Articolo 2 della Legge 14 ottobre 1985, n. 611
Articolo 1Articolo 3
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8 novembre 1985
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 54 della convenzione.
Entrata in vigore il 8 novembre 1985