Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Quarta Sezione CIVILE - FAMIGLIA
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Paola L. Gaggiotti Presidente dott. Caterina Caniato Giudice Rel dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3200/2022 R.G. promossa da:
( ) nata a Pascani in [...] il [...], con il Parte_1 CodiceFiscale_1
patrocinio dell'avv. stabilito IGNAT MIHAELA e dell'avv. CUOCO MARZIA, entrambe del Foro di
Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avocato stabilito Ignat Mihaela sito in
Cassano D'Adda (MI) via San Dionigi, 4,
RICORRENTE
contro
:
( ) nato a Pascani in [...] il [...]; CP_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Monza
- INTERVENUTO-
Oggetto: separazione giudiziale pagina 1 di 12
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte ricorrente
Voglia il Tribunale di Monza adito, in accoglimento delle istanze difensive spiegate in atti:
1. Pronunciare la separazione personale tra i coniugi e sposati a Valea Parte_1 CP_1
Seaca - Romania in data 23.08.2009.
2. Disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori e alla madre, con Persona_1 Per_2
collocamento presso la residenza materna, prevedendo che il padre li frequenti - qualora ne facesse richiesta - secondo i tempi e le modalità che all'esito del presente giudizio risulteranno meglio rispondenti all'interesse dei minori e comunque rispettose dell'art.31 Convenzione Istanbul qualora si rendesse disponibile e ne facesse richiesta.
3. Disporre l'assegnazione della casa sita in Vicolo XXV Aprile n.1 a Cinisello Balsamo alla madre, sig.ra con tutti gli arredi e corredi che la compongono, ove vivrà con i figli. Pt_1
4. Porre a carico del padre, sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, con CP_1
decorrenza dalla data del deposito del ricorso, mediante versamento alla sig.ra della Parte_1 somma mensile di € 400,00 da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese e rivalutabile periodicamente in base agli indici ISTAT, nonché l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%.
5. Dare atto che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio sostentamento.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
Il Curatore speciale dei Minori e avv. Federica Ongaro ha Persona_3 Persona_4 chiesto l'accoglimento delle conclusioni già rese dal Servizio Sociale del Comune di Cinisello Balsamo
e ha ribadito le conclusioni rese nel procedimento conclusosi innanzi al Tribunale per i Minorenni di
Milano Rg. n. 1159/2022, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte nonché le conclusioni, in punto di affido e collocamento, formulate dalla madre nel presente giudizio.
Il PM ha concluso come da provvedimento del 26 maggio 2022 nulla opponendo.
pagina 2 di 12 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente nata in [...] il [...], e parte resistente Parte_1 CP_1
nato in [...] in data [...] solo formalmente residente al medesimo indirizzo
[...]
hanno contratto matrimonio a Valea Seaca - in Romania 23 agosto 2009. Il matrimonio non è stato trascritto in Italia.
Sussiste la giurisdizione di questo tribunale, in quanto luogo di dimora abituale e di residenza dei minori.
Dall'unione sono nati due figli: nata a [...] il [...], e Persona_3 Per_4
nato a [...] il [...], attualmente minorenni (doc.2):
[...]
Le parti hanno posto la casa coniugale in Vicolo XXV Aprile n.1 Cinisello Balsamo, ove tuttora vive la signora con i figli e con i propri genitori. Pt_1
Il convenuto ha formalmente mantenuto la propria residenza presso la casa coniugale, dalla quale si è
da tempo allontanato, a seguito di denuncia querela sporta nei suoi confronti dalla moglie in data
8.03.2022, per fatti concretanti in delitto di maltrattamenti in famiglia, aggravato dalla presente di figli minori.
Il GIP di Monza con provvedimento del 11 aprile 2022, acquisito agli atti, ha applicato nei confronti del sig. la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di CP_2
avvicinamento alla moglie e ai due figli minori e ex artt.272 e segg., 282 bis c.p.p.. Per_3 Per_2
Nell'articolata motivazione dell'ordine di allontanamento si legge che dagli atti di indagine sono emersi numerosi elementi a conferma della versione dei fatti rappresentata dalla persona offesa nella propria denunzia – querela: la forza pubblica è intervenuta molte volte su richiesta della ricorrente a pagina 3 di 12 seguito di episodi di aggressioni verbali e fisiche perpetrate dal marito nei confronti della ricorrente e la stessa ha dovuto accedere al pronto soccorso in conseguenza delle lesioni riportate. Il credibile racconto della persona offesa ha trovato significativa conferma nella Scheda EVA (Esame delle
Violenze Agite), redatta a seguito degli episodi di violenza fisica occorsa il 3 maggio 2021 ed ha trovato significativi riscontri nelle annotazioni di PG che sono molteplici e tutti conformi alle dichiarazioni rese dalla persona offesa. La signora ha infatti richiesto l'intervento delle Forze Pt_1
dell'Ordine in moltissime occasioni in quanto il marito in modo reiterato ha tenuto condotte via via più
volente ed aggressive, versando in continui accessi d'ira e percuotendo la moglie anche per futili motivi, umiliandola e minacciandola in modo grave.
I fatti descritti dalla ricorrente includono lesioni personali e minacce di morte “ti taglio la gola e le
gambe ammazzo te e tua madre così sono tranquillo che i bambini rimarranno da soli” Il marito si è
più volte presentato alla porta di ingresso, palesemente ubriaco, prendendola a calci e pugni ed è stato rinvenuto dalla forza pubblica nell'abitazione in forte stato di alterazione dovuto alla massiccia assunzione di sostanze alcoliche.
Il GIP ha ritenuto le condotte descritte essere “gravi e preoccupanti”, astrattamente integranti il reato di maltrattamenti in famiglia di cui all'art.572 c.p.
Il Tribunale per i Minorenni di Milano, alla luce della sussistenza di una situazione di grave pregiudizio per i minori, con decreto provvisorio del 9/6/2022 depositato in data 14/6/2022 ha disposto in via di urgenza quanto segue:
- limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei genitori in ordine alla regolamentazione dei rapporti dei minori con il padre, fatti salvi i provvedimenti eventualmente pagina 4 di 12 assunti dal Tribunale Ordinario per una più ampia tutela, ove adito per la separazione dei coniugi;
- incarico ai Servizi Sociali di Cinisello Balsamo (MI) di provvedere alla regolamentazione dei rapporti tra i minori e il padre nel preminente interesse degli stessi;
- nomina dell'avv.Federica Ongaro quale curatore speciale dei due minori;
- prescrizione ai genitori di collaborare con gli interventi predisposti dall'Ente affidatario;
Il Tribunale per i Minorenni di Milano con decreto immediatamente efficace del 9/12/2022 (doc.6) ha confermato gli incarichi ai Servizi Sociali di provvedere alla regolamentazione dei rapporti dei minori con il padre e ha definito il giudizio dichiarando non luogo ad ulteriormente provvedere in ordine alle richieste del P.M. di cui al ricorso del 26/5/2022, stante la pendenza innanzi al Tribunale di Monza del procedimento di separazione giudiziale dei coniugi.
Nel presente giudizio è stata rinnovata la nomina dell'avv.Ongaro a curatore speciale dei minori e sono stati confermati in via provvisoria gli incarichi ai Servizi Sociali del Comune di Cinisello
Balsamo.
Nel corso del presente giudizio la ricorrente ha mantenuto un atteggiamento collaborativo e costanti contatti con i Servizi i quali, nella loro relazione di aggiornamento del 13/1/2023, hanno concluso ritenendo la madre del tutto in grado di occuparsi in maniera adeguata e protettiva dei figli,
consapevole della situazione familiare e capace di gestire in autonomia ed in modo tutelante la relazione tra i minori ed il padre.
I contatti fra i figli ed il padre sono a lungo avvenuti tramite video-chiamate, talvolta la madre ha bloccato l'utenza a fronte di messaggi ad orari notturni e di contenuti inopportuni, poi sbloccandola pagina 5 di 12 quando la figlia chiedeva di sentire il padre, e secondo dichiarazioni della madre si sono interrotti da settembre.
I servizi hanno dato atto di essere riusciti a sentire il padre solamente una volta, nonostante numerosi tentativi. Hanno riferito la sua indisponibilità a seguire un percorso di controllo ed eventualmente di cura per la dipendenza da sostanze alcoliche, nonostante tale percorso sia stato chiaramente presentato dai Servizi quale condizione per una ripresa dei rapporti padre-figli. Il sig. inizialmente Pt_1
trasferitosi a Procida, pare abbia fatto rientro in Romania.
I Servizi hanno concluso nel senso che eventuali contatti fra il padre ed i figli dovrebbero essere subordinati all'adesione dello stesso ad un percorso di disintossicazione e riabilitazione e comunque svolgersi in modalità protetta. “la grave fragilità del signor e il forte legame affettivo fra lui e Pt_1
la figlia rendono necessario che egli riconosca la necessità di una presa in carico specialistica rispetto
al suo rapporto con l'alcol per poter esercitare il proprio ruolo genitoriale. Risulta pertanto una
prescrizione all'uomo sul punto e un incarico di monitoraggio al Servizio Sociale.
Il curatore speciale avv.Federica Ongaro si è costituita in giudizio anche nel presente procedimento nell'interesse dei minori condividendo le conclusioni della ricorrente circa l'affidamento esclusivo,
condividendo le conclusioni dei servizi sociali circa la capacità genitoriale della signora e Pt_1
sottolineando come sia nell'interesse dei minori che la madre possa assumere tempestivamente e in maniera autonoma le decisioni che li riguardano.
Parte ricorrente, sentita personalmente, all'udienza del 22 giugno 2023 ha reso le seguenti dichiarazioni:
“Chiedo l'affidamento esclusivo dei miei figli. Ho provato a portare mio marito al ma non vuole. Pt_2
Quando mi chiama è solitamente ubriaco e mi insulta, la bambina ci rimane male e io Per_3
riattacco presto. pagina 6 di 12 Sono in contatto con la sorella di mio marito e anche lei mi riferisce che continua il problema di
dipendenza dall'alcool.
I bambini sono sereni e abitano con me e i nonni. Mio figlio l'anno prossimo frequenterà la Per_5
scuola frequentata da , a Cinisello Balsamo ed è previsto l'affiancamento di un Per_3 CP_3
insegnante di sostegno e di un educatore.
Dispongo di un reddito mensile attorno €1.500,00. I nonni mi aiutano nella gestione dei bambini. Non
ricevo nulla da parte di mio marito, ormai da anni.
La domanda proposta dalla ricorrente, di affidamento esclusivo a sé dei figli, merita accoglimento.
Infatti, la madre si è dimostrata capace e tutelante verso i figli come risulta dalle relazioni dei servizi.
Per contro, la carenza nella responsabilità genitoriale del padre è risultata confermata dal comportamento processuale ed extraprocessuale tenuto dal convenuto in questo giudizio.
Già il PM presso il Tribunale dei Minorenni aveva chiesto la decadenza dalla potestà genitoriale del padre e il GIP di Monza dott.Marco Formentin con provvedimento del 11 aprile 2022, sopra ampiamente riportato, aveva applicato al sig. la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa Pt_1
familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa.
Deve venire confermato l'incarico ai Servizi Sociali del Comune di Cinisello Balsamo di provvedere alla regolamentazione dei rapporti con il padre nel preminente interesse dei due minori, con modalità
protette ed osservate, in Spazio Neutro come deve venire confermata la possibilità per il padre di vedere i figli solo in video – conferenza o eventualmente, su valutazione dei Servizi Sociali, anche in
Spazio Neutro. Infatti il padre, rimasto contumace in giudizio, ha scelto di non collaborare con i servizi pagina 7 di 12 sociali, di negare alcun problema con le sostanze alcoliche e tuttavia di non sottoporsi ad alcun accertamento o percorso.
E' inoltre opportuno mantenere un monitoraggio dei Servizi Sociali, in rete con gli istituti scolastici frequentati dai minori, in quanto dalle relazioni emergono aspetti di fragilità di entrambi i figli.
In quanto alla bambina, viene descritta come di particolare sensibilità, molto dolce ed emotivamente consapevole, con un rapporto affettivo molto intenso con il padre. Caratteristiche che potrebbero,
unitamente alla sua giovanissima età, portarla ad assecondare richieste del padre di incontrarla all'infuori di uno spazio osservato ed a porsi così in una situazione di potenziale pregiudizio per il suo sereno sviluppo.
In quanto invece al figlio minore lo stesso presenta un disturbo diagnosticato, collocandosi Per_2
sullo spettro autistico, e risulta adeguatamente tutelato attraverso la collaborazione fra i Servizi, la madre e l'Istituto scolastico, è seguito da figure specialistiche di sostegno.
I servizi hanno riferito della capacità della madre, che si è rapportata con costanza ai servizi, e della situazione sufficientemente tutelante nella quale si trovano i minori, che abitano con la madre e in nonni materni. I servizi hanno riferito di una adeguatezza nella madre nel proteggere i figli nei contatti a distanza con il padre, che avvengono tramite video-chiamata. La madre ha riferito che talvolta la comunicazione è stata breve “a causa dello stato di agitazione che il signor dimostrava”. Pt_1
I contatti dei figli con il padre ove da lui richiesti devono venire limitati sia nelle chiamate e video-
chiamate (da effettuare sotto la supervisione della madre) sia di persona dovendosi svolgere esclusivamente in Spazio protetto ed osservato fino al completamento di un percorso di cura e disintossicazione dalla dipendenza da sostanze alcoliche.
Devono quindi sostanzialmente venire confermati in questa sede i provvedimenti provvisori resi con ordinanza presidenziale 23 agosto 2023. pagina 8 di 12 Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 comma 1° c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile;
Merita accoglimento la domanda di parte ricorrente di disporre l'affido esclusivo di Persona_3
nata a [...] il [...], e di nato a [...] il [...] alla madre
[...] Persona_4 Pt_1
con previsione che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione,
[...]
all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori possano venire assunte in via esclusiva dalla madre, presso la quale sono collocati. Risulta opportuno che la stessa possa ottenere e rinnovare in autonomia i documenti dei minori, anche validi per l'espatrio.
La casa familiare sita in Vicolo XXV Aprile N.1 20092 Cinisello Balsamo con quanto l'arreda deve venire assegnata alla madre quale genitore collocatario;
I Servizi Sociali competenti in ragione del luogo di residenza dei minori , attualmente Comune di
Cinisello Balsamo, devono venire incaricati di effettuare un monitoraggio del benessere dei minori, in rete con l'istituto scolastico da loro frequentato.
Gli eventuali incontri di persona tra i minori e il padre potranno avvenire – salvo modifica del presente provvedimento – esclusivamente in uno Spazio Neutro alla presenza di un operatore dei Servizi Sociali
territorialmente competente e solo ove, previa valutazione dei Servizi Sociali, ne ricorrano le condizioni a tutela del prioritario interesse dei minori. A tal fine sarà determinante che il padre segua un serio percorso di affrancamento dalle dipendenze e di gestione delle emozioni oltre che di sostegno pagina 9 di 12 alla genitorialità. Demanda ai Servizi Sociali di proseguire nel monitoraggio del percorso eventualmente seguito dal padre per liberarsi dalle dipendenze e acquisire adeguate competenze genitoriali.
In quanto agli aspetti economici, la ricorrente ha riferito di non avere mai ricevuto contributi al mantenimento e di ritenere che, all'epoca della convivenza, il marito guadagnasse circa €1.700 ed ha riferito, senza documentarlo, che il marito , dopo un periodo di permanenza a Napoli dove avrebbe lavorato nel settore dell'edilizia, avrebbe fatto rientro in Romania.
La ricorrente vive in appartamento condotto in locazione assieme ai propri genitori per un canone di
€500,00 al mese (doc.4). Ha prodotto tre contratti di lavoro domestico e certificazioni dei redditi da cui risultano i seguenti redditi per il 2020 a) €1.195,67 b) €1.297,93 c) €6.687,38 per un totale di €9.181,53
lordi annui.
La ricorrente non ha prodotto redditi aggiornati, tuttavia all'udienza del 22 giugno 2023 ha dichiarato di disporre di redditi netti per circa €1.500,00
Anche il sig. ha una capacità reddituale, avendo esperienza lavorativa nel settore dell'edilizia, Pt_1
ed è tenuto a contribuire al mantenimento dei propri figli.
Una misura adeguata appare essere di €200,00 mensili per ciascun figlio.
Considerata l'assenza di comunicazione fra i genitori , la limitazione della capacità genitoriale del padre e le denunzie di violenza, la possibilità di concordare spese straordinarie appare del tutto aleatoria e pertanto le stesse vengono quantificate in misura forfettizzata, pari a €50,00 mensili a figlio.
Le spese processuali vengono dichiarate irripetibili.
pagina 10 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti e dal PM nella controversia civile n. 3200/2022, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
I. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1
hanno celebrato matrimonio in Romania, a Valea Seaca in data 23/08/2009, non trascritto in
Italia;
II. I figli minori nata a [...] il [...], e nato a Persona_3 Persona_4
Milano il 18.02.2017 vengono affidati in via esclusiva alla madre, con previsione che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori possano venire assunte in via esclusiva dalla madre e che la stessa possa provvedere in autonomia al rinnovo dei documenti per i minori ed alla richiesta di documenti validi per l'espatrio;
III. I figli vengono collocati con la madre presso la residenza in Vicolo XXV Aprile n.1 Cinisello
Balsamo, che viene assegnata alla madre con tutti gli arredi e corredi che la compongono;
IV. I rapporti del padre con i figli potranno venire mantenuti esclusivamente mediante contatti a distanza, sotto la supervisione della madre, oppure in Spazio Neutro alla presenza di un operatore;
V. Ai Servizi Sociali competenti per territorio in ragione del luogo di residenza dei minori
(attualmente Comune di Cinisello Balsamo) sono affidati i seguenti incarichi:
a. provvedere ad un monitoraggio del benessere dei minori in rete con gli istituti scolastici da loro frequentati, come meglio specificato in motivazione.
b. ove il padre dovesse fare richiesta di ripristinare gli incontri con i figli, verificare previamente che si sia sottoposto ad un percorso di accertamento e cura presso SE o
NO ai fini di affrancarsi dalla dipendenza da sostanze alcooliche ed abbia seguito un percorso di gestione delle emozioni e di sostegno alla genitorialità.
pagina 11 di 12 c. Solamente sul presupposto di un esito positivo di tali percorsi, mettere a disposizione uno Spazio Neutro alla presenza di un operatore ai fini di ripristinare il rapporto fra il padre ed i figli, con facoltà di sospendere gli incontri ove ritenuti pregiudizievoli per i minori;
VI. Il sig. è tenuto a corrispondere alla signora l'importo di €400,00 mensili, CP_1 Parte_1
(pari a €200,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento ordinario e l'importo di
€100,00 mensili (pari ad €50,00 a figlio), a titolo di contributo forfettizzato alle spese straordinarie.
Tale somma, pari complessivamente a €500,00 mensili, dovrà venire versata da parte del ricorrente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno.
VII. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione IV civile del Tribunale Ordinario di Monza il 14 novembre 2024.
Il Giudice relatore Dott. Caterina Caniato
IL PRESIDENTE
Dott. Laura Paola L. Gaggiotti
pagina 12 di 12