Sentenza 6 luglio 2006
Massime • 1
È inammissibile l'impugnazione proposta, ex art. 576 cod. proc. pen., avverso la sentenza di assoluzione di primo grado dal difensore della parte civile, sprovvisto di specifico mandato, considerato che la previsione di cui all'art. 100, comma terzo, cod. proc. pen., richiede - al fine di escludere che la delega defensionale si presuma conferita per un determinato grado del processo - che dall'atto risulti l'espressa volontà diversa, così istituendo una presunzione semplice della limitazione della procura ad un determinato grado del processo. Ne consegue, ancorché per il rilascio della procura speciale non sia prevista l'adozione di formule sacramentali, che in assenza di qualsiasi indicazione in ordine alla sua estensione o in presenza di espressioni equivoche, essa conserva la sua efficacia limitatamente al grado del procedimento cui si riferisce l'atto in ordine al quale è apposta. (In applicazione di questo principio la S.C. - rilevato che la procura al difensore appellante era stata conferita nell'atto della costituzione nel giudizio di primo grado con la formula "nomina difensore e patrono di parte civile l'avv. ... e conferisce allo stesso ogni facoltà di legge" - ha censurato la decisione del giudice di appello, ritenendo che l'estrema genericità della formula usata non consente di affermare che il mandato non afferisca che alla costituzione di parte civile nel giudizio di primo grado né di interpretare l'atto nel senso di ritenere in esso espressa la volontà di conferire al difensore il potere di proporre appello).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/07/2006, n. 29437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29437 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2006 |
Testo completo
29437 / 0 6 34. Sentenza n.1422 Registro generale n. 38015/2005
Udienza pubblica del 6 luglio 2006 (n. 19 del ruolo)
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione quinta penale
Composta dai Signori:
dott. Bruno Foscarini Presidente dott. Pier Francesco Marini Consigliere dott. Andrea Colonnese Consigliere dott. Gennaro Marasca Consigliere dott. M. Stefania Di Tomassi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di TE IN, n. il
7.6.1962 a Siena, avverso la sentenza in data 25.6.2005 della Corte d'appello di
Firenze,
parte civile IO IV.
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Francesco Mauro Iacoviello che ha concluso per il rigetto del ricorso;
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Fatto
1. Imputato del reato di lesioni personali guaribili in giorni 7, ai danni di IO ER, TE CI veniva assolto ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. dal Tribunale di Siena con sentenza
12.11.2003.
2. Proposto appello dalla parte civile, con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Firenze dichiarava il CI responsabile del reato ascrittogli agli effetti civili e lo condannava al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile.
3. Propone ricorso il CI per mezzo del suo difensore chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e la condanna della parte civile al pagamento delle spese del giudizio d'appello e di quello di Cassazione.
3.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera c), c.p.p. la violazione degli artt. 576, 591 e 100 c.p.p. rinnovando l'eccezione, erroneamente disattesa dalla Corte di merito, relativa all'inammissibilità dell'appello, perché sottoscritto soltanto dal difensore nominato all'atto della costituzione di parte civile cui non risultava conferita apposita procura speciale per impugnare.
3.2. Con il secondo motivo, attinente al merito della sentenza impugnata, denunzia l'illogicità, l'incompletezza e la contraddittorietà della motivazione, la mancata valutazione delle prove acquisite e la violazione della legge penale. Erroneamente la Corte d'appello avrebbe posto a base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato elementi che dimostravano al più l'esistenza di lesioni (intervento della Polizia e di una autoambulanza, referto medico) ma non fornivano certamente prova della eziologia di dette lesioni, mentre non avrebbe adeguatamente considerato che tutti i testi escussi in primo grado avevano decisamente escluso che a provocare quelle lesioni fosse stato il CI. La Corte d'appello avrebbe perciò privilegiato la versione della sola persona offesa, palesemente inattendibile, perché smentita dai testimoni, sulla base di una motivazione apodittica e congetturale
(più volte facendo ricorso a mere supposizioni) e travisando le risultanze processuali quanto all'assenza di nitidi ricordi dei
2 testimoni.
3.3. Con il terzo motivo denunzia la violazione dell'art. 589
c.p.p., non avendo la Corte d'appello riconosciuto l'avvenuta rinunzia implicita alla costituzione per effetto della assenza della parte civile durante tutto il giudizio di primo grado, la mancata presentazione delle conclusioni e l'assenza di specificazione della domanda risarcitoria perfino nell'atto d'appello.
Diritto
1. Il primo motivo di ricorso, che attiene alla inammissibilità dell'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 576 c.p.p. avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, dal difensore della parte civile sprovvisto di specifico mandato, è, ad avviso del Collegio, fondato e assorbente.
Per le parti private diverse dall'imputato il comma 3 dell'art. 100
c.p.p. richiede, infatti, perché la delega defensionale non debba presumersi conferita per "un determinato grado del processo", che dall'atto risulti l'espressa volontà diversa", così istituendo una presunzione (semplice) della limitazione della procura ad un determinato grado del processo.
Sicché, pur non essendo prevista per il rilascio della procura speciale l'adozione di formule sacramentali, in mancanza di qualsiasi indicazione in ordine alla sua estensione o in presenza di espressioni equivoche, essa conserva la sua efficacia limitatamente al grado del procedimento cui si riferisce l'atto in ordine al quale è apposta. Con la conseguenza che, come affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite n.
44712 del 27.10.2004, «è legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale (mandato alle liti), che non faccia espresso riferimento al potere del difensore di proporre appello, sempre che la procura rilasciata possa essere interpretata nel senso che il mandato difensivo comprenda anche un siffatto potere». Alla stregua del principio enunciato, deve affermarsi
l'inammissibilità dell'appello proposto dalla parte civile cui è conseguita la sentenza di condanna agli effetti civili oggi impugnata.
Dagli atti risulta che, come si legge nel ricorso, la procura al difensore appellante era stata conferita nell'atto della costituzione nel giudizio di primo grado con la formula «nomina difensore e patrono di parte civile l'avv. [...] e conferisce allo stesso ogni facoltà di legge».
Sicché l'estrema genericità della formula usata non consente di affermare che il mandato non afferisca che alla costituzione di parte civile nel giudizio di primo grado né di interpretare l'atto nel senso di ritenere in esso espressa la volontà di conferire al difensore il potere di proporre appello.
2. La mancanza di procura speciale per l'impugnazione rende inammissibile l'appello e comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata pronunziata in accoglimento del gravame.
Consegue la condanna della parte civile al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione in favore dell'imputato delle spese di difesa sostenute nel presente e nel precedente grado di giudizio, che si liquidano in 1.500 euro per il giudizio d'appello e in 2.000 euro per il giudizio di Cassazione, oltre IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per inammissibilità dell'appello della parte civile.
Condanna la parte civile al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento delle spese sostenute dall'imputato liquidate in
1.500 euro per il giudizio di secondo grado e in 2.000 euro per il presente giudizio.
Così deciso in Roma il 6 luglio 2006
Il Consignere estensore Il Presidente
Mlimani
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
addì 25 AG 20006 25/AGO
IL CANCEL MERE C1 Carmela Lanzuise
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