Sentenza 5 dicembre 2018
Massime • 1
In tema di correlazione tra accusa e sentenza, la mutazione della mera descrizione del fatto, che, senza incidere sulla sua storicità, sia volta a rendere quello riportato nell'imputazione conforme a quanto risulta dagli atti e, quindi, è noto all'imputato, non preclude al giudice di pronunciarsi sullo stesso, né gli impone di restituire gli atti al pubblico ministero, in quanto non costituisce modifica dell'imputazione, rilevante ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ravvisato una mera mutazione della descrizione del fatto in un caso in cui gli elementi contenuti in rubrica e quelli rilevabili dagli atti erano idonei a far comprendere all'imputato l'oggetto dell'accusa).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/2018, n. 17829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17829 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2018 |
Testo completo
Morimonio 17829-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: VITO DI NICOLA - Presidente - Sent. n. sez. 3780/2018 UP - 05/12/2018 ALDO ACETO - Relatore - R.G.N. 38793/2018 GIOVANNI LIBERATI GIUSEPPE NOVIELLO UBALDA MACRI' ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FI IM MI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/05/2018 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, AVV. VENERI MARIA LUCIA, che ha concluso riportandosi ai motivi, insistendo per il loro accoglimento, e ha comunque chiesto che sia dichiarata la prescrizione. 38793/2018 RITENUTO IN FATTO 1.Il sig. FI IM IA ricorre per l'annullamento della sentenza del 30/05/2018 della Corte di appello di Lecce Sez. dist. di Taranto che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la sua condanna alla pena di quattro mesi di arresto e 20.000 euro di ammenda irrogata con sentenza del 13/07/2017 del Tribunale di Taranto per il reato di cui agli artt. 81, cpv., 734 cod. pen., 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, a lui ascritto perché, quale legale rappresentante e gestore della società «Onda Blu Lido S.r.l.», nonché conduttore dell'area sita in località Morroni del Comune di Taranto, contraddistinta in catasto al foglio 11, all. B, particella 780, in assenza dei prescritti titoli (autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire), aveva realizzato o comunque consentito la realizzazione di un parcheggio per veicoli (in ampliamento di quello già esistente e autorizzato) mediante lavori di spianamento, livellamento e compattamento, con apporto di materiale ghiaioso, su una superficie di circa mq. 900, deturpando lo stato naturale dei luoghi e del paesaggio tipico ducale e della flora autoctona in zona sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale. Il fatto è contestato come accertato in Taranto il 27/08/2013. 1.1.Con unico motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., la nullità della sentenza per inosservanza degli artt. 516 e 522 cod. proc. pen. Deduce che nel corso del giudizio di primo grado il pubblico ministero aveva provveduto a modificare il capo di imputazione mediante sostituzione del numero della particella catastale 122, originariamente contestato, con quello n. 780. Il Tribunale aveva ritenuto trattarsi di una mera correzione del capo di imputazione che non necessitava gli adempimenti previsti dall'art. 520 cod. proc. pen., invano sollecitati dal difensore trattandosi di una modifica, a suo giudizio, essenziale del capo di imputazione posto che sul terreno identificato con la particella inizialmente contestata l'imputato aveva realizzato un parcheggio regolarmente autorizzato. La Corte di appello, afferma, ha escluso la sussistenza (e in ogni caso la natura non sanabile) della eccepita nullità erroneamente rilevando che dalla modifica non era derivato in concreto alcun pregiudizio al diritto di difesa dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
3.Secondo l'autorevole e consolidato insegnamento di questa Corte, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso |""iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619).
3.1.Si è ritenuto, così, che la modifica in udienza del capo di imputazione, consistente nella diversa indicazione della data del commesso reato, non costituisce modifica dell'imputazione, rilevante ex art. 516 cod. proc. pen., quando non comporti alcuna significativa modifica della contestazione, la quale resti immutata nei suoi tratti essenziali, così da non incidere sulla possibilità di individuazione del fatto stesso da parte dell'imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa (Sez. 5, n. 4175 del 07/10/2014, Califano, Rv. 262844; Sez. 5, n. 48727 del 13/10/2014, Ranieri, Rv. 261229). Come precisato da Sez. 5, n. 10196 del 31/01/2013, Mannino, Rv. 254658, la rilevanza della modifica deve essere accertata alla luce delle finalità della norme di cui agli artt. 516-522 cod. proc. pen., preordinate ad assicurare il contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa;
con la conseguenza che la modifica, avvenuta in udienza, della data del reato - nel caso scrutinato commesso il giorno precedente a quello indicato in imputazione non comportando alcuna significativa modifica della contestazione, immutata nei suoi tratti essenziali, non è idonea in nessun modo a pregiudicare le facoltà difensive. Più recentemente è stato affermato che la modifica dell'imputazione riguardante un elemento accessorio del fatto - qual è la data del commesso reato oppure il termine iniziale o finale di un reato permanente a "contestazione chiusa" non accompagnata dalla notifica - dell'estratto del verbale dibattimentale all'imputato contumace o assente, determina una nullità assoluta qualora l'elemento modificato, incidendo sul nucleo essenziale del fatto, abbia impedito il pieno esercizio dei diritti difensivi;
qualora, invece, la modifica non investa nucleo sostanziale dell'addebito e non reca pregiudizio al diritto dell'imputato di individuare con esattezza il fatto contestatogli, l'omessa notificazione del verbale di udienza contenente tale modifica, determina una nullità relativa, non deducibile con l'impugnazione della sentenza se non eccepita dal difensore presente all'udienza successiva (Sez. 2, n. 46342 del 26/10/2016, Furfaro, Rv. 268320). 2 3.2.La diversità del fatto che impone la modifica del capo di imputazione e preclude al giudice di pronunciarsi, imponendogli di restituire gli atti al pubblico ministero, è solo quella che determina una effettiva lesione del diritto al contraddittorio e del conseguente diritto di difesa. Per "fatto" si deve intendere quello storico costituito dalla condotta, dall'evento e dal nesso causale, dalla riferibilità soggettiva della prima e dalla sua realizzazione nelle circostanze di tempo e di luogo date (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799; Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, Pigozzi, Rv. 273220).
3.3.Il diritto dell'imputato di essere informato, in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico è sancito anche dall'art. 6, comma 3, lett. a), Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
3.4.La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha precisato che tale diritto è funzionale a quello di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare le proprie difese, diritto garantito dall'art. 6, comma 3, lett. b), Convenzione E.D.U., e del più generale diritto a un processo equo, sicché l'informazione data deve contenere gli elementi necessari per permettere all'imputato di preparare le proprie difese (Corte E.D.U. Ciardelli
contro
Italia, 15/12/1998; Mattoccia
contro
Italia, 25/07/2000; Drassich
contro
Italia, 11/12/2007): «L'ampiezza dell'informazione "dettagliata" prevista da questa ha spiegato la Corte (Previti
contro
Italia, 08/12/2009) varia a norma - seconda delle particolari circostanze della causa;
tuttavia, l'accusato deve in ogni caso poter disporre di elementi sufficienti per comprendere pienamente le accuse elevate contro di lui per poter preparare convenientemente la sua difesa. A tale proposito, l'adeguatezza delle informazioni deve essere valutata in relazione al comma b) del paragrafo 3 dell'articolo 6, che riconosce ad ogni persona il diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa (Mattoccia c. Italia, no 23969/94, § 60, CEDH 2000-IX). La Corte ricorda anche che l'informazione prevista dall'articolo 6 § 3 a) della Convenzione non deve necessariamente riportare gli elementi di prova sui quali si fonda l'accusa (X c. Belgio, no 7628/76, decisione della Commissione del 9 maggio 1977, Décisions et Rapports (DR) 9, pp. 169-171) (...) per loro stessa natura, i capi d'imputazione sono redatti in maniera sintetica e le precisazioni relative alla condotta ascritta risultano normalmente dagli altri documenti del processo, quali l'ordinanza di rinvio a giudizio e gli atti contenuti nel fascicolo della procura messo a disposizione della difesa».
3.5.Se la modifica del capo di imputazione è finalizzata a rendere coerente il fatto che già risulta agli atti, ed è perciò già noto all'imputato (o comunque a lui conoscibile), con quello descritto dalla rubrica, non si determina alcuna mutazione del fatto rilevante ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., poiché non muta il fatto contestato sul quale si è radicato il contraddittorio. Per cui occorre 3 tenere ben distinta la mutazione della descrizione del fatto, identico nella sua storicità, rispetto alla mutazione del fatto in sé. Solo quando si verifica quest'ultima mutazione è necessario verificare se ed in che modo essa possa determinare una lesione del contraddittorio e del diritto di difesa.
3.6.Nel caso di specie, la Corte di appello ha escluso la mutazione del fatto (piuttosto che della sua descrizione) rilevando che le informazioni contenute nella rubrica e quelle rilevabili dagli atti (in particolare dal sequestro dell'area oggetto di intervento) erano più che sufficienti a far comprendere all'imputato l'oggetto dell'accusa e l'errore materiale nel quale era incorso il PM che nel descrivere il fatto aveva indicato una particella diversa da quella successivamente indicata.
4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 05/12/2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Vito Di Nicola Aldo Aceto To chrze Aldo Xcel DEPOSITATS IN CANCELLERIA 30 ADD 2019 IL CANCELLI Luana Mariani 4