Sentenza 31 maggio 2000
Massime • 1
La proposta di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale non determina incompatibilità del magistrato di sorveglianza che l'abbia formulata nel successivo giudizio per la revoca della misura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/05/2000, n. 4061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4061 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 31/05/2000
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE Consigliere SENTENZA
2. Dott. MOCALI PIERO " N. 4061
3. Dott. BARDOVAGNI PAOLO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N. 03935/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RA EO n. il 23.03.1948
avverso ordinanza del 15.09.1999 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di TORINO sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. FABBRI GIANVITTORE
lette le conclusioni del P.G. Dr. VIGLIETTA Gianfranco Dichiararsi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta e rigettarsi il ricorso. OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 15-9-1999 il Tribunale di Sorveglianza di Torino revocava, su proposta del Magistrato di Sorveglianza di Cuneo, l'affidamento in prova disposto nei confronti di RA EO, condannato per il reato di bancarotta fraudolenta, rilevando che costui non aveva ottemperato ad una delle prescrizioni impostegli, consistente nel prendere contatto con il curatore fallimentare per attenuare, anche simbolicamente, il danno dei creditori maggiormente esposti. Il Tribunale rilevava che la prescrizione inosservata richiedeva un onere di diligenza minimo;
riteneva, pertanto, che non vi era stata alcuna positiva risposta al trattamento e revocava l'affidamento con effetto retroattivo.
Avverso la predetta ordinanza ricorre il RA, tramite il suo difensore, eccependo l'illegittimità costituzionale dell'art. 47 comma 11 Ord. Pen. - in relazione all'art. 103 della legge delega 16 - 2-1987 n. 81 e agli artt. 25 e 101 Cost. - e deducendo la violazione di legge e il vizio motivazionale.
Quanto all'eccezione di incostituzionalità, il ricorrente sostiene che il Magistrato di Sorveglianza nel proporre la revoca della misura ha compiti similari al pubblico ministero e compie un atto che determina la sua incompatibilità ex art. 34 c.p.p. e viola lo spirito degli artt. 25 e 101 Cost. L'eccezione è manifestamente infondata Premesso che questa Corte ha già ritenuto insussistente l'incompatibilità, a comporre il tribunale che deve decidere sulla revoca della misura alternativa, da parte del magistrato di sorveglianza che ne ha disposto la sospensione in via provvisoria (Cass., 25-6-93, Forcucci) si osserva che la proposta di revoca non può considerarsi assimilabile agli atti determinanti incompatibilità ai sensi dell'art. 34 c.p.p., ne' contrastante con i principi di imparzialità e terzietà del giudice e con le norme costituzionali indicate dal ricorrente. Invero il Magistrato di Sorveglianza non è equiparabile al pubblico ministero, non avendo i poteri di indagine di quest'ultimo ma soltanto il potere discrezionale di valutare provvisoriamente la gravità della violazione commessa;
peraltro, la valutazione da lui effettuata viene compiuta nell'ambito della stessa fase del procedimento che si conclude con la decisione sulla proposta di revoca.
Quanto alla violazione di legge e al vizio motivazionale, il ricorrente lamenta che sia stata revocata la misura alternativa per la violazione di una sola prescrizione su undici, peraltro "simbolica".
Il motivo è infondato. Invero la sentenza impugnata ha congruamente spiegato, facendo corretta applicazione dei principi e delle norme di legge e con motivazione immune da vizi logici manifesti, perché ha ritenuto rilevante la violazione di una delle prescrizioni, considerando che, proprio perché richiedeva un onere di diligenza minimo, l'inadempimento ad essa costituisce prova di una mancata risposta al trattamento. Il giudizio espresso dal tribunale non è manifestamente illogico e non compete a questa Corte una rivalutazione delle risultanze di fatto.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2000