Art. 8. Provvidenze per i territori del belice e per altre zone della sicilia
1 . Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e di riparazione dei fabbricati privati distrutti o danneggiati dal terremoto del 1968 nelle zone del belice, nonche' per gli interventi diretti ad assicurare l'agibilita' e la funzionalita' dei ricoveri provvisori realizzati nelle medesime zone e la demolizione di quelli lasciati liberi dagli assegnatari, l'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 , e' incrementata di lire 30 miliardi per l'anno 1992 e di lire 70 miliardi per l'anno 1993.
2 . Per le finalita' di cui all' articolo 19- bis del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536 , e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1991 e di lire 10 miliardi per l'anno 1992, per il completamento delle opere di ricostruzione nelle zone della sicilia occidentale colpite dagli eventi sismici del 1981. Al relativo onere si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1.
3 . Gli alloggi costruiti ai sensi dell' articolo 1, primo comma, lettera d), del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241 , e successive modificazioni, sono assegnati secondo i criteri previsti dal decreto del presidente della repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 , e successive modificazioni.
4 . Il primo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241 , da ultimo sostituito dall' articolo 15 della legge 7 marzo 1981, n. 64 , e' sostituito dal seguente: "le aree e gli immobili di risulta o abbandonati in conseguenza del trasferimento, comunque effettuato, di unita' immobiliari su altra area, con il contributo dello stato, passano gratuitamente a far parte del patrimonio comunale".
5 . Dopo il terzo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241 , da ultimo sostituito dall' articolo 15 della legge 7 marzo 1981, n. 64 , e' inserito il seguente: "l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dei beni di cui ai precedenti commi e' disposta con ordinanza del sindaco".
6 . Al fine di consentire il completamento degli interventi di recupero edilizio e di ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici degli anni 1984, 1985 e 1986 nella sicilia orientale di cui ai decreti-legge 3 aprile 1985, n. 114 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211 , e successive modificazioni, e 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46 , e successive modificazioni, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15 miliardi per l'anno 1992 e di lire 15 miliardi per l'anno 1993 a carico del fondo per la protezione civile che, a tal fine, e' integrato dei corrispondenti importi.
7 . Al penultimo comma dell' articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241 , e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "se l'immobile, ripristinabile in sito, e' ubicato all'interno delle zone delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2 del decreto del ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, sono necessari i pareri favorevoli della sovrintendenza ai beni culturali e ambientali competente per territorio, del consiglio regionale di urbanistica e del consiglio comunale".
8 . Al primo comma dell'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178 , come modificato dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "da un rappresentante della sovrintendenza per i beni culturali e ambientali competente per territorio, di livello non inferiore all'ottava qualifica funzionale, che partecipa solo all'istruzione delle pratiche e alle deliberazioni relative a progetti su unita' immobiliari ubicate all'interno delle zone delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2 del decreto del ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968".
1 . Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e di riparazione dei fabbricati privati distrutti o danneggiati dal terremoto del 1968 nelle zone del belice, nonche' per gli interventi diretti ad assicurare l'agibilita' e la funzionalita' dei ricoveri provvisori realizzati nelle medesime zone e la demolizione di quelli lasciati liberi dagli assegnatari, l'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 , e' incrementata di lire 30 miliardi per l'anno 1992 e di lire 70 miliardi per l'anno 1993.
2 . Per le finalita' di cui all' articolo 19- bis del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536 , e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1991 e di lire 10 miliardi per l'anno 1992, per il completamento delle opere di ricostruzione nelle zone della sicilia occidentale colpite dagli eventi sismici del 1981. Al relativo onere si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1.
3 . Gli alloggi costruiti ai sensi dell' articolo 1, primo comma, lettera d), del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241 , e successive modificazioni, sono assegnati secondo i criteri previsti dal decreto del presidente della repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 , e successive modificazioni.
4 . Il primo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241 , da ultimo sostituito dall' articolo 15 della legge 7 marzo 1981, n. 64 , e' sostituito dal seguente: "le aree e gli immobili di risulta o abbandonati in conseguenza del trasferimento, comunque effettuato, di unita' immobiliari su altra area, con il contributo dello stato, passano gratuitamente a far parte del patrimonio comunale".
5 . Dopo il terzo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241 , da ultimo sostituito dall' articolo 15 della legge 7 marzo 1981, n. 64 , e' inserito il seguente: "l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dei beni di cui ai precedenti commi e' disposta con ordinanza del sindaco".
6 . Al fine di consentire il completamento degli interventi di recupero edilizio e di ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici degli anni 1984, 1985 e 1986 nella sicilia orientale di cui ai decreti-legge 3 aprile 1985, n. 114 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211 , e successive modificazioni, e 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46 , e successive modificazioni, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15 miliardi per l'anno 1992 e di lire 15 miliardi per l'anno 1993 a carico del fondo per la protezione civile che, a tal fine, e' integrato dei corrispondenti importi.
7 . Al penultimo comma dell' articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241 , e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "se l'immobile, ripristinabile in sito, e' ubicato all'interno delle zone delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2 del decreto del ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, sono necessari i pareri favorevoli della sovrintendenza ai beni culturali e ambientali competente per territorio, del consiglio regionale di urbanistica e del consiglio comunale".
8 . Al primo comma dell'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178 , come modificato dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "da un rappresentante della sovrintendenza per i beni culturali e ambientali competente per territorio, di livello non inferiore all'ottava qualifica funzionale, che partecipa solo all'istruzione delle pratiche e alle deliberazioni relative a progetti su unita' immobiliari ubicate all'interno delle zone delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2 del decreto del ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968".