TAR Roma, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 3190
TAR
Decreto presidenziale 28 novembre 2022
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TAR
Ordinanza presidenziale 8 giugno 2023
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TAR
Decreto cautelare 18 luglio 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 6 settembre 2023
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TAR
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 6 luglio 2011, n. 98 e dell’art. 9-ter, comma 1 lett. b) e comma 8, d.l. 19 giugno 2015, n. 78. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, difetto di proporzionalità

    La Corte Costituzionale ha ritenuto la misura ragionevole e proporzionata, finalizzata alla razionalizzazione della spesa sanitaria, alla allocazione di risorse certe e a un contributo solidaristico delle imprese.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 17, comma 1, lett. c), d.l. 6 luglio 2011, n. 98 e dell’art. 9-ter, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, dell’art. 1 del 1° Protocollo addizionale alla CEDU e degli artt. 41 e 42 Cost, nonché del legittimo affidamento e dell’art. 17 della Carta dei diritti fondamenti dell’UE.

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione del principio di irretroattività e di affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell’esistenza del meccanismo di fissazione del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione del D. Lgs. 68/2011 e del d.l. 78/2015. Disparità di trattamento. Violazione dei principi di trasparenza di cui alla L. 241/90. Difetto di istruttoria e di motivazione.

    La legge e i decreti ministeriali hanno indicato in modo chiaro e trasparente l’iter per il calcolo della spesa. Il superamento del tetto di spesa è rilevato sulla base del fatturato al lordo dell’IVA, in quanto l’imposta grava sugli acquirenti finali.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati per violazione dell’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 1 del 1° Protocollo addizionale alla CEDU, e dell’art. 42 Cost, dell’art. 3 Cost. per irragionevolezza. Violazione dell’art. 41 Cost. Violazione del legittimo affidamento e dell’art. 17 della Carta dei diritti fondamenti dell’UE. Violazione dei princìpi di certezza delle regole che presidiano le procedure di gara e di remuneratività delle prestazioni rese.

    Il meccanismo del payback non incide sulle procedure di affidamento o sui contratti, ma opera esternamente sul fatturato complessivo dei fornitori. Le imprese erano consapevoli del rischio di ripiano ex post.

  • Rigettato
    Illegittimità diretta e derivata per violazione dell’art. 23 Cost.

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che la disciplina censurata contenga tutti gli elementi richiesti dalla giurisprudenza per rispettare la riserva di legge, individuando soggetti, oggetto della prestazione e procedure generali.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata per l’illegittimità costituzionale e comunitaria dell’art. 17, comma 1, lett. c) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, dell’art. 1, comma 131, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell’art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, per violazione degli artt. 2, 3, 9, 23, 32, 41, 42, 53, 81 e 97 Cost.; dell’art. 117, comma 1, Cost. in relazione all’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla CEDU e degli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

    La Corte Costituzionale ha ritenuto la misura ragionevole e proporzionata, escludendo la violazione dei principi di irretroattività, affidamento e riserva di legge. Non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 6 luglio 2011, n. 98 e dell’art. 9-ter, comma 1 lett. b) e comma 8, d.l. 19 giugno 2015, n. 78. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, difetto di proporzionalità

    La Corte Costituzionale ha ritenuto la misura ragionevole e proporzionata, finalizzata alla razionalizzazione della spesa sanitaria, alla allocazione di risorse certe e a un contributo solidaristico delle imprese.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 17, comma 1, lett. c), d.l. 6 luglio 2011, n. 98 e dell’art. 9-ter, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, dell’art. 1 del 1° Protocollo addizionale alla CEDU e degli artt. 41 e 42 Cost, nonché del legittimo affidamento e dell’art. 17 della Carta dei diritti fondamenti dell’UE.

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione del principio di irretroattività e di affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell’esistenza del meccanismo di fissazione del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione del D. Lgs. 68/2011 e del d.l. 78/2015. Disparità di trattamento. Violazione dei principi di trasparenza di cui alla L. 241/90. Difetto di istruttoria e di motivazione.

    La legge e i decreti ministeriali hanno indicato in modo chiaro e trasparente l’iter per il calcolo della spesa. Il superamento del tetto di spesa è rilevato sulla base del fatturato al lordo dell’IVA, in quanto l’imposta grava sugli acquirenti finali.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati per violazione dell’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 1 del 1° Protocollo addizionale alla CEDU, e dell’art. 42 Cost, dell’art. 3 Cost. per irragionevolezza. Violazione dell’art. 41 Cost. Violazione del legittimo affidamento e dell’art. 17 della Carta dei diritti fondamenti dell’UE. Violazione dei princìpi di certezza delle regole che presidiano le procedure di gara e di remuneratività delle prestazioni rese.

    Il meccanismo del payback non incide sulle procedure di affidamento o sui contratti, ma opera esternamente sul fatturato complessivo dei fornitori. Le imprese erano consapevoli del rischio di ripiano ex post.

  • Rigettato
    Illegittimità diretta e derivata per violazione dell’art. 23 Cost.

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che la disciplina censurata contenga tutti gli elementi richiesti dalla giurisprudenza per rispettare la riserva di legge, individuando soggetti, oggetto della prestazione e procedure generali.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata per l’illegittimità costituzionale e comunitaria dell’art. 17, comma 1, lett. c) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, dell’art. 1, comma 131, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell’art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, per violazione degli artt. 2, 3, 9, 23, 32, 41, 42, 53, 81 e 97 Cost.; dell’art. 117, comma 1, Cost. in relazione all’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla CEDU e degli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

    La Corte Costituzionale ha ritenuto la misura ragionevole e proporzionata, escludendo la violazione dei principi di irretroattività, affidamento e riserva di legge. Non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 6 luglio 2011, n. 98 e dell’art. 9-ter, comma 1 lett. b) e comma 8, d.l. 19 giugno 2015, n. 78. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, difetto di proporzionalità

    La Corte Costituzionale ha ritenuto la misura ragionevole e proporzionata, finalizzata alla razionalizzazione della spesa sanitaria, alla allocazione di risorse certe e a un contributo solidaristico delle imprese.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 17, comma 1, lett. c), d.l. 6 luglio 2011, n. 98 e dell’art. 9-ter, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, dell’art. 1 del 1° Protocollo addizionale alla CEDU e degli artt. 41 e 42 Cost, nonché del legittimo affidamento e dell’art. 17 della Carta dei diritti fondamenti dell’UE.

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione del principio di irretroattività e di affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell’esistenza del meccanismo di fissazione del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione del D. Lgs. 68/2011 e del d.l. 78/2015. Disparità di trattamento. Violazione dei principi di trasparenza di cui alla L. 241/90. Difetto di istruttoria e di motivazione.

    La legge e i decreti ministeriali hanno indicato in modo chiaro e trasparente l’iter per il calcolo della spesa. Il superamento del tetto di spesa è rilevato sulla base del fatturato al lordo dell’IVA, in quanto l’imposta grava sugli acquirenti finali.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati per violazione dell’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 1 del 1° Protocollo addizionale alla CEDU, e dell’art. 42 Cost, dell’art. 3 Cost. per irragionevolezza. Violazione dell’art. 41 Cost. Violazione del legittimo affidamento e dell’art. 17 della Carta dei diritti fondamenti dell’UE. Violazione dei princìpi di certezza delle regole che presidiano le procedure di gara e di remuneratività delle prestazioni rese.

    Il meccanismo del payback non incide sulle procedure di affidamento o sui contratti, ma opera esternamente sul fatturato complessivo dei fornitori. Le imprese erano consapevoli del rischio di ripiano ex post.

  • Rigettato
    Illegittimità diretta e derivata per violazione dell’art. 23 Cost.

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che la disciplina censurata contenga tutti gli elementi richiesti dalla giurisprudenza per rispettare la riserva di legge, individuando soggetti, oggetto della prestazione e procedure generali.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata per l’illegittimità costituzionale e comunitaria dell’art. 17, comma 1, lett. c) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, dell’art. 1, comma 131, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell’art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, per violazione degli artt. 2, 3, 9, 23, 32, 41, 42, 53, 81 e 97 Cost.; dell’art. 117, comma 1, Cost. in relazione all’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla CEDU e degli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

    La Corte Costituzionale ha ritenuto la misura ragionevole e proporzionata, escludendo la violazione dei principi di irretroattività, affidamento e riserva di legge. Non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 6 luglio 2011, n. 98 e dell’art. 9-ter, comma 1 lett. b) e comma 8, d.l. 19 giugno 2015, n. 78. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, difetto di proporzionalità

    La Corte Costituzionale ha ritenuto la misura ragionevole e proporzionata, finalizzata alla razionalizzazione della spesa sanitaria, alla allocazione di risorse certe e a un contributo solidaristico delle imprese.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 17, comma 1, lett. c), d.l. 6 luglio 2011, n. 98 e dell’art. 9-ter, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, dell’art. 1 del 1° Protocollo addizionale alla CEDU e degli artt. 41 e 42 Cost, nonché del legittimo affidamento e dell’art. 17 della Carta dei diritti fondamenti dell’UE.

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione del principio di irretroattività e di affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell’esistenza del meccanismo di fissazione del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione del D. Lgs. 68/2011 e del d.l. 78/2015. Disparità di trattamento. Violazione dei principi di trasparenza di cui alla L. 241/90. Difetto di istruttoria e di motivazione.

    La legge e i decreti ministeriali hanno indicato in modo chiaro e trasparente l’iter per il calcolo della spesa. Il superamento del tetto di spesa è rilevato sulla base del fatturato al lordo dell’IVA, in quanto l’imposta grava sugli acquirenti finali.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati per violazione dell’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 1 del 1° Protocollo addizionale alla CEDU, e dell’art. 42 Cost, dell’art. 3 Cost. per irragionevolezza. Violazione dell’art. 41 Cost. Violazione del legittimo affidamento e dell’art. 17 della Carta dei diritti fondamenti dell’UE. Violazione dei princìpi di certezza delle regole che presidiano le procedure di gara e di remuneratività delle prestazioni rese.

    Il meccanismo del payback non incide sulle procedure di affidamento o sui contratti, ma opera esternamente sul fatturato complessivo dei fornitori. Le imprese erano consapevoli del rischio di ripiano ex post.

  • Rigettato
    Illegittimità diretta e derivata per violazione dell’art. 23 Cost.

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che la disciplina censurata contenga tutti gli elementi richiesti dalla giurisprudenza per rispettare la riserva di legge, individuando soggetti, oggetto della prestazione e procedure generali.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata per l’illegittimità costituzionale e comunitaria dell’art. 17, comma 1, lett. c) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, dell’art. 1, comma 131, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell’art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, per violazione degli artt. 2, 3, 9, 23, 32, 41, 42, 53, 81 e 97 Cost.; dell’art. 117, comma 1, Cost. in relazione all’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla CEDU e degli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

    La Corte Costituzionale ha ritenuto la misura ragionevole e proporzionata, escludendo la violazione dei principi di irretroattività, affidamento e riserva di legge. Non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 6 luglio 2011, n. 98 e dell’art. 9-ter, comma 1 lett. b) e comma 8, d.l. 19 giugno 2015, n. 78. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, difetto di proporzionalità

    La Corte Costituzionale ha ritenuto la misura ragionevole e proporzionata, finalizzata alla razionalizzazione della spesa sanitaria, alla allocazione di risorse certe e a un contributo solidaristico delle imprese.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 17, comma 1, lett. c), d.l. 6 luglio 2011, n. 98 e dell’art. 9-ter, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, dell’art. 1 del 1° Protocollo addizionale alla CEDU e degli artt. 41 e 42 Cost, nonché del legittimo affidamento e dell’art. 17 della Carta dei diritti fondamenti dell’UE.

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione del principio di irretroattività e di affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell’esistenza del meccanismo di fissazione del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione del D. Lgs. 68/2011 e del d.l. 78/2015. Disparità di trattamento. Violazione dei principi di trasparenza di cui alla L. 241/90. Difetto di istruttoria e di motivazione.

    La legge e i decreti ministeriali hanno indicato in modo chiaro e trasparente l’iter per il calcolo della spesa. Il superamento del tetto di spesa è rilevato sulla base del fatturato al lordo dell’IVA, in quanto l’imposta grava sugli acquirenti finali.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati per violazione dell’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 1 del 1° Protocollo addizionale alla CEDU, e dell’art. 42 Cost, dell’art. 3 Cost. per irragionevolezza. Violazione dell’art. 41 Cost. Violazione del legittimo affidamento e dell’art. 17 della Carta dei diritti fondamenti dell’UE. Violazione dei princìpi di certezza delle regole che presidiano le procedure di gara e di remuneratività delle prestazioni rese.

    Il meccanismo del payback non incide sulle procedure di affidamento o sui contratti, ma opera esternamente sul fatturato complessivo dei fornitori. Le imprese erano consapevoli del rischio di ripiano ex post.

  • Rigettato
    Illegittimità diretta e derivata per violazione dell’art. 23 Cost.

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che la disciplina censurata contenga tutti gli elementi richiesti dalla giurisprudenza per rispettare la riserva di legge, individuando soggetti, oggetto della prestazione e procedure generali.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata per l’illegittimità costituzionale e comunitaria dell’art. 17, comma 1, lett. c) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, dell’art. 1, comma 131, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell’art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, per violazione degli artt. 2, 3, 9, 23, 32, 41, 42, 53, 81 e 97 Cost.; dell’art. 117, comma 1, Cost. in relazione all’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla CEDU e degli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

    La Corte Costituzionale ha ritenuto la misura ragionevole e proporzionata, escludendo la violazione dei principi di irretroattività, affidamento e riserva di legge. Non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 6 luglio 2011, n. 98 e dell’art. 9-ter, comma 1 lett. b) e comma 8, d.l. 19 giugno 2015, n. 78. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, difetto di proporzionalità

    La Corte Costituzionale ha ritenuto la misura ragionevole e proporzionata, finalizzata alla razionalizzazione della spesa sanitaria, alla allocazione di risorse certe e a un contributo solidaristico delle imprese.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 17, comma 1, lett. c), d.l. 6 luglio 2011, n. 98 e dell’art. 9-ter, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, dell’art. 1 del 1° Protocollo addizionale alla CEDU e degli artt. 41 e 42 Cost, nonché del legittimo affidamento e dell’art. 17 della Carta dei diritti fondamenti dell’UE.

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione del principio di irretroattività e di affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell’esistenza del meccanismo di fissazione del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione del D. Lgs. 68/2011 e del d.l. 78/2015. Disparità di trattamento. Violazione dei principi di trasparenza di cui alla L. 241/90. Difetto di istruttoria e di motivazione.

    La legge e i decreti ministeriali hanno indicato in modo chiaro e trasparente l’iter per il calcolo della spesa. Il superamento del tetto di spesa è rilevato sulla base del fatturato al lordo dell’IVA, in quanto l’imposta grava sugli acquirenti finali.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati per violazione dell’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 1 del 1° Protocollo addizionale alla CEDU, e dell’art. 42 Cost, dell’art. 3 Cost. per irragionevolezza. Violazione dell’art. 41 Cost. Violazione del legittimo affidamento e dell’art. 17 della Carta dei diritti fondamenti dell’UE. Violazione dei princìpi di certezza delle regole che presidiano le procedure di gara e di remuneratività delle prestazioni rese.

    Il meccanismo del payback non incide sulle procedure di affidamento o sui contratti, ma opera esternamente sul fatturato complessivo dei fornitori. Le imprese erano consapevoli del rischio di ripiano ex post.

  • Rigettato
    Illegittimità diretta e derivata per violazione dell’art. 23 Cost.

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che la disciplina censurata contenga tutti gli elementi richiesti dalla giurisprudenza per rispettare la riserva di legge, individuando soggetti, oggetto della prestazione e procedure generali.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata per l’illegittimità costituzionale e comunitaria dell’art. 17, comma 1, lett. c) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, dell’art. 1, comma 131, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell’art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, per violazione degli artt. 2, 3, 9, 23, 32, 41, 42, 53, 81 e 97 Cost.; dell’art. 117, comma 1, Cost. in relazione all’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla CEDU e degli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

    La Corte Costituzionale ha ritenuto la misura ragionevole e proporzionata, escludendo la violazione dei principi di irretroattività, affidamento e riserva di legge. Non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 6 luglio 2011, n. 98 e dell’art. 9-ter, comma 1 lett. b) e comma 8, d.l. 19 giugno 2015, n. 78. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, difetto di proporzionalità

    La Corte Costituzionale ha ritenuto la misura ragionevole e proporzionata, finalizzata alla razionalizzazione della spesa sanitaria, alla allocazione di risorse certe e a un contributo solidaristico delle imprese.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 17, comma 1, lett. c), d.l. 6 luglio 2011, n. 98 e dell’art. 9-ter, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, dell’art. 1 del 1° Protocollo addizionale alla CEDU e degli artt. 41 e 42 Cost, nonché del legittimo affidamento e dell’art. 17 della Carta dei diritti fondamenti dell’UE.

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione del principio di irretroattività e di affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell’esistenza del meccanismo di fissazione del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione del D. Lgs. 68/2011 e del d.l. 78/2015. Disparità di trattamento. Violazione dei principi di trasparenza di cui alla L. 241/90. Difetto di istruttoria e di motivazione.

    La legge e i decreti ministeriali hanno indicato in modo chiaro e trasparente l’iter per il calcolo della spesa. Il superamento del tetto di spesa è rilevato sulla base del fatturato al lordo dell’IVA, in quanto l’imposta grava sugli acquirenti finali.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati per violazione dell’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 1 del 1° Protocollo addizionale alla CEDU, e dell’art. 42 Cost, dell’art. 3 Cost. per irragionevolezza. Violazione dell’art. 41 Cost. Violazione del legittimo affidamento e dell’art. 17 della Carta dei diritti fondamenti dell’UE. Violazione dei princìpi di certezza delle regole che presidiano le procedure di gara e di remuneratività delle prestazioni rese.

    Il meccanismo del payback non incide sulle procedure di affidamento o sui contratti, ma opera esternamente sul fatturato complessivo dei fornitori. Le imprese erano consapevoli del rischio di ripiano ex post.

  • Rigettato
    Illegittimità diretta e derivata per violazione dell’art. 23 Cost.

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che la disciplina censurata contenga tutti gli elementi richiesti dalla giurisprudenza per rispettare la riserva di legge, individuando soggetti, oggetto della prestazione e procedure generali.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata per l’illegittimità costituzionale e comunitaria dell’art. 17, comma 1, lett. c) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, dell’art. 1, comma 131, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell’art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, per violazione degli artt. 2, 3, 9, 23, 32, 41, 42, 53, 81 e 97 Cost.; dell’art. 117, comma 1, Cost. in relazione all’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla CEDU e degli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

    La Corte Costituzionale ha ritenuto la misura ragionevole e proporzionata, escludendo la violazione dei principi di irretroattività, affidamento e riserva di legge. Non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione della L. 241/1990, del principio del giusto procedimento e del contraddittorio, del principio di trasparenza, difetto di istruttoria e di motivazione.

    I provvedimenti regionali impugnati con i motivi aggiunti sono inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Le controversie relative ai diritti soggettivi patrimoniali derivanti dal payback spettano al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Le Regioni hanno indicato solo la quota di ripiano, senza specificare il fatturato imputabile alla ricorrente, rendendo impossibile il controllo dei calcoli.

    I provvedimenti regionali impugnati con i motivi aggiunti sono inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Le controversie relative ai diritti soggettivi patrimoniali derivanti dal payback spettano al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione della L. 241/1990, del principio del giusto procedimento e del contraddittorio, del principio di trasparenza, difetto di istruttoria e di motivazione.

    I provvedimenti regionali impugnati con i motivi aggiunti sono inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Le controversie relative ai diritti soggettivi patrimoniali derivanti dal payback spettano al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Le Regioni hanno indicato solo la quota di ripiano, senza specificare il fatturato imputabile alla ricorrente, rendendo impossibile il controllo dei calcoli.

    I provvedimenti regionali impugnati con i motivi aggiunti sono inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Le controversie relative ai diritti soggettivi patrimoniali derivanti dal payback spettano al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione della L. 241/1990, del principio del giusto procedimento e del contraddittorio, del principio di trasparenza, difetto di istruttoria e di motivazione.

    I provvedimenti regionali impugnati con i motivi aggiunti sono inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Le controversie relative ai diritti soggettivi patrimoniali derivanti dal payback spettano al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Le Regioni hanno indicato solo la quota di ripiano, senza specificare il fatturato imputabile alla ricorrente, rendendo impossibile il controllo dei calcoli.

    I provvedimenti regionali impugnati con i motivi aggiunti sono inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Le controversie relative ai diritti soggettivi patrimoniali derivanti dal payback spettano al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione della L. 241/1990, del principio del giusto procedimento e del contraddittorio, del principio di trasparenza, difetto di istruttoria e di motivazione.

    I provvedimenti regionali impugnati con i motivi aggiunti sono inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Le controversie relative ai diritti soggettivi patrimoniali derivanti dal payback spettano al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Le Regioni hanno indicato solo la quota di ripiano, senza specificare il fatturato imputabile alla ricorrente, rendendo impossibile il controllo dei calcoli.

    I provvedimenti regionali impugnati con i motivi aggiunti sono inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Le controversie relative ai diritti soggettivi patrimoniali derivanti dal payback spettano al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione della L. 241/1990, del principio del giusto procedimento e del contraddittorio, del principio di trasparenza, difetto di istruttoria e di motivazione.

    I provvedimenti regionali impugnati con i motivi aggiunti sono inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Le controversie relative ai diritti soggettivi patrimoniali derivanti dal payback spettano al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Le Regioni hanno indicato solo la quota di ripiano, senza specificare il fatturato imputabile alla ricorrente, rendendo impossibile il controllo dei calcoli.

    I provvedimenti regionali impugnati con i motivi aggiunti sono inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Le controversie relative ai diritti soggettivi patrimoniali derivanti dal payback spettano al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione della L. 241/1990, del principio del giusto procedimento e del contraddittorio, del principio di trasparenza, difetto di istruttoria e di motivazione.

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    Le Regioni hanno indicato solo la quota di ripiano, senza specificare il fatturato imputabile alla ricorrente, rendendo impossibile il controllo dei calcoli.

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    Violazione e falsa applicazione della L. 241/1990, del principio del giusto procedimento e del contraddittorio, del principio di trasparenza, difetto di istruttoria e di motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 3190
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3190
    Data del deposito : 19 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo