Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/06/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa iscritta al n. 2118/2022 R.G. in materia di lavoro promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. to Roberta Parte_1
Ribaudo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Marineo in Via Lo Pinto n.1, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo in Via Laurana n. 59 presso l'Avvocatura Distrettuale e rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria
Ciancimino giusta procura generale del Notaio Persona_1 di
Roma;
- resistente-
Oggetto: pagamento somme, contributi previdenziali, trattamento in quiescenza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.07.2022, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di essere stato un dipendente del Comune di Marineo (Pa),
Ritenuta l'illegittimità di tale comunicazione nella parte in cui non valutava ai fini contributivi l'intero periodo lavorativo svolto dal ricorrente presso il Comune di Marineo, concludeva, pertanto, chiedendo di accertare e dichiarare che “il ricorrente, NO [...] ha svolto le proprie mansioni alle dipendenze del Parte_1 CP_2 di Marineo per un periodo compreso tra l'1.12.1984 e
30.09.2020, e quindi per un periodo di servizio di 35 anni e 10 mesi, avendo dunque diritto a percepire la somma di TFS corrispondente a tale periodo di servizio;
- conseguentemente dichiarare errata la certificazione rilasciata dall' CP_1 di Palermo e condannare quest'ultimo al rilascio della certificazione corretta, dalla quale risulti un periodo di servizio pari a 35 anni e 10 mesi e un importo netto corrispondete a titolo di TFS pari a €
45.606,88 (come da simulazione allegata), o quello che verrà eventualmente riconosciuto in base ai calcoli effettuati correttamente dagli uffici CP_1 o in base alle risultanze di causa;
- condannare l' CP_1 in persona del suo legale rappresentate pro tempore, al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio con distrazione -ex art. 93 c.p.c.- in favore della sottoscritta procuratrice che dichiara di non aver percepito compenso alcuno". Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio
1 CP_1 contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 04.02.2025 per il deposito di note.
********
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'odierna controversia ha per oggetto l'accertamento del TFS maturato dal ricorrente e, in particolare, la correttezza del provvedimento adottato dall' CP_1 il 04.03.2021 (cfr. allegato n. 1 del ricorso).
Ciò detto, occorre procedere con ordine.
Con provvedimento del 04.03.2021, 1' CP_1 ha comunicato che "il credito previdenziale a titolo di TFS per il ricorrente è pari ad €. 41.711,65 netti, con decorrenza pagamento al 31.07.2025 (ed entro i tre mesi successivi)".
Secondo la difesa dell' CP_1 la liquidazione del 04.03.2021 sarebbe corretta perché calcolata proprio sulla scorta della documentazione trasmessa dall'Amministrazione datrice (cfr. memoria di costituzione), ma tale allegazione risulta confutata dalla documentazione prodotta in giudizio: con attestazione del 18.03.2024 prot. n. 4523 il Responsabile del Servizio Finanziario e Personale del certifica Parte_2
si sono versati i contributi che per il dipendente Controparte_3 CP_4 relativi al periodo di servizio 01.12.1984-30.09.2020. (
Pertanto, posto che dalla documentazione allegata in ricorso, il servizio. da valutarsi ai fini del TFS risulta pari a 35 anni e 10 mesi, non v'è dubbio che il calcolo del TFS vada effettuato sulla base di un periodo totale di 35 anni e 10 mesi, anziché 32 anni e 7 mesi come erroneamente calcolato dall'ente previdenziale convenuto. La domanda principale proposta dal ricorrente, dunque, va accolta e, per l'effetto, va dichiarato il suo diritto a vedersi liquidato il trattamento nei termini richiesti in ricorso.
Per una quantificazione di quanto dovuto a tale titolo in favore del ricorrente con riferimento al lasso temporale in questione, è sufficiente fare riferimento all'importo dal ricorrente individuato nell'atto introduttivo di giudizio (€ 45.606,88), non essendo stati contestati dall CP_5 resistente né la somma complessivamente indicata, né i conteggi formulati dalla parte in tal sede.
Per le suesposte ragioni, il ricorso merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando: in accoglimento del ricorso, condanna l' Controparte_6
al pagamento, in favore di [...]
[...]
della somma di € 45.606,88 a titolo di trattamento Parte_1
di fine servizio maturato dall' 1.12.1984 al 30.09.2020, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Condanna CP_1 alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 3.200,00 oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso, il 04.06.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Giorgia Marcatajo