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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 10/09/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2604/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.29 c.p.c., presentato dalle parti
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
11/04/1965 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Barbato Elisa del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Barbato Elisa del Foro di Vercelli
pagina 1 di 4 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 18/07/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la modifica delle condizioni del loro divorzio.
I ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in Tagliolo Monferrato (AL) il
05/10/2008, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 6, Parte II –
Serie C, Anno 2008. Per_ Dall'unione sono nate le figlie e rispettivamente in data 26/08/2011 e 04/09/2015, Per_1 entrambe ancora minori.
Con sentenza n. 181 del 22/05/2025, il Tribunale di Vercelli pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, stabilendo modalità di residenza e gestione delle figlie minori.
Nelle more la situazione precedentemente stabilita è però mutata e le figlie hanno iniziato a frequentare maggiormente il padre: per questo motivo le parti sono addivenute alla decisione di presentare ricorso congiunto al fine di modificare il suo diritto di visita e diminuire l'importo dell'assegno di mantenimento previsto in sede di divorzio a carico del padre per le figlie minori. Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso, qui riportate nel dispositivo;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alle figlie minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alle figlie minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta delle figlie minori (una delle quali, peraltro, minore di anni dodici) (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
pagina 2 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale
DISPONE
La parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 181 del 22/05/2025 del
Tribunale di Vercelli, secondo le CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che le figlie minori e vengano affidate Persona_3 Persona_4 congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per ciò che attiene le questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione e stabile residenza delle minori presso il domicilio materno;
2. DISPONE che il padre abbia le seguenti facoltà di visita delle figlie Parte_1 Per_ minori e Per_1
• fine settimana alternati dal sabato mattina dalle ore 9:30 quando il padre si recherà presso l'abitazione della madre per prelevarle sino al lunedì mattina quando le riaccompagnerà presso l'istituto scolastico frequentato;
• nelle settimane in cui non è previsto il fine settimana con il padre, facoltà di visita e di pernottamento infrasettimanale nelle giornate di martedì quando il padre si recherà a prenderle all'uscita dall'istituto scolastico per poi riaccompagnarle il giorno successivo a scuola e di venerdì dall'uscita da scuola sino al sabato mattina entro le ore 13:00 quando il padre si occuperà di riaccompagnarle presso l'abitazione della madre;
• un periodo dal 24 al 31 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio in alternanza con la madre di modo che le figlie trascorrano il Natale ad anni alterni con i genitori;
• un periodo di 3 giorni durante le vacanze pasquali in alternanza con la madre di modo che le figlie trascorrano la Pasqua ad anni alterni con i genitori;
• un periodo di 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno;
• di vedere, tenere e condurre con sé le figlie minori, sempre con il criterio dell'alternanza,
i giorni festivi del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre ed il giorno del compleanno delle minori;
3. DISPONE che il padre versi un contributo di mantenimento per le Parte_1 figlie minori e pari ad € 250,00 mensili ciascuna e così per Persona_3 Persona_4 complessivi € 500,00 mensili, rivalutabili annualmente ed in via automatica su base Istat da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
4. DISPONE che entrambi i genitori si impegnino a sostenere, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie per le figlie minori e come da Protocollo Persona_3 Persona_4 di Intesa del Tribunale di Vercelli del 21/12/2018 da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
5. DÀ ATTO che entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano reciprocamente alla richiesta di contributi di mantenimento;
6. AUTORIZZA la signora a percepire integralmente l'assegno unico Parte_2 familiare come pattuito dalle parti.
pagina 3 di 4 Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 10/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2604/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.29 c.p.c., presentato dalle parti
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
11/04/1965 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Barbato Elisa del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Barbato Elisa del Foro di Vercelli
pagina 1 di 4 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 18/07/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la modifica delle condizioni del loro divorzio.
I ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in Tagliolo Monferrato (AL) il
05/10/2008, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 6, Parte II –
Serie C, Anno 2008. Per_ Dall'unione sono nate le figlie e rispettivamente in data 26/08/2011 e 04/09/2015, Per_1 entrambe ancora minori.
Con sentenza n. 181 del 22/05/2025, il Tribunale di Vercelli pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, stabilendo modalità di residenza e gestione delle figlie minori.
Nelle more la situazione precedentemente stabilita è però mutata e le figlie hanno iniziato a frequentare maggiormente il padre: per questo motivo le parti sono addivenute alla decisione di presentare ricorso congiunto al fine di modificare il suo diritto di visita e diminuire l'importo dell'assegno di mantenimento previsto in sede di divorzio a carico del padre per le figlie minori. Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso, qui riportate nel dispositivo;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alle figlie minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alle figlie minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta delle figlie minori (una delle quali, peraltro, minore di anni dodici) (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
pagina 2 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale
DISPONE
La parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 181 del 22/05/2025 del
Tribunale di Vercelli, secondo le CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che le figlie minori e vengano affidate Persona_3 Persona_4 congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per ciò che attiene le questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione e stabile residenza delle minori presso il domicilio materno;
2. DISPONE che il padre abbia le seguenti facoltà di visita delle figlie Parte_1 Per_ minori e Per_1
• fine settimana alternati dal sabato mattina dalle ore 9:30 quando il padre si recherà presso l'abitazione della madre per prelevarle sino al lunedì mattina quando le riaccompagnerà presso l'istituto scolastico frequentato;
• nelle settimane in cui non è previsto il fine settimana con il padre, facoltà di visita e di pernottamento infrasettimanale nelle giornate di martedì quando il padre si recherà a prenderle all'uscita dall'istituto scolastico per poi riaccompagnarle il giorno successivo a scuola e di venerdì dall'uscita da scuola sino al sabato mattina entro le ore 13:00 quando il padre si occuperà di riaccompagnarle presso l'abitazione della madre;
• un periodo dal 24 al 31 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio in alternanza con la madre di modo che le figlie trascorrano il Natale ad anni alterni con i genitori;
• un periodo di 3 giorni durante le vacanze pasquali in alternanza con la madre di modo che le figlie trascorrano la Pasqua ad anni alterni con i genitori;
• un periodo di 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno;
• di vedere, tenere e condurre con sé le figlie minori, sempre con il criterio dell'alternanza,
i giorni festivi del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre ed il giorno del compleanno delle minori;
3. DISPONE che il padre versi un contributo di mantenimento per le Parte_1 figlie minori e pari ad € 250,00 mensili ciascuna e così per Persona_3 Persona_4 complessivi € 500,00 mensili, rivalutabili annualmente ed in via automatica su base Istat da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
4. DISPONE che entrambi i genitori si impegnino a sostenere, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie per le figlie minori e come da Protocollo Persona_3 Persona_4 di Intesa del Tribunale di Vercelli del 21/12/2018 da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
5. DÀ ATTO che entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano reciprocamente alla richiesta di contributi di mantenimento;
6. AUTORIZZA la signora a percepire integralmente l'assegno unico Parte_2 familiare come pattuito dalle parti.
pagina 3 di 4 Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 10/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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