Sentenza 13 marzo 2008
Massime • 1
Ai fini della proposizione del ricorso per cassazione previsto dall'art. 325 cod. proc. pen. avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali di cui agli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il difensore della persona, diversa dall'imputato o dall'indagato, che avrebbe diritto alla restituzione, deve essere munito di procura speciale ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ.. (Fattispecie relativa alla richiesta di riesame proposta dal terzo cd. "sequestrato" avverso un provvedimento adottato ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e 12-sexies della L. 7 agosto 1992, n. 356, in relazione a beni dallo stesso posseduti, e dei quali l'indagato era titolare o aveva la disponibilità attraverso l'interposizione del terzo).
Commentari • 2
- 1. L'inapplicabilità della sanatoria prevista dall'art. 182 c.p.c. alLina Matarrese · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per scaricare la sentenza in commento, clicca sotto su download documento. Clicca qui per leggere l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, a suo tempo pubblicata sulla nostra Rivista con una nota di commento sempre a firma di L. Matarrese. 1. Con la sentenza qui pubblicata le Sezioni Unite pongono fine ad un'intricata questione procedurale oggetto di insanabile contrasto giurisprudenziale. Prima di soffermare l'attenzione sulle motivazioni che sottendono alla decisione del Collegio occorre richiamare per sommi capi la vicenda che ha dato origine all'ordinanza di rimessione. Con decreto depositato il 14 luglio 2010, poi confermato dalla Corte d'appello, il Tribunale di Napoli …
Leggi di più… - 2. Alle Sezioni Unite la questione relativa all'ammissibilitàLina Matarrese · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con l'ordinanza qui riportata la Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione rimette alle Sezioni Unite, ex art. 618 c.p.p., una questione di diritto oggetto di un insanabile contrasto giurisprudenziale. Trattasi dell'ammissibilità dell'impugnazione proposta dal difensore del terzo interessato alla restituzione del bene (sottoposto a sequestro preventivo o ad una misura di prevenzione patrimoniale), ove sia rilevato il difetto di procura speciale. 2. L'indagato veniva sottoposto dal Tribunale di Napoli, in ragione della sua pericolosità sociale, ad una misura di prevenzione personale e alla confisca di beni formalmente intestati alla moglie, specificamente indicati nel decreto di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/03/2008, n. 16974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16974 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 13/03/2008
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 717
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 39835/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO AR NA;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro in data 31 luglio 2007;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Dott. Eugenio Selvaggi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Sorrentino Tommaso.
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame proposta da AR NA NO avverso il provvedimento di sequestro preventivo del G.i.p del Tribunale dello stesso Ufficio giudiziario in data 2 luglio 2007, ai sensi dell'art. 321 c.p.p. e D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, con il quale erano stati sottoposti alla cautela reale i beni dalla stessa posseduti, analiticamente indicati nei due provvedimenti anzidetti (magazzino e appartamenti in nuda proprietà donatile dai genitori AL NO e EN ZZ, con riserva di usufrutto in favore dei donanti), quale sorella di NO IU, indagato per associazione di tipo mafioso, beni di cui l'indagato, secondo l'accusa, era titolare o aveva la disponibilità, attraverso l'interposizione della sorella, in valore sproporzionato ai redditi posseduti.
Per quanto riguarda i beni sottoposti a vincolo, formalmente appartenenti a AR NA NO, terza sequestrata, il Tribunale ha ritenuto che fosse onere della medesima fornire giustificazioni in ordine alla loro lecita provenienza, presumendo la legge che i beni accumulati da persone indagate per determinati reati (tra cui l'associazione di tipo mafioso), di cui costoro siano titolari o abbiano la disponibilità, anche per interposta persona, siano stati acquistati con il provento di attività illecite. E il Collegio riteneva che, nel caso, la ricorrente non avesse fornito la prova positiva della liceità della provenienza dei beni sequestrati, in considerazione dei modestissimi redditi denunciati al fisco dallo stesso (e dalla coniuge), negli anni dal 1988 al 2005, inidonei a superare la soglia della povertà.
Propone ricorso l'avv. Tommaso Sorrentino il quale deduce che il Tribunale avrebbe errato nell'esaminare prima la richiesta di riesame per il provvedimento cautelare reale e poi quello personale, in quanto così facendo non gli sarebbe stato possibile accertare se la misura reale peculiare di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, adottata nel caso (da ritenere per ciò illegittima), fosse stata disposta in relazione a un reato per cui era consentita. Sostiene poi che il G.i.p. avrebbe adottato una motivazione unitaria (e quindi praticamente nessuna motivazione) emanando un unico provvedimento cautelare reale senza motivare in ordine a ciascuna singola posizione. Il Tribunale del riesame non avrebbe provveduto a integrare la motivazione sia con riferimento alle ragioni della adozione del sequestro sia in ordine alla sussistenza dei presupposti. Sarebbero quindi privi di motivazione i provvedimenti di sequestro e di rigetto della richiesta di riesame adottati nei confronti di NO, Di BE, AM EF NT, EF VI, EF SQ e TU EA. Sostiene infine che il citato D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, avrebbe per presupposto una sentenza di condanna, senza alcuna possibilità di estensione al sequestro preventivo. Reputa, in altri termini, che la normativa del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies non sarebbe applicabile al sequestro preventivo ma solo alla confisca, onde dovrebbe ritenersi illegittima la trasposizione dell'intero D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, nell'art. 321 c.p., norma che sola dovrebbe operare, in relazione all'art. 240 c.p., pur nelle ipotesi di confisca previste dal D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies. Osserva preliminarmente la Corte che la NO non ha conferito una procura al difensore, essendosi limitata a nominarlo nel presente procedimento.
Va rilevato in proposito che, considerata la qualità di terza sequestrata della NO, tale nomina non consenta la valida instaurazione del giudizio da parte dei difensori sopra indicati, con la conseguenza che il ricorso deve dichiararsi inammissibile. Va osservato infatti che la nomina del difensore nelle forme di cui all'art. 96 c.p.p. è idonea a conferire un valido potere di rappresentanza esclusivamente per l'imputato. Alla situazione dell'imputato è equiparata, per espressa disposizione di legge quella della persona offesa dal reato, alla quale l'art. 101 c.p.p. conferisce espressamente la possibilità di nominare un difensore nelle forme di cui all'art. 96 c.p.p. Nessuna previsione di carattere generale è dettata per il terzo sequestrato il quale ritenga di aver diritto alla restituzione del bene, soggetto che è estraneo al rapporto processuale penale, ragione per la quale è sorto nella giurisprudenza di questa Corte il problema di individuare quale sia la modalità con la quale il difensore di tale persona debba essere investito perché sia munito dei poteri di rappresentanza e difesa. Già l'orientamento formatosi in proposito in anni meno recenti, si era espresso nel senso che il terzo sequestrato, "anche a volere riconoscere alla persona che avrebbe diritto alla restituzione la qualifica di parte nel limitato ambito del procedimento incidentale di cui agli artt. 324 e 325 c.p.p., diretto alla verifica delle legittimità di un provvedimento di sequestro", deve conferire al difensore procura speciale "al pari di quello delle altre parti private diverse dall'imputato" (Cass., sez. 5, n. 711 del 9 febbraio 1999 - dep. 22 marzo 1999; Cass., sez. 5, n. 32800 del 6 giugno 2001 - dep. 3 settembre 2001; Cass., sez. 5, n. 13412 del 17 febbraio 2004 - dep. 19 marzo 2004).
Tale orientamento appare corretto e deve essere seguito con la specificazione che, nel caso prospettato, il terzo sequestrato deve conferire al difensore una vera e propria procura alle liti ai sensi dell'art. 83 c.p.c., apparendo tale soggetto processuale gravato dall'onere di patrocinio, essendo portatore di interessi squisitamente civilistici, volti alla restituzione del bene a lui sequestrato (v. in tal senso Cass., sez. 6, n. del 25 settembre 2007 - dep. 31 ottobre 2007). Egli, infatti, a ben vedere, non può (e non potrebbe) avere lo scopo di pretendere la verifica della legittimità del provvedimento di natura penale del sequestro preventivo, al fine di ottenerne l'annullamento (tali finalità, e i relativi poteri appaiono riservati al sequestrato indagato o imputato), ma può avere, nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 324 e 325 c.p.p., esclusivamente l'interesse, e i relativi poteri, di far valere la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di relazioni di "collegamento" col sequestrato. Egli è pertanto legittimato a richiedere il riesame o a proporre appello limitatamente alla presunzione di interposizione di persona in base alla quale la misura cautelare è stata disposta (Cass., sez. 1, n. 31663 del giorno 8 luglio 2004 - dep. il 20 luglio 2004), difformemente da quanto esposto nel primo gruppo di decisioni sopra richiamato. Ciò che esclude di poter ravvisare alla base della azione del terzo sequestrato un interesse di tipo penalistico, e conferma la natura strettamente civilistica dello scopo perseguito. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione della causa di inammissibilità, si stima equo determinare in Euro 1.000 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2008