Sentenza 25 giugno 2008
Massime • 1
In tema di impugnazione della parte civile, la presunzione di efficacia della procura speciale soltanto per un determinato grado del processo, stabilita dall'art. 100, comma terzo, cod. proc. pen., può essere superata da una volontà diversa espressa nell'atto. (In motivazione, la S.C. ha affermato che la manifestazione di tale volontà sussiste nel caso di richiamo globale ad "ogni grado di giudizio", mentre deve essere esclusa nel caso di procura contenente il semplice riferimento ad "ogni facoltà di legge", riferimento che, in assenza di ulteriori specificazioni, deve essere riportato al solo grado di giudizio in cui il conferimento è stato operato).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 1133 del 29https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1133 Anno 2013 Presidente: TERESI ALFREDO Relatore: ZAZA CARLO SENTENZA sul ricorso proposto da Paffetti Maria, nata a Roccagorga il 31/03/1934 quale parte civile nel procedimento nei confronti di Paciotti Pietroantonio, nato a Roccagorga il 28/01/1954 avverso la sentenza del Giudice di pace di Priverno del 04/10/2011 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per la parte civile ricorrente l'avv. Angela Porcelli, che ha concluso per raccoglimento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/06/2008, n. 33369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33369 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2008 |
Testo completo
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33369 /0 8 Udienza pubblica del 25-6-08
SENTENZA N. 2975
REGISTRO GENERALE
N. 8997/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Domenico Nardi Presidente
1. Dott. Giuliana Ferrua Consigliere
" Raffaello Federico 2.
3. " Gennaro Marasca "
4. " Antonio Didone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da GL NC nata l'[...] avverso la sentenza emessa il 22-10-07 dalla Corte di appello di Catanzarohel procedimento a carico di RA EN nato l'[...]
Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso.
Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Giuliana Ferrua
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Angelo Di Popolo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata agli effetti civili.
Motivi di ricorso e ragioni della decisione.
Con sentenza 6-7-06 il Tribunale di Acri dichiarava RA EN responsabile di minaccia ed ingiuria nei confronti di GL NC (per avere profferito al di lei indirizzo le seguenti parole: “vi distruggo, puttana, prostituta, dov'è tuo marito che lo sistemo io"; con la continuazione e le attenuanti generiche lo condannava a pena ritenuta di giustizia nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile.
La Corte di appello di Catanzaro, con pronuncia 22-10-07, assolveva l'imputato dall'addebito di cui all'art. 612 c.p. perché il fatto non sussiste e dichiarava non doversi procedere per l'altro reato per mancanza di querela.
Avverso quest'ultima decisione ha proposto ricorso per cassazione la parte civile,
deducendo violazione di legge e contraddittorietà della motivazione con riguardo ad entrambi i capi della medesima.
Il ricorso è stato sottoscritto da difensore che risulta privo di procura speciale ad hoc.
Ai sensi dell'art. 100 c.p.p. la parte civile sta in giudizio con un difensore munito di procura speciale la quale si presume conferita soltanto per un determinato grado di giudizio, quando nell'atto non viene espressa volontà diversa: orbene, se detta volontà può ritenersi manifestata con un richiamo globale ad "ogni grado del giudizio", deve invece escludersi che sia sufficiente al fine di superare la presunzione de qua il semplice generico riferimento ad "ogni facoltà di legge" che, senza ulteriori specificazioni, va riportato al solo grado in cui il conferimento viene operato (si veda:
Cass. S.U. 27-10-04 n. 4412 Rv. 229179; Cass. 16-4-03 n. 35566 Rv. 226031; Cass. 6-
7-06 n. 29437 Rv. 235218).
Orbene, nel presente caso si rileva che la procura in atti, rilasciata il 6-11-03 (al momento della costituzione di parte civile dinnanzi al Tribunale) dalla GL
er all'avv. Rendace il quale ha presentato il ricorso, non contiene alcun dato che consenta di ritenere in essa manifestata la volontà di conferire al nominato difensore il potere di proporre impugnazione, non essendovi cenno alcuno ai gradi successivi di giudizio.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile perché avanzato da soggetto non legittimato;
segue condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, valutata la vicenda processuale, si stima equo fissare in 1.000,00 euro.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di
1000,00 euro.
Roma, 25-6-08.
Il Presidente
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DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 1 2 AGO) 2008
Vor un IL CANCELLIERECT Carmela Lanzuise