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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 06/05/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Paola Costa Presidente dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2026/2024 promossa da:
nata a [...]. Democratica del Congo) il 1/1/1979 Parte_1
(C.F. e residente in [...]
25/8, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Martorana;
ricorrente
contro
(CF , nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
(Rep. Dem. Congo) il 25/04/1968 e residente a [...]8
resistente - contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale nella quale parte ricorrente, nell'udienza del giorno 11/3/2025, sostituita con note scritte, ha formulato le seguenti conclusioni (come da ricorso introduttivo):
“nel merito, in via principale:
1 1) dichiarare la separazione personale fra i signori e Parte_1 [...]
in premessa generalizzati, matrimonio celebrato a San Vito al Controparte_1
Tagliamento in data 17/12/2005 atto di Matrimonio Ann. 2005 Parte 1 n. 24 del Comune di San Vito al Tagliamento (all. 1-2-3);
2) autorizzare, quindi, i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
3.1.) affidare il minore in modo condiviso ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocazione prevalente e residenza abituale presso madre, presso la sua residenza;
3.2.) il padre potrà tenere con sé il minore un pomeriggio a settimana, il mercoledì, prelevando il ragazzo da casa della madre alle ore 17 e riportandolo dopo cena;
terrà inoltre con sé a settimane alterne dal venerdì alle ore 17 fino alla domenica Per_1
pomeriggio ore 18, quanto lo ripoterà a casa della madre, il tutto salvo diverso accordo tra i genitori;
- durante le festività Natalizie, salvo diversi accordi tra i genitori, si rispetterà il criterio dell'alternanza e dunque il minore trascorrerà la viglia di Natale, il giorno di Natale e S. Stefano 2024 con il padre;
la viglia di Capodanno, il primo dell'anno
e l'Epifania 2024/2025 con la madre;
e così via via negli anni a seguire in modo alternato tra i genitori, salvo accordo da concordare entro il 30 novembre di ciascun anno;
- è in facoltà di ciascun genitore trascorrere una settimana continuativa con il figlio durante le vacanza natalizie (per esempio per un viaggio), dandone comunicazione all'altro genitore almeno un mese prima;
- anche in occasione delle Festività Pasquali il minore starà con ciascun genitore il giorno di Pasqua o di pasquetta, ad anni alterni tra loro a cominciare da Pasqua 2025 con il padre e Pasquetta 2025 con la madre;
- rimane ferma la facoltà di ciascun genitore a sentire telefonicamente la figlia almeno una volta al giorno durante i giorni di permanenza della medesima presso l'altro; - durante il periodo estivo, luglio ed agosto, il sig. terrà con sé il ragazzo per 15 gg consecutivi, in periodo che dovrà CP_1
essere concordato con la sig.ra entro il mese di maggio precedente, Parte_1
cercando in ogni caso di farlo coincidere con il periodo di ferie godute dal padre;
- il minore festeggerà il proprio compleanno ed onomastico con un genitore a pranzo e con
l'altro a cena, ad anni alterni tra loro, salvo diversi accordi tra i genitori, anche rispetto alla possibilità di organizzare un'unica festa e di dividere le spese al 50%; - del pari i riti
2 religiosi saranno festeggiati con le stesse modalità; - il minore parteciperà poi a tutte le ricorrenze di ciascun genitore (compleanno; onomastico;
festa della mamma;
festa del papà) e dei familiari del rispettivo ramo parentale a prescindere dal giorno in cui le stesse dovessero cadere;
- è in ogni caso in facoltà dei genitori di accordarsi circa la permanenza del minore presso di sé anche in deroga a quanto previsto sopra, previo congruo preavviso;
3.3.) i genitori si rilasciano vicendevolmente il consenso per il rilascio del passaporto in favore della figlia minore e l'autorizzano all'espatrio;
4) obbligare il signor a versare alla moglie, a titolo di Controparte_1
contributo al mantenimento dei figli maggiorenni ma non ancora autosufficienti, la somma mensile di € 1000,00 (500,00 cadauno), in forma tracciabile, entro i primi 15 giorni di ogni mese;
tale importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat;
5) stabilire che le spese straordinarie utili alla prole, da individuarsi secondo quanto previsto dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Pordenone siano suddivise tra i genitori nella misura del 50%; al genitore che avrà anticipato la spesa spetterà un rimborso pro - quota entro il mese successivo dalla richiesta, che dovrà essere formulata per iscritto e corredata da idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta;
6) stabilire che la signora percepisca gli assegni familiari;
Parte_1
detrazioni fiscali a favore della ricorrente, come avviene ora (all. 15 ss);
7) stabilire che la casa familiare, sita in San Vito al Tagliamento, Via Marconi, 25 int. 8 rimanga nella piena disponibilità della ricorrente la quale la abiterà insieme ai figli;
8) assegnarsi al sig. 30 gg di tempo, a partire dal Controparte_1
provvedimento di omologa del presente procedimento, per asportare le cose mobili di proprietà;
9) stabilire l'impegno reciproco in capo alle Parti di comunicarsi ogni eventuale variazione della dimora e/o residenza e ogni modifica del numero di telefono;
compensi professionali e spese rifuse.
In via istruttoria: riservato ogni altra eccezione, istanza, deduzione e allegazione anche istruttoria nei termini di legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3 1. Con ricorso depositato in data 08/11/2024, ha chiesto la Parte_1
pronuncia della separazione giudiziale nei confronti del coniuge CP_1
con il quale si era sposata in San Vito al Tagliamento (PN) in data
[...]
17/12/2005, precisando che dall'unione con il resistente era nata in [...] la figlia attualmente maggiorenne, studentessa universitaria e quindi non ancora Persona_2
economicamente autosufficiente. La ricorrente ha altresì aggiunto di avere adottato con il marito, nel paese di origine, il figlio del proprio fratello premorto, attualmente ancora minorenne essendo nato il [...].
A fondamento delle domande, la ricorrente ha dedotto l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, conseguente alla sistematica e pluriennale violazione da parte del marito dei doveri di assistenza morale e materiale, di collaborazione e di contribuzione anche economica ai bisogni familiari, avendo il resistente costantemente manifestato, unitamente a una visione patriarcale della famiglia, un sostanziale disinteresse affettivo per moglie e figli, oltre che la resistenza a farsi carico, almeno per la propria parte, delle spese familiari.
Da un punto di vista economico, la ricorrente ha allegato di essere lavoratrice dipendente e di essere titolare di entrate, a titolo retributivo e assistenziale, per circa 1.900/2.000 euro al mese, con le quali deve far fronte alle esigenze proprie e dei figli.
Quanto alle condizioni economico-patrimoniali del marito, nel ricorso ha escluso di essere a precisa conoscenza delle sue entrate reddituali, ipotizzando che lo stesso, quale operaio, percepisca uno stipendio mensile tra i 1.600 e i 1.800 euro. In udienza ha precisato che il marito lavora con contratti a termine tramite agenzie interinali.
Parte ricorrente ha chiesto, oltre alla pronuncia sullo stato, l'adozione di provvedimenti di natura economica a proprio favore, e in particolare l'imposizione di un contributo a carico del coniuge, per il mantenimento ordinario dei figli, nella misura di 1.000,00 euro al mese complessivi, oltre alla partecipazione paritaria alle spese straordinarie, l'attribuzione in via integrale ed esclusiva dell'assegno unico universale e delle detrazioni fiscali,
l'assegnazione della casa familiare.
2. All'udienza del 11/2/25 è comparsa solo la parte ricorrente. CP_1
nonostante la rituale notifica degli atti introduttivi, non si è costituito in
[...]
4 giudizio, per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
In quella sede sono stati adottati i provvedimenti temporanei e urgenti, con i quali il giudice relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato alla ricorrente la casa familiare, con termine per il rilascio fino al 31/3/25, ha imposto l'obbligo a carico del resistente di versare alla moglie un assegno complessivo di € 600,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per la prole. Quindi, eseguito dalla parte ricorrente l'ordine di deposito della documentazione relativa all'adozione del figlio minorenne, nella successiva udienza, svoltasi in forma cartolare, la causa, matura per la decisione, è stata rimessa al collegio per la decisione.
3. Deve essere accolta la domanda di separazione personale proposta dalla ricorrente, posto che la situazione coniugale, quale allegata nel ricorso, evidenzia l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Il contegno processuale del resistente ha fornito indiretta conferma dell'allegazione della ricorrente, essendosi egli disinteressato dell'esito della causa introdotta nei suoi confronti.
È stata fornita la prova documentale, mediante atti legalizzati e tradotti, della regolare adozione del figlio minorenne, avvenuta nella Repubblica Democratica del Congo con pronuncia dell'autorità giudiziaria (doc. 19, 20 e 21). Può essere adottato il regime ordinario di affidamento e collocamento proposto dalla stessa parte ricorrente, in quanto tale regolamentazione, non essendo state evidenziate criticità nel rapporto tra padre e figlio, corrisponde all'interesse del minorenne a mantenere rapporti significativi e continuativi con entrambe le figure genitoriali.
Sono fondate anche le ulteriori pretese di natura economica della ricorrente.
Innanzitutto, l'abitazione coniugale deve esserle assegnata così come richiesto, costituendo la convivenza con i figli, stabilmente dimoranti con lei, il presupposto per l'assegnazione della casa familiare, misura che deve tener conto del prioritario interesse dei figli, anche maggiorenni se non economicamente autosufficienti, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate. L'assegnazione è già stata
5 temporaneamente disposta con i provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., con i quali è stato anche concesso un termine congruo al resistente per rilasciare l'immobile. Essendo nel frattempo scaduto il termine concesso, deve essere replicata in questa sede solo la prima parte della statuizione.
D'altro lato, invece, considerata l'esclusiva prestazione di cure domestiche e di assistenza da parte della madre a favore dei figli, e tenuto conto delle esigenze di questi ultimi rapportate all'età, ma anche delle disponibilità economico-reddituali dei genitori, va disposto un assegno periodico mensile in favore della madre per il mantenimento dei figli pari ad euro 600,00 mensili complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo. Pare congruo, alla luce della situazione prospettata, retrodatare la decorrenza dell'assegno al mese successivo alla proposizione della domanda
L'assegno unico universale va attribuito in via esclusiva alla madre, con la quale vivono stabilmente i figli economicamente non autosufficienti.
Le detrazioni fiscali spetteranno come per legge, per cui non vi è luogo a provvedere sul punto.
4. La sostanziale integrale soccombenza di parte resistente ne comporta la condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, per i giudizi di cognizione innanzi il tribunale di valore indeterminabile e di bassa complessità, secondo compensi minimi per la semplicità delle questioni trattate e la concentrazione dell'attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva e di trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio in San Vito al Controparte_1
Tagliamento (PN) in data 17/12/2005
2) affida il figlio adottivo minorenne in modo Persona_1
6 congiunto ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
3) dispone che il padre possa incontrare il figlio con i seguenti tempi e modalità:
a. un pomeriggio a settimana, di regola il mercoledì salvo diverse esigenze del minorenne, dalle ore 17:00 fino a dopocena;
b. a fine settimana alterni, dalle ore 17:00 del venerdì fino alle ore 18:00 della domenica;
c. per metà periodo durante le festività natalizie, alternandosi di anno in anno i giorni festivi tra padre e madre;
d. per metà periodo durante le festività pasquali, alternandosi di anno in anno i giorni festivi tra padre e madre;
e. per 15 giorni durante il periodo estivo, da concordare entro il 31 maggio con l'altro genitore;
f. in occasione delle ricorrenze relative al padre;
g. durante le altre festività, alternativamente con la madre;
i genitori potranno concordare anche diverse modalità, tenendo conto della volontà e degli impegni del minorenne;
4) assegna la casa familiare sita a San Vito al Tagliamento in via Marconi 25/8 a
Parte_1
5) ribadisce l'ordine a (già emesso con provvedimenti di Controparte_1
data 11/2/25) di rilasciare la casa coniugale, con prelievo dei soli effetti personali e degli eventuali strumenti di lavoro;
6) dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei Controparte_1
figli, con decorrenza da dicembre 2024, mediante versamento alla madre
[...] dell'importo mensile di € 600,00 da corrispondere in via anticipata e Parte_1
in forma tracciabile entro il giorno 5 del mese;
con rivalutazione annuale ISTAT se in aumento;
7) dispone che il padre provveda al pagamento del 50% Controparte_1
delle spese straordinarie sostenute per i figli, come individuate nel Protocollo stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli avvocati in data 22/2/2018;
8) dispone che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla madre Parte_1
7 Pt_1
9) condanna a rifondere integralmente alla parte ricorrente Controparte_1 le spese di lite, che liquida in € 2.356,00 per compenso avvocato e in € 125,00 a titolo di esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% per le spese generali e agli ulteriori accessori se e in quanto dovuti per legge.
10) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Vito al Tagliamento
(PN), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (registro degli
Atti di Matrimonio, Anno 2005 Parte 1 n . 24).
Così deciso in Pordenone, in data 6 maggio 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Paola Costa Presidente dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2026/2024 promossa da:
nata a [...]. Democratica del Congo) il 1/1/1979 Parte_1
(C.F. e residente in [...]
25/8, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Martorana;
ricorrente
contro
(CF , nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
(Rep. Dem. Congo) il 25/04/1968 e residente a [...]8
resistente - contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale nella quale parte ricorrente, nell'udienza del giorno 11/3/2025, sostituita con note scritte, ha formulato le seguenti conclusioni (come da ricorso introduttivo):
“nel merito, in via principale:
1 1) dichiarare la separazione personale fra i signori e Parte_1 [...]
in premessa generalizzati, matrimonio celebrato a San Vito al Controparte_1
Tagliamento in data 17/12/2005 atto di Matrimonio Ann. 2005 Parte 1 n. 24 del Comune di San Vito al Tagliamento (all. 1-2-3);
2) autorizzare, quindi, i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
3.1.) affidare il minore in modo condiviso ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocazione prevalente e residenza abituale presso madre, presso la sua residenza;
3.2.) il padre potrà tenere con sé il minore un pomeriggio a settimana, il mercoledì, prelevando il ragazzo da casa della madre alle ore 17 e riportandolo dopo cena;
terrà inoltre con sé a settimane alterne dal venerdì alle ore 17 fino alla domenica Per_1
pomeriggio ore 18, quanto lo ripoterà a casa della madre, il tutto salvo diverso accordo tra i genitori;
- durante le festività Natalizie, salvo diversi accordi tra i genitori, si rispetterà il criterio dell'alternanza e dunque il minore trascorrerà la viglia di Natale, il giorno di Natale e S. Stefano 2024 con il padre;
la viglia di Capodanno, il primo dell'anno
e l'Epifania 2024/2025 con la madre;
e così via via negli anni a seguire in modo alternato tra i genitori, salvo accordo da concordare entro il 30 novembre di ciascun anno;
- è in facoltà di ciascun genitore trascorrere una settimana continuativa con il figlio durante le vacanza natalizie (per esempio per un viaggio), dandone comunicazione all'altro genitore almeno un mese prima;
- anche in occasione delle Festività Pasquali il minore starà con ciascun genitore il giorno di Pasqua o di pasquetta, ad anni alterni tra loro a cominciare da Pasqua 2025 con il padre e Pasquetta 2025 con la madre;
- rimane ferma la facoltà di ciascun genitore a sentire telefonicamente la figlia almeno una volta al giorno durante i giorni di permanenza della medesima presso l'altro; - durante il periodo estivo, luglio ed agosto, il sig. terrà con sé il ragazzo per 15 gg consecutivi, in periodo che dovrà CP_1
essere concordato con la sig.ra entro il mese di maggio precedente, Parte_1
cercando in ogni caso di farlo coincidere con il periodo di ferie godute dal padre;
- il minore festeggerà il proprio compleanno ed onomastico con un genitore a pranzo e con
l'altro a cena, ad anni alterni tra loro, salvo diversi accordi tra i genitori, anche rispetto alla possibilità di organizzare un'unica festa e di dividere le spese al 50%; - del pari i riti
2 religiosi saranno festeggiati con le stesse modalità; - il minore parteciperà poi a tutte le ricorrenze di ciascun genitore (compleanno; onomastico;
festa della mamma;
festa del papà) e dei familiari del rispettivo ramo parentale a prescindere dal giorno in cui le stesse dovessero cadere;
- è in ogni caso in facoltà dei genitori di accordarsi circa la permanenza del minore presso di sé anche in deroga a quanto previsto sopra, previo congruo preavviso;
3.3.) i genitori si rilasciano vicendevolmente il consenso per il rilascio del passaporto in favore della figlia minore e l'autorizzano all'espatrio;
4) obbligare il signor a versare alla moglie, a titolo di Controparte_1
contributo al mantenimento dei figli maggiorenni ma non ancora autosufficienti, la somma mensile di € 1000,00 (500,00 cadauno), in forma tracciabile, entro i primi 15 giorni di ogni mese;
tale importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat;
5) stabilire che le spese straordinarie utili alla prole, da individuarsi secondo quanto previsto dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Pordenone siano suddivise tra i genitori nella misura del 50%; al genitore che avrà anticipato la spesa spetterà un rimborso pro - quota entro il mese successivo dalla richiesta, che dovrà essere formulata per iscritto e corredata da idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta;
6) stabilire che la signora percepisca gli assegni familiari;
Parte_1
detrazioni fiscali a favore della ricorrente, come avviene ora (all. 15 ss);
7) stabilire che la casa familiare, sita in San Vito al Tagliamento, Via Marconi, 25 int. 8 rimanga nella piena disponibilità della ricorrente la quale la abiterà insieme ai figli;
8) assegnarsi al sig. 30 gg di tempo, a partire dal Controparte_1
provvedimento di omologa del presente procedimento, per asportare le cose mobili di proprietà;
9) stabilire l'impegno reciproco in capo alle Parti di comunicarsi ogni eventuale variazione della dimora e/o residenza e ogni modifica del numero di telefono;
compensi professionali e spese rifuse.
In via istruttoria: riservato ogni altra eccezione, istanza, deduzione e allegazione anche istruttoria nei termini di legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3 1. Con ricorso depositato in data 08/11/2024, ha chiesto la Parte_1
pronuncia della separazione giudiziale nei confronti del coniuge CP_1
con il quale si era sposata in San Vito al Tagliamento (PN) in data
[...]
17/12/2005, precisando che dall'unione con il resistente era nata in [...] la figlia attualmente maggiorenne, studentessa universitaria e quindi non ancora Persona_2
economicamente autosufficiente. La ricorrente ha altresì aggiunto di avere adottato con il marito, nel paese di origine, il figlio del proprio fratello premorto, attualmente ancora minorenne essendo nato il [...].
A fondamento delle domande, la ricorrente ha dedotto l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, conseguente alla sistematica e pluriennale violazione da parte del marito dei doveri di assistenza morale e materiale, di collaborazione e di contribuzione anche economica ai bisogni familiari, avendo il resistente costantemente manifestato, unitamente a una visione patriarcale della famiglia, un sostanziale disinteresse affettivo per moglie e figli, oltre che la resistenza a farsi carico, almeno per la propria parte, delle spese familiari.
Da un punto di vista economico, la ricorrente ha allegato di essere lavoratrice dipendente e di essere titolare di entrate, a titolo retributivo e assistenziale, per circa 1.900/2.000 euro al mese, con le quali deve far fronte alle esigenze proprie e dei figli.
Quanto alle condizioni economico-patrimoniali del marito, nel ricorso ha escluso di essere a precisa conoscenza delle sue entrate reddituali, ipotizzando che lo stesso, quale operaio, percepisca uno stipendio mensile tra i 1.600 e i 1.800 euro. In udienza ha precisato che il marito lavora con contratti a termine tramite agenzie interinali.
Parte ricorrente ha chiesto, oltre alla pronuncia sullo stato, l'adozione di provvedimenti di natura economica a proprio favore, e in particolare l'imposizione di un contributo a carico del coniuge, per il mantenimento ordinario dei figli, nella misura di 1.000,00 euro al mese complessivi, oltre alla partecipazione paritaria alle spese straordinarie, l'attribuzione in via integrale ed esclusiva dell'assegno unico universale e delle detrazioni fiscali,
l'assegnazione della casa familiare.
2. All'udienza del 11/2/25 è comparsa solo la parte ricorrente. CP_1
nonostante la rituale notifica degli atti introduttivi, non si è costituito in
[...]
4 giudizio, per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
In quella sede sono stati adottati i provvedimenti temporanei e urgenti, con i quali il giudice relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato alla ricorrente la casa familiare, con termine per il rilascio fino al 31/3/25, ha imposto l'obbligo a carico del resistente di versare alla moglie un assegno complessivo di € 600,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per la prole. Quindi, eseguito dalla parte ricorrente l'ordine di deposito della documentazione relativa all'adozione del figlio minorenne, nella successiva udienza, svoltasi in forma cartolare, la causa, matura per la decisione, è stata rimessa al collegio per la decisione.
3. Deve essere accolta la domanda di separazione personale proposta dalla ricorrente, posto che la situazione coniugale, quale allegata nel ricorso, evidenzia l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Il contegno processuale del resistente ha fornito indiretta conferma dell'allegazione della ricorrente, essendosi egli disinteressato dell'esito della causa introdotta nei suoi confronti.
È stata fornita la prova documentale, mediante atti legalizzati e tradotti, della regolare adozione del figlio minorenne, avvenuta nella Repubblica Democratica del Congo con pronuncia dell'autorità giudiziaria (doc. 19, 20 e 21). Può essere adottato il regime ordinario di affidamento e collocamento proposto dalla stessa parte ricorrente, in quanto tale regolamentazione, non essendo state evidenziate criticità nel rapporto tra padre e figlio, corrisponde all'interesse del minorenne a mantenere rapporti significativi e continuativi con entrambe le figure genitoriali.
Sono fondate anche le ulteriori pretese di natura economica della ricorrente.
Innanzitutto, l'abitazione coniugale deve esserle assegnata così come richiesto, costituendo la convivenza con i figli, stabilmente dimoranti con lei, il presupposto per l'assegnazione della casa familiare, misura che deve tener conto del prioritario interesse dei figli, anche maggiorenni se non economicamente autosufficienti, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate. L'assegnazione è già stata
5 temporaneamente disposta con i provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., con i quali è stato anche concesso un termine congruo al resistente per rilasciare l'immobile. Essendo nel frattempo scaduto il termine concesso, deve essere replicata in questa sede solo la prima parte della statuizione.
D'altro lato, invece, considerata l'esclusiva prestazione di cure domestiche e di assistenza da parte della madre a favore dei figli, e tenuto conto delle esigenze di questi ultimi rapportate all'età, ma anche delle disponibilità economico-reddituali dei genitori, va disposto un assegno periodico mensile in favore della madre per il mantenimento dei figli pari ad euro 600,00 mensili complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo. Pare congruo, alla luce della situazione prospettata, retrodatare la decorrenza dell'assegno al mese successivo alla proposizione della domanda
L'assegno unico universale va attribuito in via esclusiva alla madre, con la quale vivono stabilmente i figli economicamente non autosufficienti.
Le detrazioni fiscali spetteranno come per legge, per cui non vi è luogo a provvedere sul punto.
4. La sostanziale integrale soccombenza di parte resistente ne comporta la condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, per i giudizi di cognizione innanzi il tribunale di valore indeterminabile e di bassa complessità, secondo compensi minimi per la semplicità delle questioni trattate e la concentrazione dell'attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva e di trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio in San Vito al Controparte_1
Tagliamento (PN) in data 17/12/2005
2) affida il figlio adottivo minorenne in modo Persona_1
6 congiunto ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
3) dispone che il padre possa incontrare il figlio con i seguenti tempi e modalità:
a. un pomeriggio a settimana, di regola il mercoledì salvo diverse esigenze del minorenne, dalle ore 17:00 fino a dopocena;
b. a fine settimana alterni, dalle ore 17:00 del venerdì fino alle ore 18:00 della domenica;
c. per metà periodo durante le festività natalizie, alternandosi di anno in anno i giorni festivi tra padre e madre;
d. per metà periodo durante le festività pasquali, alternandosi di anno in anno i giorni festivi tra padre e madre;
e. per 15 giorni durante il periodo estivo, da concordare entro il 31 maggio con l'altro genitore;
f. in occasione delle ricorrenze relative al padre;
g. durante le altre festività, alternativamente con la madre;
i genitori potranno concordare anche diverse modalità, tenendo conto della volontà e degli impegni del minorenne;
4) assegna la casa familiare sita a San Vito al Tagliamento in via Marconi 25/8 a
Parte_1
5) ribadisce l'ordine a (già emesso con provvedimenti di Controparte_1
data 11/2/25) di rilasciare la casa coniugale, con prelievo dei soli effetti personali e degli eventuali strumenti di lavoro;
6) dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei Controparte_1
figli, con decorrenza da dicembre 2024, mediante versamento alla madre
[...] dell'importo mensile di € 600,00 da corrispondere in via anticipata e Parte_1
in forma tracciabile entro il giorno 5 del mese;
con rivalutazione annuale ISTAT se in aumento;
7) dispone che il padre provveda al pagamento del 50% Controparte_1
delle spese straordinarie sostenute per i figli, come individuate nel Protocollo stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli avvocati in data 22/2/2018;
8) dispone che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla madre Parte_1
7 Pt_1
9) condanna a rifondere integralmente alla parte ricorrente Controparte_1 le spese di lite, che liquida in € 2.356,00 per compenso avvocato e in € 125,00 a titolo di esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% per le spese generali e agli ulteriori accessori se e in quanto dovuti per legge.
10) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Vito al Tagliamento
(PN), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (registro degli
Atti di Matrimonio, Anno 2005 Parte 1 n . 24).
Così deciso in Pordenone, in data 6 maggio 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa
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