Sentenza 26 maggio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/2003, n. 8351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8351 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2003 |
Testo completo
AULA "A" 658/2003 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTOS UER0 8 35 1 /03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 5 E oggetto composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LAVORO Dott. Giuseppe Presidente IANNIRUBERTO Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere R.G.N. 06684/2001 Dott. Guido VIDIRI Consigliere Dott. Paolo STILE Consigliere Cron. 18388 Dott. Brno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA UD. 18.03.2003 sul ricorso proposto da MB ME rapp.ta e difesa dall'avv. Michele Lamuraglia, presso il quale elett.te domicilia in Bari, piazza Garibaldi, n. 67, giusta procura speciale a margine del ricorso, e dom.ta di ufficio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione,
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO J 1590 1 in persona del Ministro p.t., per legge rapp.to e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, - costituito ai soli fini della presenza all'udienza - per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bari n. 02350/2000 depositata il 15 novembre 2000, R.G. n. 00498/1999, notificata il 29 dicembre 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 marzo 2003 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Bari, in riforma della sentenza del Pretore di Bari n. 05988 del 03 giugno 1999, rigettava la domanda proposta da NI BO contro il Ministero dell'Interno, diretta al riconoscimento della "pensione di inabilità o l'assegno di inabilità e/o le altre provvidenze di legge per il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno" e quella della medesima BO diretta alla “condanna del suddetto Ministero alla corresponsione delle provvidenze di legge per difetto di interesse ad agire"; spese del doppio grado di merito irripetibili. Il Pretore a sua volta, esperita consulenza medico- legale, aveva condannato il Ministero dell'Interno al pagamento in favore della BO di entrambi i benefici, già goduti dalla stessa dal 1991, con la nuova decorrenza dell'11 giugno 1996, tenuto conto che in tale data, a seguito di visita di revisione la Commissione medica aveva dichiarato la insussistenza dei relativi requisiti sanitari. 2 Osservava il Tribunale: non risultava dagli atti che, a seguito della visita di revisione, fosse intervenuto un provvedimento di revoca dei benefici, peraltro neanche allegato dall'assistita; la domanda, pertanto, doveva ritenersi autonoma e diretta al riconoscimento, con efficacia di giudicato, del requisito sanitario relativo a tutte o ad una delle prestazioni richieste (indennità di accompagnamento, pensione di inabilità, assegno mensile di invalidità e/o altre provvidenze di legge); non poteva adottarsi alcun provvedimento di condanna del Ministero dell'Interno non essendo risultata alcuna sospensione nell'erogazione delle provvidenze già riconosciute;
nei confronti di tale accertamento l'unico legittimato passivo era il Ministero del Tesoro;
su tale punto non valeva il giudicato sul dichiarato difetto di legittimazione passiva del Ministero del Tesoro di cui alla sentenza del 22 settembre 1997 del Pretore di Bari su identica domanda dell'assistita, tenuto conto che la relativa eccezione era stata proposta solo in grado di appello, nonostante fosse ipotizzabile la formazione del giudicato ben prima ' della pronuncia della sentenza appellata, il documento, prodotto in copia informe, non era munito di apposita certificazione ex art. 124 disp, att. c.p.c., e comunque era infondata nel merito, essendo la detta sentenza pretorile pronunciata in contraddittorio del solo Ministero del Tesoro;
non sussisteva neanche interesse ad agire della BO, perché quest'ultima beneficiaria delle più favorevoli delle prestazioni richieste;
tali argomentazioni assorbivano ogni altro motivo di censura. Per la cassazione di tale sentenza ricorre BO NI con cinque motivi di censura. Il Ministero dell'Interno si è costituito per la sola partecipazione all'udienza pubblica. 3 Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso BO NI denunzia "falsa applicazione di norme di diritto. Violazione di legge. Errore sul fatto. Contraddittoria motivazione. D.P.R. n. 698/94, art. 37 L. n. 448/98 in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360, c.p.c.". Deduce, in sintesi, la BO che la domanda, con richiesta di condanna del Ministero, era intesa ad ottenere prestazione pecuniaria di assistenza sociale, previo accertamento del requisito sanitario disconosciuto dalla Commissione, in vigenza del D.P.R. n. 698 del 1994 e cioè prima dell'entrata in vigore della legge n. 448 del 1998, per cui legittimato passivo era solo il Ministero dell'Interno. BO NI denunziaCon il secondo motivo di ricorso “Contraddittoria motivazione. Violazione di legge. Art. 37 L. n. 448/98 in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360, c.p.c.". Deduce ancora che, proprio perché non vi era stato alcun provvedimento di revoca dei benefici, non poteva essere evocato in giudizio il Ministero del Tesoro, e che, comunque, non era entrato in vigore l'art. 37 della legge n. 448/98. Con il terzo motivo di ricorso BO NI denunzia "falsa applicazione di norme di diritto. Violazione di legge. Errore sul fatto. Contraddittoria motivazione. Art. 100 c.p.c. in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360, c.p.c.". Deduce, in sintesi, la ricorrente che erroneamente il Tribunale, poiché la domanda conteneva esplicita richiesta di condanna del Ministero dell'Interno al pagamento delle prestazioni e non vi erano state allegazioni e prove circa l'avvenuta erogazione di esse, non aveva provveduto a condannare il detto Ministero al pagamento delle prestazioni, assumendo una inesistente carenza di interesse. Con il quarto motivo di ricorso BO NI denunzia "Violazione di legge. Contraddittoria motivazione. Legge n. 18/80. art. 132, n. 3, c.p.c., artt. 24 e 38 della Costituzione in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360, c.p.c.". Deduce ancora che, avendo il Ministero dell'Interno impugnato solo la decorrenza del diritto e non la esistenza di esso, il Tribunale avrebbe dovuto valutare tale circostanza e provvedere in conseguenza. In realtà, nel caso si specie era stato violato l'art. 132, n. 3, c.p.c. per omessa indicazione delle conclusioni delle parti nella sentenza, l'art. 24 della Costituzione quanto alla speditezza del giudizio, e l'art. 38 della Costituzione per mancata realizzazione della giustizia, non avendo l'assistita più percepito le prestazioni. Con il quinto motivo di ricorso BO NI denunzia "Violazione dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in relazione al n. 3 dell'art. 360, c.p.c.". Deduce, infine, e in estremo subordine, che, non essendo stato adottato alcun provvedimento formale nei 120 giorni dall'entrata in vigore della legge in titolazione, il Tribunale avrebbe dovuto solo provvedere alla condanna del Ministero dell'Interno al pagamento delle prestazioni richieste. I motivi, da trattarsi congiuntamente per connessione, interdipendenza e parziale sovrapposizione fra essi, sono fondati nei termini che innanzi si indicheranno. La sentenza argomenta sul presupposto di fatto che la domanda della BO doveva intendersi diretta all'accertamento del requisito sanitario, perché quest'ultimo era stato rimesso in discussione dalla Commissione medica, in sede di visita di revisione dell'11 giugno 1996, e quindi al solo accertamento che l'assistita era affetta da patologie che ne comportavano una inabilità permanente insufficiente all'erogazione delle due 5 prestazioni della pensione di inabilità e della indennità di accompagnamento già riconosciute in suo favore dal 1991. L'assunto del Tribunale non può essere condiviso. A ben vedere, con il ricorso di primo grado si denunziava, è vero, l'intervenuto accertamento della Commissione medica come sopra indicato e si richiedeva l'accertamento dell'esistenza, anche nell'attuale, del requisito sanitario sotteso al riconoscimento del diritto alle due prestazioni, ma si faceva, tuttavia, anche esplicita richiesta di condanna del Ministero dell'Interno all'erogazione delle dette due prestazioni. Ed allora l'assunto del giudice di appello non regge, perché una tale domanda, oltre il nuovo richiesto accertamento, non può non sottintendere anche la mancata erogazione delle prestazioni, nel senso che il fatto effettivo e concreto dell'attuazione della revoca di queste ultime è fatto non solo estraneo ma anche irrilevante per il giudizio instaurato, quest'ultimo eventualmente da correggere, o non, quanto ai detti effetti, anche sulla scorta delle difese della controparte. E tanto, è anche divenuto pacifico tra le parti, tenuto conto che il Ministero dell'Interno non solo non si è opposto, nello specifico, alla condanna dell'Amministrazione al pagamento delle prestazioni richiesta dall'assistita e quindi non ha mai prospettato la mancata sospensione dell'erogazione, ma si è persino posto sul medesimo abbrivo di essa. Nel formalizzare l'atto di appello, invero, il Ministero premette che il proposto ricorso introduttivo del giudizio era inteso "a veder riconoscere suo diritto al ripristino della pensione di inabilità e dell'indennità di il accompagnamento, revocate a seguito della visita di revisione effettuata in data 11 giugno 1996 dalla Commissione Medica Periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile e per l'effetto condannare l'Amministrazione deducente al pagamento 6 delle provvidenze di legge, con decorrenza dal giorno della suddetta revoca", senza che, contemporaneamente, accennasse alla benché minima prospettazione di una eventuale continuazione della erogazione delle prestazione, che pur avrebbe costituito la difesa più semplice per paralizzare la domanda dell'assistita. Ed allora, a ben vedere la tesi del Tribunale, in quanto acutamente, ma altrettanto formalmente, recuperata dalla insussistenza di una mera, e non necessaria, specificazione dell'avvenuta revoca delle prestazioni già in godimento dell'assistita da diversi anni, in realtà si pone in contrasto con la letteralità della richiesta condanna, che non poteva avere logica introduzione senza l'essenziale presupposto della non erogazione di esse, e delle stesse difese di parte convenuta, che, altrettanto chiaramente, hanno come elemento fondante proprio la revoca della prestazioni assistenziali novellamente richieste. E dunque, il tema introdotto dal Tribunale non trova riscontro nelle domande originariamente proposte e ancor meno un qualche appiglio nelle difese prospettate da parte convenuta, sicché ad esso non poteva darsi alcun rilievo decisivo. Così risolta la preliminare questione sulla domanda originaria, assorbente di tutte le altre censure, debbono riesaminarsi nel merito le questioni devolute al giudizio di appello. Il ricorso, pertanto, va accolto per quanto di ragione, la sentenza cassata, e la causa rimessa ad altro giudice di merito, che si designa nella Corte di Appello di Lecce, che provvederà al riesame della controversia in relazione alle osservazioni sopra esposte, nonché al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
7 La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Lecce. Così deciso in Roma il 18 marzo 2003. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella II Presidente Giovannillerparella Giuseppe Lannituber ENTE DA CANCELLERE REGISTR O DIR DELL Deposi to 16 NOG 2003Ch " MAR ----- DI SOLLO, DI ELLIERE 11-8-73 N. 533 SPESA, TASSA DELL'ART. 10 8