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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 10/12/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 10/12/2025, alle ore 12,27 sono presenti in videoconferenza i procuratori delle parti l'Avv. BOTTARO VITTORIO per la parte ricorrente e l'Avv. BOSSI
EUGENIO per e Avv. RAFFANTI ILARIA per CP_1 CP_2
È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione. I difensori sono noti all'ufficio .
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura. Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
12,30.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
1 TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa DI PREVIDENZA proc. n. 548 /2024 promossa da:
Parte_1 rappresentato da Avv. BOTTARO VITTORIO
CONTRO
Controparte_3
rappresentata da Avv. BOSSI EUGENIO
CP_2 rappresentato da Avv.ti RAFFANTI ILARIA e QUARTA ROSSELLA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione all'esecuzione depositato in data
05-07-24 parte ricorrente premesso di aver ricevuto il 28 maggio 2024 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione – Direzione
Regionale Toscana notifica dell'intimazione di pagamento n.
06620249002672919 per complessivi € 823.991,89, di cui €
180.513,68 per contributi e di competenza CP_2 CP_4 dell'adito Giudice del Lavoro, oltre a spese di esecuzione per
€. 2415,94, eccepiva la INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE
DELL'ATTO IMPUGNATO E DI TUTTI GLI ATTI PRESUPPOSTI in quanto la notifica di un atto di pagamento a mezzo PEC doveva avvenire soltanto da un indirizzo PEC certificato e presente nei Pubblici Registri, la violazione dell'art. 60, comma 1,
2 lettera b-bis, D.P.R. n°. 600/1973 e dell'art. 26, comma 5,
D.P.R. n°. 602/1973), precisando che le cartelle, quali atti presupposti, se notificate dal 14.03.2012 al 31.12.2015, dovevano essere notificate tramite il messo notificatore e/o il servizio postale in applicazione dell'art. 8
Legge 20.11.1982 n°. 890, mentre per le notifiche successive all'1 gennaio 2016, se eseguite con PEC, doveva essere dimostrato che esse erano state effettuate tramite Pec inserita in Pubblici Registri.
Parte opponente eccepiva altresì la intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi ed , nonché CP_4 CP_2 degli interessi ex art. 2948 n°. 4 cod. civ., oltre alla decadenza dell'iscrizione a ruolo ex art. 25 D.P.R.
602/1973, come conseguenza della omessa e/o dei vizi di notifica delle cartelle e degli atti presupposti.
Veniva eccepiva inoltre la falsa applicazione di legge per non essere l'intimazione di pagamento valido titolo esecutivo, in quanto la cartella di pagamento costituiva atto preliminare indefettibile per l'effettuazione di un pignoramento da parte dell'Agente della
Riscossione, deducendosi che la successiva fase esecutiva, che iniziava con l'atto di intimazione opposto, era nulla e/o inesistente e/o improcedibile per violazione degli artt. 492 e
555 c.p.c., la violazione per anatocismo e per mancata indicazione del calcolo degli stessi, nonché la assoluta mancanza di prova delle spese esecutive sopportate da per € 2.415,94. CP_1
eccepiva il difetto di legittimazione passiva con CP_1 riguardo alle eccezioni di decadenza e di prescrizione, nonché al difetto di notifica degli atti presupposti costituiti dagli avvisi di addebito notificati direttamente da;
deduceva CP_2 la tardività delle doglianze relative alla omessa notifica che avrebbe dovuto essere proposta entro venti giorni dalla notifica ex art. 617 c.p.c.; nel merito deduceva la validità
3 delle notifiche dell'intimazione impugnata, degli atti impositivi presupposti, nonché degli atti interruttivi della prescrizione costituiti da diverse pregresse intimazioni di pagamento, da atti propedeutici all'esecuzione e da atti esecutivi.
I – NULLITÀ DELL'INTIMAZIONE PERCHÉ NOTIFICATA DA UN
INDIRIZZO NON RISULTANTE DAI BL LE.
Dall' allegato n. 2 depositato di si evince che CP_1 [...]
con la comunicazione Controparte_5 prot. n. 0021115 del 11/11/2022 ha attestato che l'indirizzo
PEC da cui è stata notificata l'intimazione è stato inserito nel Registro IPA in data 01/09/2022 e pubblicato in data 02/09/2022.
Inoltre, si rimanda al paragrafo sub IV.
Infine, si consideri che la stessa parte ricorrente deduce di aver ricevuto la notifica, con conseguente sanatoria di qualsivoglia eventuale vizio.
II – OPPOSIZIONE EX ART. 24 DLGS. N. 46/1999. ECCEZIONI
RELATIVE ALLA INESISTENZA DELLA NOTIFICA DEGLI ATTI
IMPOSITIVI, ALLA DECADENZA DALLA POTESTA' IMPOSITIVA ED ALLA
PRESCRIZIONE MATURATA PRIMA DELLA PRETESA NOTIFICA. TARDIVITA'
DELL'OPPOSIZIONE C.D. RECUPERATORIA. RITUALE NOTIFICA DI ATTI
PREGRESSI. OMESSA IMPUGNAZIONE. CRISTALIZZAZIONE DEI CREDITI.
Le doglianze relative all'omessa notifica e/o all'inesistenza della notifica, se considerate sotto il profilo della sequenza procedimentale, costituiscono opposizione agli atti esecutivi.
Se tali doglianze sono strumentali alle eccezioni di decadenza e di prescrizione, non potute proporre prima per omessa notifica delle cartelle e/o degli avvisi di addebito, come nella fattispecie in esame, sono qualificabili come opposizione ex art. 24 l.n. 46/1999, in funzione
“recuperatoria”.
Il termine previsto dalla legge per l'impugnazione decorre dalla notifica, andata a buon fine, del primo atto successivo
4 e/o dal momento in cui il soggetto passivo della pretesa contributiva
è venuto a conoscenza della stessa.
Cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24506 del 30/11/2016:
Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento).
Conforme, ex multis, Cass. Sez. L - , Sentenza n. 7156 del
10/03/2023.
Prima dell'intimazione gravata, ha notificato molti atti, CP_1 tra cui, mediante PEC del 23/06/2023 (e, quindi, allorquando la PEC it Email_1 risultava già inserita nel registro IPA),
l'intimazione di pagamento n. 06620239001144092 000 (v. all. 4 ) relativa, tra l'altro, a quasi tutti gli atti CP_1 impositivi impugnati con l'odierno ricorso.
Per quanto riguarda gli atti impositivi non riportati nella predetta AVI, con riguardo all'avviso n. 36620180001057755
000, prima della notifica dell'AVI impugnata con l'odierno ricorso l'opponente ha già ricevuto notifica, in data
29/01/2020, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06676202000000013 000 (v. all. 19 , nonché, CP_1 in data 04/05/2022, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06676202200000050 000 (v. all. 20).
Quanto agli avvisi di addebito n. 36620190001015278000 e
5 n. 36620190001748261000, prima della notifica dell'AVI impugnata con l'odierno ricorso l'opponente ha già ricevuto notifica, da ultimo, in data 04/05/2022, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06676202200000050 000
(v. all. 20 ). CP_1
Con riferimento alle cartelle di pagamento n. CP_4
06620160011830135000, n. 06620180006165080000 e n.
06620190008402525000, prima della notifica dell'AVI impugnata con l'odierno ricorso l'opponente ha ricevuto la notifica, in data 29/01/2020, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06676202000000013 000 (v. all. 19 , nonché, CP_1 in data 04/05/2022, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06676202200000050 000 (v. all. 20).
Ne consegue che, anche a prescindere dalla validità delle notifiche delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito emessi via via nel tempo, parte ricorrente è sicuramente venuta a conoscenza o ha avuto la conoscibilità delle pretese impositive quantomeno in occasione della notifica dei predetti atti.
Pertanto, parte ricorrente avrebbe dovuto impugnarli entro il termine di cui all'art. 24 Dlgs. n. 46/1999.
In difetto di tempestiva opposizione, parte ricorrente è decaduta, le pretese degli enti previdenziali si sono cristallizzate ed i crediti sono diventati irretrattabili.
Le doglianze sono pertanto inammissibili in quanto tardive in relazione a tutti gli atti impositivi.
III - OPPOSIZIONE EX ART. 615 C.P.C. PRESCRIZIONE DEI CREDITI
CONTRIBUTIVI PORTATI NEGLI AVA E NELLE CARTELLE DI PAGAMENTO.
ATTI INTERRUTTIVI.
Per quanto detto in ordine all'intervenuta decadenza in ragione dell'omessa o tardiva opposizione alle intimazioni di pagamento, deve valutarsi soltanto l'eventuale prescrizione maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito.
6 ha depositato numerosissimi atti interruttivi valevoli CP_1 per tutti gli atti impositivi.
Con riguardo alla cartella n. 06620110014620430 000, notificata in data 14/03/2012, possono considerarsi, tra gli altri, i seguenti atti interruttivi: AVI n.
06620149005169040 000 notificata in data 07/11/2014 (v. all. 11 ); preavviso di fermo amministrativo n. CP_1
06680201500001519 000 notificato in data 16/04/2015 (all. 12);
AVI n. 06620169002006291 000 notificata in data 11/10/2016
(all. 13 ); comunicazione preventiva di iscrizione CP_1 ipotecaria n. 06676202000000013 000 notificata mediante PEC il
29/01/2020 (v. all. 19 ). CP_1
Quanto alla cartella n. 06620130012798202 000, notificata in data 27/12/2013, si consideri la notifica, in data 11/10/2016, dell'intimazione n. 06620169002006291 000
(v. all. 13 ), nonché la comunicazione preventiva di CP_1 iscrizione ipotecaria n. 06676202000000013 000 notificata mediante PEC il 29/01/2020 (v. all. 19 . CP_1
Quanto alla cartella n. 06620160011830135 000, notificata in data 01/09/2016, è sufficiente considerare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
06676202000000013 000 notificata mediante PEC il 29/01/2020
(v. all. 19 ). CP_1
Con riguardo alle altre cartelle di pagamento ed agli avvisi di addebito, più recenti, è sufficiente indicare i seguenti atti interruttivi: CPI n. 000 notificata PartitaIVA_1 mediante PEC in data 29/01/2020 (v. all. 19 , CPI CP_1 notificata mediante PEC in data CodiceFiscale_1
04/05/2022 (v. all. 20), AVI n. 06620239001144092 000 notificata mediante PEC del 23/06/2023 (v. all. 4 . CP_1
IV - VALIDITA' DELLA NOTIFICA MEDIANTE PEC ANCHE PRIMA
DELL'ISCRIZIONE NEL PUBBLICO REGISTRO
Per la notifica degli atti amministrativi vale la regola, prevista dall'art. 16-ter d.l. 170/2012, che l'indirizzo del
7 destinatario debba essere inserito in un pubblico elenco
(“IPA”, “Reginde”, “Inipec”). Lo stesso non è espressamente previsto per il mittente, per il quale valgono le regole ordinarie.
D'altra parte l'esatta identificazione del mittente (per cui non pare necessaria la firma digitale) e l'integrità del contenuto dell'atto è garantito dalla stessa modalità di notifica mediante PEC, realizzata mediante un gestore terzo che garantisce la correttezza del procedimento notificatorio, nonché dalla provenienza della PEC dal dominio riferibile esclusivamente ad;
infatti detto dominio può essere CP_1 utilizzato soltanto dall'ente e non da terzi, come si evince dall' interrogazione all'Anagrafe dei domini Internet.
Cfr. Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 10/05/2022) 18-05-
2022, n. 15979, che ha statuito: “…invero, è fatto obbligo alle amministrazioni aggiornare gli indirizzi dell'Indice, la cui gestione è affidata all' , mentre l'eventuale CP_5 incompletezza dell'elenco dei domicili digitali costituisce ipotetica ragione di responsabilità dirigenziale (D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 6 ter, comma 3) ma non inficia la regolare provenienza dell'attività notificatoria da indirizzo PEC comunque ricompreso tra quelli indicati dall'amministrazione pubblica stessa, così come - anche a voler richiamare la medesima regola reci reciprocità della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, comma 1 secondo periodo, oltre la riserva degli atti dei professionisti ed almeno come principio generale - sarebbe valida la ricezione allo stesso indirizzo PEC di atti e comunicazioni da terzi;
d'altronde il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, comma 1 ter, laddove menziona la pluralità dei domicili digitali per la medesima P.A. nell'elenco tenuto da ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, cit. art. 6 ter, CP_5
(CAD), indica come riferimento di notificazione (passiva)
l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di CP_5
8 nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria, così conferendo almeno rilevanza ad indirizzi dell'ente pur se non inclusi nel registro;
6. al contempo, la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC, come nel caso;
infine, e come anticipato, "la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese" (Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. s.u. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto dell'impugnazione esperita dalla Procura notificante”.
Conforme Cassazione civile sez. VI - 16/01/2023, n. 982: “in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei
Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica
Co nei confronti della ., può essere utilizzato anche l'Indice di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art.
6-ter, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è
9 richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente: Cass. n. 15979 del 2022)..” “…La sentenza impugnata si è conformata ai suddetti principi laddove ha ritenuto valida la notifica proveniente da un indirizzo PEC
((Omissis)) dal quale era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri
((Omissis)), circostanza questa della diversità degli indirizzi PEC - peraltro neppure provata dalla parte contribuente. Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., e art. 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del
2020; Cass. n. 29879 del 2021).
Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell' , come presente nei pubblici CP_3 registri ((Omissis)) ma da uno diverso ((Omissis)),
10 relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dall' ” Controparte_7
V – DOGLIANZE VARIE RELATIVE ALL'AVI IMPUGNATO. OPPOSIZIONE EX
ART. 617 C.P.C.
La dedotta invalidità dell'intimazione di pagamento sotto diversi altri profili non integra una contestazione circa l'inesistenza del titolo esecutivo, posto che quest'ultimo è costituito dal ruolo, ove sono contenute le pretese contributive o erariali, che esiste prima ed indipendentemente dalla cartella e dai successivi atti, con la conseguenza che le sorti di quest'ultimi non intaccano la validità ed efficacia del ruolo.
Infatti l' art. 49 del d.p.r. n. 602 del 1973 prevede: “Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo”.
Al riguardo v., ex multis, Corte di Cassazione, sentenza n.
12888/2015.
Pertanto al di là della qualificazione operata dalla parte che affermi di proporre un'opposizione all'esecuzione, non soggetta a termini di decadenza, deve concludersi che le predette doglianze sono qualificabili come opposizioni agli atti esecutivi: vengono in rilievo azioni giudiziali che, a fronte di un valido ed efficace titolo esecutivo (il ruolo), contestano l'esistenza e/o la validità formale degli atti prodromici all'esecuzione e non il diritto a procedere ad esecuzione forzata fondato sul ruolo.
Operata la qualificazione, deve valutarsi la tempestività dell'opposizione.
Le opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. devono essere proposte nei confronti dell'agente di riscossione entro il termine di decadenza di venti giorni.
Nella fattispecie le doglianze sono inammissibili per tardività delle stesse, essendo decorso ampiamente il
11 termine di 20 giorni dalla notifica dell'AVI ex art. 617 cpc, espressamente richiamato dall'art. 29, 2° comma, del D.lgs.
26.2.1999, n. 46.
Pertanto, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese di causa seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte,
1) dichiara l'inammissibilità delle opposizioni ex art. 617
c.p.c. e art. 24 Dlgs. n. 46/1999 per tardività;
2) rigetta l'opposizione ex art. 615 e 618 bis c.p.c. perché infondata;
3) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di causa, che liquida, per , in € 6.600,00, oltre rimborso CP_1 spese forfettarie, IVA e CPA come per legge e, per in € CP_2
4.300,00 oltre rimborso spese forfettarie.
Massa, 10/12/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
12
EUGENIO per e Avv. RAFFANTI ILARIA per CP_1 CP_2
È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione. I difensori sono noti all'ufficio .
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura. Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
12,30.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
1 TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa DI PREVIDENZA proc. n. 548 /2024 promossa da:
Parte_1 rappresentato da Avv. BOTTARO VITTORIO
CONTRO
Controparte_3
rappresentata da Avv. BOSSI EUGENIO
CP_2 rappresentato da Avv.ti RAFFANTI ILARIA e QUARTA ROSSELLA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione all'esecuzione depositato in data
05-07-24 parte ricorrente premesso di aver ricevuto il 28 maggio 2024 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione – Direzione
Regionale Toscana notifica dell'intimazione di pagamento n.
06620249002672919 per complessivi € 823.991,89, di cui €
180.513,68 per contributi e di competenza CP_2 CP_4 dell'adito Giudice del Lavoro, oltre a spese di esecuzione per
€. 2415,94, eccepiva la INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE
DELL'ATTO IMPUGNATO E DI TUTTI GLI ATTI PRESUPPOSTI in quanto la notifica di un atto di pagamento a mezzo PEC doveva avvenire soltanto da un indirizzo PEC certificato e presente nei Pubblici Registri, la violazione dell'art. 60, comma 1,
2 lettera b-bis, D.P.R. n°. 600/1973 e dell'art. 26, comma 5,
D.P.R. n°. 602/1973), precisando che le cartelle, quali atti presupposti, se notificate dal 14.03.2012 al 31.12.2015, dovevano essere notificate tramite il messo notificatore e/o il servizio postale in applicazione dell'art. 8
Legge 20.11.1982 n°. 890, mentre per le notifiche successive all'1 gennaio 2016, se eseguite con PEC, doveva essere dimostrato che esse erano state effettuate tramite Pec inserita in Pubblici Registri.
Parte opponente eccepiva altresì la intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi ed , nonché CP_4 CP_2 degli interessi ex art. 2948 n°. 4 cod. civ., oltre alla decadenza dell'iscrizione a ruolo ex art. 25 D.P.R.
602/1973, come conseguenza della omessa e/o dei vizi di notifica delle cartelle e degli atti presupposti.
Veniva eccepiva inoltre la falsa applicazione di legge per non essere l'intimazione di pagamento valido titolo esecutivo, in quanto la cartella di pagamento costituiva atto preliminare indefettibile per l'effettuazione di un pignoramento da parte dell'Agente della
Riscossione, deducendosi che la successiva fase esecutiva, che iniziava con l'atto di intimazione opposto, era nulla e/o inesistente e/o improcedibile per violazione degli artt. 492 e
555 c.p.c., la violazione per anatocismo e per mancata indicazione del calcolo degli stessi, nonché la assoluta mancanza di prova delle spese esecutive sopportate da per € 2.415,94. CP_1
eccepiva il difetto di legittimazione passiva con CP_1 riguardo alle eccezioni di decadenza e di prescrizione, nonché al difetto di notifica degli atti presupposti costituiti dagli avvisi di addebito notificati direttamente da;
deduceva CP_2 la tardività delle doglianze relative alla omessa notifica che avrebbe dovuto essere proposta entro venti giorni dalla notifica ex art. 617 c.p.c.; nel merito deduceva la validità
3 delle notifiche dell'intimazione impugnata, degli atti impositivi presupposti, nonché degli atti interruttivi della prescrizione costituiti da diverse pregresse intimazioni di pagamento, da atti propedeutici all'esecuzione e da atti esecutivi.
I – NULLITÀ DELL'INTIMAZIONE PERCHÉ NOTIFICATA DA UN
INDIRIZZO NON RISULTANTE DAI BL LE.
Dall' allegato n. 2 depositato di si evince che CP_1 [...]
con la comunicazione Controparte_5 prot. n. 0021115 del 11/11/2022 ha attestato che l'indirizzo
PEC da cui è stata notificata l'intimazione è stato inserito nel Registro IPA in data 01/09/2022 e pubblicato in data 02/09/2022.
Inoltre, si rimanda al paragrafo sub IV.
Infine, si consideri che la stessa parte ricorrente deduce di aver ricevuto la notifica, con conseguente sanatoria di qualsivoglia eventuale vizio.
II – OPPOSIZIONE EX ART. 24 DLGS. N. 46/1999. ECCEZIONI
RELATIVE ALLA INESISTENZA DELLA NOTIFICA DEGLI ATTI
IMPOSITIVI, ALLA DECADENZA DALLA POTESTA' IMPOSITIVA ED ALLA
PRESCRIZIONE MATURATA PRIMA DELLA PRETESA NOTIFICA. TARDIVITA'
DELL'OPPOSIZIONE C.D. RECUPERATORIA. RITUALE NOTIFICA DI ATTI
PREGRESSI. OMESSA IMPUGNAZIONE. CRISTALIZZAZIONE DEI CREDITI.
Le doglianze relative all'omessa notifica e/o all'inesistenza della notifica, se considerate sotto il profilo della sequenza procedimentale, costituiscono opposizione agli atti esecutivi.
Se tali doglianze sono strumentali alle eccezioni di decadenza e di prescrizione, non potute proporre prima per omessa notifica delle cartelle e/o degli avvisi di addebito, come nella fattispecie in esame, sono qualificabili come opposizione ex art. 24 l.n. 46/1999, in funzione
“recuperatoria”.
Il termine previsto dalla legge per l'impugnazione decorre dalla notifica, andata a buon fine, del primo atto successivo
4 e/o dal momento in cui il soggetto passivo della pretesa contributiva
è venuto a conoscenza della stessa.
Cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24506 del 30/11/2016:
Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento).
Conforme, ex multis, Cass. Sez. L - , Sentenza n. 7156 del
10/03/2023.
Prima dell'intimazione gravata, ha notificato molti atti, CP_1 tra cui, mediante PEC del 23/06/2023 (e, quindi, allorquando la PEC it Email_1 risultava già inserita nel registro IPA),
l'intimazione di pagamento n. 06620239001144092 000 (v. all. 4 ) relativa, tra l'altro, a quasi tutti gli atti CP_1 impositivi impugnati con l'odierno ricorso.
Per quanto riguarda gli atti impositivi non riportati nella predetta AVI, con riguardo all'avviso n. 36620180001057755
000, prima della notifica dell'AVI impugnata con l'odierno ricorso l'opponente ha già ricevuto notifica, in data
29/01/2020, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06676202000000013 000 (v. all. 19 , nonché, CP_1 in data 04/05/2022, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06676202200000050 000 (v. all. 20).
Quanto agli avvisi di addebito n. 36620190001015278000 e
5 n. 36620190001748261000, prima della notifica dell'AVI impugnata con l'odierno ricorso l'opponente ha già ricevuto notifica, da ultimo, in data 04/05/2022, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06676202200000050 000
(v. all. 20 ). CP_1
Con riferimento alle cartelle di pagamento n. CP_4
06620160011830135000, n. 06620180006165080000 e n.
06620190008402525000, prima della notifica dell'AVI impugnata con l'odierno ricorso l'opponente ha ricevuto la notifica, in data 29/01/2020, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06676202000000013 000 (v. all. 19 , nonché, CP_1 in data 04/05/2022, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06676202200000050 000 (v. all. 20).
Ne consegue che, anche a prescindere dalla validità delle notifiche delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito emessi via via nel tempo, parte ricorrente è sicuramente venuta a conoscenza o ha avuto la conoscibilità delle pretese impositive quantomeno in occasione della notifica dei predetti atti.
Pertanto, parte ricorrente avrebbe dovuto impugnarli entro il termine di cui all'art. 24 Dlgs. n. 46/1999.
In difetto di tempestiva opposizione, parte ricorrente è decaduta, le pretese degli enti previdenziali si sono cristallizzate ed i crediti sono diventati irretrattabili.
Le doglianze sono pertanto inammissibili in quanto tardive in relazione a tutti gli atti impositivi.
III - OPPOSIZIONE EX ART. 615 C.P.C. PRESCRIZIONE DEI CREDITI
CONTRIBUTIVI PORTATI NEGLI AVA E NELLE CARTELLE DI PAGAMENTO.
ATTI INTERRUTTIVI.
Per quanto detto in ordine all'intervenuta decadenza in ragione dell'omessa o tardiva opposizione alle intimazioni di pagamento, deve valutarsi soltanto l'eventuale prescrizione maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito.
6 ha depositato numerosissimi atti interruttivi valevoli CP_1 per tutti gli atti impositivi.
Con riguardo alla cartella n. 06620110014620430 000, notificata in data 14/03/2012, possono considerarsi, tra gli altri, i seguenti atti interruttivi: AVI n.
06620149005169040 000 notificata in data 07/11/2014 (v. all. 11 ); preavviso di fermo amministrativo n. CP_1
06680201500001519 000 notificato in data 16/04/2015 (all. 12);
AVI n. 06620169002006291 000 notificata in data 11/10/2016
(all. 13 ); comunicazione preventiva di iscrizione CP_1 ipotecaria n. 06676202000000013 000 notificata mediante PEC il
29/01/2020 (v. all. 19 ). CP_1
Quanto alla cartella n. 06620130012798202 000, notificata in data 27/12/2013, si consideri la notifica, in data 11/10/2016, dell'intimazione n. 06620169002006291 000
(v. all. 13 ), nonché la comunicazione preventiva di CP_1 iscrizione ipotecaria n. 06676202000000013 000 notificata mediante PEC il 29/01/2020 (v. all. 19 . CP_1
Quanto alla cartella n. 06620160011830135 000, notificata in data 01/09/2016, è sufficiente considerare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
06676202000000013 000 notificata mediante PEC il 29/01/2020
(v. all. 19 ). CP_1
Con riguardo alle altre cartelle di pagamento ed agli avvisi di addebito, più recenti, è sufficiente indicare i seguenti atti interruttivi: CPI n. 000 notificata PartitaIVA_1 mediante PEC in data 29/01/2020 (v. all. 19 , CPI CP_1 notificata mediante PEC in data CodiceFiscale_1
04/05/2022 (v. all. 20), AVI n. 06620239001144092 000 notificata mediante PEC del 23/06/2023 (v. all. 4 . CP_1
IV - VALIDITA' DELLA NOTIFICA MEDIANTE PEC ANCHE PRIMA
DELL'ISCRIZIONE NEL PUBBLICO REGISTRO
Per la notifica degli atti amministrativi vale la regola, prevista dall'art. 16-ter d.l. 170/2012, che l'indirizzo del
7 destinatario debba essere inserito in un pubblico elenco
(“IPA”, “Reginde”, “Inipec”). Lo stesso non è espressamente previsto per il mittente, per il quale valgono le regole ordinarie.
D'altra parte l'esatta identificazione del mittente (per cui non pare necessaria la firma digitale) e l'integrità del contenuto dell'atto è garantito dalla stessa modalità di notifica mediante PEC, realizzata mediante un gestore terzo che garantisce la correttezza del procedimento notificatorio, nonché dalla provenienza della PEC dal dominio riferibile esclusivamente ad;
infatti detto dominio può essere CP_1 utilizzato soltanto dall'ente e non da terzi, come si evince dall' interrogazione all'Anagrafe dei domini Internet.
Cfr. Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 10/05/2022) 18-05-
2022, n. 15979, che ha statuito: “…invero, è fatto obbligo alle amministrazioni aggiornare gli indirizzi dell'Indice, la cui gestione è affidata all' , mentre l'eventuale CP_5 incompletezza dell'elenco dei domicili digitali costituisce ipotetica ragione di responsabilità dirigenziale (D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 6 ter, comma 3) ma non inficia la regolare provenienza dell'attività notificatoria da indirizzo PEC comunque ricompreso tra quelli indicati dall'amministrazione pubblica stessa, così come - anche a voler richiamare la medesima regola reci reciprocità della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, comma 1 secondo periodo, oltre la riserva degli atti dei professionisti ed almeno come principio generale - sarebbe valida la ricezione allo stesso indirizzo PEC di atti e comunicazioni da terzi;
d'altronde il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, comma 1 ter, laddove menziona la pluralità dei domicili digitali per la medesima P.A. nell'elenco tenuto da ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, cit. art. 6 ter, CP_5
(CAD), indica come riferimento di notificazione (passiva)
l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di CP_5
8 nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria, così conferendo almeno rilevanza ad indirizzi dell'ente pur se non inclusi nel registro;
6. al contempo, la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC, come nel caso;
infine, e come anticipato, "la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese" (Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. s.u. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto dell'impugnazione esperita dalla Procura notificante”.
Conforme Cassazione civile sez. VI - 16/01/2023, n. 982: “in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei
Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica
Co nei confronti della ., può essere utilizzato anche l'Indice di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art.
6-ter, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è
9 richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente: Cass. n. 15979 del 2022)..” “…La sentenza impugnata si è conformata ai suddetti principi laddove ha ritenuto valida la notifica proveniente da un indirizzo PEC
((Omissis)) dal quale era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri
((Omissis)), circostanza questa della diversità degli indirizzi PEC - peraltro neppure provata dalla parte contribuente. Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., e art. 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del
2020; Cass. n. 29879 del 2021).
Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell' , come presente nei pubblici CP_3 registri ((Omissis)) ma da uno diverso ((Omissis)),
10 relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dall' ” Controparte_7
V – DOGLIANZE VARIE RELATIVE ALL'AVI IMPUGNATO. OPPOSIZIONE EX
ART. 617 C.P.C.
La dedotta invalidità dell'intimazione di pagamento sotto diversi altri profili non integra una contestazione circa l'inesistenza del titolo esecutivo, posto che quest'ultimo è costituito dal ruolo, ove sono contenute le pretese contributive o erariali, che esiste prima ed indipendentemente dalla cartella e dai successivi atti, con la conseguenza che le sorti di quest'ultimi non intaccano la validità ed efficacia del ruolo.
Infatti l' art. 49 del d.p.r. n. 602 del 1973 prevede: “Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo”.
Al riguardo v., ex multis, Corte di Cassazione, sentenza n.
12888/2015.
Pertanto al di là della qualificazione operata dalla parte che affermi di proporre un'opposizione all'esecuzione, non soggetta a termini di decadenza, deve concludersi che le predette doglianze sono qualificabili come opposizioni agli atti esecutivi: vengono in rilievo azioni giudiziali che, a fronte di un valido ed efficace titolo esecutivo (il ruolo), contestano l'esistenza e/o la validità formale degli atti prodromici all'esecuzione e non il diritto a procedere ad esecuzione forzata fondato sul ruolo.
Operata la qualificazione, deve valutarsi la tempestività dell'opposizione.
Le opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. devono essere proposte nei confronti dell'agente di riscossione entro il termine di decadenza di venti giorni.
Nella fattispecie le doglianze sono inammissibili per tardività delle stesse, essendo decorso ampiamente il
11 termine di 20 giorni dalla notifica dell'AVI ex art. 617 cpc, espressamente richiamato dall'art. 29, 2° comma, del D.lgs.
26.2.1999, n. 46.
Pertanto, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese di causa seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte,
1) dichiara l'inammissibilità delle opposizioni ex art. 617
c.p.c. e art. 24 Dlgs. n. 46/1999 per tardività;
2) rigetta l'opposizione ex art. 615 e 618 bis c.p.c. perché infondata;
3) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di causa, che liquida, per , in € 6.600,00, oltre rimborso CP_1 spese forfettarie, IVA e CPA come per legge e, per in € CP_2
4.300,00 oltre rimborso spese forfettarie.
Massa, 10/12/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
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