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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/06/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2427/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento sommario di cognizione in grado di appello iscritto al n. 2427 del Ruolo Generale
dell'anno 2021, promosso da:
con il patrocinio dell'avv. SANTILLI STEFANIA con domicilio in VIA VIA Parte_1
LAMARMORA - 42 20122 MILANO
APPELLANTE contro
con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI Controparte_1
BOLOGNA con domicilio in VIA GUIDO RENI 4 40100 BOLOGNA
APPELLATO
con l'intervento del
Procuratore Generale
Oggetto: appello avverso l'ordinanza Rep. n. 3638/2021 del 03/12/2021 pronunciata dal Tribunale di
Bologna, Sezione specializzata in materia di immigrazione, notificata via pec in data 3 dicembre 2021
con la quale è stato rigettato il ricorso promosso da nel procedimento n. 3106/2021 Parte_1
R.G.
La Corte
pagina 1 di 6 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Luisa Poppi;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante, cittadino gambiano è giunto in Italia il 9 marzo 2015.
Con provvedimento del 31.07.2015 la Commissione territoriale di Bologna – Sezione Forlì – Cesena ha riconosciuto a la protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5 comma VI TUI in ragione Parte_1
della sua giovane età e della vulnerabilità del richiedente amplificata dal viaggio vissuto per giungere in Italia.
In data 19.03.2019 la stessa Commissione territoriale chiamata a decidere sull'opportunità del rinnovo del permesso di soggiorno di ha espresso parere negativo sulla base del fatto che le Parte_1
ragioni addotte alla concessione in prima sede (la giovane età) erano venute meno.
Avverso tale provvedimento l'appellante in data 11.03.2021 ha proposto ricorso ex art. 32, c. 3 D.Lgs.
25/1998 eart. 5 c. 6 D.Lgs 386/98, procedimento ex art. 702 bis c.p.c. iscritto a ruolo davanti al
Tribunale di Bologna con numero RG 3106/2021 chiedendo l'accertamento e la dichiarazione di nullità, annullamento e/o comunque inefficacia del provvedimento pronunciato dal Questore di Rimini
in data 28.01.2020 e notificato in data 25.02.2021 dalla Questura di Lecco e chiedendo per l'effetto di ordinare alla Questura competente il rilascio al richiedente di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ex motivi umanitari, in subordine il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, in via ulteriormente subordinata il rilascio di un permesso di soggiorno per calamità
naturale ai sensi dell'art. 20 bis TUI.
Il Tribunale di Bologna ha rigettato le richieste di Parte_1
Con atto di citazione in appello impugnava l'ordinanza del Tribunale di Bologna sotti i Parte_1
seguenti profili:
pagina 2 di 6 1- nel punto in cui afferma che “è convincimento del Collegio che nel caso in esame non sussistano i
presupposti per il riconoscimento della protezione complementare richiesta in via principale dal
richiedente. Quanto all'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 del TUI, si osserva che dalle
fonti internazionali consultate non emerge alcun rischio per il richiedente, in caso di rimpatrio, di
essere sottoposto ad atti di persecuzione (peraltro neppure allegati) o a trattamenti inumani o
degradanti”;
2- nel punto in cui sostiene che “il richiedente non ha dato prova di aver raggiunto un livello di
integrazione sul territorio nazionale sufficiente per il riconoscimento della protezione complementare”.
Il con l'Avvocatura dello Stato di Bologna si è costituito in giudizio con Controparte_1
memoria dell'11 aprile 2022 sostenendo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 19 ter d.
lgs. 150/2011 per inappellabilità dell'ordinanza conclusiva del giudizio di primo grado e precisando le seguenti conclusioni:
- in via preliminare in rito, dichiarare l'appello inammissibile perché proposto avverso un provvedimento giurisdizionale non appellabile in violazione dell'art. 19 ter comma 6 d. lgs. 150/2011;
- in via subordinata nel merito respingere l'avverso ricorso siccome infondato, con riferimento alla richiesta di riconoscimento della protezione speciale;
- in via ulteriormente subordinata, con riferimento alla domanda tesa al riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per calamità, dichiarare l'inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 34 c.p.a:
- in via ulteriormente subordinata, con riferimento alla domanda tesa al riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, dichiarare l'inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione, sussistendo la giurisdizione del Giudice Amministrativo;
- revocando ex art. 136 T.U. spese di giustizia il patrocinio a spese dello Stato e condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Interveniva il Procuratore Generale che ha concluso con nota del 3.3.22 chiedendo “il non
pagina 3 di 6 accoglimento di quanto proposto in atto di reclamo condividendosi in toto le argomentazioni del
Giudice di prime cure del cui provvedimento si chiede la conferma”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15.4.25, con concessione dei termini abbreviati di cui all'art.190 comma 2 c.p.c.
*****
L'appello di deve dichiararsi inammissibile, conformemente all'eccezione sollevata dal Parte_1
(la questione della ammissibilità sarebbe stata, comunque, rilevabile di ufficio). Controparte_1
Il procedimento di primo grado si è, infatti, svolto secondo le disposizioni (processuali) di cui all'art.19
ter del D.lgs.150/2011, introdotto dall'art.1 comma 5 del D. L. 4 ottobre 2018 n.113, convertito con modificazioni nella Legge 1 dicembre 2018 n.132, applicabile alle controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario. Tale disposizione prevede, invero, che le controversie predette siano regolate dal rito sommario di cognizione (di cui agli artt.702 bis e ss cpc) e che il Tribunale giudichi in composizione collegiale. Ciò è avvenuto correttamente, dal momento che l'appellante ha proposto ricorso ex art. 32, c. 3 D.Lgs. 25/1998 eart. 5
c. 6 D.Lgs 386/98, procedimento ex art. 702 bis c.p.c in data 11.03.2021.
Dunque, dalla disposizione di cui all'art. 19 ter comma 6 del D.lgs. 150/2011 si desume che l'ordinanza che definisce il procedimento del quale si tratta non sia appellabile e che la stessa possa essere impugnata esclusivamente con ricorso per cassazione.
Per altro, a conclusioni diverse non potrebbe giungersi anche nell'ipotesi in cui il Giudice di prime cure avesse errato nell'individuazione del rito applicabile alla controversia.
Giova ricordare, in proposito, che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità
quello secondo cui l'individuazione del mezzo di impugnazione in concreto esperibile contro provvedimento giudiziale a contenuto decisorio su diritti soggettivi (sentenza; ordinanza;
decreto) deve essere effettuata solo avendo riferimento a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito adottato dal giudice in relazione alla qualificazione, anche implicita, dell'azione (giusta ovvero pagina 4 di 6 errata che sia) da lui effettuata, essendo prerogativa esclusiva del giudice la qualificazione della domanda e l'utilizzazione del rito seguito (eventualmente previa sua modificazione) per addivenire alla decisione: e ciò a tutela dell'affidamento della parte e in ossequio al principio dell'apparenza (in questo senso Cass. Civ. Sez. I 21 giugno 2021 n.17646: Cass. S.U., n. 4617 del 2011; Cass. n. 30201 del 2008;
Cass. n. 20811 del 2010; Cass. n. 15272 del 2014; Cass. n. 20385 del 2015; Cass. n. 25553 del 2016;
Cass. n. 23052 del 2017; Cass. n. 24515 del 2018; Cass. n. 210 del 2019; Cass. n. 23390 del 2020).
Il principio di diritto sopra espresso ha trovato, d'altra parte, conferma in pronuncia delle Sezioni Unite
della Suprema Corte (v. Cass. S.U. Civili 24 settembre-13 novembre 2019 n. 29460), con la quale è
stato affermato “In tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell'ingresso in
Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile;
ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. 113 del 2018, convertito con Legge 132/2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dall'art.5 comma 6 del D.Lgs. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge”.
Le spese del grado devono seguire la soccombenza.
Avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, complessità bassa, il compenso di avvocato può essere liquidato in € 3.470,00 (fasi di studio, introduttiva e decisionale). Il compenso è
stato liquidato nella misura minima, in ragione della modesta attività difensiva svolta da
[...]
non ha, peraltro, svolto attività difensiva nella fase decisionale. All'appellato spetta, CP_1
inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
La dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto da comporta che non possa Parte_1
essere liquidato il compenso spettante al difensore dell'appellante, ammesso al patrocinio a spese dello pagina 5 di 6 Stato, tenuto conto della disposizione di cui all'art.130 bis del DPR 115/2002.
Va dichiarato che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13
comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa,
– dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_1
– Condanna a rimborsare allo Stato le spese del grado liquidate in € 3.470,00 per Parte_1
compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e accessori di legge se dovuti;
- Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13
comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 3 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luisa Poppi Giuseppe De Rosa
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento sommario di cognizione in grado di appello iscritto al n. 2427 del Ruolo Generale
dell'anno 2021, promosso da:
con il patrocinio dell'avv. SANTILLI STEFANIA con domicilio in VIA VIA Parte_1
LAMARMORA - 42 20122 MILANO
APPELLANTE contro
con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI Controparte_1
BOLOGNA con domicilio in VIA GUIDO RENI 4 40100 BOLOGNA
APPELLATO
con l'intervento del
Procuratore Generale
Oggetto: appello avverso l'ordinanza Rep. n. 3638/2021 del 03/12/2021 pronunciata dal Tribunale di
Bologna, Sezione specializzata in materia di immigrazione, notificata via pec in data 3 dicembre 2021
con la quale è stato rigettato il ricorso promosso da nel procedimento n. 3106/2021 Parte_1
R.G.
La Corte
pagina 1 di 6 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Luisa Poppi;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante, cittadino gambiano è giunto in Italia il 9 marzo 2015.
Con provvedimento del 31.07.2015 la Commissione territoriale di Bologna – Sezione Forlì – Cesena ha riconosciuto a la protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5 comma VI TUI in ragione Parte_1
della sua giovane età e della vulnerabilità del richiedente amplificata dal viaggio vissuto per giungere in Italia.
In data 19.03.2019 la stessa Commissione territoriale chiamata a decidere sull'opportunità del rinnovo del permesso di soggiorno di ha espresso parere negativo sulla base del fatto che le Parte_1
ragioni addotte alla concessione in prima sede (la giovane età) erano venute meno.
Avverso tale provvedimento l'appellante in data 11.03.2021 ha proposto ricorso ex art. 32, c. 3 D.Lgs.
25/1998 eart. 5 c. 6 D.Lgs 386/98, procedimento ex art. 702 bis c.p.c. iscritto a ruolo davanti al
Tribunale di Bologna con numero RG 3106/2021 chiedendo l'accertamento e la dichiarazione di nullità, annullamento e/o comunque inefficacia del provvedimento pronunciato dal Questore di Rimini
in data 28.01.2020 e notificato in data 25.02.2021 dalla Questura di Lecco e chiedendo per l'effetto di ordinare alla Questura competente il rilascio al richiedente di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ex motivi umanitari, in subordine il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, in via ulteriormente subordinata il rilascio di un permesso di soggiorno per calamità
naturale ai sensi dell'art. 20 bis TUI.
Il Tribunale di Bologna ha rigettato le richieste di Parte_1
Con atto di citazione in appello impugnava l'ordinanza del Tribunale di Bologna sotti i Parte_1
seguenti profili:
pagina 2 di 6 1- nel punto in cui afferma che “è convincimento del Collegio che nel caso in esame non sussistano i
presupposti per il riconoscimento della protezione complementare richiesta in via principale dal
richiedente. Quanto all'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 del TUI, si osserva che dalle
fonti internazionali consultate non emerge alcun rischio per il richiedente, in caso di rimpatrio, di
essere sottoposto ad atti di persecuzione (peraltro neppure allegati) o a trattamenti inumani o
degradanti”;
2- nel punto in cui sostiene che “il richiedente non ha dato prova di aver raggiunto un livello di
integrazione sul territorio nazionale sufficiente per il riconoscimento della protezione complementare”.
Il con l'Avvocatura dello Stato di Bologna si è costituito in giudizio con Controparte_1
memoria dell'11 aprile 2022 sostenendo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 19 ter d.
lgs. 150/2011 per inappellabilità dell'ordinanza conclusiva del giudizio di primo grado e precisando le seguenti conclusioni:
- in via preliminare in rito, dichiarare l'appello inammissibile perché proposto avverso un provvedimento giurisdizionale non appellabile in violazione dell'art. 19 ter comma 6 d. lgs. 150/2011;
- in via subordinata nel merito respingere l'avverso ricorso siccome infondato, con riferimento alla richiesta di riconoscimento della protezione speciale;
- in via ulteriormente subordinata, con riferimento alla domanda tesa al riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per calamità, dichiarare l'inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 34 c.p.a:
- in via ulteriormente subordinata, con riferimento alla domanda tesa al riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, dichiarare l'inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione, sussistendo la giurisdizione del Giudice Amministrativo;
- revocando ex art. 136 T.U. spese di giustizia il patrocinio a spese dello Stato e condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Interveniva il Procuratore Generale che ha concluso con nota del 3.3.22 chiedendo “il non
pagina 3 di 6 accoglimento di quanto proposto in atto di reclamo condividendosi in toto le argomentazioni del
Giudice di prime cure del cui provvedimento si chiede la conferma”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15.4.25, con concessione dei termini abbreviati di cui all'art.190 comma 2 c.p.c.
*****
L'appello di deve dichiararsi inammissibile, conformemente all'eccezione sollevata dal Parte_1
(la questione della ammissibilità sarebbe stata, comunque, rilevabile di ufficio). Controparte_1
Il procedimento di primo grado si è, infatti, svolto secondo le disposizioni (processuali) di cui all'art.19
ter del D.lgs.150/2011, introdotto dall'art.1 comma 5 del D. L. 4 ottobre 2018 n.113, convertito con modificazioni nella Legge 1 dicembre 2018 n.132, applicabile alle controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario. Tale disposizione prevede, invero, che le controversie predette siano regolate dal rito sommario di cognizione (di cui agli artt.702 bis e ss cpc) e che il Tribunale giudichi in composizione collegiale. Ciò è avvenuto correttamente, dal momento che l'appellante ha proposto ricorso ex art. 32, c. 3 D.Lgs. 25/1998 eart. 5
c. 6 D.Lgs 386/98, procedimento ex art. 702 bis c.p.c in data 11.03.2021.
Dunque, dalla disposizione di cui all'art. 19 ter comma 6 del D.lgs. 150/2011 si desume che l'ordinanza che definisce il procedimento del quale si tratta non sia appellabile e che la stessa possa essere impugnata esclusivamente con ricorso per cassazione.
Per altro, a conclusioni diverse non potrebbe giungersi anche nell'ipotesi in cui il Giudice di prime cure avesse errato nell'individuazione del rito applicabile alla controversia.
Giova ricordare, in proposito, che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità
quello secondo cui l'individuazione del mezzo di impugnazione in concreto esperibile contro provvedimento giudiziale a contenuto decisorio su diritti soggettivi (sentenza; ordinanza;
decreto) deve essere effettuata solo avendo riferimento a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito adottato dal giudice in relazione alla qualificazione, anche implicita, dell'azione (giusta ovvero pagina 4 di 6 errata che sia) da lui effettuata, essendo prerogativa esclusiva del giudice la qualificazione della domanda e l'utilizzazione del rito seguito (eventualmente previa sua modificazione) per addivenire alla decisione: e ciò a tutela dell'affidamento della parte e in ossequio al principio dell'apparenza (in questo senso Cass. Civ. Sez. I 21 giugno 2021 n.17646: Cass. S.U., n. 4617 del 2011; Cass. n. 30201 del 2008;
Cass. n. 20811 del 2010; Cass. n. 15272 del 2014; Cass. n. 20385 del 2015; Cass. n. 25553 del 2016;
Cass. n. 23052 del 2017; Cass. n. 24515 del 2018; Cass. n. 210 del 2019; Cass. n. 23390 del 2020).
Il principio di diritto sopra espresso ha trovato, d'altra parte, conferma in pronuncia delle Sezioni Unite
della Suprema Corte (v. Cass. S.U. Civili 24 settembre-13 novembre 2019 n. 29460), con la quale è
stato affermato “In tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell'ingresso in
Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile;
ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. 113 del 2018, convertito con Legge 132/2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dall'art.5 comma 6 del D.Lgs. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge”.
Le spese del grado devono seguire la soccombenza.
Avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, complessità bassa, il compenso di avvocato può essere liquidato in € 3.470,00 (fasi di studio, introduttiva e decisionale). Il compenso è
stato liquidato nella misura minima, in ragione della modesta attività difensiva svolta da
[...]
non ha, peraltro, svolto attività difensiva nella fase decisionale. All'appellato spetta, CP_1
inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
La dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto da comporta che non possa Parte_1
essere liquidato il compenso spettante al difensore dell'appellante, ammesso al patrocinio a spese dello pagina 5 di 6 Stato, tenuto conto della disposizione di cui all'art.130 bis del DPR 115/2002.
Va dichiarato che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13
comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa,
– dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_1
– Condanna a rimborsare allo Stato le spese del grado liquidate in € 3.470,00 per Parte_1
compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e accessori di legge se dovuti;
- Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13
comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 3 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luisa Poppi Giuseppe De Rosa
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