violenta e in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o l'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, o una inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (2, D.P.R. n.
1124/1965).
In particolare, per “occasione di lavoro”, devono intendersi tutte la condizioni, comprese quelle ambientali, in cui l'attività produttiva si svolga e nella quale sia immanente il rischio di danno al lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo, sia che dipenda da situazioni proprie del lavoratore, purché ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto.
Pertanto, elemento imprescindibile dell'infortunio sul lavoro è il nesso causale tra il rischio, sia specifico che generico e l'infortunio verificatosi, ossia, più specificamente, il collegamento tra l'attività lavorativa e l'infortunio.
In assenza del predetto nesso causale, che deve essere provato dall'istante che invoca l'infortunio sul lavoro, non può parlarsi di infortunio sul lavoro, i cui postumi sono indennizzabili dall' CP_1
Nel caso che ci occupa, non essendo contestata la verificazione dell'infortunio, il contrasto tra le parti verte sulla qualificazione dei postumi e sulla quantificazione del grado inabilitante, in via permanente, di detti postumi, dal momento che, in via amministrativa, è stata da ultimo riconosciuta una percentuale del 14%, mentre parte ricorrente reclama una percentuale del 24%, o in ogni caso una percentuale maggiore di quella riconosciuta dall' in via CP_1
amministrativa. 5
A tal fine, occorre premettere che forma piena prova la consulenza tecnica effettuata nel corso del presente giudizio.
Il C.T.U., all'esito di un attento esame obiettivo, ha formulato la seguente diagnosi: “Esiti di frattura perone ginocchio sinistro;
Esiti di lesione legamentosa ginocchio sinistro;
deficit articolare del ginocchio sinistro”, concludendo che le patologie riportate in diagnosi sono ricollegabili all'evento infortunistico, raggiungendo una inabilità permanente nella misura del 14%, già riconosciuta dall' . CP_1
In particolare, il CTU ha indicato analiticamente i codici tabellari applicati, individuando il codice 291 con una percentuale del 3% per la patologia “Esiti di frattura perone ginocchio sinistro”, il codice 277 con una percentuale del 4%, per la patologia “Esiti di lesione legamentosa ginocchio sinistro”, il codice 276, con una percentuale del 8% per la patologia “deficit articolare del ginocchio sinistro”.
Orbene le conclusioni formulate, sorrette da un attento esame obiettivo, sono persuasive e coerenti con la documentazione medica versata in atti.
Inoltre, il C.T.U. è pervenuto a tali conclusioni alla luce dell'anamnesi riferita dal ricorrente, di un attento esame obiettivo e dell'esame della documentazione medica in atti, evidenziando la piena compatibilità degli esiti riscontrati con la dinamica dell'infortunio (già qualificato come infortunio sul lavoro in via amministrativa dall' . CP_1
Del resto, la qualificazione dell'incidente occorso quale infortunio sul lavoro era stata già riconosciuta in via amministrativa, mentre il contrasto tra le parti concerneva la sussistenza di postumi permanenti.
Questo giudicante condivide le valutazioni del C.T.U. che, all'esito della visita peritale e dell'esame della documentazione in atti, ha concluso che, in conseguenza dell'infortunio subito, il ricorrente ha riportato postumi permanenti nella misura del 14%, confermando le valutazioni operate dall' in via CP_1
amministrativa. 6
Infine, appare inconferente la circostanza, dedotta dall nella CP_1
memoria di costituzione e ribadita nei successivi scritti difensivi, secondo cui alcuni dei medici certificatori delle patologie oggetto di giudizio sono coinvolti in un procedimento penale concernente istanze rivolte agli Enti previdenziali tese al conseguimento di prestazioni per patologie inesistenti o per lesioni falsamente aggravate.
Infatti, non risulta che i medici certificatori siano coinvolti in procedimenti penali che riguardino l'odierno ricorrente o i fatti oggetto del presente giudizio.
In ogni caso, l'accertamento e la quantificazione dei postumi permanenti derivanti dall'infortunio subito dal ricorrente è avvenuto in corso del giudizio, con l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio, nominato dal giudice.
Pertanto, il ricorso va rigettato con conferma delle valutazioni già espresse dall' in via amministrativa. CP_1
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico del ricorrente, non essendo presente in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
Restano, inoltre, a carico del ricorrente le spese della CTU espletata in corso di giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. . Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da Parte_1
N.RG.2470/2022, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
-Rigetta il ricorso;
-Condanna il ricorrente, parte soccombente, alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 4638,00, oltre accessori, come per legge;
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-Pone definitivamente a carico del ricorrente le spese della CTU espletata in corso di giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. . Controparte_4
Locri, 11/02/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci