Sentenza 26 ottobre 2012
Massime • 1
In tema di concorso interno bandito dall'Amministrazione Poste e telegrafi e concluso anteriormente alla trasformazione dell'amministrazione in Ente poste italiane, in virtù dell'art. 1 del d.l. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni in legge 29 gennaio 1994, n. 71, a seguito della perdita da parte del datore di lavoro dei poteri autoritativi, lo stesso non può procedere ad un eventuale annullamento d'ufficio degli atti amministrativi posti dalla precedente P.A., dovendo escludersi altresì che la natura autoritativa degli atti di tale concorso (bandito con d.m. e concluso con l'emanazione di analogo atto) sia venuta meno per effetto della successiva privatizzazione dei rapporti di lavoro; ne deriva che, nel giudizio instauratosi davanti al giudice ordinario a seguito di detta trasformazione dei rapporti, il giudice deve conformarsi al loro contenuto, salvo che non ricorrano gli estremi per disapplicarli.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/10/2012, n. 18473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18473 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STILE Paolo - Presidente -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere -
Dott. BLASUTTO Daniela - rel. Consigliere -
Dott. MANCINO Rossana - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3926-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato FIORILLO LUIGI che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GA EP, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAFFARO 72, presso lo studio dell'avvocato ASPROMONTE EP, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 7127/2009 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/02/2010 R.G.N. 10771/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/2012 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;
udito l'Avvocato FIORILLO LUIGI;
udito l'Avvocato ASPROMONTE EP;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Roma, NO EP, dipendente di Poste Italiane s.p.a., esponeva di avere partecipato ad un concorso per titoli professionali per la qualifica di dirigente superiore di esercizio, che era stato bandito dall'allora Amministrazione P.T. con il D.M. 25 luglio 1990 e riservato al personale interno con la qualifica di dirigente principale di esercizio;
di essere risultato vincitore di tale concorso, la cui graduatoria era stata approvata con D.M. 16 settembre 1993; che successivamente l'Ente Poste Italiane gli aveva comunicato che, a seguito della riapertura dei termini disposta il 12.10.94 per consentire la partecipazione al concorso dei vincitori di altro concorso interno, la graduatoria era stata modificata e che pertanto, con l'inserimento dei nuovi concorrenti, egli non risultava più tra i vincitori, ma solo idoneo. Il ricorrente assumeva che, con l'approvazione della graduatoria si era perfezionato il suo diritto alla qualifica superiore e che tale diritto non poteva essere vanificato dal comportamento successivo illegittimamente posto in essere dall'Ente Poste Italiane. Conveniva quindi in giudizio la datrice di lavoro, ormai divenuta la s.p.a. Poste italiane, chiedendo il riconoscimento del suo diritto all'attribuzione della qualifica di dirigente superiore di esercizio con decorrenza giuridica dall'1.1.1989 ed economica dal 5.9.94, con la condanna della soc. Poste Italiane al pagamento delle conseguenti differenze economiche.
La domanda veniva accolta in primo grado e l'appello successivamente proposto dalla società Poste Italiane veniva respinto dalla Corte di appello di Roma, che con sentenza del 7 ottobre 2009, osservava che non era possibile attribuire carattere meramente provvisorio alla graduatoria approvata con il D.M. 16 settembre 1993 e, benché la clausola di cui all'art. 3, comma 2, del bando prevedesse, per i vincitori dei concorsi interni per titoli che conseguivano la nomina dopo la data di pubblicazione del bando, la possibilità di presentare la domanda entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di nomina, così introducendo una proroga mobile del termine per la partecipazione al concorso, la stessa clausola non poteva essere interpretata nel senso di consentire la partecipazione al concorso anche successivamente all'approvazione della graduatoria dei vincitori, quando il successivo concorso era ormai concluso. Respingeva l'eccezione di prescrizione, dando atto che, a seguito di ordinanza, la parte ricorrente aveva regolarizzato la produzione degli atti interruttivi invocati, tutti ricevuti dalla soc. Poste (lettere del 9.11.95 e del 10.4.2000).
Poste Italiane s.p.a. ricorre per cassazione sulla base di cinque motivi. La parte intimata resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dal controricorrente sul presupposto della applicabilità alla fattispecie del disposto di cui all'art. 327 c.p.c., comma 1, come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46. In materia di cosiddetto termine lungo di impugnazione, l'art. 327 cod. proc. civ., come novellato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46
mediante riduzione del termine da un anno a sei mesi, si applica, ai sensi dell'art. 58 della medesima legge, ai giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio 2009, essendo quindi ancora valido il termine annuale qualora l'atto introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriore a quella data (Cass. 4 maggio 2012, n. 6784; 17 aprile 2012 n. 6007). Con il primo motivo, si lamenta la nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4) per difetto di contraddittorio avendo sin dal primo grado la società Poste Italiane eccepito che alla controversia non potevano restare estranei i dipendenti che, in ragione del loro successivo inserimento nella graduatoria da ultimo formulata, avevano ottenuto l'inquadramento superiore. La questione era stata riproposta in appello, ma la Corte territoriale aveva omesso di pronunciare al riguardo.
Il motivo è inammissibile per difetto del requisito di autosufficienza, il quale deve essere osservato pure nel caso in cui siano dedotti errores in procedendo. In tale ipotesi la Corte di legittimità diviene anche giudice del fatto (processuale) ed ha, quindi, il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali;
tuttavia, si prospetta preliminare ad ogni altra questione quella concernente l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali (Cass. n. 1221 del 2006, conf., da ultimo, Cass. 17 gennaio 2012 n. 539). Specificamente, l'art. 366 c.p.c., n. 3 richiede l'esposizione sommaria dei fatti della causa, la quale è concretamente richiesta - appunto in virtù del principio dell'autosufficienza - nei limiti in cui è necessaria (senza ricorrere ad altre fonti) per consentire di rendersi conto delle censure sollevate (cfr. Cass. 21 luglio 2004 n. 13550; conf. Cass. 15 aprile 2005 n. 7863, 29 novembre 2005 n. 26046;
S.U. 18 maggio 2006 n. 11653, Cass. 19 ottobre 2006 n. 22385). Nella specie, il ricorso è carente dell'esposizione dell'iter processuale attraverso il quale la questione sarebbe stata proposta in primo grado e reiterata in appello.
Con il secondo motivo, si censura la sentenza per violazione del principi di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per violazione di giudicato interno (art. 360 c.p.c., n. 4), nonché vizio di motivazione. Si assume che la Corte territoriale, avvalendosi del poteri istruttori di cui all'art. 437 cod. proc. civ., aveva ritenuto di acquisire ulteriore documentazione comprovante l'interruzione della prescrizione, senza che la relativa controeccezione fosse stata sollevata in primo grado, da cui la formazione del giudicato interno sul punto.
Il motivo è infondato.
L'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi diversamente dall'eccezione di prescrizione come eccezione in senso lato (Cass. S.U. n. 15661 del 27 luglio 2005), può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e, in ordine alle controversie assoggettate al rito del lavoro, sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili anche di ufficio ai sensi dell'art. 421 c.p.c., comma 2. In presenza di un quadro probatorio che non consenta di ritenere sicuramente insussistente un fatto costitutivo od impeditivo, l'esercizio di tali poteri istruttori è doveroso ove l'incertezza possa essere rimossa con opportune iniziative istruttorie sollecitate dal giudice. (Cass. n. 16542 del 14 luglio 2010). Nel caso in esame, risulta dalla sentenza impugnata che il potere istruttorie d'ufficio ai sensi degli artt. 421 e 437 cod. proc. civ. venne esercitato per "regolarizzare la produzione di tutti gli atti interruttivi invocati", tra cui specificamente le note 9.11.95 e 10.4.2000 "oggetto entrambe di rilievo nel gravame"; a seguito dell'integrazione documentale è risultato che gli atti furono regolarmente ricevuti dalla società Poste in termine utile per l'interruzione della prescrizione.
Dal tenore della sentenza si evince, dunque, che la questione relativa alle due note aveva formato oggetto di "rilievo nel gravame" proposto da Poste;
la circostanza non è stata contestata nel ricorso per cassazione. Essa rende evidente che la questione era ancora controversa nel grado di appello, da cui l'insussistenza di un giudicato interno sul punto. Al contempo, deve ritenersi che la relativa allegazione fosse stata formulata in primo grado ad opera dell'originario ricorrente, in replica all'eccezione di prescrizione;
la soc. Poste non ha sollevato contestazioni circa la ritualità della controeccezione. Trovano quindi applicazione i principi sopra esposti secondo i quali spetta al giudice di merito, di fronte ad un quadro che non consentiva di ritenere sicuramente insussistente il fatto interruttivo, superare tale incertezza sollecitando l'"integrazione" documentale occorrente per dirimere il dubbio. Il terzo motivo denuncia violazione delle regole di interpretazione dei contratti, violazione degli artt. 1326 e 1336 c.c., violazione delle clausole del bando di concorso (lex specialis), contraddittorietà e altri vizi di motivazione, riproponendo la tesi difensiva sostenuta nei gradi di merito basata sull'affermazione che il bando, sebbene qualificabile come offerta al pubblico, presentava espressamente (art. 3) la possibilità di riaprire i termini per i vincitori di concorsi interni che avessero acquisito i requisiti per la partecipazione successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle relative domande. Si sostiene che la società aveva consentito la partecipazione al concorso anche ai soggetti anzidetti in quanto obbligata al rispetto di tutte le clausole del concorso contenute nel bando, peraltro mai impugnate o annullate. Si lamenta pure la mancata considerazione che, in applicazione del principio di autotutela, una graduatoria può e deve essere modificata qualora siano accertati errori o omissioni nella compilazione della stessa.
Anche questo motivo è infondato.
Quanto alla denunciata violazione di legge, va osservato che la specifica questione è stata già esaminata da questa Corte in altra analoga fattispecie, vertente sulla stessa procedura concorsuale (Cass. n. 5323 del 10 marzo 2006). Nella pronuncia, qui condivisa, è stato osservato:
- che il procedimento concorsuale per la promozione ad una qualifica superiore si era svolto e concluso, con l'approvazione della graduatoria e la proclamazione dei vincitori, quando l'amministrazione postale integrava una pubblica amministrazione, anteriormente alla sua trasformazione in un ente pubblico economico in virtù del D.L. 1 dicembre 1993, n. 487, art. 1, convertito con modificazioni in L. 29 gennaio 1994, n. 71, con effetto dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi dell'ente (cfr. Cass. S.U. n. 9381/1997);
che la natura autoritativa degli atti di tale concorso (bandito con decreto ministeriale e concluso con l'emanazione di analogo atto) non era venuta meno per effetto della successiva privatizzazione dei rapporti di lavoro e anche nel giudizio instauratosi davanti al Giudice ordinario a seguito di detta trasformazione dei rapporti il giudice deve conformarsi al loro contenuto, salvo che non ricorrano gli estremi per disapplicarli (cfr. Cass. n. 11163/1993); - che, a seguito della perdita da parte del datore di lavoro dei poteri autoritativi, lo stesso non può procedere ad un eventuale annullamento d'ufficio degli atti amministrativi posti dalla precedente pubblica amministrazione;
- che il concorso si era concluso con l'approvazione della graduatoria, di cui non risultava essere mai stato dedotto l'annullamento con un successivo atto amministrativo;
- che per dimostrare l'inefficacia di tale graduatoria, parte ricorrente "avrebbe dovuto compiutamente allegare e provare i fatti comportanti l'illegittimità, e quindi la disapplicabilità in questa sede, degli atti della procedura concorsuale e del relativo provvedimento conclusivo (in relazione anche, eventualmente, alla lesione degli interessi di lavoratori per cui pendevano altre procedure concorsuali, di cui dovesse essere salvaguardata la possibilità di partecipazione, in relazione alla acquisizione con efficacia retroattiva dei titoli necessari)" (sent. cit., in motivazione).
Non sussiste nemmeno il vizio di motivazione, avendo il giudice di appello preso in considerazione le argomentazioni della difesa di Poste Italiane circa la clausola che autorizzava taluni dipendenti a presentare la domanda di partecipazione al concorso successivamente alla scadenza del termine e ha proceduto ad un'interpretazione della clausola stessa incensurabile in questa sede di legittimità, in quanto correttamente e logicamente basata sull'integrazione del dato letterale con gli elementi desumibili dai limiti alla sua possibile operatività, dipendenti dalla funzione della domanda di partecipazione ad un concorso.
Il quarto motivo denuncia error in procedendo per violazione degli artt. 112, 113 e 116 cod. proc. civ (art. 360 c.p.c., n. 4) per avere il giudice di appello attribuito il risarcimento del danno, mai chiesto dal NO, la cui domanda era diretta al riconoscimento del diritto all'inquadramento superiore con effetti giuridici ed economici dal 1.1.89.
Il motivo è inammissibile per difetto di specificità del ricorso (art. 366 c.p.c., n. 4), dovendosi rilevare che in nessuna parte della sentenza di appello risultano riconosciute somme a titolo risarcitorio.
Nella sentenza si da atto che il giudice di primo grado aveva accolto la domanda del NO con cui era stato chiesto il riconoscimento del diritto alla qualifica di dirigente superiore di esercizio con decorrenza giuridica dal 1.1.89 ed economica dal 5.9.94, con conseguente condanna di Poste Italiane al pagamento delle relative "differenze retributive". È ben vero che nell'esaminare "il motivo di gravame relativo alle differenze retributive", la Corte territoriale argomenta il rigetto del motivo menzionando l'art. 1218 cod. civ.. Tuttavia, per quanto risulta testualmente, ciò non si è
tradotto in un mutamento del titolo (retributivo) riconosciuto in primo grado;
il dispositivo della sentenza di appello è stato, poi, di solo rigetto del gravame. Deve quindi ritenersi che in primo grado sia stata riconosciuta una ricostruzione della carriera con le decorrenze suddette e con l'attribuzione delle differenze economiche rispetto al trattamento percepito e che tale sentenza sia stata integralmente confermata in appello.
Il quinto motivo è logicamente dipendente dal quarto (conseguentemente, l'inammissibilità del primo preclude l'esame del secondo) in quanto censura vizio di legge e vizio di motivazione (art. 1218 cod. civ. in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5) per essere stato riconosciuto il risarcimento in mancanza di qualsiasi allegazione in ordine alla sussistenza del danno. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Quanto all'onere delle spese a carico della parte soccombente ex art.91 cod. proc. civ., deve farsi applicazione del nuovo sistema di liquidazione dei compensi agli avvocati di cui al D.M. 20 luglio 2012, n. 140. L'art. 9, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in L. 24 marzo 2012, n. 27, dispone:
"2. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, (omissis);
3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Con Decreto 20 luglio 2012, n. 140, è stato quindi emanato il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi del citato art.
9. Il Regolamento trova applicazione in difetto di accordo tra le parti in ordine al compenso (D.M. n. 140 del 2012, art. 1 in riferimento al D.L. n. 1 del 2012, art. 9, comma 4, conv. L. 24 marzo 2012, n. 27). L'art. 41, tale Decreto n. 140 del 2012, aprendo il Capo 7^ relativo alla disciplina transitoria, stabilisce che le disposizioni regolamentari introdotte si applicano alle Liquidazioni successive all'entrata in vigore del Decreto stesso, avvenuta il 23 agosto 2012. Il riferimento testuale al momento della liquidazione contenuto nell'art. 41 citato ("le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore") depone per la soluzione interpretativa che porta a ritenere applicabile la nuova disciplina anche ai casi in cui le attività difensive si siano svolte o siano comunque iniziate nella vigenza dell'abrogato sistema tariffario forense.
Nel nuovo sistema, che non prevede più la distinzione tra diritti e onorari, ma esige che la valutazione dell'opera del professionista avvenga per fasi processuali (artt. 4 e 11) e secondo parametri specifici (art. 11 e tabella A-Avvocati), l'apprezzamento dell'attività difensiva, alla stregua dei criteri di cui all'art. 4, commi 2 e 3, non è più correlato al momento in cui l'opera è prestata, ma al momento in cui questa viene valutata dal giudice. Qualsiasi diversa soluzione interpretativa che consentisse l'applicazione del sistema tariffario alle liquidazioni successive all'entrata in vigore del D.M. in esame contrasterebbe non solo con la disposizione regolamentare di cui all'art. 41 citato, ma anche con il dettato normativo di cui al D.L. n. 1 del 2012, art. 9, comma 3, conv. L. 24 marzo 2012, n. 27, che ha - con chiarezza - escluso l'ultrattività del sistema tariffario oltre la data di entrata in vigore del decreto ministeriale, avvenuta anteriormente alla scadenza del termine (di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione) fissato per la transitoria applicazione del sistema tariffario abrogato.
Avuto riguardo allo scaglione di riferimento della causa;
considerati i parametri generali indicati nel menzionato art. 4 del D.M. e non ravvisandosi elementi che giustifichino un discostamento dal valore medio di riferimento indicato per ciascuna della tre fasi previste per il giudizio di cassazione (fase di studio, fase introduttiva e fase decisoria) nella allegata Tabella A i compensi sono liquidati nella misura omnicomprensiva di Euro 4.500,00, oltre Euro 40,00 per esborsi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controparte, dei compensi professionali, che liquida in Euro 4.500,00, oltre Euro 40,00 per esborsi e accessori di legge. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2012