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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 18/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 191/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA - CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di
Pace, Dott.ssa Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 191/2024, vertente tra
2i (C.F., IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Parte_1
) in persona del proprio Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
Ing. , rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Mariacarla Giorgetti presso il cui Controparte_1 studio è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
E
(C.F. e residente in [...] C.F._1
Alcione n. 13; Resistente
OGGETTO: Accertamento di contratto di compravendita simulato.
*****
CONCLUSIONI: All'udienza del 09.01.2025, parte ricorrente ha concluso come da comparsa depositata.
---- FATTO E PROCESSO ----
1- Con ricorso ex art. 281 undecies datato 30.04.2024, la evocava in Parte_2
giudizio , dinanzi al Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, per Controparte_2 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE Accertato e dichiarato il diritto di di procedere alla disalimentazione del PDR n. 15750000004188 e Parte_2
1 N.R.G. 191/2024
contatore matricola n. 52973441 e sito in Francavilla al Mare (CH), Viale Alcione n. 13.
Per l'effetto, ordinare al signor (C.F. ) di Controparte_2 C.F._1
consentire e permettere a e al personale tecnico di questa di disalimentare il Parte_2
PDR n. 15750000004188 e contatore matricola n. 52973441o disinstallare il contatore gas alimentante il PDR n. 15750000004188 e contatore matricola n. 52973441 sito in
Francavilla al Mare (CH), Viale Alcione n. 13. Ovvero, in subordine ordinare al signor
(C.F. ) di restituire a il contatore gas Controparte_2 C.F._1 Parte_2
alimentante il PDR n. 15750000004188 e contatore matricola n. 52973441 sito in
Francavilla al Mare (CH), Viale Alcione n. 13. IN OGNI CASO Con vittoria di competenze professionali e spese.”.
Con il suddetto ricorso, la ricorrente, sulle premesse di svolgere il servizio di distribuzione del gas nel Comune di Francavilla al Mare (CH), quale proprietaria degli impianti, esponeva che, dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 164/2000, l'attività di distribuzione del gas è stata separata dalle altre attività inerenti il settore e conseguentemente alle società di distribuzione compete la responsabilità delle attività tecniche di gestione delle reti gas fino al misuratore compreso, mentre quella relativa alle attività riconducibili al rapporto di fornitura del gas con i clienti finali compete alle società di vendita, operanti in regime di libero mercato.
Deduceva quali obblighi incombono sulla società di distribuzione a seguito di richiesta della società di vendita e che a fronte del verificarsi di talune situazioni.
In particolare, ai sensi degli artt. 5 e 6 del TIMG, in caso di morosità dell'utente finale, la società di vendita chiede la chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità e, entro termini molto stretti, la società di distribuzione è tenuta all'intervento di chiusura del
PDR, mentre qualora non sia possibile la chiusura del PDR, la società di vendita può richiedere alla società di distribuzione la “cessazione amministrativa per morosità” ex art. 13 TIMG.
La ricorrente deduceva altresì che, dalla data di produzione degli effetti della richiesta di cessazione amministrativa per morosità, a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del PDR, si attiva la procedura di default ex art. 32.2 del TIVG, che è gestita dal c.d. fornitore di default (soggetto diverso dalla società di vendita e dalla società di distribuzione, il quale svolge tale attività a spese della collettività) e si articola, inoltre, nell'obbligo, da parte della società di distribuzione, di provvedere alla tempestiva disalimentazione fisica del punto di riconsegna;
per l'effetto, l'impresa di distribuzione deve compiere tutte le azioni necessarie (già iniziate in fase di “pre-default”) al fine di disalimentare il punto di riconsegna dell'utente finale.
2 N.R.G. 191/2024
Precisava la ricorrente che, nel caso di specie, la SI.ra concludeva un Parte_3
contratto di somministrazione del gas con Hera Comm Marche S.p.A., quale società di vendita e il gas veniva somministrato mediante l'impianto (PDR) n. 15750000004188 e contatore matricola n. 52973441 sito in Francavilla al Mare (CH), al Viale Alcione n. 13.
La società di vendita, a fronte della morosità di controparte, richiedeva all'esponente di procedere alla sospensione della fornitura de qua, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore e la ricorrente in data 13.11.2020 tentava, senza esito, di accedere al predetto PDR per procedere alla sua disalimentazione.
Pertanto, la società di vendita inoltrava all'esponente richiesta di cessazione amministrativa, risolvendo in tal modo il contratto di somministrazione in essere e, conseguentemente,
l'esponente, previo avviso a mezzo telegramma, tentava il 16.06.2020 di accedere agli impianti, per mezzo di tecnici all'uopo incaricati, onde dare corso alla disalimentazione del
PDR, ma ivi riscontrava l'impossibilità ad eseguire i propri doveri per l'assenza in loco/opposizione del resistente e l'irrealizzabilità di accedere al contatore, tuttavia, essendo dovere/onere di quale società di distribuzione, procedere con la Parte_2 disalimentazione fisica del PDR, così come alla stessa imposto dall'art. 40.2.a del TIVG, veniva depositato ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avanti al Tribunale di Chieti (RG 332/2020), al fine di veder accertato il diritto alla disalimentazione, con conseguente condanna della
SI.ra a consentire l'accesso al PDR a tale fine e, con sentenza n. 23/2021 del Pt_3
15.02.2021, il Tribunale accoglieva le domande proposte.
In occasione dell'esecuzione coatta del provvedimento, tuttavia, si apprendeva che la SI.ra non era nel possesso dell'immobile ove si trova il PDR e, dalle ricerche eseguite, Pt_3
emergeva che quest'ultimo era stato oggetto di trasferimento forzoso a favore del SI.
residente presso il medesimo e, pur avendo inoltrato rituale richiesta di Controparte_2 accesso all'immobile al nuovo proprietario e attuale occupante, la missiva rimaneva priva di riscontro.
Dopo aver compiuto una disamina della normativa applicabile nel caso che ci occupa e della
Giurisprudenza in materia, la ricorrente deduceva la necessità di riconoscere il diritto di procedere alla disalimentazione del PDR, nonché l'obbligo del resistente di consentire detta disalimentazione, avendo lo stesso impedito l'accesso ai tecnici di CP_3
, infine, la ricorrente che il predetto diritto alla disalimentazione può dirsi
[...] riconosciuto in forza dell'ordinanza già resa dal Tribunale di Chieti nei confronti della SI.ra
, tuttavia l'ordine di accesso all'immobile può riversarsi sul SI. essendo Pt_3 CP_2
l'attuale occupante dell'immobile e dunque usufruisce del gas somministrato tramite il PDR.
2- Il resistente, SI. non si costituiva in giudizio. Controparte_2
3 N.R.G. 191/2024
3- Alla udienza del 12.09.2024, il Giudice dava atto del deposito di parte ricorrente dell'11.09.2024, che conteneva istanza di rinvio attesa la pendenza di trattative di bonario componimento, volte alla definizione stragiudiziale della vicenda e rinviava alla udienza del
05.12.2024, facendo salvi i diritti di prima udienza.
Alla udienza del 05.12.2024, la difesa della ricorrente chiedeva che l'estinzione del procedimento per cessata materia del contendere, a spese legali compensate, stante l'uscita dal default della posizione del resistente e, il giudice, dato atto, riservava provvedimento.
Con ordinanza del 14.12.2024, il Giudice fissava per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 09.01.2025, sostituendola ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, che venivano ritualmente depositate dalla parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4- La richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, da parte della ricorrente, che si appalesa come legittima, va accolta.
5- In merito alle spese del giudizio, è necessario precisare che avendo la medesima parte ricorrente richiesto la compensazione delle stesse, si rileva che essa ha ragionevolmente evitato un'istruttoria sulla domanda proposta e, inoltre, si rileva che parte resistente non si è costituita in giudizio, né è comparsa alla prima udienza, pertanto, anche in virtù di tale ultimo motivo, va disposta la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona-Civile, definitivamente pronunciando sulle domande di cui in narrativa, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
Compensa le spese del presente giudizio come da parte motiva.
Si comunichi
Chieti, lì 18.01.2025
Il GOP
Dott.ssa Filomena Maria Cofone
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA - CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di
Pace, Dott.ssa Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 191/2024, vertente tra
2i (C.F., IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Parte_1
) in persona del proprio Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
Ing. , rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Mariacarla Giorgetti presso il cui Controparte_1 studio è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
E
(C.F. e residente in [...] C.F._1
Alcione n. 13; Resistente
OGGETTO: Accertamento di contratto di compravendita simulato.
*****
CONCLUSIONI: All'udienza del 09.01.2025, parte ricorrente ha concluso come da comparsa depositata.
---- FATTO E PROCESSO ----
1- Con ricorso ex art. 281 undecies datato 30.04.2024, la evocava in Parte_2
giudizio , dinanzi al Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, per Controparte_2 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE Accertato e dichiarato il diritto di di procedere alla disalimentazione del PDR n. 15750000004188 e Parte_2
1 N.R.G. 191/2024
contatore matricola n. 52973441 e sito in Francavilla al Mare (CH), Viale Alcione n. 13.
Per l'effetto, ordinare al signor (C.F. ) di Controparte_2 C.F._1
consentire e permettere a e al personale tecnico di questa di disalimentare il Parte_2
PDR n. 15750000004188 e contatore matricola n. 52973441o disinstallare il contatore gas alimentante il PDR n. 15750000004188 e contatore matricola n. 52973441 sito in
Francavilla al Mare (CH), Viale Alcione n. 13. Ovvero, in subordine ordinare al signor
(C.F. ) di restituire a il contatore gas Controparte_2 C.F._1 Parte_2
alimentante il PDR n. 15750000004188 e contatore matricola n. 52973441 sito in
Francavilla al Mare (CH), Viale Alcione n. 13. IN OGNI CASO Con vittoria di competenze professionali e spese.”.
Con il suddetto ricorso, la ricorrente, sulle premesse di svolgere il servizio di distribuzione del gas nel Comune di Francavilla al Mare (CH), quale proprietaria degli impianti, esponeva che, dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 164/2000, l'attività di distribuzione del gas è stata separata dalle altre attività inerenti il settore e conseguentemente alle società di distribuzione compete la responsabilità delle attività tecniche di gestione delle reti gas fino al misuratore compreso, mentre quella relativa alle attività riconducibili al rapporto di fornitura del gas con i clienti finali compete alle società di vendita, operanti in regime di libero mercato.
Deduceva quali obblighi incombono sulla società di distribuzione a seguito di richiesta della società di vendita e che a fronte del verificarsi di talune situazioni.
In particolare, ai sensi degli artt. 5 e 6 del TIMG, in caso di morosità dell'utente finale, la società di vendita chiede la chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità e, entro termini molto stretti, la società di distribuzione è tenuta all'intervento di chiusura del
PDR, mentre qualora non sia possibile la chiusura del PDR, la società di vendita può richiedere alla società di distribuzione la “cessazione amministrativa per morosità” ex art. 13 TIMG.
La ricorrente deduceva altresì che, dalla data di produzione degli effetti della richiesta di cessazione amministrativa per morosità, a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del PDR, si attiva la procedura di default ex art. 32.2 del TIVG, che è gestita dal c.d. fornitore di default (soggetto diverso dalla società di vendita e dalla società di distribuzione, il quale svolge tale attività a spese della collettività) e si articola, inoltre, nell'obbligo, da parte della società di distribuzione, di provvedere alla tempestiva disalimentazione fisica del punto di riconsegna;
per l'effetto, l'impresa di distribuzione deve compiere tutte le azioni necessarie (già iniziate in fase di “pre-default”) al fine di disalimentare il punto di riconsegna dell'utente finale.
2 N.R.G. 191/2024
Precisava la ricorrente che, nel caso di specie, la SI.ra concludeva un Parte_3
contratto di somministrazione del gas con Hera Comm Marche S.p.A., quale società di vendita e il gas veniva somministrato mediante l'impianto (PDR) n. 15750000004188 e contatore matricola n. 52973441 sito in Francavilla al Mare (CH), al Viale Alcione n. 13.
La società di vendita, a fronte della morosità di controparte, richiedeva all'esponente di procedere alla sospensione della fornitura de qua, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore e la ricorrente in data 13.11.2020 tentava, senza esito, di accedere al predetto PDR per procedere alla sua disalimentazione.
Pertanto, la società di vendita inoltrava all'esponente richiesta di cessazione amministrativa, risolvendo in tal modo il contratto di somministrazione in essere e, conseguentemente,
l'esponente, previo avviso a mezzo telegramma, tentava il 16.06.2020 di accedere agli impianti, per mezzo di tecnici all'uopo incaricati, onde dare corso alla disalimentazione del
PDR, ma ivi riscontrava l'impossibilità ad eseguire i propri doveri per l'assenza in loco/opposizione del resistente e l'irrealizzabilità di accedere al contatore, tuttavia, essendo dovere/onere di quale società di distribuzione, procedere con la Parte_2 disalimentazione fisica del PDR, così come alla stessa imposto dall'art. 40.2.a del TIVG, veniva depositato ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avanti al Tribunale di Chieti (RG 332/2020), al fine di veder accertato il diritto alla disalimentazione, con conseguente condanna della
SI.ra a consentire l'accesso al PDR a tale fine e, con sentenza n. 23/2021 del Pt_3
15.02.2021, il Tribunale accoglieva le domande proposte.
In occasione dell'esecuzione coatta del provvedimento, tuttavia, si apprendeva che la SI.ra non era nel possesso dell'immobile ove si trova il PDR e, dalle ricerche eseguite, Pt_3
emergeva che quest'ultimo era stato oggetto di trasferimento forzoso a favore del SI.
residente presso il medesimo e, pur avendo inoltrato rituale richiesta di Controparte_2 accesso all'immobile al nuovo proprietario e attuale occupante, la missiva rimaneva priva di riscontro.
Dopo aver compiuto una disamina della normativa applicabile nel caso che ci occupa e della
Giurisprudenza in materia, la ricorrente deduceva la necessità di riconoscere il diritto di procedere alla disalimentazione del PDR, nonché l'obbligo del resistente di consentire detta disalimentazione, avendo lo stesso impedito l'accesso ai tecnici di CP_3
, infine, la ricorrente che il predetto diritto alla disalimentazione può dirsi
[...] riconosciuto in forza dell'ordinanza già resa dal Tribunale di Chieti nei confronti della SI.ra
, tuttavia l'ordine di accesso all'immobile può riversarsi sul SI. essendo Pt_3 CP_2
l'attuale occupante dell'immobile e dunque usufruisce del gas somministrato tramite il PDR.
2- Il resistente, SI. non si costituiva in giudizio. Controparte_2
3 N.R.G. 191/2024
3- Alla udienza del 12.09.2024, il Giudice dava atto del deposito di parte ricorrente dell'11.09.2024, che conteneva istanza di rinvio attesa la pendenza di trattative di bonario componimento, volte alla definizione stragiudiziale della vicenda e rinviava alla udienza del
05.12.2024, facendo salvi i diritti di prima udienza.
Alla udienza del 05.12.2024, la difesa della ricorrente chiedeva che l'estinzione del procedimento per cessata materia del contendere, a spese legali compensate, stante l'uscita dal default della posizione del resistente e, il giudice, dato atto, riservava provvedimento.
Con ordinanza del 14.12.2024, il Giudice fissava per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 09.01.2025, sostituendola ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, che venivano ritualmente depositate dalla parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4- La richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, da parte della ricorrente, che si appalesa come legittima, va accolta.
5- In merito alle spese del giudizio, è necessario precisare che avendo la medesima parte ricorrente richiesto la compensazione delle stesse, si rileva che essa ha ragionevolmente evitato un'istruttoria sulla domanda proposta e, inoltre, si rileva che parte resistente non si è costituita in giudizio, né è comparsa alla prima udienza, pertanto, anche in virtù di tale ultimo motivo, va disposta la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona-Civile, definitivamente pronunciando sulle domande di cui in narrativa, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
Compensa le spese del presente giudizio come da parte motiva.
Si comunichi
Chieti, lì 18.01.2025
Il GOP
Dott.ssa Filomena Maria Cofone
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