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Sentenza 30 marzo 2023
Sentenza 30 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2023, n. 13308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13308 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: ZA RA nato in [...] il [...] TO AT RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta prescrizione;
udito il difensore avvocato FRANCESCO BELLINO, del foro di CALTAGIRONE in proprio e quale sostituto processuale dell'avv. GIOVANNI BELLINO che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 13308 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 22/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 febbraio 2022 La Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della séntenza pronunciata dal Tribunale di Gela il 30 maggio 2019, ha condannato HR ZA e CA LO TO, ciascuno alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui agli artt. 110, 624 bis e 625 n. 2 cod. pen. commesso il 24 agosto 2013 in danno di FI ZA, zia del primo imputato. 2. Per miglior comprensione è necessario riferire subito che ZA e TO sono stati tratti a giudizio per rispondere, in concorso tra loro, della ricettazione di una borsa contenente documenti di identità e 200 euro, sottratta nottetempo dall'abitazione di FI ZA, borsa della cui provenienza delittuosa erano consapevoli e della quale erano entrati in possesso il 24 agosto 2013. All'esito del giudizio di primo grado, il fatto è stato diversamente qualificato come violazione degli artt. 110 e 624 bis cod. pen. Poiché nel corso del giudizio era emerso che il 24 agosto 2013 FI ZA aveva denunciato, oltre al furto della borsa che custodiva all'interno della propria abitazione, anche il danneggiamento del tetto dell'auto parcheggiata sotto casa, è stata ritenuta l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. Dalla sentenza impugnata emerge (pag. 4) che il tetto della macchina risultò essere ammaccato da una impronta di scarpa. I giudici di merito ne hanno dedotto che il veicolo era stato utilizzato come base «salendo verso l'abitazione o scendendo da essa» e hanno ritenuto che il furto in appartamento fosse aggravato perché, nel commetterlo, era stata usata violenza sulle cose. La ritenuta aggravante è stata bilanciata in termini di equivalenza dalle attenuanti generiche, riconosciute ad entrambi gli imputati. 3. Contro la sentenza della Corte di appello ZA e TO hanno proposto tempestivo ricorso per mezzo del comune difensore. Il contenuto dei due ricorsi è sovrapponibile e ciò consente di esporli congiuntamente. 3.1. Col primo e secondo motivo - tra loro strettamente connessi - la difesa deduce vizi di motivazione e violazione di legge con particolare riguardo alla disposizione dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. per essere stata disattesa l'istanza, avanzata con l'atto di appello, di acquisire ex art. 603 cod. proc. pen. i files contenenti le riprese video della strada in cui fu commesso il furto e i fotogrammi estratti dalle riprese. I ricorrenti osservano: che i filmati (e i fotogrammi estrapolati dagli stessi) sono riferibili all'orario in cui il furto fu commesso e ne riprendono gli autori;
che, nel giudizio di primo grado, la difesa non aveva chiesto di acquisire quei documenti perché ZA e TO non erano imputati del furto, ma di una condotta successiva;
2 che la diversa qualificazione giuridica del fatto operata dal Tribunale ha reso tale acquisizione necessaria. Sostengono che, non avendo accolto la richiesta di rinnovazione istruttoria formulata nei motivi di appello, la Corte territoriale ha impedito alla difesa di addurre elementi a sua discolpa e ha leso così il diritto degli imputati di difendersi provando. La difesa sottolinea che, come si evince dai filmati e dai fotogrammi, ZA e OM non fecero ingresso all'interno dell'abitazione e, anche a voler ammettere che siano rimasti in strada mentre il furto avveniva, nulla consente di ipotizzare che abbiano concorso nel reato. Il difensore dei ricorrenti sostiene che, con motivazione viziata da manifesta illogicità, la Corte territoriale ha ritenuto sufficienti all'affermazione della penale responsabilità per concorso in furto in appartamento le dichiarazioni rese dal teste AZ RI, il quale vide gli imputati, in un momento successivo al furto, mentre fuggivano e constatò che uno di loro aveva in mano una borsa corrispondente a quella sottratta nell'abitazione di FI ZA. Osserva che il teste, le cui dichiarazioni sono state ritenute decisive, ha fornito elementi dai quali poteva desumersi al massimo la ricettazione originariamente contestata, ma non certo il concorso di ZA e OM nel furto e sostiene che l'acquisizione dei documenti indicati sarebbe stata fondamentale a sostegno della tesi difensiva. 3.2. Col terzo e quarto motivo - tra loro strettamente connessi - la difesa deduce vizi di motivazione e violazione di legge con particolare riguardo agli artt. 521, comma 2, e 522 cod. proc. pen. Osserva che gli imputati sono stati ritenuti responsabili del furto della borsa avvenuto all'interno dell'abitazione di FI ZA, aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 cod. pen., e che in nessuna parte del capo di imputazione inizialmente formulato (relativo a violazione dell'art. 648 cod. pen.) si faceva riferimento a una condotta violenta. ZA e TO, infatti, erano stati accusati di aver ricevuto, con la consapevolezza della provenienza furtiva, la borsa che altri «nottetempo» avevano sottratto nell'abitazione di FI ZA, ma nel capo di imputazione non era contestato che quel furto fosse stato commesso usando violenza sulle cose. Il difensore dei ricorrenti sottolinea inoltre (collegandosi così ai precedenti due motivi di ricorso) che, esaminando i filmati e i fotogrammi dei quali era stata chiesta l'acquisizione, sarebbe emerso che nessuno dei soggetti ripresi aveva utilizzato l'autovettura parcheggiata sotto la casa della persona offesa per introdursi all'interno dell'abitazione e, pertanto, nessuno dei soggetti che avevano partecipato al furto poteva aver danneggiato la parte superiore del veicolo. Sostiene che la motivazione della sentenza impugnata è viziata da manifesta illogicità nella parte in cui afferma - desumendolo dalle immagini estrapolate dai filmati (peraltro mai formalmente acquisite) - che gli autori del furto si mossero «lungo la parete dell'edificio» (in specie si arrampicarono su una gronda), ma 3 sostiene che questo dato è irrilevante perché il danno riscontrato sul tettuccio dell'auto, riferibile alla suola di una scarpa, non ha altra ragionevole spiegazione che l'uso del veicolo per salire verso l'abitazione o scendere da essa e che la manovra da cui dipese il danneggiamento «può essere rimasta al di fuori della limitata inquadratura del sistema di videosorveglianza»; inquadratura che invece, come la difesa sottolinea, comprende anche l'auto, parcheggiata sotto il muro dell'abitazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito illustrati. 2. Si deve subito rilevare che, pur non avendo formalmente acquisito i fotogrammi estrapolati dalle riprese del sistema di videosorveglianza installato nella strada ove si trova l'abitazione della persona offesa, la Corte territoriale ha preso atto che quei fotogrammi erano allegati agli atti di appello e ne ha tenuto conto ai fini della decisione. La sentenza impugnata osserva, infatti, (pag. 3) che le immagini «non smentiscono in alcun modo» il racconto di AZ RI ed anzi sono compatibili con quel racconto. I giudici di primo e secondo grado - le cui motivazioni possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) - riferiscono che RI ha dichiarato di aver visto quattro giovani, tra cui ZA e TO, allontanarsi di corsa dal vicolo nel quale si trova l'abitazione della persona offesa e di aver notato che OM portava con sé una borsa identica a quella che poi seppe essere stata sottratta alla vittima. La sentenza impugnata sottolinea che tale segmento della vicenda non è stato ripreso dal sistema di videosorveglianza e che, quanto osservato da RI, poiché avvenuto immediatamente dopo il furto, documenta il pieno coinvolgimento dei due imputati nella condotta degli ignoti complici e la loro «piena adesione» al «progetto criminoso», attuato da un «quartetto» di giovani che si recarono insieme in via Zinchi. Un progetto che coinvolgeva sia «quelli che erano rimasti ad attendere fuori, sia quelli che si erano introdotti nell'abitazione» (pag. 4 della motivazione). Il riferimento al diverso ruolo svolto da chi si introdusse nell'abitazione e chi rimase in strada, rende evidente che la decisione dei giudici di appello non è stata fondata soltanto sulle dichiarazioni del teste RI, ma anche sulla documentazione prodotta dalla difesa in allegato agli atti di appello. Da questa documentazione, infatti, e da null'altro, risulta che nella via Zinchi 4 c'erano quattro persone, due delle quali rimasero in strada, mentre altre due si arrampicarono su una grondaia per raggiungere l'abitazione della persona offesa. Si deve pertanto concludere che la richiesta di rinnovazione istruttoria avanzata con i motivi di appello non è stata respinta se non con riferimento all'acquisizione dei filmati. I fotogrammi estrapolati da quei filmati, infatti, sono stati utilizzati ai fini della decisione e non può ritenersi che la mancata acquisizione formale degli stessi abbia comportato lesione del diritto di difesa. Si osserva in proposito che l'uso dei fotogrammi consentiva di non ritenere «assolutamente necessaria alla decisione» l'acquisizione e la visione dei filmati e i ricorsi non indicano specifici elementi, diversi da quelli forniti dall'esame dei fotogrammi, che sarebbero potuti emergere dalla visione dei filmati. 3. La sentenza impugnata non ha sostenuto che ZA e TO si siano introdotti nell'appartamento dal quale fu sottratta la borsa. Ha sostenuto invece che, pur rimanendo in strada, essi condivisero il progetto criminoso degli autori materiali del furto e ha fondato tali conclusioni sulla deposizione del teste RI che, intorno alle ore 1:30 della notte tra il 23 e il 24 agosto 2013 (l'orario corrisponde con quello indicato nei fotogrammi prodotti dalla difesa), vide quattro giovani allontanarsi di corsa da via Zinchi, riconobbe tra loro ZA e TO, notò che TO aveva in mano una borsa e pensò che l'avesse rubata. La motivazione è congrua, non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità ed è conforme ai principi di diritto che regolano la materia. La connivenza si verifica, infatti, solo quando un individuo assiste passivamente alla perpetrazione di un reato che avrebbe la possibilità, ma non il dovere giuridico, di impedire e non può essere ritenuta quando vi sia stato un contributo materiale o morale alla consumazione di quel reato (sull'argomento, tra le tante: Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013, dep. 2014, Grosu, Rv. 258953; Sez. 1, n. 40248 del 26/09/2012, Mazzotta, Rv. 254735 nonché, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti: Sez. 4, n. 4055 del 12/12/2013, dep. 2014, Benocci, Rv. 258186; Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244). Nel caso di specie non è irragionevole aver ritenuto che, rimanendo in strada in attesa degli esecutori materiali del furto per poi fuggire insieme a loro portando con sé la refurtiva, OM e ZA abbiano contribuito alla consumazione del furto condividendo il progetto criminoso degli ignoti complici. Invero, la connivenza si distingue dall'adesione all'azione delittuosa altrui perché solo dalla seconda questa trae alimento e forza. Il connivente, infatti, è un terzo estraneo rispetto all'esecutore materiale del delitto e agli altri compartecipi, mentre chi aderisce all'azione criminosa di altri rafforzando il loro proposito o contribuendo alla realizzazione della condotta tipica 5 è un soggetto oggettivamente e soggettivamente inserito nel rapporto concorsuale. Per quanto esposto il primo e il secondo motivo di ricorso sono infondati e non possono trovare accoglimento. 4. Il terzo motivo è fondato nella parte in cui lamenta che la condotta di danneggiamento ritenuta integrare la circostanza di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen. non era indicata nell'imputazione sicché i giudici di merito non avrebbero potuto ritenere sussistente tale aggravante. Secondo la Corte di appello, la diversa qualificazione giuridica del fatto operata dai giudici di primo grado era possibile alla luce dei principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità in forza dei quali «la mutazione della mera descrizione del fatto, che, senza incidere sulla sua storicità, sia volta a rendere quello riportato nell'imputazione conforme a quanto risulta dagli atti e, quindi, è noto all'imputato, non preclude al giudice di pronunciarsi sullo stesso, né gli impone di restituire gli atti al pubblico ministero, in quanto non costituisce modifica dell'imputazione, rilevante ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 17829 del 05/12/2018, dep. 2019, Fina, Rv. 275455; Sez. 6, n. 38061 del 17/04/2019, Rango, Rv. 277365). Tali principi sono stati ribaditi anche con specifico riferimento al caso in cui vi sia stata riqualificazione di una ricettazione in furto o viceversa. Si è sostenuto che tale diversa qualificazione non comporta violazione del principio di correlazione tra chiesto e giudicato quando «nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondaMentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza» (Sez. 5, n. 36157 del 30/04/2019, Gugliotta, Rv. 277403; Sez. 2, n. 11627 del 14/12/2018, dep. 2019, Scardina, Rv. 275770). Nell'affermare tali condivisibili principi, la giurisprudenza ha chiarito che, al fine di valutare se la riqualificazione del reato di ricettazione in quello di furto sia legittimamente avvenuta, si deve soprattutto valutare se essa abbia recato pregiudizio ai diritti di difesa. Si è così introdotto un limite alla operatività dell'art. 521 cod. proc. pen., funzionale al rispetto della garanzia del contraddittorio, chiedendo al giudice di verificare se l'imputato sia stato messo in condizione di difendersi in relazione a tutti gli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza. In un caso analogo a quello in esame, nel quale era stata contestata una ricettazione, ma i giudici di merito avevano ritenuto un furto in appartamento, questa Corte di legittimità ha ritenuto che il principio di correlazione tra accusa e sentenza non fosse violato e i diritti della difesa non fossero stati pregiudicati sottolineando che, in concreto, l'imputazione iniziale indicava tutti gli elementi del furto (la data, la proprietà dell'abitazione dove esso era avvenuto, l'oggetto della 6 refurtiva) e da questi elementi l'imputato poteva «senza particolari problemi cognitivi o logici individuare il contenuto di impossessamento della condotta avente ad oggetto le cose sottratte, oltre che inferire l'altrettanto necessaria e prodromica sottrazione di esse a chi ne era proprietario» (Sez. 5, n. 36157 del 30/04/2019, Gugliotta, Rv. 277403, pag. 5 della motivazione). 5. Come si è detto, ZA e ON erano stati accusati, in concorso tra loro, del reato di cui all'art. 648 cod. pen. per aver ricevuto, o essere comunque venuti in possesso, di una borsa - contenente effetti personali, documenti e la somma di C 200 in contanti - sottratta nella notte del 24 agosto 2013 dall'abitazione di FI ZA. I principi sin qui esposti sono dunque applicabili alla qualificazione giuridica del fatto come violazione degli artt. 110 e 624 bis cod. pen. Nel capo di imputazione, infatti, erano stati contestati gli elementi fondamentali idonei a porre gli imputati in condizioni di difendersi riguardo a questo fatto. Non può dirsi lo stesso per quanto riguarda l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2, che è stata ritenuta sussistente: dal Tribunale perché, al fine di introdursi nell'abitazione della persona offesa, gli autori del furto danneggiarono l'autovettura di proprietà della vittima «utilizzandola come "base di lancio" per scavalcare la ringhiera del balcone» (pag. 5 della sentenza di primo grado); dai giudici di appello perché «la manovra di uno dei complici lo portò - o salendo verso l'abitazione o scendendo da essa - a poggiarsi con tutto il suo peso sul veicolo» (pag. 4 della sentenza impugnata). La diversa qualificazione giuridica era possibile con riferimento al reato di cui agli artt. 110 e 624 bis cod. pen., ma non lo era con riferimento all'aggravante di cui all'art. 625, comma 2, cod. pen. che non era stata contestata. L'art. 521 cod. proc. pen., infatti, consente al giudice di intervenire sulla qualificazione giuridica del fatto (comma 1) e di trasmettere gli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come contestato (comma 2), ma non gli consente di ritenere esistente una circostanza aggravante che non emerga in alcun modo dal capo di imputazione e non sia stata quindi mai contestata, neppure in fatto. Ci si deve chiedere, allora, quali siano le conseguenze della violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza che si riferisca esclusivamente alla ritenuta sussistenza di una circostanza aggravante. 5.1. Soccorre in tal senso il condivisibile orientamento secondo il quale «il giudice che riconosca la diversità di una circostanza aggravante rispetto a quella originariamente contestata, non può trasmettere gli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521, comma secondo, cod. proc. pen., atteso che le circostanze sono elementi esterni al fatto che non ne determinano la diversità» (Sez. 4, n. 31446 7 del 25/06/2008, Mustaccioli, Rv. 240896; Sez. 4, n. 44973 del 13/10/2021, Nodari, Rv. 282246). Come è stato opportunamente sottolineato: «in base al sistema accolto dal codice di rito, la contestazione delle circostanze aggravanti è appannaggio esclusivo del Pubblico ministero, il quale, una volta instaurato il giudizio, può provvedere ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen., che l'autorizza appunto alle contestazioni suppletive». A fronte della omessa contestazione di un'aggravante ad opera dell'organo dell'accusa, il Giudice chiamato a decidere non ha invece alcun autonomo potere: né di ritenere esistente, in base agli atti, la circostanza non contestata (tanto essendogli impedito dagli artt. 521, comma 1, e 522, comma 2, cod. proc. pen.); né di restituire gli atti al Pubblico ministero, ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., «che riguarda soltanto la "diversità" del fatto [...] e per fatto diverso deve intendersi il fatto-reato che abbia connotati difformi da quelli descritti nella contestazione - e la diversità riguarda perciò gli elementi strutturali della fattispecie penale che delimitano la reiudicanda - non l'eventuale difetto di contestazioni suppletive» (Sez. 1, n. 30498 del 05/07/2011, Magrini, Rv. 251092 pag. 22 e 3 della motivazione). Muovendo da queste premesse si è ritenuto che «la sentenza di condanna pronunziata riconoscendo una circostanza aggravante mai contestata, neppure in fatto, è nulla nella parte relativa a tale statuizione, ai sensi dell'art. 522, comma 2, cod. proc. pen., poiché il giudice ha il potere di intervenire sulla diversa qualificazione giuridica o sulla diversità del fatto, ma non di applicare circostanze mai contestate» (Sez. 5, n. 32682 del 18/06/2018, Trotti, Rv. 273491). Si è sostenuto, inoltre, che «la sentenza di condanna pronunziata riconoscendo una circostanza aggravante mai contestata, neppure in fatto, costituendo violazione di disposizioni concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, è, nella parte relativa a tale statuizione, affetta da nullità assoluta, come tale insanabile e rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del procedimento» (Sez. 5, n. 11412 del 19/01/2021, Papandrea, Rv. 280748). Questi principi possono trovare applicazione nel caso di specie. Si deve ritenere, pertanto, che non vi sia stata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quanto alla ritenuta sussistenza del reato di cui agli artt. 110, 624 bis cod. pen., ma le sentenze di merito che hanno ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., siano affette da nullità nella parte relativa a tale statuizione. La nullità è assoluta e insanabile ai sensi degli artt. 178. lett. b), e 179 cod. proc. pen. non rileva dunque che non sia stata eccepita in questi termini nell'atto di appello. 8 Il Presidente 6. Esclusa l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., deve essere dichiarata l'estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen., commesso il 24 agosto 2013. All'epoca del fatto, la massima pena detentiva prevista per questo reato era pari ad anni sei di reclusione. Il termine prescrizionale, dunque, era di anni sette e mesi sei. La prescrizione è rimasta sospesa nel giudizio di primo grado per un totale di 172 giorni per rinvii di udienze richiesti dai difensori (dal 9 ottobre al 6 novembre 2014; dal 20 settembre all'8 novembre 2017; dal 27 giugno all'il luglio 2018; dal 9 al 30 maggio 2019 e per sessanta giorni in ragione del rinvio dell'udienza del 28 febbraio 2018 per impedimento del difensore). Nel giudizio di secondo grado il corso della prescrizione è rimasto sospeso per un totale di 450 giorni (dal 17 novembre 2020 al 10 febbraio 2022) ai sensi dell'art. 420 quater cod. proc. pen. La prescrizione è dunque maturata in data 8 novembre 2022. Per quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto ex art. 157 cod. pen.
P.Q.M.
Esclusa l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 22 marzo 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta prescrizione;
udito il difensore avvocato FRANCESCO BELLINO, del foro di CALTAGIRONE in proprio e quale sostituto processuale dell'avv. GIOVANNI BELLINO che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 13308 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 22/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 febbraio 2022 La Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della séntenza pronunciata dal Tribunale di Gela il 30 maggio 2019, ha condannato HR ZA e CA LO TO, ciascuno alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui agli artt. 110, 624 bis e 625 n. 2 cod. pen. commesso il 24 agosto 2013 in danno di FI ZA, zia del primo imputato. 2. Per miglior comprensione è necessario riferire subito che ZA e TO sono stati tratti a giudizio per rispondere, in concorso tra loro, della ricettazione di una borsa contenente documenti di identità e 200 euro, sottratta nottetempo dall'abitazione di FI ZA, borsa della cui provenienza delittuosa erano consapevoli e della quale erano entrati in possesso il 24 agosto 2013. All'esito del giudizio di primo grado, il fatto è stato diversamente qualificato come violazione degli artt. 110 e 624 bis cod. pen. Poiché nel corso del giudizio era emerso che il 24 agosto 2013 FI ZA aveva denunciato, oltre al furto della borsa che custodiva all'interno della propria abitazione, anche il danneggiamento del tetto dell'auto parcheggiata sotto casa, è stata ritenuta l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. Dalla sentenza impugnata emerge (pag. 4) che il tetto della macchina risultò essere ammaccato da una impronta di scarpa. I giudici di merito ne hanno dedotto che il veicolo era stato utilizzato come base «salendo verso l'abitazione o scendendo da essa» e hanno ritenuto che il furto in appartamento fosse aggravato perché, nel commetterlo, era stata usata violenza sulle cose. La ritenuta aggravante è stata bilanciata in termini di equivalenza dalle attenuanti generiche, riconosciute ad entrambi gli imputati. 3. Contro la sentenza della Corte di appello ZA e TO hanno proposto tempestivo ricorso per mezzo del comune difensore. Il contenuto dei due ricorsi è sovrapponibile e ciò consente di esporli congiuntamente. 3.1. Col primo e secondo motivo - tra loro strettamente connessi - la difesa deduce vizi di motivazione e violazione di legge con particolare riguardo alla disposizione dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. per essere stata disattesa l'istanza, avanzata con l'atto di appello, di acquisire ex art. 603 cod. proc. pen. i files contenenti le riprese video della strada in cui fu commesso il furto e i fotogrammi estratti dalle riprese. I ricorrenti osservano: che i filmati (e i fotogrammi estrapolati dagli stessi) sono riferibili all'orario in cui il furto fu commesso e ne riprendono gli autori;
che, nel giudizio di primo grado, la difesa non aveva chiesto di acquisire quei documenti perché ZA e TO non erano imputati del furto, ma di una condotta successiva;
2 che la diversa qualificazione giuridica del fatto operata dal Tribunale ha reso tale acquisizione necessaria. Sostengono che, non avendo accolto la richiesta di rinnovazione istruttoria formulata nei motivi di appello, la Corte territoriale ha impedito alla difesa di addurre elementi a sua discolpa e ha leso così il diritto degli imputati di difendersi provando. La difesa sottolinea che, come si evince dai filmati e dai fotogrammi, ZA e OM non fecero ingresso all'interno dell'abitazione e, anche a voler ammettere che siano rimasti in strada mentre il furto avveniva, nulla consente di ipotizzare che abbiano concorso nel reato. Il difensore dei ricorrenti sostiene che, con motivazione viziata da manifesta illogicità, la Corte territoriale ha ritenuto sufficienti all'affermazione della penale responsabilità per concorso in furto in appartamento le dichiarazioni rese dal teste AZ RI, il quale vide gli imputati, in un momento successivo al furto, mentre fuggivano e constatò che uno di loro aveva in mano una borsa corrispondente a quella sottratta nell'abitazione di FI ZA. Osserva che il teste, le cui dichiarazioni sono state ritenute decisive, ha fornito elementi dai quali poteva desumersi al massimo la ricettazione originariamente contestata, ma non certo il concorso di ZA e OM nel furto e sostiene che l'acquisizione dei documenti indicati sarebbe stata fondamentale a sostegno della tesi difensiva. 3.2. Col terzo e quarto motivo - tra loro strettamente connessi - la difesa deduce vizi di motivazione e violazione di legge con particolare riguardo agli artt. 521, comma 2, e 522 cod. proc. pen. Osserva che gli imputati sono stati ritenuti responsabili del furto della borsa avvenuto all'interno dell'abitazione di FI ZA, aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 cod. pen., e che in nessuna parte del capo di imputazione inizialmente formulato (relativo a violazione dell'art. 648 cod. pen.) si faceva riferimento a una condotta violenta. ZA e TO, infatti, erano stati accusati di aver ricevuto, con la consapevolezza della provenienza furtiva, la borsa che altri «nottetempo» avevano sottratto nell'abitazione di FI ZA, ma nel capo di imputazione non era contestato che quel furto fosse stato commesso usando violenza sulle cose. Il difensore dei ricorrenti sottolinea inoltre (collegandosi così ai precedenti due motivi di ricorso) che, esaminando i filmati e i fotogrammi dei quali era stata chiesta l'acquisizione, sarebbe emerso che nessuno dei soggetti ripresi aveva utilizzato l'autovettura parcheggiata sotto la casa della persona offesa per introdursi all'interno dell'abitazione e, pertanto, nessuno dei soggetti che avevano partecipato al furto poteva aver danneggiato la parte superiore del veicolo. Sostiene che la motivazione della sentenza impugnata è viziata da manifesta illogicità nella parte in cui afferma - desumendolo dalle immagini estrapolate dai filmati (peraltro mai formalmente acquisite) - che gli autori del furto si mossero «lungo la parete dell'edificio» (in specie si arrampicarono su una gronda), ma 3 sostiene che questo dato è irrilevante perché il danno riscontrato sul tettuccio dell'auto, riferibile alla suola di una scarpa, non ha altra ragionevole spiegazione che l'uso del veicolo per salire verso l'abitazione o scendere da essa e che la manovra da cui dipese il danneggiamento «può essere rimasta al di fuori della limitata inquadratura del sistema di videosorveglianza»; inquadratura che invece, come la difesa sottolinea, comprende anche l'auto, parcheggiata sotto il muro dell'abitazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito illustrati. 2. Si deve subito rilevare che, pur non avendo formalmente acquisito i fotogrammi estrapolati dalle riprese del sistema di videosorveglianza installato nella strada ove si trova l'abitazione della persona offesa, la Corte territoriale ha preso atto che quei fotogrammi erano allegati agli atti di appello e ne ha tenuto conto ai fini della decisione. La sentenza impugnata osserva, infatti, (pag. 3) che le immagini «non smentiscono in alcun modo» il racconto di AZ RI ed anzi sono compatibili con quel racconto. I giudici di primo e secondo grado - le cui motivazioni possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) - riferiscono che RI ha dichiarato di aver visto quattro giovani, tra cui ZA e TO, allontanarsi di corsa dal vicolo nel quale si trova l'abitazione della persona offesa e di aver notato che OM portava con sé una borsa identica a quella che poi seppe essere stata sottratta alla vittima. La sentenza impugnata sottolinea che tale segmento della vicenda non è stato ripreso dal sistema di videosorveglianza e che, quanto osservato da RI, poiché avvenuto immediatamente dopo il furto, documenta il pieno coinvolgimento dei due imputati nella condotta degli ignoti complici e la loro «piena adesione» al «progetto criminoso», attuato da un «quartetto» di giovani che si recarono insieme in via Zinchi. Un progetto che coinvolgeva sia «quelli che erano rimasti ad attendere fuori, sia quelli che si erano introdotti nell'abitazione» (pag. 4 della motivazione). Il riferimento al diverso ruolo svolto da chi si introdusse nell'abitazione e chi rimase in strada, rende evidente che la decisione dei giudici di appello non è stata fondata soltanto sulle dichiarazioni del teste RI, ma anche sulla documentazione prodotta dalla difesa in allegato agli atti di appello. Da questa documentazione, infatti, e da null'altro, risulta che nella via Zinchi 4 c'erano quattro persone, due delle quali rimasero in strada, mentre altre due si arrampicarono su una grondaia per raggiungere l'abitazione della persona offesa. Si deve pertanto concludere che la richiesta di rinnovazione istruttoria avanzata con i motivi di appello non è stata respinta se non con riferimento all'acquisizione dei filmati. I fotogrammi estrapolati da quei filmati, infatti, sono stati utilizzati ai fini della decisione e non può ritenersi che la mancata acquisizione formale degli stessi abbia comportato lesione del diritto di difesa. Si osserva in proposito che l'uso dei fotogrammi consentiva di non ritenere «assolutamente necessaria alla decisione» l'acquisizione e la visione dei filmati e i ricorsi non indicano specifici elementi, diversi da quelli forniti dall'esame dei fotogrammi, che sarebbero potuti emergere dalla visione dei filmati. 3. La sentenza impugnata non ha sostenuto che ZA e TO si siano introdotti nell'appartamento dal quale fu sottratta la borsa. Ha sostenuto invece che, pur rimanendo in strada, essi condivisero il progetto criminoso degli autori materiali del furto e ha fondato tali conclusioni sulla deposizione del teste RI che, intorno alle ore 1:30 della notte tra il 23 e il 24 agosto 2013 (l'orario corrisponde con quello indicato nei fotogrammi prodotti dalla difesa), vide quattro giovani allontanarsi di corsa da via Zinchi, riconobbe tra loro ZA e TO, notò che TO aveva in mano una borsa e pensò che l'avesse rubata. La motivazione è congrua, non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità ed è conforme ai principi di diritto che regolano la materia. La connivenza si verifica, infatti, solo quando un individuo assiste passivamente alla perpetrazione di un reato che avrebbe la possibilità, ma non il dovere giuridico, di impedire e non può essere ritenuta quando vi sia stato un contributo materiale o morale alla consumazione di quel reato (sull'argomento, tra le tante: Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013, dep. 2014, Grosu, Rv. 258953; Sez. 1, n. 40248 del 26/09/2012, Mazzotta, Rv. 254735 nonché, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti: Sez. 4, n. 4055 del 12/12/2013, dep. 2014, Benocci, Rv. 258186; Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244). Nel caso di specie non è irragionevole aver ritenuto che, rimanendo in strada in attesa degli esecutori materiali del furto per poi fuggire insieme a loro portando con sé la refurtiva, OM e ZA abbiano contribuito alla consumazione del furto condividendo il progetto criminoso degli ignoti complici. Invero, la connivenza si distingue dall'adesione all'azione delittuosa altrui perché solo dalla seconda questa trae alimento e forza. Il connivente, infatti, è un terzo estraneo rispetto all'esecutore materiale del delitto e agli altri compartecipi, mentre chi aderisce all'azione criminosa di altri rafforzando il loro proposito o contribuendo alla realizzazione della condotta tipica 5 è un soggetto oggettivamente e soggettivamente inserito nel rapporto concorsuale. Per quanto esposto il primo e il secondo motivo di ricorso sono infondati e non possono trovare accoglimento. 4. Il terzo motivo è fondato nella parte in cui lamenta che la condotta di danneggiamento ritenuta integrare la circostanza di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen. non era indicata nell'imputazione sicché i giudici di merito non avrebbero potuto ritenere sussistente tale aggravante. Secondo la Corte di appello, la diversa qualificazione giuridica del fatto operata dai giudici di primo grado era possibile alla luce dei principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità in forza dei quali «la mutazione della mera descrizione del fatto, che, senza incidere sulla sua storicità, sia volta a rendere quello riportato nell'imputazione conforme a quanto risulta dagli atti e, quindi, è noto all'imputato, non preclude al giudice di pronunciarsi sullo stesso, né gli impone di restituire gli atti al pubblico ministero, in quanto non costituisce modifica dell'imputazione, rilevante ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 17829 del 05/12/2018, dep. 2019, Fina, Rv. 275455; Sez. 6, n. 38061 del 17/04/2019, Rango, Rv. 277365). Tali principi sono stati ribaditi anche con specifico riferimento al caso in cui vi sia stata riqualificazione di una ricettazione in furto o viceversa. Si è sostenuto che tale diversa qualificazione non comporta violazione del principio di correlazione tra chiesto e giudicato quando «nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondaMentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza» (Sez. 5, n. 36157 del 30/04/2019, Gugliotta, Rv. 277403; Sez. 2, n. 11627 del 14/12/2018, dep. 2019, Scardina, Rv. 275770). Nell'affermare tali condivisibili principi, la giurisprudenza ha chiarito che, al fine di valutare se la riqualificazione del reato di ricettazione in quello di furto sia legittimamente avvenuta, si deve soprattutto valutare se essa abbia recato pregiudizio ai diritti di difesa. Si è così introdotto un limite alla operatività dell'art. 521 cod. proc. pen., funzionale al rispetto della garanzia del contraddittorio, chiedendo al giudice di verificare se l'imputato sia stato messo in condizione di difendersi in relazione a tutti gli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza. In un caso analogo a quello in esame, nel quale era stata contestata una ricettazione, ma i giudici di merito avevano ritenuto un furto in appartamento, questa Corte di legittimità ha ritenuto che il principio di correlazione tra accusa e sentenza non fosse violato e i diritti della difesa non fossero stati pregiudicati sottolineando che, in concreto, l'imputazione iniziale indicava tutti gli elementi del furto (la data, la proprietà dell'abitazione dove esso era avvenuto, l'oggetto della 6 refurtiva) e da questi elementi l'imputato poteva «senza particolari problemi cognitivi o logici individuare il contenuto di impossessamento della condotta avente ad oggetto le cose sottratte, oltre che inferire l'altrettanto necessaria e prodromica sottrazione di esse a chi ne era proprietario» (Sez. 5, n. 36157 del 30/04/2019, Gugliotta, Rv. 277403, pag. 5 della motivazione). 5. Come si è detto, ZA e ON erano stati accusati, in concorso tra loro, del reato di cui all'art. 648 cod. pen. per aver ricevuto, o essere comunque venuti in possesso, di una borsa - contenente effetti personali, documenti e la somma di C 200 in contanti - sottratta nella notte del 24 agosto 2013 dall'abitazione di FI ZA. I principi sin qui esposti sono dunque applicabili alla qualificazione giuridica del fatto come violazione degli artt. 110 e 624 bis cod. pen. Nel capo di imputazione, infatti, erano stati contestati gli elementi fondamentali idonei a porre gli imputati in condizioni di difendersi riguardo a questo fatto. Non può dirsi lo stesso per quanto riguarda l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2, che è stata ritenuta sussistente: dal Tribunale perché, al fine di introdursi nell'abitazione della persona offesa, gli autori del furto danneggiarono l'autovettura di proprietà della vittima «utilizzandola come "base di lancio" per scavalcare la ringhiera del balcone» (pag. 5 della sentenza di primo grado); dai giudici di appello perché «la manovra di uno dei complici lo portò - o salendo verso l'abitazione o scendendo da essa - a poggiarsi con tutto il suo peso sul veicolo» (pag. 4 della sentenza impugnata). La diversa qualificazione giuridica era possibile con riferimento al reato di cui agli artt. 110 e 624 bis cod. pen., ma non lo era con riferimento all'aggravante di cui all'art. 625, comma 2, cod. pen. che non era stata contestata. L'art. 521 cod. proc. pen., infatti, consente al giudice di intervenire sulla qualificazione giuridica del fatto (comma 1) e di trasmettere gli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come contestato (comma 2), ma non gli consente di ritenere esistente una circostanza aggravante che non emerga in alcun modo dal capo di imputazione e non sia stata quindi mai contestata, neppure in fatto. Ci si deve chiedere, allora, quali siano le conseguenze della violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza che si riferisca esclusivamente alla ritenuta sussistenza di una circostanza aggravante. 5.1. Soccorre in tal senso il condivisibile orientamento secondo il quale «il giudice che riconosca la diversità di una circostanza aggravante rispetto a quella originariamente contestata, non può trasmettere gli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521, comma secondo, cod. proc. pen., atteso che le circostanze sono elementi esterni al fatto che non ne determinano la diversità» (Sez. 4, n. 31446 7 del 25/06/2008, Mustaccioli, Rv. 240896; Sez. 4, n. 44973 del 13/10/2021, Nodari, Rv. 282246). Come è stato opportunamente sottolineato: «in base al sistema accolto dal codice di rito, la contestazione delle circostanze aggravanti è appannaggio esclusivo del Pubblico ministero, il quale, una volta instaurato il giudizio, può provvedere ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen., che l'autorizza appunto alle contestazioni suppletive». A fronte della omessa contestazione di un'aggravante ad opera dell'organo dell'accusa, il Giudice chiamato a decidere non ha invece alcun autonomo potere: né di ritenere esistente, in base agli atti, la circostanza non contestata (tanto essendogli impedito dagli artt. 521, comma 1, e 522, comma 2, cod. proc. pen.); né di restituire gli atti al Pubblico ministero, ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., «che riguarda soltanto la "diversità" del fatto [...] e per fatto diverso deve intendersi il fatto-reato che abbia connotati difformi da quelli descritti nella contestazione - e la diversità riguarda perciò gli elementi strutturali della fattispecie penale che delimitano la reiudicanda - non l'eventuale difetto di contestazioni suppletive» (Sez. 1, n. 30498 del 05/07/2011, Magrini, Rv. 251092 pag. 22 e 3 della motivazione). Muovendo da queste premesse si è ritenuto che «la sentenza di condanna pronunziata riconoscendo una circostanza aggravante mai contestata, neppure in fatto, è nulla nella parte relativa a tale statuizione, ai sensi dell'art. 522, comma 2, cod. proc. pen., poiché il giudice ha il potere di intervenire sulla diversa qualificazione giuridica o sulla diversità del fatto, ma non di applicare circostanze mai contestate» (Sez. 5, n. 32682 del 18/06/2018, Trotti, Rv. 273491). Si è sostenuto, inoltre, che «la sentenza di condanna pronunziata riconoscendo una circostanza aggravante mai contestata, neppure in fatto, costituendo violazione di disposizioni concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, è, nella parte relativa a tale statuizione, affetta da nullità assoluta, come tale insanabile e rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del procedimento» (Sez. 5, n. 11412 del 19/01/2021, Papandrea, Rv. 280748). Questi principi possono trovare applicazione nel caso di specie. Si deve ritenere, pertanto, che non vi sia stata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quanto alla ritenuta sussistenza del reato di cui agli artt. 110, 624 bis cod. pen., ma le sentenze di merito che hanno ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., siano affette da nullità nella parte relativa a tale statuizione. La nullità è assoluta e insanabile ai sensi degli artt. 178. lett. b), e 179 cod. proc. pen. non rileva dunque che non sia stata eccepita in questi termini nell'atto di appello. 8 Il Presidente 6. Esclusa l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., deve essere dichiarata l'estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen., commesso il 24 agosto 2013. All'epoca del fatto, la massima pena detentiva prevista per questo reato era pari ad anni sei di reclusione. Il termine prescrizionale, dunque, era di anni sette e mesi sei. La prescrizione è rimasta sospesa nel giudizio di primo grado per un totale di 172 giorni per rinvii di udienze richiesti dai difensori (dal 9 ottobre al 6 novembre 2014; dal 20 settembre all'8 novembre 2017; dal 27 giugno all'il luglio 2018; dal 9 al 30 maggio 2019 e per sessanta giorni in ragione del rinvio dell'udienza del 28 febbraio 2018 per impedimento del difensore). Nel giudizio di secondo grado il corso della prescrizione è rimasto sospeso per un totale di 450 giorni (dal 17 novembre 2020 al 10 febbraio 2022) ai sensi dell'art. 420 quater cod. proc. pen. La prescrizione è dunque maturata in data 8 novembre 2022. Per quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto ex art. 157 cod. pen.
P.Q.M.
Esclusa l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 22 marzo 2023