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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 30/01/2026, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 88/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
07/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente
RA HE SA, Relatore
NISI ITALO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 901/2023 depositato il 22/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Grosseto - Piazza Duomo N. 1 58100 Grosseto GR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 192/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GROSSETO sez. 2 e pubblicata il 22/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1103 2020 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 25 novembre 2021 il Comune di Grosseto ha notificato alla Sig.ra Ricorrente_1 l'avviso di accertamento IMU n. 1103/2020, per l'anno d'imposta 2015, con cui ha ripreso a tassazione il bene di proprietà della predetta, sito in Grosseto, Indirizzo_1, ritendo che alla contribuente non spettasse l'esenzione IMU “prima casa”, in quanto la stessa non risultava dimorare abitualmente nell'immobile in questione.
Il 14 maggio 2022, avverso tale avviso, la contribuente ha proposto ricorso davanti alla C.T.P. di Grosseto, eccependo l'intervenuta decadenza della pretesa impositiva, la carenza di motivazione dell'atto e la mancata attivazione del contradditorio endoprocedimentale.
La Corte adita, con sentenza n. 192 del 2022 (dopo aver ritenuto infondate le varie censure sollevate dalla ricorrente ed aver precisato che si ha dimora abituale quando una persona fissa la propria residenza in un determinato luogo, abitandovi stabilmente e che, in caso di disconoscimento del beneficio fiscale dell'agevolazione “prima casa”, sul presupposto della non abitualità della dimora, spetta al Comune l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa), ha respinto il ricorso, ritenendo dimostrata la non abituale permanenza della contribuente nell'immobile in esame.
Il 22 luglio 2023 la Sig.ra Ric_1 ha appellato la menzionata pronuncia della C.T.P. di Grosseto, chiedendone la riforma, principalmente sulla base dei motivi di seguito indicati.
La sentenza è erronea nella parte in cui il Collegio ha ritenuto non maturato il termine di decadenza dall'attività accertativa in quanto, come è noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 209 del 2022 ha stabilito che entrambi i coniugi, risiedenti e dimoranti presso abitazioni diverse, site in Comuni differenti, possono beneficiare della doppia esenzione IMU e, quindi, a giudizio della contribuente, la stessa non era tenuta a denunciare al Comune di Grosseto la circostanza che il proprio coniuge beneficiasse dell'esenzione “prima casa” in altro Comune (Semproniano), pertanto, non si ravvisa una “infedele” dichiarazione, bensì un omesso o carente versamento IMU per l'anno 2015, che poteva essere utilmente notificato all'interessata entro il 31 dicembre 2020; perciò, alla data di avvenuta notifica dell'atto di accertamento impugnato (25 novembre
2021), il Comune di Grosseto era decaduto dalla propria potestà impositiva.
Un'altra censura sollevata dalla contribuente attiene al fatto che la ritenuta mancanza della “dimora abituale” nell'immobile di Indirizzo_1 è stata fondata solo sulla circostanza della inconsistenza dei consumi di energia elettrica, acqua e gas, relativi al fabbricato oggetto di esenzione IMU, senza dimostrazione di una diversa dimora della contribuente in altro immobile.
A riguardo l'appellante ha dichiarato che i ridotti consumi derivano dal fatto che nell'anno 2015 la stessa era solita recarsi a Roccalbenga per assistere la propria madre, poi deceduta (a riprova richiama un certificato di morte inserito nell'elenco degli allegati ma, di fatto, non depositato agli atti del giudizio).
Infine, la Sig.ra Ricorrente_1 ha contestato la carenza di motivazione dell'avviso di accertamento, sostenendo che le ragioni della pretesa impositiva non sono state illustrate dall'Amministrazione nel provvedimento impugnato (come era doveroso), ma solo nelle controdeduzioni presentate nel giudizio di primo grado.
Il Comune di Grosseto non si è costituito nel presente giudizio di appello.
Nell'odierna udienza, assente il Comune appellato, la Parte appellante ha ribadito la propria posizione e la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata merita di essere confermata e l'appello deve essere respinto.
In primis, circa la tempestività o meno dell'esercizio del potere impositivo da parte del Comune, si osserva che la legge 27 dicembre 2006 n. 286, art. 1, comma 161, dispone che: “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
Premesso quanto sopra, al fine di dare applicazione alla norma al caso di specie, occorre tenere conto delle seguenti circostanze temporali:
l'annualità in esame è il 2015;
la notifica dell'avviso è avvenuta in data 25 novembre 2021;
per l'anno 2015 il termine entro cui effettuare il versamento (o presentare la dichiarazione o la variazione) scadeva il 30 giugno 2016;
il quinquennio successivo alla data di scadenza del versamento coincideva con il 31 dicembre 2021 (oltre alla proroga prevista dalla normativa emergenziale).
In considerazione di quanto sopra indicato, questa Corte, analogamente a quanto ritenuto dai Giudici di prime cure, reputa tempestivo l'esercizio dell'azione impositiva da parte dell'Ente locale, non ravvisando alcuna decadenza.
Si analizzano di seguito le ulteriori questioni sottoposte dalle Parti all'attenzione del Collegio.
In merito alla possibilità o meno da parte di due coniugi di godere entrambi del beneficio "prima casa", relativamente ad immobili situati in Comuni diversi, si osserva che tale aspetto della vicenda (sollevato dal
Comune nella memoria di costituzione del giudizio di primo grado) è stata risolta, come è noto, con sentenza n. 209 del 2022 della Corte Costituzionale, a seguito della quale è consentito ai coniugi, che abbiano la residenza e l'abituale dimora in immobili diversi, di godere entrambi del beneficio IMU.
Per quanto attiene alla ritenuta carenza di motivazione dell'avviso di accertamento si osserva che nell'atto impositivo risulta indicato il motivo secondo cui la contribuente, a giudizio del Comune, non avesse diritto a beneficiare dell'agevolazione "prima casa", poiché nell'abitazione in questione “era residente anagraficamente, ma non vi dimorava abitualmente, contravvenendo a quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011” (avviso n. 1103/2020).
Precisato che la “dimora abituale” è il luogo in cui la persona abita in modo continuativo ed ivi svolge la propria vita personale e considerato che la stessa rappresenta uno dei requisiti (oltre alla residenza), richiesti dalla legge per indicare quell'immobile come “prima casa” e, conseguentemente beneficiare delle agevolazioni in materia di IMU, occorre accertare se, dagli atti prodotti dalle Parti, risulti o meno provata la circostanza che il fabbricato sito in Grosseto, Indirizzo_1, costituisca o meno la “dimora abituale” della Sig.ra Ricorrente_1.
A riguardo merita precisare che il Comune, cui spetta l'onere di provare la non abitualità della dimora della contribuente, ha delegato un'attività accertativa al Comando della Polizia Municipale di Grosseto, i cui esiti sono stati illustrati con nota prot. n. 145610 del 27 dicembre 2026, da cui risulta che “… Al momento del sopralluogo presso l'alloggio in questione non era presente nessuno e le serrande dello stesso risultavano tutte completamente abbassate. È stato possibile acquisire informazioni in merito dalla Sig.ra Nominativo_2, residente nello stesso stabile al civ. 65 e unica persona presente al momento nello stabile, la stessa riferiva che l'alloggio posto in Indirizzo_2 viene utilizzato durante l'anno per brevi periodi, della durata di 15/20 gg, in genere in estate, da parte dei coniugi Nominativo_3, che, per quanto di sua conoscenza, dimorano in un paesino della provincia di Grosseto. Il medesimo alloggio viene altresì utilizzato, sempre per brevi periodi, anche da parte della famiglia della figlia Nom_4, che lavora in banca e vive abitualmente con il marito e il figlio a Napoli”.
L'Ente locale ha provveduto anche a rilevare i consumi di acqua, luce e gas dell'immobile in questione, al fine di verificare l'esistenza o meno di consumi compatibili con un utilizzo continuativo del bene.
Detti consumi sono risultati piuttosto ridotti e tale circostanza, oltre all'esito dell'attività svolta dalla Polizia
Municipale, ha indotto il Comune a revocare il beneficio, ritenendo esclusa la permanenza stabile dell'interessata in Indirizzo_1.
In considerazione delle circostanze sopra illustrate, a giudizio di questo Collegio, il Comune ha assolto al proprio onere probatorio, fornendo elementi atti ad escludere un utilizzo continuativo dell'immobile, da parte della contribuente, con conseguente non spettanza dell'agevolazione “prima casa”, come affermato dai
Giudici di prime cure e condiviso da questa Corte: “…Questi elementi sono convincenti e depongono decisamente per un uso saltuario e non continuativo dell'immobile” (sent. n. 192/2022 della C.T.P. di Grosseto).
Pertanto, in considerazione degli atti e dei fatti sopra descritti, questa Corte ritiene che l'appello vada respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Stante la contumacia dell'appellato, pur in presenza di una pronuncia sfavorevole per la Parte appellante, non si procede alla liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado per la Toscana rigetta l'appello.
Nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 novembre 2025.
Firenze L'Estensore Il Presidente
CH MO GO De LO
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
07/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente
RA HE SA, Relatore
NISI ITALO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 901/2023 depositato il 22/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Grosseto - Piazza Duomo N. 1 58100 Grosseto GR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 192/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GROSSETO sez. 2 e pubblicata il 22/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1103 2020 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 25 novembre 2021 il Comune di Grosseto ha notificato alla Sig.ra Ricorrente_1 l'avviso di accertamento IMU n. 1103/2020, per l'anno d'imposta 2015, con cui ha ripreso a tassazione il bene di proprietà della predetta, sito in Grosseto, Indirizzo_1, ritendo che alla contribuente non spettasse l'esenzione IMU “prima casa”, in quanto la stessa non risultava dimorare abitualmente nell'immobile in questione.
Il 14 maggio 2022, avverso tale avviso, la contribuente ha proposto ricorso davanti alla C.T.P. di Grosseto, eccependo l'intervenuta decadenza della pretesa impositiva, la carenza di motivazione dell'atto e la mancata attivazione del contradditorio endoprocedimentale.
La Corte adita, con sentenza n. 192 del 2022 (dopo aver ritenuto infondate le varie censure sollevate dalla ricorrente ed aver precisato che si ha dimora abituale quando una persona fissa la propria residenza in un determinato luogo, abitandovi stabilmente e che, in caso di disconoscimento del beneficio fiscale dell'agevolazione “prima casa”, sul presupposto della non abitualità della dimora, spetta al Comune l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa), ha respinto il ricorso, ritenendo dimostrata la non abituale permanenza della contribuente nell'immobile in esame.
Il 22 luglio 2023 la Sig.ra Ric_1 ha appellato la menzionata pronuncia della C.T.P. di Grosseto, chiedendone la riforma, principalmente sulla base dei motivi di seguito indicati.
La sentenza è erronea nella parte in cui il Collegio ha ritenuto non maturato il termine di decadenza dall'attività accertativa in quanto, come è noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 209 del 2022 ha stabilito che entrambi i coniugi, risiedenti e dimoranti presso abitazioni diverse, site in Comuni differenti, possono beneficiare della doppia esenzione IMU e, quindi, a giudizio della contribuente, la stessa non era tenuta a denunciare al Comune di Grosseto la circostanza che il proprio coniuge beneficiasse dell'esenzione “prima casa” in altro Comune (Semproniano), pertanto, non si ravvisa una “infedele” dichiarazione, bensì un omesso o carente versamento IMU per l'anno 2015, che poteva essere utilmente notificato all'interessata entro il 31 dicembre 2020; perciò, alla data di avvenuta notifica dell'atto di accertamento impugnato (25 novembre
2021), il Comune di Grosseto era decaduto dalla propria potestà impositiva.
Un'altra censura sollevata dalla contribuente attiene al fatto che la ritenuta mancanza della “dimora abituale” nell'immobile di Indirizzo_1 è stata fondata solo sulla circostanza della inconsistenza dei consumi di energia elettrica, acqua e gas, relativi al fabbricato oggetto di esenzione IMU, senza dimostrazione di una diversa dimora della contribuente in altro immobile.
A riguardo l'appellante ha dichiarato che i ridotti consumi derivano dal fatto che nell'anno 2015 la stessa era solita recarsi a Roccalbenga per assistere la propria madre, poi deceduta (a riprova richiama un certificato di morte inserito nell'elenco degli allegati ma, di fatto, non depositato agli atti del giudizio).
Infine, la Sig.ra Ricorrente_1 ha contestato la carenza di motivazione dell'avviso di accertamento, sostenendo che le ragioni della pretesa impositiva non sono state illustrate dall'Amministrazione nel provvedimento impugnato (come era doveroso), ma solo nelle controdeduzioni presentate nel giudizio di primo grado.
Il Comune di Grosseto non si è costituito nel presente giudizio di appello.
Nell'odierna udienza, assente il Comune appellato, la Parte appellante ha ribadito la propria posizione e la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata merita di essere confermata e l'appello deve essere respinto.
In primis, circa la tempestività o meno dell'esercizio del potere impositivo da parte del Comune, si osserva che la legge 27 dicembre 2006 n. 286, art. 1, comma 161, dispone che: “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
Premesso quanto sopra, al fine di dare applicazione alla norma al caso di specie, occorre tenere conto delle seguenti circostanze temporali:
l'annualità in esame è il 2015;
la notifica dell'avviso è avvenuta in data 25 novembre 2021;
per l'anno 2015 il termine entro cui effettuare il versamento (o presentare la dichiarazione o la variazione) scadeva il 30 giugno 2016;
il quinquennio successivo alla data di scadenza del versamento coincideva con il 31 dicembre 2021 (oltre alla proroga prevista dalla normativa emergenziale).
In considerazione di quanto sopra indicato, questa Corte, analogamente a quanto ritenuto dai Giudici di prime cure, reputa tempestivo l'esercizio dell'azione impositiva da parte dell'Ente locale, non ravvisando alcuna decadenza.
Si analizzano di seguito le ulteriori questioni sottoposte dalle Parti all'attenzione del Collegio.
In merito alla possibilità o meno da parte di due coniugi di godere entrambi del beneficio "prima casa", relativamente ad immobili situati in Comuni diversi, si osserva che tale aspetto della vicenda (sollevato dal
Comune nella memoria di costituzione del giudizio di primo grado) è stata risolta, come è noto, con sentenza n. 209 del 2022 della Corte Costituzionale, a seguito della quale è consentito ai coniugi, che abbiano la residenza e l'abituale dimora in immobili diversi, di godere entrambi del beneficio IMU.
Per quanto attiene alla ritenuta carenza di motivazione dell'avviso di accertamento si osserva che nell'atto impositivo risulta indicato il motivo secondo cui la contribuente, a giudizio del Comune, non avesse diritto a beneficiare dell'agevolazione "prima casa", poiché nell'abitazione in questione “era residente anagraficamente, ma non vi dimorava abitualmente, contravvenendo a quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011” (avviso n. 1103/2020).
Precisato che la “dimora abituale” è il luogo in cui la persona abita in modo continuativo ed ivi svolge la propria vita personale e considerato che la stessa rappresenta uno dei requisiti (oltre alla residenza), richiesti dalla legge per indicare quell'immobile come “prima casa” e, conseguentemente beneficiare delle agevolazioni in materia di IMU, occorre accertare se, dagli atti prodotti dalle Parti, risulti o meno provata la circostanza che il fabbricato sito in Grosseto, Indirizzo_1, costituisca o meno la “dimora abituale” della Sig.ra Ricorrente_1.
A riguardo merita precisare che il Comune, cui spetta l'onere di provare la non abitualità della dimora della contribuente, ha delegato un'attività accertativa al Comando della Polizia Municipale di Grosseto, i cui esiti sono stati illustrati con nota prot. n. 145610 del 27 dicembre 2026, da cui risulta che “… Al momento del sopralluogo presso l'alloggio in questione non era presente nessuno e le serrande dello stesso risultavano tutte completamente abbassate. È stato possibile acquisire informazioni in merito dalla Sig.ra Nominativo_2, residente nello stesso stabile al civ. 65 e unica persona presente al momento nello stabile, la stessa riferiva che l'alloggio posto in Indirizzo_2 viene utilizzato durante l'anno per brevi periodi, della durata di 15/20 gg, in genere in estate, da parte dei coniugi Nominativo_3, che, per quanto di sua conoscenza, dimorano in un paesino della provincia di Grosseto. Il medesimo alloggio viene altresì utilizzato, sempre per brevi periodi, anche da parte della famiglia della figlia Nom_4, che lavora in banca e vive abitualmente con il marito e il figlio a Napoli”.
L'Ente locale ha provveduto anche a rilevare i consumi di acqua, luce e gas dell'immobile in questione, al fine di verificare l'esistenza o meno di consumi compatibili con un utilizzo continuativo del bene.
Detti consumi sono risultati piuttosto ridotti e tale circostanza, oltre all'esito dell'attività svolta dalla Polizia
Municipale, ha indotto il Comune a revocare il beneficio, ritenendo esclusa la permanenza stabile dell'interessata in Indirizzo_1.
In considerazione delle circostanze sopra illustrate, a giudizio di questo Collegio, il Comune ha assolto al proprio onere probatorio, fornendo elementi atti ad escludere un utilizzo continuativo dell'immobile, da parte della contribuente, con conseguente non spettanza dell'agevolazione “prima casa”, come affermato dai
Giudici di prime cure e condiviso da questa Corte: “…Questi elementi sono convincenti e depongono decisamente per un uso saltuario e non continuativo dell'immobile” (sent. n. 192/2022 della C.T.P. di Grosseto).
Pertanto, in considerazione degli atti e dei fatti sopra descritti, questa Corte ritiene che l'appello vada respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Stante la contumacia dell'appellato, pur in presenza di una pronuncia sfavorevole per la Parte appellante, non si procede alla liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado per la Toscana rigetta l'appello.
Nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 novembre 2025.
Firenze L'Estensore Il Presidente
CH MO GO De LO