Sentenza 5 luglio 2011
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il giudice, rilevata l'omessa contestazione della recidiva nell'imputazione oggetto del giudizio, restituisca gli atti al pubblico ministero perché provveda in conformità, trattandosi di un potere non previsto dalla legge in assenza di una diversità del fatto, e il cui esercizio dà luogo ad un'indebita regressione.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la pronuncia del 3 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Trapani, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato Francesco D. alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro seicento di multa per i reati di minaccia aggravata (capi A e D), violazione di domicilio aggravata (capo B) e tentato furto con strappo (capo C), oltre al risarcimento dei danni arrecati alle parti civili. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale e vizio della …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la pronuncia del 3 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Trapani, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato Francesco D. alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro seicento di multa per i reati di minaccia aggravata (capi A e D), violazione di domicilio aggravata (capo B) e tentato furto con strappo (capo C), oltre al risarcimento dei danni arrecati alle parti civili. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale e vizio della …
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Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato. Corte di cassazione sez. Unite, ud. 28 settembre 2023 (dep. 14 dicembre 2023), n. 49935 Presidente Cassano – Relatore d'Agostino Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la pronuncia del 3 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Trapani, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/07/2011, n. 30498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30498 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto Presidente del 05/07/2011
Dott. ZAMPETTI Umberto Consigliere SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania rel. Consigliere N. 2425
Dott. BONITO Francesco Maria S. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia Consigliere N. 9431/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vigevano;
avverso l'ordinanza emessa in data 21.1.2011 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vigevano;
nei confronti di:
NI IT, nato a [...] il [...];
visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dr. M. Stefania Di Tomassi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. DELEHAYE Enrico, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
1. All'esito del giudizio abbreviato celebrato nei confronti di NI IT a seguito di richiesta di giudizio immediato, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vigevano ha restituito gli atti al Pubblico ministero ai sensi degli artt. 441 e 521 cod. proc. pen., comma 2, a causa della omessa contestazione della recidiva di cui all'art. 99 cod. proc. pen., comma 4, prima parte.
2. Ricorre il Pubblico ministero che denunzia l'abnormità del provvedimento rilevando che il giudice aveva esercitato non previsto in concreto da alcuna norma processuale, perché la mancata contestazione della recidiva non integrava fatto diverso riconducibile all'art. 521 cod. proc. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato.
2. Il Pubblico ministero ricorrente richiama quale precedente riferibile a caso analogo Sez. 6, sent. n. 47568 del 27/11/2007, Luddeni, Rv. 238324, che ha ritenuto l'abnormità strutturale del provvedimento con il quale il giudice, all'esito di un giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria, dispone, dopo la discussione finale, la restituzione degli atti al Pubblico ministero al fine di sollecitare la contestazione della recidiva, sul presupposto che nel giudizio abbreviato le contestazioni suppletive sono possibili solamente nelle ipotesi di cui agli artt. 438, comma 5 (giudizio abbreviato subordinato ad integrazione probatoria), e 441, comma 5 (integrazione probatoria disposta d'ufficio).
3. Più esattamente il Procuratore generale presso questa Corte osserva, citando Sez. U, sent. n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco e Sez. U, sent. n. 25957 del 26.3.2006, Toni, che nel caso in esame lo schema dell'art. 521 cod. proc. pen., risulta sovvertito: tale norma riferendosi a fatto che risulti, nella sua materialità, diverso, e non all'ipotesi in cui sia ravvisabile solamente un qualche ulteriore elemento circostanziale aggravante.
Occorre infatti ricordare che, in base al sistema accolto dal codice di rito, la contestazione delle circostanze aggravanti è appannaggio esclusivo del Pubblico ministero, il quale, una volta instaurato il giudizio può provvedere ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen., che l'autorizza appunto alle contestazioni suppletive. A fronte della omessa contestazione di un'aggravante ad opera dell'organo dell'accusa, il Giudice chiamato a decidere non ha invece alcun autonomo potere: ne' di ritenere in base agli atti esistente la circostanza non contestata, tanto essendogli impedito dall'art. 521, comma 1, e art. 522 cod. proc. pen., comma 2, ne' di restituire gli atti al Pubblico ministero, ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., che riguarda soltanto la "diversità" del fatto (tra molte: Sez. 4, n. 31446 del 25/06/2008, Mustaccioli, Rv. 240896) e per fatto diverso deve intendersi il fatto-reato che abbia connotati difformi da quelli descritti nella contestazione - e la diversità riguarda perciò gli elementi strutturali della fattispecie penale che delimitano la regiudicanda - non l'eventuale difetto di contestazione suppletive.
4. Il provvedimento di restituzione degli atti al Pubblico ministero per la contestazione delle recidiva risulta dunque abnorme, perché adottato dal giudice esercitando un potere, quello di sindacare l'omessa contestazione di circostanze aggravanti, che non solo non aveva in concreto - in relazione alla specifica situazione in esame, di giudizio abbreviato a seguito a seguito di giudizio immediato -, ma che neppure in astratto il sistema mai gli riconosce. E costituisce una indebita regressione.
L'ordinanza impugnata va per conseguenza annullata senza rinvio e gli atti devono essere restituiti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vigevano per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vigevano per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2011