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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 04/11/2024, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
1129/24 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente Rel.
Dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1129/24 promossa da:
, nato ad [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Damiano Parte_1
Giancarlo, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
, nata ad [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Damiano Controparte_1
Giancarlo, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 25/12/2009 in Orvieto (TR), precisando che dall'unione sono nati i figli , in Orvieto (TR) il 12/02/2010 e , in Persona_1 Persona_2
Orvieto il 20/08/2013 e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“
1.CONIUGI
I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, con l'obbligo di comunicarsi eventuali cambiamenti di residenza.
2.AFFIDAMENTO DEI FIGLI
I figli minori saranno affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relative allo loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi.
Le decisioni di maggiore interesse per i minori – riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute – dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei figli presso di sé.
I figli verranno collocati in modo paritario presso entrambi i genitori, secondo i turni e gli orari di lavoro dei medesimi, seguendo la stessa organizzazione che i coniugi stanno attuando dal mese di febbraio 2023.
Nello specifico, i figli trascorreranno con i genitori una settimana ciascuno dal lunedì al venerdì, con il fine settimana alternato.
La moglie con la sottoscrizione del ricorso comunica di avere trasferito la propria residenza e quella dei figli presso l'immobile di proprietà dei suoi genitori, sita in Orvieto, Via Mauro Rostagno n. 2.
I figli trascorreranno con la madre il giorno del compleanno della stessa e il giorno della Festa della
Mamma, nonché con il padre il giorno del compleanno dello stesso e la Festa del Papà.
Il compleanno dei figli, laddove possibile, dovrà essere festeggiato insieme, in caso di disaccordo i figli pranzeranno con un genitore e ceneranno con l'altro (alternando di anno in anno pranzo/cena).
I genitori potranno comunicare telefonicamente con i figli anche quotidianamente e i coniugi hanno l'obbligo di comunicare ogni eventuale modifica di recapito telefonico.
I coniugi si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra i figli e ciascun genitore e con le Per_3 rispettive famiglie di origine.
Salvo il caso in cui i genitori decidano di riunirsi per trascorrere insieme ai figli le festività, il giorno di Pasqua e di Pasquetta, il 1° novembre, l'8, 24, 25, 26, 31 dicembre, 1 e 6 gennaio, il 25 aprile, il 2 giugno ed il 15 agosto, i figli li trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore. I figli trascorreranno 15 giorni, consecutivi e non, con ciascun genitore durante il periodo estivo, ciascun genitore comunicherà all'altro il periodo delle vacanze da trascorrere con i figli con almeno
20 giorni di anticipo.
I genitori potranno, di comune accordo, concordare modalità e tempi di affidamento diversi da quelli pattuiti per stare con i figli.
3.MANTENIMENTO DELLA PROLE
In ragione della collocazione paritaria, ciascuno dei genitori fornirà direttamente vitto ed alloggio nel tempo in cui avrà con sé i figli, coprendo anche ogni altra spesa quotidiana legata alla convivenza.
4. SPESE STRAORDINARIE NECESSARIE PER I FIGLI
Le spese straordinarie necessarie per i figli saranno ripartite tra i genitori al 60% a carico del padre e il restante 40% a carico della madre, intendendosi per spese straordinarie quelle individuate nel protocollo di intesa sottoscritto tra il Tribunale di Terni e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni che allegato al ricorso e, esaminato dalle parti, deve intendersi integralmente trascritto. (All. 4 del ricorso).
5. DETRAZIONI SPESE STRAORDINARIE E ASSEGNO UNICO
La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata al 50% tra i coniugi. L'assegno unico, se erogato, verrà percepito dalla moglie a far data dal gennaio 2024.
6. ASSEGNO DI MANTENIMENTO
Ciascun coniuge, essendo titolare di reddito proprio e pertanto autosufficiente, provvederà autonomamente al proprio mantenimento, rinunciando a qualsiasi pretesa economica attuale e futura, tenuto conto della capacità lavorativa specifica di entrambi.
7.ABITAZIONE CONIUGALE
L'abitazione coniugale, sita in Orvieto, Via delle Mimose n. 19, di proprietà del marito, viene assegnata allo stesso, con tutto il mobilio ivi presente.
Tutte le spese ordinarie e straordinarie relative al predetto immobile verranno sostenute integralmente dal Sig. Pt_1
La moglie, entro e non oltre la data di sottoscrizione del ricorso, provvederà ad asportare dall'abitazione coniugale tutti i suoi effetti personali, oltre ai beni già concordati con il marito.
8.RAPPORTI PREGRESSI
Le parti impegnano prima di promuovere in futuro altra azione giudiziaria sia in ambito civile che penale, di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita, ovvero alla mediazione.
Le parti dichiarano espressamente che la sottoscrizione del ricorso non costituisce, in alcun modo, ammissione di responsabilità alcuna da parte di ciascuno di loro per i fatti discendenti dal matrimonio.
Le parti dichiarano di non aver più nulla a tutt'oggi a pretendere, a qualsiasi titolo in dipendenza dei fatti di cui al matrimonio, rinunciando all'azione in merito ai fatti discendenti di cui al periodo temporale che va dal giorno di celebrazione del matrimonio alla data di sottoscrizione del ricorso.
9.CONSENSO AL RILASCIO PASSAPORTO
I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 25/12/2009 in Orvieto (TR) tra Pt_1
e alle condizioni congiunte riportate in ricorso;
[...] Controparte_1
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di ORVIETO (TR) (atto n. 24, parte I, anno 2009);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 23 ottobre 2024
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente Rel.
Dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1129/24 promossa da:
, nato ad [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Damiano Parte_1
Giancarlo, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
, nata ad [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Damiano Controparte_1
Giancarlo, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 25/12/2009 in Orvieto (TR), precisando che dall'unione sono nati i figli , in Orvieto (TR) il 12/02/2010 e , in Persona_1 Persona_2
Orvieto il 20/08/2013 e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“
1.CONIUGI
I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, con l'obbligo di comunicarsi eventuali cambiamenti di residenza.
2.AFFIDAMENTO DEI FIGLI
I figli minori saranno affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relative allo loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi.
Le decisioni di maggiore interesse per i minori – riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute – dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei figli presso di sé.
I figli verranno collocati in modo paritario presso entrambi i genitori, secondo i turni e gli orari di lavoro dei medesimi, seguendo la stessa organizzazione che i coniugi stanno attuando dal mese di febbraio 2023.
Nello specifico, i figli trascorreranno con i genitori una settimana ciascuno dal lunedì al venerdì, con il fine settimana alternato.
La moglie con la sottoscrizione del ricorso comunica di avere trasferito la propria residenza e quella dei figli presso l'immobile di proprietà dei suoi genitori, sita in Orvieto, Via Mauro Rostagno n. 2.
I figli trascorreranno con la madre il giorno del compleanno della stessa e il giorno della Festa della
Mamma, nonché con il padre il giorno del compleanno dello stesso e la Festa del Papà.
Il compleanno dei figli, laddove possibile, dovrà essere festeggiato insieme, in caso di disaccordo i figli pranzeranno con un genitore e ceneranno con l'altro (alternando di anno in anno pranzo/cena).
I genitori potranno comunicare telefonicamente con i figli anche quotidianamente e i coniugi hanno l'obbligo di comunicare ogni eventuale modifica di recapito telefonico.
I coniugi si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra i figli e ciascun genitore e con le Per_3 rispettive famiglie di origine.
Salvo il caso in cui i genitori decidano di riunirsi per trascorrere insieme ai figli le festività, il giorno di Pasqua e di Pasquetta, il 1° novembre, l'8, 24, 25, 26, 31 dicembre, 1 e 6 gennaio, il 25 aprile, il 2 giugno ed il 15 agosto, i figli li trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore. I figli trascorreranno 15 giorni, consecutivi e non, con ciascun genitore durante il periodo estivo, ciascun genitore comunicherà all'altro il periodo delle vacanze da trascorrere con i figli con almeno
20 giorni di anticipo.
I genitori potranno, di comune accordo, concordare modalità e tempi di affidamento diversi da quelli pattuiti per stare con i figli.
3.MANTENIMENTO DELLA PROLE
In ragione della collocazione paritaria, ciascuno dei genitori fornirà direttamente vitto ed alloggio nel tempo in cui avrà con sé i figli, coprendo anche ogni altra spesa quotidiana legata alla convivenza.
4. SPESE STRAORDINARIE NECESSARIE PER I FIGLI
Le spese straordinarie necessarie per i figli saranno ripartite tra i genitori al 60% a carico del padre e il restante 40% a carico della madre, intendendosi per spese straordinarie quelle individuate nel protocollo di intesa sottoscritto tra il Tribunale di Terni e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni che allegato al ricorso e, esaminato dalle parti, deve intendersi integralmente trascritto. (All. 4 del ricorso).
5. DETRAZIONI SPESE STRAORDINARIE E ASSEGNO UNICO
La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata al 50% tra i coniugi. L'assegno unico, se erogato, verrà percepito dalla moglie a far data dal gennaio 2024.
6. ASSEGNO DI MANTENIMENTO
Ciascun coniuge, essendo titolare di reddito proprio e pertanto autosufficiente, provvederà autonomamente al proprio mantenimento, rinunciando a qualsiasi pretesa economica attuale e futura, tenuto conto della capacità lavorativa specifica di entrambi.
7.ABITAZIONE CONIUGALE
L'abitazione coniugale, sita in Orvieto, Via delle Mimose n. 19, di proprietà del marito, viene assegnata allo stesso, con tutto il mobilio ivi presente.
Tutte le spese ordinarie e straordinarie relative al predetto immobile verranno sostenute integralmente dal Sig. Pt_1
La moglie, entro e non oltre la data di sottoscrizione del ricorso, provvederà ad asportare dall'abitazione coniugale tutti i suoi effetti personali, oltre ai beni già concordati con il marito.
8.RAPPORTI PREGRESSI
Le parti impegnano prima di promuovere in futuro altra azione giudiziaria sia in ambito civile che penale, di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita, ovvero alla mediazione.
Le parti dichiarano espressamente che la sottoscrizione del ricorso non costituisce, in alcun modo, ammissione di responsabilità alcuna da parte di ciascuno di loro per i fatti discendenti dal matrimonio.
Le parti dichiarano di non aver più nulla a tutt'oggi a pretendere, a qualsiasi titolo in dipendenza dei fatti di cui al matrimonio, rinunciando all'azione in merito ai fatti discendenti di cui al periodo temporale che va dal giorno di celebrazione del matrimonio alla data di sottoscrizione del ricorso.
9.CONSENSO AL RILASCIO PASSAPORTO
I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 25/12/2009 in Orvieto (TR) tra Pt_1
e alle condizioni congiunte riportate in ricorso;
[...] Controparte_1
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di ORVIETO (TR) (atto n. 24, parte I, anno 2009);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 23 ottobre 2024
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti