TRIB
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 29/04/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
n. 4038/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4038/2020, avente ad oggetto:
Assicurazione contro danni, riservata in decisione all'udienza del 05.12.2024 con concessione dei termini di legge, promossa da:
(C.F.: ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
Contrada n. 29, rappresentata e difesa, dall'Avv. Franco Izzo (C.F.:
, elettivamente domiciliato in Pontecorvo, via Mura S. Andrea C.F._2
14, presso lo studio del predetto difensore.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in P.IVA_1
Verona alla via Lungadige Cangrande n. 16, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena
1 Frascino (C.F. ) elettivamente domiciliata in Benevento alla via C.F._3
Pacevecchia 14/C, presso lo studio del predetto difensore.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “si riporta al proprio atto introduttivo, nonché alle conclusioni in esso rassegnate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, con attribuzione ex art. 93 c.p.c., al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo. Chiede altresì che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cp”
Per la parte appellata: “nell'impugnare e contestare quanto dedotto ed eccepito da parte avversa, in quanto infondato in fatto e diritto, e nel riportarsi integralmente al contenuto della comparsa di costituzione e risposta e alle conclusioni ivi rassegnate chiede di introitare la causa a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto d'appello ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio Parte_1
la , dinanzi all'intestato Giudice al fine di Controparte_1
ottenere la riforma della sentenza n. 1838/2020 emessa dal Giudice di Pace di Cassino, depositata in data 17.09.2020 dal Dr. , Controparte_2
A sostegno delle proprie ragioni l'appellante deduceva quanto segue:
- con atto di citazione notificato in data 18/3/2017 la Controparte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Cassino,
[...]
il Sig. per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_1
I'Ill.mo Giudice di Pace adito, rigettata ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, condannare la parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice, per il titolo di cui alle premesse, della somma di € 227,00, oltre gli interessi legali fino al saldo, o quella diversa somma, maggiore o minore che sarà determinata dal Giudice in causa. Con condanna anche alla refusione dei costi e
2 delle spese affrontate per la mediazione obbligatoria e con condanna altresì alla refusione di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre rimborso delle spese forfettarie 15% ed accessori di legge con distrazione a favore del sottoscritto procuratore speciale antistatario”;
- ad avviso della compagnia il sig. stipulava con Parte_1 [...]
le seguenti polizze assicurative: Polizza n. Controparte_1
00202991000104, data effetto 29/9/2013, Agenzia di stipula
[...]
Controparte_1
- le condizioni generali di contratto, parte integrante della polizza prevedevano un premio a carico dell'assicurato e che dunque, il sig. era obbligato, a Pt_1
termini di polizza, ad ottemperare al pagamento del premio;
- lo stesso era, pertanto, in debito verso la compagnia per l'importo di € 227,00 oltre ad interessi dalle scadenze singole al saldo;
- al fine di ottemperare alla condizione di procedibilità di cui all'art. 5 D.Lgs. n.
28/2010, con istanza di Mediazione n. 20141110092439859 del 12/11/2014, la compagnia attrice aveva convocato il debitore innanzi l'organismo di mediazione
Inframedia Sr.l. (n. 1011 del Registro Organismi Mediazione del Ministero della
Giustizia) al fine di conciliare la controversia, ma la mediazione aveva esito negativo;
- si costituiva regolarmente nel giudizio di primo grado il Sig. il Parte_1
quale faceva rilevare che la domanda proposta dalla era Controparte_1
infondata, in fatto e in diritto, e non poteva essere accolta, perché il sig. Parte_1
non aveva mai stipulato la polizza n. 002029991000104 dalla data
[...]
29/9/2013 né in data 29/9/2014 con la , non Controparte_1
aveva mai ricevuto alcuna convocazione per tentativo di mediazione da parte della
Società attrice, i contratti di polizza succitati venivano stipulati, dalla Universal
Immobiliare srl di di cui lo stesso convenuto era legale rapp.te P. Parte_1
T, la stessa società in data 12/6/2013 consegnava nelle mani del subagente
3 regolare disdetta;
Controparte_3
- il sig. chiedeva, quindi, il rigetto della domanda e la condanna della Pt_1
compagnia attrice al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio con attribuzione ex art. 93 c. p. c., al procuratore che dichiarava di averne fatto anticipo
- con la sentenza di primo grado Giudice di Pace di Cassino Dott. Controparte_2
così statuiva: “La domanda attorea della assicurazioni, va rigettata. CP_1
Con ogni consequenziale provvedimento. Va detto che rappresenta principio cardine del nostro ordinamento giuridico che l'attore, e l'eventuale convenuto in riconvenzionale, al fine di vedere pienamente accolta la domanda, deve dare piena prova della propria richiesta. Nel caso di specie appare evidente che la parte attrice si sia completamente disinteressata del giudizio. Da tanto consegue che, in mancanza di prova idonea a sostenere la fondatezza della domanda azionata in citazione, la stessa vada rigettata con ogni consequenziale provvedimento. Sussistono giuste motivazione per compensare le spese di lite
PQM
Il Giudice di Pace di Cassino, decidendo sulla domanda in epigrafe, così provvede 1) Rigetta la domanda di parte attrice 2) Compensa le spese di lite”;
- a mezzo dell'odierno gravame l'appellante intendeva impugnare le parti della sentenza in cui si afferma che: 1) (rigo 7 della pagina 2 della sentenza impugnata) dove il Giudice di Pace così riporta “Sussistono giuste motivazioni per compensare le spese di lite nonché (rigo 12 della pagina 2 della sentenza impugnata) – dove si riporta “compensa le spese di lite”;
- infatti, nel processo Civile e Tributario vige la regola della soccombenza delle spese di lite;
“chi perde paga”; la compensazione delle spese è eccezionale e deve essere motivata. Il giudice che decide di compensare le spese di lite deve sempre fornire una motivazione specifica di tale scelta, non potendo fare riferimento a motivi generici. Ciò vale tanto nel processo civile quanto in quello tributario. È quanto ribadito da una recente pronuncia della Cassazione Cass. Ord. N. 9719 del
4 12/5/2016 che ha ritenuto non adeguatamente motivata la decisione del giudice che aveva disposto la compensazione delle spese “per giusti e fondati motivi”.
Sulla base delle predette argomentazioni l'appellante così concludeva: “Piaccia all'
Ill.mo Tribunale Civile Adito, in accoglimento del presente appello, -riformare parzialmente la sentenza del Giudice di Pace di Cassino, emessa in data 25 luglio 2020
n.1838/2020 e depositata in data 17 settembre 2020 e per l'effetto condannare La
, in persona del leg. Rapp.te p.t. al Controparte_1
pagamento in favore del ricorrente in appello delle spese di giudizio Parte_1
del procedimento di I° grado da liquidarsi in complessivi € 330,00 di cui € 00,00 per spese vive ed € 330,00 per onorari, oltre oneri fiscali come per legge, con distrazione all' Avv. Franco Izzo, dichiaratosi procuratore antistatario. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso forfettario, iva e cpa, del presente giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Franco Izzo che dichiara di averne fatto anticipo”.
Si costituiva nel presente giudizio d'appello la Controparte_1
concludendo: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, respinta ogni diversa
[...]
istanza: In via preliminare 1) Dichiarare l'inammissibilità dell'appello per tutte le motivazioni indicate in comparsa, con conferma della sentenza impugnata;
In via subordinata e nel merito: 2) Rigettare integralmente il proposto appello perché infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza impugnata;
3)
Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre IVA
e CPA come per legge”.
L'appellata compagnia riteneva, dunque, l'atto di appello inammissibile e infondato in fatto e in diritto e ne chiedeva il rigetto deducendo:
- l'inammissibilità dell'appello in considerazione del valore esiguo della controversia decisa in primo grado, atteso che la citata sentenza, appellata, veniva resa in una controversia di valore non eccedente i millecento euro ed era stata pronunciata dal giudice di prime cure secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma
5 2, c.p.c. e pertanto soggetta alla disciplina di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c.;
- nel merito il Giudice di pace aveva correttamente motivato la ragione delle proprie scelte, nel testo della sentenza, infatti, si leggeva “sussistono giuste motivazioni per compensare le spese di lite”, ragioni che venivano meglio esplicitate nel corpo della stessa;
- il Giudice del primo grado, tenendo conto dell'assenza della Controparte_4
riteneva opportuno rigettare la domanda in quanto infondata;
- la compensazione delle spese veniva ricollegata alla circostanza che la CP_1
non curava la partecipazione al giudizio;
Tanto premesso, va preliminarmente osservato che l'appello è stato tempestivamente proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado.
Nel merito l'appello è fondato e deve essere accolto alla stregua delle argomentazioni che seguono.
Circoscrivendo il perimetro del decidere ai motivi d'appello formulati dal sig. Pt_1
deve evidenziarsi che lo stesso si fonda sulla critica mossa alla decisione del giudice di prime cure di compensare le spese di lite.
Per giungere effettivamente a comprendere l'erroneità di tale scelta bisogna prendere le mosse dal proprio dalla motivazione della sentenza, nella parte in cui il giudice effettivamente aveva rilevato che la compagnia assicurativa si era di fatto disinteressata dal giudizio da essa stessa incardinato.
In particolare, la compagnia aveva citato in giudizio l'odierno appellante per un asserito mancato pagamento di una polizza assicurativa. Tuttavia, nel corso del giudizio l'odierna appellata non provvedeva a fornire la prova del proprio diritto di credito anzi, non produceva documentazione idonea (ad. Es. mediante il deposito del contratto sottoscritto) e neppure si presentava alle udienze, di fatto disinteressandosi dell'azione da essa stessa incardinata.
6 Secondo i principi generali che regolano il processo civile nel nostro ordinamento la parte che intende far valere il giudizio una propria pretesa deve dimostrarne i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Pertanto, il fatto che la compagnia abbia di fatto omesso di provare la fondatezza del proprio diritto ha comportato il rigetto della domanda dalla stessa formulato.
Neppure può sottacersi che il sig. si è visto suo malgrado costretto a prendere Pt_1
parte a tale giudizio sopportandone tutte le spese del caso.
Orbene, per quanto attiene alla regolamentazione delle spese del giudizio deve farsi riferimento alla normativa dettata dagli artt. 91 e ss. del codice di rito, soprattutto a seguito della riforma intervenuta con il D.l. n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014, nonché alla copiosa giurisprudenza formatasi sul punto che di fatto ha ristretto in maniera decisa i casi nei quali il giudice può compensare le spese di lite.
Nella disciplina delle spese giudiziali vige il criterio della soccombenza secondo cui il costo del processo non può farsi gravare sulla parte vittoriosa, altrimenti si verrebbe a ledere la pienezza e l'effettività del diritto di azione e di difesa tutelato dall'art. 24 Cost.
La condanna del soccombente alle spese risponde alla necessità di evitare una diminuzione patrimoniale in danno della parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per vedere riconosciuto un proprio diritto. Deve ulteriormente precisarsi che soccombente è la parte le cui domande non siano state accolte, pur se per motivi diversi dal merito, o che veda accolte domande od eccezioni sollevate dalla controparte.
L'attuale formulazione dell'art. 92 c.p.c. elenca i casi tassativi nei quali il Giudice può procedere alla compensazione delle spese. La norma prevede che se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
L'art. 92, 2 comma, c.p.c., così come riformato, riafferma il suddetto principio di soccombenza (victus victori) ed elenca espliciti casi in cui è possibile derogarvi
7 (secondo principio di causalità). Il comma in esame era stato già modificato dal legislatore del 2005 (l. 263/05), il quale aveva previsto che i c.d. “giusti motivi” che consentivano di compensare le spese, andavano “esplicitamente indicati nella motivazione”.
Fermo l'obbligo motivazionale, il legislatore del 2009, ha sostituito la dicitura “giusti motivi” con quella, più severa, di “gravi ed eccezionali ragioni”.
L'attuale disposto dell'art. 92 c.p.c. comma limita, invece, la compensazione a tre specifiche ipotesi: laddove vi sia soccombenza reciproca;
qualora la questione sia di assoluta novità; nell'ipotesi in cui vi sia un mutamento nell'orientamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti.
In realtà la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'articolo 92 c.p.c nel testo modificato dal dl n. 132/2014, nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice di procedere alla compensazione totale o parziale delle spese delle parti anche in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Ma non pare questo il caso.
Il Giudice di prime cure, nel caso che qui occupa, si è limitato a ad indicare in motivazione la sussistenza di giuste motivazioni per la compensazione delle spese di lite omettendo di fornire adeguata a giustificazione della propria decisione”.
Di alcun pregio appare la deduzione fornita da parte appellata circa la bontà della statuizione sulla compensazione basata sul fatto che sulle liti di valore esiguo il giudice decide secondo equità.
Invero, con una recente pronuncia la Suprema Corte ha stabilito che “né l'esiguo valore della lite, né tantomeno la contumacia del convenuto possono legittimare la compensazione delle spese di causa” (Cass., Ord. 1724/2023).
Ad avviso della Corte, la facoltà discrezionale concessa al Giudice di compensare le spese è ammessa “nel caso di assoluta novità della questione o di mutamento della
8 giurisprudenza o di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, tra cui non rientra l'esiguità del valore della causa …” (ex plurimis Cass. n. 11786/2020, Cass. n.
3977/2020; Cass. n. 4696/2019).
Alla luce di tutte le argomentazioni esposte il caso che qui occupa non può dirsi rientrante nelle fattispecie nelle quali è ammessa la compensazione delle spese del giudizio;
pertanto, il Giudice di prime cure errava nel regolamentare le spese di lite, le stesse andavano invero poste a carico della compagnia soccombente.
Le stesse sia per il primo grado che per il secondo grado vengono liquidate nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente, pronunziando sulla domanda di appello avanzata da così provvede: Parte_1
- accoglie l'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata n. 1838/2020 emessa dal Giudice di Pace di Cassino, depositata in data 17.09.2020 dal Dr.
[...]
, condanna l'appellata, alla refusione delle spese di lite per il giudizio di CP_2
primo grado che sii liquidano in €. 180,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- condanna altresì, parte appellata alla refusione delle spese per il presente giudizio d'appello, che si liquidano in complessivi euro 332,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Cassino, 29/04/2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
9 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4038/2020, avente ad oggetto:
Assicurazione contro danni, riservata in decisione all'udienza del 05.12.2024 con concessione dei termini di legge, promossa da:
(C.F.: ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
Contrada n. 29, rappresentata e difesa, dall'Avv. Franco Izzo (C.F.:
, elettivamente domiciliato in Pontecorvo, via Mura S. Andrea C.F._2
14, presso lo studio del predetto difensore.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in P.IVA_1
Verona alla via Lungadige Cangrande n. 16, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena
1 Frascino (C.F. ) elettivamente domiciliata in Benevento alla via C.F._3
Pacevecchia 14/C, presso lo studio del predetto difensore.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “si riporta al proprio atto introduttivo, nonché alle conclusioni in esso rassegnate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, con attribuzione ex art. 93 c.p.c., al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo. Chiede altresì che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cp”
Per la parte appellata: “nell'impugnare e contestare quanto dedotto ed eccepito da parte avversa, in quanto infondato in fatto e diritto, e nel riportarsi integralmente al contenuto della comparsa di costituzione e risposta e alle conclusioni ivi rassegnate chiede di introitare la causa a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto d'appello ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio Parte_1
la , dinanzi all'intestato Giudice al fine di Controparte_1
ottenere la riforma della sentenza n. 1838/2020 emessa dal Giudice di Pace di Cassino, depositata in data 17.09.2020 dal Dr. , Controparte_2
A sostegno delle proprie ragioni l'appellante deduceva quanto segue:
- con atto di citazione notificato in data 18/3/2017 la Controparte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Cassino,
[...]
il Sig. per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_1
I'Ill.mo Giudice di Pace adito, rigettata ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, condannare la parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice, per il titolo di cui alle premesse, della somma di € 227,00, oltre gli interessi legali fino al saldo, o quella diversa somma, maggiore o minore che sarà determinata dal Giudice in causa. Con condanna anche alla refusione dei costi e
2 delle spese affrontate per la mediazione obbligatoria e con condanna altresì alla refusione di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre rimborso delle spese forfettarie 15% ed accessori di legge con distrazione a favore del sottoscritto procuratore speciale antistatario”;
- ad avviso della compagnia il sig. stipulava con Parte_1 [...]
le seguenti polizze assicurative: Polizza n. Controparte_1
00202991000104, data effetto 29/9/2013, Agenzia di stipula
[...]
Controparte_1
- le condizioni generali di contratto, parte integrante della polizza prevedevano un premio a carico dell'assicurato e che dunque, il sig. era obbligato, a Pt_1
termini di polizza, ad ottemperare al pagamento del premio;
- lo stesso era, pertanto, in debito verso la compagnia per l'importo di € 227,00 oltre ad interessi dalle scadenze singole al saldo;
- al fine di ottemperare alla condizione di procedibilità di cui all'art. 5 D.Lgs. n.
28/2010, con istanza di Mediazione n. 20141110092439859 del 12/11/2014, la compagnia attrice aveva convocato il debitore innanzi l'organismo di mediazione
Inframedia Sr.l. (n. 1011 del Registro Organismi Mediazione del Ministero della
Giustizia) al fine di conciliare la controversia, ma la mediazione aveva esito negativo;
- si costituiva regolarmente nel giudizio di primo grado il Sig. il Parte_1
quale faceva rilevare che la domanda proposta dalla era Controparte_1
infondata, in fatto e in diritto, e non poteva essere accolta, perché il sig. Parte_1
non aveva mai stipulato la polizza n. 002029991000104 dalla data
[...]
29/9/2013 né in data 29/9/2014 con la , non Controparte_1
aveva mai ricevuto alcuna convocazione per tentativo di mediazione da parte della
Società attrice, i contratti di polizza succitati venivano stipulati, dalla Universal
Immobiliare srl di di cui lo stesso convenuto era legale rapp.te P. Parte_1
T, la stessa società in data 12/6/2013 consegnava nelle mani del subagente
3 regolare disdetta;
Controparte_3
- il sig. chiedeva, quindi, il rigetto della domanda e la condanna della Pt_1
compagnia attrice al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio con attribuzione ex art. 93 c. p. c., al procuratore che dichiarava di averne fatto anticipo
- con la sentenza di primo grado Giudice di Pace di Cassino Dott. Controparte_2
così statuiva: “La domanda attorea della assicurazioni, va rigettata. CP_1
Con ogni consequenziale provvedimento. Va detto che rappresenta principio cardine del nostro ordinamento giuridico che l'attore, e l'eventuale convenuto in riconvenzionale, al fine di vedere pienamente accolta la domanda, deve dare piena prova della propria richiesta. Nel caso di specie appare evidente che la parte attrice si sia completamente disinteressata del giudizio. Da tanto consegue che, in mancanza di prova idonea a sostenere la fondatezza della domanda azionata in citazione, la stessa vada rigettata con ogni consequenziale provvedimento. Sussistono giuste motivazione per compensare le spese di lite
PQM
Il Giudice di Pace di Cassino, decidendo sulla domanda in epigrafe, così provvede 1) Rigetta la domanda di parte attrice 2) Compensa le spese di lite”;
- a mezzo dell'odierno gravame l'appellante intendeva impugnare le parti della sentenza in cui si afferma che: 1) (rigo 7 della pagina 2 della sentenza impugnata) dove il Giudice di Pace così riporta “Sussistono giuste motivazioni per compensare le spese di lite nonché (rigo 12 della pagina 2 della sentenza impugnata) – dove si riporta “compensa le spese di lite”;
- infatti, nel processo Civile e Tributario vige la regola della soccombenza delle spese di lite;
“chi perde paga”; la compensazione delle spese è eccezionale e deve essere motivata. Il giudice che decide di compensare le spese di lite deve sempre fornire una motivazione specifica di tale scelta, non potendo fare riferimento a motivi generici. Ciò vale tanto nel processo civile quanto in quello tributario. È quanto ribadito da una recente pronuncia della Cassazione Cass. Ord. N. 9719 del
4 12/5/2016 che ha ritenuto non adeguatamente motivata la decisione del giudice che aveva disposto la compensazione delle spese “per giusti e fondati motivi”.
Sulla base delle predette argomentazioni l'appellante così concludeva: “Piaccia all'
Ill.mo Tribunale Civile Adito, in accoglimento del presente appello, -riformare parzialmente la sentenza del Giudice di Pace di Cassino, emessa in data 25 luglio 2020
n.1838/2020 e depositata in data 17 settembre 2020 e per l'effetto condannare La
, in persona del leg. Rapp.te p.t. al Controparte_1
pagamento in favore del ricorrente in appello delle spese di giudizio Parte_1
del procedimento di I° grado da liquidarsi in complessivi € 330,00 di cui € 00,00 per spese vive ed € 330,00 per onorari, oltre oneri fiscali come per legge, con distrazione all' Avv. Franco Izzo, dichiaratosi procuratore antistatario. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso forfettario, iva e cpa, del presente giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Franco Izzo che dichiara di averne fatto anticipo”.
Si costituiva nel presente giudizio d'appello la Controparte_1
concludendo: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, respinta ogni diversa
[...]
istanza: In via preliminare 1) Dichiarare l'inammissibilità dell'appello per tutte le motivazioni indicate in comparsa, con conferma della sentenza impugnata;
In via subordinata e nel merito: 2) Rigettare integralmente il proposto appello perché infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza impugnata;
3)
Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre IVA
e CPA come per legge”.
L'appellata compagnia riteneva, dunque, l'atto di appello inammissibile e infondato in fatto e in diritto e ne chiedeva il rigetto deducendo:
- l'inammissibilità dell'appello in considerazione del valore esiguo della controversia decisa in primo grado, atteso che la citata sentenza, appellata, veniva resa in una controversia di valore non eccedente i millecento euro ed era stata pronunciata dal giudice di prime cure secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma
5 2, c.p.c. e pertanto soggetta alla disciplina di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c.;
- nel merito il Giudice di pace aveva correttamente motivato la ragione delle proprie scelte, nel testo della sentenza, infatti, si leggeva “sussistono giuste motivazioni per compensare le spese di lite”, ragioni che venivano meglio esplicitate nel corpo della stessa;
- il Giudice del primo grado, tenendo conto dell'assenza della Controparte_4
riteneva opportuno rigettare la domanda in quanto infondata;
- la compensazione delle spese veniva ricollegata alla circostanza che la CP_1
non curava la partecipazione al giudizio;
Tanto premesso, va preliminarmente osservato che l'appello è stato tempestivamente proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado.
Nel merito l'appello è fondato e deve essere accolto alla stregua delle argomentazioni che seguono.
Circoscrivendo il perimetro del decidere ai motivi d'appello formulati dal sig. Pt_1
deve evidenziarsi che lo stesso si fonda sulla critica mossa alla decisione del giudice di prime cure di compensare le spese di lite.
Per giungere effettivamente a comprendere l'erroneità di tale scelta bisogna prendere le mosse dal proprio dalla motivazione della sentenza, nella parte in cui il giudice effettivamente aveva rilevato che la compagnia assicurativa si era di fatto disinteressata dal giudizio da essa stessa incardinato.
In particolare, la compagnia aveva citato in giudizio l'odierno appellante per un asserito mancato pagamento di una polizza assicurativa. Tuttavia, nel corso del giudizio l'odierna appellata non provvedeva a fornire la prova del proprio diritto di credito anzi, non produceva documentazione idonea (ad. Es. mediante il deposito del contratto sottoscritto) e neppure si presentava alle udienze, di fatto disinteressandosi dell'azione da essa stessa incardinata.
6 Secondo i principi generali che regolano il processo civile nel nostro ordinamento la parte che intende far valere il giudizio una propria pretesa deve dimostrarne i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Pertanto, il fatto che la compagnia abbia di fatto omesso di provare la fondatezza del proprio diritto ha comportato il rigetto della domanda dalla stessa formulato.
Neppure può sottacersi che il sig. si è visto suo malgrado costretto a prendere Pt_1
parte a tale giudizio sopportandone tutte le spese del caso.
Orbene, per quanto attiene alla regolamentazione delle spese del giudizio deve farsi riferimento alla normativa dettata dagli artt. 91 e ss. del codice di rito, soprattutto a seguito della riforma intervenuta con il D.l. n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014, nonché alla copiosa giurisprudenza formatasi sul punto che di fatto ha ristretto in maniera decisa i casi nei quali il giudice può compensare le spese di lite.
Nella disciplina delle spese giudiziali vige il criterio della soccombenza secondo cui il costo del processo non può farsi gravare sulla parte vittoriosa, altrimenti si verrebbe a ledere la pienezza e l'effettività del diritto di azione e di difesa tutelato dall'art. 24 Cost.
La condanna del soccombente alle spese risponde alla necessità di evitare una diminuzione patrimoniale in danno della parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per vedere riconosciuto un proprio diritto. Deve ulteriormente precisarsi che soccombente è la parte le cui domande non siano state accolte, pur se per motivi diversi dal merito, o che veda accolte domande od eccezioni sollevate dalla controparte.
L'attuale formulazione dell'art. 92 c.p.c. elenca i casi tassativi nei quali il Giudice può procedere alla compensazione delle spese. La norma prevede che se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
L'art. 92, 2 comma, c.p.c., così come riformato, riafferma il suddetto principio di soccombenza (victus victori) ed elenca espliciti casi in cui è possibile derogarvi
7 (secondo principio di causalità). Il comma in esame era stato già modificato dal legislatore del 2005 (l. 263/05), il quale aveva previsto che i c.d. “giusti motivi” che consentivano di compensare le spese, andavano “esplicitamente indicati nella motivazione”.
Fermo l'obbligo motivazionale, il legislatore del 2009, ha sostituito la dicitura “giusti motivi” con quella, più severa, di “gravi ed eccezionali ragioni”.
L'attuale disposto dell'art. 92 c.p.c. comma limita, invece, la compensazione a tre specifiche ipotesi: laddove vi sia soccombenza reciproca;
qualora la questione sia di assoluta novità; nell'ipotesi in cui vi sia un mutamento nell'orientamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti.
In realtà la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'articolo 92 c.p.c nel testo modificato dal dl n. 132/2014, nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice di procedere alla compensazione totale o parziale delle spese delle parti anche in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Ma non pare questo il caso.
Il Giudice di prime cure, nel caso che qui occupa, si è limitato a ad indicare in motivazione la sussistenza di giuste motivazioni per la compensazione delle spese di lite omettendo di fornire adeguata a giustificazione della propria decisione”.
Di alcun pregio appare la deduzione fornita da parte appellata circa la bontà della statuizione sulla compensazione basata sul fatto che sulle liti di valore esiguo il giudice decide secondo equità.
Invero, con una recente pronuncia la Suprema Corte ha stabilito che “né l'esiguo valore della lite, né tantomeno la contumacia del convenuto possono legittimare la compensazione delle spese di causa” (Cass., Ord. 1724/2023).
Ad avviso della Corte, la facoltà discrezionale concessa al Giudice di compensare le spese è ammessa “nel caso di assoluta novità della questione o di mutamento della
8 giurisprudenza o di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, tra cui non rientra l'esiguità del valore della causa …” (ex plurimis Cass. n. 11786/2020, Cass. n.
3977/2020; Cass. n. 4696/2019).
Alla luce di tutte le argomentazioni esposte il caso che qui occupa non può dirsi rientrante nelle fattispecie nelle quali è ammessa la compensazione delle spese del giudizio;
pertanto, il Giudice di prime cure errava nel regolamentare le spese di lite, le stesse andavano invero poste a carico della compagnia soccombente.
Le stesse sia per il primo grado che per il secondo grado vengono liquidate nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente, pronunziando sulla domanda di appello avanzata da così provvede: Parte_1
- accoglie l'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata n. 1838/2020 emessa dal Giudice di Pace di Cassino, depositata in data 17.09.2020 dal Dr.
[...]
, condanna l'appellata, alla refusione delle spese di lite per il giudizio di CP_2
primo grado che sii liquidano in €. 180,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- condanna altresì, parte appellata alla refusione delle spese per il presente giudizio d'appello, che si liquidano in complessivi euro 332,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Cassino, 29/04/2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
9 10