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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1034/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente CANANZI FRANCESCO, Relatore NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1944/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18922/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 33 e pubblicata il 20/12/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239046069079 REGISTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2018 00270235 86 REGISTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7424/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la DP 2 si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento; non costituita Ader Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Propone appello Agenzia delle Entrate Napoli II avverso la sentenza indicata in epigrafe, che aveva accolto il ricorso della contribuente Res_1
2. In primo grado Resistente_1 , con ricorso impugnava l'avviso di intimazione di pagamento n.07120239046069 079000, notificato in data 13/01/2024, avente ad oggetto la cartella di pagamento n.071201800 27023586001 notificata il 22/05/2018, per imposta di registro relativa al 2005 di euro 315,74 comprensivo di sanzioni ed interessi, eccependo l'inesistenza del debito a seguito della sentenza n.11779/2019 della CGT di primo grado di Napoli dell'8/11/2019 - depositata in data 11/11/2019 - favorevole alla coobbligata Nominativo_1 per prescrizione del credito e intervenuta decadenza del diritto di credito. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate DP II Napoli che eccepiva che le sentenze fondate su ragioni personali relative ad uno dei condebitori non potevano essere invocate dagli altri, che la sentenza invocata non poteva essere dedotta nel presente procedimento né su di essa poteva fondarsi l'inesistenza del debito tributario.
3. La Corte di Giustizia di Napoli di primo grado, in composizione monocratica, accoglieva le ragioni della ricorrente: per un verso dava atto che l'intimazione impugnata seguiva ad una cartella di pagamento relativa alla liquidazione dell'imposta di registro per scadenza locazione già notificata Nominativo_1anche all'altra coobbligata , che aveva ottenuto una sentenza favorevole per intervenuta prescrizione. Per altro verso, prendendo atto di quanto controdedotto dall'Ufficio - in merito alla circostanza che la sentenza dell'altro coobbligato non possa essere invocata nel presente giudizio - comunque rilevava essere intervenuta la decadenza quanto al diritto di credito relativo ad una imposta di registro relativa all'anno 2005, così come richiesto dal ricorrente. Infatti – osservava la Corte di primo grado - i termini di decadenza per l'accertamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione sono indicati dall'articolo 76 del Dpr n. 131/1986: “per gli atti non presentati per la registrazione l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articoli 13 e 14 dello stesso decreto, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione (comma 1 dell'articolo 76). Invece, l'imposta dovuta per le annualità successive alla prima, per le cessioni, le risoluzioni e le proroghe dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili (e le relative sanzioni e gli interessi dovuti) vanno richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento (comma 2-bis dell'articolo 76)”. La Corte accoglieva il ricorso e condannava l'Ufficio al pagamento delle spese nella misura di euro 100,00.
4. Con l'appello ora in esame Agenzia delle entrate eccepisce che mai fu formulata una eccezione di decadenza o prescrizione da parte della ricorrente in primo grado, che mai è stata contestata la notifica della cartella di pagamento, che la stessa non fu impugnata e che pertanto non trova applicazione, non essendo più eccepibile la decadenza, la sola prescrizione di anni dieci non risultando ancora intervenuta. Inoltre, evidenzia che comunque, al di là della irrilevanza della sentenza che dichiarava la prescrizione nei confronti della coobbligata all'attuale ricorrente, comunque il primo Giudice è incorso in errore, in quanto la sentenza non riguardava la medesima cartella di pagamento prodromica alla intimazione oggetto del presente giudizio. L'appellante chiede accogliersi l'appello e la vittoria quanto alle spese in doppio grado.
5. Si è costituita l'appellata che ha controdedotto rappresentando che sia ben possibile impugnare l'intimazione di pagamento facendo valere le cause di nullità dell'atto presupposto. Inoltre, contesta l'argomento che la sentenza relativa alla coobbligata - che ha accertato la decadenza del potere impositivo nei confronti della stessa - non abbia effetto estensivo nei confronti dell'attuale appellata, non trattandosi di ragione personale ex art. 1306 cod. civ.
6. La Corte di Giustizia ha deciso, all'esito della udienza del 3 dicembre 2025 tenuta come da verbale, come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato.
2. A ben vedere emerge dagli atti che la contribuente ebbe a ricevere l'intimazione di pagamento in data 13/01/2024, qui impugnata, che seguiva la notifica, mai contestata, della cartella di pagamento, prodotta in primo grado e notificata il 22/05/2018, che conseguiva, come si legge nella stessa cartella, alla notifica dell'avviso di liquidazione notificato il 5.5.2008 per scadenza rata di locazione al 1 gennaio 2005. Tanto premesso è fondato l'appello, in quanto è evidente che la ricorrente in primo grado abbia contestato la decadenza solo in occasione della notifica dell'avviso di pagamento e, non anche, in relazione alla notifica dell'avviso di liquidazione divenuto definitivo. A riguardo va evidenziato come, incontestata la circostanza della regolarità delle notifiche dell'avviso di liquidazione, con l'attuale impugnazione non è eccepibile la decadenza o la prescrizione maturate medio tempore, ma solo la prescrizione - la decadenza attiene solo al tempestivo esercizio del potere di accertamento impositivo genetico - maturata fra la notifica della cartella di pagamento e l'intimazione ora impugnata. Infatti, la decadenza andava eccepita se non altro all'atto della notifica della cartella di pagamento impugnando i relativi atti. Notificata regolarmente la cartella di pagamento e decorso il termine per la impugnazione, infatti, la stessa è divenuta definitiva (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 19010 del 16/07/2019 (Rv. 654519 - 01) e con essa anche l'avviso di liquidazione. Va infatti richiamato il principio consolidato per il quale in tema di imposta di registro, una volta divenuto definitivo l'avviso di liquidazione per mancata impugnazione, ai fini della riscossione del credito opera unicamente il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 78 TUR, non trovando applicazione né il termine triennale (n.d.e.: o quinquennale, a seconda dei casi) di decadenza previsto dall'art. 76, concernente l'esercizio del potere impositivo, né il termine di decadenza contemplato dall'art. 17, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto l'imposta di registro non è ricompresa tra i tributi ai quali fa riferimento il d.lgs. n. 46 del 1999 (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 33154 del 29/11/2023 - Rv. 669567 – 01; Conformi: N. 11555 del 2018 Rv. 648378 – 01). Pertanto, dalla notifica della cartella di pagamento alla notifica dell'intimazione impugnata non sono decorsi i dieci anni previsti per la prescrizione. Quanto, poi, alla sentenza allegata in primo grado inerente alla coobbligata, la stessa – come osserva l'Agenzia appellante - rilevava la prescrizione della pretesa tributaria per decorso dei dieci anni fra l'avviso di liquidazione e la notifica della cartella. È di tutta evidenzia che si tratta di prescrizione non rilevabile in questo giudizio per le ragioni in precedenza esposte – la attuale appellata non ha mai impugnato la cartella regolarmente notificata - cosicché anche tale doglianza mossa con il ricorso è del tutto infondata. Ne consegue che il ricorso originario era del tutto inammissibile e ogni altra questione posta con l'appello e le controdeduzioni deve ritenersi assorbita da quella più liquida qui decisa.
3. Ne consegue che l'appello va accolto e per l'effetto la contribuente va condannata al pagamento delle spese processuali per onorario che si liquidano in euro 200,00 per il primo grado e 350,00 per il secondo, oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna l'appellata al pagamento delle spese in favore Agenzia delle Entrate che liquida in euro 200,00 per il primo grado ed euro 350,00 per il secondo grado, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in data 3.12.25 Il Giudice est. Il Presidente Francesco Cananzi Alfredo Montagna
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente CANANZI FRANCESCO, Relatore NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1944/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18922/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 33 e pubblicata il 20/12/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239046069079 REGISTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2018 00270235 86 REGISTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7424/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la DP 2 si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento; non costituita Ader Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Propone appello Agenzia delle Entrate Napoli II avverso la sentenza indicata in epigrafe, che aveva accolto il ricorso della contribuente Res_1
2. In primo grado Resistente_1 , con ricorso impugnava l'avviso di intimazione di pagamento n.07120239046069 079000, notificato in data 13/01/2024, avente ad oggetto la cartella di pagamento n.071201800 27023586001 notificata il 22/05/2018, per imposta di registro relativa al 2005 di euro 315,74 comprensivo di sanzioni ed interessi, eccependo l'inesistenza del debito a seguito della sentenza n.11779/2019 della CGT di primo grado di Napoli dell'8/11/2019 - depositata in data 11/11/2019 - favorevole alla coobbligata Nominativo_1 per prescrizione del credito e intervenuta decadenza del diritto di credito. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate DP II Napoli che eccepiva che le sentenze fondate su ragioni personali relative ad uno dei condebitori non potevano essere invocate dagli altri, che la sentenza invocata non poteva essere dedotta nel presente procedimento né su di essa poteva fondarsi l'inesistenza del debito tributario.
3. La Corte di Giustizia di Napoli di primo grado, in composizione monocratica, accoglieva le ragioni della ricorrente: per un verso dava atto che l'intimazione impugnata seguiva ad una cartella di pagamento relativa alla liquidazione dell'imposta di registro per scadenza locazione già notificata Nominativo_1anche all'altra coobbligata , che aveva ottenuto una sentenza favorevole per intervenuta prescrizione. Per altro verso, prendendo atto di quanto controdedotto dall'Ufficio - in merito alla circostanza che la sentenza dell'altro coobbligato non possa essere invocata nel presente giudizio - comunque rilevava essere intervenuta la decadenza quanto al diritto di credito relativo ad una imposta di registro relativa all'anno 2005, così come richiesto dal ricorrente. Infatti – osservava la Corte di primo grado - i termini di decadenza per l'accertamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione sono indicati dall'articolo 76 del Dpr n. 131/1986: “per gli atti non presentati per la registrazione l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articoli 13 e 14 dello stesso decreto, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione (comma 1 dell'articolo 76). Invece, l'imposta dovuta per le annualità successive alla prima, per le cessioni, le risoluzioni e le proroghe dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili (e le relative sanzioni e gli interessi dovuti) vanno richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento (comma 2-bis dell'articolo 76)”. La Corte accoglieva il ricorso e condannava l'Ufficio al pagamento delle spese nella misura di euro 100,00.
4. Con l'appello ora in esame Agenzia delle entrate eccepisce che mai fu formulata una eccezione di decadenza o prescrizione da parte della ricorrente in primo grado, che mai è stata contestata la notifica della cartella di pagamento, che la stessa non fu impugnata e che pertanto non trova applicazione, non essendo più eccepibile la decadenza, la sola prescrizione di anni dieci non risultando ancora intervenuta. Inoltre, evidenzia che comunque, al di là della irrilevanza della sentenza che dichiarava la prescrizione nei confronti della coobbligata all'attuale ricorrente, comunque il primo Giudice è incorso in errore, in quanto la sentenza non riguardava la medesima cartella di pagamento prodromica alla intimazione oggetto del presente giudizio. L'appellante chiede accogliersi l'appello e la vittoria quanto alle spese in doppio grado.
5. Si è costituita l'appellata che ha controdedotto rappresentando che sia ben possibile impugnare l'intimazione di pagamento facendo valere le cause di nullità dell'atto presupposto. Inoltre, contesta l'argomento che la sentenza relativa alla coobbligata - che ha accertato la decadenza del potere impositivo nei confronti della stessa - non abbia effetto estensivo nei confronti dell'attuale appellata, non trattandosi di ragione personale ex art. 1306 cod. civ.
6. La Corte di Giustizia ha deciso, all'esito della udienza del 3 dicembre 2025 tenuta come da verbale, come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato.
2. A ben vedere emerge dagli atti che la contribuente ebbe a ricevere l'intimazione di pagamento in data 13/01/2024, qui impugnata, che seguiva la notifica, mai contestata, della cartella di pagamento, prodotta in primo grado e notificata il 22/05/2018, che conseguiva, come si legge nella stessa cartella, alla notifica dell'avviso di liquidazione notificato il 5.5.2008 per scadenza rata di locazione al 1 gennaio 2005. Tanto premesso è fondato l'appello, in quanto è evidente che la ricorrente in primo grado abbia contestato la decadenza solo in occasione della notifica dell'avviso di pagamento e, non anche, in relazione alla notifica dell'avviso di liquidazione divenuto definitivo. A riguardo va evidenziato come, incontestata la circostanza della regolarità delle notifiche dell'avviso di liquidazione, con l'attuale impugnazione non è eccepibile la decadenza o la prescrizione maturate medio tempore, ma solo la prescrizione - la decadenza attiene solo al tempestivo esercizio del potere di accertamento impositivo genetico - maturata fra la notifica della cartella di pagamento e l'intimazione ora impugnata. Infatti, la decadenza andava eccepita se non altro all'atto della notifica della cartella di pagamento impugnando i relativi atti. Notificata regolarmente la cartella di pagamento e decorso il termine per la impugnazione, infatti, la stessa è divenuta definitiva (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 19010 del 16/07/2019 (Rv. 654519 - 01) e con essa anche l'avviso di liquidazione. Va infatti richiamato il principio consolidato per il quale in tema di imposta di registro, una volta divenuto definitivo l'avviso di liquidazione per mancata impugnazione, ai fini della riscossione del credito opera unicamente il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 78 TUR, non trovando applicazione né il termine triennale (n.d.e.: o quinquennale, a seconda dei casi) di decadenza previsto dall'art. 76, concernente l'esercizio del potere impositivo, né il termine di decadenza contemplato dall'art. 17, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto l'imposta di registro non è ricompresa tra i tributi ai quali fa riferimento il d.lgs. n. 46 del 1999 (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 33154 del 29/11/2023 - Rv. 669567 – 01; Conformi: N. 11555 del 2018 Rv. 648378 – 01). Pertanto, dalla notifica della cartella di pagamento alla notifica dell'intimazione impugnata non sono decorsi i dieci anni previsti per la prescrizione. Quanto, poi, alla sentenza allegata in primo grado inerente alla coobbligata, la stessa – come osserva l'Agenzia appellante - rilevava la prescrizione della pretesa tributaria per decorso dei dieci anni fra l'avviso di liquidazione e la notifica della cartella. È di tutta evidenzia che si tratta di prescrizione non rilevabile in questo giudizio per le ragioni in precedenza esposte – la attuale appellata non ha mai impugnato la cartella regolarmente notificata - cosicché anche tale doglianza mossa con il ricorso è del tutto infondata. Ne consegue che il ricorso originario era del tutto inammissibile e ogni altra questione posta con l'appello e le controdeduzioni deve ritenersi assorbita da quella più liquida qui decisa.
3. Ne consegue che l'appello va accolto e per l'effetto la contribuente va condannata al pagamento delle spese processuali per onorario che si liquidano in euro 200,00 per il primo grado e 350,00 per il secondo, oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna l'appellata al pagamento delle spese in favore Agenzia delle Entrate che liquida in euro 200,00 per il primo grado ed euro 350,00 per il secondo grado, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in data 3.12.25 Il Giudice est. Il Presidente Francesco Cananzi Alfredo Montagna