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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 06/05/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 443/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice dott. Riccardo Sabato Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 443/2024 promossa tra:
(C.F con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LAGRECA RENIVALDO (C.F. ), giusta procura in atti C.F._2
RICORRENTE
E
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
BENVENGA GIANNA PINA (C.F. ), giusta procura in atti C.F._4
RESISTENTE
pagina 1 di 15 NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti: Come in atti
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere di nulla osta alla cessazione degli effetti, reso in data 6.05.2024.
Oggetto: divorzio giudiziale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/04/2024 esponeva che: Parte_1
1) che il 10 ottobre 1999 contraeva matrimonio con con rito CP_1
concordatario (atto anno 1999, sub n. 10 Parte II, Serie A, Sezione A del registro degli atti di matrimonio del Comune di SAN RUFO);
2) che al momento del matrimonio i coniugi sceglievano il regime della comunione dei beni;
3) che i coniugi stabilivano il loro domicilio familiare in Parte_2
pagina 2 di 15 Sassano alla Via Mezzana n°1 in abitazione di proprietà esclusiva del ricorrente;
4) che dall'unione coniugale nascevano due figli oggi maggiorenni: in
Potenza il 22 giugno 2000 e, sempre in Potenza, il 17 marzo Persona_1
2005 ; Persona_2
5) che l'unione matrimoniale è entrata in permanente crisi e in data 22
novembre 2019, il signor presentava al Tribunale di Parte_1
Lagonegro ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi (Procedimento n°
1528/2019 R.G.A.C.);
6) che in data 22 gennaio 2020 i coniugi – comparivano CP_1 Pt_1
innanzi al Presidente del Tribunale di Lagonegro, il quale dopo aver espletato un tentativo di conciliazione tra gli stessi, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti anche nell'interesse della prole;
7) che in data 18 gennaio 2024, il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale pronunciava la separazione personale dei coniugi Parte_3
con Sentenza n. 44/2024 (definitiva), assegnando la casa coniugale (già di proprietà esclusiva del ricorrente), sita in Sassano (Sa) alla via Mezzana n.1,
al signor , collocatario dei figli e , entrambi Parte_1 Per_1 Per_2
maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, e poneva a carico del pagina 3 di 15 signor la somma di euro 200,00 a titolo di mantenimento in favore di Pt_1
; CP_1
8) che il signor continua a svolgere l'attività di Parte_1
commerciante con un reddito annuo medio degli ultimi tre anni (Anni 2021-
2022-2023) pari a circa euro 10.000,00 quindi con guadagni nettamente inferiori a quelli precedentemente percepiti dal ricorrente e accertati dal
Giudice con la sentenza di separazione negli anni 2018/2019 pari a
31.822,00;
9) che i figli della coppia, e continuano a non Persona_1 Persona_2
essere autosufficienti economicamente, in quanto la prima è studentessa universitaria fuori sede, mentre il secondo è iscritto all'Istituto Alberghiero,
ragion per cui il padre/ricorrente è il solo a provvedere esclusivamente al mantenimento dei figli con accollo di ogni spesa necessaria per la prole;
10) che la signora è nelle condizioni di poter ricercare attività CP_1
lavorativa, sia per l'età ed anche per l'evidenza che la stessa nell'anno 2019
ha seguito e concluso il Corso da Operatore Socio-Assistenziale, oltre ad essere in possesso di Diploma Magistrale già con abilitazione all'insegnamento, per cui ha le qualifiche per poter agevolmente ricercare ed ottenere un impiego lavorativo.
pagina 4 di 15 conveniva pertanto in giudizio chiedendo: “A) Parte_1 CP_1
Accertare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
concordatario celebrato in San Rufo, tra i coniugi e Parte_1 [...]
, avanti il curato della locale Parrocchia, con atto trascritto presso CP_1
l'Ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune (sub n°10 Parte II° Serie A,
Sezione A dell'anno 1999); B) Confermare l'assegnazione della casa
coniugale (di proprietà esclusiva del ricorrente), sita in Sassano (Sa) alla via
Mezzana n°1 al signor , il quale la abiterà con i figli e Parte_1 Per_1
, entrambi maggiorenni ma non ancora economicamente Per_2
autosufficienti; C) Disporre, rispetto al mantenimento previsto nella sentenza
di separazione giudiziale, la eliminazione di ogni somma a titolo di
mantenimento e/o assegno divorzile a fronte di una evidente riduzione delle
capacità reddituale del ricorrente il quale, in aggiunta, è il solo a far fronte ad
ogni spesa (anche scolastica ed universitaria ) dei due figli maggiorenni ma
non economicamente autosufficienti ed anche per l'evidenza che la signora
ha conseguito nell'anno 2019 la qualifica di Operatore Socio- CP_1
Sanitario oltre che ha il diploma di Magistrale abilitante all'insegnamento
pertanto ha la possibilità di svolgere attività lavorative corrispondenti;
D) In
caso di resistenza della resistente con condanna delle spese processuali a
pagina 5 di 15 favore di parte ricorrente”.
si costituiva, aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti CP_1
civili ma chiedendo: “- accertare e dichiarare che le somme sul conto
corrente n. 10000018612 presso BCC Monte Pruno, intestato a Parte_1
e , essere appartenenti in pari quota ad entrambi gli
[...] CP_1
intestatari e per l'effetto disporre la restituzione alla resistente della somma
pari alla quota di sua spettanza sia pure diminuita dell'importo ritenuto di
giustizia per la sua contribuzione al soddisfacimento dei bisogni attuali dei
figli, comunque entro i limiti di 25.000,00, con espressa rinuncia
all'eventuale esubero;
- disporre a carico del Signor e a favore della Pt_1
Signora di un assegno divorzile, in ragione della situazione reddituale CP_1
dei coniugi, delle condizioni economiche della Signora e del suo CP_1
contributo dato alla vita familiare . Con vittoria di spese nella ricorrenza dei
presupposti di legge.”
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è
fondata e va accolta.
Risulta, infatti, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi, protrattasi ininterrottamente oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del pagina 6 di 15 Tribunale e più precisamente sin dal 22.01.2020, quando i medesimi comparvero innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione conclusosi con sentenza n. 44/2024 pubblicata il 22.01.2024.
Lo stato di separazione, caratterizzato dall'assenza di coabitazione e di convivenza, deve presumersi essersi protratto ininterrottamente fino ad oggi in difetto di eccezione od anche di semplice deduzione contraria.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi, prevista dall'art. 3, n. 2 lett. B),
legge 1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio
2015 n. 55.
Quanto al riconoscimento dell'assegno divorzile, la Suprema Corte, a Sezioni
Unite, con la sentenza n. 18287/2018, ha chiarito, con riferimento ai dati normativi già esistenti, che: 1) «il riconoscimento dell'assegno di divorzio in
favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in
pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della
l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi
dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni
oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della
norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere
sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà
pagina 7 di 15 essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle
condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo
fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione
del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex
coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto»;
2) «all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla
natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende
direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e
conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge
richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di
un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello
reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita
familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali
sacrificate»; 3) «la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi,
anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla
ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del
ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla
formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex
coniugi».
pagina 8 di 15 Nell'ambito del predetto orientamento, è stato poi precisato che, ai fini della valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi economici e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, occorre tener conto sia dell'impossibilità
per il richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avere fornito, nel corso della vita coniugale, alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge, mentre è stata esclusa la possibilità di attribuire rilievo, a tal fine, al solo squilibrio economico esistente tra le parti o all'alto livello reddituale dell'altro coniuge, in quanto la differenza reddituale risulta coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ormai estraneo alla determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'obbligato non giustifica di per sé la corresponsione di un assegno commisurato alle sue sostanze (cfr. Cass., Sez. Un., 11/07/2018, n. 18287, cit.; nel medesimo senso, successivamente, Cass., Sez. I, 9/08/2019, n. 21234; Cass.
28/02/2020, n. 5603). Nella successiva ordinanza del 30 agosto 2019, n.
21926, sempre la Corte ha quindi ribadito che l'assegno di divorzio ha una funzione assistenziale, ma parimenti anche compensativa e perequativa,
come indicato dalle Sezioni Unite, e presuppone l'accertamento di uno squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economiche pagina 9 di 15 patrimoniali delle parti, riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti della coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi.
In definitiva, occorre un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio,
presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno
«perequativo», cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale, mentre in assenza della prova di questo nesso causale,
l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non può procurarseli per ragioni oggettive.
L'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato, in pagina 10 di 15 particolare, a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in ogni caso assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.
Nel caso di specie la resistente, quale richiedente la fissazione dell'assegno divorzile, non ha dato prova né del sacrificio delle aspettative lavorative e professionali a favore delle esigenze familiari - riportando negli atti solo affermazioni apodittiche e generiche - né della sua impossibilità oggettiva di procurarsi i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa: la richiedente è anzi in possesso di titolo di studio abilitante all'insegnamento nonché della qualifica di Operatore Socio Sanitario, conseguita nel 2019, inoltre dalla documentazione medica prodotta non si rileva una condizione fisica,
considerando anche l'età anagrafica, tale da trovarsi nell'impossibilità di poter svolgere attività lavorativa, né tantomeno ha dimostrato di essersi pagina 11 di 15 attivamente adoperata nella ricerca di un impiego.
Pertanto, il Tribunale ritiene di non riconoscere l'assegno divorzile in favore della richiedente considerando altresì che il padre è il solo a provvedere al mantenimento dei figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti.
Sulla domanda di restituzione somme formulata dalla resistente è consolidato l'orientamento di legittimità, il quale sostiene che deve ritenersi esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di divorzio,
soggetta al rito della camera di consiglio, con quella di restituzione di beni mobili, soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte (Cass. Civ.
12.1.2000, n. 266; Cassazione Civile 15 maggio 2001, n. 666).
Ancora la Suprema Corte, con ordinanza del 24 dicembre 2014 n. 27386, nel confermare l'orientamento espresso dalla Corte d'Appello di Milano, sul punto ha confermato "l'art. 40 cod. proc. civ., permette di concentrare nello stesso
processo, domande soggette a riti diversi, soltanto però qualora vi siano
specifiche ipotesi di connessione, elencate negli artt. 31, 32, 34, 35 e 36. La
domanda di divisione dei beni immobili, di restituzione di beni mobili, di
restituzione e pagamento di somme, sono soggette al rito ordinario, mentre
pagina 12 di 15 la domanda di divorzio è soggetta al rito speciale;
le prime sono domande
non legate dal vincolo della connessione e dei tutto autonome rispetto alla
domanda di divorzio (Cass. sentenza n. 10356 del 17/05/2005; Cass.
sentenza n. 6660 del 15/05/2001; Cass. sentenza n. 266 del
12/01/2000)".
Recentemente la Suprema Corte è tornata ad occuparsi dell'argomento sostenendo in merito che la domanda accessoria di restituzione di somme di danaro è inammissibile nell'ambito del giudizio di divorzio o di separazione ma specificando che l'inammissibilità va eccepita e/ o rilevata d'ufficio entro un termine ben preciso. Quindi tale eccezione deve essere tempestivamente sollevata dalle parti al Giudice Istruttore o dallo stesso rilevata entro la prima udienza come precisato nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.
3316/2017 dell'8.02.2017, ciò che è avvenuto nel caso di specie, in quanto l'eccezione è stata sollevata dal ricorrente con le note sostitutive d'udienza del 3.12.2024 depositate i data 29.11.2024.
Infine, si conferma l'assegnazione della casa coniugale (di proprietà esclusiva del ricorrente), sita in Sassano (Sa) alla via Mezzana n. 1 al signor
[...]
, il quale la abiterà con i figli e , entrambi maggiorenni Pt_1 Per_1 Per_2
ma non ancora economicamente autosufficienti.
pagina 13 di 15 Tenuto conto della natura della controversia e dell'esito della stessa, in particolare la non opposizione alla domanda di cessazione e stante la natura necessaria di tale pronuncia sullo status, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario,
contratto in SAN RUFO il 10.10.1999 (atto anno 1999, sub n. 10 Parte II,
Serie A, Sezione A del registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune) tra (C.F e Parte_1 C.F._1 CP_1
(C.F. ); C.F._3
2. Ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di celebrazione del matrimonio per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile ed ai sensi dell'art. 10 legge
1/12/1970 n. 898;
3. conferma l'assegnazione della casa coniugale (di proprietà esclusiva del ricorrente), sita in Sassano (Sa) alla via Mezzana n. 1 al signor Pt_1
pagina 14 di 15 , il quale la abiterà con i figli e , entrambi Pt_1 Per_1 Per_2
maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti
4. Dichiara compensate tra le parti le spese di lite
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del 6/5/25
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Riccardo Sabato dott. Giuliana Santa Trotta
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e
2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1
e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.
101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice dott. Riccardo Sabato Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 443/2024 promossa tra:
(C.F con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LAGRECA RENIVALDO (C.F. ), giusta procura in atti C.F._2
RICORRENTE
E
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
BENVENGA GIANNA PINA (C.F. ), giusta procura in atti C.F._4
RESISTENTE
pagina 1 di 15 NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti: Come in atti
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere di nulla osta alla cessazione degli effetti, reso in data 6.05.2024.
Oggetto: divorzio giudiziale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/04/2024 esponeva che: Parte_1
1) che il 10 ottobre 1999 contraeva matrimonio con con rito CP_1
concordatario (atto anno 1999, sub n. 10 Parte II, Serie A, Sezione A del registro degli atti di matrimonio del Comune di SAN RUFO);
2) che al momento del matrimonio i coniugi sceglievano il regime della comunione dei beni;
3) che i coniugi stabilivano il loro domicilio familiare in Parte_2
pagina 2 di 15 Sassano alla Via Mezzana n°1 in abitazione di proprietà esclusiva del ricorrente;
4) che dall'unione coniugale nascevano due figli oggi maggiorenni: in
Potenza il 22 giugno 2000 e, sempre in Potenza, il 17 marzo Persona_1
2005 ; Persona_2
5) che l'unione matrimoniale è entrata in permanente crisi e in data 22
novembre 2019, il signor presentava al Tribunale di Parte_1
Lagonegro ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi (Procedimento n°
1528/2019 R.G.A.C.);
6) che in data 22 gennaio 2020 i coniugi – comparivano CP_1 Pt_1
innanzi al Presidente del Tribunale di Lagonegro, il quale dopo aver espletato un tentativo di conciliazione tra gli stessi, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti anche nell'interesse della prole;
7) che in data 18 gennaio 2024, il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale pronunciava la separazione personale dei coniugi Parte_3
con Sentenza n. 44/2024 (definitiva), assegnando la casa coniugale (già di proprietà esclusiva del ricorrente), sita in Sassano (Sa) alla via Mezzana n.1,
al signor , collocatario dei figli e , entrambi Parte_1 Per_1 Per_2
maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, e poneva a carico del pagina 3 di 15 signor la somma di euro 200,00 a titolo di mantenimento in favore di Pt_1
; CP_1
8) che il signor continua a svolgere l'attività di Parte_1
commerciante con un reddito annuo medio degli ultimi tre anni (Anni 2021-
2022-2023) pari a circa euro 10.000,00 quindi con guadagni nettamente inferiori a quelli precedentemente percepiti dal ricorrente e accertati dal
Giudice con la sentenza di separazione negli anni 2018/2019 pari a
31.822,00;
9) che i figli della coppia, e continuano a non Persona_1 Persona_2
essere autosufficienti economicamente, in quanto la prima è studentessa universitaria fuori sede, mentre il secondo è iscritto all'Istituto Alberghiero,
ragion per cui il padre/ricorrente è il solo a provvedere esclusivamente al mantenimento dei figli con accollo di ogni spesa necessaria per la prole;
10) che la signora è nelle condizioni di poter ricercare attività CP_1
lavorativa, sia per l'età ed anche per l'evidenza che la stessa nell'anno 2019
ha seguito e concluso il Corso da Operatore Socio-Assistenziale, oltre ad essere in possesso di Diploma Magistrale già con abilitazione all'insegnamento, per cui ha le qualifiche per poter agevolmente ricercare ed ottenere un impiego lavorativo.
pagina 4 di 15 conveniva pertanto in giudizio chiedendo: “A) Parte_1 CP_1
Accertare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
concordatario celebrato in San Rufo, tra i coniugi e Parte_1 [...]
, avanti il curato della locale Parrocchia, con atto trascritto presso CP_1
l'Ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune (sub n°10 Parte II° Serie A,
Sezione A dell'anno 1999); B) Confermare l'assegnazione della casa
coniugale (di proprietà esclusiva del ricorrente), sita in Sassano (Sa) alla via
Mezzana n°1 al signor , il quale la abiterà con i figli e Parte_1 Per_1
, entrambi maggiorenni ma non ancora economicamente Per_2
autosufficienti; C) Disporre, rispetto al mantenimento previsto nella sentenza
di separazione giudiziale, la eliminazione di ogni somma a titolo di
mantenimento e/o assegno divorzile a fronte di una evidente riduzione delle
capacità reddituale del ricorrente il quale, in aggiunta, è il solo a far fronte ad
ogni spesa (anche scolastica ed universitaria ) dei due figli maggiorenni ma
non economicamente autosufficienti ed anche per l'evidenza che la signora
ha conseguito nell'anno 2019 la qualifica di Operatore Socio- CP_1
Sanitario oltre che ha il diploma di Magistrale abilitante all'insegnamento
pertanto ha la possibilità di svolgere attività lavorative corrispondenti;
D) In
caso di resistenza della resistente con condanna delle spese processuali a
pagina 5 di 15 favore di parte ricorrente”.
si costituiva, aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti CP_1
civili ma chiedendo: “- accertare e dichiarare che le somme sul conto
corrente n. 10000018612 presso BCC Monte Pruno, intestato a Parte_1
e , essere appartenenti in pari quota ad entrambi gli
[...] CP_1
intestatari e per l'effetto disporre la restituzione alla resistente della somma
pari alla quota di sua spettanza sia pure diminuita dell'importo ritenuto di
giustizia per la sua contribuzione al soddisfacimento dei bisogni attuali dei
figli, comunque entro i limiti di 25.000,00, con espressa rinuncia
all'eventuale esubero;
- disporre a carico del Signor e a favore della Pt_1
Signora di un assegno divorzile, in ragione della situazione reddituale CP_1
dei coniugi, delle condizioni economiche della Signora e del suo CP_1
contributo dato alla vita familiare . Con vittoria di spese nella ricorrenza dei
presupposti di legge.”
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è
fondata e va accolta.
Risulta, infatti, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi, protrattasi ininterrottamente oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del pagina 6 di 15 Tribunale e più precisamente sin dal 22.01.2020, quando i medesimi comparvero innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione conclusosi con sentenza n. 44/2024 pubblicata il 22.01.2024.
Lo stato di separazione, caratterizzato dall'assenza di coabitazione e di convivenza, deve presumersi essersi protratto ininterrottamente fino ad oggi in difetto di eccezione od anche di semplice deduzione contraria.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi, prevista dall'art. 3, n. 2 lett. B),
legge 1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio
2015 n. 55.
Quanto al riconoscimento dell'assegno divorzile, la Suprema Corte, a Sezioni
Unite, con la sentenza n. 18287/2018, ha chiarito, con riferimento ai dati normativi già esistenti, che: 1) «il riconoscimento dell'assegno di divorzio in
favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in
pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della
l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi
dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni
oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della
norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere
sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà
pagina 7 di 15 essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle
condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo
fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione
del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex
coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto»;
2) «all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla
natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende
direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e
conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge
richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di
un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello
reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita
familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali
sacrificate»; 3) «la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi,
anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla
ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del
ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla
formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex
coniugi».
pagina 8 di 15 Nell'ambito del predetto orientamento, è stato poi precisato che, ai fini della valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi economici e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, occorre tener conto sia dell'impossibilità
per il richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avere fornito, nel corso della vita coniugale, alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge, mentre è stata esclusa la possibilità di attribuire rilievo, a tal fine, al solo squilibrio economico esistente tra le parti o all'alto livello reddituale dell'altro coniuge, in quanto la differenza reddituale risulta coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ormai estraneo alla determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'obbligato non giustifica di per sé la corresponsione di un assegno commisurato alle sue sostanze (cfr. Cass., Sez. Un., 11/07/2018, n. 18287, cit.; nel medesimo senso, successivamente, Cass., Sez. I, 9/08/2019, n. 21234; Cass.
28/02/2020, n. 5603). Nella successiva ordinanza del 30 agosto 2019, n.
21926, sempre la Corte ha quindi ribadito che l'assegno di divorzio ha una funzione assistenziale, ma parimenti anche compensativa e perequativa,
come indicato dalle Sezioni Unite, e presuppone l'accertamento di uno squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economiche pagina 9 di 15 patrimoniali delle parti, riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti della coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi.
In definitiva, occorre un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio,
presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno
«perequativo», cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale, mentre in assenza della prova di questo nesso causale,
l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non può procurarseli per ragioni oggettive.
L'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato, in pagina 10 di 15 particolare, a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in ogni caso assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.
Nel caso di specie la resistente, quale richiedente la fissazione dell'assegno divorzile, non ha dato prova né del sacrificio delle aspettative lavorative e professionali a favore delle esigenze familiari - riportando negli atti solo affermazioni apodittiche e generiche - né della sua impossibilità oggettiva di procurarsi i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa: la richiedente è anzi in possesso di titolo di studio abilitante all'insegnamento nonché della qualifica di Operatore Socio Sanitario, conseguita nel 2019, inoltre dalla documentazione medica prodotta non si rileva una condizione fisica,
considerando anche l'età anagrafica, tale da trovarsi nell'impossibilità di poter svolgere attività lavorativa, né tantomeno ha dimostrato di essersi pagina 11 di 15 attivamente adoperata nella ricerca di un impiego.
Pertanto, il Tribunale ritiene di non riconoscere l'assegno divorzile in favore della richiedente considerando altresì che il padre è il solo a provvedere al mantenimento dei figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti.
Sulla domanda di restituzione somme formulata dalla resistente è consolidato l'orientamento di legittimità, il quale sostiene che deve ritenersi esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di divorzio,
soggetta al rito della camera di consiglio, con quella di restituzione di beni mobili, soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte (Cass. Civ.
12.1.2000, n. 266; Cassazione Civile 15 maggio 2001, n. 666).
Ancora la Suprema Corte, con ordinanza del 24 dicembre 2014 n. 27386, nel confermare l'orientamento espresso dalla Corte d'Appello di Milano, sul punto ha confermato "l'art. 40 cod. proc. civ., permette di concentrare nello stesso
processo, domande soggette a riti diversi, soltanto però qualora vi siano
specifiche ipotesi di connessione, elencate negli artt. 31, 32, 34, 35 e 36. La
domanda di divisione dei beni immobili, di restituzione di beni mobili, di
restituzione e pagamento di somme, sono soggette al rito ordinario, mentre
pagina 12 di 15 la domanda di divorzio è soggetta al rito speciale;
le prime sono domande
non legate dal vincolo della connessione e dei tutto autonome rispetto alla
domanda di divorzio (Cass. sentenza n. 10356 del 17/05/2005; Cass.
sentenza n. 6660 del 15/05/2001; Cass. sentenza n. 266 del
12/01/2000)".
Recentemente la Suprema Corte è tornata ad occuparsi dell'argomento sostenendo in merito che la domanda accessoria di restituzione di somme di danaro è inammissibile nell'ambito del giudizio di divorzio o di separazione ma specificando che l'inammissibilità va eccepita e/ o rilevata d'ufficio entro un termine ben preciso. Quindi tale eccezione deve essere tempestivamente sollevata dalle parti al Giudice Istruttore o dallo stesso rilevata entro la prima udienza come precisato nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.
3316/2017 dell'8.02.2017, ciò che è avvenuto nel caso di specie, in quanto l'eccezione è stata sollevata dal ricorrente con le note sostitutive d'udienza del 3.12.2024 depositate i data 29.11.2024.
Infine, si conferma l'assegnazione della casa coniugale (di proprietà esclusiva del ricorrente), sita in Sassano (Sa) alla via Mezzana n. 1 al signor
[...]
, il quale la abiterà con i figli e , entrambi maggiorenni Pt_1 Per_1 Per_2
ma non ancora economicamente autosufficienti.
pagina 13 di 15 Tenuto conto della natura della controversia e dell'esito della stessa, in particolare la non opposizione alla domanda di cessazione e stante la natura necessaria di tale pronuncia sullo status, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario,
contratto in SAN RUFO il 10.10.1999 (atto anno 1999, sub n. 10 Parte II,
Serie A, Sezione A del registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune) tra (C.F e Parte_1 C.F._1 CP_1
(C.F. ); C.F._3
2. Ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di celebrazione del matrimonio per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile ed ai sensi dell'art. 10 legge
1/12/1970 n. 898;
3. conferma l'assegnazione della casa coniugale (di proprietà esclusiva del ricorrente), sita in Sassano (Sa) alla via Mezzana n. 1 al signor Pt_1
pagina 14 di 15 , il quale la abiterà con i figli e , entrambi Pt_1 Per_1 Per_2
maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti
4. Dichiara compensate tra le parti le spese di lite
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del 6/5/25
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Riccardo Sabato dott. Giuliana Santa Trotta
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e
2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1
e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.
101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
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