Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 30/01/2026, n. 88
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Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Decadenza termine di accertamento

    La Corte ha ritenuto tempestivo l'esercizio dell'azione impositiva, poiché il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato non era ancora scaduto alla data di notifica dell'avviso.

  • Rigettato
    Mancanza di dimora abituale

    La Corte ha ritenuto che il Comune abbia assolto al proprio onere probatorio fornendo elementi (consumi ridotti, informazioni da terzi, esito sopralluogo polizia municipale) atti ad escludere un utilizzo continuativo dell'immobile da parte della contribuente, confermando la non spettanza dell'agevolazione 'prima casa'.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione dell'avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che nell'atto impositivo fosse indicato il motivo del disconoscimento dell'agevolazione 'prima casa', ovvero la non abituale dimora nell'immobile, in violazione dell'art. 13, comma 2, D.L. n. 201 del 2011.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 30/01/2026, n. 88
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
    Numero : 88
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

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