Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 10/03/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI NUORO
Il Giudice Dott. Salvatore Serra ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n° 700 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2022
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Suaredda di Supra snc, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Adriano Di CodiceFiscale_1
Falco del Foro di Prato (c.f. , unitamente e disgiuntamente all'Avv. CodiceFiscale_2
Gianni Pinna del Foro di Nuoro (c.f. ) CodiceFiscale_3
ATTRICE
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Vincenzo n. 18/D, codice fiscale , e , nata a [...] CodiceFiscale_4 CP_2
l'11.08.1951, residente in [...], codice fiscale , CodiceFiscale_5 rappresentati e difesi in virtù di procura speciali alle liti posta in calce al presente atto dall'avv. Andrea
Pattarozzi, codice fiscale CodiceFiscale_6
CONVENUTI
Oggetto: Risarcimento del danno
C O N C L U S I O N I
In via istruttoria, insiste per l'ammissione della CTU di cui alle lettere B e C della memoria ex art
183, 2 c.p.c, depositata in data 27 gennaio 2023
Nel merito, in conformità alle conclusioni formulate con la memoria ex art 183 c.p.c n. 1, voglia l'adito Tribunale, previa condanna di al pagamento di una somma da liquidarsi in via CP_2 equitativa, ai sensi dell'art.96 cpc, in accoglimento della domanda attorea, condannare i convenuti e , per i motivi di cui in premessa dell'atto di citazione, al pagamento, in CP_1 CP_2 favore dell'attrice , della complessiva somma di €.15.000,00 o di quella diversa, Parte_1
maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Per i convenuti
Come da comparsa di costituzione de risposta,
a) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in ordine alla domanda CP_2 dell'attrice;
b) rigettare la domanda attrice siccome infondata in fatto ed in diritto e/o non provata;
c) condannare l'attrice al rimborso del compenso di avvocato, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dell'attrice non merita accoglimento così come non merita accoglimento la domanda della convenuta volta a dichiarare la sua carenza di legittimazione CP_2
passiva.
Invero, occorre preliminarmente sgombrare il campo dalla querelle relativa alla legittimazione o meno a essere chiamata in giudizio della convenuta , la quale, a CP_2 prescindere dalla questione dell'essere o meno costei proprietaria dell'appartamento da cui secondo le doglianze di parte attrice si è generato il lamentato danno, è sicuramente custode dello stesso, e quindi certamente legittimata passiva;
a fronte di ciò, tuttavia, non si ritiene l'applicabilità al caso di specie del disposto dell'art. 96 c.p.c.
Per quanto riguarda la pretesa risarcitoria di parte attrice, munita della richiesta istruttoria relativa alla ammissione di una CTU, occorre osservare quanto segue: parte attrice ammette nella sua comparsa conclusionale in data 29 ottobre 2024 che la domanda è “sfornita di documentazione fiscale” e afferma che “per ragioni di economia processuale, ha scelto di non esperire l'accertamento tecnico preventivo per la constatazione dei danni e della loro entità”; l'art 1126 c.c. stabilisce, è vero, che “Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”; tuttavia la liquidazione equitativa non ha natura sostitutiva, nel senso che non si può fare ricorso ad essa per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse (cfr. Cass. Civ, ordinanza 17 novembre 2020, n. 26051); per altro verso la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio, e dunque le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente (cfr. Cass. Civ., sez. III, ordinanza 18 settembre 2020, n. 19631).
Il regolamento delle spese segue le regole della soccombenza, per cui l'attrice Parte_1 deve senz'altro rifonderle al convenuto , mentre deve disporsi una Controparte_1 compensazione fra l'attrice e la convenuta Parte_1 CP_2
P. Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa al riguardo, così provvede:
a) Accerta e dichiara la legittimazione passiva della convenuta CP_2
b) Rigetta la domanda di parte attrice c) Condanna l'attrice alla rifusione, in favore del convenuto Controparte_1
, delle spese del giudizio, che liquida in € 2.500,00 per compensi
[...] professionali e € 300,0 per spese, oltre IVA e CPA come per legge d) compensa le spese fra l'attrice e la convenuta CP_2
Così deciso in Nuoro il 10 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Salvatore Serra