Sentenza 26 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2001, n. 10223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10223 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANATALIAN POPOLO ITALIANO1 0 2 2 30223 0 1 DI CASSAZIONE LA CORTES P Oggetto Riassunzione del processo SEZIONE TERZA CIVILE Posizione delle parti;
mediazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8823/99 GIUSTINIANI Presidente Dott. Vito Rel. Consigliere Dott. Giovanni Silvio Coco Cron. 20023 Dott. Michele VARRONE Consigliere 5441 Consigliere Rep. Dott. Italo PURCARO Ud. 05/03/01 AMATUCCI - Consigliere Dott. Alfonso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio da! Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L oot 26 LUG. 2001 A & R CASE SRL IN LIQUIDAZIONE, con sede in Milano, in it IL CANCELLIERE persona del suo liquidatore pro tempore Geom. Sergio CALTAGIRONE, domiciliata in ROMA presso la CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato GIUSEPPE VELLA, giusta CANCELLERIA- delega in atti;
ricorrente
contro
DEL SANTO EN;
intimato - avversO la sentenza n. 575/98 della Corte d'Appello di 2001 MILANO, Sezione 2° Civile, emessa il 21/01/98 e 441 depositata il 27/02/98 (R.G. 3469/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Giovanni udienza del 05/03/01 dal Silvio COCO;
udito l'Avvocato Giuseppe VELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1°, 1) Con citazione notificata in data 7.2.1990, del AN EN ha proposto opposizione al decreto con il quale il Pretore di Milano in data 17.1.1990 gli aveva ingiunto di pagare ad A & R Case s.r.l. (Case) la e spese- dovute somma di L. 2.865.000 -oltre accessori а titolo di provvigione. A fondamento dell'opposizione il DE AN ha dedotto di essere, a sua volta credito- re, nei confronti della Case, della somma di L.8.400.000 (già versata indebitamente per una provvi- gione non dovuta) e di avere già proposto alla stessa di trattenere la minore somma (L. 2.865.000) della qua- le era creditrice detraendola dal suo debito. 1°, 2) Avendo la Case resistito contestando l'esi- stenza del proprio debito e l'ammissibilità della do- manda di restituzione formulata in via riconvenzionale dal DE AN (perché si fondava su un titolo estraneo al giudizio di opposizione), il Pretore ha: disatteso 2 la domanda di provvisoria esecuzione del decreto in- giuntivo;
ritenuto ammissibile la domanda riconvenzio- nale;
sospeso, a norma dell'art. 295, la causa di oppo- sizione;
rimesso le parti davanti al Tribunale di Mila- no competente per valore sulla domanda riconvenzionale. 1°, 3) Tale Tribunale (di fronte al quale la causa è stata riassunta dal DE AN) ha, con sentenza resa in data 1.6.1994, condannato la Case alla restituzione della somma di L.
8.400.000 con interessi legali. 1°, 4) La Corte d'Appello di Milano ha, con senten- za resa in data 21.1.1998, confermato quella di primo grado (con una parziale riforma relativa alla decorren- za degli interessi) con la seguente motivazione relati- va ai motivi formulati nel gravame dalla Case. 2°, 1) Non ricorreva la nullità dell'atto di rias- sunzione della causa davanti al Tribunale di Milano da parte del DE AN. Posto che, dall'epigrafe dell'atto di riassunzione risultava che il DE AN era rappresentato e difeso "come da mandato conferito in primo grado" e che questo era stato conferito per ogni "fase e grado", si doveva ritenere, in conformità all'evidente significato norma- tivo dell'art.125, n.4 disp. att. c.p.c. (che prescrive soltanto "il richiamo dell'atto introduttivo del giudi- zio") che, come statuito da questo S.C., non fosse ne- 3 cessario il conferimento di un nuovo specifico mandato. 2°, 2) La domanda riconvenzionale proposta dal DE AN era ammissibile, perché lo stesso nel giudizio di opposizione e in quello di riassunzione aveva mantenuto la medesima posizione di convenuto. Altra eccezione proposta dalla Case soltanto con la comparsa conclusio- nale (essendo stata transatta la causa relativa al pa- gamento della somma dovuta dal DE AN era venuta me- no il fondamento del simultaneus processus) era "evi- dentemente tardiva perché proposta fuori dal contrad- dittorio" e comunque la definizione del giudizio di op- posizione non precludeva "la possibilità di decidere sulla controdomanda dell'opponente che poteva essere proposta in via autonoma in un giudizio diverso da quello di opposizione) in cui era stata occasionalmen- te proposta in via riconvenzionale". 2°,3) Anche se il DE AN aveva concluso in prime cure chiedendo la condanna della controparte alla somma di L.5.400.000 (differenza tra il credito da lui vanta- to e quello della Case), "la riduzione della condanna alla minor somma richiesta era conseguenziale alla ...possibilità di esaminare entrambe le pretese"; esclusa tale possibilità il tribunale doveva condannare all'in- tera somma richiesta dal DE AN. 3°, 1) Avverso tale sentenza la Case ha proposto 4 ricorso in Cassazione affidato a cinque motivi. DE AN EN non ha svolto, in questa sede, at- tività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1°,2) Con il primo motivo -formulato per violazione falsa applicazione degli artt. 86, 36 c.p.c., 125 e e 126 disp. att. c.p.c.- la ricorrente censura il punto sub 1, 2°, 1, deducendo che "il giudizio di riassunzio- ne si riferiva a nuova e separata controversia davanti a diverso giudice"; pertanto "il mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo si riferiva palesemente ad ogni fase e grado>> del processo di cognizione di primo grado e di appello di quella controversia ma non si poteva estendere, senza una espressa volontà del DE AN al nuovo, separato, autonomo e distinto giudizio (evidentemente di riassunzione)". 1°, 2) Il motivo è infondato. Infatti, come già esposto nella sentenza impugnata, per costante giuri- sprudenza di questo S.C. "l'atto di riassunzione non ha natura di atto introduttivo di un nuovo giudizio" (Sent. n. 404/91) come ribadisce l'art. 125, n. 2 disp. att. c.p.c. il quale prescrive che tale atto deve con- tenere il nome delle parti e dei difensori con procura, ma non anche la necessità di una nuova procura in calce o in margine dello stesso. 5 2°, 1) Il secondo motivo formulato per violazione e falsa applicazione dell'art. 36 c.p.c. nonché per omessa, insufficiente е contraddittoria motivazione reitera in parte le asserzioni (infondate) esposte nel primo, aggiungendo, sempre assertivamente, che il DE AN, con la citazione in riassunzione davanti al tri- bunale di Milano aveva assunto la posizione di attore, come tale non legittimato a proporre una domanda ricon- venzionale. 2°, 2) Posto che, per costante giurisprudenza, "il process0 tempestivamente riassunto, continua (art. 50 c.p.c.) e le parti mantengono la posizione assunta nel- la fase iniziale" (Così, Cass. 28.10.1994, n. 8917), il motivo è infondato. 3°,1) Le considerazioni finora svolte determinano anche la infondatezza del terzo motivo (formulato per violazione degli artt. 36 c.p.c., 1965 c.c. e per omes- sa insufficiente e contraddittoria motivazione). Questo, infatti, ribadisce l'errata (cfr.2°,2) pre- messa che il DE AN non avesse "la qualità attuale di convenuto" (e, per altro verso, deduce una transa- zione intercorsa tra le parti sulla quale si sarebbe formato il contraddittorio, senza riprodurre e neppure indicare, in violazione dei principi della autosuffi- cienza del ricorso, gli atti processuali che dimostre- 6 rebbero tale deduzione). 4°,1) Il quarto motivo (formulato per violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c. e per omessa, e contraddittoria motivazione) contestainsufficiente il punto sub I, 2°, 3 della sentenza impugnata, con una serie di argomentazioni, che non censurano specifica- mente la motivazione che lo sorregge -appunto escluden- do, come si è esposto, che il contenuto della origina- ria richiesta potesse limitare la decisione-. рив5°) Con il quinto motivo formulato per violazione п e falsa applicazione degli artt. 1322, 1363, 1754, 1755 C.C., nonchè per omessa, insufficiente e contradditto- ria motivazione- la ricorrente: fa riferimento ad una "documentazione in atti", che, ancora una volta, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non riproduce;
in base a tale documentazione prospetta assertivamente una diver- sa qualificazione del rapporto intercorso tra le parti, che risulta del tutto nuova e che comunque, attenendo. al merito, non sarebbe consentita in sede di legittimi -- tà. 6°) Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Nulla da deliberare sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese. 7 Così deciso in IL CONSIGLIERE Roma, il 5 marzo 2001 IL PRESIDENTE EST IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 109T 250.000 Depositate in Cancelleria 4.ST 10000 oggi, li 26 LUG 2001 IL CANCELLIERE C1 TOT290000 Giovanni Giambattista Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 23.08 Iscritto a ruolo 11 62 Art. n. 8