Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/04/2025, n. 2066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2066 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
EPVBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Diego Rosario Antonio Pinto presidente consigliere dr. Elena Gelato consigliere rel. dr. Enrico Colognesi riunita in camera di consiglio, all'udienza del 2 aprile 2025 ha emesso, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, la seguente
SENTENZA ex art.429 cpc nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1244 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 e pendente
TRA Parte 1 (c.f. P.IVA 1 ), con l'avvocato Giulio Tatarelli, appellante
E
Controparte_1 (c.f. P.IVA 2 ), con l'avvocato Stefano Pacini, appellata
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 58/22 del Tribunale di Latina.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: appellante: "-accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma della sentenza del
Tribunale di Latina n. 58/2022, rigettare il ricorso proposto dalla
[...] perché infondato, in fatto ed in diritto, e non Controparte 1 '
provato, e confermare l'Ordinanza Ingiunzione n. 23/19 impugnata, anche nell'importo ingiunto di euro 20.668,00;
- condannare l'appellata al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali ed oneri riflessi nella misura di legge (in luogo di IVA e CPA), trattandosi di patrocinio reso da Avvocato iscritto all'Albo speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici" appellata: "voglia la Corte di Appello adita, per i motivi esposti nella presente memoria, rigettare il proposto appello e per l' effetto confermare l'annullamento dell' ordinanza
"
[...]
*********
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 04/07/2019 la
[...] proponeva opposizione innanzi al Tribunale Parte 2
di Latina avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. 23/19 per euro 20.668,00, emessa dalla
Provincia di Latina-Ufficio Sanzioni Amministrative, in forza del Verbale n. 13/2 del
15/12/2015 elevato dai Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico, perché ometteva di presentare alla Parte 3 territorialmente competente le comunicazioni annuali
(M.U.D.) per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 in violazione degli artt. 189 e 258 del
D.Lgs. n. 152/2006. L'opponente deduceva l'insussistenza della violazione e la mancanza dei presupposti per la contestazione del concorso materiale. Chiedeva
l'annullamento del provvedimento impugnato, in subordine l'applicazione del più mite trattamento sanzionatorio previsto dal 6° comma dell'art. 258 del D.Lgs. n. 152/2006, in ulteriore subordine l'applicazione del minimo edittale.
Si costituiva in giudizio la Parte 1 , chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'Ordinanza impugnata anche nell'importo ingiunto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
La causa veniva istruita con il solo deposito di documenti.
Con sentenza n. 58/2022, pubblicata in data 11/01/2022, il Tribunale di Latina così provvedeva: "accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza-ingiunzione n.
23/19 emessa il 16/5/2019 dalla Controparte_3
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite". Avverso tale decisione proponeva appello la chiedendo alla Corte,Parte 1 in riforma della sentenza, il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'Ordinanza impugnata anche nell'importo ingiunto, ritenendo sussistere la legittimazione passiva della opponente cooperativa.
Si costituiva in giudizio la Parte 2 chiedendo il rigetto del gravame.
All'odierna udienza dopo la discussione, la causa è stata decisa mediante lettura in udienza della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Il Giudice di primo grado accoglieva l'opposizione sotto il profilo del difetto di imputazione oggettiva dell'illecito, ravvisando la mancanza delle qualifiche soggettive richieste dalla legge nel “tempus commissi delicti". Rigettava, invece, i motivi di doglianza relativi alla violazione degli artt. 8 e 8 bis della Legge n. 689/81. La Parte 1 ha dedotto che:
1.l'appellata, ai sensi dell'art. 188-ter del D.Lgs. n. 152/2006, "ratione temporis" applicabile, era obbligata ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
(SISTRI), rientrando tra "le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo Professionale".
Infatti l'art. 11, comma 3-bis, del D.L. n. 101/2013 stabilisce che "Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018,, al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni".
Per cui gli operatori, ai sensi della predetta disposizione, fino al 31 dicembre 2018, erano tenuti, oltre che ad effettuare gli adempimenti del SISTRI, qualora a ciò obbligati, a tenere i Registri di Carico e Scarico (art. 190), a redigere i Formulari di
Identificazione dei Rifiuti (art. 193) ed a compilare la dichiarazione annuale al catasto dei rifiuti M.U.D. (art. 189), secondo le previsioni previgenti al SISTRI.
L'appellata, pertanto, per effetto della previsione normativa contenuta nel D.L. n.
101/2013, doveva adempiere all'obbligo di presentazione del M.U.D. previsto dall'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205/2010, e soggiaceva alla sanzione pecuniaria (da € 2.600,00 a €
15.500,00), di cui all'art. 258 del D.Lgs. n. 152/2006, nel caso di omessa, incompleta o inesatta comunicazione.
Anche la Corte di Cassazione aveva, infatti, affermato che "considerata la proroga di operatività del SISTRI, gli adempimenti documentali prescritti in materia di gestione dei rifiuti, di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006, restano sottoposti alla versione previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n.
205/2010. Lo si desume dall'art. 11, comma 3-bis, del D.L. n. 101/2013, ai sensi del quale "fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati, nonché
l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative, continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189,
190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal
D.Lgs. n. 205/2010, nonché le relative sanzioni" (così Cass. Pen., Sez. III, 14/07/2017,
n. 34525). Sempre sul punto la Suprema Corte aveva infatti chiaramente statuito che, in virtù. dell'articolo 11, comma 3-bis, D.L. n. 101/2013, come da ultimo prorogato dal D.L. n.
244/2016, continuavano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli
188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205/2010, nonché le relative sanzioni (Cass. Pen. Sez.III,
20/02/2017, n. 7950). inoltre il Giudice di primo grado avrebbe, altresì, 2. Ad avviso della Parte 1 errato laddove ha ritenuto che alla doveva essere contestata la Parte 2
violazione degli artt. 190 e 258 del D.Lgs. n. 152/2006, ovvero l'omessa tenuta del
Registro di Carico e Scarico dei rifiuti.
E ciò in quanto i verbalizzanti, come attestato nel verbale n. 13/2 del 15/12/2015 (doc.2 fascicolo primo grado Parte 1 ), fidefacente sino a querela di falso, hanno accertato attraverso controlli incrociati effettuati presso il Controparte_4 e sul sito aveva omesso di presentare alla www.mudtelematico.it, che la Parte 2
Parte 3 le comunicazioni annuali (M.U.D.) relative ai rifiuti trasportati, anche con riferimento a quelli che dall'Ecocentro del predetto Comune venivano conferiti ai centri finali di trattamento/recupero/stoccaggio/smaltimento (ciò che costituisce violazione dell'art. 189 cit. e non del successivo art. 190).
L'omessa tenuta del Registro di Carico Scarico dei rifiuti ex art. 190 del D.Lgs. n.
152/2006 ha formato oggetto di autonoma contestazione, con il Verbale n. 13/1 (doc.5 fascicolo primo grado Parte 1 ) e con l'Ordinanza ingiunzione n. 22/19. La [...] Parte 2 ha proposto opposizione anche avverso tale predetto provvedimento davanti al Tribunale di Latina ed il giudizio, rubricato R.G. n. 3550/2019, è stato definito con sentenza di rigetto n. 2247/2020 (doc.8), gravata davanti a questa medesima Corte di Appello (R.G. n. 3383/2021). I motivi sono fondati, nei limiti di cui si dirà.
Parte 2La controversia ha tratto origine dalla contestazione alla dell'illecito amministrativo costituito dalla violazione degli artt. 189, comma 3, e 258 comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, accertato a seguito di controlli effettuati dai Carabinieri del
N.O.E. presso l gli uffici della società appellata, Controparte_5
,
e sul sito www.mudtelematico.it gestito dail Controparte_4 CP 6
[...]
Nel corso delle verifiche i Verbalizzanti accertavano che l'appellata, affidataria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e della gestione dell'Ecocentro del predetto CP 4 aveva omesso di presentare alla C.C.I.A.A. territorialmente competente le comunicazioni annuali (M.U.D.) per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 relative ai rifiuti trasportati, anche con riferimento a quelli che dall'Ecocentro venivano conferiti ai centri finali di trattamento/recupero/stoccaggio/smaltimento. I Carabinieri del N.O.E., pertanto, con il Verbale n. 13/2 del 15/12/2015, contestavano alla la violazione dell'art. 258, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006. Parte 2
In data 07/05/2019 il Dirigente della Provincia di Pt 1 , visto il Verbale n. 13/2 ed il rapporto informativo ex art. 17 delle L. n. 689/81, ritenuto fondato l'accertamento, adottava l'Ordinanza Ingiunzione n. 23/19.
Il Giudice di primo grado aveva accolto il ricorso ed ha annullato l'Ordinanza
Ingiunzione n. 23/19 emessa dalla Controparte_3
[...] sul presupposto che la Parte 2 ai sensi della normativa i soggetti tenuti alla vigente all'epoca dell'accertamento, non rientrasse tra presentazione alla C.C.I.A.A. della comunicazione annuale. CP 7 gravando siffatto obbligo a tale data solo sui Comuni e sui loro Consorzi. La decisione non è corretta.
Infatti non sussisteva un difetto di imputazione oggettiva dell'illecito per carenza dei requisiti applicativi dell'art. 258, con riferimento all'art. 189 comma 3, del d.lg 152\06, che non va affrontato secondo il principio di irretroattività codificato dall'art. 1 legge
689\81, per la presenza di una apposita norma speciale (il citato art.11 cm.3 bis d.l.
101/13) che fornisce ultrattività, fino alla fine dell'anno 2018 alla previsione dell'art. 189 cit (quanto agli obblighi) e del successivo art.258 (quanto alle sanzioni), quindi proprio per quasi tutte le annualità oggetto del verbale di accertamento del NOE, intercorrenti dall'anno 2013 al 2015 (restando fuori invece l'anno 2012, atteso che la reviviscenza della originaria formulazione della norma citata per effetto del d.l. 101 del
2013 citato non può che decorrere dall'anno in corso, restando non soggetto a tale obbligo la cooperativa quanto all'anno 2012).
Pertanto non trovava applicazione, salvo che come visto, per l'anno 2012, l'art. 189 citato, come oggetto della modifica intervenuta nell'anno 2010, per effetto del d.l.vo
205/10, che recita: “i comuni o loro consorzi e le comunita' montane comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:
a) la quantita' dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
omissis ..." (trattandosi di norma non piu' applicabile a decorrere dalla successiva introduzione del d.l. 101 citato). come risultava dalla Visura della Camera di Commercio (doc.6 La Parte 2
Parte 1 ), all'epoca in cui è stata accertata la violazione fascicolo primo grado svolgeva certamente a titolo professionale le seguenti attività:
.• raccolta e trasporto di rifiuti urbani, nonché la gestione di Centri di Raccolta rifiuti mediante l'iscrizione alla categoria 1 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
• raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi mediante l'iscrizione alla categoria 4 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
• raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi mediante l'iscrizione alla categoria 5 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Pertanto, l'obbligo di comunicazione, come detto, a tale data, e per le annualità immediatamente precedenti, gravava ancora non solo su soggetti quali gli enti locali e loro consorzi, ma anche su enti privati esercenti in via professionale la raccolta di rifiuti, come la cooperativa odierna appellata.
Va applicata quindi alla fattispecie, per le annualità 213-2014-2015, l'art. 189, comma
3, del D.Lgs. n. 152/2006, nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal
D.Lgs. n. 205/2010, per effetto dell'art. 11 cm.3 bis cit.
Inoltre non vi è necessità alcuna di riqualificazione dei fatti accertati nella violazione dell'art. 190 d.l.vo in oggetto, che concerne la diversa fattispecie di non corretta tenuta del registro di carico/scarico dei rifiuti da parte del gestore, che aveva formato invece oggetto di altra o.i. della Parte 1 , ma i fatti stessi integrano proprio la fattispecie contestata con la o.i. 23/19 in esame, a differenza di quanto pure statuito dal primo giudice.
Va quindi riformata la decisione impugnata, con rigetto della opposizione e conferma della ordinanza opposta, salvo che per gli obblighi di comunicazione relativi all'anno
2012, e quindi con rideterminazione della sanzione irrogata ad euro 16 mila, con applicazione della continuazione sull'importo di euro 10.500,00 previsto per una annualità di omissione di deposito, aumentato in tal modo, trattandosi di tre annualità; le spese di lite seguono la soccombenza pressocchè totale dell'appellato e si liquidano come da dispositivo,
P.Q.M.
-in parziale accoglimento del proposto appello ed in riforma della impugnata sentenza, rigetta la opposizione della Parte 2 in relazione alla o.i. 23/19 emessa dalla Parte_1 Parte_1 quanto agli illeciti contestati per gli anni 2013-2015, e riduce la sanzione irrogata ad euro 16.000,00;
-condanna la appellata alla rifusione in favore di controparte delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.800,00 per compensi oltre spese forfettarie ed oneri, in relazione al primo grado di giudizio, ed in euro 3.000,00 per compensi oltre spese forfettarie ed oneri, in relazione al presente grado di giudizio,
Roma, 2 aprile 2025 il Cons est. il Presidente
(dr.Enrico Colognesi) (dr.Diego.R.A. Pinto)