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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 879/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA BARBERA GAETANO, Presidente
FERRARA CALOGERO, RE
LA DANIELA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3541/2022 depositato il 12/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220007600313000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato e depositato parte ricorrente proponeva impugnazione avverso la cartella di pagamento 29120220007600313000 notificata in data 27/07/2022 per bollo auto per l'anno d'imposta 2015 relativa ad un veicolo targato Targa_1 USO PV per inesistenza della pretesa tributaria. L'ufficio non si costituiva in giudizio.
Alla udienza del 13 gennaio 2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente contesta la debenza del tributo poiché risulta che lo stesos è stato destinatario di una cartella di pagamento notificata in data indicata in oggetto dell'importo complessivo di € 453,41 attinente ad una tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2015 relativa ad un veicolo targato Targa_1 USO PV.
Tuttavia lo stesso dimostrava di non essere mai stato proprietario né possessore del veicolo in oggetto.
Invero, ricevuta la cartella, lo stesso aveva provveduto a richiedere una visura Aci scoprendo che alla motorizzazione risultava effettivamente possessore del veicolo targato Targa_1, anche se al PRA tale veicolo risulta intestato ad altro soggetto
Per tali fatti aveva sporto denuncia querela presso la Polizia di Stato per denunciare quanto accaduto, come risulta dalla documentazione versata in atti.
Detta circostanza non è stata confutata dall'Ufficio che non si è neppure costituito in giudizio.
Conclusivamente venendo meno il presupposto del possesso della autovettura la imposizione a carico del ricorrente è priva di fondamento ed il ricorso deve essere accolto.
Nulla sulle spese in assenza di costituzione della controparte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Palermo – sezione II – accoglie il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in data 13 gennaio 2026.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA BARBERA GAETANO, Presidente
FERRARA CALOGERO, RE
LA DANIELA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3541/2022 depositato il 12/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220007600313000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato e depositato parte ricorrente proponeva impugnazione avverso la cartella di pagamento 29120220007600313000 notificata in data 27/07/2022 per bollo auto per l'anno d'imposta 2015 relativa ad un veicolo targato Targa_1 USO PV per inesistenza della pretesa tributaria. L'ufficio non si costituiva in giudizio.
Alla udienza del 13 gennaio 2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente contesta la debenza del tributo poiché risulta che lo stesos è stato destinatario di una cartella di pagamento notificata in data indicata in oggetto dell'importo complessivo di € 453,41 attinente ad una tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2015 relativa ad un veicolo targato Targa_1 USO PV.
Tuttavia lo stesso dimostrava di non essere mai stato proprietario né possessore del veicolo in oggetto.
Invero, ricevuta la cartella, lo stesso aveva provveduto a richiedere una visura Aci scoprendo che alla motorizzazione risultava effettivamente possessore del veicolo targato Targa_1, anche se al PRA tale veicolo risulta intestato ad altro soggetto
Per tali fatti aveva sporto denuncia querela presso la Polizia di Stato per denunciare quanto accaduto, come risulta dalla documentazione versata in atti.
Detta circostanza non è stata confutata dall'Ufficio che non si è neppure costituito in giudizio.
Conclusivamente venendo meno il presupposto del possesso della autovettura la imposizione a carico del ricorrente è priva di fondamento ed il ricorso deve essere accolto.
Nulla sulle spese in assenza di costituzione della controparte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Palermo – sezione II – accoglie il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in data 13 gennaio 2026.