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Sentenza 8 aprile 2026
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 12809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12809 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da CA CA nato a [...] il [...] AN RE CO nato a [...] il [...] AN RG nato a [...] il [...] AN IU nato a [...] il [...] OD IO nato a [...] il [...] IC TA NN nato a [...] il [...] RA IU nato a [...] il [...] RA IC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/03/2024 della Corte di appello di Reggio Calabria nel procedimento in cui sono parti civili: Comune di Reggio Calabria Città metropolitana di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
1 P't ' Penale Sent. Sez. 1 Num. 12809 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 20/01/2026 udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Masi;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo per FI EL il rigetto del ricorso;
per DA RE CE l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per i capi B) e G), limitatamente al primo episodio, il rigetto nel resto e per i capi A) e H), e il rinvio per la determinazione della pena;
per RI ME, UR AN NA, UR PP, DA IO e DA PP l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione;
per UR HE l'annullamento senza rinvio per morte del ricorrente;
uditi i difensori: l'avv. PP Gentile conclude riportandosi alle conclusioni scritte, che deposita unitamente alla nota spese;
l'avv. CE Albanese conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso o, in subordine, l'annullamento senza rinvio per i capi D) e G); l'avv. UN Poggio conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento; l'avv. Natale Carbone conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento; l'avv. Tiziano Saporito conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento; l'avv. PP Mazzetti conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento; l'avv. RE Alvaro conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso;
l'avv. AN CA Coppi conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 20 marzo 2024 la Corte di appello di Reggio Calabria, parzialmente riformando la sentenza emessa in data 21 dicembre 2021 dal Tribunale di Reggio Calabria, per quanto qui interessa ha condannato: EL FI a dieci anni di reclusione per il delitto di cui agli artt. 110, 416-bis, commi 1, 2, 3, 4 5, cod. pen.; HE UR ad anni undici e mesi nove di reclusione per i delitti di cui agli artt. 416-bis cod. pen., 12 quinquies d.l. n. 306/1992, 416-bis.
1. cod. pen. e 495 cod. pen.; RE CE DA ad anni dodici di reclusione per i delitti di cui agli artt. 416- bis cod. pen. e 12 quinquies d.l. n. 306/1992, 416-bis.L cod. pen., esclusa per tutti l'aggravante di cui all'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. Ha rideterminato la pena per AN ER UR in anni uno e mesi otto di reclusione, per IO DA in anni uno e mesi nove di reclusione e per PP DA in anni uno e mesi otto di reclusione, concedendo a tutti e a PP UR i doppi benefici di legge, confermando peraltro le loro condanne e quella di ME RI per il delitto di cui all'art. 12 quinquies d.l. n. 306/1992, ora 512-bis cod. pen., già esclusa per tutti l'aggravante di cui all'art. 416-bis.
1.cod. pen. Ha prosciolto UN IC dal reato a lui ascritto al capo B), per intervenuta prescrizione. 1.2. La sentenza di appello ha sostanzialmente confermato quella di primo grado quanto alla ricostruzione dei rapporti tra i vari imputati e la sussistenza dei reati per i quali essi sono stati condannati, dichiarando esplicitamente di ritenere la propria motivazione integrata con quella della sentenza del Tribunale, riesaminata criticamente alla luce dei motivi di appello. Ha ribadito la rilevanza delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, dei quali ha rivalutato la credibilità alla luce delle censure mosse da alcuni degli appellanti. Ha ricostruito l'attività edilizia svolta dagli imputati RE CE DA e HE UR e le vicende delle varie società, ribadendone la effettiva titolarità da parte di costoro e la fittizietà delle intestazioni delle quote societarie ai coimputati, indicando quali prove le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia e molte intercettazioni. Ha nuovamente valutato la posizione di EL FI e i suoi collegamenti con famiglie appartenenti alla 'ndrangheta, valorizzando le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ed ha respinto la tesi difensiva che lo descrive come un imprenditore da sempre vittima di estorsioni da parte della criminalità organizzata, ribadendo invece la sua qualità di "imprenditore colluso". Ha altresì escluso che RE CE DA e HE UR possano ritenersi imprenditori vittime di pressioni e intimidazioni da parte di esponenti della 'ndrangheta, essendo al contrario provata la loro intraneità alla famiglia AN. 3 La sussistenza delle condotte di intestazione fittizia delle quote delle varie società è stata ribadita dalla pag. 109 della sentenza impugnata, richiamando gli elementi costitutivi del reato e indicando, per le singole società e attività di cui ai capi di imputazione, le prove della responsabilità di ciascun imputato e della finalità elusiva delle intestazioni effettuate in favore dei figli e di altri familiari, nonché la sussistenza, a carico dei soli HE UR e RE CE DA, dell'aggravante dell'agevolazione di un clan mafioso. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso: ME RI per mezzo dell'avv. CE Albanese, articolando due motivi;
AN ER UR per mezzo degli avv. PP Mazzetti e Tiziano Saporito, articolando tre motivi;
PP UR per mezzo degli avv. Natale Carbone e UN Poggio, articolando tre motivi in due atti redatti con diversa veste grafica, ma aventi contenuto identico;
RE CE DA, IO DA e PP DA, con un unico atto redatto dagli avv. RE Alvaro e Natale Carbone, articolato in sei motivi, e separatamente, il primo e gli ultimi due, con due ulteriori atti, redatti dai medesimi difensori, articolati il primo in cinque motivi ed il secondo in tre motivi;
HE UR, per mezzo dei difensori avv. UM BA e PP TI, articolando sei motivi;
EL FI, per mezzo dei difensori avv. RE Alvaro e AN Coppi, articolando quattro motivi. 3. Il ricorrente RI, con il primo motivo di ricorso, lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 12 quinquies d.l. n. 306/1992, oggi art. 512-bis cod. pen., a lui ascritto ai capi D) e G). La motivazione della sentenza impugnata è illogica e contraddittoria. Essa, diversamente dalla sentenza di primo grado, ha ritenuto il ricorrente prestanome del solo HE UR, mentre nel capo G) gli è di fatto contestato di essere intestatario fittizio di RE CE DA. In ordine al capo D), la sentenza motiva sul ruolo del ricorrente di mero prestanome di HE UR, e di fatto gli attribuisce questo ruolo anche in relazione alla Essegi s.r.I., ma ciò è in contrasto con l'imputazione di cui al capo G), in cui a RI è contestato di essere un prestanome in favore di RE CE DA, non venendo mai citato il nome di HE UR. La sentenza, pertanto, non si confronta con il capo D) (rectius G), e fornisce una motivazione in contrasto con tale imputazione, violando il principio di correlazione. Anche la valutazione della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. è errata: quanto al capo D), la sentenza non chiarisce in base a quali elementi si affermi che HE UR era il dominus 4 A - della Construction Italy s.r.l. e con quali denari, se di provenienza illecita, l'abbia costituita, e non valuta la documentazione che attesta che la società era gestita in modo esclusivo dal ricorrente. Quanto al capo G), non è stata motivata la contestata schermatura di RE CE DA da parte del ricorrente, e con quale meccanismo questi l'avrebbe compiuta sino al 2016, benché la decisione originaria risalga al 2008. La sussistenza della finalità elusiva, poi, è valutata con motivazione contraddittoria, quanto al capo G), perché l'intestazione ai propri familiari non evita l'applicazione di una confisca di prevenzione;
manca, perciò, la prova del dolo specifico. 3.1. Con il secondo motivo di ricorso, RI lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. La mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui al capo G) impone l'esclusione dell'aumento di pena per continuazione, relativo ad esso. Inoltre la pena, nel suo complesso, è eccessiva: lo scostamento dal minimo edittale è stato giustificato con l'importanza economico-patrimoniale della Construction Italy s.r.I., ma tale parametro non può giustificare un superamento così elevato, né costituisce un paramento di valutazione il fatto di essersi prestato a fare da prestanome, essendo questa la condotta stessa di reato. La motivazione, pertanto, è carente alla luce dei parametri stabiliti dagli artt. 132 e 133 cod. pen. 4. Il ricorrente UR, con il primo motivo di ricorso, lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 12 quinquies d.l. n. 306/1992, oggi art. 512-bis cod. pen., a lui ascritto al capo F) intestandosi fittiziamente la Coedil s.r.I., in realtà appartenente al suocero HE UR. La motivazione della sentenza impugnata è illogica e contraddittoria in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, in quanto non motiva la provenienza da HE UR, interposto, dei beni e delle risorse impiegati per la costituzione della società Coedil s.r.I., ed anzi ignora la documentazione depositata dalla difesa, che dimostra la capacità economica del ricorrente e dell'altro intestatario, l'arch. PP UR, di provenienza lecita e idonea, perciò, per la costituzione della società. La sentenza ricava la prova del ruolo di HE UR quale dominus occulto della società dalle intercettazioni, che sono però equivoche e non convergenti, e dimostrano solo le ingerenze del predetto nel cantiere della Coedil s.r.I., compatibili peraltro con il suo ruolo di referente, sia pure occulto, della Construction Italy s.r.I., che era la committente dei lavori: la sentenza non valuta tale spiegazione alternativa, benché ragionevole, effettuando un salto logico ingiustificato. Essa, inoltre, non valuta che l'eventuale ingerenza nella gestione di un cantiere non dimostra che 5 HE UR abbia costituito la Coedil s.r.l. con risorse proprie, e quindi non dimostra l'esistenza di una intestazione fittizia originaria. La sentenza ignora, altresì, la documentazione che dimostra la netta distinzione dei ruoli tra la Coedil s.r.l. e la Construction Italy s.r.I., e il ruolo tecnico del ricorrente UR nella prima società, benché ciò evidenzi l'illogicità della tesi accusatoria, essendo impossibile che questi fosse contemporaneamente un mero prestanome di HE UR nella società esecutrice dei lavori, quindi un soggetto privo di autonomia, e il professionista qualificato e responsabile dei lavori stessi, a cui la società committente aveva affidato tale delicato incarico. 4.1. Con il secondo motivo del suo ricorso, UR lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui al capo F). La motivazione è manifestamente illogica in ordine al dolo specifico richiesto dalla norma, in quanto si limita ad affermare che il ricorrente, in quanto genero di HE UR, non poteva ignorare le vicende giudiziarie di questi e non poteva non essere consapevole della finalità elusiva della intestazione fittizia. Si tratta di un automatismo probatorio assiomatico, in contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale e della necessità di un accertamento specifico in merito alla consapevolezza del prestanome circa la finalità della intestazione fittizia stessa. Inoltre, essendo il reato istantaneo, la prova del dolo deve sussistere al momento della sua commissione, quindi nel novembre 2015, epoca di intestazione delle quote al ricorrente, ma su tale circostanza la sentenza non fornisce alcuna motivazione. La sentenza sembra dedurre la sussistenza del dolo da vicende successive a tale momento, così fornendo una motivazione manifestamente illogica. 4.2. Con il terzo motivo di ricorso UR lamenta la violazione di legge per l'omessa declaratoria di prescrizione del reato, che sarebbe maturata prima della pronuncia della sentenza di appello. Il reato ha natura istantanea, per cui è stato commesso il 12/11/2015, giorno di intestazione delle quote al ricorrente, essendo le vicende successive dei meri effetti permanenti del reato già interamente consumato. Da tale data è decorso il termine massimo di sette anni e sei mesi, non essendo indicate, in sentenza, cause di sospensione del decorso della prescrizione. 5. Il ricorrente PP UR, con il primo motivo di ricorso, contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 12 quinquies d.l. n. 306/1992, oggi art. 512-bis cod. pen., a lui ascritto al capo F) intestandosi fittiziamente la metà delle quote della Coedil s.r.I., in realtà appartenenti al padre HE UR. 6 La motivazione della sentenza impugnata è illogica e contraddittoria in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, in quanto ritiene provata l'appartenenza della società a HE UR solo per l'ingerenza di questi nel cantiere in cui essa operava, mentre la società è stata costituita e finanziata lecitamente dai due soci formali, che erano reali, cioè lo stesso ricorrente e il UR, soggetti entrambi dotati delle necessarie competenze professionali e, quanto al ricorrente, direttamente impegnato a pagare le spese per la prosecuzione del cantiere, rilasciando assegni post-datati. HE UR, inoltre, non si ingeriva nell'amministrazione societaria, e non è dimostrato che provenissero da lui i beni e le risorse impiegati per la costituzione e la gestione della Coedil s.r.I., essendo stato lo stesso ricorrente e i coimputati assolti dal reato di riciclaggio contestato al capo E), in cui si contestava il reimpiego in tale società di somme provenienti da attività illecite di HE UR. La sentenza ha ignorato la documentazione della difesa, che prova la provenienza lecita, dagli stessi titolari delle quote societarie, delle risorse investite nella società; l'istruttoria dibattimentale, inoltre, ha dimostrato che HE UR non ha mai fornito alcun apporto economico, e il ricorrente si è rivolto a lui solo per ottenere consigli utili per l'espletamento dell'attività edilizia. La motivazione, inoltre, non offre alcun elemento di prova in ordine all'elemento soggettivo del reato: in primo luogo la sentenza avrebbe dovuto provare la sussistenza di una finalità elusiva di possibili misure di prevenzione in capo a HE UR, il quale, invece, non aveva motivo di temere di subire queste ultime, non essendo stato mai accusato del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa;
nessuna prova viene poi fornita circa una finalità elusiva da parte del ricorrente. Tale finalità elusiva, peraltro, non poteva essere raggiunta mediante una intestazione fittizia in favore del ricorrente, figlio di HE UR, essendo noto che anche i familiari di un possibile proposto sono sottoposti alle indagini patrimoniali prodronniche all'applicazione di una misura di prevenzione, e che pertanto l'intestazione delle quote societarie al proprio figlio non raggiunge l'obiettivo di sottrarle ad una misura ablativa. Non vi sono, pertanto, elementi da cui dedurre la sussistenza dell'asserita finalità elusiva. 5.1. Con il secondo motivo di ricorso PP UR lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla valutazione delle prove dichiarative acquisite nel dibattimento. La sentenza impugnata si pone esplicitamente come una "doppia conforme", ma ignora le doglianze contenute negli atti di appello, e richiama la motivazione della sentenza di primo grado senza argomentare circa l'infondatezza dell'impugnazione. La sentenza, perciò, è viziata per le medesime ragioni già prospettate con l'atto di appello, non essendo state spiegate le ragioni della conferma delle argomentazioni della sentenza di primo grado, la cui motivazione 7 è illogica e contraddittoria. In particolare, la sentenza non rileva il fatto che i testi di polizia giudiziaria ascoltati non hanno fornito alcun riscontro alle accuse nei confronti del ricorrente, né lo hanno fatto i collaboratori di giustizia, e non prende atto della totale assenza di elementi che sostengano l'ipotesi accusatoria. 5.2. Con il terzo motivo di ricorso PP UR contesta la violazione di legge per l'omessa declaratoria di prescrizione del reato, maturata già prima della pronuncia della sentenza di appello. Il reato ha natura istantanea, per cui è stato commesso nel momento della intestazione delle quote al ricorrente, essendo le vicende successive, cioè i pagamenti effettuati dopo tale evento, dei meri effetti permanenti del reato già interamente consumato. E' decorso, perciò, il termine massimo di sette anni e sei mesi, essendo stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1,cod. pen. 6. I ricorrenti RE CE DA, IO DA e PP DA, con i primi tre motivi del loro ricorso comune denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 12 quinquies d.l. n. 306/1992. La sentenza impugnata non ha tenuto conto dei motivi di appello relativi alla sussistenza di entrambi i delitti. Quanto al delitto di intestazione fittizia delle quote societarie della Essegi s.r.I., essa non ha valutato che l'intestazione a favore di propri familiari non raggiunge lo scopo di eludere misure di prevenzione ablatorie, ed è solo l'estrinsecazione di normali scelte di ciascun nucleo familiare;
nel caso di specie, l'intestazione della società ai figli di RE CE DA non aveva finalità elusive, ma solo quella di preservare il patrimonio da possibili azioni di creditori in conseguenza di attività di quest'ultimo molto risalenti nel tempo, come dimostrato dalla documentazione depositata. Inoltre RE CE DA non è mai stato sottoposto a misure di prevenzione, e non è condivisibile quella interpretazione giurisprudenziale secondo cui il reato prescinde da tale elemento. Manca, pertanto, il dolo specifico, essenziale per la sussistenza del reato. 6.1. Con il quarto motivo del ricorso comune, i tre ricorrenti contestano la violazione della legge processuale in merito alla valutazione dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia. Le dichiarazioni di costoro, in particolare quelle rese da GE e De OS nei confronti di RE CE DA, sono state utilizzate per la prova del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., a lui ascritto al capo A), senza valutare la credibilità dei predetti dichiaranti, ma solo affermando che essi erano intranei a cosche criminali e sono stati ritenuti attendibili in altri procedimenti. Tali argomentazioni non sono sufficienti, alla luce dei principi dettati dalla giurisprudenza, in particolare Sez. U, n. 20804/2012, Aquilina, anche perché tali 8 dichiarazioni sono prive di riscontri, che siano relativi ai fatti di cui al presente procedimento;
la sentenza ha sostituito ai riscontri oggettivi delle mere congetture. Inoltre non è stata valutata l'attendibilità della fonte primaria di conoscenza, ovvero che le notizie da costoro riferite fossero realmente patrimonio comune interno alla SC. 6.2. Con il quinto motivo del ricorso comune, i tre ricorrenti denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche. L'esclusione della sussistenza dell'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. avrebbe dovuto indurre la Corte di appello a concedere a tutti, e in particolare ad RE CE DA, le attenuanti generiche, essendo soggetti incensurati. La mancata concessione del beneficio deve essere motivata in modo specifico, tenendo conto di tutti gli elementi processuali, mentre tale motivazione è stata omessa. 6.3. Con il sesto motivo del ricorso comune, i tre ricorrenti sostengono l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., contestato a IO DA e a PP DA. Il reato deve ritenersi commesso il 03/04/2008, data di trasferimento ad essi delle quote societarie, mentre i fatti successivi, cioè gli ulteriori passaggi di quote avvenuti nel 2016, sono un mero post factum non punibile. La sentenza applica tale argomentazione alla posizione del coimputato IC, che è stato perciò prosciolto, ma non alla posizione dei due predetti ricorrenti. 7. Con il primo motivo del ricorso separatamente proposto, RE CE DA lamenta nuovamente la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 12 quinquies d.l. n. 306/1992 contestato ai capi G) ed H). La sentenza impugnata ha trascurato il fatto che il trasferimento ai figli delle quote della Essegi s.r.l. avvenne nel 2008, quando egli non aveva timore di subire misure di prevenzione, mentre era stato condannato ad un risarcimento elevato per una truffa, ed aveva motivo di temere dei pignoramenti. La sentenza di primo grado aveva fondato la condanna su intercettazioni che non riguardavano il ricorrente, ma solo il coimputato HE UR, e la sentenza di appello non ha risposto alla relativa doglianza, limitandosi ad una motivazione apodittica ed anzi contraddittoria, in quanto conferma che il ricorrente non occultava, di fatto, il suo ruolo di reale amministratore della società, come sottolineato nell'atto di appello, ma non ne trae l'ovvia conseguenza dell'assenza del dolo specifico di mimetizzazione. La sentenza, in realtà, estende a questo ricorrente le prove che riguardano il solo HE UR, citando la condanna da questi subita e varie intercettazioni 9 che lo riguardano, ed afferma erroneamente che le posizioni dei due imputati sono sovrapponibili. Essa non valuta neppure la sussistenza del dolo specifico nei terzi intestatari fittizi, in relazione ai quali ha solo applicato la presunzione derivante dal legame familiare, senza individuare elementi che la rafforzino, ovvero che dimostrino che essi erano a conoscenza della asserita finalità elusiva del proprio genitore. 7.1. Con il secondo motivo di ricorso, RE CE DA lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e alla valutazione dei collaboratori di giustizia. La sentenza utilizza, quali prove, le dichiarazioni dei predetti collaboratori senza valutare che esse sono generiche e prive di riscontri. Del ricorrente parlano solo i collaboratori GE e De OS: il primo parla, de relato, dell'esistenza di una generica società di cui avrebbero fatto parte il ricorrente, HE UR e AL AN, ma ciò, anche se fosse riscontrato, non dimostrerebbe che i primi due erano soci anche in altre attività; inoltre il collaboratore GE colloca nel 1995 una sua visita all'attività realizzata dal ricorrente, il Bingo, epoca in cui essa non esisteva, dimostrando così la propria inattendibilità. Le dichiarazioni del collaboratore De OS, poi, oltre che prive di riscontri sono intrinsecamente inattendibili, essendo emersa la pendenza di questioni economiche tra questi e il ricorrente. Altrettanto insussistenti, perché relative non al ricorrente ma al coimputato HE UR, sono le altre vicende riportate dalla sentenza, erroneamente indicate quali riscontri della intraneità di RE CE DA alla SC AN. 7.2. Con il terzo motivo di questo ricorso, RE CE DA lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. contestato al capo B). Gli elementi utilizzati dalla sentenza per ritenere provata la contitolarità occulta, da parte del ricorrente, della società "HE UR e Bingo s.r.l.u", contestata al capo B), sono irrilevanti, in quanto il DA riceveva pagamenti in nero a titolo di affitto dei locali, e il suo intervento per frenare la ludopatia di HE UR era invocata dai familiari di questi per ragioni di amicizia. Inoltre non è stata mai provata la compartecipazione in quella società di IO AN, affermata solo dai collaboratori di giustizia ma non riscontrata, circostanza che esclude la rilevanza penale della eventuale intestazione fittizia. 7.3. Con il quarto motivo del ricorso separatamente proposto, RE CE DA contesta l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.
1. cod. pen. a tutti i reati. L'agevolazione mafiosa non è provata, per le stesse ragioni indicate nel terzo motivo di ricorso. 10 7.4. Con il quinto motivo di questo ricorso, egli contesta la violazione di legge in ordine alla confisca dei beni in sequestro, perché del tutto immotivata e giustificata senza indicare, per ogni immobile e società sequestrati, la sua natura di bene costituente prezzo, prodotto o profitto del reato associativo. 8. Con il primo motivo del ricorso separatamente proposto, IO DA e PP DA lamentano nuovamente la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 12 quinquies d.l. n. 306/1992, contestato ai capi G) ed H). Il motivo è identico, anche graficamente, al primo motivo del ricorso proposto separatamente dal padre dei due ricorrenti, per cui si rimanda alla relativa descrizione, riportata al superiore paragrafo 7. 8.1. Anche il secondo motivo, in cui essi lamentano la violazione di legge in ordine alla confisca del beni in sequestro, è identico al quinto motivo del ricorso proposto separatamente dal padre dei due ricorrenti, per cui si rimanda alla relativa descrizione, esposta nel paragrafo 7.4. 8.2. Con il terzo motivo, invece, i due ricorrenti contestano il vizio della motivazione per l'omessa concessione del beneficio della non menzione della condanna, oltre a quello della sospensione condizionale, negato senza alcuna spiegazione, benché astrattamente concedibile. 9. Il ricorrente EL FI, con il primo motivo di ricorso, lamenta la violazione di legge penale e il vizio di motivazione per l'omesso esame dei rilievi difensivi, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen. a lui ascritto al capo M). La sentenza è contraddittoria laddove, pur collocando il passaggio del ricorrente da imprenditore estorto a imprenditore colluso nel momento in cui egli avrebbe stretto accordi con la SC De AN, nel 2007 o, secondo la Corte di appello, nel 2006, non esclude un analogo rapporto assunto in precedenza con la SC BA, senza rendersi conto della ben diversa dichiarazione resa dal collaboratore De OS. La sentenza, peraltro, afferma tale passaggio pur in assenza di prove, tali non essendo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia De OS e De CA, la cui attendibilità non è stata valutata secondo i canoni definiti dalla giurisprudenza, e non risponde ai rilievi difensivi. Il primo di tali rilievi è l'infondatezza dell'affermazione secondo cui il ricorrente avrebbe iniziato a costruire nel quartiere di Archi solo dopo l'accordo con i De AN: i documenti prodotti dimostrano che egli costruiva in tale zona già dal 28/10/2005, e che comunque tra il 2005 e il 2018 aveva ben trentatré cantieri attivi, di cui solo tre in detto quartiere;
peraltro il mero fatto di costruire in una zona controllata da una SC mafiosa non dimostra una collusione con 11 NCL essa, potendo l'imprenditore essere da questa solo estorto, come sarebbe avvenuto al ricorrente prima del 2007, quando egli costruiva in altre zone. Il fatto di costruire nella zona della ex-fornace non dimostra l'asserita collusione, perché il ricorrente iniziò le trattative con il proprietario, per l'acquisto dell'area, già nel 2004. L'asserita collusione è esclusa, inoltre, dal fatto che, anche dopo il momento in cui essa avrebbe avuto inizio, il ricorrente continuò a subire attentati, anche nella zona di Archi controllata dai De AN, come accertato in un distinto processo, e addirittura denunciò i suoi estorsori. Tutto ciò smentisce le dichiarazioni del collaboratore di giustizia De OS, di cui il ricorrente contesta la valutazione di credibilità contenuta nelle due sentenze di merito: i giudici non hanno tenuto conto del fatto che questo collaboratore si contraddice nello spazio di poche risposte, si rifugia spesso nel "non ricordo", descrive l'esistenza di una cassaforte, nell'ufficio di FI, che i collaboratori di questi hanno invece negato, e parla di altre vicende smentite oggettivamente. La sentenza di appello, in particolare, afferma la credibilità di De OS perché avrebbe descritto in modo preciso l'ufficio di FI salvo il particolare della cassaforte, ma egli può averlo frequentato per molti motivi: il rilievo difensivo consisteva nella falsità della sua affermazione di avere ricevuto dei soldi che il ricorrente avrebbe prelevato dalla cassaforte, dal momento che questa non esisteva, ma la Corte di appello non ha motivato su questa palese falsità. Anche la credibilità dei collaboratori di giustizia UZ e De CA è stata erroneamente ritenuta sussistente. UZ è stato smentito su ogni particolare, quanto alle parentele e frequentazioni del ricorrente, gli attentati subiti, il rapporto con la SC BA, che anche dalla descrizione fornita da questo collaboratore risulta avere avuto natura estorsiva. Anche De CA, in realtà, parla di un rapporto estorsivo subito dal ricorrente, essendo stato egli costretto a versare ai De AN una mazzetta per operare in Archi, anche se "educata" rispetto a quelle pretese in precedenza da altre cosche;
anche quando ha parlato di costituzione di una "società compiacente", De CA ha spiegato di ritenere compiacente l'imprenditore che non denuncia la pretesa della SC, ed ha affermato che il ricorrente faceva molti affari perché era un imprenditore capace, e soggiaceva alle imposizioni senza denunciarle, nonché pagando puntualmente quanto richiestogli. Gli accordi stipulati dal ricorrente con i De AN, pertanto, avevano in realtà natura estorsiva e il ricorrente era vittima della SC, e non colluso con essa. La collusione comporta uno scambio paritario, per cui anche l'imprenditore ricava vantaggi economici dall'accordo con l'associazione criminosa, che partecipa ai suoi profitti, mentre nel caso di FI egli pagava semplicemente la mazzetta, per evitare attentati. E' illogica la conclusione della sentenza, secondo cui la paura che il ricorrente mostra di avere dei De AN, mentre si trova in 12 carcere, sarebbe la prova della sua collusione, perché anche una vittima può avvertire la necessità che i suoi vessatori siano tranquilli. L'assoluzione del ricorrente dal delitto di estorsione, a lui ascritto al capo N), costituisce un riscontro negativo alla tesi accusatoria, avendo la sentenza affermato che non vi è la prova di un suo coinvolgimento nell'episodio in questione, benché successivo all'inizio della sua presunta collusione con i De AN, e neppure vi è la prova che egli fosse a conoscenza di tale estorsione, di cui pure beneficiava. 9.1. Con il secondo motivo di ricorso, EL FI lamenta la mancanza di motivazione in merito all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. La sentenza estende a lui stesso le argomentazioni spese a carico dei coimputati UR e DA senza considerare la sua diversa posizione, di concorrente esterno e non intraneo all'associazione criminosa, mentre avrebbe dovuto provare sia che la SC De AN deteneva armi, sia per quali ragioni egli, nella predetta qualità, non versasse in una situazione di ignoranza incolpevole. 9.2. Con il terzo motivo di ricorso, egli contesta la mancanza della motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento delle attenuanti. La sentenza si limita ad affermare la genericità del relativo motivo di appello, con una valutazione complessiva di tutte le impugnazioni, mentre il motivo proposto dal ricorrente non era generico. 9.3. Con il quarto motivo di ricorso, infine, EL FI contesta il vizio di motivazione, per la sua mancanza, in merito alla disposta confisca. La sentenza ha confermato la confisca della totalità dei beni in sequestro, senza una specifica dimostrazione, per ciascuno di essi, della sua provenienza da reimpiego di capitali illeciti, ovvero della loro natura di prezzo, prodotto o profitto del reato associativo. 10. Il ricorrente HE UR aveva proposto sei motivi di ricorso, lamentando la violazione di legge penale e processuale e il vizio di motivazione in relazione alla valutazione di credibilità dei collaboratori di giustizia, alla sussistenza del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. a lui ascritto al capo A), a quella del reato di cui all'art. 12 quinquies d.l. n. 306/1992, contestato ai capi B) e D), alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.
1. cod. pen. e del reato ascritto al capo C), e infine in ordine al trattamento sanzionatorio. In data 15 gennaio 2026, però, il suo difensore ha depositato un certificato dell'Ufficio di stato civile di Reggio Calabria attestante la morte dell'imputato, avvenuta in data 11/09/2025. Il decesso dell'imputato estingue i reati a lui ascritti e fa venir meno il rapporto processuale con il medesimo, determinando l'impossibilità di esaminare i motivi del suo ricorso. 13 11. In data 03 gennaio 2026 l'avv. Natale Carbone ha depositato una memoria difensiva per PP UR, con la quale ribadisce l'erronea applicazione dell'art. 512-bis cod. pen., per avere la sentenza qualificato come attribuzione fittizia della Coedil s.r.l. quella che era, da parte di HE UR, solo una forma di gestione di fatto. La sentenza ha dedotto la sussistenza del reato da alcuni atti di ingerenza del padre nell'attività appartenente al figlio, senza indagare in ordine alla provenienza dei mezzi finanziari impiegati per la costituzione e la gestione della società stessa e senza tenere conto di varie prove idonee a dimostrare l'effettività della titolarità di PP UR. In tale memoria, inoltre, il ricorrente sostiene la mera apparenza della motivazione in ordine all'elemento soggettivo di tale reato, che è stato ritenuto sussistente solo per il rapporto di parentela, nonché il vizio della motivazione in quanto resa come "doppia conforme" senza un confronto effettivo con i motivi di appello. In data 05 gennaio 2026 la predetta memoria è stata integrata con il deposito dei documenti in essa richiamati. 12. In data 05 gennaio 2026 l'avv. Natale Carbone ha depositato una memoria difensiva per i ricorrenti PP DA e IO DA, con la quale ribadisce la violazione di legge per avere la sentenza omesso di accertare le condotte costituenti un contributo causale rilevante apportato dai due fratelli ai reati commessi dal padre, limitandosi ad una descrizione dei loro rapporti familiari, e il vizio della motivazione in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati loro ascritti, che viene ritenuto sussistente solo per il rapporto di parentela, così rendendo una motivazione apparente, nonché in merito alla specifica responsabilità di detti ricorrenti, in quanto affermata senza distinguere le condotte tenute da ciascuno di essi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I vari ricorsi sono complessivamente infondati nel merito, e devono quindi essere respinti sotto tale profilo. 2. La motivazione della sentenza impugnata, dichiaratamente, si salda ed integra con quella della sentenza di primo grado. Ciò impone di escludere che essa possa essere qualificata come apparente o assente in relazione a tutti gli aspetti contestati, in particolare quanto alla interpretazione e valutazione delle intercettazioni, e alla valutazione della credibilità dei collaboratori di giustizia e delle loro dichiarazioni, questioni peraltro sollevate solo dai ricorrenti RE CE DA e EL FI. Secondo il consolidato principio di questa 14 Corte, infatti, «la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione» (Sez. 2, n. 25016 del 30/06/2022, in motivazione). Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, quindi, le due sentenze devono essere lette congiuntamente, potendo le argomentazioni di quella di primo grado andare ad integrare e completare la motivazione di quella di secondo grado. Quanto all'ammissibilità dei ricorsi, deve ricordarsi che questa Corte, in particolare nelle sentenze Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965, ha più volte ribadito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che 'attaccano' la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». In alcuni ricorsi si sollecita, invece, la rivalutazione degli elementi di prova già esaminati, nelle due sentenze di merito, con motivazioni complete e non illogiche né apparenti in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo dei delitti contestati, in particolare del delitto associativo. Si ricordi altresì che, in tema di sindacato del vizio di motivazione previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il compito del giudice di legittimità, nell'apprezzamento delle fonti di prova, non è di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma solo di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. Unite n. 930 del 13/12/1995 dep. 1996, Clarke, Rv. 203428; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 dep. 2000, Rv. 215745; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 dep. 2004, Rv. 229369). Anche la 15 sentenza Sez. 2, n. 25016 del 30/06/2022, sopra citata, ha ribadito, nella motivazione, che «al giudice di legittimità è preclusa — in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa». Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è approfondita, non manifestamente illogica ed esaustiva, avendo i giudici esaminato e valutato tutti gli elementi di prova acquisiti, anche attraverso il rinvio alla sentenza di primo grado, e non è dunque suscettibile di rivalutazione, nel merito, da parte di questa Corte. 3. Il ricorso proposto da ME RI appare privo di specificità, e deve perciò essere dichiarato inammissibile. Questa Corte, infatti, ha costantemente affermato che «E' inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso» (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634). 3.1. Questo ricorrente contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione ai reati a lui ascritti ai capi D) e G), senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, e in realtà neppure con le rispettive imputazioni. Egli sostiene che la sentenza di appello lo avrebbe ritenuto prestanome solo di HE UR mentre, nel capo G), gli sarebbe stata attribuita la violazione dell'art. 12 quinquies d.l. n. 306/1992 anche quale prestanome di RE CE DA, ma tale affermazione è manifestamente infondata. Al capo G), infatti, a ME RI è contestata la partecipazione all'operazione di attribuzione ai figli di RE CE DA della titolarità delle quote della Essegi s.r.I., ma non l'assunzione della qualità di prestanome di questi, e nella motivazione della sentenza di appello, alla pag. 66, è chiaramente spiegato che RI partecipò a tale operazione quale titolare del 50% delle quote della Essegi Costruzioni s.r.I., a lui vendute da HE UR nel 2008, e quale amministratore unico di tale società. ME RI è intervenuto nell'operazione contestata al capo G) anche in virtù del suo ruolo di prestanome di HE UR nella Construction Italy s.r.I., come ad entrambi contestato al capo D), perché la scissione disposta il 26/01/2016 comportò non solo la cessione ai figli di RE CE DA del 50% delle quote della Essegi s.r.I., detenute da ME RI, 16 ma anche la cessione di alcuni immobili alla Construction Italy s.r.I., in realtà costituita il 05/05/2016, società di cui RI era titolare quale prestanome di HE UR. Tale sua posizione non interferisce, quindi, con il ruolo ricoperto dal ricorrente RI nella Essegi s.r.I., in ordine al quale non gli è mai stata contestata, e tanto meno è stata ritenuta, una interposizione fittizia in favore di RE CE DA, ma piuttosto una interposizione fittizia in favore di HE UR, peraltro solo accennata alle pagine 119 e 123 della sentenza, non essendo tale condotta oggetto del presente giudizio. Il primo motivo di ricorso, pertanto, non si confronta affatto con la sentenza impugnata, in quanto lamenta un vizio di motivazione, per carenza, illogicità e contraddittorietà, che si fonda su una errata lettura che il ricorrente propone dell'imputazione di cui al capo G), ricavando da essa una contestazione in realtà inesistente. Nessuna specifica doglianza viene mossa, invece, alla parte di motivazione relativa alla interposizione fittizia dei figli di RE CE DA in favore del loro padre, operazione alla quale RI ha partecipato fornendo il suo indispensabile contributo quale amministratore, sino al 06/07/2016, della Essegi s.r.I., nonché quale presidente dell'assemblea dei soci che, in data 26/01/2016, decise la scissione asimmetrica della società, ed anche dell'assemblea che, in data 24/11/2016, completò l'operazione mediante la cessione delle quote di IO DA al fratello PP, entrambi peraltro meri prestanome del padre (il dato della presidenza, da parte di RI, anche di quest'ultima assemblea è riportato alla pag. 157 della sentenza di primo grado e alla pag. 122 di quella di appello, e non è stato negato da alcuno dei ricorrenti). 3.2. In relazione al capo D), invece, il ricorso è assolutamente generico e aspecifico, in quanto si limita ad affermare, alla pag. 7, che la Corte di appello non avrebbe chiarito il ruolo di UR di dominus della Construction Italy s.r.l. e non avrebbe valutato i documenti attestanti l'attività svolta dal ricorrente RI in tale società. Esso non si confronta, quindi, con l'ampia motivazione della sentenza impugnata, che alle pagine 119 e ss. esamina nuovamente le prove che dimostrano la fondatezza della tesi accusatoria, ribadendo quanto sostenuto dalla pag. 150 della sentenza di primo grado, e alle pagine 128 e ss. motiva anche sul dolo specifico dell'interposto HE UR e sulle ragioni della sua condotta. Il primo motivo di ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 3.3. Anche il secondo motivo del ricorso, relativo solo al trattamento sanzionatorio, deve essere dichiarato inammissibile. La doglianza in merito alla pena irrogata per il reato contestato al capo G) è manifestamente infondata, perché si fonda sulla inammissibile contestazione della mancanza di motivazione circa la qualità del ricorrente di intestatario fittizio 17 di RE CE DA. La doglianza relativa alla pena irrogata per il reato di cui al capo D) è inammissibile per genericità, limitandosi il ricorrente a lamentare l'omessa motivazione circa il discostamento dal minimo edittale, mentre la sentenza di appello, riportandosi alla decisione dei giudici di primo grado, ha motivatamente ribadito la congruità di una pena-base superiore al minimo edittale, ma peraltro inferiore al medio edittale, per la gravità della condotta del ricorrente, valutata sulla base dell'importanza economico- patrimoniale della Construction Italy s.r.l. e del suo conseguente impatto sul tessuto economico locale, e sulla base della rilevanza dell'attività svolta nella schermatura dell'interposto. 3.4. La valutazione di inammissibilità del ricorso impedisce la declaratoria della prescrizione del reato, che sarebbe maturata dopo la sentenza di appello, stante il decorso dall'ultima data di consumazione di entrambi i reati, come contestata, del termine massimo di prescrizione, pari a sette anni e sei mesi a cui deve aggiungersi una sospensione pari a 78 giorni, secondo quanto riportato alle pagine 25 e 27 della sentenza di primo grado, indicando che il procedimento è rimasto sospeso ai sensi dell'art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020, per un termine che la Corte di cassazione ha determinato in un massimo di 64 giorni (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, Sanna, Rv. 280432), e per una sospensione richiesta dalla difesa tra 1'8/6/2021 e il 22/06/2021. Secondo il consolidato principio di questa Corte, «L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso)» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2021, D.L., Rv. 217266), anche qualora tali cause si fossero verificate prima della emissione della sentenza impugnata (Sez. U, n. 223428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164). 4. Il ricorso proposto da AN NA UR è infondato, relativamente ai primi due motivi di ricorso, ma è fondato quanto al terzo motivo, con cui egli lamenta l'omessa declaratoria della prescrizione del reato a lui ascritto al capo F), benché maturata prima della emissione della sentenza impugnata, estinzione peraltro non eccepita davanti al giudice dell'appello. 4.1. Il primo motivo del suo ricorso, relativo alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, è infondato. Il ricorrente incentra l'affermazione dell'insussistenza di una sua interposizione fittizia nella Coedil s.r.l. in favore di HE UR, di cui era il genero, sull'omesso accertamento della provenienza da questi delle risorse 18 impiegate per la costituzione della società e sul dato, documentalmente provato, della provenienza di esse dallo stesso ricorrente e dall'altro socio, PP UR. Tale elemento, però, nel presente caso non è dirimente per la prova della insussistenza di una interposizione fittizia. Come affermato dalla sentenza di primo grado, alla pag. 157, gli apporti di denaro che risultano effettuati con certezza dai soci formali della Coedil s.r.l. ammontano solo ad C 34.500 (o C 38.500, secondo i versamenti indicati alla pag. 84), somma appena sufficiente per la costituzione di una società edile, ma certamente insufficiente per consentirne l'attività; inoltre, tale somma risulta conferita solo da PP UR, figlio dell'interposto HE, mentre nessun versamento risulta mai effettuato dal ricorrente UR, circostanza che appare singolare stante la sua qualità di socio al 50%, e che logicamente è stata interpretata come confermativa del fatto che l'apporto delle risorse non avveniva da parte dei soci, e quindi neppure da parte di PP UR, ma dall'interposto. D'altronde, come ricostruito dalla pag. 84 della sentenza di primo grado, la Coedil s.r.l. acquisì l'incarico di demolizione e ricostruzione di un edificio di proprietà della Construction Italy s.r.I., di cui era reale intestatario HE UR tramite l'interposizione di ME RI: HE UR, pertanto, ha messo a disposizione della Coedil s.r.l. un bene di sua proprietà e si è addossato i costi dell'intervento, secondo quanto emerge dalla intercettazione del colloquio del 04/05/2017 tra HE UR e tale IE TU, riportata alla pag. 86 della sentenza di primo grado. Sussiste, pertanto, una prova sufficiente della provenienza dal solo HE UR delle risorse necessarie per lo svolgimento dell'attività edile della Coedil s.r.I.. L'effettiva titolarità della società da parte di HE UR, poi, è ampiamente dimostrata dalle intercettazioni riportate nella sentenza di primo grado, dalla pag. 85: queste dimostrano che egli non si limitava ad intromettersi nella gestione del cantiere per la realizzazione dell'intervento edilizio sopra indicato, ma si occupava dell'intera attività della società, fino a dirigere gli operai e ad attivarsi personalmente per ottenere permessi ed autorizzazioni, e per concordare gli acquisti dei materiali. Quanto alla posizione del ricorrente UR, e alla sua consapevolezza della propria qualità di mero interponente, entrambe le sentenze di merito hanno logicamente evidenziato le conversazioni relative all'affitto dei puntelli da tale AR NO, nelle quali emerge che UR non riusciva a dire a questi di essere lui il titolare della società, e veniva incalzato dal socio PP UR a presentarsi come tale, dal momento che "La società è tua, ER" (pagg. 93- 94 della sentenza di primo grado;
pag. 78 di quella di appello). 4.2. E' infondato anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza del dolo specifico del reato contestato. 19 Le sentenze di merito si sono conformate al principio dettato da questa Corte, secondo cui «In tema di trasferimento fraudolento di valori, risponde a titolo di concorso anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., a condizione che almeno uno dei concorrenti abbia agito con tale intenzione e che di ciò l'agente sia consapevole» (Sez. 2, n. 40446 del 14/11/2025, Rv. 289021; Sz. 2, n. 16997 del 28/03/2024, Rv. 286355). Hanno infatti ritenuto in primo luogo provata la finalità elusiva di HE UR, che ha intestato fittiziamente ai propri familiari le varie società indicate nei capi di imputazione al fine di impedire l'applicazione su di esse di una misura di prevenzione reale, come risulta con evidenza dalla sua conversazione con il figlio PP, intercettata in data 17/03/2017 e riportata alla pag. 161 della sentenza di primo grado e alla pag. 129 di quella di appello, in cui egli si dimostra preoccupato che un magistrato possa ritenerlo un mafioso e, solo in base a tale sospetto, possa togliergli tutti i beni. Hanno quindi valutato il dolo degli intestatari fittizi, ritenendolo provato, in particolare per il ricorrente UR, non solo dai suoi rapporti familiari con HE UR, di cui era un genero ma anche dai loro rapporti professionali e dall'evidente timore del UR ,a non far trapelare il reale ruolo dell'interposto, come risulta dalla sua conversazione con il neo- assunto ing. Fiorenza, riportata alla pag. 88 della sentenza di primo grado e alla pag. 129 di quella dì appello. Tale scrupolosa attenzione ad occultare il nome del suocero è stata, logicamente, ritenuta dimostrativa della consapevolezza della gravità delle ragioni della sua interposizione fittizia, unitamente alla non credibilità di una ignoranza del ricorrente in merito alle vicende giudiziarie del medesimo, già condannato per un delitto aggravato dalla finalità di agevolazione di un'associazione di tipo mafioso. 4.3. E' invece fondato, come detto, il terzo motivo di questo ricorso. Il delitto di cui al capo F) è contestato come commesso «il 12/11/2015 e in epoca successiva»: la prima data è quella di costituzione della Coedil s.r.I., in cui il delitto è stato commesso mediante l'assunzione fittizia della titolarità delle quote;
sono stati poi ritenuti atti di prosecuzione della consumazione del reato i versamenti di denaro a titolo di finanziamento della società, sopravvenuti sino al 2018 (così alla pag. 84 della sentenza di primo grado). Le due sentenze si sono così conformate al principio di questa Corte, secondo cui «Il delitto di trasferimento fraudolento di valori, che ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti, si consuma, qualora la condotta criminosa si articoli in una pluralità di attribuzioni fittizie, nel momento in cui viene realizzata l'ultima di esse» (Sez. 2, n. 38053 del 05/10/2021, Rv. 282129), valutando tali anche detti 20 finanziamenti, sul presupposto che si tratti di risorse comunque provenienti dall'interposto, ovvero di denaro al quale si vuole dare identica schermatura. Il ricorrente ha contestato tale valutazione ma essa, in ogni caso, non è rilevante per la sua posizione. I finanziamenti in questione sono stati effettuati dal solo PP UR, senza che le sentenze di merito indichino il concorso in essi del UR, o persino la sua mera consapevolezza, che poteva mancare stante la loro modesta entità. La condotta di concorso nel delitto, attribuibile al ricorrente UR, è pertanto solo quella della sua partecipazione alla costituzione della società e alla sua intestazione delle quote, atti compiuti il 12/11/2015. Il termine iniziale di decorrenza della prescrizione, per questo ricorrente, deve quindi essere individuato in tale momento, dal quale il periodo di sette anni, sei mesi e 78 giorni, calcolato come indicato nel superiore paragrafo 3.4., è interamente decorso il 30/07/2023, antecedentemente alla emissione della sentenza di secondo grado. Il reato ascritto al ricorrente UR deve dunque essere dichiarato estinto per prescrizione già prima della emissione della sentenza di appello, la quale deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, quanto alla condanna del medesimo, per tale motivo. E appena il caso di ribadire l'irrilevanza della omessa formulazione di questa eccezione davanti al giudice di appello: questa Corte ha costantemente affermato che la prescrizione maturata precedentemente alla sentenza di secondo grado, ancorché non eccepita né rilevata in sede di appello, è rilevabile in sede di legittimità (vedi, tra le molte, Sez. 5, n. 10409 del 15/01/2015, Rv. 263889; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, in motivazione;
Sez. 6, n. 598 del 10/11/2023, dep. 2024, Rv. 285884). 5. Anche il ricorso proposto da PP UR, con due atti aventi identico contenuto, è infondato, in relazione ai primi due motivi, ma è fondato quanto al terzo motivo, relativo alla prescrizione del reato di cui al capo F), a suo parere maturata prima della emissione della sentenza impugnata, anche se non eccepita in quel procedimento. 5.1. L' insussistenza dell'elemento oggettivo del reato è affermata, nel primo motivo di entrambi i ricorsi e nella memoria difensiva successivamente depositata, per le medesime argomentazioni esposte dal coimputato UR, la cui infondatezza è stata già valutata con riferimento al ricorso di questi. Appare perciò opportuno, per evidenti ragioni di sinteticità, rinviare a quanto esposto nel paragrafo 4.1. circa la infondatezza delle argomentazioni esposte per sostenere che la Coedil s.r.l. fosse stata effettivamente costituita e gestita, in modo reale ed esclusivo, dai soci PP UR e UR. 21 A ' i La consapevolezza di PP UR della fittizietà della propria titolarità, e dell'essere suo padre HE il vero dominus della società, emerge con evidenza dalle conversazioni intercettate, in cui quest'ultimo, alla presenza del figlio, assume tutte le decisioni rilevanti per la gestione del cantiere, l'impiego del denaro, la gestione degli operai, senza che il figlio risulti rivendicare una propria autonomia, né mai risulti assumere simili decisioni in prima persona e all'insaputa del padre;
è stato logicamente evidenziato, dalle due sentenze di merito, che PP UR conferma la sua estromissione dall'attività gestoria nella conversazione del 10/05/2017, riportata alla pag. 89 della sentenza di primo grado e alla pag. 122 di quella di appello, nella quale egli chiede al padre di lasciargli gestire gli operai, ed è peraltro quest'ultimo a decidere che essi debbano trovarsi un lavoro extra. 5.2. Anche la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui al capo F) è contestata, da PP UR, con argomenti analoghi a quelli contenuti nel ricorso del ricorrente UR, in particolare sostenendo la mancanza di prova di una volontà del padre di eludere possibili misure di prevenzione. L'infondatezza di tale contestazione è stata già valutata al superiore paragrafo 4.2., con motivazione che deve ritenersi qui richiamata, in particolare quanto alla affermazione della rilevanza della conversazione avvenuta in data 17/03/2017 tra HE UR e questo ricorrente, in cui il primo si mostra preoccupato della possibilità di una misura ablativa penale, qualora venisse sospettato di essere un mafioso;
questa conversazione dimostra anche la consapevolezza di PP UR della finalità elusiva del padre, dal momento che essa gli viene dichiarata apertamente. Anche l'ulteriore argomentazione della inutilità, per eludere una misura di prevenzione, di intestare dei beni ad un proprio stretto familiare è infondata e deve essere rigettata. Il principio originariamente dettato da questa Corte in proposito, secondo cui «Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 12- quinquies della I. n. 356 del 1992 è sufficiente l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, anche nel caso in cui i beni siano stati intestati ad un familiare di un soggetto sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione patrimoniale, in quanto l'applicabilità dell'art. 2 ter, ultimo comma, della legge n. 575 del 1965 - ora sostituito dall'art. 26, comma secondo del D.Lgs. n. 159 del 2011 - laddove prevede presunzioni d'interposizione fittizia destinate a favorire l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali antimafia, non impedisce di configurare il delitto di cui all'art. 12 quinquies I. n. 356 del 1992» (Sez. 2, n. 7999 del 01/02/2017, Rv. 269545; Sez. 6, n. 2256 del 11/04/2017, Rv. 270035) è stato recentemente sostituito dall'affermazione secondo cui «In tema di trasferimento fraudolento di valori, il delitto è configurabile anche nel caso in cui i beni del soggetto 22 sottoposto o sottoponibile a misura di prevenzione patrimoniale siano stati fittiziamente intestati a persone (quali il coniuge, i figli, i conviventi nell'ultimo quinquennio, ecc.) per le quali opera la presunzione d'interposizione fittizia ex art.
2-ter legge 31 maggio 1965, n. 575, ora sostituito dall'art. 26, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non potendosi tuttavia prescindere, in tali casi, dalla verifica della capacità elusiva dell'operazione patrimoniale, alla luce di elementi di fatto ulteriori rispetto all'atto del trasferimento, idonei a consentire la ricostruzione dell'elemento soggettivo della fattispecie» (Sez. 1, n. 39846 del 23/05/2023, Rv. 285368), principio a cui questo Collegio intende aderire, per la sua più puntuale valutazione dell'elemento soggettivo, escludendo qualunque automatismo che possa far sospettare un'applicazione presuntiva della norma. Nel presente caso, peraltro, che la finalità dell'interposto fosse quella di eludere possibili misure di prevenzione, che egli poteva prevedere a causa della condanna già subita per un delitto aggravato dalla finalità di agevolazione di un clan di 'ndrangheta e a causa della notizia dell'avere alcuni affiliati iniziato a collaborare con gli inquirenti, è esplicitato nella conversazione sopra citata, tenuta il 17/03/2017 con il figlio PP, elemento che consente di ricostruire con certezza la sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma. Il primo motivo dei due ricorsi, identici, presentati da questo ricorrente deve perciò essere rigettato anche sotto questo profilo. 5.3. Il secondo motivo di entrambi i suoi ricorsi, invece, deve essere dichiarato inammissibile per la sua manifesta infondatezza. Il ricorrente contesta la illogicità e contraddittorietà della motivazione per non avere valutato l'esito negativo delle prove dichiarative, in particolare delle testimonianze rese dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e dei collaboratori di giustizia, che non avrebbero mai citato PP UR, né parlato di un suo coinvolgimento negli affari del padre HE. La contestazione è manifestamente infondata, in quanto le due sentenze di merito hanno dato atto delle prove a carico di questo ricorrente, consistenti essenzialmente nelle molte intercettazioni riportate nella sentenza di primo grado, dalla pag. 83, e richiamate dalla sentenza di appello, costituenti una prova che non necessita di riscontri. Tali prove, provenendo direttamente dalla voce del ricorrente, del padre HE o del socio UR, sono state ritenute sufficienti per la condanna, con una valutazione che non è contestata nel ricorso, e non sono contrastate dalle prove dichiarative di cui si lamenta l'omessa valutazione, perché queste non ne smentiscono il contenuto. Lo stesso ricorrente afferma che i testimoni e i collaboratori di giustizia non hanno parlato di lui, neppure per escludere che egli fosse un interponente fittizio in favore di suo padre: essi, pertanto, non hanno fornito alcun elemento di prova né favorevole né contrario alla tesi dell'accusa, essendo evidentemente non a conoscenza dell'attività del soggetto. In 23 mancanza di qualunque rilevanza di tali prove, la loro omessa valutazione con riferimento alla posizione di questo ricorrente non costituisce un vizio della motivazione, essendo il giudice tenuto a valutare gli elementi che apportano un contributo alla ricostruzione della responsabilità dell'imputato, non le prove del tutto neutre o non relative ai fatti a lui ascritti. 5.4. Il terzo motivo di ricorso, invece, è fondato per le medesime ragioni esposte al superiore paragrafo 4.3., al quale si rimanda. Il reato attribuito a PP UR è stato sicuramente commesso il 12/11/2015, con la costituzione della Coedil s.r.l. e la fittizia intestazione al predetto della metà delle quote, possedute in realtà dal padre HE. Le azioni successive, che i giudici di merito hanno ritenuto costituire ulteriori atti di interposizione fittizia, sono consistite esclusivamente in modesti finanziamenti effettuati dal ricorrente. L'assenza di prove concrete circa la provenienza di tali denari dall'interposto, e la loro modesta entità, pari complessivamente ad C 38.500,00 secondo la ricostruzione contenuta alla pag. 84 della sentenza di primo grado, impedisce di ritenere quelle somme attribuibili all'interposto, essendo in particolare accertata, per la somma di C 25.000, la provenienza dalla vendita di un bene di proprietà del ricorrente;
inoltre il mero versamento di finanziamenti non costituisce un'operazione che comporti una modifica societaria, essendo al contrario espressione della ordinaria attività di amministrazione della società, che non configura una nuova condotta di attribuzione fittizia (vedi Sez. 2, n. 29633 del 28/05/2019, Rv. 276733; Sez. 5, n. 22106 del 10/03/2022, Rv. 283256). Anche con riferimento a PP UR, pertanto, il reato di cui al capo F) deve ritenersi commesso il 12/11/2015, ed il termine di prescrizione, pari a sette anni, sei mesi e 78 giorni, come sopra già calcolato, è interamente decorso il 30/07/2023, antecedentemente alla emissione della sentenza di secondo grado. Anche il reato ascritto a PP UR deve perciò essere dichiarato estinto per prescrizione già prima della emissione della sentenza di appello, la quale deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, quanto alla condanna del medesimo, essendo irrilevante l'omessa formulazione di questa eccezione davanti al giudice dell'appello. 6. I motivi proposti da RE CE DA, IO DA e PP DA con il loro ricorso comune devono essere valutati unitariamente, stante la modalità della loro presentazione. 6.1. I primi tre motivi di tale ricorso sono infondati, e devono essere rigettati. I ricorrenti sostengono l'insussistenza del reato di cui all'art. 12 quinquies dl. n. 306/1992, oggi art. 512-bis cod. pen., per l'assenza di prova della finalità , 24 elusiva di RE CE DA, in particolare nell'operazione di trasferimento ai propri figli della titolarità della società Essegi s.r.I., contestata al capo G). Questa affermazione si fonda, in primo luogo, su argomentazioni che contrastano con i principi giurisprudenziali sopra già citati, in particolare quello della irrilevanza della qualità di familiari dei fittizi intestatari, trattandosi di un elemento non sufficiente ad escludere la finalità elusiva (vedi Sez. 1, n. 39846 del 23/05/2023, Rv. 285368), e quello della non necessità che il dolo di elusione appartenga a tutti i correi, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte degli interponenti, della finalità dell'interposto (vedi Sez. 2, n. 40446 del 14/11/2025, Rv. 289021; Sez. 2, n. 16997 del 28/03/2024, Rv. 286355). Tali argomentazioni devono perciò essere rigettate perché infondate, come già valutato nei precedenti paragrafi 4.2. e 5.2., ai quali si rinvia, per la necessaria sintesi nella motivazione. I ricorrenti sostengono la mancanza di prova della finalità elusiva richiesta dalla norma anche per il fatto che RE CE DA non è stato mai sottoposto a misure di prevenzione patrimoniale, ma questa affermazione contrasta con l'ulteriore principio di questa Corte, secondo cui «Ai fini dell'integrazione del delitto di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 12 quinquies, D.L.8 giugno 1992, n.306, convertito in Legge 7 agosto 1992 n.356, lo "scopo elusivo" che connota il dolo specifico prescinde dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne l'esito» (vedi Sez. 2, n. 2483 del 21/10/2014, dep. 2015, Rv. 261980). Anche questo argomento, perciò, è inidoneo ad escludere la sussistenza del dolo specifico. È necessario approfondire, però, se le sentenze di merito abbiano motivato in maniera completa, logica e non contraddittoria la sussistenza della finalità elusiva richiesta dalla norma, e quindi del timore di RE CE DA di subire l'ablazione dei beni a seguito dell'applicazione di misure di prevenzione, alla luce dell'affermazione dei ricorrenti secondo cui egli avrebbe temuto solo la possibilità di subire pignoramenti, a causa dei forti debiti accumulati in iniziative imprenditoriali attuate negli anni precedenti: sul punto, peraltro, è opportuno ribadire l'irrilevanza della eventuale presenza di finalità ulteriori, oltre a quella che costituisce il dolo specifico del reato, non essendo questo «escluso dall'esistenza di finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla necessità di "liberarsi" dei beni in vista di una loro possibile ablazione» (Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, Rv. 284796, in motivazione;
Sez. 2, n. 46704 del 09/10/2019, Rv. 277598). 25 Le due sentenze hanno individuato la prova di tale finalità nella intraneità di RE CE DA alla famiglia 'ndranghetista AN, e nel timore di azioni giudiziarie che avrebbero potuto colpire questa e i suoi appartenenti a causa delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, di cui era conosciuta l'iniziale attività di collaborazione: la sentenza di primo grado tratta l'argomento alle pagg. 159 e ss., in particolare dalla pag. 163, in cui evidenzia che già nel 2008 egli e HE UR attribuirono a UN IC la titolarità della società che gestiva la sala Bingo di Archi, come contestato al capo B) dell'imputazione, società che appariva più esposta al rischio di ablazione atteso che ad essa partecipava anche IO AN, ben conosciuto dai collaboratori di giustizia. Le propalazioni di questi ultimi sono effettivamente precedenti a detta operazione e a tutte le ulteriori operazioni di intestazione fittizia, avendo avuto inizio con la collaborazione di IO TI CA, arrestato nel 2004, per cui il collegamento di tali operazioni al timore delle conseguenze che potevano derivare da esse appare logico: il fatto, asserito dai difensori di RE CE DA, che il collaboratore CA non avesse parlato del loro assistito è irrilevante, non potendo detto ricorrente essere a conoscenza, nel dettaglio, del contenuto di quelle dichiarazioni ma avendo motivo di temere che da queste derivasse un'azione ablativa anche in suo danno. Alla collaborazione del CA hanno poi fatto seguito, nel tempo, quella di De OS, di De CA, di UZ, di GE, il cui contenuto è sommariamente riportato alle pagine 32 e ss. della sentenza di primo grado. Questa sentenza ha sottolineato che anche la società con cui HE UR e RE CE DA avevano creato un forte debito verso il Ministero per lo sviluppo economico, la ID MI GE s.r.I., era da loro gestita quali prestanome di IO AN, per cui anche con riferimento a tale attività essi avevano motivo di temere l'ablazione dei loro beni non solo a causa di detto debito, ma anche a causa del loro collegamento con un esponente di spicco della nota famiglia di 'ndrangheta, dimostrato dalla loro interposizione in suo favore quali titolari di quella società. Che la finalità delle intestazioni fittizie fosse, almeno principalmente se non esclusivamente, quella di eludere possibili misure di prevenzione, è stato legittimamente dedotto anche dal commento negativo mosso da HE UR nei confronti di RE CE DA, lamentando che egli e i suoi figli non erano cauti nell'occultare le proprietà del primo (cosi alle pagg. 157-158 della sentenza di primo grado): HE UR, come evidenziato nei paragrafi precedenti, era fortemente timoroso di subire misure ablatorie nell'ambito di procedimenti di prevenzione, e le ragioni di tale timore si estendevano al DA, a causa degli stretti rapporti economici che essi avevano mantenuto nelle varie società, per cui la scarsa cautela di quest'ultimo avrebbe potuto risolversi a danno dello stesso UR. 26 La sentenza di secondo grado, poi, ribadisce tali argomentazioni alle pagine 114 e ss. in relazione al capo B) e 122 e ss. in relazione ai capi G) ed H), nonché alle pagg. 128 e ss., in cui risponde specificamente alle obiezioni difensive. La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, è approfondita, logica e non contraddittoria, priva quindi dei vizi lamentati dai ricorrenti in questi primi motivi del loro ricorso comune. 6.2. Il quarto motivo del ricorso proposto unitariamente dai tre ricorrenti è infondato. L'attendibilità dei collaboratori di giustizia, le cui dichiarazioni costituiscono, principalmente, la prova del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. ascritto al capo A) al solo RE CE DA, è stata ampiamente valutata in entrambe le sentenze di merito, dalla pag. 126 quanto alla sentenza di primo grado e dalla pag. 93 per quella di appello, dopo avere, peraltro, riportato nel dettaglio le loro dichiarazioni, che descrivono RE CE DA come intraneo alla famiglia AN in quanto, unitamente a HE UR, gestiva in suo favore e per suo conto le varie società menzionate, sin da prima degli anni 2000, quando la collaborazione si manifestò nella gestione della ID MI GE s.r.i. La qualità del ricorrente di imprenditore intraneo alla SC AN, poi, è nuovamente valutata dalla pag. 133 della sentenza di primo grado e dalla pag. 103 di quella di appello, in cui la Corte ha riesaminato la credibilità dei collaboratori di giustizia alla luce delle obiezioni dei vari difensori, e l'ha ribadita evidenziando i numerosi riscontri, costituiti non solo dalla reciproca conformità delle dichiarazioni stesse, ma anche dal contenuto delle intercettazioni, da alcuni atti e dagli specifici comportamenti degli imputati. Il ricorso sostiene l'inattendibilità del collaboratore De OS a causa della sussistenza di una sua controversia economica con DA, ma le due sentenze hanno affrontato la questione, ed hanno escluso l'incidenza di tale circostanza sulla credibilità del collaboratore, non solo perché questi ha ammesso la pendenza, precisandone però il non collegamento con le sue propalazioni, ma soprattutto perché queste ultime sono ampiamente riscontrate da quelle di altri collaboratori. Il ricorso omette del tutto di citare il collaboratore UZ, che ha riferito della intraneità di RE CE DA, oltre che di HE UR, per averlo appreso da quest'ultimo, come riportato alla pag. 33 della sentenza di primo grado. Anche le dichiarazioni del collaboratore De CA vengono trascurate nel ricorso, ma questi ha confermato il rapporto di UR con famiglie di 'ndrangheta con riferimento non solo alla ID MI GE s.r.I., da lui gestita unitamente ad RE CE DA, ma anche con riferimento alla società che gestiva la sala Bingo di Cernusco sul Naviglio, nella quale il coinvolgimento di quest'ultimo è provato dalla titolarità di suo figlio IO sul 25% delle quote. I collaboratori UZ e GE, poi, confermano 27 De OS anche in ordine alla titolarità di RE CE DA, unitamente a HE UR, della società che gestiva la sala Bingo di Archi, ruolo dimostrato anche dal diretto coinvolgimento del primo nella conduzione dell'attività, risultante dalle riprese visive risalenti all'anno 2017. La credibilità dei collaboratori di giustizia, pertanto, risulta motivata in modo approfondito, non illogico e conforme ai principi giurisprudenziali dettati da Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, stante la valutazione delle ragioni della loro attendibilità intrinseca e l'indicazione dei molti riscontri alle loro propalazioni, costituiti anche da elementi esterni ed oggettivi, e non solo dalla loro reciproca convergenza, elemento peraltro idoneo, in sé, quale riscontro (vedi, tra le ultime, Sez. 1, n. 36065 del 03/05/2024, Rv. 286948) . Anche questo motivo del ricorso comune dei tre ricorrenti deve perciò essere rigettato. 6.3. Il quinto motivo del ricorso proposto unitariamente dai tre ricorrenti, invece, deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. Essi lamentano l'omessa concessione delle attenuanti generiche, che invece sono state loro concesse, per RE CE DA con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti ritenute sussistenti, valutazione confermata dalla sentenza di appello. Il motivo di ricorso che, si ripete, lamenta solo la omessa concessione del beneficio e non il bilanciamento operato, è pertanto manifestamente infondato. 7. Passando all'esame separato dei ricorsi proposti singolarmente dai tre predetti ricorrenti, emerge in primo luogo che il primo e il terzo motivo del ricorso proposto dal solo RE CE DA ripropongono le doglianze esposte nel primo motivo del ricorso comune ai tre ricorrenti, in particolare sostenendo l'insussistenza dei reati di interposizione fittizia contestati ai capi B), G) ed H) per non essere provata la finalità di eludere la possibile applicazione di misure di prevenzione patrimoniale e quindi la sussistenza del necessario dolo specifico, anche con riguardo ai terzi, intestatari fittizi. Le argomentazioni esposte in questi motivi di ricorso sono analoghe a quelle già valutate nel paragrafo 6.1. e ritenute infondate, per cui appare sufficiente, per le già indicate esigenze di sinteticità, rinviare a tale parte della presente motivazione. Appare necessario soltanto approfondire la valutazione circa la sussistenza della consapevolezza dei due figli del ricorrente in merito alla finalità elusiva del proprio padre: le due sentenze di merito la ritengono provata dallo stretto legame familiare, che rende non credibile che i figli ignorassero le ragioni della scelta del padre di intestare a loro le quote delle varie società, in particolare della Essegi s.r.l. e della G.G. Edilizia, come contestato ai capi G) ed H). Questa motivazione, benché breve, appare sufficiente per ritenere dimostrata tale 28 consapevolezza, in quanto l'ampiezza della intromissione del padre nell'attività delle due società rendeva assolutamente evidente che la titolarità delle stesse da parte dei figli era meramente fittizia, e gli stretti rapporti di questi ultimi con il loro padre, per motivi professionali oltre che familiari, imponeva loro di conoscere i suoi continui contatti con persone quali HE UR, già condannato per una vicenda legata alla gestione della ID MI GE s.r.I., a cui RE CE DA aveva partecipato, nonché con esponenti della famiglia AN, coinvolti direttamente nella gestione della sala Bingo di Archi, contatti che facevano sorgere il timore che il padre potesse subire azioni giudiziarie e misure di prevenzione. Questi due motivi, pertanto, devono essere rigettati, analogamente al primo motivo del ricorso comune. 7.1. Il secondo motivo del ricorso proposto dal solo RE CE DA è analogo al quarto motivo del ricorso proposto unitamente ai figli. La correttezza della valutazione dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia contenuta nelle due sentenze di merito, e la conseguente sufficienza della prova della responsabilità del ricorrente per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. a lui ascritto al capo A), è stata ampiamente verificata al superiore paragrafo 6.2., al quale perciò si rimanda. In questo motivo il ricorrente contesta, oltre alla credibilità del collaboratore De OS, anche la rilevanza delle dichiarazioni di AR GE, per sostenere la mancanza di prova della sua partecipazione alla SC AN, ma ancora una volta egli non si confronta compiutamente con la motivazione delle due sentenze, che fondano la sua responsabilità anche sulle dichiarazioni di altri collaboratori, quali UZ e De CA. Questi ultimi, oltre a fornire una ulteriore prova della intraneità del ricorrente alla SC AN, il primo per averlo saputo da HE UR, per anni socio del ricorrente in molteplici attività, fungono da riscontro alle dichiarazioni dei due collaboratori la cui rilevanza o attendibilità è contestata, unitamente agli elementi oggettivi evidenziati nelle due sentenze di merito. 7.2. Il quarto motivo del ricorso proposto dal solo RE CE DA deve essere dichiarato inammissibile, per la sua genericità. Il ricorrente sostiene l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen., a lui ascritta ai capi B), G) e H), «per le medesime ragioni esposte al punto 3.1», cioè nel terzo motivo di questo ricorso. In detto motivo, però, egli afferma solo l'insussistenza del reato contestato al capo B), per cui non deve ritenersi esposta alcuna doglianza con riferimento ai capi G) ed H). Quanto alla sussistenza dell'aggravante con riferimento al capo B), egli ribadisce l'affermazione della mancanza di prova della sua qualità di socio occulto della società che gestiva la sala Bingo di Archi, ripetendo le doglianze esposte 29 nell'atto di appello, senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che le ha esaminate e motivatamente respinte alla pag. 133. La prova della sua partecipazione alla società, e della partecipazione ad essa anche di IO AN, proviene dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in particolare GE, De OS e UZ, come ampiamente riferito dalla pag. 145 della sentenza di primo grado e dalla pag. 114 di quella di appello. Esse sono state ritenute sufficientemente riscontrate dai regolari prelevamenti di denaro da parte del ricorrente presso la sala stessa, e dalla richiesta della moglie di HE UR di far intervenire RE CE DA per frenare la ludopatia del socio, richiesta che non appare giustificabile, come sostiene la difesa, da una pretesa amicizia tra i due, quanto piuttosto dall'interesse del DA di non compromettere l'attività di gestione della sala, di cui era occultamente contitolare. Anche il coinvolgimento di IO AN in detta attività è provato dalle dichiarazioni dei predetti collaboratori e da quelle del dichiarante CA, che costituiscono una prova sufficiente, peraltro non smentita da alcuna diversa emergenza processuale, ed anzi confermata dall'intervento della SC stessa per dissuadere un imprenditore concorrente dall'aprire un'altra sala Bingo nella città di Reggio Calabria, come riferito alle pagg. 138-139 della sentenza di primo grado. La valutazione delle due sentenze di merito, che la gestione di quella società, nonché delle altre società contestate nelle imputazioni, fosse diretta ad agevolare l'associazione di 'ndrangheta, perché funzionale a consentire la sua infiltrazione nel tessuto economico nonché ad ottenere un immediato profitto, percependo parte dei guadagni delle varie attività in quanto i soci di fatto erano soggetti intranei all'associazione stessa, è logica e non adeguatamente contrastata dal ricorrente. 7.3. Anche il quinto motivo del ricorso proposto dal solo RE CE DA deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente contesta l'assenza di motivazione in merito alla conferma della confisca dei beni, ma non risulta che, con il proprio atto di appello, egli abbia impugnato la relativa statuizione contenuta nella sentenza di primo grado. L'appello, come noto, è regolato dal principio devolutivo, e questa Corte ha costantemente affermato che «Non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316). Nel presente caso il ricorrente lamenta la carenza di motivazione in tema di confisca senza neppure precisare di avere 30 proposto appello sul punto, mentre la sentenza impugnata, nel riepilogare i motivi del relativo atto, non menziona alcuna doglianza relativa ad esso. La confisca, peraltro, è stata disposta dal giudice di primo grado ai sensi dell'art. 416-bis, settimo comma, cod. pen. e in conformità ai principi giurisprudenziali (vedi Sez. 6, n. 21741 del 16/02/2021, Rv. 281516), motivando che i beni in sequestro, trattandosi essenzialmente di società riconducibili ai condannati e di immobili da queste costruiti, dovevano ritenersi le prime strumento per la realizzazione dei reati ritenuti sussistenti, in particolare quello di associazione mafiosa, e i secondi prodotto o profitto di tali reati. 8. Con il primo motivo del ricorso separatamente proposto, IO DA e PP DA deducono nuovamente la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 12 quinquies d.l. n. 306/1992, oggi art. 512-bis cod. pen., contestato ai capi G) ed H). Il motivo è identico, anche graficamente, al primo motivo del ricorso proposto separatamente dal padre dei due ricorrenti, per cui si rimanda alla relativa valutazione, esposta ai superiori paragrafi 6.1. e 7. 8.1. Il secondo motivo di tale ricorso, in cui i ricorrenti lamentano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla confisca dei beni in sequestro, è identico al quinto motivo del ricorso proposto separatamente dal loro padre, ed è inammissibile per l'identica ragione, non essendo stata tale doglianza prospettata nell'atto di appello, unico per tutti e tre i ricorrenti. 8.2. Il terzo motivo del ricorso proposto separatamente, relativo all'omessa concessione del beneficio della non menzione della condanna, sarebbe inammissibile, essendo stato tale beneficio concesso, in quanto riportato nel dispositivo della sentenza, ma è assorbito dall'accoglimento, sia pure per motivi diversi, del sesto motivo del ricorso comune altre imputati, nel quale si lamenta l'omessa declaratoria della prescrizione dei reati di cui all'art. 512-bis cod. pen., contestati a IO DA e a PP DA ai capi G) ed H), benché maturata prima della emissione della sentenza di secondo grado. La richiesta di dichiarare che tali reati si sono prescritti prima della decisione di appello non è fondata. Il reato di cui al capo H) è contestato come commesso il 07/10/2016, e tale contestazione appare corretta, dal momento che risale a quella data la costituzione della società G. e G. Edilizia, come riportato alla pag. 169 della sentenza di primo grado, attribuendo fittiziamente la titolarità delle quote a IO DA mentre essa apparteneva al padre RE CE, interposto. Il termine di prescrizione è iniziato a decorrere da tale data e pertanto il complessivo periodo di sette anni, sei mesi e 78 giorni, calcolato nel superiore paragrafo 3.4. (essendo stata esclusa la sussistenza dell'aggravante 31 contestata), è interamente decorso solo in data 25/06/2024: il reato, pertanto, non era ancora prescritto al momento della emissione della sentenza impugnata. Esso, però, si è prescritto nelle more della proposizione dei ricorsi, e deve perciò essere oggi dichiarato estinto per tale ragione. I ricorsi proposti da IO DA, infatti, nel loro complesso non sono inammissibili, come valutato nei paragrafi precedenti: essi, pertanto, hanno consentito la corretta instaurazione del rapporto processuale, nel corso del quale l'intervento di una causa di estinzione del reato deve essere immediatamente dichiarata, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. La sentenza deve perciò essere annullata senza rinvio, con riferimento al reato contestato al capo H) al solo IO DA, per la sopravvenuta estinzione di questo. Il reato di cui al capo G) è contestato come commesso sino al 24/11/2016, e tale contestazione appare corretta. Come motivato al superiore paragrafo 4.3., secondo questa Corte «Il delitto di trasferimento fraudolento di valori, che ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti, si consuma, qualora la condotta criminosa si articoli in una pluralità di attribuzioni fittizie, nel momento in cui viene realizzata l'ultima di esse» (Sez. 2, n. 38053 del 05/10/2021, Rv. 282129). Si è affermato, in particolare, che tale delitto «è un reato istantaneo ad effetti permanenti, che può assumere natura di fattispecie a condotta plurima o frazionata, sicché la modifica della compagine sociale o dell'organo amministrativo di una società, realizzata mediante la fittizia intestazione di quote a terzi, è suscettibile di determinare una "nuova apparenza", con raggiungimento di un assetto stabile e definitivo e conseguente "slittamento" del momento consumativo del reato, a condizione che sia strumentale alla elusione di una misura di prevenzione» (Sez. 2, n. 17035 del 10/03/2022, Rv. 283193). Nel presente caso, la società Essegi s.r.l. ha conosciuto una continua modifica della compagine sociale, introducendo in data 03/04/2008, quali soci, PP DA e IO DA mediante l'acquisto della quota del 50% posseduta dal loro padre, operazione ritenuta costituire una intestazione fittizia di tali quote in favore di RE CE DA, reale titolare delle stesse. In data 26/01/2016 la compagine sociale è stata modificata mediante l'acquisto, da parte dei due predetti soci, dell'ulteriore 50% delle quote, posseduto da ME RI quale presumibile prestanome di HE UR, il quale è stato così estromesso dalla società. In data 24/11/2016, infine, PP DA ha acquistato le quote del fratello, rimanendo unico socio, ma sempre quale intestatario fittizio in favore del padre RE CE. Si sono pertanto verificate, sino al 24/11/2016, continue variazioni della compagine sociale, che impongono di far "slittare" il momento consunnativo del reato all'ultima di esse, in applicazione del principio sopra indicato. Il termine di prescrizione, pertanto, è 32 iniziato a decorrere da tale ultima data, ed è maturato in data 11/08/2024, dopo l'emissione della sentenza di appello. Anche questo reato, quindi, si è prescritto nelle more della proposizione dei ricorsi, e deve oggi essere dichiarato estinto per tale ragione, essendo i ricorsi proposti dai due ricorrenti PP e IO DA, nel loro complesso, non inammissibili, come già valutato, ed essendosi il rapporto processuale, pertanto, instaurato correttamente. La sentenza deve perciò essere annullata senza rinvio anche con riferimento al reato contestato al capo G) ai due imputati indicati, per la sua sopravvenuta estinzione. 9. Il ricorso proposto da EL FI, condannato per il solo reato di cui al capo M), nel suo complesso è infondato, e deve essere rigettato. 9.1. Nel primo, articolato motivo il ricorrente ripropone le obiezioni e le contestazioni mosse nell'atto di appello alla ricostruzione dei suoi rapporti con la SC De AN e alla valutazione della sua posizione come quella di un imprenditore colluso con la 'ndrangheta, e non da questa estorto, come da lui sostenuto, senza però evidenziare una illogicità manifesta della sentenza impugnata o una sua contraddittorietà, e confrontandosi solo parzialmente con gli elementi indiziari e probatori valorizzati dal giudici di appello. Egli, pertanto, di fatto chiede a questa Corte una diversa ricostruzione dei fatti e una loro nuova valutazione, mentre al giudice di legittimità, come ricordato al superiore paragrafo 2., è preclusa «la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa» (Sez. 2, n. 25016 del 30/06/2022, n.m.). Le due sentenze di merito hanno motivato la natura del ricorrente quale "imprenditore colluso" conformandosi al principio di questa Corte, secondo cui «deve intendersi "imprenditore colluso" colui che è parte di un rapporto sinallagmatico con il sodalizio criminoso, produttivo di vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti, per l'uno, nell'imporsi nel territorio in posizione dominante, così rivolgendo, consapevolmente, a proprio profitto la relazione con la consorteria illecita e, per l'altra, nell'ottenere risorse, servizi o utilità, dovendosi intendere, invece, imprenditore vittima colui che, soggiogato dall'intimidazione, cede all'imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un'intesa volta a limitare tale danno, senza venire a patti col sodalizio» (Sez. 2, n. 34126 del 05/06/2024, Rv. 286921). Il rapporto collusivo non esclude il versamento periodico di denaro alla SC, da parte dell'imprenditore, in quanto tali versamenti non costituiscono il "pizzo" pagato per costrizione, ma la corresponsione della parte di profitto che questi concorda 33 di versare quale ricompensa per l'aiuto prestatogli per acquisire una posizione dominante nel territorio di competenza della SC stessa (vedi Sez. 5, n. 30133 del 05/06/2018, Rv. 273683). Le sentenze hanno ricostruito i rapporti del ricorrente con la SC De AN evidenziando i molti elementi indiziari e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia da cui hanno dedotto, con motivazione approfondita e non illogica né contraddittoria, che egli si è "messo in società" con la SC al fine di porsi in posizione dominante, nel settore dell'attività edilizia, nel quartiere da essa controllato, ottenendo il vantaggio ricercato, in particolare nel quartiere di Archi nonché in quello di Modena-Ciccarello, controllato dalla SC BA con cui, secondo la Corte di appello, egli avrebbe infine stretto un accordo analogo. La sua condotta di "imprenditore colluso", pertanto, è stata ritenuta integrare il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, in applicazione dei criteri della giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 30133 del 05/06/2018, Rv. 273683; Sez. 6, n. 32384 del 27/03/2019, Rv. 276474; Sez. 6, n. 30346 del 18/04/2013, Rv. 256740). Il ricorrente ripropone l'affermazione della inattendibilità dei vari collaboratori di giustizia, ma le due sentenze di merito hanno affrontato approfonditamente la questione, ed hanno valutato la loro attendibilità secondo i canoni stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare quanto alla loro credibilità soggettiva e alla presenza di riscontri, spesso provenienti da altri collaboratori, e in alcuni casi da elementi oggettivi esterni. Le dichiarazioni del collaboratore De OS sono riscontrate da quelle di De CA, e se De OS è un dichiarante de relato, De CA ha spesso riferito circostanze a lui direttamente note, come alcuni incontri tra il ricorrente ed esponenti apicali della SC De AN, a cui egli stesso ha partecipato. Anche la descrizione dell'ufficio di FI, riferita da De OS in modo dettagliato e preciso, legittimamente è stata ritenuta confermare i rapporti diretti di questi con FI e la sua frequentazione del suo ufficio per ricevere i pagamenti, come da lui dichiarato, essendo secondario il particolare della presenza o meno di una cassaforte a muro, potendo il collaboratore avere inteso fare riferimento al luogo in cui FI teneva il denaro contante, che in quelle occasioni gli avrebbe consegnato. Il ricorrente, peraltro, stigmatizzando l'asserito errore circa l'esistenza della cassaforte come la prova della falsità delle propalazioni di questo collaboratore, ha spiegato la perfetta conoscenza del suo ufficio, quanto a tutti gli altri particolari, parlando genericamente di visite che il De OS gli avrebbe fatto, senza mai indicare il diverso motivo di tale frequentazione. L'affermazione di inattendibilità delle singole dichiarazioni di questo collaboratore, come dei dichiaranti UZ e De CA, è poi formulata riportando brevissimi stralci delle loro deposizioni, tratti dalle trascrizioni delle udienze, e contestando singole affermazioni, senza un 34 esame completo e complessivo delle loro propalazioni: tale modalità di critica, peraltro esposta senza contestare specificamente un travisamento della prova, non consente a questo Collegio di valutare l'erroneità della sentenza impugnata nell'escludere la falsità dei dichiaranti o la contraddittorietà delle loro deposizioni, e neppure di valutare la inidoneità di queste ultime quali prove della sussistenza del reato contestato. Il ricorrente ripete che sarebbe falsa l'affermazione dell'avere egli iniziato a costruire nel quartiere di Archi solo dopo l'accordo con la SC De AN, e falsa anche l'affermazione dell'avere egli concentrato la sua attività in detto quartiere, avendo ivi aperto solo tre cantieri sui trentatré da lui gestiti tra il 2005 e il 2018. La sentenza di appello, però, ha valutato tali obiezioni e le ha respinte, alle pagine 136 e ss., con una motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, ritenendo che il rapporto con la SC De AN si sia evoluto da una condizione di parziale sudditanza, caratterizzata, secondo i collaboratori De CA e De OS, dal pagamento di una mazzetta "educata", cioè inferiore alla percentuale solitamente richiesta, sino alla costituzione di una società di fatto, in cui il rapporto tra i due partecipanti era di natura sinallagmatica, concordando il ricorrente con gli esponenti della SC gli affari che intendeva compiere, dividendo con loro gli utili dell'attività e ricevendo da questi ultimi un aiuto concreto, non solo di difesa dalle pretese estorsive di altri soggetti, come avvenuto nella vicenda della estorsione tentata in suo danno da tale OB AN, ma anche di intervento per rendere possibile l'acquisto dell'area della ex-fornace di Archi ad un prezzo che lo stesso ricorrente ha definito "buonissimo", ovvero ricevendo dalla SC denaro, anche in prestito, o terreni. aaCcJ-" La r4sa44P-za- dell'acquisto del terreno della ex-fornace ad un'epoca precedente alla costituzione del rapporto societario con la SC De AN, avendo il ricorrente stipulato il contratto preliminare con il proprietario OI nel 2006 ed apparentemente senza l'intervento della SC, è elemento valutato dalla sentenza impugnata, e ritenuto non in contrasto con l'affermazione dell'avere egli spostato la sua attività in detto quartiere a seguito dell'accordo con la predetta SC, in quanto dagli elementi raccolti deve dedursi che già l'acquisto del terreno avvenne in accordo con la SC, che controllava quell'area, o quanto meno con l'assenso di questa, nella prospettiva di destinarla ad una grossa operazione immobiliare, dal momento che nessun imprenditore aveva mai tentato quell'acquisto, essendo l'intera area, abbandonata dal 1988, occupata abusivamente anche da soggetti di rilevante caratura criminale, tanto che il proprietario, per timore, non aveva mai intentato azioni giudiziarie contro di loro, come descritto alla pag. 118 della sentenza di primo grado. 35 Anche l'asserita insussistenza di una collocazione dell'attività edilizia del ricorrente prevalentemente nel quartiere Archi è valutata nella sentenza impugnata, che respinge tale obiezione precisando, alla pag. 137, che egli, nel periodo contestato, ha concentrato la sua attività in detto quartiere e in quello di Modena-Ciccarello, controllato dalla SC BA, in quanto ben 188% delle unità immobiliari costruite si trovava in tali quartieri, di cui il 39% specificamente in Archi. Il ricorrente, in questo motivo di ricorso, ripete anche l'affermazione secondo cui la natura meramente estorsiva del suo rapporto con la SC De AN sarebbe provata dal fatto di avere continuato a subire attentati nei suoi cantieri, anche quelli posti nel quartiere di Archi. Tale circostanza è stata valutata dalla sentenza impugnata, che ha riconosciuto la probabile veridicità di molte delle denunce sporte dal ricorrente per furti e danneggiamenti in danno dei suoi cantieri, ma alla pag. 136 ha sottolineato che, secondo il collaboratore De CA, durante la costruzione di un edificio da destinare a McDrive egli stesso, insieme a EL FI e a IO De AN, organizzò un finto attentato, per sviare le attenzioni delle Forze dell'ordine. La valutazione conclusiva, che l'eventuale verificarsi di attentati, danneggiamenti o furti nei cantieri non esclude, di per sé, la sussistenza di un rapporto di collusione anziché di sudditanza ad una estorsione, è del tutto logica: tali accadimenti non sono necessariamente riconducibili ad un'attività estorsiva da parte dell'associazione criminosa che controlla il territorio, ed anzi, se il FI fosse stato estorto dai De AN, avrebbe protestato con loro per il proseguire di azioni in danno dei suoi cantieri nonostante egli pagasse regolarmente la "mazzetta" richiesta, cosa che egli non ha mai detto di avere fatto. Deve altresì considerarsi che, secondo il collaboratore De CA, il ricorrente spesso subappaltava parte dei lavori edili a imprese legate alla SC De AN: in quel caso, il verificarsi di attentati nei cantieri non poteva essere ricollegato ad attività estorsive della SC stessa, che avrebbe altrimenti rischiato di danneggiare tali subappaltatori, intranei ad essa. Il ricorso, infine, non si confronta adeguatamente con l'indizio costituito dal contenuto delle conversazioni tra il ricorrente e i suoi familiari, intercettate in carcere, dalle quali emerge con evidenza il timore, di questi ultimi e di esponenti della SC De AN, che egli potesse iniziare a collaborare con l'autorità giudiziaria: secondo tale contenuto, riportato ampiamente alla pag. 180 della sentenza di primo grado, i figli lo esortavano a non collaborare, altrimenti tutti loro avrebbero dovuti allontanarsi dalla città, ed il fratello, esortandolo a sua volta a farsi gli affari suoi così tutti sarebbero stati tranquilli, gli riferì che un soggetto imprecisato gli inviava il messaggio di stare tranquillo perché era tutto a posto, mentre altri volevano sapere perché si fosse fatto mettere in isolamento. Queste frasi, secondo logica, non sono interpretabili come relative 36 ad un soggetto estorto, il quale non avrebbe dovuto provare alcun timore a denunciare le estorsioni subite se, come affermato dallo stesso ricorrente, egli ne aveva in precedenza denunciate molte. Esse tradiscono, invece, il timore dei familiari e di altri soggetti che egli potesse fare rivelazioni di maggiore spessore, circa i suoi rapporti con la SC e gli affari di questa, timore che il collaboratore De CA ha riferito come presente tra i membri dell'associazione criminosa, in particolare quando FI fu messo in isolamento, tanto che CA De AN si attivò per conoscere le ragioni di tale collocazione, e in seguito tranquillizzò tutti, dicendo che era tutto a posto. La valutazione delle due sentenze di merito, che tali conversazioni confermino la natura di FI quale imprenditore colluso e non estorto, appare dunque del tutto logica. La sentenza impugnata, pertanto, ha fornito una motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria circa la sussistenza del reato di cui al capo M), che si sottrae perciò al sindacato di legittimità. Questo primo motivo del ricorso di EL FI deve, perciò, essere rigettato perché infondato. 9.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Le due sentenze di merito hanno ritenuto sussistente, a carico del ricorrente, l'aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. conformandosi alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso» (sez. 1, n. 27516 del 18/03/2025, Rv. 288336). Per le cosiddette mafie "storiche", tra cui deve sicuramente essere ricompresa la 'ndrangheta, la stabile dotazione di armi è desumibile anche dalle risultanze emerse nella pluriennale esperienza storica e giudiziaria (vedi Sez. 2, n. 2159 del 24/11/2023, dep. 2024, Rv. 285908), e la natura di associazione armata della SC De AN era sicuramente ben conosciuta nell'ambito locale, essendo stata tale SC protagonista, negli anni '70 e '80, di due guerre feroci contro le cosche avversarie, che avevano portato ad un numero elevato di uccisioni e di attentati, commessi con l'uso di armi di rilevante potenza. L'aggravante in questione può essere ravvisata anche a carico del concorrente esterno: la sentenza Sez. 6, n. 42385 del 15/10/2009, Rv. 244904, ha esplicitamente affermato che «Hanno natura oggettiva le circostanze aggravanti del reato di associazione di tipo mafioso, consistenti nell'avere l'associazione la disponibilità di armi e nella destinazione del prezzo, prodotto o profitto dei delitti al finanziamento delle attività economiche di cui gli associati intendano assumere o mantenere il controllo, sicché dette circostanze devono - 37 essere riferite all'attività dell'associazione e non alla condotta del singolo partecipe. (Nella fattispecie la Corte ha riconosciuto l'applicabilità delle menzionate aggravanti anche al concorrente esterno consapevole dei fatti oggetto delle medesime o che per colpa le ignori)». Non è credibile, pertanto, che un soggetto vicino alle cosche quale il ricorrente, che in passato era stato da queste vessato, ignorasse la stabile disponibilità di armi da parte della SC in questione. Egli, inoltre, aveva avuto una concreta e diretta dimostrazione di tale disponibilità quando ebbe ad organizzare, con De CA e IO De AN, il falso attentato al cantiere per la costruzione di un McDrive, perché in tale occasione, secondo il collaboratore, vennero collocati sul posto una tanica di benzina e alcuni proiettili cal. 9, il cui possesso non poteva non riferirsi, secondo logica, anche al possesso del relativo armamento. La motivazione delle due sentenze di merito, sul punto, è quindi logica e adeguata, anche se sintetica, ed anche questo motivo di ricorso deve essere rigettato. 9.3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. La sentenza impugnata ha respinto il motivo di appello relativo alla richiesta di valutare la prevalenza delle attenuanti generiche, già concesse dal giudice di primo grado, sulle aggravanti contestate, ritenendolo generico. Tale valutazione appare corretta, dal momento che l'atto di appello si limitava a fondare la richiesta sui medesimi elementi già ritenuti idonei per la concessione del beneficio in regime di equivalenza con le aggravanti, senza fornire alcuna motivazione ulteriore, idonea a far superare il giudizio già reso. Il giudice di primo grado, infatti, ha concesso le attenuanti generiche a tutti gli imputati, e quindi anche al ricorrente, esclusivamente per il loro comportamento processuale collaborativo e non dilatorio, ma le ha ritenute solo equivalenti alle aggravanti in ragione del numero e della gravità di queste ultime. Il giudice di appello ha ritenuto condivisibile tale valutazione, e la sua decisione appare non manifestamente illogica, nonostante egli abbia escluso la sussistenza di una di esse, perché la gravità di quella residua, relativa alla natura armata dell'associazione criminosa, è oggettivamente molto grave, come grave è stata ritenuta la condotta del ricorrente, alla pag. 188 della sentenza di primo grado, per l'importanza della sua collaborazione con la SC De AN, la consistenza del patrimonio immobiliare acquisito grazie alla collaborazione con le cosche, la durata nel tempo di tale collaborazione. L'indicazione, nel ricorso, di un unico elemento da valutare favorevolmente nell'ottica di un diverso bilanciamento delle circostanze, costituito dal disagevole contesto ambientale, che rendeva impossibile evitare rapporti con la 'ndrangheta, logicamente è stata ritenuta inidonea a giustificare la prevalenza 38 delle attenuanti, perché il motivo della condanna del ricorrente è il fatto che, in tale contesto ambientale, egli ha consapevolmente scelto di allearsi con le cosche, aumentando così il loro potere sul territorio, e agendo in danno degli altri imprenditori locali. La sua risposta, di natura criminale, al contesto ambientale non può pertanto consentire alcuna valutazione favorevole. 9.4. Il quarto motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per genericità. Il ricorrente lamenta l'omessa indicazione della relazione derivativa o pertinenziale di ogni singolo immobile e di ogni singola società con il reato ritenuto sussistente, ma non fornisce alcuna critica alla valutazione delle due sentenze di merito, secondo cui tutti gli immobili in sequestro, a lui riferibili, costituiscono prezzo, prodotto o profitto del reato, perché realizzati a seguito dell'instaurazione del rapporto sinallagmatico con la SC De AN, e le varie società sequestrate sono state lo strumento per la realizzazione di tale rapporto, e per la conseguente esecuzione delle varie opere edilizie. La sentenza impugnata, confermando la decisione del giudice di primo grado, si è conformata al principio di questa Corte, secondo cui la confisca prevista dall'art. 416-bis, settimo comma, cod. pen., può avere ad oggetto un'intera impresa se questa «sia asservita al controllo della consorteria, condividendone progetti e dinamiche e divenendone lo strumento operativo, con conseguente commistione tra le attività d'impresa e mafiosa» (Sez. 1, n. 13043 del 04/12/2019, dep. 2020, Rv. 278891). I beni confiscati, infatti, risultano essere le società ritenute strumento per la realizzazione del reato ascritto al ricorrente e gli immobili da queste costruiti, quindi prodotto o profitto di tale reato, in quanto edificati a seguito dell'accordo con l'associazione criminale, nonché a loro volta strumento per la realizzazione del predetto reato, stante il ruolo svolto dall'attività edilizia nell'economia 'ndranghetista e nel controllo del territorio. Il ricorrente contesta tale valutazione in modo generico e aspecifico, dal momento che nega la derivazione o pertinenzialità dei beni confiscati al reato a lui attribuito solo evidenziando che non sono stati impiegati, per la costruzione dei vari edifici, capitali di provenienza illecita. Il nesso di pertinenzialità, invece, è stato individuato nella loro realizzazione a seguito dell'instaurazione del rapporto sinallagmatico caratterizzante il concorso esterno dell'imprenditore. Il ricorso, inoltre, non si confronta con la valutazione della strumentalità di tali beni, che legittima ugualmente il provvedimento ablatorio ai sensi dell'art. 416- bis, settimo comma, cod. pen. Il ricorrente, infine, non indica neppure quale, tra i beni confiscati, non sarebbe ricompreso in alcuna delle predette categorie. Questo motivo di ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 39 10. La sentenza, infine, deve essere annullata senza rinvio nei confronti di HE UR, per essere questi deceduto in data 11/09/2025, secondo quanto certificato dall'atto depositato dal suo difensore. L'art. 150 cod. pen. stabilisce che «la morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato»; essa, inoltre, fa cessare il rapporto processuale nei suoi confronti, determinando la non valutabilità della sua impugnazione, come sopra già affermato. L'estinzione del reato si verifica all'atto del decesso e deve essere immediatamente dichiarata, secondo la previsione dell'art. 129 cod. proc. pen. La cessazione del rapporto processuale, inoltre, impedisce la prosecuzione del giudizio nei confronti dell'imputato, anche al fine di accertare l'insussistenza dei reati a lui ascritti o la mancanza della sua responsabilità. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio nei confronti di HE UR, per essere i reati a lui ascritti estinti a causa della sua morte, con conseguente caducazione anche delle statuizioni civili a suo carico. Questa Corte ha stabilito, infatti, che «La morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione del rapporto processuale penale e di quello civile nel processo penale, sicché le eventuali statuizioni civilistiche di condanna restano caducate ex lege, senza necessità di apposita dichiarazione da parte del giudice penale» (Sez. 3, n. 18021 del 18/01/2024, Rv.286271). 11. Per le ragioni sopra singolarmente esposte, pertanto, i ricorsi proposti da RE CE DA e da EL FI devono essere rigettati e quello proposto da ME RI deve essere dichiarato inammissibile. Tali pronunce impongono la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali, e la declaratoria di inammissibilità comporta anche la condanna di ME RI al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00, mancando elementi per ritenere che detto ricorrente abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il disposto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale. La sentenza impugnata deve invece essere annullata senza rinvio nei riguardi degli altri ricorrenti, stante l'estinzione, per le diverse cause indicate, dei reati loro rispettivamente ascritti. I ricorrenti RE CE DA e EL FI devono altresì essere condannati al rimborso delle spese sostenute in questa fase processuale dalle parti civili costituite nei loro confronti, limitatamente alla Città metropolitana di Reggio Calabria, che ha presentato le proprie conclusioni e la 40 ( l DIZJAR10 ' : 14'''‘\ ".13 II TZL&RIO # propria richiesta di rimborso delle spese, le quali vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di UR HE, perché i reati sono estinti per morte dell'imputato. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei riguardi di DA IO, DA PP, UR PP e UR AN ER perché i reati loro rispettivamente ascritti sono estinti per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso di RI ME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di DA RE CE e FI EL e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, DA RE CE e FI EL alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Città Metropolitana di Reggio Calabria che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 20 gennaio 2026
1 P't ' Penale Sent. Sez. 1 Num. 12809 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 20/01/2026 udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Masi;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo per FI EL il rigetto del ricorso;
per DA RE CE l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per i capi B) e G), limitatamente al primo episodio, il rigetto nel resto e per i capi A) e H), e il rinvio per la determinazione della pena;
per RI ME, UR AN NA, UR PP, DA IO e DA PP l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione;
per UR HE l'annullamento senza rinvio per morte del ricorrente;
uditi i difensori: l'avv. PP Gentile conclude riportandosi alle conclusioni scritte, che deposita unitamente alla nota spese;
l'avv. CE Albanese conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso o, in subordine, l'annullamento senza rinvio per i capi D) e G); l'avv. UN Poggio conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento; l'avv. Natale Carbone conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento; l'avv. Tiziano Saporito conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento; l'avv. PP Mazzetti conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento; l'avv. RE Alvaro conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso;
l'avv. AN CA Coppi conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 20 marzo 2024 la Corte di appello di Reggio Calabria, parzialmente riformando la sentenza emessa in data 21 dicembre 2021 dal Tribunale di Reggio Calabria, per quanto qui interessa ha condannato: EL FI a dieci anni di reclusione per il delitto di cui agli artt. 110, 416-bis, commi 1, 2, 3, 4 5, cod. pen.; HE UR ad anni undici e mesi nove di reclusione per i delitti di cui agli artt. 416-bis cod. pen., 12 quinquies d.l. n. 306/1992, 416-bis.
1. cod. pen. e 495 cod. pen.; RE CE DA ad anni dodici di reclusione per i delitti di cui agli artt. 416- bis cod. pen. e 12 quinquies d.l. n. 306/1992, 416-bis.L cod. pen., esclusa per tutti l'aggravante di cui all'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. Ha rideterminato la pena per AN ER UR in anni uno e mesi otto di reclusione, per IO DA in anni uno e mesi nove di reclusione e per PP DA in anni uno e mesi otto di reclusione, concedendo a tutti e a PP UR i doppi benefici di legge, confermando peraltro le loro condanne e quella di ME RI per il delitto di cui all'art. 12 quinquies d.l. n. 306/1992, ora 512-bis cod. pen., già esclusa per tutti l'aggravante di cui all'art. 416-bis.
1.cod. pen. Ha prosciolto UN IC dal reato a lui ascritto al capo B), per intervenuta prescrizione. 1.2. La sentenza di appello ha sostanzialmente confermato quella di primo grado quanto alla ricostruzione dei rapporti tra i vari imputati e la sussistenza dei reati per i quali essi sono stati condannati, dichiarando esplicitamente di ritenere la propria motivazione integrata con quella della sentenza del Tribunale, riesaminata criticamente alla luce dei motivi di appello. Ha ribadito la rilevanza delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, dei quali ha rivalutato la credibilità alla luce delle censure mosse da alcuni degli appellanti. Ha ricostruito l'attività edilizia svolta dagli imputati RE CE DA e HE UR e le vicende delle varie società, ribadendone la effettiva titolarità da parte di costoro e la fittizietà delle intestazioni delle quote societarie ai coimputati, indicando quali prove le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia e molte intercettazioni. Ha nuovamente valutato la posizione di EL FI e i suoi collegamenti con famiglie appartenenti alla 'ndrangheta, valorizzando le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ed ha respinto la tesi difensiva che lo descrive come un imprenditore da sempre vittima di estorsioni da parte della criminalità organizzata, ribadendo invece la sua qualità di "imprenditore colluso". Ha altresì escluso che RE CE DA e HE UR possano ritenersi imprenditori vittime di pressioni e intimidazioni da parte di esponenti della 'ndrangheta, essendo al contrario provata la loro intraneità alla famiglia AN. 3 La sussistenza delle condotte di intestazione fittizia delle quote delle varie società è stata ribadita dalla pag. 109 della sentenza impugnata, richiamando gli elementi costitutivi del reato e indicando, per le singole società e attività di cui ai capi di imputazione, le prove della responsabilità di ciascun imputato e della finalità elusiva delle intestazioni effettuate in favore dei figli e di altri familiari, nonché la sussistenza, a carico dei soli HE UR e RE CE DA, dell'aggravante dell'agevolazione di un clan mafioso. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso: ME RI per mezzo dell'avv. CE Albanese, articolando due motivi;
AN ER UR per mezzo degli avv. PP Mazzetti e Tiziano Saporito, articolando tre motivi;
PP UR per mezzo degli avv. Natale Carbone e UN Poggio, articolando tre motivi in due atti redatti con diversa veste grafica, ma aventi contenuto identico;
RE CE DA, IO DA e PP DA, con un unico atto redatto dagli avv. RE Alvaro e Natale Carbone, articolato in sei motivi, e separatamente, il primo e gli ultimi due, con due ulteriori atti, redatti dai medesimi difensori, articolati il primo in cinque motivi ed il secondo in tre motivi;
HE UR, per mezzo dei difensori avv. UM BA e PP TI, articolando sei motivi;
EL FI, per mezzo dei difensori avv. RE Alvaro e AN Coppi, articolando quattro motivi. 3. Il ricorrente RI, con il primo motivo di ricorso, lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 12 quinquies d.l. n. 306/1992, oggi art. 512-bis cod. pen., a lui ascritto ai capi D) e G). La motivazione della sentenza impugnata è illogica e contraddittoria. Essa, diversamente dalla sentenza di primo grado, ha ritenuto il ricorrente prestanome del solo HE UR, mentre nel capo G) gli è di fatto contestato di essere intestatario fittizio di RE CE DA. In ordine al capo D), la sentenza motiva sul ruolo del ricorrente di mero prestanome di HE UR, e di fatto gli attribuisce questo ruolo anche in relazione alla Essegi s.r.I., ma ciò è in contrasto con l'imputazione di cui al capo G), in cui a RI è contestato di essere un prestanome in favore di RE CE DA, non venendo mai citato il nome di HE UR. La sentenza, pertanto, non si confronta con il capo D) (rectius G), e fornisce una motivazione in contrasto con tale imputazione, violando il principio di correlazione. Anche la valutazione della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. è errata: quanto al capo D), la sentenza non chiarisce in base a quali elementi si affermi che HE UR era il dominus 4 A - della Construction Italy s.r.l. e con quali denari, se di provenienza illecita, l'abbia costituita, e non valuta la documentazione che attesta che la società era gestita in modo esclusivo dal ricorrente. Quanto al capo G), non è stata motivata la contestata schermatura di RE CE DA da parte del ricorrente, e con quale meccanismo questi l'avrebbe compiuta sino al 2016, benché la decisione originaria risalga al 2008. La sussistenza della finalità elusiva, poi, è valutata con motivazione contraddittoria, quanto al capo G), perché l'intestazione ai propri familiari non evita l'applicazione di una confisca di prevenzione;
manca, perciò, la prova del dolo specifico. 3.1. Con il secondo motivo di ricorso, RI lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. La mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui al capo G) impone l'esclusione dell'aumento di pena per continuazione, relativo ad esso. Inoltre la pena, nel suo complesso, è eccessiva: lo scostamento dal minimo edittale è stato giustificato con l'importanza economico-patrimoniale della Construction Italy s.r.I., ma tale parametro non può giustificare un superamento così elevato, né costituisce un paramento di valutazione il fatto di essersi prestato a fare da prestanome, essendo questa la condotta stessa di reato. La motivazione, pertanto, è carente alla luce dei parametri stabiliti dagli artt. 132 e 133 cod. pen. 4. Il ricorrente UR, con il primo motivo di ricorso, lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 12 quinquies d.l. n. 306/1992, oggi art. 512-bis cod. pen., a lui ascritto al capo F) intestandosi fittiziamente la Coedil s.r.I., in realtà appartenente al suocero HE UR. La motivazione della sentenza impugnata è illogica e contraddittoria in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, in quanto non motiva la provenienza da HE UR, interposto, dei beni e delle risorse impiegati per la costituzione della società Coedil s.r.I., ed anzi ignora la documentazione depositata dalla difesa, che dimostra la capacità economica del ricorrente e dell'altro intestatario, l'arch. PP UR, di provenienza lecita e idonea, perciò, per la costituzione della società. La sentenza ricava la prova del ruolo di HE UR quale dominus occulto della società dalle intercettazioni, che sono però equivoche e non convergenti, e dimostrano solo le ingerenze del predetto nel cantiere della Coedil s.r.I., compatibili peraltro con il suo ruolo di referente, sia pure occulto, della Construction Italy s.r.I., che era la committente dei lavori: la sentenza non valuta tale spiegazione alternativa, benché ragionevole, effettuando un salto logico ingiustificato. Essa, inoltre, non valuta che l'eventuale ingerenza nella gestione di un cantiere non dimostra che 5 HE UR abbia costituito la Coedil s.r.l. con risorse proprie, e quindi non dimostra l'esistenza di una intestazione fittizia originaria. La sentenza ignora, altresì, la documentazione che dimostra la netta distinzione dei ruoli tra la Coedil s.r.l. e la Construction Italy s.r.I., e il ruolo tecnico del ricorrente UR nella prima società, benché ciò evidenzi l'illogicità della tesi accusatoria, essendo impossibile che questi fosse contemporaneamente un mero prestanome di HE UR nella società esecutrice dei lavori, quindi un soggetto privo di autonomia, e il professionista qualificato e responsabile dei lavori stessi, a cui la società committente aveva affidato tale delicato incarico. 4.1. Con il secondo motivo del suo ricorso, UR lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui al capo F). La motivazione è manifestamente illogica in ordine al dolo specifico richiesto dalla norma, in quanto si limita ad affermare che il ricorrente, in quanto genero di HE UR, non poteva ignorare le vicende giudiziarie di questi e non poteva non essere consapevole della finalità elusiva della intestazione fittizia. Si tratta di un automatismo probatorio assiomatico, in contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale e della necessità di un accertamento specifico in merito alla consapevolezza del prestanome circa la finalità della intestazione fittizia stessa. Inoltre, essendo il reato istantaneo, la prova del dolo deve sussistere al momento della sua commissione, quindi nel novembre 2015, epoca di intestazione delle quote al ricorrente, ma su tale circostanza la sentenza non fornisce alcuna motivazione. La sentenza sembra dedurre la sussistenza del dolo da vicende successive a tale momento, così fornendo una motivazione manifestamente illogica. 4.2. Con il terzo motivo di ricorso UR lamenta la violazione di legge per l'omessa declaratoria di prescrizione del reato, che sarebbe maturata prima della pronuncia della sentenza di appello. Il reato ha natura istantanea, per cui è stato commesso il 12/11/2015, giorno di intestazione delle quote al ricorrente, essendo le vicende successive dei meri effetti permanenti del reato già interamente consumato. Da tale data è decorso il termine massimo di sette anni e sei mesi, non essendo indicate, in sentenza, cause di sospensione del decorso della prescrizione. 5. Il ricorrente PP UR, con il primo motivo di ricorso, contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 12 quinquies d.l. n. 306/1992, oggi art. 512-bis cod. pen., a lui ascritto al capo F) intestandosi fittiziamente la metà delle quote della Coedil s.r.I., in realtà appartenenti al padre HE UR. 6 La motivazione della sentenza impugnata è illogica e contraddittoria in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, in quanto ritiene provata l'appartenenza della società a HE UR solo per l'ingerenza di questi nel cantiere in cui essa operava, mentre la società è stata costituita e finanziata lecitamente dai due soci formali, che erano reali, cioè lo stesso ricorrente e il UR, soggetti entrambi dotati delle necessarie competenze professionali e, quanto al ricorrente, direttamente impegnato a pagare le spese per la prosecuzione del cantiere, rilasciando assegni post-datati. HE UR, inoltre, non si ingeriva nell'amministrazione societaria, e non è dimostrato che provenissero da lui i beni e le risorse impiegati per la costituzione e la gestione della Coedil s.r.I., essendo stato lo stesso ricorrente e i coimputati assolti dal reato di riciclaggio contestato al capo E), in cui si contestava il reimpiego in tale società di somme provenienti da attività illecite di HE UR. La sentenza ha ignorato la documentazione della difesa, che prova la provenienza lecita, dagli stessi titolari delle quote societarie, delle risorse investite nella società; l'istruttoria dibattimentale, inoltre, ha dimostrato che HE UR non ha mai fornito alcun apporto economico, e il ricorrente si è rivolto a lui solo per ottenere consigli utili per l'espletamento dell'attività edilizia. La motivazione, inoltre, non offre alcun elemento di prova in ordine all'elemento soggettivo del reato: in primo luogo la sentenza avrebbe dovuto provare la sussistenza di una finalità elusiva di possibili misure di prevenzione in capo a HE UR, il quale, invece, non aveva motivo di temere di subire queste ultime, non essendo stato mai accusato del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa;
nessuna prova viene poi fornita circa una finalità elusiva da parte del ricorrente. Tale finalità elusiva, peraltro, non poteva essere raggiunta mediante una intestazione fittizia in favore del ricorrente, figlio di HE UR, essendo noto che anche i familiari di un possibile proposto sono sottoposti alle indagini patrimoniali prodronniche all'applicazione di una misura di prevenzione, e che pertanto l'intestazione delle quote societarie al proprio figlio non raggiunge l'obiettivo di sottrarle ad una misura ablativa. Non vi sono, pertanto, elementi da cui dedurre la sussistenza dell'asserita finalità elusiva. 5.1. Con il secondo motivo di ricorso PP UR lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla valutazione delle prove dichiarative acquisite nel dibattimento. La sentenza impugnata si pone esplicitamente come una "doppia conforme", ma ignora le doglianze contenute negli atti di appello, e richiama la motivazione della sentenza di primo grado senza argomentare circa l'infondatezza dell'impugnazione. La sentenza, perciò, è viziata per le medesime ragioni già prospettate con l'atto di appello, non essendo state spiegate le ragioni della conferma delle argomentazioni della sentenza di primo grado, la cui motivazione 7 è illogica e contraddittoria. In particolare, la sentenza non rileva il fatto che i testi di polizia giudiziaria ascoltati non hanno fornito alcun riscontro alle accuse nei confronti del ricorrente, né lo hanno fatto i collaboratori di giustizia, e non prende atto della totale assenza di elementi che sostengano l'ipotesi accusatoria. 5.2. Con il terzo motivo di ricorso PP UR contesta la violazione di legge per l'omessa declaratoria di prescrizione del reato, maturata già prima della pronuncia della sentenza di appello. Il reato ha natura istantanea, per cui è stato commesso nel momento della intestazione delle quote al ricorrente, essendo le vicende successive, cioè i pagamenti effettuati dopo tale evento, dei meri effetti permanenti del reato già interamente consumato. E' decorso, perciò, il termine massimo di sette anni e sei mesi, essendo stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1,cod. pen. 6. I ricorrenti RE CE DA, IO DA e PP DA, con i primi tre motivi del loro ricorso comune denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 12 quinquies d.l. n. 306/1992. La sentenza impugnata non ha tenuto conto dei motivi di appello relativi alla sussistenza di entrambi i delitti. Quanto al delitto di intestazione fittizia delle quote societarie della Essegi s.r.I., essa non ha valutato che l'intestazione a favore di propri familiari non raggiunge lo scopo di eludere misure di prevenzione ablatorie, ed è solo l'estrinsecazione di normali scelte di ciascun nucleo familiare;
nel caso di specie, l'intestazione della società ai figli di RE CE DA non aveva finalità elusive, ma solo quella di preservare il patrimonio da possibili azioni di creditori in conseguenza di attività di quest'ultimo molto risalenti nel tempo, come dimostrato dalla documentazione depositata. Inoltre RE CE DA non è mai stato sottoposto a misure di prevenzione, e non è condivisibile quella interpretazione giurisprudenziale secondo cui il reato prescinde da tale elemento. Manca, pertanto, il dolo specifico, essenziale per la sussistenza del reato. 6.1. Con il quarto motivo del ricorso comune, i tre ricorrenti contestano la violazione della legge processuale in merito alla valutazione dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia. Le dichiarazioni di costoro, in particolare quelle rese da GE e De OS nei confronti di RE CE DA, sono state utilizzate per la prova del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., a lui ascritto al capo A), senza valutare la credibilità dei predetti dichiaranti, ma solo affermando che essi erano intranei a cosche criminali e sono stati ritenuti attendibili in altri procedimenti. Tali argomentazioni non sono sufficienti, alla luce dei principi dettati dalla giurisprudenza, in particolare Sez. U, n. 20804/2012, Aquilina, anche perché tali 8 dichiarazioni sono prive di riscontri, che siano relativi ai fatti di cui al presente procedimento;
la sentenza ha sostituito ai riscontri oggettivi delle mere congetture. Inoltre non è stata valutata l'attendibilità della fonte primaria di conoscenza, ovvero che le notizie da costoro riferite fossero realmente patrimonio comune interno alla SC. 6.2. Con il quinto motivo del ricorso comune, i tre ricorrenti denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche. L'esclusione della sussistenza dell'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. avrebbe dovuto indurre la Corte di appello a concedere a tutti, e in particolare ad RE CE DA, le attenuanti generiche, essendo soggetti incensurati. La mancata concessione del beneficio deve essere motivata in modo specifico, tenendo conto di tutti gli elementi processuali, mentre tale motivazione è stata omessa. 6.3. Con il sesto motivo del ricorso comune, i tre ricorrenti sostengono l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., contestato a IO DA e a PP DA. Il reato deve ritenersi commesso il 03/04/2008, data di trasferimento ad essi delle quote societarie, mentre i fatti successivi, cioè gli ulteriori passaggi di quote avvenuti nel 2016, sono un mero post factum non punibile. La sentenza applica tale argomentazione alla posizione del coimputato IC, che è stato perciò prosciolto, ma non alla posizione dei due predetti ricorrenti. 7. Con il primo motivo del ricorso separatamente proposto, RE CE DA lamenta nuovamente la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 12 quinquies d.l. n. 306/1992 contestato ai capi G) ed H). La sentenza impugnata ha trascurato il fatto che il trasferimento ai figli delle quote della Essegi s.r.l. avvenne nel 2008, quando egli non aveva timore di subire misure di prevenzione, mentre era stato condannato ad un risarcimento elevato per una truffa, ed aveva motivo di temere dei pignoramenti. La sentenza di primo grado aveva fondato la condanna su intercettazioni che non riguardavano il ricorrente, ma solo il coimputato HE UR, e la sentenza di appello non ha risposto alla relativa doglianza, limitandosi ad una motivazione apodittica ed anzi contraddittoria, in quanto conferma che il ricorrente non occultava, di fatto, il suo ruolo di reale amministratore della società, come sottolineato nell'atto di appello, ma non ne trae l'ovvia conseguenza dell'assenza del dolo specifico di mimetizzazione. La sentenza, in realtà, estende a questo ricorrente le prove che riguardano il solo HE UR, citando la condanna da questi subita e varie intercettazioni 9 che lo riguardano, ed afferma erroneamente che le posizioni dei due imputati sono sovrapponibili. Essa non valuta neppure la sussistenza del dolo specifico nei terzi intestatari fittizi, in relazione ai quali ha solo applicato la presunzione derivante dal legame familiare, senza individuare elementi che la rafforzino, ovvero che dimostrino che essi erano a conoscenza della asserita finalità elusiva del proprio genitore. 7.1. Con il secondo motivo di ricorso, RE CE DA lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e alla valutazione dei collaboratori di giustizia. La sentenza utilizza, quali prove, le dichiarazioni dei predetti collaboratori senza valutare che esse sono generiche e prive di riscontri. Del ricorrente parlano solo i collaboratori GE e De OS: il primo parla, de relato, dell'esistenza di una generica società di cui avrebbero fatto parte il ricorrente, HE UR e AL AN, ma ciò, anche se fosse riscontrato, non dimostrerebbe che i primi due erano soci anche in altre attività; inoltre il collaboratore GE colloca nel 1995 una sua visita all'attività realizzata dal ricorrente, il Bingo, epoca in cui essa non esisteva, dimostrando così la propria inattendibilità. Le dichiarazioni del collaboratore De OS, poi, oltre che prive di riscontri sono intrinsecamente inattendibili, essendo emersa la pendenza di questioni economiche tra questi e il ricorrente. Altrettanto insussistenti, perché relative non al ricorrente ma al coimputato HE UR, sono le altre vicende riportate dalla sentenza, erroneamente indicate quali riscontri della intraneità di RE CE DA alla SC AN. 7.2. Con il terzo motivo di questo ricorso, RE CE DA lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. contestato al capo B). Gli elementi utilizzati dalla sentenza per ritenere provata la contitolarità occulta, da parte del ricorrente, della società "HE UR e Bingo s.r.l.u", contestata al capo B), sono irrilevanti, in quanto il DA riceveva pagamenti in nero a titolo di affitto dei locali, e il suo intervento per frenare la ludopatia di HE UR era invocata dai familiari di questi per ragioni di amicizia. Inoltre non è stata mai provata la compartecipazione in quella società di IO AN, affermata solo dai collaboratori di giustizia ma non riscontrata, circostanza che esclude la rilevanza penale della eventuale intestazione fittizia. 7.3. Con il quarto motivo del ricorso separatamente proposto, RE CE DA contesta l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.
1. cod. pen. a tutti i reati. L'agevolazione mafiosa non è provata, per le stesse ragioni indicate nel terzo motivo di ricorso. 10 7.4. Con il quinto motivo di questo ricorso, egli contesta la violazione di legge in ordine alla confisca dei beni in sequestro, perché del tutto immotivata e giustificata senza indicare, per ogni immobile e società sequestrati, la sua natura di bene costituente prezzo, prodotto o profitto del reato associativo. 8. Con il primo motivo del ricorso separatamente proposto, IO DA e PP DA lamentano nuovamente la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 12 quinquies d.l. n. 306/1992, contestato ai capi G) ed H). Il motivo è identico, anche graficamente, al primo motivo del ricorso proposto separatamente dal padre dei due ricorrenti, per cui si rimanda alla relativa descrizione, riportata al superiore paragrafo 7. 8.1. Anche il secondo motivo, in cui essi lamentano la violazione di legge in ordine alla confisca del beni in sequestro, è identico al quinto motivo del ricorso proposto separatamente dal padre dei due ricorrenti, per cui si rimanda alla relativa descrizione, esposta nel paragrafo 7.4. 8.2. Con il terzo motivo, invece, i due ricorrenti contestano il vizio della motivazione per l'omessa concessione del beneficio della non menzione della condanna, oltre a quello della sospensione condizionale, negato senza alcuna spiegazione, benché astrattamente concedibile. 9. Il ricorrente EL FI, con il primo motivo di ricorso, lamenta la violazione di legge penale e il vizio di motivazione per l'omesso esame dei rilievi difensivi, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen. a lui ascritto al capo M). La sentenza è contraddittoria laddove, pur collocando il passaggio del ricorrente da imprenditore estorto a imprenditore colluso nel momento in cui egli avrebbe stretto accordi con la SC De AN, nel 2007 o, secondo la Corte di appello, nel 2006, non esclude un analogo rapporto assunto in precedenza con la SC BA, senza rendersi conto della ben diversa dichiarazione resa dal collaboratore De OS. La sentenza, peraltro, afferma tale passaggio pur in assenza di prove, tali non essendo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia De OS e De CA, la cui attendibilità non è stata valutata secondo i canoni definiti dalla giurisprudenza, e non risponde ai rilievi difensivi. Il primo di tali rilievi è l'infondatezza dell'affermazione secondo cui il ricorrente avrebbe iniziato a costruire nel quartiere di Archi solo dopo l'accordo con i De AN: i documenti prodotti dimostrano che egli costruiva in tale zona già dal 28/10/2005, e che comunque tra il 2005 e il 2018 aveva ben trentatré cantieri attivi, di cui solo tre in detto quartiere;
peraltro il mero fatto di costruire in una zona controllata da una SC mafiosa non dimostra una collusione con 11 NCL essa, potendo l'imprenditore essere da questa solo estorto, come sarebbe avvenuto al ricorrente prima del 2007, quando egli costruiva in altre zone. Il fatto di costruire nella zona della ex-fornace non dimostra l'asserita collusione, perché il ricorrente iniziò le trattative con il proprietario, per l'acquisto dell'area, già nel 2004. L'asserita collusione è esclusa, inoltre, dal fatto che, anche dopo il momento in cui essa avrebbe avuto inizio, il ricorrente continuò a subire attentati, anche nella zona di Archi controllata dai De AN, come accertato in un distinto processo, e addirittura denunciò i suoi estorsori. Tutto ciò smentisce le dichiarazioni del collaboratore di giustizia De OS, di cui il ricorrente contesta la valutazione di credibilità contenuta nelle due sentenze di merito: i giudici non hanno tenuto conto del fatto che questo collaboratore si contraddice nello spazio di poche risposte, si rifugia spesso nel "non ricordo", descrive l'esistenza di una cassaforte, nell'ufficio di FI, che i collaboratori di questi hanno invece negato, e parla di altre vicende smentite oggettivamente. La sentenza di appello, in particolare, afferma la credibilità di De OS perché avrebbe descritto in modo preciso l'ufficio di FI salvo il particolare della cassaforte, ma egli può averlo frequentato per molti motivi: il rilievo difensivo consisteva nella falsità della sua affermazione di avere ricevuto dei soldi che il ricorrente avrebbe prelevato dalla cassaforte, dal momento che questa non esisteva, ma la Corte di appello non ha motivato su questa palese falsità. Anche la credibilità dei collaboratori di giustizia UZ e De CA è stata erroneamente ritenuta sussistente. UZ è stato smentito su ogni particolare, quanto alle parentele e frequentazioni del ricorrente, gli attentati subiti, il rapporto con la SC BA, che anche dalla descrizione fornita da questo collaboratore risulta avere avuto natura estorsiva. Anche De CA, in realtà, parla di un rapporto estorsivo subito dal ricorrente, essendo stato egli costretto a versare ai De AN una mazzetta per operare in Archi, anche se "educata" rispetto a quelle pretese in precedenza da altre cosche;
anche quando ha parlato di costituzione di una "società compiacente", De CA ha spiegato di ritenere compiacente l'imprenditore che non denuncia la pretesa della SC, ed ha affermato che il ricorrente faceva molti affari perché era un imprenditore capace, e soggiaceva alle imposizioni senza denunciarle, nonché pagando puntualmente quanto richiestogli. Gli accordi stipulati dal ricorrente con i De AN, pertanto, avevano in realtà natura estorsiva e il ricorrente era vittima della SC, e non colluso con essa. La collusione comporta uno scambio paritario, per cui anche l'imprenditore ricava vantaggi economici dall'accordo con l'associazione criminosa, che partecipa ai suoi profitti, mentre nel caso di FI egli pagava semplicemente la mazzetta, per evitare attentati. E' illogica la conclusione della sentenza, secondo cui la paura che il ricorrente mostra di avere dei De AN, mentre si trova in 12 carcere, sarebbe la prova della sua collusione, perché anche una vittima può avvertire la necessità che i suoi vessatori siano tranquilli. L'assoluzione del ricorrente dal delitto di estorsione, a lui ascritto al capo N), costituisce un riscontro negativo alla tesi accusatoria, avendo la sentenza affermato che non vi è la prova di un suo coinvolgimento nell'episodio in questione, benché successivo all'inizio della sua presunta collusione con i De AN, e neppure vi è la prova che egli fosse a conoscenza di tale estorsione, di cui pure beneficiava. 9.1. Con il secondo motivo di ricorso, EL FI lamenta la mancanza di motivazione in merito all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. La sentenza estende a lui stesso le argomentazioni spese a carico dei coimputati UR e DA senza considerare la sua diversa posizione, di concorrente esterno e non intraneo all'associazione criminosa, mentre avrebbe dovuto provare sia che la SC De AN deteneva armi, sia per quali ragioni egli, nella predetta qualità, non versasse in una situazione di ignoranza incolpevole. 9.2. Con il terzo motivo di ricorso, egli contesta la mancanza della motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento delle attenuanti. La sentenza si limita ad affermare la genericità del relativo motivo di appello, con una valutazione complessiva di tutte le impugnazioni, mentre il motivo proposto dal ricorrente non era generico. 9.3. Con il quarto motivo di ricorso, infine, EL FI contesta il vizio di motivazione, per la sua mancanza, in merito alla disposta confisca. La sentenza ha confermato la confisca della totalità dei beni in sequestro, senza una specifica dimostrazione, per ciascuno di essi, della sua provenienza da reimpiego di capitali illeciti, ovvero della loro natura di prezzo, prodotto o profitto del reato associativo. 10. Il ricorrente HE UR aveva proposto sei motivi di ricorso, lamentando la violazione di legge penale e processuale e il vizio di motivazione in relazione alla valutazione di credibilità dei collaboratori di giustizia, alla sussistenza del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. a lui ascritto al capo A), a quella del reato di cui all'art. 12 quinquies d.l. n. 306/1992, contestato ai capi B) e D), alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.
1. cod. pen. e del reato ascritto al capo C), e infine in ordine al trattamento sanzionatorio. In data 15 gennaio 2026, però, il suo difensore ha depositato un certificato dell'Ufficio di stato civile di Reggio Calabria attestante la morte dell'imputato, avvenuta in data 11/09/2025. Il decesso dell'imputato estingue i reati a lui ascritti e fa venir meno il rapporto processuale con il medesimo, determinando l'impossibilità di esaminare i motivi del suo ricorso. 13 11. In data 03 gennaio 2026 l'avv. Natale Carbone ha depositato una memoria difensiva per PP UR, con la quale ribadisce l'erronea applicazione dell'art. 512-bis cod. pen., per avere la sentenza qualificato come attribuzione fittizia della Coedil s.r.l. quella che era, da parte di HE UR, solo una forma di gestione di fatto. La sentenza ha dedotto la sussistenza del reato da alcuni atti di ingerenza del padre nell'attività appartenente al figlio, senza indagare in ordine alla provenienza dei mezzi finanziari impiegati per la costituzione e la gestione della società stessa e senza tenere conto di varie prove idonee a dimostrare l'effettività della titolarità di PP UR. In tale memoria, inoltre, il ricorrente sostiene la mera apparenza della motivazione in ordine all'elemento soggettivo di tale reato, che è stato ritenuto sussistente solo per il rapporto di parentela, nonché il vizio della motivazione in quanto resa come "doppia conforme" senza un confronto effettivo con i motivi di appello. In data 05 gennaio 2026 la predetta memoria è stata integrata con il deposito dei documenti in essa richiamati. 12. In data 05 gennaio 2026 l'avv. Natale Carbone ha depositato una memoria difensiva per i ricorrenti PP DA e IO DA, con la quale ribadisce la violazione di legge per avere la sentenza omesso di accertare le condotte costituenti un contributo causale rilevante apportato dai due fratelli ai reati commessi dal padre, limitandosi ad una descrizione dei loro rapporti familiari, e il vizio della motivazione in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati loro ascritti, che viene ritenuto sussistente solo per il rapporto di parentela, così rendendo una motivazione apparente, nonché in merito alla specifica responsabilità di detti ricorrenti, in quanto affermata senza distinguere le condotte tenute da ciascuno di essi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I vari ricorsi sono complessivamente infondati nel merito, e devono quindi essere respinti sotto tale profilo. 2. La motivazione della sentenza impugnata, dichiaratamente, si salda ed integra con quella della sentenza di primo grado. Ciò impone di escludere che essa possa essere qualificata come apparente o assente in relazione a tutti gli aspetti contestati, in particolare quanto alla interpretazione e valutazione delle intercettazioni, e alla valutazione della credibilità dei collaboratori di giustizia e delle loro dichiarazioni, questioni peraltro sollevate solo dai ricorrenti RE CE DA e EL FI. Secondo il consolidato principio di questa 14 Corte, infatti, «la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione» (Sez. 2, n. 25016 del 30/06/2022, in motivazione). Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, quindi, le due sentenze devono essere lette congiuntamente, potendo le argomentazioni di quella di primo grado andare ad integrare e completare la motivazione di quella di secondo grado. Quanto all'ammissibilità dei ricorsi, deve ricordarsi che questa Corte, in particolare nelle sentenze Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965, ha più volte ribadito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che 'attaccano' la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». In alcuni ricorsi si sollecita, invece, la rivalutazione degli elementi di prova già esaminati, nelle due sentenze di merito, con motivazioni complete e non illogiche né apparenti in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo dei delitti contestati, in particolare del delitto associativo. Si ricordi altresì che, in tema di sindacato del vizio di motivazione previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il compito del giudice di legittimità, nell'apprezzamento delle fonti di prova, non è di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma solo di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. Unite n. 930 del 13/12/1995 dep. 1996, Clarke, Rv. 203428; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 dep. 2000, Rv. 215745; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 dep. 2004, Rv. 229369). Anche la 15 sentenza Sez. 2, n. 25016 del 30/06/2022, sopra citata, ha ribadito, nella motivazione, che «al giudice di legittimità è preclusa — in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa». Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è approfondita, non manifestamente illogica ed esaustiva, avendo i giudici esaminato e valutato tutti gli elementi di prova acquisiti, anche attraverso il rinvio alla sentenza di primo grado, e non è dunque suscettibile di rivalutazione, nel merito, da parte di questa Corte. 3. Il ricorso proposto da ME RI appare privo di specificità, e deve perciò essere dichiarato inammissibile. Questa Corte, infatti, ha costantemente affermato che «E' inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso» (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634). 3.1. Questo ricorrente contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione ai reati a lui ascritti ai capi D) e G), senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, e in realtà neppure con le rispettive imputazioni. Egli sostiene che la sentenza di appello lo avrebbe ritenuto prestanome solo di HE UR mentre, nel capo G), gli sarebbe stata attribuita la violazione dell'art. 12 quinquies d.l. n. 306/1992 anche quale prestanome di RE CE DA, ma tale affermazione è manifestamente infondata. Al capo G), infatti, a ME RI è contestata la partecipazione all'operazione di attribuzione ai figli di RE CE DA della titolarità delle quote della Essegi s.r.I., ma non l'assunzione della qualità di prestanome di questi, e nella motivazione della sentenza di appello, alla pag. 66, è chiaramente spiegato che RI partecipò a tale operazione quale titolare del 50% delle quote della Essegi Costruzioni s.r.I., a lui vendute da HE UR nel 2008, e quale amministratore unico di tale società. ME RI è intervenuto nell'operazione contestata al capo G) anche in virtù del suo ruolo di prestanome di HE UR nella Construction Italy s.r.I., come ad entrambi contestato al capo D), perché la scissione disposta il 26/01/2016 comportò non solo la cessione ai figli di RE CE DA del 50% delle quote della Essegi s.r.I., detenute da ME RI, 16 ma anche la cessione di alcuni immobili alla Construction Italy s.r.I., in realtà costituita il 05/05/2016, società di cui RI era titolare quale prestanome di HE UR. Tale sua posizione non interferisce, quindi, con il ruolo ricoperto dal ricorrente RI nella Essegi s.r.I., in ordine al quale non gli è mai stata contestata, e tanto meno è stata ritenuta, una interposizione fittizia in favore di RE CE DA, ma piuttosto una interposizione fittizia in favore di HE UR, peraltro solo accennata alle pagine 119 e 123 della sentenza, non essendo tale condotta oggetto del presente giudizio. Il primo motivo di ricorso, pertanto, non si confronta affatto con la sentenza impugnata, in quanto lamenta un vizio di motivazione, per carenza, illogicità e contraddittorietà, che si fonda su una errata lettura che il ricorrente propone dell'imputazione di cui al capo G), ricavando da essa una contestazione in realtà inesistente. Nessuna specifica doglianza viene mossa, invece, alla parte di motivazione relativa alla interposizione fittizia dei figli di RE CE DA in favore del loro padre, operazione alla quale RI ha partecipato fornendo il suo indispensabile contributo quale amministratore, sino al 06/07/2016, della Essegi s.r.I., nonché quale presidente dell'assemblea dei soci che, in data 26/01/2016, decise la scissione asimmetrica della società, ed anche dell'assemblea che, in data 24/11/2016, completò l'operazione mediante la cessione delle quote di IO DA al fratello PP, entrambi peraltro meri prestanome del padre (il dato della presidenza, da parte di RI, anche di quest'ultima assemblea è riportato alla pag. 157 della sentenza di primo grado e alla pag. 122 di quella di appello, e non è stato negato da alcuno dei ricorrenti). 3.2. In relazione al capo D), invece, il ricorso è assolutamente generico e aspecifico, in quanto si limita ad affermare, alla pag. 7, che la Corte di appello non avrebbe chiarito il ruolo di UR di dominus della Construction Italy s.r.l. e non avrebbe valutato i documenti attestanti l'attività svolta dal ricorrente RI in tale società. Esso non si confronta, quindi, con l'ampia motivazione della sentenza impugnata, che alle pagine 119 e ss. esamina nuovamente le prove che dimostrano la fondatezza della tesi accusatoria, ribadendo quanto sostenuto dalla pag. 150 della sentenza di primo grado, e alle pagine 128 e ss. motiva anche sul dolo specifico dell'interposto HE UR e sulle ragioni della sua condotta. Il primo motivo di ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 3.3. Anche il secondo motivo del ricorso, relativo solo al trattamento sanzionatorio, deve essere dichiarato inammissibile. La doglianza in merito alla pena irrogata per il reato contestato al capo G) è manifestamente infondata, perché si fonda sulla inammissibile contestazione della mancanza di motivazione circa la qualità del ricorrente di intestatario fittizio 17 di RE CE DA. La doglianza relativa alla pena irrogata per il reato di cui al capo D) è inammissibile per genericità, limitandosi il ricorrente a lamentare l'omessa motivazione circa il discostamento dal minimo edittale, mentre la sentenza di appello, riportandosi alla decisione dei giudici di primo grado, ha motivatamente ribadito la congruità di una pena-base superiore al minimo edittale, ma peraltro inferiore al medio edittale, per la gravità della condotta del ricorrente, valutata sulla base dell'importanza economico- patrimoniale della Construction Italy s.r.l. e del suo conseguente impatto sul tessuto economico locale, e sulla base della rilevanza dell'attività svolta nella schermatura dell'interposto. 3.4. La valutazione di inammissibilità del ricorso impedisce la declaratoria della prescrizione del reato, che sarebbe maturata dopo la sentenza di appello, stante il decorso dall'ultima data di consumazione di entrambi i reati, come contestata, del termine massimo di prescrizione, pari a sette anni e sei mesi a cui deve aggiungersi una sospensione pari a 78 giorni, secondo quanto riportato alle pagine 25 e 27 della sentenza di primo grado, indicando che il procedimento è rimasto sospeso ai sensi dell'art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020, per un termine che la Corte di cassazione ha determinato in un massimo di 64 giorni (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, Sanna, Rv. 280432), e per una sospensione richiesta dalla difesa tra 1'8/6/2021 e il 22/06/2021. Secondo il consolidato principio di questa Corte, «L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso)» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2021, D.L., Rv. 217266), anche qualora tali cause si fossero verificate prima della emissione della sentenza impugnata (Sez. U, n. 223428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164). 4. Il ricorso proposto da AN NA UR è infondato, relativamente ai primi due motivi di ricorso, ma è fondato quanto al terzo motivo, con cui egli lamenta l'omessa declaratoria della prescrizione del reato a lui ascritto al capo F), benché maturata prima della emissione della sentenza impugnata, estinzione peraltro non eccepita davanti al giudice dell'appello. 4.1. Il primo motivo del suo ricorso, relativo alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, è infondato. Il ricorrente incentra l'affermazione dell'insussistenza di una sua interposizione fittizia nella Coedil s.r.l. in favore di HE UR, di cui era il genero, sull'omesso accertamento della provenienza da questi delle risorse 18 impiegate per la costituzione della società e sul dato, documentalmente provato, della provenienza di esse dallo stesso ricorrente e dall'altro socio, PP UR. Tale elemento, però, nel presente caso non è dirimente per la prova della insussistenza di una interposizione fittizia. Come affermato dalla sentenza di primo grado, alla pag. 157, gli apporti di denaro che risultano effettuati con certezza dai soci formali della Coedil s.r.l. ammontano solo ad C 34.500 (o C 38.500, secondo i versamenti indicati alla pag. 84), somma appena sufficiente per la costituzione di una società edile, ma certamente insufficiente per consentirne l'attività; inoltre, tale somma risulta conferita solo da PP UR, figlio dell'interposto HE, mentre nessun versamento risulta mai effettuato dal ricorrente UR, circostanza che appare singolare stante la sua qualità di socio al 50%, e che logicamente è stata interpretata come confermativa del fatto che l'apporto delle risorse non avveniva da parte dei soci, e quindi neppure da parte di PP UR, ma dall'interposto. D'altronde, come ricostruito dalla pag. 84 della sentenza di primo grado, la Coedil s.r.l. acquisì l'incarico di demolizione e ricostruzione di un edificio di proprietà della Construction Italy s.r.I., di cui era reale intestatario HE UR tramite l'interposizione di ME RI: HE UR, pertanto, ha messo a disposizione della Coedil s.r.l. un bene di sua proprietà e si è addossato i costi dell'intervento, secondo quanto emerge dalla intercettazione del colloquio del 04/05/2017 tra HE UR e tale IE TU, riportata alla pag. 86 della sentenza di primo grado. Sussiste, pertanto, una prova sufficiente della provenienza dal solo HE UR delle risorse necessarie per lo svolgimento dell'attività edile della Coedil s.r.I.. L'effettiva titolarità della società da parte di HE UR, poi, è ampiamente dimostrata dalle intercettazioni riportate nella sentenza di primo grado, dalla pag. 85: queste dimostrano che egli non si limitava ad intromettersi nella gestione del cantiere per la realizzazione dell'intervento edilizio sopra indicato, ma si occupava dell'intera attività della società, fino a dirigere gli operai e ad attivarsi personalmente per ottenere permessi ed autorizzazioni, e per concordare gli acquisti dei materiali. Quanto alla posizione del ricorrente UR, e alla sua consapevolezza della propria qualità di mero interponente, entrambe le sentenze di merito hanno logicamente evidenziato le conversazioni relative all'affitto dei puntelli da tale AR NO, nelle quali emerge che UR non riusciva a dire a questi di essere lui il titolare della società, e veniva incalzato dal socio PP UR a presentarsi come tale, dal momento che "La società è tua, ER" (pagg. 93- 94 della sentenza di primo grado;
pag. 78 di quella di appello). 4.2. E' infondato anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza del dolo specifico del reato contestato. 19 Le sentenze di merito si sono conformate al principio dettato da questa Corte, secondo cui «In tema di trasferimento fraudolento di valori, risponde a titolo di concorso anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., a condizione che almeno uno dei concorrenti abbia agito con tale intenzione e che di ciò l'agente sia consapevole» (Sez. 2, n. 40446 del 14/11/2025, Rv. 289021; Sz. 2, n. 16997 del 28/03/2024, Rv. 286355). Hanno infatti ritenuto in primo luogo provata la finalità elusiva di HE UR, che ha intestato fittiziamente ai propri familiari le varie società indicate nei capi di imputazione al fine di impedire l'applicazione su di esse di una misura di prevenzione reale, come risulta con evidenza dalla sua conversazione con il figlio PP, intercettata in data 17/03/2017 e riportata alla pag. 161 della sentenza di primo grado e alla pag. 129 di quella di appello, in cui egli si dimostra preoccupato che un magistrato possa ritenerlo un mafioso e, solo in base a tale sospetto, possa togliergli tutti i beni. Hanno quindi valutato il dolo degli intestatari fittizi, ritenendolo provato, in particolare per il ricorrente UR, non solo dai suoi rapporti familiari con HE UR, di cui era un genero ma anche dai loro rapporti professionali e dall'evidente timore del UR ,a non far trapelare il reale ruolo dell'interposto, come risulta dalla sua conversazione con il neo- assunto ing. Fiorenza, riportata alla pag. 88 della sentenza di primo grado e alla pag. 129 di quella dì appello. Tale scrupolosa attenzione ad occultare il nome del suocero è stata, logicamente, ritenuta dimostrativa della consapevolezza della gravità delle ragioni della sua interposizione fittizia, unitamente alla non credibilità di una ignoranza del ricorrente in merito alle vicende giudiziarie del medesimo, già condannato per un delitto aggravato dalla finalità di agevolazione di un'associazione di tipo mafioso. 4.3. E' invece fondato, come detto, il terzo motivo di questo ricorso. Il delitto di cui al capo F) è contestato come commesso «il 12/11/2015 e in epoca successiva»: la prima data è quella di costituzione della Coedil s.r.I., in cui il delitto è stato commesso mediante l'assunzione fittizia della titolarità delle quote;
sono stati poi ritenuti atti di prosecuzione della consumazione del reato i versamenti di denaro a titolo di finanziamento della società, sopravvenuti sino al 2018 (così alla pag. 84 della sentenza di primo grado). Le due sentenze si sono così conformate al principio di questa Corte, secondo cui «Il delitto di trasferimento fraudolento di valori, che ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti, si consuma, qualora la condotta criminosa si articoli in una pluralità di attribuzioni fittizie, nel momento in cui viene realizzata l'ultima di esse» (Sez. 2, n. 38053 del 05/10/2021, Rv. 282129), valutando tali anche detti 20 finanziamenti, sul presupposto che si tratti di risorse comunque provenienti dall'interposto, ovvero di denaro al quale si vuole dare identica schermatura. Il ricorrente ha contestato tale valutazione ma essa, in ogni caso, non è rilevante per la sua posizione. I finanziamenti in questione sono stati effettuati dal solo PP UR, senza che le sentenze di merito indichino il concorso in essi del UR, o persino la sua mera consapevolezza, che poteva mancare stante la loro modesta entità. La condotta di concorso nel delitto, attribuibile al ricorrente UR, è pertanto solo quella della sua partecipazione alla costituzione della società e alla sua intestazione delle quote, atti compiuti il 12/11/2015. Il termine iniziale di decorrenza della prescrizione, per questo ricorrente, deve quindi essere individuato in tale momento, dal quale il periodo di sette anni, sei mesi e 78 giorni, calcolato come indicato nel superiore paragrafo 3.4., è interamente decorso il 30/07/2023, antecedentemente alla emissione della sentenza di secondo grado. Il reato ascritto al ricorrente UR deve dunque essere dichiarato estinto per prescrizione già prima della emissione della sentenza di appello, la quale deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, quanto alla condanna del medesimo, per tale motivo. E appena il caso di ribadire l'irrilevanza della omessa formulazione di questa eccezione davanti al giudice di appello: questa Corte ha costantemente affermato che la prescrizione maturata precedentemente alla sentenza di secondo grado, ancorché non eccepita né rilevata in sede di appello, è rilevabile in sede di legittimità (vedi, tra le molte, Sez. 5, n. 10409 del 15/01/2015, Rv. 263889; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, in motivazione;
Sez. 6, n. 598 del 10/11/2023, dep. 2024, Rv. 285884). 5. Anche il ricorso proposto da PP UR, con due atti aventi identico contenuto, è infondato, in relazione ai primi due motivi, ma è fondato quanto al terzo motivo, relativo alla prescrizione del reato di cui al capo F), a suo parere maturata prima della emissione della sentenza impugnata, anche se non eccepita in quel procedimento. 5.1. L' insussistenza dell'elemento oggettivo del reato è affermata, nel primo motivo di entrambi i ricorsi e nella memoria difensiva successivamente depositata, per le medesime argomentazioni esposte dal coimputato UR, la cui infondatezza è stata già valutata con riferimento al ricorso di questi. Appare perciò opportuno, per evidenti ragioni di sinteticità, rinviare a quanto esposto nel paragrafo 4.1. circa la infondatezza delle argomentazioni esposte per sostenere che la Coedil s.r.l. fosse stata effettivamente costituita e gestita, in modo reale ed esclusivo, dai soci PP UR e UR. 21 A ' i La consapevolezza di PP UR della fittizietà della propria titolarità, e dell'essere suo padre HE il vero dominus della società, emerge con evidenza dalle conversazioni intercettate, in cui quest'ultimo, alla presenza del figlio, assume tutte le decisioni rilevanti per la gestione del cantiere, l'impiego del denaro, la gestione degli operai, senza che il figlio risulti rivendicare una propria autonomia, né mai risulti assumere simili decisioni in prima persona e all'insaputa del padre;
è stato logicamente evidenziato, dalle due sentenze di merito, che PP UR conferma la sua estromissione dall'attività gestoria nella conversazione del 10/05/2017, riportata alla pag. 89 della sentenza di primo grado e alla pag. 122 di quella di appello, nella quale egli chiede al padre di lasciargli gestire gli operai, ed è peraltro quest'ultimo a decidere che essi debbano trovarsi un lavoro extra. 5.2. Anche la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui al capo F) è contestata, da PP UR, con argomenti analoghi a quelli contenuti nel ricorso del ricorrente UR, in particolare sostenendo la mancanza di prova di una volontà del padre di eludere possibili misure di prevenzione. L'infondatezza di tale contestazione è stata già valutata al superiore paragrafo 4.2., con motivazione che deve ritenersi qui richiamata, in particolare quanto alla affermazione della rilevanza della conversazione avvenuta in data 17/03/2017 tra HE UR e questo ricorrente, in cui il primo si mostra preoccupato della possibilità di una misura ablativa penale, qualora venisse sospettato di essere un mafioso;
questa conversazione dimostra anche la consapevolezza di PP UR della finalità elusiva del padre, dal momento che essa gli viene dichiarata apertamente. Anche l'ulteriore argomentazione della inutilità, per eludere una misura di prevenzione, di intestare dei beni ad un proprio stretto familiare è infondata e deve essere rigettata. Il principio originariamente dettato da questa Corte in proposito, secondo cui «Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 12- quinquies della I. n. 356 del 1992 è sufficiente l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, anche nel caso in cui i beni siano stati intestati ad un familiare di un soggetto sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione patrimoniale, in quanto l'applicabilità dell'art. 2 ter, ultimo comma, della legge n. 575 del 1965 - ora sostituito dall'art. 26, comma secondo del D.Lgs. n. 159 del 2011 - laddove prevede presunzioni d'interposizione fittizia destinate a favorire l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali antimafia, non impedisce di configurare il delitto di cui all'art. 12 quinquies I. n. 356 del 1992» (Sez. 2, n. 7999 del 01/02/2017, Rv. 269545; Sez. 6, n. 2256 del 11/04/2017, Rv. 270035) è stato recentemente sostituito dall'affermazione secondo cui «In tema di trasferimento fraudolento di valori, il delitto è configurabile anche nel caso in cui i beni del soggetto 22 sottoposto o sottoponibile a misura di prevenzione patrimoniale siano stati fittiziamente intestati a persone (quali il coniuge, i figli, i conviventi nell'ultimo quinquennio, ecc.) per le quali opera la presunzione d'interposizione fittizia ex art.
2-ter legge 31 maggio 1965, n. 575, ora sostituito dall'art. 26, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non potendosi tuttavia prescindere, in tali casi, dalla verifica della capacità elusiva dell'operazione patrimoniale, alla luce di elementi di fatto ulteriori rispetto all'atto del trasferimento, idonei a consentire la ricostruzione dell'elemento soggettivo della fattispecie» (Sez. 1, n. 39846 del 23/05/2023, Rv. 285368), principio a cui questo Collegio intende aderire, per la sua più puntuale valutazione dell'elemento soggettivo, escludendo qualunque automatismo che possa far sospettare un'applicazione presuntiva della norma. Nel presente caso, peraltro, che la finalità dell'interposto fosse quella di eludere possibili misure di prevenzione, che egli poteva prevedere a causa della condanna già subita per un delitto aggravato dalla finalità di agevolazione di un clan di 'ndrangheta e a causa della notizia dell'avere alcuni affiliati iniziato a collaborare con gli inquirenti, è esplicitato nella conversazione sopra citata, tenuta il 17/03/2017 con il figlio PP, elemento che consente di ricostruire con certezza la sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma. Il primo motivo dei due ricorsi, identici, presentati da questo ricorrente deve perciò essere rigettato anche sotto questo profilo. 5.3. Il secondo motivo di entrambi i suoi ricorsi, invece, deve essere dichiarato inammissibile per la sua manifesta infondatezza. Il ricorrente contesta la illogicità e contraddittorietà della motivazione per non avere valutato l'esito negativo delle prove dichiarative, in particolare delle testimonianze rese dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e dei collaboratori di giustizia, che non avrebbero mai citato PP UR, né parlato di un suo coinvolgimento negli affari del padre HE. La contestazione è manifestamente infondata, in quanto le due sentenze di merito hanno dato atto delle prove a carico di questo ricorrente, consistenti essenzialmente nelle molte intercettazioni riportate nella sentenza di primo grado, dalla pag. 83, e richiamate dalla sentenza di appello, costituenti una prova che non necessita di riscontri. Tali prove, provenendo direttamente dalla voce del ricorrente, del padre HE o del socio UR, sono state ritenute sufficienti per la condanna, con una valutazione che non è contestata nel ricorso, e non sono contrastate dalle prove dichiarative di cui si lamenta l'omessa valutazione, perché queste non ne smentiscono il contenuto. Lo stesso ricorrente afferma che i testimoni e i collaboratori di giustizia non hanno parlato di lui, neppure per escludere che egli fosse un interponente fittizio in favore di suo padre: essi, pertanto, non hanno fornito alcun elemento di prova né favorevole né contrario alla tesi dell'accusa, essendo evidentemente non a conoscenza dell'attività del soggetto. In 23 mancanza di qualunque rilevanza di tali prove, la loro omessa valutazione con riferimento alla posizione di questo ricorrente non costituisce un vizio della motivazione, essendo il giudice tenuto a valutare gli elementi che apportano un contributo alla ricostruzione della responsabilità dell'imputato, non le prove del tutto neutre o non relative ai fatti a lui ascritti. 5.4. Il terzo motivo di ricorso, invece, è fondato per le medesime ragioni esposte al superiore paragrafo 4.3., al quale si rimanda. Il reato attribuito a PP UR è stato sicuramente commesso il 12/11/2015, con la costituzione della Coedil s.r.l. e la fittizia intestazione al predetto della metà delle quote, possedute in realtà dal padre HE. Le azioni successive, che i giudici di merito hanno ritenuto costituire ulteriori atti di interposizione fittizia, sono consistite esclusivamente in modesti finanziamenti effettuati dal ricorrente. L'assenza di prove concrete circa la provenienza di tali denari dall'interposto, e la loro modesta entità, pari complessivamente ad C 38.500,00 secondo la ricostruzione contenuta alla pag. 84 della sentenza di primo grado, impedisce di ritenere quelle somme attribuibili all'interposto, essendo in particolare accertata, per la somma di C 25.000, la provenienza dalla vendita di un bene di proprietà del ricorrente;
inoltre il mero versamento di finanziamenti non costituisce un'operazione che comporti una modifica societaria, essendo al contrario espressione della ordinaria attività di amministrazione della società, che non configura una nuova condotta di attribuzione fittizia (vedi Sez. 2, n. 29633 del 28/05/2019, Rv. 276733; Sez. 5, n. 22106 del 10/03/2022, Rv. 283256). Anche con riferimento a PP UR, pertanto, il reato di cui al capo F) deve ritenersi commesso il 12/11/2015, ed il termine di prescrizione, pari a sette anni, sei mesi e 78 giorni, come sopra già calcolato, è interamente decorso il 30/07/2023, antecedentemente alla emissione della sentenza di secondo grado. Anche il reato ascritto a PP UR deve perciò essere dichiarato estinto per prescrizione già prima della emissione della sentenza di appello, la quale deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, quanto alla condanna del medesimo, essendo irrilevante l'omessa formulazione di questa eccezione davanti al giudice dell'appello. 6. I motivi proposti da RE CE DA, IO DA e PP DA con il loro ricorso comune devono essere valutati unitariamente, stante la modalità della loro presentazione. 6.1. I primi tre motivi di tale ricorso sono infondati, e devono essere rigettati. I ricorrenti sostengono l'insussistenza del reato di cui all'art. 12 quinquies dl. n. 306/1992, oggi art. 512-bis cod. pen., per l'assenza di prova della finalità , 24 elusiva di RE CE DA, in particolare nell'operazione di trasferimento ai propri figli della titolarità della società Essegi s.r.I., contestata al capo G). Questa affermazione si fonda, in primo luogo, su argomentazioni che contrastano con i principi giurisprudenziali sopra già citati, in particolare quello della irrilevanza della qualità di familiari dei fittizi intestatari, trattandosi di un elemento non sufficiente ad escludere la finalità elusiva (vedi Sez. 1, n. 39846 del 23/05/2023, Rv. 285368), e quello della non necessità che il dolo di elusione appartenga a tutti i correi, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte degli interponenti, della finalità dell'interposto (vedi Sez. 2, n. 40446 del 14/11/2025, Rv. 289021; Sez. 2, n. 16997 del 28/03/2024, Rv. 286355). Tali argomentazioni devono perciò essere rigettate perché infondate, come già valutato nei precedenti paragrafi 4.2. e 5.2., ai quali si rinvia, per la necessaria sintesi nella motivazione. I ricorrenti sostengono la mancanza di prova della finalità elusiva richiesta dalla norma anche per il fatto che RE CE DA non è stato mai sottoposto a misure di prevenzione patrimoniale, ma questa affermazione contrasta con l'ulteriore principio di questa Corte, secondo cui «Ai fini dell'integrazione del delitto di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 12 quinquies, D.L.8 giugno 1992, n.306, convertito in Legge 7 agosto 1992 n.356, lo "scopo elusivo" che connota il dolo specifico prescinde dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne l'esito» (vedi Sez. 2, n. 2483 del 21/10/2014, dep. 2015, Rv. 261980). Anche questo argomento, perciò, è inidoneo ad escludere la sussistenza del dolo specifico. È necessario approfondire, però, se le sentenze di merito abbiano motivato in maniera completa, logica e non contraddittoria la sussistenza della finalità elusiva richiesta dalla norma, e quindi del timore di RE CE DA di subire l'ablazione dei beni a seguito dell'applicazione di misure di prevenzione, alla luce dell'affermazione dei ricorrenti secondo cui egli avrebbe temuto solo la possibilità di subire pignoramenti, a causa dei forti debiti accumulati in iniziative imprenditoriali attuate negli anni precedenti: sul punto, peraltro, è opportuno ribadire l'irrilevanza della eventuale presenza di finalità ulteriori, oltre a quella che costituisce il dolo specifico del reato, non essendo questo «escluso dall'esistenza di finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla necessità di "liberarsi" dei beni in vista di una loro possibile ablazione» (Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, Rv. 284796, in motivazione;
Sez. 2, n. 46704 del 09/10/2019, Rv. 277598). 25 Le due sentenze hanno individuato la prova di tale finalità nella intraneità di RE CE DA alla famiglia 'ndranghetista AN, e nel timore di azioni giudiziarie che avrebbero potuto colpire questa e i suoi appartenenti a causa delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, di cui era conosciuta l'iniziale attività di collaborazione: la sentenza di primo grado tratta l'argomento alle pagg. 159 e ss., in particolare dalla pag. 163, in cui evidenzia che già nel 2008 egli e HE UR attribuirono a UN IC la titolarità della società che gestiva la sala Bingo di Archi, come contestato al capo B) dell'imputazione, società che appariva più esposta al rischio di ablazione atteso che ad essa partecipava anche IO AN, ben conosciuto dai collaboratori di giustizia. Le propalazioni di questi ultimi sono effettivamente precedenti a detta operazione e a tutte le ulteriori operazioni di intestazione fittizia, avendo avuto inizio con la collaborazione di IO TI CA, arrestato nel 2004, per cui il collegamento di tali operazioni al timore delle conseguenze che potevano derivare da esse appare logico: il fatto, asserito dai difensori di RE CE DA, che il collaboratore CA non avesse parlato del loro assistito è irrilevante, non potendo detto ricorrente essere a conoscenza, nel dettaglio, del contenuto di quelle dichiarazioni ma avendo motivo di temere che da queste derivasse un'azione ablativa anche in suo danno. Alla collaborazione del CA hanno poi fatto seguito, nel tempo, quella di De OS, di De CA, di UZ, di GE, il cui contenuto è sommariamente riportato alle pagine 32 e ss. della sentenza di primo grado. Questa sentenza ha sottolineato che anche la società con cui HE UR e RE CE DA avevano creato un forte debito verso il Ministero per lo sviluppo economico, la ID MI GE s.r.I., era da loro gestita quali prestanome di IO AN, per cui anche con riferimento a tale attività essi avevano motivo di temere l'ablazione dei loro beni non solo a causa di detto debito, ma anche a causa del loro collegamento con un esponente di spicco della nota famiglia di 'ndrangheta, dimostrato dalla loro interposizione in suo favore quali titolari di quella società. Che la finalità delle intestazioni fittizie fosse, almeno principalmente se non esclusivamente, quella di eludere possibili misure di prevenzione, è stato legittimamente dedotto anche dal commento negativo mosso da HE UR nei confronti di RE CE DA, lamentando che egli e i suoi figli non erano cauti nell'occultare le proprietà del primo (cosi alle pagg. 157-158 della sentenza di primo grado): HE UR, come evidenziato nei paragrafi precedenti, era fortemente timoroso di subire misure ablatorie nell'ambito di procedimenti di prevenzione, e le ragioni di tale timore si estendevano al DA, a causa degli stretti rapporti economici che essi avevano mantenuto nelle varie società, per cui la scarsa cautela di quest'ultimo avrebbe potuto risolversi a danno dello stesso UR. 26 La sentenza di secondo grado, poi, ribadisce tali argomentazioni alle pagine 114 e ss. in relazione al capo B) e 122 e ss. in relazione ai capi G) ed H), nonché alle pagg. 128 e ss., in cui risponde specificamente alle obiezioni difensive. La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, è approfondita, logica e non contraddittoria, priva quindi dei vizi lamentati dai ricorrenti in questi primi motivi del loro ricorso comune. 6.2. Il quarto motivo del ricorso proposto unitariamente dai tre ricorrenti è infondato. L'attendibilità dei collaboratori di giustizia, le cui dichiarazioni costituiscono, principalmente, la prova del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. ascritto al capo A) al solo RE CE DA, è stata ampiamente valutata in entrambe le sentenze di merito, dalla pag. 126 quanto alla sentenza di primo grado e dalla pag. 93 per quella di appello, dopo avere, peraltro, riportato nel dettaglio le loro dichiarazioni, che descrivono RE CE DA come intraneo alla famiglia AN in quanto, unitamente a HE UR, gestiva in suo favore e per suo conto le varie società menzionate, sin da prima degli anni 2000, quando la collaborazione si manifestò nella gestione della ID MI GE s.r.i. La qualità del ricorrente di imprenditore intraneo alla SC AN, poi, è nuovamente valutata dalla pag. 133 della sentenza di primo grado e dalla pag. 103 di quella di appello, in cui la Corte ha riesaminato la credibilità dei collaboratori di giustizia alla luce delle obiezioni dei vari difensori, e l'ha ribadita evidenziando i numerosi riscontri, costituiti non solo dalla reciproca conformità delle dichiarazioni stesse, ma anche dal contenuto delle intercettazioni, da alcuni atti e dagli specifici comportamenti degli imputati. Il ricorso sostiene l'inattendibilità del collaboratore De OS a causa della sussistenza di una sua controversia economica con DA, ma le due sentenze hanno affrontato la questione, ed hanno escluso l'incidenza di tale circostanza sulla credibilità del collaboratore, non solo perché questi ha ammesso la pendenza, precisandone però il non collegamento con le sue propalazioni, ma soprattutto perché queste ultime sono ampiamente riscontrate da quelle di altri collaboratori. Il ricorso omette del tutto di citare il collaboratore UZ, che ha riferito della intraneità di RE CE DA, oltre che di HE UR, per averlo appreso da quest'ultimo, come riportato alla pag. 33 della sentenza di primo grado. Anche le dichiarazioni del collaboratore De CA vengono trascurate nel ricorso, ma questi ha confermato il rapporto di UR con famiglie di 'ndrangheta con riferimento non solo alla ID MI GE s.r.I., da lui gestita unitamente ad RE CE DA, ma anche con riferimento alla società che gestiva la sala Bingo di Cernusco sul Naviglio, nella quale il coinvolgimento di quest'ultimo è provato dalla titolarità di suo figlio IO sul 25% delle quote. I collaboratori UZ e GE, poi, confermano 27 De OS anche in ordine alla titolarità di RE CE DA, unitamente a HE UR, della società che gestiva la sala Bingo di Archi, ruolo dimostrato anche dal diretto coinvolgimento del primo nella conduzione dell'attività, risultante dalle riprese visive risalenti all'anno 2017. La credibilità dei collaboratori di giustizia, pertanto, risulta motivata in modo approfondito, non illogico e conforme ai principi giurisprudenziali dettati da Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, stante la valutazione delle ragioni della loro attendibilità intrinseca e l'indicazione dei molti riscontri alle loro propalazioni, costituiti anche da elementi esterni ed oggettivi, e non solo dalla loro reciproca convergenza, elemento peraltro idoneo, in sé, quale riscontro (vedi, tra le ultime, Sez. 1, n. 36065 del 03/05/2024, Rv. 286948) . Anche questo motivo del ricorso comune dei tre ricorrenti deve perciò essere rigettato. 6.3. Il quinto motivo del ricorso proposto unitariamente dai tre ricorrenti, invece, deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. Essi lamentano l'omessa concessione delle attenuanti generiche, che invece sono state loro concesse, per RE CE DA con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti ritenute sussistenti, valutazione confermata dalla sentenza di appello. Il motivo di ricorso che, si ripete, lamenta solo la omessa concessione del beneficio e non il bilanciamento operato, è pertanto manifestamente infondato. 7. Passando all'esame separato dei ricorsi proposti singolarmente dai tre predetti ricorrenti, emerge in primo luogo che il primo e il terzo motivo del ricorso proposto dal solo RE CE DA ripropongono le doglianze esposte nel primo motivo del ricorso comune ai tre ricorrenti, in particolare sostenendo l'insussistenza dei reati di interposizione fittizia contestati ai capi B), G) ed H) per non essere provata la finalità di eludere la possibile applicazione di misure di prevenzione patrimoniale e quindi la sussistenza del necessario dolo specifico, anche con riguardo ai terzi, intestatari fittizi. Le argomentazioni esposte in questi motivi di ricorso sono analoghe a quelle già valutate nel paragrafo 6.1. e ritenute infondate, per cui appare sufficiente, per le già indicate esigenze di sinteticità, rinviare a tale parte della presente motivazione. Appare necessario soltanto approfondire la valutazione circa la sussistenza della consapevolezza dei due figli del ricorrente in merito alla finalità elusiva del proprio padre: le due sentenze di merito la ritengono provata dallo stretto legame familiare, che rende non credibile che i figli ignorassero le ragioni della scelta del padre di intestare a loro le quote delle varie società, in particolare della Essegi s.r.l. e della G.G. Edilizia, come contestato ai capi G) ed H). Questa motivazione, benché breve, appare sufficiente per ritenere dimostrata tale 28 consapevolezza, in quanto l'ampiezza della intromissione del padre nell'attività delle due società rendeva assolutamente evidente che la titolarità delle stesse da parte dei figli era meramente fittizia, e gli stretti rapporti di questi ultimi con il loro padre, per motivi professionali oltre che familiari, imponeva loro di conoscere i suoi continui contatti con persone quali HE UR, già condannato per una vicenda legata alla gestione della ID MI GE s.r.I., a cui RE CE DA aveva partecipato, nonché con esponenti della famiglia AN, coinvolti direttamente nella gestione della sala Bingo di Archi, contatti che facevano sorgere il timore che il padre potesse subire azioni giudiziarie e misure di prevenzione. Questi due motivi, pertanto, devono essere rigettati, analogamente al primo motivo del ricorso comune. 7.1. Il secondo motivo del ricorso proposto dal solo RE CE DA è analogo al quarto motivo del ricorso proposto unitamente ai figli. La correttezza della valutazione dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia contenuta nelle due sentenze di merito, e la conseguente sufficienza della prova della responsabilità del ricorrente per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. a lui ascritto al capo A), è stata ampiamente verificata al superiore paragrafo 6.2., al quale perciò si rimanda. In questo motivo il ricorrente contesta, oltre alla credibilità del collaboratore De OS, anche la rilevanza delle dichiarazioni di AR GE, per sostenere la mancanza di prova della sua partecipazione alla SC AN, ma ancora una volta egli non si confronta compiutamente con la motivazione delle due sentenze, che fondano la sua responsabilità anche sulle dichiarazioni di altri collaboratori, quali UZ e De CA. Questi ultimi, oltre a fornire una ulteriore prova della intraneità del ricorrente alla SC AN, il primo per averlo saputo da HE UR, per anni socio del ricorrente in molteplici attività, fungono da riscontro alle dichiarazioni dei due collaboratori la cui rilevanza o attendibilità è contestata, unitamente agli elementi oggettivi evidenziati nelle due sentenze di merito. 7.2. Il quarto motivo del ricorso proposto dal solo RE CE DA deve essere dichiarato inammissibile, per la sua genericità. Il ricorrente sostiene l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen., a lui ascritta ai capi B), G) e H), «per le medesime ragioni esposte al punto 3.1», cioè nel terzo motivo di questo ricorso. In detto motivo, però, egli afferma solo l'insussistenza del reato contestato al capo B), per cui non deve ritenersi esposta alcuna doglianza con riferimento ai capi G) ed H). Quanto alla sussistenza dell'aggravante con riferimento al capo B), egli ribadisce l'affermazione della mancanza di prova della sua qualità di socio occulto della società che gestiva la sala Bingo di Archi, ripetendo le doglianze esposte 29 nell'atto di appello, senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che le ha esaminate e motivatamente respinte alla pag. 133. La prova della sua partecipazione alla società, e della partecipazione ad essa anche di IO AN, proviene dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in particolare GE, De OS e UZ, come ampiamente riferito dalla pag. 145 della sentenza di primo grado e dalla pag. 114 di quella di appello. Esse sono state ritenute sufficientemente riscontrate dai regolari prelevamenti di denaro da parte del ricorrente presso la sala stessa, e dalla richiesta della moglie di HE UR di far intervenire RE CE DA per frenare la ludopatia del socio, richiesta che non appare giustificabile, come sostiene la difesa, da una pretesa amicizia tra i due, quanto piuttosto dall'interesse del DA di non compromettere l'attività di gestione della sala, di cui era occultamente contitolare. Anche il coinvolgimento di IO AN in detta attività è provato dalle dichiarazioni dei predetti collaboratori e da quelle del dichiarante CA, che costituiscono una prova sufficiente, peraltro non smentita da alcuna diversa emergenza processuale, ed anzi confermata dall'intervento della SC stessa per dissuadere un imprenditore concorrente dall'aprire un'altra sala Bingo nella città di Reggio Calabria, come riferito alle pagg. 138-139 della sentenza di primo grado. La valutazione delle due sentenze di merito, che la gestione di quella società, nonché delle altre società contestate nelle imputazioni, fosse diretta ad agevolare l'associazione di 'ndrangheta, perché funzionale a consentire la sua infiltrazione nel tessuto economico nonché ad ottenere un immediato profitto, percependo parte dei guadagni delle varie attività in quanto i soci di fatto erano soggetti intranei all'associazione stessa, è logica e non adeguatamente contrastata dal ricorrente. 7.3. Anche il quinto motivo del ricorso proposto dal solo RE CE DA deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente contesta l'assenza di motivazione in merito alla conferma della confisca dei beni, ma non risulta che, con il proprio atto di appello, egli abbia impugnato la relativa statuizione contenuta nella sentenza di primo grado. L'appello, come noto, è regolato dal principio devolutivo, e questa Corte ha costantemente affermato che «Non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316). Nel presente caso il ricorrente lamenta la carenza di motivazione in tema di confisca senza neppure precisare di avere 30 proposto appello sul punto, mentre la sentenza impugnata, nel riepilogare i motivi del relativo atto, non menziona alcuna doglianza relativa ad esso. La confisca, peraltro, è stata disposta dal giudice di primo grado ai sensi dell'art. 416-bis, settimo comma, cod. pen. e in conformità ai principi giurisprudenziali (vedi Sez. 6, n. 21741 del 16/02/2021, Rv. 281516), motivando che i beni in sequestro, trattandosi essenzialmente di società riconducibili ai condannati e di immobili da queste costruiti, dovevano ritenersi le prime strumento per la realizzazione dei reati ritenuti sussistenti, in particolare quello di associazione mafiosa, e i secondi prodotto o profitto di tali reati. 8. Con il primo motivo del ricorso separatamente proposto, IO DA e PP DA deducono nuovamente la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 12 quinquies d.l. n. 306/1992, oggi art. 512-bis cod. pen., contestato ai capi G) ed H). Il motivo è identico, anche graficamente, al primo motivo del ricorso proposto separatamente dal padre dei due ricorrenti, per cui si rimanda alla relativa valutazione, esposta ai superiori paragrafi 6.1. e 7. 8.1. Il secondo motivo di tale ricorso, in cui i ricorrenti lamentano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla confisca dei beni in sequestro, è identico al quinto motivo del ricorso proposto separatamente dal loro padre, ed è inammissibile per l'identica ragione, non essendo stata tale doglianza prospettata nell'atto di appello, unico per tutti e tre i ricorrenti. 8.2. Il terzo motivo del ricorso proposto separatamente, relativo all'omessa concessione del beneficio della non menzione della condanna, sarebbe inammissibile, essendo stato tale beneficio concesso, in quanto riportato nel dispositivo della sentenza, ma è assorbito dall'accoglimento, sia pure per motivi diversi, del sesto motivo del ricorso comune altre imputati, nel quale si lamenta l'omessa declaratoria della prescrizione dei reati di cui all'art. 512-bis cod. pen., contestati a IO DA e a PP DA ai capi G) ed H), benché maturata prima della emissione della sentenza di secondo grado. La richiesta di dichiarare che tali reati si sono prescritti prima della decisione di appello non è fondata. Il reato di cui al capo H) è contestato come commesso il 07/10/2016, e tale contestazione appare corretta, dal momento che risale a quella data la costituzione della società G. e G. Edilizia, come riportato alla pag. 169 della sentenza di primo grado, attribuendo fittiziamente la titolarità delle quote a IO DA mentre essa apparteneva al padre RE CE, interposto. Il termine di prescrizione è iniziato a decorrere da tale data e pertanto il complessivo periodo di sette anni, sei mesi e 78 giorni, calcolato nel superiore paragrafo 3.4. (essendo stata esclusa la sussistenza dell'aggravante 31 contestata), è interamente decorso solo in data 25/06/2024: il reato, pertanto, non era ancora prescritto al momento della emissione della sentenza impugnata. Esso, però, si è prescritto nelle more della proposizione dei ricorsi, e deve perciò essere oggi dichiarato estinto per tale ragione. I ricorsi proposti da IO DA, infatti, nel loro complesso non sono inammissibili, come valutato nei paragrafi precedenti: essi, pertanto, hanno consentito la corretta instaurazione del rapporto processuale, nel corso del quale l'intervento di una causa di estinzione del reato deve essere immediatamente dichiarata, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. La sentenza deve perciò essere annullata senza rinvio, con riferimento al reato contestato al capo H) al solo IO DA, per la sopravvenuta estinzione di questo. Il reato di cui al capo G) è contestato come commesso sino al 24/11/2016, e tale contestazione appare corretta. Come motivato al superiore paragrafo 4.3., secondo questa Corte «Il delitto di trasferimento fraudolento di valori, che ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti, si consuma, qualora la condotta criminosa si articoli in una pluralità di attribuzioni fittizie, nel momento in cui viene realizzata l'ultima di esse» (Sez. 2, n. 38053 del 05/10/2021, Rv. 282129). Si è affermato, in particolare, che tale delitto «è un reato istantaneo ad effetti permanenti, che può assumere natura di fattispecie a condotta plurima o frazionata, sicché la modifica della compagine sociale o dell'organo amministrativo di una società, realizzata mediante la fittizia intestazione di quote a terzi, è suscettibile di determinare una "nuova apparenza", con raggiungimento di un assetto stabile e definitivo e conseguente "slittamento" del momento consumativo del reato, a condizione che sia strumentale alla elusione di una misura di prevenzione» (Sez. 2, n. 17035 del 10/03/2022, Rv. 283193). Nel presente caso, la società Essegi s.r.l. ha conosciuto una continua modifica della compagine sociale, introducendo in data 03/04/2008, quali soci, PP DA e IO DA mediante l'acquisto della quota del 50% posseduta dal loro padre, operazione ritenuta costituire una intestazione fittizia di tali quote in favore di RE CE DA, reale titolare delle stesse. In data 26/01/2016 la compagine sociale è stata modificata mediante l'acquisto, da parte dei due predetti soci, dell'ulteriore 50% delle quote, posseduto da ME RI quale presumibile prestanome di HE UR, il quale è stato così estromesso dalla società. In data 24/11/2016, infine, PP DA ha acquistato le quote del fratello, rimanendo unico socio, ma sempre quale intestatario fittizio in favore del padre RE CE. Si sono pertanto verificate, sino al 24/11/2016, continue variazioni della compagine sociale, che impongono di far "slittare" il momento consunnativo del reato all'ultima di esse, in applicazione del principio sopra indicato. Il termine di prescrizione, pertanto, è 32 iniziato a decorrere da tale ultima data, ed è maturato in data 11/08/2024, dopo l'emissione della sentenza di appello. Anche questo reato, quindi, si è prescritto nelle more della proposizione dei ricorsi, e deve oggi essere dichiarato estinto per tale ragione, essendo i ricorsi proposti dai due ricorrenti PP e IO DA, nel loro complesso, non inammissibili, come già valutato, ed essendosi il rapporto processuale, pertanto, instaurato correttamente. La sentenza deve perciò essere annullata senza rinvio anche con riferimento al reato contestato al capo G) ai due imputati indicati, per la sua sopravvenuta estinzione. 9. Il ricorso proposto da EL FI, condannato per il solo reato di cui al capo M), nel suo complesso è infondato, e deve essere rigettato. 9.1. Nel primo, articolato motivo il ricorrente ripropone le obiezioni e le contestazioni mosse nell'atto di appello alla ricostruzione dei suoi rapporti con la SC De AN e alla valutazione della sua posizione come quella di un imprenditore colluso con la 'ndrangheta, e non da questa estorto, come da lui sostenuto, senza però evidenziare una illogicità manifesta della sentenza impugnata o una sua contraddittorietà, e confrontandosi solo parzialmente con gli elementi indiziari e probatori valorizzati dal giudici di appello. Egli, pertanto, di fatto chiede a questa Corte una diversa ricostruzione dei fatti e una loro nuova valutazione, mentre al giudice di legittimità, come ricordato al superiore paragrafo 2., è preclusa «la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa» (Sez. 2, n. 25016 del 30/06/2022, n.m.). Le due sentenze di merito hanno motivato la natura del ricorrente quale "imprenditore colluso" conformandosi al principio di questa Corte, secondo cui «deve intendersi "imprenditore colluso" colui che è parte di un rapporto sinallagmatico con il sodalizio criminoso, produttivo di vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti, per l'uno, nell'imporsi nel territorio in posizione dominante, così rivolgendo, consapevolmente, a proprio profitto la relazione con la consorteria illecita e, per l'altra, nell'ottenere risorse, servizi o utilità, dovendosi intendere, invece, imprenditore vittima colui che, soggiogato dall'intimidazione, cede all'imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un'intesa volta a limitare tale danno, senza venire a patti col sodalizio» (Sez. 2, n. 34126 del 05/06/2024, Rv. 286921). Il rapporto collusivo non esclude il versamento periodico di denaro alla SC, da parte dell'imprenditore, in quanto tali versamenti non costituiscono il "pizzo" pagato per costrizione, ma la corresponsione della parte di profitto che questi concorda 33 di versare quale ricompensa per l'aiuto prestatogli per acquisire una posizione dominante nel territorio di competenza della SC stessa (vedi Sez. 5, n. 30133 del 05/06/2018, Rv. 273683). Le sentenze hanno ricostruito i rapporti del ricorrente con la SC De AN evidenziando i molti elementi indiziari e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia da cui hanno dedotto, con motivazione approfondita e non illogica né contraddittoria, che egli si è "messo in società" con la SC al fine di porsi in posizione dominante, nel settore dell'attività edilizia, nel quartiere da essa controllato, ottenendo il vantaggio ricercato, in particolare nel quartiere di Archi nonché in quello di Modena-Ciccarello, controllato dalla SC BA con cui, secondo la Corte di appello, egli avrebbe infine stretto un accordo analogo. La sua condotta di "imprenditore colluso", pertanto, è stata ritenuta integrare il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, in applicazione dei criteri della giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 30133 del 05/06/2018, Rv. 273683; Sez. 6, n. 32384 del 27/03/2019, Rv. 276474; Sez. 6, n. 30346 del 18/04/2013, Rv. 256740). Il ricorrente ripropone l'affermazione della inattendibilità dei vari collaboratori di giustizia, ma le due sentenze di merito hanno affrontato approfonditamente la questione, ed hanno valutato la loro attendibilità secondo i canoni stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare quanto alla loro credibilità soggettiva e alla presenza di riscontri, spesso provenienti da altri collaboratori, e in alcuni casi da elementi oggettivi esterni. Le dichiarazioni del collaboratore De OS sono riscontrate da quelle di De CA, e se De OS è un dichiarante de relato, De CA ha spesso riferito circostanze a lui direttamente note, come alcuni incontri tra il ricorrente ed esponenti apicali della SC De AN, a cui egli stesso ha partecipato. Anche la descrizione dell'ufficio di FI, riferita da De OS in modo dettagliato e preciso, legittimamente è stata ritenuta confermare i rapporti diretti di questi con FI e la sua frequentazione del suo ufficio per ricevere i pagamenti, come da lui dichiarato, essendo secondario il particolare della presenza o meno di una cassaforte a muro, potendo il collaboratore avere inteso fare riferimento al luogo in cui FI teneva il denaro contante, che in quelle occasioni gli avrebbe consegnato. Il ricorrente, peraltro, stigmatizzando l'asserito errore circa l'esistenza della cassaforte come la prova della falsità delle propalazioni di questo collaboratore, ha spiegato la perfetta conoscenza del suo ufficio, quanto a tutti gli altri particolari, parlando genericamente di visite che il De OS gli avrebbe fatto, senza mai indicare il diverso motivo di tale frequentazione. L'affermazione di inattendibilità delle singole dichiarazioni di questo collaboratore, come dei dichiaranti UZ e De CA, è poi formulata riportando brevissimi stralci delle loro deposizioni, tratti dalle trascrizioni delle udienze, e contestando singole affermazioni, senza un 34 esame completo e complessivo delle loro propalazioni: tale modalità di critica, peraltro esposta senza contestare specificamente un travisamento della prova, non consente a questo Collegio di valutare l'erroneità della sentenza impugnata nell'escludere la falsità dei dichiaranti o la contraddittorietà delle loro deposizioni, e neppure di valutare la inidoneità di queste ultime quali prove della sussistenza del reato contestato. Il ricorrente ripete che sarebbe falsa l'affermazione dell'avere egli iniziato a costruire nel quartiere di Archi solo dopo l'accordo con la SC De AN, e falsa anche l'affermazione dell'avere egli concentrato la sua attività in detto quartiere, avendo ivi aperto solo tre cantieri sui trentatré da lui gestiti tra il 2005 e il 2018. La sentenza di appello, però, ha valutato tali obiezioni e le ha respinte, alle pagine 136 e ss., con una motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, ritenendo che il rapporto con la SC De AN si sia evoluto da una condizione di parziale sudditanza, caratterizzata, secondo i collaboratori De CA e De OS, dal pagamento di una mazzetta "educata", cioè inferiore alla percentuale solitamente richiesta, sino alla costituzione di una società di fatto, in cui il rapporto tra i due partecipanti era di natura sinallagmatica, concordando il ricorrente con gli esponenti della SC gli affari che intendeva compiere, dividendo con loro gli utili dell'attività e ricevendo da questi ultimi un aiuto concreto, non solo di difesa dalle pretese estorsive di altri soggetti, come avvenuto nella vicenda della estorsione tentata in suo danno da tale OB AN, ma anche di intervento per rendere possibile l'acquisto dell'area della ex-fornace di Archi ad un prezzo che lo stesso ricorrente ha definito "buonissimo", ovvero ricevendo dalla SC denaro, anche in prestito, o terreni. aaCcJ-" La r4sa44P-za- dell'acquisto del terreno della ex-fornace ad un'epoca precedente alla costituzione del rapporto societario con la SC De AN, avendo il ricorrente stipulato il contratto preliminare con il proprietario OI nel 2006 ed apparentemente senza l'intervento della SC, è elemento valutato dalla sentenza impugnata, e ritenuto non in contrasto con l'affermazione dell'avere egli spostato la sua attività in detto quartiere a seguito dell'accordo con la predetta SC, in quanto dagli elementi raccolti deve dedursi che già l'acquisto del terreno avvenne in accordo con la SC, che controllava quell'area, o quanto meno con l'assenso di questa, nella prospettiva di destinarla ad una grossa operazione immobiliare, dal momento che nessun imprenditore aveva mai tentato quell'acquisto, essendo l'intera area, abbandonata dal 1988, occupata abusivamente anche da soggetti di rilevante caratura criminale, tanto che il proprietario, per timore, non aveva mai intentato azioni giudiziarie contro di loro, come descritto alla pag. 118 della sentenza di primo grado. 35 Anche l'asserita insussistenza di una collocazione dell'attività edilizia del ricorrente prevalentemente nel quartiere Archi è valutata nella sentenza impugnata, che respinge tale obiezione precisando, alla pag. 137, che egli, nel periodo contestato, ha concentrato la sua attività in detto quartiere e in quello di Modena-Ciccarello, controllato dalla SC BA, in quanto ben 188% delle unità immobiliari costruite si trovava in tali quartieri, di cui il 39% specificamente in Archi. Il ricorrente, in questo motivo di ricorso, ripete anche l'affermazione secondo cui la natura meramente estorsiva del suo rapporto con la SC De AN sarebbe provata dal fatto di avere continuato a subire attentati nei suoi cantieri, anche quelli posti nel quartiere di Archi. Tale circostanza è stata valutata dalla sentenza impugnata, che ha riconosciuto la probabile veridicità di molte delle denunce sporte dal ricorrente per furti e danneggiamenti in danno dei suoi cantieri, ma alla pag. 136 ha sottolineato che, secondo il collaboratore De CA, durante la costruzione di un edificio da destinare a McDrive egli stesso, insieme a EL FI e a IO De AN, organizzò un finto attentato, per sviare le attenzioni delle Forze dell'ordine. La valutazione conclusiva, che l'eventuale verificarsi di attentati, danneggiamenti o furti nei cantieri non esclude, di per sé, la sussistenza di un rapporto di collusione anziché di sudditanza ad una estorsione, è del tutto logica: tali accadimenti non sono necessariamente riconducibili ad un'attività estorsiva da parte dell'associazione criminosa che controlla il territorio, ed anzi, se il FI fosse stato estorto dai De AN, avrebbe protestato con loro per il proseguire di azioni in danno dei suoi cantieri nonostante egli pagasse regolarmente la "mazzetta" richiesta, cosa che egli non ha mai detto di avere fatto. Deve altresì considerarsi che, secondo il collaboratore De CA, il ricorrente spesso subappaltava parte dei lavori edili a imprese legate alla SC De AN: in quel caso, il verificarsi di attentati nei cantieri non poteva essere ricollegato ad attività estorsive della SC stessa, che avrebbe altrimenti rischiato di danneggiare tali subappaltatori, intranei ad essa. Il ricorso, infine, non si confronta adeguatamente con l'indizio costituito dal contenuto delle conversazioni tra il ricorrente e i suoi familiari, intercettate in carcere, dalle quali emerge con evidenza il timore, di questi ultimi e di esponenti della SC De AN, che egli potesse iniziare a collaborare con l'autorità giudiziaria: secondo tale contenuto, riportato ampiamente alla pag. 180 della sentenza di primo grado, i figli lo esortavano a non collaborare, altrimenti tutti loro avrebbero dovuti allontanarsi dalla città, ed il fratello, esortandolo a sua volta a farsi gli affari suoi così tutti sarebbero stati tranquilli, gli riferì che un soggetto imprecisato gli inviava il messaggio di stare tranquillo perché era tutto a posto, mentre altri volevano sapere perché si fosse fatto mettere in isolamento. Queste frasi, secondo logica, non sono interpretabili come relative 36 ad un soggetto estorto, il quale non avrebbe dovuto provare alcun timore a denunciare le estorsioni subite se, come affermato dallo stesso ricorrente, egli ne aveva in precedenza denunciate molte. Esse tradiscono, invece, il timore dei familiari e di altri soggetti che egli potesse fare rivelazioni di maggiore spessore, circa i suoi rapporti con la SC e gli affari di questa, timore che il collaboratore De CA ha riferito come presente tra i membri dell'associazione criminosa, in particolare quando FI fu messo in isolamento, tanto che CA De AN si attivò per conoscere le ragioni di tale collocazione, e in seguito tranquillizzò tutti, dicendo che era tutto a posto. La valutazione delle due sentenze di merito, che tali conversazioni confermino la natura di FI quale imprenditore colluso e non estorto, appare dunque del tutto logica. La sentenza impugnata, pertanto, ha fornito una motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria circa la sussistenza del reato di cui al capo M), che si sottrae perciò al sindacato di legittimità. Questo primo motivo del ricorso di EL FI deve, perciò, essere rigettato perché infondato. 9.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Le due sentenze di merito hanno ritenuto sussistente, a carico del ricorrente, l'aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. conformandosi alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso» (sez. 1, n. 27516 del 18/03/2025, Rv. 288336). Per le cosiddette mafie "storiche", tra cui deve sicuramente essere ricompresa la 'ndrangheta, la stabile dotazione di armi è desumibile anche dalle risultanze emerse nella pluriennale esperienza storica e giudiziaria (vedi Sez. 2, n. 2159 del 24/11/2023, dep. 2024, Rv. 285908), e la natura di associazione armata della SC De AN era sicuramente ben conosciuta nell'ambito locale, essendo stata tale SC protagonista, negli anni '70 e '80, di due guerre feroci contro le cosche avversarie, che avevano portato ad un numero elevato di uccisioni e di attentati, commessi con l'uso di armi di rilevante potenza. L'aggravante in questione può essere ravvisata anche a carico del concorrente esterno: la sentenza Sez. 6, n. 42385 del 15/10/2009, Rv. 244904, ha esplicitamente affermato che «Hanno natura oggettiva le circostanze aggravanti del reato di associazione di tipo mafioso, consistenti nell'avere l'associazione la disponibilità di armi e nella destinazione del prezzo, prodotto o profitto dei delitti al finanziamento delle attività economiche di cui gli associati intendano assumere o mantenere il controllo, sicché dette circostanze devono - 37 essere riferite all'attività dell'associazione e non alla condotta del singolo partecipe. (Nella fattispecie la Corte ha riconosciuto l'applicabilità delle menzionate aggravanti anche al concorrente esterno consapevole dei fatti oggetto delle medesime o che per colpa le ignori)». Non è credibile, pertanto, che un soggetto vicino alle cosche quale il ricorrente, che in passato era stato da queste vessato, ignorasse la stabile disponibilità di armi da parte della SC in questione. Egli, inoltre, aveva avuto una concreta e diretta dimostrazione di tale disponibilità quando ebbe ad organizzare, con De CA e IO De AN, il falso attentato al cantiere per la costruzione di un McDrive, perché in tale occasione, secondo il collaboratore, vennero collocati sul posto una tanica di benzina e alcuni proiettili cal. 9, il cui possesso non poteva non riferirsi, secondo logica, anche al possesso del relativo armamento. La motivazione delle due sentenze di merito, sul punto, è quindi logica e adeguata, anche se sintetica, ed anche questo motivo di ricorso deve essere rigettato. 9.3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. La sentenza impugnata ha respinto il motivo di appello relativo alla richiesta di valutare la prevalenza delle attenuanti generiche, già concesse dal giudice di primo grado, sulle aggravanti contestate, ritenendolo generico. Tale valutazione appare corretta, dal momento che l'atto di appello si limitava a fondare la richiesta sui medesimi elementi già ritenuti idonei per la concessione del beneficio in regime di equivalenza con le aggravanti, senza fornire alcuna motivazione ulteriore, idonea a far superare il giudizio già reso. Il giudice di primo grado, infatti, ha concesso le attenuanti generiche a tutti gli imputati, e quindi anche al ricorrente, esclusivamente per il loro comportamento processuale collaborativo e non dilatorio, ma le ha ritenute solo equivalenti alle aggravanti in ragione del numero e della gravità di queste ultime. Il giudice di appello ha ritenuto condivisibile tale valutazione, e la sua decisione appare non manifestamente illogica, nonostante egli abbia escluso la sussistenza di una di esse, perché la gravità di quella residua, relativa alla natura armata dell'associazione criminosa, è oggettivamente molto grave, come grave è stata ritenuta la condotta del ricorrente, alla pag. 188 della sentenza di primo grado, per l'importanza della sua collaborazione con la SC De AN, la consistenza del patrimonio immobiliare acquisito grazie alla collaborazione con le cosche, la durata nel tempo di tale collaborazione. L'indicazione, nel ricorso, di un unico elemento da valutare favorevolmente nell'ottica di un diverso bilanciamento delle circostanze, costituito dal disagevole contesto ambientale, che rendeva impossibile evitare rapporti con la 'ndrangheta, logicamente è stata ritenuta inidonea a giustificare la prevalenza 38 delle attenuanti, perché il motivo della condanna del ricorrente è il fatto che, in tale contesto ambientale, egli ha consapevolmente scelto di allearsi con le cosche, aumentando così il loro potere sul territorio, e agendo in danno degli altri imprenditori locali. La sua risposta, di natura criminale, al contesto ambientale non può pertanto consentire alcuna valutazione favorevole. 9.4. Il quarto motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per genericità. Il ricorrente lamenta l'omessa indicazione della relazione derivativa o pertinenziale di ogni singolo immobile e di ogni singola società con il reato ritenuto sussistente, ma non fornisce alcuna critica alla valutazione delle due sentenze di merito, secondo cui tutti gli immobili in sequestro, a lui riferibili, costituiscono prezzo, prodotto o profitto del reato, perché realizzati a seguito dell'instaurazione del rapporto sinallagmatico con la SC De AN, e le varie società sequestrate sono state lo strumento per la realizzazione di tale rapporto, e per la conseguente esecuzione delle varie opere edilizie. La sentenza impugnata, confermando la decisione del giudice di primo grado, si è conformata al principio di questa Corte, secondo cui la confisca prevista dall'art. 416-bis, settimo comma, cod. pen., può avere ad oggetto un'intera impresa se questa «sia asservita al controllo della consorteria, condividendone progetti e dinamiche e divenendone lo strumento operativo, con conseguente commistione tra le attività d'impresa e mafiosa» (Sez. 1, n. 13043 del 04/12/2019, dep. 2020, Rv. 278891). I beni confiscati, infatti, risultano essere le società ritenute strumento per la realizzazione del reato ascritto al ricorrente e gli immobili da queste costruiti, quindi prodotto o profitto di tale reato, in quanto edificati a seguito dell'accordo con l'associazione criminale, nonché a loro volta strumento per la realizzazione del predetto reato, stante il ruolo svolto dall'attività edilizia nell'economia 'ndranghetista e nel controllo del territorio. Il ricorrente contesta tale valutazione in modo generico e aspecifico, dal momento che nega la derivazione o pertinenzialità dei beni confiscati al reato a lui attribuito solo evidenziando che non sono stati impiegati, per la costruzione dei vari edifici, capitali di provenienza illecita. Il nesso di pertinenzialità, invece, è stato individuato nella loro realizzazione a seguito dell'instaurazione del rapporto sinallagmatico caratterizzante il concorso esterno dell'imprenditore. Il ricorso, inoltre, non si confronta con la valutazione della strumentalità di tali beni, che legittima ugualmente il provvedimento ablatorio ai sensi dell'art. 416- bis, settimo comma, cod. pen. Il ricorrente, infine, non indica neppure quale, tra i beni confiscati, non sarebbe ricompreso in alcuna delle predette categorie. Questo motivo di ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 39 10. La sentenza, infine, deve essere annullata senza rinvio nei confronti di HE UR, per essere questi deceduto in data 11/09/2025, secondo quanto certificato dall'atto depositato dal suo difensore. L'art. 150 cod. pen. stabilisce che «la morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato»; essa, inoltre, fa cessare il rapporto processuale nei suoi confronti, determinando la non valutabilità della sua impugnazione, come sopra già affermato. L'estinzione del reato si verifica all'atto del decesso e deve essere immediatamente dichiarata, secondo la previsione dell'art. 129 cod. proc. pen. La cessazione del rapporto processuale, inoltre, impedisce la prosecuzione del giudizio nei confronti dell'imputato, anche al fine di accertare l'insussistenza dei reati a lui ascritti o la mancanza della sua responsabilità. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio nei confronti di HE UR, per essere i reati a lui ascritti estinti a causa della sua morte, con conseguente caducazione anche delle statuizioni civili a suo carico. Questa Corte ha stabilito, infatti, che «La morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione del rapporto processuale penale e di quello civile nel processo penale, sicché le eventuali statuizioni civilistiche di condanna restano caducate ex lege, senza necessità di apposita dichiarazione da parte del giudice penale» (Sez. 3, n. 18021 del 18/01/2024, Rv.286271). 11. Per le ragioni sopra singolarmente esposte, pertanto, i ricorsi proposti da RE CE DA e da EL FI devono essere rigettati e quello proposto da ME RI deve essere dichiarato inammissibile. Tali pronunce impongono la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali, e la declaratoria di inammissibilità comporta anche la condanna di ME RI al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00, mancando elementi per ritenere che detto ricorrente abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il disposto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale. La sentenza impugnata deve invece essere annullata senza rinvio nei riguardi degli altri ricorrenti, stante l'estinzione, per le diverse cause indicate, dei reati loro rispettivamente ascritti. I ricorrenti RE CE DA e EL FI devono altresì essere condannati al rimborso delle spese sostenute in questa fase processuale dalle parti civili costituite nei loro confronti, limitatamente alla Città metropolitana di Reggio Calabria, che ha presentato le proprie conclusioni e la 40 ( l DIZJAR10 ' : 14'''‘\ ".13 II TZL&RIO # propria richiesta di rimborso delle spese, le quali vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di UR HE, perché i reati sono estinti per morte dell'imputato. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei riguardi di DA IO, DA PP, UR PP e UR AN ER perché i reati loro rispettivamente ascritti sono estinti per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso di RI ME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di DA RE CE e FI EL e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, DA RE CE e FI EL alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Città Metropolitana di Reggio Calabria che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 20 gennaio 2026