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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/10/2025, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 4325/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cristina Di Stazio, all'esito della camera di consiglio, alle ore 15:30 ha pronunciato ex artt. 429 e 437 c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4325 /2023, avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa, promossa da:
, (C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Valentina Micale, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Siracusa, v.le Scala
Greca n. 406 sc. B;
- Appellante -
E
, C.F. , in persona del l.r.p.t. , domiciliata ex lege presso Controparte_1 P.IVA_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
- Appellata Contumace -
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma 2, della l.
18.06.2009 n.69, per cui la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti pagina 1 di 4 rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte dalle parti in giudizio.
Con la sentenza n. 906/2023, resa in data 21/07/2023 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 721/2023
R.G., depositata in pari data, il Giudice di pace di Siracusa ha accolto l'opposizione spiegata da Pt_1
annullando il provvedimento impugnato e condannando la al rimborso del
[...] Controparte_1 contributo unificato e al pagamento delle spese di giustizia, liquidate in complessivi euro 91,00, oltre accessori.
Avverso la citata sentenza, con ricorso depositato in data 08.11.2023, ha proposto appello, Parte_1 impugnando il solo capo delle spese di lite, illegittimamente liquidate al di sotto dei minimi previsti dai parametri ministeriali di riferimento ed in difetto di motivazione a supporto della relativa statuizione
(art. 4, co. I e V del D.M. 55/2014).
L'appellante ha evidenziato l'inapplicabilità alle cause di opposizione a sanzione amministrativa della disposizione di cui all'art. 91, ultimo comma, c.p.c. (alla cui stregua “nelle cause previste dall'art. 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda”), per pacifico orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis, cass. N. 9556/2014), trattandosi di pronunce rese secondo diritto e non secondo equità.
Ha dunque chiesto, in riforma della statuizione gravata, la rideterminazione degli onorari di primo grado in misura pari ad euro 330,00, oltre spese generali, Iva e C.p.a. come per legge, e con vittoria di spese e compensi del secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
La di Siracusa, ritualmente citata in giudizio, non si è costituita. CP_1
All'odierna udienza del 15.10.2025, il Giudice ha invitato alla discussione.
*********
Tanto premesso, l'appello è fondato.
Sul punto, basti richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al Dm n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di pagina 2 di 4 orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi” (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 1.6.2020, n. 10343;
Cassazione civile sez. VI, 13/05/2022, n.15392).
Il suddetto onere motivazionale, nei casi di rilevante difformità dai parametri medi, risponde all'esigenza di controllo dell'esercizio del potere discrezionale di liquidazione, affinché lo stesso non trasmodi in arbitrio (“In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al decreto ministeriale n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo e il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione per cui l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla forcella di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura” cfr. Cassazione civile, sez. III , 07/03/2022, n. 7349)
Nel caso in esame, il Giudice di prime cure, nella liquidazione del compenso per l'attività difensiva, si
è effettivamente discostato in misura sensibile dai parametri medi ministeriali di riferimento, trascurando l'esplicitazione delle motivazioni sottese a siffatta determinazione, sostanzialmente limitandosi alla mera individuazione del quantum.
Sul punto, la decisione di prime cure va dunque riformata, con rideterminazione del compenso professionale, in favore della parte vittoriosa, nella misura di € 330,00 in ossequio ai parametri medi ratione temporis applicabili, determinati secondo lo scaglione valoriale di riferimento (fino ad €
1.100,00), individuato in base al valore della domanda (corrispondente all'importo della sanzione opposta, pari ad € 189,00), tenuto conto del tenore dell'attività difensiva resa, delle fasi svolte (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale), e della complessità delle questioni giuridiche affrontate.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della contumace e vanno CP_1 liquidate secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, per lo scaglione valoriale di riferimento (fino a 1.100,00 euro), nei minimi, tenuto conto della natura documentale della controversia e della semplicità delle questioni di diritto affrontate.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, in funzione di Giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4325 /2023 RG, ogni altra domanda disattesa o assorbita,
- Dichiara la contumacia della;
Controparte_1
- Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 906/2023, resa in data 21.07.2023 dal
Giudice di Pace di Siracusa nel proc. n. 721/2023 R.G., condanna la alla Controparte_1 rifusione delle spese processuali del primo grado in favore di , liquidate in € 330,00 per Parte_1 compensi, oltre iva, c.p.a e spese generali nella misura di legge se dovute, con attribuzione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
- Condanna la alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio Controparte_1 in favore di , che liquida in € 337,00 per compensi, € 91,50 per spese vive, oltre iva, c.p.a e Parte_1 spese generali, con attribuzione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Siracusa, 15 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Cristina Di Stazio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cristina Di Stazio, all'esito della camera di consiglio, alle ore 15:30 ha pronunciato ex artt. 429 e 437 c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4325 /2023, avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa, promossa da:
, (C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Valentina Micale, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Siracusa, v.le Scala
Greca n. 406 sc. B;
- Appellante -
E
, C.F. , in persona del l.r.p.t. , domiciliata ex lege presso Controparte_1 P.IVA_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
- Appellata Contumace -
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma 2, della l.
18.06.2009 n.69, per cui la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti pagina 1 di 4 rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte dalle parti in giudizio.
Con la sentenza n. 906/2023, resa in data 21/07/2023 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 721/2023
R.G., depositata in pari data, il Giudice di pace di Siracusa ha accolto l'opposizione spiegata da Pt_1
annullando il provvedimento impugnato e condannando la al rimborso del
[...] Controparte_1 contributo unificato e al pagamento delle spese di giustizia, liquidate in complessivi euro 91,00, oltre accessori.
Avverso la citata sentenza, con ricorso depositato in data 08.11.2023, ha proposto appello, Parte_1 impugnando il solo capo delle spese di lite, illegittimamente liquidate al di sotto dei minimi previsti dai parametri ministeriali di riferimento ed in difetto di motivazione a supporto della relativa statuizione
(art. 4, co. I e V del D.M. 55/2014).
L'appellante ha evidenziato l'inapplicabilità alle cause di opposizione a sanzione amministrativa della disposizione di cui all'art. 91, ultimo comma, c.p.c. (alla cui stregua “nelle cause previste dall'art. 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda”), per pacifico orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis, cass. N. 9556/2014), trattandosi di pronunce rese secondo diritto e non secondo equità.
Ha dunque chiesto, in riforma della statuizione gravata, la rideterminazione degli onorari di primo grado in misura pari ad euro 330,00, oltre spese generali, Iva e C.p.a. come per legge, e con vittoria di spese e compensi del secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
La di Siracusa, ritualmente citata in giudizio, non si è costituita. CP_1
All'odierna udienza del 15.10.2025, il Giudice ha invitato alla discussione.
*********
Tanto premesso, l'appello è fondato.
Sul punto, basti richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al Dm n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di pagina 2 di 4 orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi” (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 1.6.2020, n. 10343;
Cassazione civile sez. VI, 13/05/2022, n.15392).
Il suddetto onere motivazionale, nei casi di rilevante difformità dai parametri medi, risponde all'esigenza di controllo dell'esercizio del potere discrezionale di liquidazione, affinché lo stesso non trasmodi in arbitrio (“In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al decreto ministeriale n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo e il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione per cui l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla forcella di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura” cfr. Cassazione civile, sez. III , 07/03/2022, n. 7349)
Nel caso in esame, il Giudice di prime cure, nella liquidazione del compenso per l'attività difensiva, si
è effettivamente discostato in misura sensibile dai parametri medi ministeriali di riferimento, trascurando l'esplicitazione delle motivazioni sottese a siffatta determinazione, sostanzialmente limitandosi alla mera individuazione del quantum.
Sul punto, la decisione di prime cure va dunque riformata, con rideterminazione del compenso professionale, in favore della parte vittoriosa, nella misura di € 330,00 in ossequio ai parametri medi ratione temporis applicabili, determinati secondo lo scaglione valoriale di riferimento (fino ad €
1.100,00), individuato in base al valore della domanda (corrispondente all'importo della sanzione opposta, pari ad € 189,00), tenuto conto del tenore dell'attività difensiva resa, delle fasi svolte (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale), e della complessità delle questioni giuridiche affrontate.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della contumace e vanno CP_1 liquidate secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, per lo scaglione valoriale di riferimento (fino a 1.100,00 euro), nei minimi, tenuto conto della natura documentale della controversia e della semplicità delle questioni di diritto affrontate.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, in funzione di Giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4325 /2023 RG, ogni altra domanda disattesa o assorbita,
- Dichiara la contumacia della;
Controparte_1
- Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 906/2023, resa in data 21.07.2023 dal
Giudice di Pace di Siracusa nel proc. n. 721/2023 R.G., condanna la alla Controparte_1 rifusione delle spese processuali del primo grado in favore di , liquidate in € 330,00 per Parte_1 compensi, oltre iva, c.p.a e spese generali nella misura di legge se dovute, con attribuzione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
- Condanna la alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio Controparte_1 in favore di , che liquida in € 337,00 per compensi, € 91,50 per spese vive, oltre iva, c.p.a e Parte_1 spese generali, con attribuzione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Siracusa, 15 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Cristina Di Stazio
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