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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 22/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2288/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2288/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. PUCCINI Parte_1 C.F._1
GABRIELE DONATO, elettivamente domiciliato in Pisa al Lungarno Pacinotti n.26.
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
CARMISCIANO MONICA, elettivamente domiciliata in Pisa, via San Martino, n.77.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo. Premettevano di avere contratto matrimonio in Pisa il 2.09.2017, dalla cui unione nasceva in data 11.06.2020 la figlia . Per_1
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
pagina 1 di 6 Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato al ricorso – reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e per l'effetto:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) C.F._1 Controparte_1 C.F._2
che hanno contratto matrimonio a Pisa il 2.09.2017, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Pisa al n° 65, Parte II, Serie A, anno 2017;
2. DISPONE l'affido congiunto della figlia minore , con collocazione e Per_1
residenza della stessa presso la madre, di modo che i coniugi, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della figlia minore dovranno essere assunte di comune accordo dai coniugi, Per_1
tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
➢ La casa familiare sita IN (PI) alla via Nazario Sauro n. 189/17, con tutti gli arredi, di comproprietà dei coniugi, viene assegnata alla Sig.ra CP_1
la quale continuerà ad abitarvi con la figlia minore fino al Per_1
raggiungimento della piena indipendenza economica della stessa, e/o fino a quando la stessa vorrà continuare ivi a risiedere. In tale periodo le spese connesse alla manutenzione ordinaria dell'immobile, a cui il genitore pagina 2 di 6 affidatario si obbliga per conservare l'immobile di comune proprietà, ed ai relativi consumi, saranno addebitate in via esclusiva alla Sig.ra CP_1
mentre quelle relative alla manutenzione straordinaria saranno suddivise in parti uguali tra i coniugi. La Sig.ra si obbliga a non sostituire e/o CP_1 alienare i beni mobili presenti all'interno del suddetto immobile, se non previo consenso espresso del Sig. . I coniugi si obbligano a non alienare Parte_1
il bene immobile, di cui sopra, fino al raggiungimento della piena indipendenza economica della figlia minore, fatto salvo diverso accordo, da redigere in forma scritta fra gli stessi. Dal giorno in cui la minore si trasferirà
a titolo definitivo presso un'altra residenza, la Sig.ra dovrà CP_1 reperire un'altra abitazione, od, in subordine, potrà continuare ad abitare l'immobile suddetto solo col consenso del coniuge e corrispondendo un'indennità di occupazione mensile pari al valore di mercato del corrispondente momento storico;
➢ il Sig. salvo diverso accordo dipendente da reciproche esigenze Pt_1
lavorative, potrà vedere e tenere con sé la figlia minore nei tempi e Per_1
con le modalità di seguito indicate:
a. a fine settimana alternati dal Venerdì alle 19.00 alla Domenica alle
21.30, ora in cui la riporterà presso l'abitazione di residenza;
b. nelle settimane in cui non avrà la minore nel fine settimana, il Lunedì, il Mercoledì ed il Venerdì pomeriggio, dall' uscita di scuola fino alle
21.30 (ove compatibile con gli orari lavorativi), ora in cui la riporterà presso l' abitazione di residenza;
c. nelle settimane in cui avrà la minore nel fine settimana, il Martedì ed il Giovedì pomeriggio, dall'uscita di scuola fino alle 21.30
(compatibilmente con gli impegni di lavoro), ora in cui la riporterà presso l'abitazione di residenza;
d. durante le ferie estive potrà tenere la figlia con se, fintanto che la minore non avrà compiuto 10 anni per 2 settimane non consecutive, mentre al compimento del decimo anno di età le ferie estive potranno essere anche di due settimane consecutive, ma andranno, in ogni caso pagina 3 di 6 concordate e comunicate entro il 31 Maggio di ogni anno;
il padre potrà, inoltre, trascorrere un'altra settimana durante l'anno con la figlia
, sempre concordandola preventivamente con la madre e tenendo conto delle esigenze scolastiche della minore;
e. Durante le festività Natalizie un genitore trascorrerà con la figlia il
Natale e l'altro il giorno di Santo Stefano, così come un genitore trascorrerà il 31 e l'altro il giorno 1, sempre consecutivamente in modo alternato fra entrambi;
f. durante le festività pasquali potrà tenere con sé la figlia minore alternativamente il giorno di Pasqua o di Pasquetta, con alternanza annuale;
g. in riferimento alle festività c.d. rosse, i genitori potranno trascorrere con la figlia minore alternativamente le varie festività, con alternanza annuale, così chi ha trascorso il 25 Aprile non trascorrerà con la figlia il 1 Maggio, e così procedendo, sempre alternandosi, il 2 Giugno, il 15
Agosto e l'8 Dicembre, mentre nell' anno successivo le festività verranno suddivise in modo che ciascun genitore trascorra quelle che non aveva potuto trascorrere l'anno precedente.
➢ Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra entro il giorno Pt_1 CP_1
25 di ogni mese, le seguenti somme:
a. € 300,00 (trecento/00) a titolo di contributo al mantenimento della minore;
b. € 100,00 (cento/00) a titolo di contributo al mantenimento della Sig.ra con impegno di sospendere, previo accordo tra i coniugi, CP_1
tale contribuzione in ipotesi di miglioramento delle condizioni economiche della Sig.ra Nella sola ipotesi in cui la Sig.ra CP_1
i trovi in stato di disoccupazione, e non percepisca alcuna CP_1
somma a titolo di indennità di disoccupazione, il Sig. Pt_1 corrisponderà, eccezionalmente, la somma di € 200,00 (duecento/00)
a titolo di contributo di mantenimento della stessa, con automatica riduzione ad € 100,00 (cento/00) mensili da corrispondersi alla stessa,
pagina 4 di 6 per la medesima causale, e/o di sospensione, previo accordo tra i coniugi, del suddetto contributo di mantenimento in ipotesi di miglioramento delle condizioni economiche della Sig.ra CP_1
c. nell'ipotesi in cui il Sig. si trovi in stato di disoccupazione, e non Pt_1
percepisca alcuna somma a titolo di indennità di disoccupazione, nessuna contribuzione sarà dovuta alla Sig.ra come CP_1 contributo di mantenimento della stessa, fermo restando l'obbligo di contribuzione mensile a favore della minore;
d. nell' ipotesi in cui il Sig. si trovi in stato di disoccupazione, e Pt_1 percepisca un'indennità di disoccupazione, corrisponderà € 100,00
(cento/oo) alla Sig.ra salvo diverso accordo, a titolo di CP_1
contributo al mantenimento della stessa nella sola ipotesi in cui la suddetta si trovi in stato di disoccupazione e non percepisca alcuna somma a titolo di indennità di disoccupazione, fermo restando l'obbligo di contribuzione mensile a favore della minore;
e. nei mesi in cui il Sig. non dovesse eventualmente percepire per Pt_1
inadempimento del datore di lavoro il corrispettivo dovuto a titolo di retribuzione lavorativa, l' obbligo di cui al punto b) da ritenersi sospeso (in ogni caso per un massimo di tre mensilità complessive), fatta salva la facoltà delle parti di accordarsi per un prolungamento sul periodo di sospensione e successivamente sulle modalità con cui corrispondere l'insoluto eventualmente accumulato fermo restando l'obbligo di contribuzione mensile a favore della minore;
da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie di carattere medico, sportivo e ludico/ricreativo da sostenere nell' interesse della figlia minore;
per tale suddivisione delle spese Per_1
straordinarie si richiamano espressamente alle linee guida del CNF. Le spese straordinarie dovranno essere oggetto, in ogni caso, di preventivo accordo da parte dei coniugi, salvo quelle indifferibili ed urgenti nell' interesse della minore;
pagina 5 di 6 ➢ I coniugi continueranno a pagare congiuntamente il mutuo fondiario, ognuno per la propria quota di spettanza;
➢ I coniugi dichiarano di volere compensare le spese legali, con rinuncia dei rispettivi procuratori alla solidarietà professionale;
➢ I coniugi riconoscono di avere definito ogni pendenza economica tra loro esistente e/o esistita, e di non avere, l'uno nei confronti dell'altro e a nessun titolo, pretese economiche tra loro, se non quelle nascenti dal presente accordo di separazione;
➢ I coniugi si concedono il reciproco consenso alla formazione di documenti validi propri e personali per l'espatrio oltre che di quelli da formarsi nell' interesse della figlia minore , fatto salvo l' obbligo di accordo Persona_2
preventivo comune per ogni decisione afferente la residenza e/o la collocazione abitativa, anche transitoria, della suddetta figlia minore, nonché il preventivo consenso espresso di entrambi i coniugi per la partecipazione della figlia minore a qualsivoglia viaggio, in Italia od all' estero, con l'altro genitore.
3. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Pisa perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Pisa il 20/01/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2288/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. PUCCINI Parte_1 C.F._1
GABRIELE DONATO, elettivamente domiciliato in Pisa al Lungarno Pacinotti n.26.
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
CARMISCIANO MONICA, elettivamente domiciliata in Pisa, via San Martino, n.77.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo. Premettevano di avere contratto matrimonio in Pisa il 2.09.2017, dalla cui unione nasceva in data 11.06.2020 la figlia . Per_1
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
pagina 1 di 6 Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato al ricorso – reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e per l'effetto:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) C.F._1 Controparte_1 C.F._2
che hanno contratto matrimonio a Pisa il 2.09.2017, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Pisa al n° 65, Parte II, Serie A, anno 2017;
2. DISPONE l'affido congiunto della figlia minore , con collocazione e Per_1
residenza della stessa presso la madre, di modo che i coniugi, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della figlia minore dovranno essere assunte di comune accordo dai coniugi, Per_1
tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
➢ La casa familiare sita IN (PI) alla via Nazario Sauro n. 189/17, con tutti gli arredi, di comproprietà dei coniugi, viene assegnata alla Sig.ra CP_1
la quale continuerà ad abitarvi con la figlia minore fino al Per_1
raggiungimento della piena indipendenza economica della stessa, e/o fino a quando la stessa vorrà continuare ivi a risiedere. In tale periodo le spese connesse alla manutenzione ordinaria dell'immobile, a cui il genitore pagina 2 di 6 affidatario si obbliga per conservare l'immobile di comune proprietà, ed ai relativi consumi, saranno addebitate in via esclusiva alla Sig.ra CP_1
mentre quelle relative alla manutenzione straordinaria saranno suddivise in parti uguali tra i coniugi. La Sig.ra si obbliga a non sostituire e/o CP_1 alienare i beni mobili presenti all'interno del suddetto immobile, se non previo consenso espresso del Sig. . I coniugi si obbligano a non alienare Parte_1
il bene immobile, di cui sopra, fino al raggiungimento della piena indipendenza economica della figlia minore, fatto salvo diverso accordo, da redigere in forma scritta fra gli stessi. Dal giorno in cui la minore si trasferirà
a titolo definitivo presso un'altra residenza, la Sig.ra dovrà CP_1 reperire un'altra abitazione, od, in subordine, potrà continuare ad abitare l'immobile suddetto solo col consenso del coniuge e corrispondendo un'indennità di occupazione mensile pari al valore di mercato del corrispondente momento storico;
➢ il Sig. salvo diverso accordo dipendente da reciproche esigenze Pt_1
lavorative, potrà vedere e tenere con sé la figlia minore nei tempi e Per_1
con le modalità di seguito indicate:
a. a fine settimana alternati dal Venerdì alle 19.00 alla Domenica alle
21.30, ora in cui la riporterà presso l'abitazione di residenza;
b. nelle settimane in cui non avrà la minore nel fine settimana, il Lunedì, il Mercoledì ed il Venerdì pomeriggio, dall' uscita di scuola fino alle
21.30 (ove compatibile con gli orari lavorativi), ora in cui la riporterà presso l' abitazione di residenza;
c. nelle settimane in cui avrà la minore nel fine settimana, il Martedì ed il Giovedì pomeriggio, dall'uscita di scuola fino alle 21.30
(compatibilmente con gli impegni di lavoro), ora in cui la riporterà presso l'abitazione di residenza;
d. durante le ferie estive potrà tenere la figlia con se, fintanto che la minore non avrà compiuto 10 anni per 2 settimane non consecutive, mentre al compimento del decimo anno di età le ferie estive potranno essere anche di due settimane consecutive, ma andranno, in ogni caso pagina 3 di 6 concordate e comunicate entro il 31 Maggio di ogni anno;
il padre potrà, inoltre, trascorrere un'altra settimana durante l'anno con la figlia
, sempre concordandola preventivamente con la madre e tenendo conto delle esigenze scolastiche della minore;
e. Durante le festività Natalizie un genitore trascorrerà con la figlia il
Natale e l'altro il giorno di Santo Stefano, così come un genitore trascorrerà il 31 e l'altro il giorno 1, sempre consecutivamente in modo alternato fra entrambi;
f. durante le festività pasquali potrà tenere con sé la figlia minore alternativamente il giorno di Pasqua o di Pasquetta, con alternanza annuale;
g. in riferimento alle festività c.d. rosse, i genitori potranno trascorrere con la figlia minore alternativamente le varie festività, con alternanza annuale, così chi ha trascorso il 25 Aprile non trascorrerà con la figlia il 1 Maggio, e così procedendo, sempre alternandosi, il 2 Giugno, il 15
Agosto e l'8 Dicembre, mentre nell' anno successivo le festività verranno suddivise in modo che ciascun genitore trascorra quelle che non aveva potuto trascorrere l'anno precedente.
➢ Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra entro il giorno Pt_1 CP_1
25 di ogni mese, le seguenti somme:
a. € 300,00 (trecento/00) a titolo di contributo al mantenimento della minore;
b. € 100,00 (cento/00) a titolo di contributo al mantenimento della Sig.ra con impegno di sospendere, previo accordo tra i coniugi, CP_1
tale contribuzione in ipotesi di miglioramento delle condizioni economiche della Sig.ra Nella sola ipotesi in cui la Sig.ra CP_1
i trovi in stato di disoccupazione, e non percepisca alcuna CP_1
somma a titolo di indennità di disoccupazione, il Sig. Pt_1 corrisponderà, eccezionalmente, la somma di € 200,00 (duecento/00)
a titolo di contributo di mantenimento della stessa, con automatica riduzione ad € 100,00 (cento/00) mensili da corrispondersi alla stessa,
pagina 4 di 6 per la medesima causale, e/o di sospensione, previo accordo tra i coniugi, del suddetto contributo di mantenimento in ipotesi di miglioramento delle condizioni economiche della Sig.ra CP_1
c. nell'ipotesi in cui il Sig. si trovi in stato di disoccupazione, e non Pt_1
percepisca alcuna somma a titolo di indennità di disoccupazione, nessuna contribuzione sarà dovuta alla Sig.ra come CP_1 contributo di mantenimento della stessa, fermo restando l'obbligo di contribuzione mensile a favore della minore;
d. nell' ipotesi in cui il Sig. si trovi in stato di disoccupazione, e Pt_1 percepisca un'indennità di disoccupazione, corrisponderà € 100,00
(cento/oo) alla Sig.ra salvo diverso accordo, a titolo di CP_1
contributo al mantenimento della stessa nella sola ipotesi in cui la suddetta si trovi in stato di disoccupazione e non percepisca alcuna somma a titolo di indennità di disoccupazione, fermo restando l'obbligo di contribuzione mensile a favore della minore;
e. nei mesi in cui il Sig. non dovesse eventualmente percepire per Pt_1
inadempimento del datore di lavoro il corrispettivo dovuto a titolo di retribuzione lavorativa, l' obbligo di cui al punto b) da ritenersi sospeso (in ogni caso per un massimo di tre mensilità complessive), fatta salva la facoltà delle parti di accordarsi per un prolungamento sul periodo di sospensione e successivamente sulle modalità con cui corrispondere l'insoluto eventualmente accumulato fermo restando l'obbligo di contribuzione mensile a favore della minore;
da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie di carattere medico, sportivo e ludico/ricreativo da sostenere nell' interesse della figlia minore;
per tale suddivisione delle spese Per_1
straordinarie si richiamano espressamente alle linee guida del CNF. Le spese straordinarie dovranno essere oggetto, in ogni caso, di preventivo accordo da parte dei coniugi, salvo quelle indifferibili ed urgenti nell' interesse della minore;
pagina 5 di 6 ➢ I coniugi continueranno a pagare congiuntamente il mutuo fondiario, ognuno per la propria quota di spettanza;
➢ I coniugi dichiarano di volere compensare le spese legali, con rinuncia dei rispettivi procuratori alla solidarietà professionale;
➢ I coniugi riconoscono di avere definito ogni pendenza economica tra loro esistente e/o esistita, e di non avere, l'uno nei confronti dell'altro e a nessun titolo, pretese economiche tra loro, se non quelle nascenti dal presente accordo di separazione;
➢ I coniugi si concedono il reciproco consenso alla formazione di documenti validi propri e personali per l'espatrio oltre che di quelli da formarsi nell' interesse della figlia minore , fatto salvo l' obbligo di accordo Persona_2
preventivo comune per ogni decisione afferente la residenza e/o la collocazione abitativa, anche transitoria, della suddetta figlia minore, nonché il preventivo consenso espresso di entrambi i coniugi per la partecipazione della figlia minore a qualsivoglia viaggio, in Italia od all' estero, con l'altro genitore.
3. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Pisa perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Pisa il 20/01/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
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