Sentenza 6 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/03/2001, n. 3263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3263 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2001 |
Testo completo
032 63 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA PE MA DI CASSAZIONE LA C SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: R.G. 15465/98 dott. Manfredo GROSSI Presidente Rep. 1048 dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Cron. 6726 Consigliere rel. dott. Michele LO PIANO Ud.
7.11.2000 Consigliere dott. Bruno DURANTE dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. SOLE 24 ORE per diritti 3000 sul ricorso proposto 6. MAR. 2001 da IL CANCELLIERE SC AN. elettivamente domiciliato in Roma, via Monte Zebio n. 30. presso lo studio dell'avv. Gian Maria Camici, difeso nu dall'avv. Carlo Nieri, giusta delega in atti. ricorrente CANCELLERIA
contro
ES SA e Polaris Assicurazioni s.p.a. intimati 00678501 avverso la sentenza n. 182/98 della Corte d'appello di Firenze, emes- sa il 9 dicembre 1997 e depositata il 16 febbraio 1998 (R.G. 1679/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 no- 1765/2000 Oggetto: Risarcimento danni CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig.Colly 300 vembre 2000 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
per dirt MAG. 2001 udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Stefano Schiro IL CANCELLIERE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo SC AN ha convenuto in giudizio, davanti al Tribu- 13 13000 nale di Firenze, ES SA e la Cidas s.p.a. (ora Polaris Assicu- CANCELLERIA razioni s.p.a.) delle quali ha chiesto la condanna al risarcimentoper danni riportati dalla propria autovettura investita dall'auto della 00508474 ES, la quale non aveva rispettato il segnale di stop. Il Tribunale ha accolto la domanda attribuendo però al SC un concorso di colpa del 30% in ragione della eccessiva velocità da lui tenuta al momento dello scontro. La sentenza del Tribunale, impugnata dal SC, è stata con- Ли fermata dalla Corte d'appello della stessa città. Per la cassazione della sentenza d'appello ha proposto ricorso il SC. Le intimate non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Il ricorso contiene due motivi. Con il primo motivo si denuncia: Violazione e falsa applica- zione di norme di diritto in relazione all'art. 105 c.d.s. (attuale art. 145 c.d.s.). Si deduce che era pacifica la violazione da parte della Brac- cesi dell'obbligo assoluto di fermarsi impostole dall'art. 105 c.d.s, mentre nessuna norma di legge o di comune prudenza era stata viola- 2 ta dal SC, il quale viaggiava su una strada con diritto di prece- denza assoluta. Inoltre poiché l'auto del SC era stata urtata sulla fiancata posteriore destra e quindi quando egli aveva ormai impe- gnato l'incrocio nessuna manovra sarebbe stata possibile da parte sua per evitare lo scontro. Con il secondo motivo si denuncia: Insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia. Si contesta il ragionamento in forza del quale i giudici di meri- to sono pervenuti ad affermare il concorso di colpa del SC in ba- se alla presunta eccessiva velocità da questi tenuta e si deduce che è stato apoditticamente affermato - ma non spiegato - perché il manca- to rispetto del segnale di stop da parte della ES sarebbe stato Cher un fatto prevedibile. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perché contengono contestazioni comuni e reciprocamente integran- tesi, sono infondati. E' da rammentare che, in materia di incidenti stradali, l'accer- tamento delle modalità dell'evento, del comportamento delle persone coinvolte, delle singole violazioni commesse dalle medesime e la valutazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente so- no devoluti al giudice del merito, risolvendosi in altrettanti apprez- zamenti di fatto, e in sede di legittimità sono sindacabili soltanto nel limitato profilo del controllo della adeguatezza logica e della corret- tezza in diritto della motivazione esposta a loro fondamento. E' anche da confermare che, in tema di scontro fra veicoli, 3 l'infrazione, anche grave, commessa da uno dei due conducenti non dispensa il giudice del merito dall'evidenziare anche il comportamen- to dell'altro, per determinare se, in rapporto all'effettiva situazione di fatto accertato, sussista un concorso di colpa nella produzione del- l'evento dannoso. Orbene, nell'essenziale, concisa motivazione della sentenza impugnata, è diligentemente condotta, appunto, quest'indagine com- plessiva e le conclusioni raggiunte, circa il concorso causale di en- trambi i conducenti nella dinamica dello scontro, sono inappuntabili. La Corte di merito ha posto in evidenza, in modo circostanzia- to, tutti gli elementi dai quali ha tratto il convincimento relativo alla сии velocità eccessiva tenuta dal SC nell'approssimarsi all'incrocio. Trattasi di accertamento di fatto incensurabile in sede di legit- timità perché sorretto da adeguata motivazione. Tenuto fermo detto accertamento, la sentenza della Corte di Firenze appare corretta sotto il profilo di diritto. Il concorso eziologico dei comportamenti dei conducenti en- trambi i veicoli coinvolti nello scontro rileva, infatti, il comune de- nominatore della colpa, solo che si consideri, com'è doveroso, che ciascuno di quei protagonisti, e non soltanto la ES, era destina- taria del precetto di usare la massima prudenza nell'approssimarsi al crocevia, al fine di evitare incidenti (art. 105, primo comma, cod. strad. del 1959) e, in quella previsione, che il SC era allora obbli- gato a moderare particolarmente la velocità (art. 102, secondo com- ma, cod. strad del 1959), non essendovi esonerato, per riflesso del 4 diritto di precedenza spettantegli, dall'altrui dovuta osservanza del segnale di stop. Le ricordate disposizioni del codice della strada non prevedo- no eccezioni nelle concomitanti circostanze vagliate dal giudice del merito. Il proprio diritto di precedenza, invero, e l'obbligo della in- crociante di fermarsi allo stop non escludono la pericolosità della circolazione a velocità non particolarmente modesta all'incrocio, da parte del conducente percorrente il flusso favorito, sicché nella deli- neata situazione hanno funzione operativa nei riguardi di quest'ultimo le norme di comportamento appena citate. Per le esposte considerazioni il ricorso deve essere respinto, mentre nessun provvedimento deve essere adottato sulle spese atteso che gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 7 novembre 2000. Il Presidente ہو Il Consigliere est. С моргоно 40000 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista evy 290000 Depositata in Cancelleria #6 MAR. 2001 Oggi, Il IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista 5 ! O N 2 2 % UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in d213 APR 200 4. 290.000 19211 ... vorsate 9. DUECENTONOVANTAMILA ain. p. 11 Dirigento Area Corvizi (lire (D.ssa Maria DI FILIPPO) Il Responsabile servizio Atti Giudiziart (Dr. PACCICHINI)