Sentenza 16 dicembre 1985
Massime • 2
Il riconoscimento del diritto all'indennità sostitutiva del preavviso non è subordinato ad un'espressa regolamentazione dello istituto da parte della contrattazione collettiva di categoria; pertanto, in difetto di tale specifica disciplina contrattuale, sono applicabili i principi generali posti dagli artt. 2118 e 2119 cod. civ.. ( V 5295/83, mass n 430198; ( V 300/81, mass n 410784).*
L'accertamento, sulla base delle risultanze probatorie, delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e la valutazione delle stesse, ai fini dell'inquadramento spettantegli secondo la disciplina collettiva, si risolvono in un giudizio di fatto del giudice del merito, che è insindacabile in Sede di legittimità se sostenuto da motivazione adeguata ed esente da vizi. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva riconosciuto la qualifica di salariato fisso capo operaio - negando invece quella di impiegato di seconda categoria - al lavoratore che eseguiva prevalentemente lavori manuali, al pari dei braccianti, ed ogni tanto svolgeva anche attività di tipo impiegatizio). ( V 3264/85, mass n 440926; ( V 973/85, mass n 439128; ( V 866/85, mass n 439047; ( V 2814/82, mass n 420675).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/12/1985, n. 6394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6394 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 1985 |
Testo completo
L'accertamento, sulla base delle risultanze probatorie, delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e la valutazione delle stesse, ai fini dell'inquadramento spettantegli secondo la disciplina collettiva, si risolvono in un giudizio di fatto del giudice del merito, che è insindacabile in Sede di legittimità se sostenuto da motivazione adeguata ed esente da vizi. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva riconosciuto la qualifica di salariato fisso capo operaio - negando invece quella di impiegato di seconda categoria - al lavoratore che eseguiva prevalentemente lavori manuali, al pari dei braccianti, ed ogni tanto svolgeva anche attività di tipo impiegatizio). ( V 3264/85, mass n 440926; ( V 973/85, mass n 439128; ( V 866/85, mass n 439047; ( V 2814/82, mass n 420675).*