Sentenza 17 maggio 2002
Massime • 1
La funzione dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203 (aver commesso il delitto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. Ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di cui al suddetto art. 416-bis) è di reprimere il metodo delinquenziale mafioso, utilizzato anche dal delinquente individuale sul presupposto dell'esistenza in una data zona di associazioni mafiose. Ne consegue che la tipicità dell'atto intimidatorio è ricollegabile non già alla natura ed alle caratteristiche dell'atto violento in sè considerato, bensì al metodo utilizzato, nel senso che la violenza con cui esso è compiuto risulti concretamente collegata alla forza intimidatrice del vincolo associativo. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la qualificazione di atti intimidatori di tipo mafioso con riguardo a quelli compiuti nella esecuzione di un tentativo di estorsione, mediante telefonate minatorie alla vittima designata e sparando colpi d'arma da fuoco contro la facciata del negozio e l'autovettura di quest'ultima).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/05/2002, n. 30246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30246 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO FULGENZI - Presidente - del 17/05/2002
1. Dott. ILARIO MARTELLA - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SAVERIO F. MANNINO - Consigliere - N. 1594
3. Dott. FRANCESCO SERPICO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DOMENICO CARCANO - Consigliere - N. 12083/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
GI PE, nato il [...] a [...], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro 19 febbraio 2002, con la quale è stata confermata l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Catanzaro che gli applicava la custodia cautelare in carcere.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dott. Gianfranco VIGLIETTA, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla sussistenza dell'aggravante;
Sentita l'arringa del difensore, avv. Francesco GAMBARDELLA, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro 19 febbraio 2002 - con la quale è stata confermata l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Catanzaro che gli applicava la custodia cautelare in carcere - PE GI ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. Inosservanza ed erronea applicazione (art. 606 c. 1 lett. b) c.p.p.) dell'art. 7 L. n. 203/91 perché il Tribunale di Catanzaro ha applicato al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere ravvisando l'aggravante di cui alla prima ipotesi dell'art. 7 L. n.203/91 in ordine ai reati contestati, affermando che erano stati commessi con l'impiego del metodo mafioso;
2. Inosservanza (art. 606 c. 1 lett. e) c.p.p.) dell'art. 292 c. 2 lett. c bis) c.p.p. perché il Tribunale del riesame non ha esposto le ragioni per cui non ha ritenuto rilevanti gli elementi desunti dal decreto n. 7/02 del 21 novembre 2001, con il quale il Tribunale per le misure di prevenzione di Catanzaro aveva rigettato la richiesta di applicazione nei suoi confronti della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nonché dalla documentazione comprovante l'avvenuto risarcimento del danno da lui eseguito in favore della parte lesa dei delitti di cui agli artt. 56, 629 e 635 c.p. e dall'offerta risarcitoria avanzata nei confronti delle Forze dell'Ordine;
3. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c. 1 lett. e) c.p.p.) in merito alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'impiego del metodo mafioso.
L'impugnazione è infondata.
L'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. in L. 12 luglio 1991 n.203, configura un'aggravante dei delitti puniti con pena diversa dall'ergastolo nella circostanza che siano commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., cioè della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.
La norma dell'art. 7 cit. tiene conto che la stabilità della presenza di associazioni criminose nel tessuto sociale imprime un carattere metodologico obiettivo alla forza di intimidazione propria del vincolo associativo e, correlativamente, alla condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, sicché l'una può essere esercitata e dell'altra può avvalersi anche chi non è affiliato a un'associazione di tipo mafioso (cfr. Cass., Sez. 1^, 14 novembre 1998 n. 5839, ric. GI). La funzione della norma è di reprimere il metodo delinquenziale mafioso, vale a dire il modus operandi dell'associazione di tipo mafioso in quanto utilizzato, sul presupposto dell'esistenza in una zona determinata di associazioni di quel tipo operanti, anche dal delinquente individuale (cfr. Cass., Sez. 2^, 31 gennaio 2000 n. 4003, ric. Muccari;
Sez. 1^, 18 novembre 1998 n. 5711, ric. Vitale e altri;
Id., 12 ottobre 1998 n. 2128, ric. P.M. e Prete e altri).
La tipicità dell'atto intimidatorio non risulta perciò direttamente, dalla natura e dalle caratteristiche che gli sono proprie, di atto violento, bensì indirettamente, per l'aspetto metodologico, in quanto la violenza con cui è compiuto sia stata concretamente ricollegata alla forza intimidatrice del vincolo associativo.
Pertanto è corretta l'applicazione dell'aggravante in oggetto e, quindi, la qualificazione come atti intimidatori di tipo mafioso di quelli compiuti eseguendo un tentativo di estorsione mediante telefonate minatorie alla vittima designata e sparando colpi d'arma da fuoco contro la facciata del negozio e l'autovettura di questa. Perciò il primo motivo di ricorso risulta privo di fondamento. Dalla premessa, per cui l'attenuante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. in L. 12 luglio 1991 n. 203, si applica anche a chi ricorre individualmente alla forza intimidatrice del vincolo associativo di tipo mafioso, discende come conseguenza l'irrilevanza della contestazione dell'esistenza di un'associazione per delinquere (Cass., Sez. 2^, 3 febbraio 2000 n. 3061, ric. Graziano e altro) e, per la stessa ragione, anche del rigetto da parte del tribunale per le misure di prevenzione della richiesta di applicazione di una misura preventiva - nella specie la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.
Analogamente, essendo l'aggravante dell'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n.152 - come lo stesso ricorrente sostiene - una circostanza oggettiva secondo l'art. 70 c. 1 n. 1 c.p. in quanto concernente le modalità dell'azione, non può influire sulla configurazione in concreto di essa il risarcimento dei danni arrecati alla parte offesa, che costituisce l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. e non elide di per sè l'aggravante ma entra in concorso con questa nel giudizio comparativo previsto dall'art. 69.
Pertanto le censure e di violazione di legge e di vizio di motivazione mosse dal ricorrente con il secondo e terzo motivo di ricorso appaiono infondate.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 20020