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Decreto 9 giugno 2025
Decreto 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, decreto 09/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1350/2025
TRIBUNALE DI LIVORNO
DECRETO INGIUNTIVO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO
Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da C.F. Parte_1
) elettivamente domiciliato presso l'Avv. Fabrizio Tognato del foro di Livorno;
P.IVA_1 rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che i motivi emergono dal ricorso depositato in data 5 giugno 2025, che viene notificato unitamente al presente decreto;
considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
considerato che non sussistono clausole vessatorie ai sensi del D.Lgs. n.206/2005;
considerato che ricorrono i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 642 cpc in considerazione del fatto che la sottoscrizione dei documenti di trasporto da parte della destinataria costituisce documentazione comprovante il diritto di credito fatto valere;
considerato che gli interessi previsti dal d. Lsg. n.231/2002 non possono decorrere se non dalla notifica del decreto ingiuntivo in quanto né le fatture né una lettera di messa in mora risultano ricevute dalla società debitrice ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. citato;
INGIUNGE A
C.F. ) di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al Controparte_1 P.IVA_2 ricorso, immediatamente e senza dilazione, la somma di € 80.165,43 e gli interessi sul capitale predetto dalla data di notifica del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc al saldo effettivo e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 2242,00 per compensi, in € 406,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali IVA e C.P.A. come per legge;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza il decreto diverrà definitivo.
Autorizza ai sensi dell'art. 642 cpc l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, pur nel rispetto del termine previsto dall'art. 482 cpc.
Livorno, 7 giugno 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
TRIBUNALE DI LIVORNO
DECRETO INGIUNTIVO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO
Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da C.F. Parte_1
) elettivamente domiciliato presso l'Avv. Fabrizio Tognato del foro di Livorno;
P.IVA_1 rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che i motivi emergono dal ricorso depositato in data 5 giugno 2025, che viene notificato unitamente al presente decreto;
considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
considerato che non sussistono clausole vessatorie ai sensi del D.Lgs. n.206/2005;
considerato che ricorrono i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 642 cpc in considerazione del fatto che la sottoscrizione dei documenti di trasporto da parte della destinataria costituisce documentazione comprovante il diritto di credito fatto valere;
considerato che gli interessi previsti dal d. Lsg. n.231/2002 non possono decorrere se non dalla notifica del decreto ingiuntivo in quanto né le fatture né una lettera di messa in mora risultano ricevute dalla società debitrice ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. citato;
INGIUNGE A
C.F. ) di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al Controparte_1 P.IVA_2 ricorso, immediatamente e senza dilazione, la somma di € 80.165,43 e gli interessi sul capitale predetto dalla data di notifica del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc al saldo effettivo e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 2242,00 per compensi, in € 406,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali IVA e C.P.A. come per legge;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza il decreto diverrà definitivo.
Autorizza ai sensi dell'art. 642 cpc l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, pur nel rispetto del termine previsto dall'art. 482 cpc.
Livorno, 7 giugno 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani