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Sentenza 31 ottobre 2024
Sentenza 31 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/10/2024, n. 40181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40181 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da I.P.L. - industrie Proteine Laziali Group - S.r.l. in persona del suo legale rappresentante, Domenico Caciolo, nato ad [...] lagni il 20/09/1968 avverso il decreto del 18/04/2024 emesso dalla Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona ' 1e1 ostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo, che ha concluso per l'inamMissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, sezione misure di prevenzione, con il provvedimento impugnato ha confermato il decreto di rigetto emesso dal T ibunale di Roma in data 8 ottobre 2020 dell'istanza avanzata ex art. 34-bis, c omr. a 6, del d.lgs. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia) dalla società I.P.L. - indutrie Proteine Laziali Group - S.r.l. per l'applicazione della misura del controllo giudiziario a seguito dell'interdittiva antimafia emessa a suo carico ed oggetto di iMpug nazione davanti al giudice amministrativo. 2. Con il proprio ricorso, la ricorrente ha impugnato il decreto di rigetto della istanza di sottoposizione della società I.P.L. - industrie Pro eine Laziali Penale Sent. Sez. 6 Num. 40181 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 17/09/2024 Group - S.r.l. alla misura di prevenzione del controllo giudiziario, -egolata dall'art. 34-bis del citato Codice antimafia, deducendo i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge sotto pre Filo della omessa motivazione per avere la Corte di appello pretermesso moltèplici elementi che escludono il carattere di impresa mafiosa o anche solo di impresa a partecipazione mafiosa. La Corte ha valorizzato l'imputazione ascritta a capo 6) della rubrica dell'Ordinanza di custodia cautelare, e pretermesso la valuta zione del G.I.P. del Tribunale di Napoli che ha escluso elementi di prova di fen :rmeni di trasferimento di fondi di provenienza illecita, essendo emerso solo un interessamento del clan OC non concretizzatosi, superato dallo s ,,iluppato interesse del predetto clan per una società (Soloil) in rapporto di (tono: rrenza e contrapposizione con la citata I.P.L. Le affermazioni contrarie sono, pertanto, apodittiche e congeturar, atteso che gli elementi tratti dall'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Napli peti -ebbero solo supportare l'esistenza di un rischio di infiltrazione mafiosa, che rappresenta il presupposto per l'accoglimento della richiesta misura del controllo giiudiz ano. Infine, si adduce che rispetto ai fatti illeciti contestati a rietn: RI nell'ordinanza di custodia cautelare del G.i.p. di Ancona del 2023, la soci ?tà IPL è del tutto estranea. 2.2. Con il secondo motivo denuncia il vizio legge per motivazione apparente sulle ragioni della esclusa rilevanza delle misure di self cleanin I attuate dalla società (conferimento delle quote societarie in due Trusteé pei la loro autonoma gestione). 2.3. Con il terzo motivo denuncia il deficit assoluto di motivazione n ordine alla asserita non "bonificabilità" della società, per essere stati tra Ii9sati r dati di fatto posti a fondamento della decisione impugnata in assenza di ingerenze mafiose nella gestione della società I.P.L. strutturali o continuative. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. Con riferimento al rapporto tra interdittiva antimafia del prefetto e I i misura di prevenzione del controllo giudiziario la questione è stata già affrontata in modo costante nella giurisprudenza di legittimità (vedi anche Sez. U. ri. 4€ 898 del 26/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156), nel senso di escludere ogni automatismo, ma di ritenere che il tribunale della prevenzione possa accogliere l'istE nza del titolare dell'impresa, solo se reputi sussistenti i presupposti previsti per l'applicazione della misura del controllo giudiziario, ovvero l'occa ;ionalità dell'agevolazione mafiosa. 2 Quindi se l'impresa è fortemente condizionata dalla mafia, non pui) trovare accoglimento l'istanza, che presuppone una occasionalità del contato mafioso. In altri termini il carattere dell'occasionalità di infiltrazione mal: osa non rappresenta una condizione ostativa ma il presupposto per il contr011o q udiziario volontario, salvo che il pericolo di ingerenza mafiosa sia maggiore e più grave, perché non rimediabile con il semplice controllo giudiziario. Non si può, pertanto, prescindere dalla verifica della contiguità mafi , )sa e del suo grado di contaminazione, ma deve aversi riguardo ad una prospettiva di adeguatezza della misura rispetto alla finalità perseguita di emenda del 'azienda che giustifica la sospensione degli effetti dell'interdittiva ant mafia finchè l'impugnazione in sede amministrativa sia pendente. 2. Orbene nel caso di specie la Corte di appello ha operato una val,Jtazione autonoma delle fonti di prova tratte dalle ordinanze emesse in data 9 api ile 2022 dal G.i.p. del Tribunale di Napoli ed in data 21 febbraio 2020 dal G.I.P. del Tribunale di Ancona, desumendo da esse elementi che escludonb il carattere occasionale della contaminazione mafiosa della società IPL in ragio le della continuità dei rapporti intrattenuti nel corso di almeno un decennio dai due soci CI e RI che hanno la titolarità delle quote dell'intero capitale sociale, con esponenti del clan camorristico dei OC. Le doglianze difensive sono rivolte unicamente a rimettere in disausione la valutazione del presupposto del carattere occasionale della infiltrazione mafiosa nella società attraverso censure che investendo la motivazione del decreto impugnato non sono consentite in questa sede, atteso che in materia di nisure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso unicamente per violizione di legge. Va ricordato con specifico riferimento alla materia in esame che il ricDrso per cassazione avverso il provvedimento della corte d'appello che, in sede di impugnazione, decide sulla ammissione al controllo giudiziario e) art. 34-bis, conrirna 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammissibile solo per violazione di legge, essendo, in tal caso, applicabili i limiti di deducibilità di cui agli ,Irtt. 10, comma 3, e 27 del medesimo decreto (cfr. Sez. 5, n. 34856 del 06111/2020, Biessemme Srl, Rv. 279982). Costituisce, inoltre, principio pacifico nella giurisprudenza di legittimil à quello secondo cui per l'applicazione di una misura di prevenzione, il giudice -.)uò i. tilizzare autonomamente i fatti che hanno formato oggetto di un procedimento penale, anche quelli che non si siano conclusi con una sentenza di condanna, ,2ssendo altro e diverso il presupposto di fatto che assume rilevanza nel proCediriento di prevenzione, in cui non rileva l'accertamento della responsabilità per la commissione di un reato. Correttamente il Tribunale e la Corte di appello hanno messo in avidenza l'irrilevanza del rigetto della richiesta di misura cautelare nei confrdnti i RI TR e CI OS con riferimento ai reati di intestazione fittiz a de le quote delle società Tecnoholding S.r.l. e I.P.L. Group S.r.l., assumendo ri evanza ai fini del rigetto della richiesta di sottoposizione al controllo volontario la emersa continuità dei rapporti intrattenuti dai predetti soggetti con aff liati del clan camorristico dei OC di tale intensità e frequenza da rendere el tutto inconsistente il predicato carattere occasionale della ingerenza AF nella gestione delle imprese facenti capo ai predetti soggetti, e specifiCamente nella gestione dell'impresa operativa nel mercato dei riciclaggio dei rifiuti di ol i esausti e scarti alimentari gestita attraverso la costituzione della società i.P4. Gr)up s.r.l. I rapporti di affari intrattenuti da RI TR con affiliati del clan (come UT TO e Di AR FR) secondo quanto emerge dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia FU TO, e dei riscontri tratti dalle intercettazioni ambientali, richiamate nel provvedimento impugnato, non sono contraddetti dalla mancata applicazione della misura cautelare per i reati di intestazione fittizia, perché confermano l'esistenza di rapporti di affari p -otrattisi per lungo tempo che sebbene non sussumibili nelle imputazioni ascri -te sono comunque significativi per le valutazioni che il giudice deve autononamente compiere ai fini della verifica della sussistenza dei differenti presupposti che rilevano nelle decisioni da assumere nel procedimento di prevenzione. Per le stesse considerazioni i fatti illeciti contestati a TR RI CI OS nell'ordinanza di custodia cautelare del G.i.p. di Ancona, anchl: se non riguardano la società I.P.L. Group S.r.l., sono stati ugualmente valori;
zati per escludere il carattere occasionale dei legami intrattenuti dai predetti con la famiglia Mangia, coinvolta nel traffico illegale dei rifiuti, settore considerato d grande interesse per le mire imprenditoriali del clan OC. 3. Una volta esclusa la sussistenza del carattere occasionale della ingerenza mafiosa ravvisata nella impresa facente capo ai predetti soci, risultano del tutto irrilevanti le ulteriori considerazioni sull'idoneità o meno delle misure di gestione economica separata attraverso la nomina di amministratori delle quote, trattandosi di modalità gestionali che non fanno venire meno il ricolosciuto carattere continuativo e non occasionale della contaminazi ne mafiosa dell'impresa. Appare evidente che il punto di incontro tra la misura di pre‘ enzione amministrativa dell'interdittiva antimafia e la misura di prevenzione di con - petenza 4 'ere estensore Il Co Il Pr4d nte della A.G. si colloca nell'ambito di quelle situazioni di contiguit mfiosa più sfumate e meno gravi, potendosi solo entro questi limiti, attraverso del controllo giudiziario effettivamente salvaguardarsi l'interesse l'applicazione pub )lico alla continuità dell'impresa, sospendendo l'efficacia dei divieti di qualunque al tività nei rapporti d'impresa con la pubblica amministrazione (contratti, concossioni o sovvenzioni pubblici), e anche quelli tra privati (autorizzazioni), qualora si reputi che tale rimedio sia sufficiente a scongiurare il pericolo dell'infiltrazipne r nafiosa. 4. Tutte le censure dedotte sono, pertanto, inammissibili, perché s: llecitano un riesame del merito non consentito in sede di legittimità, attra verso la valutazione degli elementi acquisiti già oggetto di impugnazione e d riva utazione in sede di appello. Il Tribunale e la Corte di appello hanno dato conto con scrupolosa e attenta valutazione dei dati acquisiti, delle ragioni per le quali non hanno ritenuto :he nella specie possa ravvisarsi una contiguità lieve, indicata come assena di terzietà dell'impresa ed inadeguatezza della misura, sostanzialmente riconducibile nell'ambito del presupposto normativo della agevolazione Me ramente "occasionale". Le argomentazioni della ricorrente volte a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti, implicano una lettura alternativa a quel a fatta motivatamente propria dal giudice di merito preclusa in sede di richrso per cassazione, ammissibile solo per violazione di legge. 5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, E norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della società ricorrente,, oltro che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare, la somma che ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente, in )ersona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese proce3suali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 settembre 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona ' 1e1 ostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo, che ha concluso per l'inamMissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, sezione misure di prevenzione, con il provvedimento impugnato ha confermato il decreto di rigetto emesso dal T ibunale di Roma in data 8 ottobre 2020 dell'istanza avanzata ex art. 34-bis, c omr. a 6, del d.lgs. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia) dalla società I.P.L. - indutrie Proteine Laziali Group - S.r.l. per l'applicazione della misura del controllo giudiziario a seguito dell'interdittiva antimafia emessa a suo carico ed oggetto di iMpug nazione davanti al giudice amministrativo. 2. Con il proprio ricorso, la ricorrente ha impugnato il decreto di rigetto della istanza di sottoposizione della società I.P.L. - industrie Pro eine Laziali Penale Sent. Sez. 6 Num. 40181 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 17/09/2024 Group - S.r.l. alla misura di prevenzione del controllo giudiziario, -egolata dall'art. 34-bis del citato Codice antimafia, deducendo i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge sotto pre Filo della omessa motivazione per avere la Corte di appello pretermesso moltèplici elementi che escludono il carattere di impresa mafiosa o anche solo di impresa a partecipazione mafiosa. La Corte ha valorizzato l'imputazione ascritta a capo 6) della rubrica dell'Ordinanza di custodia cautelare, e pretermesso la valuta zione del G.I.P. del Tribunale di Napoli che ha escluso elementi di prova di fen :rmeni di trasferimento di fondi di provenienza illecita, essendo emerso solo un interessamento del clan OC non concretizzatosi, superato dallo s ,,iluppato interesse del predetto clan per una società (Soloil) in rapporto di (tono: rrenza e contrapposizione con la citata I.P.L. Le affermazioni contrarie sono, pertanto, apodittiche e congeturar, atteso che gli elementi tratti dall'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Napli peti -ebbero solo supportare l'esistenza di un rischio di infiltrazione mafiosa, che rappresenta il presupposto per l'accoglimento della richiesta misura del controllo giiudiz ano. Infine, si adduce che rispetto ai fatti illeciti contestati a rietn: RI nell'ordinanza di custodia cautelare del G.i.p. di Ancona del 2023, la soci ?tà IPL è del tutto estranea. 2.2. Con il secondo motivo denuncia il vizio legge per motivazione apparente sulle ragioni della esclusa rilevanza delle misure di self cleanin I attuate dalla società (conferimento delle quote societarie in due Trusteé pei la loro autonoma gestione). 2.3. Con il terzo motivo denuncia il deficit assoluto di motivazione n ordine alla asserita non "bonificabilità" della società, per essere stati tra Ii9sati r dati di fatto posti a fondamento della decisione impugnata in assenza di ingerenze mafiose nella gestione della società I.P.L. strutturali o continuative. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. Con riferimento al rapporto tra interdittiva antimafia del prefetto e I i misura di prevenzione del controllo giudiziario la questione è stata già affrontata in modo costante nella giurisprudenza di legittimità (vedi anche Sez. U. ri. 4€ 898 del 26/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156), nel senso di escludere ogni automatismo, ma di ritenere che il tribunale della prevenzione possa accogliere l'istE nza del titolare dell'impresa, solo se reputi sussistenti i presupposti previsti per l'applicazione della misura del controllo giudiziario, ovvero l'occa ;ionalità dell'agevolazione mafiosa. 2 Quindi se l'impresa è fortemente condizionata dalla mafia, non pui) trovare accoglimento l'istanza, che presuppone una occasionalità del contato mafioso. In altri termini il carattere dell'occasionalità di infiltrazione mal: osa non rappresenta una condizione ostativa ma il presupposto per il contr011o q udiziario volontario, salvo che il pericolo di ingerenza mafiosa sia maggiore e più grave, perché non rimediabile con il semplice controllo giudiziario. Non si può, pertanto, prescindere dalla verifica della contiguità mafi , )sa e del suo grado di contaminazione, ma deve aversi riguardo ad una prospettiva di adeguatezza della misura rispetto alla finalità perseguita di emenda del 'azienda che giustifica la sospensione degli effetti dell'interdittiva ant mafia finchè l'impugnazione in sede amministrativa sia pendente. 2. Orbene nel caso di specie la Corte di appello ha operato una val,Jtazione autonoma delle fonti di prova tratte dalle ordinanze emesse in data 9 api ile 2022 dal G.i.p. del Tribunale di Napoli ed in data 21 febbraio 2020 dal G.I.P. del Tribunale di Ancona, desumendo da esse elementi che escludonb il carattere occasionale della contaminazione mafiosa della società IPL in ragio le della continuità dei rapporti intrattenuti nel corso di almeno un decennio dai due soci CI e RI che hanno la titolarità delle quote dell'intero capitale sociale, con esponenti del clan camorristico dei OC. Le doglianze difensive sono rivolte unicamente a rimettere in disausione la valutazione del presupposto del carattere occasionale della infiltrazione mafiosa nella società attraverso censure che investendo la motivazione del decreto impugnato non sono consentite in questa sede, atteso che in materia di nisure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso unicamente per violizione di legge. Va ricordato con specifico riferimento alla materia in esame che il ricDrso per cassazione avverso il provvedimento della corte d'appello che, in sede di impugnazione, decide sulla ammissione al controllo giudiziario e) art. 34-bis, conrirna 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammissibile solo per violazione di legge, essendo, in tal caso, applicabili i limiti di deducibilità di cui agli ,Irtt. 10, comma 3, e 27 del medesimo decreto (cfr. Sez. 5, n. 34856 del 06111/2020, Biessemme Srl, Rv. 279982). Costituisce, inoltre, principio pacifico nella giurisprudenza di legittimil à quello secondo cui per l'applicazione di una misura di prevenzione, il giudice -.)uò i. tilizzare autonomamente i fatti che hanno formato oggetto di un procedimento penale, anche quelli che non si siano conclusi con una sentenza di condanna, ,2ssendo altro e diverso il presupposto di fatto che assume rilevanza nel proCediriento di prevenzione, in cui non rileva l'accertamento della responsabilità per la commissione di un reato. Correttamente il Tribunale e la Corte di appello hanno messo in avidenza l'irrilevanza del rigetto della richiesta di misura cautelare nei confrdnti i RI TR e CI OS con riferimento ai reati di intestazione fittiz a de le quote delle società Tecnoholding S.r.l. e I.P.L. Group S.r.l., assumendo ri evanza ai fini del rigetto della richiesta di sottoposizione al controllo volontario la emersa continuità dei rapporti intrattenuti dai predetti soggetti con aff liati del clan camorristico dei OC di tale intensità e frequenza da rendere el tutto inconsistente il predicato carattere occasionale della ingerenza AF nella gestione delle imprese facenti capo ai predetti soggetti, e specifiCamente nella gestione dell'impresa operativa nel mercato dei riciclaggio dei rifiuti di ol i esausti e scarti alimentari gestita attraverso la costituzione della società i.P4. Gr)up s.r.l. I rapporti di affari intrattenuti da RI TR con affiliati del clan (come UT TO e Di AR FR) secondo quanto emerge dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia FU TO, e dei riscontri tratti dalle intercettazioni ambientali, richiamate nel provvedimento impugnato, non sono contraddetti dalla mancata applicazione della misura cautelare per i reati di intestazione fittizia, perché confermano l'esistenza di rapporti di affari p -otrattisi per lungo tempo che sebbene non sussumibili nelle imputazioni ascri -te sono comunque significativi per le valutazioni che il giudice deve autononamente compiere ai fini della verifica della sussistenza dei differenti presupposti che rilevano nelle decisioni da assumere nel procedimento di prevenzione. Per le stesse considerazioni i fatti illeciti contestati a TR RI CI OS nell'ordinanza di custodia cautelare del G.i.p. di Ancona, anchl: se non riguardano la società I.P.L. Group S.r.l., sono stati ugualmente valori;
zati per escludere il carattere occasionale dei legami intrattenuti dai predetti con la famiglia Mangia, coinvolta nel traffico illegale dei rifiuti, settore considerato d grande interesse per le mire imprenditoriali del clan OC. 3. Una volta esclusa la sussistenza del carattere occasionale della ingerenza mafiosa ravvisata nella impresa facente capo ai predetti soci, risultano del tutto irrilevanti le ulteriori considerazioni sull'idoneità o meno delle misure di gestione economica separata attraverso la nomina di amministratori delle quote, trattandosi di modalità gestionali che non fanno venire meno il ricolosciuto carattere continuativo e non occasionale della contaminazi ne mafiosa dell'impresa. Appare evidente che il punto di incontro tra la misura di pre‘ enzione amministrativa dell'interdittiva antimafia e la misura di prevenzione di con - petenza 4 'ere estensore Il Co Il Pr4d nte della A.G. si colloca nell'ambito di quelle situazioni di contiguit mfiosa più sfumate e meno gravi, potendosi solo entro questi limiti, attraverso del controllo giudiziario effettivamente salvaguardarsi l'interesse l'applicazione pub )lico alla continuità dell'impresa, sospendendo l'efficacia dei divieti di qualunque al tività nei rapporti d'impresa con la pubblica amministrazione (contratti, concossioni o sovvenzioni pubblici), e anche quelli tra privati (autorizzazioni), qualora si reputi che tale rimedio sia sufficiente a scongiurare il pericolo dell'infiltrazipne r nafiosa. 4. Tutte le censure dedotte sono, pertanto, inammissibili, perché s: llecitano un riesame del merito non consentito in sede di legittimità, attra verso la valutazione degli elementi acquisiti già oggetto di impugnazione e d riva utazione in sede di appello. Il Tribunale e la Corte di appello hanno dato conto con scrupolosa e attenta valutazione dei dati acquisiti, delle ragioni per le quali non hanno ritenuto :he nella specie possa ravvisarsi una contiguità lieve, indicata come assena di terzietà dell'impresa ed inadeguatezza della misura, sostanzialmente riconducibile nell'ambito del presupposto normativo della agevolazione Me ramente "occasionale". Le argomentazioni della ricorrente volte a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti, implicano una lettura alternativa a quel a fatta motivatamente propria dal giudice di merito preclusa in sede di richrso per cassazione, ammissibile solo per violazione di legge. 5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, E norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della società ricorrente,, oltro che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare, la somma che ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente, in )ersona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese proce3suali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 settembre 2024