Decreto presidenziale 28 novembre 2022
Ordinanza presidenziale 8 giugno 2023
Decreto cautelare 18 luglio 2023
Ordinanza cautelare 6 settembre 2023
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 3190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3190 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03190/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13857/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13857 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Santex S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Angelo Cassamagnaghi, Anna Cristina Salzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i Rapporti Fra Lo Stato Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, Regione Abruzzo, Regione Sicilia, Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Marche, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Simoncini, Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio RI IN in Roma, viale Milizie 34;
Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Piovano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Cusin, Chiara Drago, Luisa Londei, Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, 33;
Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Michela Delneri, Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Fadanelli, Michele Purrello, Alexandra Roilo, Shida Galletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Policlinico di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Simonetta Mastropieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asl 1 Avezzano Sulmona L'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Peretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asl Br di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pierandrea Piccinni, Maurizio Nunzio Cesare Friolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Locasciulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Usl Toscana Sud Est, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Silvia Rossi, Elisa Gabbrielli Salvadori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Silvia Cumino, Giovanna Oreste, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia Romagna, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Molise, Regione Puglia, Regione Sardegna, Regione Umbria, Regione Valle D'Aosta, Provincia Autonoma di Trento, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Coccato e Mezzetti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Matteo Ezechieli, Matteo Pulcini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Associates Of Cape Cod Europe Gmbh, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Ranalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, Serie Generale, n. 251 di “ Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ”;
- dell’Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di “ Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018 ”;
- della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “ Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ”;
- del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante “ Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale ”;
- dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022;
- di ogni altro provvedimento, atto o documento, presupposto, istruttorio, connesso e/o inerente ai procedimenti di assegnazione degli obblighi di ripiano determinati a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018,
nonché per la condanna delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Santex S.p.A. il 15/9/2023:
- del Decreto della Provincia Autonoma di Bolzano, Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative, Ufficio Governo Sanitario, n. 10686/2023 del 15.06.2023 avente ad oggetto “Importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”, e dei relativi allegati, con cui sono stati rideterminati gli oneri di ripiano della spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art.9 ter del Decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015, convertito dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015;
- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti al suddetto provvedimento ivi compresi, nello specifico, la determina del Direttore Generale dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige nr. 2023-A-000832 del 12 giugno 2023 con cui sono stati nuovamente certificati i fatturati relativi agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e relativi allegati, nonché gli atti che hanno disposto la proroga del termine di pagamento in conformità alla normativa sopravvenuta;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati, ivi compresi gli altri atti già impugnati con i primi motivi aggiunti e con il ricorso introduttivo del
giudizio:
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Santex S.p.A. il 15/9/2023:
- del DCA n. 155 del 14/06/2023, con cui la Regione Calabria ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per l'anno 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis, del DL n. 78/2015 disponendo l'obbligo di pagamento di quanto dovuto da ogni azienda fornitrice entro il 30 giugno 2023, e dei relativi Allegati;
- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti al suddetto provvedimento ivi compresi, nello specifico, le deliberazioni adottate dai direttori generali delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere Regionali, sotto elencate, con le quali sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 - 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici: ASP CS - deliberazione n. 416 del 27/02/2023; ASP KR - deliberazione n. 1060 del 09/08/2019; ASP CZ - deliberazione n. 891 del 13/08/2019; ASP VV - deliberazione n. 224 del 19/08/2019; ASP RC – deliberazione n. 249 del 16/03/2023; AO CS - deliberazione n. 125 del 17/02/2023; AO CZ – deliberazione n. 538 del 13/08/2019; AOU MD - deliberazione n. 102 del 20/02/2023; AO RC - deliberazione n. 98 del 22/02/2023; INRCA (SEDE DI CS) - determinazione n. 328 del 20/08/2019;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Santex S.p.A. il 16/10/2023:
- del Decreto n. 741 del 21 luglio 2023 dell’Assessorato della Salute, Dipartimento della Pianificazione Strategica della Regione Siciliana unitamente ai relativi al legati A, B, C e D nonché la nota prot.n. 32784 del 12/06/2023 con la quale è stato chiesto alle Aziende Sanitarie del SSR, di effettuare una verifica delle precedenti rendicontazioni trasmesse, al fine di escludere e/o correggere eventuali criticità già emerse ed altresì le relative risposte ancorché non note nel loro contenuto;
- dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori, delibere delle Aziende del Servizio sanitario regionale che hanno proceduto ad effettuare la ricognizione della spesa per dispositivi medici sostenuta negli anni 2015-2018, comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Santex S.p.A. il 16/10/2023:
- del Decreto n. 101 del 20 luglio 2023 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, unitamente all'Allegato A;
- della nota di Azienda Zero prot. n. 367888 del 07.07.2023;
- dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori, delibere delle Aziende del Servizio sanitario regionale che hanno proceduto ad effettuare la ricognizione della spesa per dispositivi medici sostenuta negli anni 2015-2018, comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Santex S.p.A. il 17/10/2023:
- della Deliberazione n. 202300444 del 28 luglio 2023 della Giunta della Regione Basilicata, unitamente ai relativi allegati, con la quale sono stati aggiornato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis, del D.L. n. 78/2015, allegati alla DGR n. 207 del 30 marzo 2023;
- dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori, delibere delle Aziende del Servizio sanitario regionale che hanno proceduto ad effettuare la ricognizione della spesa per dispositivi medici sostenuta negli anni 2015-2018, comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SANTEX S.P.A. il 9\4\2025 :
- della determinazione dirigenziale n. 25860 del 27.11.2024 a firma del Direttore della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, recante “Ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 emessa dalla corte costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell’accertamento e dell’impegno relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018” e dei relativi allegati, e nella specie dell’Allegato 1 recante l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e le relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, comunicata con pec del 24.1.2025, nonché del ripiano attribuito dalla Regione Emilia-Romagna alla ricorrente, ai sensi dell’art. 9ter, comma 9bis, d.l. 78/2015 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, aggiornato con la determinazione dirigenziale n. 25860 del 27.11.2024 (doc. 11);
- della nota prot. n. 24/01/2025.0073861.U della Regione Emilia-Romagna, trasmessa a mezzo pec in data 24.1.2025, con oggetto “Pay-back dispositivi medici – anni 2015-2018” (doc. 12);
- della determinazione n. 27391 del 29 dicembre 2023 della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati, ancorchè non noto, ivi compresi gli altri atti già impugnati con i primi motivi aggiunti:
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SANTEX S.P.A. il 23\7\2025 :
- del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute n. 14 del 14.3.2025, avente ad oggetto “ Ripiano superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale, anni 2015, 2016, 2017 e 2018” della Regione Marche, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, n. 38 del 28 aprile 2025, e del relativo Allegato A avente ad oggetto “elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e i relativi importi di ripiano”;
- nonché in quanto occorra del Decreto n. 44/ARS del 30/05/2023 “DL 34/2023 art. 8 - Contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Accertamento di € 71.047.095,00 capitolo 1201010643 bilancio 2023/2025, annualità 2023”, Decreto n. 4/SALU del 13/02/2024 “Ripiano superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale, anni 2015, 2016, 2017 e 2018 certificato, ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022: riduzione di
euro 71.047.095,00 dell’accertamento n. 5477/2022, assunto con decreto n. 67/SALU/2022, capitolo 1201030014, bilancio 2023/2025, esercizio 2023”; Decreto n. 23/SALU del 22/04/2024 “Integrazione del decreto n. 4/SALU del 13.02.2024 concernente la riduzione di euro 71.047.095,00 dell’accertamento n. 5477/2022, assunto con decreto n. 67/SALU/2022, capitolo 1201030014, bilancio 2023/2025, esercizio 2023 riferito al ripiano superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale, anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati, ancorchè non noto, ivi compresi gli altri atti già impugnati con i primi motivi aggiunti:
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Toscana, Sicilia e Veneto, della Provincia Autonoma di Bolzano e della Conferenza Permanente per i Rapporti Fra Lo Stato Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano e di Coccato e Mezzetti S.r.l., di Associates Of Cape Cod Europe Gmbh, dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, del Policlinico Foggia dell’Asl 1 Avezzano Sulmona L'Aquila, dell’Asl Br di Brindisi, dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, dell’Azienda Usl Toscana Sud Est e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025 la dott.ssa NA IE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, che opera quale rivenditore di dispositivi medici, (in particolare ausili assorbenti per incontinenza, e materiale di medicazione classica e per ortopedia), impugna il decreto del 6 luglio 2022 del Ministro della Salute, adottato di concerto con il MEF, recante “ Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” , il decreto del 6 ottobre 2022 del Ministro della Salute, recante “ Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” , nonché l’Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 7 novembre 2019, con cui sono stati definiti i tetti di spesa regionali nella misura del 4,4% per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. Inoltre sono gravati la prodromica Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “ Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78” , il Decreto del Ministro della Salute del 15 giugno 2012, ed infine l’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 14 settembre 2022, oltre a quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022.
La parte ricorrente ha sostenuto che, mediante tali atti, dopo anni di inerzia, è stata data applicazione al meccanismo di ripiano previsto dall’art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015, convertito dalla legge n. 125 del 2015 per le annualità dal 2015 al 2018, in ragione del fatto che le regioni e le province autonome - che abbiano registrato uno scostamento di spesa dai tetti per l’acquisto di dispositivi medici- hanno adottato i provvedimenti di attribuzione degli oneri di ripiano a carico delle aziende fornitrici, chiedendo il pagamento delle relative somme entro 30 giorni.
2. Il gravame risulta affidato a sei motivi, sintetizzati come segue.
2.1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 6 luglio 2011, n. 98 e dell’art. 9-ter, comma 1 lett. b) e comma 8, d.l. 19 giugno 2015, n. 78. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, difetto di proporzionalità: gli atti impugnati hanno illegittimamente parificato il tetto di spesa nazionale per dispositivi medici a quelli regionali ed hanno individuato questi ultimi nel 4,4 % del fabbisogno sanitario standard (ovvero al medesimo livello già indicato dal legislatore per il tetto di spesa nazionale) senza distinguere tra le varie regioni e non tenendo conto della “composizione pubblico - privata dell’offerta in ciascuna Regione”.
2.2. Violazione degli artt. 17, comma 1, lett. c), d.l. 6 luglio 2011, n. 98 e dell’art. 9-ter, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, dell’art. 1 del 1° Protocollo addizionale alla CEDU e degli artt. 41 e 42 Cost, nonché del legittimo affidamento e dell’art. 17 della Carta dei diritti fondamenti dell’UE. I tetti di spesa sono stati fissati in via retroattiva, in contrasto con i principi in materia di prestazioni patrimoniali imposte, di affidamento e di certezza dei rapporti giuridici, nonché con i canoni di corretta amministrazione.
2.3. Violazione e falsa applicazione del D. Lgs. 68/2011e del d.l. 78/2015. Disparità di trattamento. Violazione dei principi di trasparenza di cui alla L. 241/90. Difetto di istruttoria e di motivazione. Non essendo stati messi a disposizione i dati ed i conteggi effettuati, non risultano ancora note le esatte modalità di calcolo utilizzate per la definizione dei tetti di spesa ed il loro superamento, in violazione dei principi di trasparenza e di motivazione dell’istruttoria; in ogni caso i calcoli risultano errati se non altro per aver considerato il fatturato delle imprese al lordo dell’IVA, tenuto conto sia che tale imposta è differente tra i vari dispositivi medici (4%,10%,19%) sia per gli effetti dell’applicazione del regime del c.d. split payment .
2.4. Illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati per violazione dell’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 1 del 1° Protocollo addizionale alla CEDU, e dell’art. 42 Cost, dell’art. 3 Cost. per irragionevolezza. Violazione dell’art. 41 Cost. Violazione del legittimo affidamento e dell’art. 17 della Carta dei diritti fondamenti dell’UE. Violazione dei princìpi di certezza delle regole che presidiano le procedure di gara e di remuneratività delle prestazioni rese. Il meccanismo portato dagli atti impugnati, oltre ad avere carattere sostanzialmente espropriativo, violerebbe il legittimo affidamento riposto dalla società nel carattere stabile e consolidato dei contratti sottoscritti con il soggetto pubblico all’esito delle gare pubbliche, in quanto gli oneri di ripiano, potendo incidere sulla remuneratività dell’offerta, altererebbero il sinallagma contrattuale per le inevitabili modifiche sopravvenute dei costi nel corso del rapporto, costringendo nel lungo periodo gli operatori all’aumento dei prezzi.
2.5. Illegittimità diretta e derivata per violazione dell’art. 23 Cost: il meccanismo avversato integrerebbe una prestazione patrimoniale imposta in violazione della riserva di legge.
2.6. Illegittimità derivata per l’illegittimità costituzionale e comunitaria dell’art. 17, comma 1, lett. c) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, dell’art. 1, comma 131, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell’art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, per violazione degli artt. 2, 3, 9, 23, 32, 41, 42, 53, 81 e 97 Cost.; dell’art. 117, comma 1, Cost. in relazione all’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla CEDU e degli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. L’art. 81 della Costituzione sul pareggio di bilancio non potrebbe essere utilizzato come presupposto per la lesione di altri interessi di pari livello costituzionale oltre che comunitario, spostando illegittimamente sulle imprese gli oneri finanziari per i dispositivi medici, in difetto di una adeguata programmazione ed in maniera del tutto avulsa rispetto ai fabbisogni storici. Sotto tali profili la ricorrente ha formulato istanza di rimessione alla Corte costituzionale delle prospettate questioni di costituzionalità in riferimento all’art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. 19.6.2015, n. 78, conv., con modificazioni, in l. 6.8.2015, n. 125, e s.m.i.. oltrechè, in subordine, di disapplicazione della predetta normativa ovvero di rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
3. A seguito di richiesta della ricorrente, con decreto presidenziale n. 9528 del 23 novembre 2022 è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero della Salute nei confronti di tutte le società produttrici/distributrici di dispositivi medici che operano nel territorio italiano, potendo l’eventuale accoglimento del ricorso arrecare loro pregiudizio. La documentazione attestante l’adempimento di tali incombenti è stata depositata in giudizio il 13 luglio 2023.
4. Con una serie di ricorsi per motivi aggiunti, la società ricorrente ha impugnato i decreti con cui le regioni (e in particolare, la regione Abruzzo, la provincia autonoma di Bolzano, la regione Emilia-Romagna, la regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la regione Liguria, la regione Lombardia, la regione Marche, la regione Molise, la regione Piemonte, la regione Puglia, la regione autonoma Sicilia, la provincia autonoma di Trento, la regione Toscana, la regione Puglia, la regione autonoma Valle d’Aosta, la regione Umbria, la regione Veneto, la regione Basilicata e la regione Calabria) hanno approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9 ter, comma 9 bis, del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, individuando nei relativi allegati gli importi dovuti, inoltre risultano gravate le eventuali Delibere aziendali, di contenuto ignoto, utilizzate per la definizione della somma dovuta. I provvedimenti gravati assegnano alla società ricorrente 30 giorni dalla pubblicazione per il pagamento, anche se, con il d.l. n. 4 del 2023, come convertito, il termine di pagamento è stato differito al 30 aprile 2023.
Con la predetta impugnativa sono state proposte altre due censure rispetto a quelle già proposte con il ricorso principale.
4.1. Con il settimo mezzo la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione della L. 241/1990, del principio del giusto procedimento e del contraddittorio, del principio di trasparenza di cui alla L. 241/90, il difetto di istruttoria e di motivazione. I decreti regionali impugnati sono stati adottati in assenza di alcun contraddittorio con le aziende destinatarie dei provvedimenti di ripiano e senza che le varie Aziende sanitarie mettessero a disposizione i dati contabili a loro disposizione, al fine di compararli con i dati in possesso delle singole aziende.
4.2. Con l’ottavo motivo si richiamano i medesimi parametri di legittimità del precedente mezzo sotto altro profilo, censurando il fatto che le Regioni avevano indicato nei singoli provvedimenti solo la quota di ripiano di competenza di ogni operatore economico, senza indicare il fatturato per dispositivi medici che sarebbe imputabile alla ricorrente, così da rendere impossibile il controllo della correttezza dei calcoli.
5. Con un secondo atto di motivi aggiunti sono state impugnate le ulteriori Determinazioni di alcune amministrazioni regionali (segnatamente della regione Puglia, della regione Veneto, della regione Basilicata, della regione Marche e della regione Emilia Romagna) con cui, prendendo atto degli aggiornamenti aziendali, sono stati ricalcolati gli oneri di riparto come risultanti dai prospetti allegati. Con tale impugnativa sono state proposte due ulteriori censure rubricate come nove e dieci, il cui contenuto ricalca i motivi sette ed otto già contenuti nel primo atto di motivi aggiunti.
6. Con ordinanza cautelare n. 5546 del 6 settembre 2023 è stata accolta la domanda di sospensione degli atti impugnati ai fini sia del pagamento delle somme da parte della ricorrente sia dell’eventuale compensazione da parte delle amministrazioni.
7. Nel corso del giudizio si sono costituiti il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i quali hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni statali resistenti. Tra le Amministrazioni regionali intimate si sono costituite le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Toscana, Sicilia e Veneto, e la Provincia Autonoma di Bolzano, mentre tra le Aziende sanitarie si sono costituite l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, il Policlinico di Foggia, l’Asl 1 Avezzano Sulmona L'Aquila, l’Asl Br di Brindisi, l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, l’Azienda Usl Toscana Sud Est e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza.
Tra le società private si sono costituite Coccato e Mezzetti S.r.l. e Associates Of Cape Cod Europe Gmbh.
Le parti pubbliche hanno sollevato eccezioni di incompetenza territoriale del presente Tribunale, di inammissibilità del ricorso cumulativo, ed improcedibilità del gravame laddove le previsioni di cui al D.L.95 del 30 giugno 2025 rendono le indicazioni di cui al provvedimento regionale oggi gravato non più attuali.
La Regione Piemonte ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo con riguardo alle censure sollevate con i motivi aggiunti.
La società Associates Cape Cod Europe in vista dell’udienza di decisione del giudizio ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse, avendo aderito alla proposta di pagamento di cui al D.L. n. 34 del 30 marzo 2023, provvedendo al pagamento dell’importo indicato nei provvedimenti regionali e provinciali.
8. La ricorrente, preso atto di quanto sancito dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 139 e 140 del 2024, ha insistito nella domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea con riguardo agli artt. 16 e 52 della Carta di Nizza, della direttiva 2014/24 EU, dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento, di non retroattività e certezza del diritto; infine ha insistito sulla perdurante attualità del proprio interesse a ricorrere, non avendo aderito alla facoltà prevista dal d.l. 95 del 2025 di pagamento del 25% di quanto dovuto a fronte di una rinuncia ai ricorsi instaurati.
9. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 21 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di incompetenza territoriale di questo T.A.R. in quanto risultano impugnati decreti del Ministero della salute ed atti emanati da amministrazioni centrali, i quali, ai sensi dell’art. 13, comma 4 bis, attraggono la competenza a decidere anche degli ulteriori atti gravati. Acclarato l’interesse della ricorrente alla decisione, stante la sua non adesione al pagamento “ridotto” ammesso dal d.l. 95 del 2025, può prescindersi dall’esame delle ulteriori eccezioni preliminari, perché il ricorso principale è infondato nel merito, mentre i motivi aggiunti sono inammissibili per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo come fondatamente dedotto dalla Regione Piemonte.
11. Innanzitutto è opportuno procedere ad una sintetica ricostruzione del quadro normativo in cui si inscrive la disciplina del c.d. payback dei dispositivi sanitari.
11.1. L’art. 17, comma 1, lettera c), del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, nell’ambito del più generale obiettivo di razionalizzare la spesa sanitaria, ha introdotto la previsione di un tetto di spesa cui assoggettare gli acquisti, da parte del SSN, dei dispositivi medici, tetto da definire sia a livello nazionale che regionale. Il primo, a decorrere dal 2014, è stato fissato al valore del 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard (art. 15, comma 13, lettera f), del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012). Il tetto di spesa regionale, per le annualità 2015, 2016, 2017 e 2018, che rileva in questa sede, è stato fissato, per ciascuna regione, nella medesima misura del 4,4 per cento del fabbisogno regionale standard, con atto n. 181/CSR, del 7 novembre 2019, adottato (secondo quanto previsto dall’art. 9 ter, comma 1, lettera b), del d.l. n. 78 del 2015, come convertito) in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
In ordine alle conseguenze del superamento del tetto, il richiamato art. 17, comma 1, lettera c), del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, stabiliva che la relativa spesa fosse interamente a carico della regione interessata, con ripiano da realizzarsi attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria regionale o misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale.
L’art. 9 ter, comma 9, del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, ha innovato tale disciplina, ponendo a carico delle aziende fornitrici dei dispositivi medici una quota del ripiano del superamento del tetto di spesa regionale. Sono coinvolte tutte le imprese che forniscono, agli enti del SSN, dispositivi medici di qualunque tipologia o classificazione.
Ai sensi dell’art. 9 ter, comma 9, in esame, la quota di ripiano messa a carico delle aziende private segue un andamento crescente nel tempo: essa è pari al 40 per cento nell’anno 2015, al 45 per cento nell’anno 2016 e al 50 per cento nell’anno 2017 e successivi.
Il comma 9 aggiunge che ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote «in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale» , secondo modalità procedurali di ripiano definite da un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute.
11.2. La disciplina del payback dei dispositivi medici è stata rimodulata dall’art. 1, comma 557, della legge n.145 del 2018, che ha novellato l’art. 9 ter, comma 8, del d.l. n.78 del 2015, come convertito, proprio allo scopo di garantire la rigorosa osservanza dei limiti di spesa.
Secondo le previsioni introdotte nel 2018, il superamento del tetto di spesa, nazionale e regionale, concernente l’acquisto dei dispositivi medici, è «rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell’IVA» . Il superamento, inoltre, «è dichiarato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno» . Quanto all’anno 2019, la rilevazione «è effettuata entro il 31 luglio 2020» . Per gli anni successivi, la rilevazione dev’essere compiuta «entro il 30 aprile dell’anno seguente a quello di riferimento, sulla base dei dati risultanti dalla fatturazione elettronica, relativi all’anno solare di riferimento». Nell’assetto delineato dalla legge del 2018, permangono immutate le disposizioni inerenti al concorso dei fornitori al ripiano della spesa, alle modalità e alla misura dell’obbligo di legge.
11.3. Tale disciplina è rimasta per lungo tempo inattuata.
Il Ministero della salute, con la circolare del 29 luglio 2019 n. 22413, ha previsto una ricognizione, da parte degli enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018. Tale circolare ha dato impulso all’attuazione della disciplina del c.d. payback , dando compimento ai passaggi prodromici.
Le regioni e le province autonome hanno dato riscontro alla ricognizione sollecitata dalla circolare del Ministero. Tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è stato, quindi, raggiunto l’accordo sulla proposta del Ministero della salute di attuazione delle disposizioni che individuano i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento di detto tetto per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.
Per ciascuno di questi anni, il tetto regionale è stato fissato al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/Conferenza Stato Regioni del 7 novembre 2019).
Tuttavia, solo con il decreto del Ministro della salute 6 luglio 2022 (emanato dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, n. 216), si è avuta, limitatamente alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018, la certificazione del superamento del tetto di spesa, con conseguente quantificazione, regione per regione, dell’ammontare dello scostamento.
Per tali anni, lo scostamento della spesa rispetto al tetto è stato calcolato «con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno dei predetti anni come risultanti dal modello CE consolidato regionale nella voce “BA0210 - Dispositivi medici” del modello di rilevazione del conto economico » (art. 1, comma 1, del decreto).
Le tabelle di cui agli allegati A, B, C e D del decreto quantificano, per ciascun anno, il «superamento del tetto e la quota complessiva di ripiano posta a carico delle aziende fornitrici dei dispositivi medici» (art. 1, comma 2, del decreto).
L’art. 2 del decreto del 6 luglio 2022 rimette poi a una «proposta del Ministero della salute, con successivo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» la definizione delle «modalità procedurali del ripiano a carico delle aziende fornitrici dei dispositivi medici».
È poi intervenuto il legislatore che, con specifico riguardo alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018, ha stabilito la procedura successiva da seguire: il comma 9 bis dell’art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015, come convertito (introdotto dall’art. 18, comma 1, del d.l. n. 115 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 142 del 2022), ha incaricato le regioni e le province autonome di definire, con proprio provvedimento, «l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale».
Di seguito – previa adozione, con decreto ministeriale, di «linee guida propedeutiche » – le regioni e le province autonome avrebbero dunque dovuto adottare i provvedimenti che impongono il ripiano alle aziende fornitrici, effettuando le conseguenti iscrizioni nel bilancio del settore sanitario 2022, con obbligo di tali aziende di provvedere ai «versamenti in favore delle singole regioni e province autonome entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e provinciali».
11.4. Le scansioni procedurali previste dal citato comma 9 bis sono state seguite dalle autorità competenti.
Con decreto del 6 ottobre 2022 (oggetto del ricorso principale insieme al decreto del 6 luglio 2022 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze recante “ Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” ), il Ministro della salute – previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022 – ha adottato le linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto relativo alla spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ribadendo sia le relative percentuali di riparto a carico delle aziende, sia la misura del concorso di ciascuna azienda, conformemente alle previsioni di legge.
Le singole regioni hanno, dunque, provveduto all’adozione dei provvedimenti di recupero delle somme, nei confronti delle singole aziende fornitrici, che formano oggetto dei ricorsi per motivi aggiunti.
L’art. 4, comma 8 bis, del n. 198 del 2022, inserito dalla legge di conversione n. 14 del 2023, ha poi differito al 30 aprile 2023 il termine fissato per l’adempimento da parte dei fornitori.
10.5. Successivamente, l’art. 8 del d.l. n. 34 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2023, ha istituito, presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo con dotazione pari a 1.085 milioni di euro per l’anno 2023. Esso è esplicitamente raccordato al ripiano del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (comma 1) e viene assegnato, pro quota, a ciascuna regione e provincia autonoma che ha superato il tetto di spesa in proporzione agli importi alle stesse spettanti per quelle quattro annualità (comma 2). Il comma 3, poi, ha introdotto una misura a beneficio delle aziende fornitrici dei dispositivi medici (nella sua versione originaria, che non abbiano instaurato controversie, o che intendano abbandonarle, avverso i provvedimenti regionali di recupero). Subordinatamente a quest’ultima condizione, esse sono dunque chiamate al pagamento di un importo più esiguo (solo il 48 per cento della quota di ripiano determinata nei loro confronti), da versarsi entro la data del 30 novembre 2023. Per le aziende fornitrici che non si avvalgono di tale facoltà, rimaneva fermo «l’obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai richiamati provvedimenti regionali o provinciali» . La legge ha, inoltre, previsto che il tempestivo versamento dell’importo pari alla quota ridotta del 48 per cento «estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti» .
Su tali previsioni è, poi, intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2024, che ne ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale «nella parte in cui non estende a tutte le aziende fornitrici di dispositivi medici [anche quelle quindi che abbiano instaurato controversie o che non intendano abbandonarle] la riduzione al 48 per cento della quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 […], con conseguente caducazione delle procedure e dei termini individuati dal medesimo art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 2023, come convertito» . In tal modo, anche le aziende che non hanno rinunciato al contenzioso, quale l’odierna ricorrente, sono tenute a versare, per le annualità 2015, 2016, 2017 e 2018, una somma corrispondente a meno della metà di quella ad esse richiesta con i provvedimenti impugnati con i ricorsi per motivi aggiunti.
12. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, deve rilevarsi che, a seguito di remissione da parte di questo TAR, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 140 del 2024, si è pronunciata sulla disciplina delineata dall’art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, limitatamente al periodo 2015-2018, a cui, come si è detto, si riferisce il presente giudizio.
Detta sentenza ha ritenuto, con riferimento alla censura relativa alla lesione dell’art. 41 Cost., che il meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici, come applicabile negli anni dal 2015 al 2018, costituisce una misura ragionevole e proporzionata «nell’ambito del complesso bilanciamento operato dal legislatore», perché:
• la finalità della disciplina è quella di garantire la razionalizzazione della spesa sanitaria;
• a tale finalità risponde la fissazione di un tetto di spesa nazionale e regionale per l’acquisto di dispositivi medici, che, soprattutto in «un contesto di forte complessità ed eterogeneità delle spese sanitarie», serve ad allocare risorse certe per il loro acquisto, «affinché esse siano in equilibrio con altre voci di uscita finanziaria»;
• pone a carico delle imprese « un contributo solidaristico che trova giustificazione nell’esigenza di assicurare la dotazione di dispositivi medici necessaria alla tutela della salute, soprattutto in una generale situazione economico-finanziaria altamente critica, che non consente ai bilanci dello Stato e delle regioni, finanziate con risorse della collettività, di far fronte in modo esaustivo alle spese richieste»;
• con il fondo istituito dall’art. 8 del d.l. n. 34 del 2023, come convertito, si è ridotta in modo significativo la somma che le aziende fornitrici devono pagare alle regioni e alle province.
Inoltre, la Corte costituzionale, pur ritenendo che «il meccanismo in questione [qualificato] quale contributo di solidarietà» rientri nell’ambito oggettivo dell’art. 23 Cost., ne ha escluso la violazione, rilevando che «la disciplina censurata, in relazione al quadriennio considerato, contiene tutti gli elementi richiesti dalla giurisprudenza costituzionale perché possa considerarsi rispettata la riserva di legge» .
Essa, infatti:
• individua esplicitamente sia i soggetti su cui grava l’obbligo (le imprese che hanno venduto agli enti del SSN dispositivi medici nelle regioni che hanno sforato il tetto) sia l’oggetto della prestazione imposta (il ripianamento, nella misura percentuale prevista dalla legge, dello sforamento);
• l’art. 9 ter fornisce, ai commi 8, 9 e 9 bis, inoltre, le indicazioni generali sulla procedura da seguire per addivenire alla determinazione del ripianamento dovuto dalle aziende.
Infine, relativamente alla presunta lesione degli art. 2 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 del prot. addiz. CEDU, la Corte, in primo luogo, ha escluso la violazione del principio di irretroattività, in quanto:
• « le imprese fornitrici dei dispositivi medici erano consapevoli fin dal 2015, ancor prima dell’indizione delle gare pubbliche, dell’esistenza di un meccanismo di fissazione di un tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano in caso di sforamento, che derivava dalle previsioni normative risalenti appunto al 2015»;
• « lo ius superveniens del 2022, con l’introduzione del comma 9 bis nell’art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, ha solo stabilito di rendere concretamente operative le esistenti procedure per addivenire al ripiano degli sforamenti a carico delle imprese fornitrici (…), senza tuttavia innovare sull’aspetto sostanziale della vicenda, già oggetto di una chiara e accessibile disciplina ».
In secondo luogo, ha escluso la lesione dell’affidamento che le parti private riponevano nel mantenimento del prezzo di vendita dei dispositivi medici, in quanto l’obbligo di ripiano e il conseguente esborso ex post era comunque già noto sin dal 2015 nei suoi tratti essenziali, ancorché non nella sua concreta incidenza a carico di ciascuna impresa.
13. Ciò premesso si vengono ad esaminare le censure di cui al ricorso principale.
13.1. Con riferimento alle censure di illegittimità derivata dall’incostituzionalità dell’art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, (motivi 4, 5, 6 e 7 di ricorso principale) il Collegio si limita a rinviare alla sentenza n. 140 del 2024 della Corte costituzionale. Le argomentazioni di detta sentenza valgono anche per la dedotta violazione dei medesimi principi stabiliti dalla CDFUE.
Del resto, non paiono sussistere i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla corte di Giustizia dell’Unione, peraltro richiesta in via meramente subordinata alle (già risolte) questioni di costituzionalità; inoltre i profili indicati dal ricorrente come meritevoli di rinvio alla Corte (il divieto di irretroattività, la violazione dell’affidamento, il carattere di prestazione patrimoniale imposta) sono già stati ampiamente sviscerati dalle più volte richiamate pronunce della Corte costituzionale intervenute in subiecta materia e non appaiono , allo stato, meritevoli di ulteriore scrutinio in sede europea.
13.2. Quanto alle censure rimanenti, il Collegio ritiene di poter richiamare i precedenti di questa Sezione ( ex multis , sentenze 8736 e 8737 del 7 maggio 2025, nonchè11542 e 11550 del 12 giugno 2025) che, decidendo le cd. cause pilota, hanno segnato le linee fondamentali dell’orientamento poi progressivamente consolidatosi.
13.3. In merito al primo e al secondo motivo di ricorso, inerenti la contestazione della determinazione della percentuale dei tetti di spesa regionali e dell’asserita retroattività degli stessi, è stato chiarito che “ già dall’entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, e quindi dallo svolgimento delle procedure di gara subito successive, il sistema del c.d. payback era sostanzialmente noto. Ciò sia con riguardo alle quote di ripiano posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici (che sono pari al 40 per cento per l’anno 2015, al 45 per cento per l’anno 2016, al 50 per cento per l’anno 2017 e al 50 per cento per l’anno 2018), sia con riguardo alla misura entro la quale ciascuna azienda è chiamata a concorrere alle predette quote (in «misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del relativo Servizio sanitario regionale o provinciale»).
Peraltro, con specifico riferimento alla fissazione del tetto di spesa regionale, su cui si appuntano le doglianze della società ricorrente, deve ricordarsi che era già nota la quantificazione del tetto di spesa nazionale (fissato, a decorrere dal 2014, al 4,4% del fabbisogno sanitario nazionale standard). Questa misura è stata, poi, confermata per tutte le regioni, indistintamente, nel 2019.
Quindi, anche se la determinazione del tetto di spesa regionale è avvenuto successivamente rispetto alle procedure di gara svoltesi e ai contratti conclusi nelle annualità 2015-2018, la società ricorrente, come le altre imprese del settore, ben avrebbero potuto e dovuto assumere la misura del tetto di spesa nazionale quale parametro di riferimento cui conformare la propria azione. Ciò ancor più in considerazione del fatto che, come si è detto, l’accordo raggiunto tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di Conferenza permanente (atto n. 181/CSR del 7 novembre 2019) ha fissato, per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, il tetto regionale proprio al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard, ossia nella stessa misura del tetto nazionale, che era, o avrebbe dovuto essere secondo l’ordinaria diligenza, ben noto alle imprese fornitrici di dispositivi sanitarie, come tali destinatarie della disciplina del c.d. payback.
In definitiva, la società ricorrente, come le altre imprese del settore, si dovevano ritenere già edotte, ex ante, dell’alea e dei rischi contrattuali insiti nella fornitura dei dispositivi medici, proprio sulla base delle norme già vigenti, e chiare nella loro formulazione, venendo in considerazione possibili rischi derivanti dalla (pur sempre prevedibile) fornitura in eccesso dei dispositivi medici rispetto al tetto di spesa individuato dal legislatore.
La stessa Corte costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e di affidamento, proprio perché «le imprese fornitrici dei dispositivi medici erano consapevoli fin dal 2015, ancor prima dell’indizione delle gare pubbliche, dell’esistenza di un meccanismo di fissazione di un tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano in caso di sforamento, che derivava dalle previsioni normative risalenti appunto al 2015». Esse, quindi, non potevano fare affidamento nel mantenimento del prezzo di vendita dei dispositivi medici, in quanto – occorre ribadirlo – l’obbligo di ripiano e il conseguente esborso ex post era comunque già noto sin dal 2015 nei suoi tratti essenziali, ancorché non nella sua concreta incidenza a carico di ciascuna impresa.
Sicché la società ricorrente, come le altre imprese del settore, avrebbero dovuto considerare, in un’ottica di ordinaria diligenza, le dinamiche del mercato di riferimento, caratterizzato da simile previsione; e, di conseguenza, ben avrebbero potuto e dovuto orientare i propri comportamenti.”
13.4. Il terzo motivo di ricorso principale riguarda invece la contestazione della concreta quantificazione degli oneri di riparto, per la presunta mancanza di criteri certi e puntuali per la determinazione di questa spesa. In merito si osserva che “ in forza dell’art. 9 ter, comma 9 bis, del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, il Ministero della salute ha adottato il decreto del 6 luglio 2022 (emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze), con cui ha certificato, limitatamente appunto alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018, il superamento del tetto di spesa, con conseguente quantificazione, regione per regione, dell’ammontare dello scostamento. Nel far ciò, all’art. 1, comma 1, il decreto ha specificato su quali basi detto scostamento è stato calcolato, facendo riferimento cioè «ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno dei predetti anni come risultanti dal modello CE consolidato regionale nella voce “BA0210 - Dispositivi medici” del modello di rilevazione del conto economico». Sempre in attuazione del citato comma 9 bis e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il successivo decreto del 6 ottobre 2002, il Ministero della salute ha poi definito le «modalità procedurali del ripiano a carico delle aziende fornitrici dei dispositivi medici», prevedendo espressamente che, ai fini della determinazione del fatturato di ciascuna azienda fornitrice, gli enti del Servizio sanitario regionale o provinciale devono procedere «alla ricognizione delle fatture correlate ai costi iscritti alla voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello CE consuntivo dell’anno di riferimento del superamento del tetto di spesa regionale o provinciale». Il fatturato annuo di ciascuna azienda è dato, dunque – chiarisce il decreto ministeriale – dalla «somma degli importi delle fatture riferite ai dispositivi medici contabilizzati nel modello CE alla voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello CE consuntivo dell’anno di riferimento», previa ulteriore verifica dei dati economico-aziendali-contabili da parte degli enti del SSR o del SSP.
Appare evidente, quindi, che la legge prima e i decreti ministeriali poi hanno indicato, in modo sufficientemente chiaro, puntuale e trasparente, l’iter da seguire per il calcolo della spesa per l’acquisto dei dispositivi sanitari: la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 140 del 2024, ha ritenuto che l’art. 9 ter fornisca, ai commi 8, 9 e 9 bis, sufficienti e adeguate «indicazioni generali sulla procedura da seguire per addivenire alla determinazione del ripianamento dovuto dalle aziende», tanto da porsi quale «garanzia a tutela della riserva di legge» di cui all’art. 23 Cost.” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III quater, 7 maggio 2025, n. 8732).
Invece in riferimento all’asserita erroneità dei calcoli per la considerazione del fatturato delle imprese al lordo dell’IVA, deve osservarsi che “1) in primo luogo, è il comma 8 dell’art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, che stabilisce che il superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale per l’acquisto di dispositivi medici deve essere «rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell’IVA». Ciò risponde alla constatazione che lo Stato e le regioni acquirenti di detti dispositivi rivestono la qualifica di consumatori finali, su cui dunque l’imposta in esame finisce per gravare, con la conseguenza che essa costituisce una voce della spesa per il loro acquisto, di cui si deve tener conto nel determinare il superamento del tetto”; 2) “in secondo luogo, la circostanza che la fornitura di dispositivi medici è sovente accompagnata dalla prestazione di servizi avrebbe dovuto indurre le imprese del settore, edotte, come si è detto, sin dal 2015 del meccanismo del c.d. payback, a fatturare correttamente, e quindi distinguendo, il costo della fornitura e quello del servizio” (sent. 8732/2925, cit.).
13.5. Quanto alle censure portate dal quarto motivo sui possibili effetti della disciplina avversata sui contratti pubblici già stipulati ovvero sulle future procedure di gara si è chiarito che “Il c.d. payback rimane estraneo alle procedure di affidamento e al contenuto dei singoli contratti stipulati con le amministrazioni: per come è strutturato, il ripianamento opera in maniera complessiva sul fatturato delle aziende (per la quota maturata a seguito della vendita di dispositivi medici al SSN) e non attraverso una rimodulazione dei contratti. Esso, quindi, non altera l’esito delle gare pubbliche, perché non incide né sull’entità della fornitura richiesta né sul prezzo finale del prodotto acquistato, ma agisce ab externo sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori, in modo peraltro, come si è spiegato, non imprevedibile. Ciò perché, lo si ribadisce, fin dal momento della partecipazione alle gare, la società ricorrente era consapevole dell’esistenza di un tetto di spesa nazionale pari al 4,4 per cento per l’acquisto di dispositivi medici e della circostanza che, nel caso di sforamento dei tetti regionali, avrebbe dovuto concorrere al ripianamento dello stesso insieme alle regioni.
Dunque, la società ricorrente, come gli altri operatori del settore, anche al momento della presentazione dell’offerta, erano consapevoli (o avrebbero dovuto esserlo, in base alla ordinaria diligenza) che sussisteva la possibilità che una parte del totale delle somme percepite, o da percepire nel caso di aggiudicazione della gara, avrebbe dovuto essere corrisposta ai fini della compartecipazione alla spesa pubblica sanitaria.
Peraltro, come chiarito dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 140 del 2024, è rimasto del tutto indimostrato, anche nel caso di specie, che il c.d. payback abbia ridotto eccessivamente i margini di utile che le imprese coinvolte nel relativo meccanismo intendevano ed hanno conseguito dall’esecuzione degli appalti di fornitura di dispositivi medici.”.
14. Il primo e il secondo atto di motivi aggiunti - con cui la società ricorrente ha impugnato i decreti regionali di approvazione (e, in alcuni casi, di successiva modifica) degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9 ter, comma 9 bis, del d.l. n. 78 del 2015, individuando nei relativi allegati gli importi dovuti da ciascuna di esse – sono, come già detto, inammissibili per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, come fonadatamente eccepito dalla difesa della regione Piemonte.
Sul punto giova richiamare quanto statuito già statuito da questa Sezione nella già citata sentenza n. 8736/2025: “ Come si è visto, il comma 9 bis dell’art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, con riferimento «al ripiano dell’eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», certificato con il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (decreto del 6 luglio 2022) – oggetto del presente giudizio – ha incaricato le regioni e le province autonome di definire, con proprio provvedimento, «l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale».
Di seguito – previa adozione, sempre con decreto ministeriale (il decreto 6 ottobre 2022, anch’esso oggetto del presente giudizio), delle «linee guida propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali» – le regioni e le province autonome dovevano effettuare, sempre ai sensi del citato comma 9 bis, le conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022, con obbligo delle aziende fornitrici di procedere ai versamenti in loro favore.
La norma di legge, nello scandire la procedura da seguire per dare attuazione al sistema del c.d. payback per le annualità 2015-2018, ha dunque attribuito alle regioni e alle province autonome il solo compito di:
• verificare la documentazione contabile sulla cui base il decreto ministeriale ha certificato il superamento del tetto di spesa regionale, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale;
• definire l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno;
• imporre alle stesse il pagamento della quota di ripiano a cui ciascuna di esse deve concorrere;
• procedere all’iscrizione in bilancio del relativo credito.
Le regioni e le province autonome non possono, con i provvedimenti di cui al citato comma 9 bis impugnati con i ricorsi per motivi aggiunti, né determinare il tetto di spesa regionale, né certificarne il superamento, né quantificare l’ammontare dello scostamento in ambito regionale o provinciale, trattandosi di competenze statali. Esse possono e devono solamente porre l’eventuale superamento del tetto di spesa regionale, come già certificato con decreto ministeriale, a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici, peraltro secondo la quota percentuale anch’essa già fissata a livello normativo (art. 9 ter, comma 9, del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, e art. 2, comma 1, decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della salute).
Il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, come si è detto, ha delineato le «linee guida propedeutiche» all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali di cui al citato comma 9 bis.
L’art. 3 del citato decreto ha, innanzitutto, demandato agli enti del Servizio sanitario regionale o provinciale attività di carattere istruttorio, consistenti:
• nella «ricognizione delle fatture correlate ai costi iscritti alla voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello CE consuntivo dell’anno di riferimento del superamento del tetto di spesa regionale o provinciale per gli importi contabilizzati alla voce «BA0210»;
• nel conseguente calcolo del «fatturato annuo di ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici al lordo dell’IVA, come somma degli importi delle fatture riferite ai dispositivi medici contabilizzati nel modello CE alla voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello CE consuntivo dell’anno di riferimento» (art. 3, commi 1 e 2).
Sulla base di questi dati, «i direttori generali, i commissari straordinari aziendali ovvero i commissari liquidatori, ove operanti, degli enti» del Servizio sanitario regionale o provinciale «effettuano la validazione e certificazione del fatturato relativo all’anno di riferimento per singola azienda fornitrice di dispositivi medici», calcolato secondo le disposizioni precedenti (art. 3, comma 3) e la trasmettono, contestualmente, alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza.
Agli enti del SSR o del SSP sono, dunque, attribuite attività meramente operative e tecniche consistenti nel calcolo del fatturato annuo di ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici, che costituisce presupposto necessario per individuare la quota di ripiano a cui essa è obbligata. Si tratta di un’attività di mera ricognizione e somma degli importi delle fatture riferite ai dispositivi medici contabilizzati alla voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello CE consuntivo dell’anno di riferimento del superamento del tetto di spesa regionale o provinciale, come stabilito dall’art. 1, comma 1, del decreto ministeriale del 6 luglio 2022.
L’art. 4 ha, poi, individuato le competenze delle regioni e delle province autonome, consistenti:
• nella verifica della «coerenza del fatturato complessivo indicato nelle deliberazioni aziendali di cui all’art. 3, comma 3, con quanto contabilizzato nella voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello CE consolidato regionale dell’anno di riferimento»;
• nell’adozione di un decreto, da parte dei direttori generali degli assessorati alla salute delle regioni e delle province autonome o del commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario per le regioni commissariate, che individui «l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti», calcolati sulla base di quanto stabilito dall’art. 9 ter, comma 9 bis, del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, e dell’art. 2, comma 2, del decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, fino a concorrenza della quota complessiva di ripiano individuata con il decreto ministeriale del 6 luglio 2022;
• nell’individuazione, con il medesimo decreto, delle «modalità procedurali per il versamento delle somme da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici».
Come è evidente, le attività demandate alle regioni e alle province sono di carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali assunti a monte del procedimento finalizzato all’adozione dei “provvedimenti” di loro competenza.
Si tratta, da un lato, di un’attività meramente tecnico-contabile, con cui la regione o la provincia “verifica” la coerenza del fatturato come calcolato, secondo un’attività di mera ricognizione e somma di dati contabili e di bilancio, dagli enti del SSR o del SSP; dall’altro, di un’attività meramente riepilogativa, in cui la regione “compila” un elenco, indicando le aziende fornitrici di dispositivi medici e gli importi di ripiano da ciascuna di esse dovuti. Questa attività è priva di qualsivoglia margine di discrezionalità, anche solamente tecnica, trattandosi, all’evidenza, di un’attività interamente vincolata, in cui la regione o la provincia si limita a porre l’eventuale superamento del tetto di spesa regionale, come già certificato con decreto ministeriale, a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici, peraltro secondo la quota percentuale anch’essa già fissata a livello normativo (art. 9 ter, comma 9, del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, e art. 2, comma 1, decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della salute). «La quantificazione del superamento del tetto e la quota complessiva di ripiano posta a carico delle aziende fornitrici dei dispositivi medici» è indicata peraltro, per ciascun anno, sempre con decreto ministeriale (nel caso di specie, il decreto del 6 luglio 2022 del Ministero della salute).
Più precisamente, oltre ad essere interamente vincolata nei presupposti, nel contenuto e finanche nelle modalità procedurali (in tal senso, sentenza n. 140 del 2024 della Corte costituzionale, che parla di «attività meramente tecnica di quantificazione dell’importo di ripianamento»), l’attività delle regioni e delle province non implica una spendita di potere autoritativo, in quanto, come si è detto, si riduce ad un’attività meramente ricognitiva e riepilogativa, consistente nell’individuazione dell’«elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti», secondo quanto già stabilito mediante la fissazione del tetto di spesa regionale, la certificazione del suo superamento, sempre a livello regionale (o provinciale), la determinazione dell’ammontare del fatturato di ciascuna impresa e della quota di partecipazione all’onere di ripiano.
A fronte di questa attività, si instaura un rapporto obbligatorio tra l’amministrazione regionale o provinciale e l’impresa fornitrice di dispositivi medici, nel caso di specie la società ricorrente, la quale è titolare, da un lato, di un obbligo di pagamento, nei modi e nei termini indicati dal provvedimento regionale o provinciale, della somma da esso stabilita; dall’altro, di un diritto soggettivo al corretto calcolo di questo importo.
La situazione di diritto soggettivo rivendicata dalla società ricorrente, a non pagare o a pagare una somma minore in favore dell’amministrazione regionale o provinciale, non è intermediata dal potere amministrativo, ma deriva direttamente dalla normativa legislativa e dagli atti statali (determinazione del tetto di spesa e certificazione del suo superamento a livello regionale o provinciale) adottati in sua attuazione. L’importo di ripiano dovuto dalla società ricorrente – ed oggetto di una vera e propria obbligazione nei confronti della regione o della provincia autonoma interessata – è calcolato sulla base di una percentuale fissata ex lege, applicata matematicamente al fatturato determinato, secondo le modalità di legge e del decreto ministeriale (al lordo dell’IVA e secondo quanto risulta dai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno degli anni considerati, come risultanti dal modello CE consolidato regionale nella voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello di rilevazione del conto economico).
Trova dunque applicazione, nel caso di specie, la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, «secondo cui appartiene alla cognizione del giudice ordinario la controversia in cui venga in rilievo un diritto soggettivo nei cui confronti la pubblica amministrazione eserciti un’attività vincolata, dovendo verificare soltanto se sussistano i presupposti predeterminati dalla legge per l’adozione di una determinata misura, e non esercitando, pertanto, alcun potere autoritativo correlato all’esercizio di poteri di natura discrezionale» (tra le altre, Cass., S.U., 29 settembre 2022, n. 28429; Cass., S.U., 14 marzo 2022, n. 8188; Cass., S.U., 28 maggio 2020, n. 10089).
In particolare, al fine di cogliere la differenza tra le situazioni giuridiche soggettive, entrambe di carattere sostanziale, di diritto soggettivo ed interesse legittimo – che è pur sempre rilevante e necessaria ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in controversie (come quella in esame) in cui non si verte in ipotesi di giurisdizione esclusiva ex art. 133 c.p.a. – occorre far riferimento al consueto criterio del petitum sostanziale, a seconda che la controversia abbia ad oggetto, in concreto, la contestazione delle modalità (e illegittimità) dell’esercizio di un potere autoritativo, non sussistendo invece la giurisdizione del giudice amministrativo quando la controversia si radichi nel quadro di un rapporto ormai paritario, collocato «a valle» del potere autoritativo, come accade nel caso di specie per le ragioni sopra indicate.
Insomma, ancorché definito, dall’art. 9 ter, comma 9 bis, del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, e dal decreto del 6 ottobre 2022, «provvedimento», l’atto regionale o provinciale non è espressione di un potere autoritativo della regione o della provincia a tutela di interessi generali, bensì di un accertamento tecnico dei presupposti di natura economico-aziendale-contabile sul quantum debeatur, come tale involgente un diritto soggettivo a contenuto meramente patrimoniale.
L’analisi dei “provvedimenti” regionali e provinciali impugnati dalla società ricorrente, con i numerosi atti di motivi aggiunti, confermano quanto sinora rilevato.
Essi, infatti, seppur con le dovute differenze stilistiche e linguistiche, si limitano, dopo aver riepilogato le norme di legge e dei decreti adottati dal Ministero della salute e gli altri atti statali, o della Conferenza unificata, ad approvare l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano, stabilendo le modalità e i tempi di pagamento e rinviando, per l’indicazione della somma dovuta da ciascuna di esse, ad appositi allegati.
In particolare, i provvedimenti gravati “approvano” tali allegati, in cui sono indicati, per ciascuna delle annualità 2015-2018, le imprese fornitrici, il relativo fatturato totale, la percentuale di incidenza del fatturato rilevante ai fini del c.d. payback, la somma complessivamente dovuta.
La circostanza che alcuni di questi provvedimenti prevedano espressamente la loro impugnabilità dinnanzi al giudice amministrativo, o in alternativa tramite ricorso straordinario al Capo dello Stato, è ovviamente priva di rilievo rispetto alla loro effettiva natura e, soprattutto, alla natura della situazione giuridica soggettiva azionata in giudizio.”
15. In conclusione, il ricorso principale va rigettato ed i motivi aggiunti (sia i primi che i secondi) vanno dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., la causa, con riferimento a questi ultimi, può essere riassunta davanti al Giudice Ordinario, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia.
16. Attesa la complessità delle questioni giuridiche sostanziali e processuali sottese alla decisione, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui motivi aggiunti, così provvede:
- respinge il ricorso principale;
- dichiara inammissibili i primi e i secondi motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, ed indica quale giudice munito di giurisdizione il Giudice Ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AU TO, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
NA IE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA IE | AU TO |
IL SEGRETARIO