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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/12/2025, n. 9817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9817 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 23298/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. Dott.re Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19.06.2025 da 1) Parte_1 Nato a Magenta (MI) il 18/12/1975 Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. LUICA PIERO CASTIGLIONI presso il quale ha eletto domicilio telematico in Magenta (MI), via Mazenta n. 19
e
2) Parte_2 Nata a Magenta (MI) il 03/06/1975 Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. GIOVANNI PARINI presso il quale ha eletto domicilio telematico in Magenta (MI), via Pretorio n.30
con il seguente figlio:
(C.F. ), nato a [...] il [...], cittadino italiano Parte_3 C.F._3
FATTO
Il signor con ricorso depositato in data 19/06/2025 chiedeva il rilascio da parte della Parte_1 convivente more uxorio, signora dell'appartamento sito in Magenta (MI), Persona_1 via Volta n. 79 e la regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore
. Parte_3 A seguito della costituzione in giudizio della signora il giudice relatore Pt_2 Parte_2 disponeva la comparizione delle Parti davanti al Giudice Onorario dott.ssa Roberta Madera per il giorno 25/11/2025 ove veniva raggiunto un accordo alle seguenti CONDIZIONI a) Il minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Parte_3 collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la signora
. Parte_2 b) Il signor corrisponderà alla signora a Parte_1 Parte_2 titolo di mantenimento del figlio minore l'importo mensile di euro 450,00, Parte_3 soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 13 di ogni mese ed a partire dal 13/12/2025. c) L'importo dell'ASSEGNO UNICO, attualmente pari ad euro 200,00 mensili, verrà percepito integralmente dalla signora a partire dal dicembre 2025. A Parte_2 tal proposito il signor si impegna a girare alla signora Parte_1 [...]
l'importo dell'assegno unico fintantoché sarà da lui percepito. La Parte_2 signora dal canto proprio si attiverà per far accreditare Parte_2 l'assegno unico integralmente sul proprio conto corrente. d) I genitori si suddivideranno nella misura del 50% le spese straordinarie come indicate nelle Linee Guida del Tribunale di Milano. e) I genitori si dichiarano d'accordo a che il figlio minore segua un percorso Parte_3 di supporto psicologico privatamente con la dott.ssa Controparte_1 f) Il signor terrà con sé a weekend alternati dal venerdì Parte_1 Parte_3 pomeriggio dopo la scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola. Durante la settimana il padre terrà tutti i mercoledì con pernotto ed il giovedì con Parte_3 pernotto nella settimana che termina con il weekend di spettanza materna. Durante le vacanze estive starà col padre 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro Parte_3 il 31 maggio di ogni anno. Durante le vacanze natalizie starà ad anni alterni Parte_3 dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 30/12 con un genitore e dal 30/12 al 06/01 con l'altro genitore. Le vacanze pasquali verranno suddivise a metà tra i genitori seguendo il principio dell'alternanza. Il giorno del compleanno lo trascorrerà insieme Parte_3 ad entrambi i genitori, ove possibile, oppure, ove non fosse possibile, ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore o ripartendo tra loro a metà la giornata. I ponti scolastici che si avvicenderanno nel corso dell'anno scolastico verranno suddivisi al 50% tra i genitori. Il tutto salvo diverso e miglior accordo tra le Parti. g) Le Parti si danno reciproca autorizzazione al rilascio e al rinnovo dei documenti validi all'espatrio per sé e per il figlio minore . Parte_3 h) Le Parti dichiarano di aver già regolato ogni altra reciproca pretesa economica e di non aver null'altro reciprocamente a pretendere. i) Le spese legali del presente procedimento verranno compensate tra le Parti.
Le Parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con ordinanza emessa in data 28.11.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, disponeva procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le Parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 17.12.2025
Il Presidente rel. Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. Dott.re Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19.06.2025 da 1) Parte_1 Nato a Magenta (MI) il 18/12/1975 Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. LUICA PIERO CASTIGLIONI presso il quale ha eletto domicilio telematico in Magenta (MI), via Mazenta n. 19
e
2) Parte_2 Nata a Magenta (MI) il 03/06/1975 Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. GIOVANNI PARINI presso il quale ha eletto domicilio telematico in Magenta (MI), via Pretorio n.30
con il seguente figlio:
(C.F. ), nato a [...] il [...], cittadino italiano Parte_3 C.F._3
FATTO
Il signor con ricorso depositato in data 19/06/2025 chiedeva il rilascio da parte della Parte_1 convivente more uxorio, signora dell'appartamento sito in Magenta (MI), Persona_1 via Volta n. 79 e la regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore
. Parte_3 A seguito della costituzione in giudizio della signora il giudice relatore Pt_2 Parte_2 disponeva la comparizione delle Parti davanti al Giudice Onorario dott.ssa Roberta Madera per il giorno 25/11/2025 ove veniva raggiunto un accordo alle seguenti CONDIZIONI a) Il minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Parte_3 collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la signora
. Parte_2 b) Il signor corrisponderà alla signora a Parte_1 Parte_2 titolo di mantenimento del figlio minore l'importo mensile di euro 450,00, Parte_3 soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 13 di ogni mese ed a partire dal 13/12/2025. c) L'importo dell'ASSEGNO UNICO, attualmente pari ad euro 200,00 mensili, verrà percepito integralmente dalla signora a partire dal dicembre 2025. A Parte_2 tal proposito il signor si impegna a girare alla signora Parte_1 [...]
l'importo dell'assegno unico fintantoché sarà da lui percepito. La Parte_2 signora dal canto proprio si attiverà per far accreditare Parte_2 l'assegno unico integralmente sul proprio conto corrente. d) I genitori si suddivideranno nella misura del 50% le spese straordinarie come indicate nelle Linee Guida del Tribunale di Milano. e) I genitori si dichiarano d'accordo a che il figlio minore segua un percorso Parte_3 di supporto psicologico privatamente con la dott.ssa Controparte_1 f) Il signor terrà con sé a weekend alternati dal venerdì Parte_1 Parte_3 pomeriggio dopo la scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola. Durante la settimana il padre terrà tutti i mercoledì con pernotto ed il giovedì con Parte_3 pernotto nella settimana che termina con il weekend di spettanza materna. Durante le vacanze estive starà col padre 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro Parte_3 il 31 maggio di ogni anno. Durante le vacanze natalizie starà ad anni alterni Parte_3 dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 30/12 con un genitore e dal 30/12 al 06/01 con l'altro genitore. Le vacanze pasquali verranno suddivise a metà tra i genitori seguendo il principio dell'alternanza. Il giorno del compleanno lo trascorrerà insieme Parte_3 ad entrambi i genitori, ove possibile, oppure, ove non fosse possibile, ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore o ripartendo tra loro a metà la giornata. I ponti scolastici che si avvicenderanno nel corso dell'anno scolastico verranno suddivisi al 50% tra i genitori. Il tutto salvo diverso e miglior accordo tra le Parti. g) Le Parti si danno reciproca autorizzazione al rilascio e al rinnovo dei documenti validi all'espatrio per sé e per il figlio minore . Parte_3 h) Le Parti dichiarano di aver già regolato ogni altra reciproca pretesa economica e di non aver null'altro reciprocamente a pretendere. i) Le spese legali del presente procedimento verranno compensate tra le Parti.
Le Parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con ordinanza emessa in data 28.11.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, disponeva procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le Parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 17.12.2025
Il Presidente rel. Dott.ssa Maria Laura Amato