Articolo 18 della Legge 1 aprile 1999, n. 91
Articolo 17Articolo 19
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16 aprile 1999
Art. 18. (Obblighi del personale impegnato in attivita' di prelievo e
di trapianto) 1. I medici che effettuano i prelievi e i medici che effettuano i trapianti devono essere diversi da quelli che accertano la morte. 2. Il personale sanitario ed amministrativo impegnato nelle attivita' di prelievo e di trapianto e' tenuto a garantire l'anonimato dei dati relativi al donatore ed al ricevente.
Entrata in vigore il 16 aprile 1999