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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/12/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. PE SE AM Presidente dr. ssa Vincenza Bennici Giudice dr.ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1709 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione promossa
DA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1
nella Via Traina, 17, c.f.: , elettivamente C.F._1
domiciliata nella Piazza della Vittoria n. 1, Cammarata, presso lo studio dell'Avv. Lucia Russotto (C.F.: ), dal CodiceFiscale_2 quale è rappresentata e difesa, Email_1
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente nella CP_1
Via Traina, 17, C.F.: , elettivamente CodiceFiscale_3
domiciliato Cammarata in Via Vittorio Emanuele, 25, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Infantino (C.F.: C.F._4
), dal quale è rappresentato e difeso,
[...]
Email_2 E
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 16 dicembre 2025.
DEL PM: cfr. visto del 24 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi in epigrafe, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3,
c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 16 dicembre 2025 innanzi al Presidente relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, ravvisato che le condizioni della separazione non sono in contrasto con norme imperative, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra i coniugi.
Spese irripetibili, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difese: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi Parte_1
nata a [...] il [...], e , nato a
[...] CP_1
Cammarata il 25.02.1962, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 29/12/1982 in Cammarata, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cammarata al n.1 della parte II, volume 1, Anno 1983, alle condizioni concordate in ricorso, qui integralmente richiamate;
spese irripetibili.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al competente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 19 dicembre 2025.
Il Presidente estensore
PE SE
AM
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. PE SE AM Presidente dr. ssa Vincenza Bennici Giudice dr.ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1709 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione promossa
DA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1
nella Via Traina, 17, c.f.: , elettivamente C.F._1
domiciliata nella Piazza della Vittoria n. 1, Cammarata, presso lo studio dell'Avv. Lucia Russotto (C.F.: ), dal CodiceFiscale_2 quale è rappresentata e difesa, Email_1
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente nella CP_1
Via Traina, 17, C.F.: , elettivamente CodiceFiscale_3
domiciliato Cammarata in Via Vittorio Emanuele, 25, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Infantino (C.F.: C.F._4
), dal quale è rappresentato e difeso,
[...]
Email_2 E
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 16 dicembre 2025.
DEL PM: cfr. visto del 24 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi in epigrafe, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3,
c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 16 dicembre 2025 innanzi al Presidente relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, ravvisato che le condizioni della separazione non sono in contrasto con norme imperative, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra i coniugi.
Spese irripetibili, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difese: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi Parte_1
nata a [...] il [...], e , nato a
[...] CP_1
Cammarata il 25.02.1962, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 29/12/1982 in Cammarata, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cammarata al n.1 della parte II, volume 1, Anno 1983, alle condizioni concordate in ricorso, qui integralmente richiamate;
spese irripetibili.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al competente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 19 dicembre 2025.
Il Presidente estensore
PE SE
AM
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