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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2025, n. 17100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17100 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
r.g. 18521/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone di dott.ssa AR ZI Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TA MO Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 18521/2025 R.G. e vertente tra
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Parte_1 C.F._1
Di Valentini, giusta delega in atti;
e
(c.f. ) rappresentata e difesa dallo CP_1 Parte_2 C.F._2
Avv. Michele Bonacchi, giusta delega in atti;
RICORRENTI
nonché
sede di Roma, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Michele CP_2
Sordillo, giusta procura generale alle liti rep. n. 37875 del 22 marzo 2024
RESISTENTE
OGGETTO: attribuzione della quota della pensione di reversibilità
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti controversi
Con ricorso congiunto depositato il 9.4.2025, (coniuge divorziato) e Parte_1
(coniuge superstite) chiedevano l'attribuzione della quota della Parte_3 r.g. 18521/2025
pensione di reversibilità ex art. 9, comma 3 della legge 898 del 1970.
A sostegno della domanda, le ricorrenti deducevano che: e Parte_1 Parte_4
contraevano matrimonio concordatario in data 10.10.1970; nel 1988, venendo meno
[...]
l'affectio coniugalis, i coniugi si separavano;
con successiva sentenza di divorzio del
Tribunale di Tivoli pubblicata in data 30 maggio 2008, veniva posto a carico del Parte_4
un assegno divorzile dell'importo di Euro 1.000,00 in favore della Parte_1 Parte_4
dopo svariati anni di convivenza, sposava in data 29
[...] Parte_3
dicembre 2022; la invece, non contraeva nuove nozze;
in data 30 dicembre Parte_1
2024, veniva a mancare. Parte_4
Si costituiva in giudizio l' che eccepiva il difetto di competenza territoriale e per CP_2
materia, essendo competente il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 444, comma 1, c.p.c.., nonché la carenza di legittimazione passiva dell' e, per l'effetto, chiedeva di disporsi l'estromissione dal giudizio. CP_2
All'udienza del 5 novembre 2025, il Giudice delegato rimetteva la causa alla decisione collegiale.
Il merito della lite
Tanto premesso in fatto, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte resistente è destituita di fondamento per quanto di seguito esposto.
Come noto, le controversie in materia di attribuzione della quota della pensione di reversibilità ex art. 9, comma 3 della legge 898 del 1970 non hanno natura previdenziale e,
pertanto, non sono di competenza del Giudice del Lavoro.
Infatti, come insegna la Suprema Corte, “Le controversie, ai sensi dell'art. 9, comma 3, l.n.
898/1970, aventi ad oggetto la ripartizione in quote dell'unica pensione di reversibilità fra il coniuge superstite e il coniuge divorziato non hanno 'natura previdenziale.”(v. Cass,
ordinanza n. 9879/2025).
Orbene, dovendosi applicare la normativa del rito unico famiglia, come previsto dall'art. 473 bis n. 47 c.p.c., è competente il Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del convenuto, non essendo coinvolti minori.
La competenza, quindi, appartiene al Tribunale di Roma, luogo in cui ha la sede l'Istituto r.g. 18521/2025
convenuto in giudizio.
Parimenti destituita di fondamento è l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva, sollevata dall' CP_2
Infatti, come insegna la Suprema Corte “nei giudizi relativi alla ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge superstite ed ex coniuge del de cuius l' è litisconsorte CP_2
necessario, con conseguenza che la mancata partecipazione dell'Ente potrebbe comportare la nullità dell'intero giudizio per difetto di contraddittorio”. (Cass. Civ. 9493/2020).
Ciò posto, la domanda proposta è meritevole di accoglimento.
L'art.9, comma 3, L. 898 del 1970 riconosce al coniuge divorziato il diritto a percepire la pensione di reversibilità dell'ex coniuge defunto, purché ricorrano tre condizioni:
1. il coniuge divorziato deve già percepire l'assegno divorzile;
2. il coniuge divorziato superstite non deve essersi risposato;
3. il rapporto di lavoro da cui trae origine il trattamento pensionistico deve essere anteriore alla sentenza di divorzio.
Nel caso di specie, ricorrono tutti i presupposti anzidetti.
Quanto all'attribuzione della pensione di reversibilità tra il coniuge divorziato ed il coniuge superstite, il Collegio condivide l'orientamento della Suprema Corte - come modificato a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale (Corte Cost. 27/10/99 n. 419)
- secondo cui la disposizione ex art. 9, 3° comma legge n. 989/70 cit., pur imponendo al
Giudice di tener presente l'elemento temporale relativo alla durata dei rispettivi matrimoni e di ripartire la pensione di reversibilità, tra coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile e coniuge superstite, sulla base del criterio della durata legale dei rispettivi matrimoni ed in proporzione con i rispettivi periodi, impone anche di fare riferimento ad altri dati di valutazione al fine di correggere il risultato conseguito e di adeguarlo alle finalità precipue del trattamento stesso: “ la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite, aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando (alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della corte costituzionale 4 novembre 1999 n. 419) ulteriori r.g. 18521/2025
elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge e alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze matrimoniali” (Cass. 3 settembre 1997 n. 8477, Cass. sez. Un. 12 gennaio 1998
n. 159. Cass. n., 2092/2007).
Tali dati, dunque, sono principalmente costituiti dalla misura dell'assegno divorzile goduto dal coniuge e dalle attuali condizioni economiche e reddituali delle parti.
In altri termini, ove dalla rigida applicazione dei citati criteri matematici e proporzionali si pervenga ad un risultato contrastante con il regime di contribuzione previsto in sede di divorzio (si pensi ad un assegno stabilito in favore del primo coniuge in misura meramente simbolica ed in epoca lontana) ovvero divergente dalla situazione economica delle parti (si pensi ad un rilevante divario tra le attuali condizioni di vita e di mantenimento delle parti), nulla esclude che il Giudice possa discrezionalmente derogare ai criteri stessi, distribuendo in modo diverso il trattamento pensionistico spettante a ciascun interessato.
Ciò precisato, si rileva che dagli atti di causa è emerso che:
è stata sposata con il per 18 anni;
dal matrimonio sono nati due Parte_1 Parte_4
figli; è proprietaria dell'immobile in cui risiede;
gode di un trattamento pensionistico pari ad € 1.638 annui, percepiva l'assegno divorzile di importo pari ad € 1.000,00.
La ha convissuto con il dal 2001, per 23 anni, di cui due anni come Pt_3 Parte_4
coniuge; è usufruttuaria dell'immobile nel quale risiede;
percepisce un proprio trattamento pensionistico pari ad € 22.868,82 annui.
Orbene, tenuto conto, in particolare, della situazione personale delle parti, della durata dei matrimoni e della convivenza di fatto tra la e il , dell'ammontare Pt_3 Parte_4
dell'assegno divorzile percepito dalla il Tribunale ritiene che la quota della Parte_1
pensione di spettanza delle ricorrenti vada determinata nella misura del 50% ciascuna.
Il diritto come sopra accertato decorre a far data dal mese successivo alla morte di
(così Cass. 13 giugno 1998 n. 5926) e sussiste, per entrambe, nei confronti Parte_4
solo dell'Ente erogatore (Cass. n. 15837/2001) e non anche del coniuge superstite che, nel r.g. 18521/2025
frattempo, abbia percepito per intero e non pro - quota il trattamento di reversibilità
corrisposto dall'Ente medesimo (ex multis, Cass., sent. n. 2092/2007; Cass., sez. I, sent. n.
23862 del 19-09-2008; Cass., sez. Lavoro, sent. n. 25220 del 30-11-2009).
Infatti, come insegna la Suprema Corte “nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce,
per entrambe, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo,
debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso,
trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 cod. civ”(cfr. Cass.
n.22259 del 2013).
Conclusivamente, la domanda va accolta e, per l'effetto, l' va condannata a CP_2
corrispondere nelle quote sopra determinate la pensione alle aventi diritto a far data dal mese successivo al decesso di , avvenuto in data 30.12.2024. Parte_4
Le spese di lite vengono compensate, in relazione alla natura della controversia.
P.Q.M.
- accerta che e hanno diritto alla pensione di Parte_1 Parte_3
reversibilità a seguito del decesso dell'ex-coniuge in misura pari al 50%. Parte_4
- condanna l' a corrispondere, alle aventi diritto, nelle quote sopra determinate la CP_2
pensione a far data dal mese successivo al decesso;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24.11.2025
Il Giudice relatore La Presidente
TA MO AR ZI
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone di dott.ssa AR ZI Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TA MO Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 18521/2025 R.G. e vertente tra
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Parte_1 C.F._1
Di Valentini, giusta delega in atti;
e
(c.f. ) rappresentata e difesa dallo CP_1 Parte_2 C.F._2
Avv. Michele Bonacchi, giusta delega in atti;
RICORRENTI
nonché
sede di Roma, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Michele CP_2
Sordillo, giusta procura generale alle liti rep. n. 37875 del 22 marzo 2024
RESISTENTE
OGGETTO: attribuzione della quota della pensione di reversibilità
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti controversi
Con ricorso congiunto depositato il 9.4.2025, (coniuge divorziato) e Parte_1
(coniuge superstite) chiedevano l'attribuzione della quota della Parte_3 r.g. 18521/2025
pensione di reversibilità ex art. 9, comma 3 della legge 898 del 1970.
A sostegno della domanda, le ricorrenti deducevano che: e Parte_1 Parte_4
contraevano matrimonio concordatario in data 10.10.1970; nel 1988, venendo meno
[...]
l'affectio coniugalis, i coniugi si separavano;
con successiva sentenza di divorzio del
Tribunale di Tivoli pubblicata in data 30 maggio 2008, veniva posto a carico del Parte_4
un assegno divorzile dell'importo di Euro 1.000,00 in favore della Parte_1 Parte_4
dopo svariati anni di convivenza, sposava in data 29
[...] Parte_3
dicembre 2022; la invece, non contraeva nuove nozze;
in data 30 dicembre Parte_1
2024, veniva a mancare. Parte_4
Si costituiva in giudizio l' che eccepiva il difetto di competenza territoriale e per CP_2
materia, essendo competente il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 444, comma 1, c.p.c.., nonché la carenza di legittimazione passiva dell' e, per l'effetto, chiedeva di disporsi l'estromissione dal giudizio. CP_2
All'udienza del 5 novembre 2025, il Giudice delegato rimetteva la causa alla decisione collegiale.
Il merito della lite
Tanto premesso in fatto, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte resistente è destituita di fondamento per quanto di seguito esposto.
Come noto, le controversie in materia di attribuzione della quota della pensione di reversibilità ex art. 9, comma 3 della legge 898 del 1970 non hanno natura previdenziale e,
pertanto, non sono di competenza del Giudice del Lavoro.
Infatti, come insegna la Suprema Corte, “Le controversie, ai sensi dell'art. 9, comma 3, l.n.
898/1970, aventi ad oggetto la ripartizione in quote dell'unica pensione di reversibilità fra il coniuge superstite e il coniuge divorziato non hanno 'natura previdenziale.”(v. Cass,
ordinanza n. 9879/2025).
Orbene, dovendosi applicare la normativa del rito unico famiglia, come previsto dall'art. 473 bis n. 47 c.p.c., è competente il Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del convenuto, non essendo coinvolti minori.
La competenza, quindi, appartiene al Tribunale di Roma, luogo in cui ha la sede l'Istituto r.g. 18521/2025
convenuto in giudizio.
Parimenti destituita di fondamento è l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva, sollevata dall' CP_2
Infatti, come insegna la Suprema Corte “nei giudizi relativi alla ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge superstite ed ex coniuge del de cuius l' è litisconsorte CP_2
necessario, con conseguenza che la mancata partecipazione dell'Ente potrebbe comportare la nullità dell'intero giudizio per difetto di contraddittorio”. (Cass. Civ. 9493/2020).
Ciò posto, la domanda proposta è meritevole di accoglimento.
L'art.9, comma 3, L. 898 del 1970 riconosce al coniuge divorziato il diritto a percepire la pensione di reversibilità dell'ex coniuge defunto, purché ricorrano tre condizioni:
1. il coniuge divorziato deve già percepire l'assegno divorzile;
2. il coniuge divorziato superstite non deve essersi risposato;
3. il rapporto di lavoro da cui trae origine il trattamento pensionistico deve essere anteriore alla sentenza di divorzio.
Nel caso di specie, ricorrono tutti i presupposti anzidetti.
Quanto all'attribuzione della pensione di reversibilità tra il coniuge divorziato ed il coniuge superstite, il Collegio condivide l'orientamento della Suprema Corte - come modificato a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale (Corte Cost. 27/10/99 n. 419)
- secondo cui la disposizione ex art. 9, 3° comma legge n. 989/70 cit., pur imponendo al
Giudice di tener presente l'elemento temporale relativo alla durata dei rispettivi matrimoni e di ripartire la pensione di reversibilità, tra coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile e coniuge superstite, sulla base del criterio della durata legale dei rispettivi matrimoni ed in proporzione con i rispettivi periodi, impone anche di fare riferimento ad altri dati di valutazione al fine di correggere il risultato conseguito e di adeguarlo alle finalità precipue del trattamento stesso: “ la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite, aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando (alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della corte costituzionale 4 novembre 1999 n. 419) ulteriori r.g. 18521/2025
elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge e alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze matrimoniali” (Cass. 3 settembre 1997 n. 8477, Cass. sez. Un. 12 gennaio 1998
n. 159. Cass. n., 2092/2007).
Tali dati, dunque, sono principalmente costituiti dalla misura dell'assegno divorzile goduto dal coniuge e dalle attuali condizioni economiche e reddituali delle parti.
In altri termini, ove dalla rigida applicazione dei citati criteri matematici e proporzionali si pervenga ad un risultato contrastante con il regime di contribuzione previsto in sede di divorzio (si pensi ad un assegno stabilito in favore del primo coniuge in misura meramente simbolica ed in epoca lontana) ovvero divergente dalla situazione economica delle parti (si pensi ad un rilevante divario tra le attuali condizioni di vita e di mantenimento delle parti), nulla esclude che il Giudice possa discrezionalmente derogare ai criteri stessi, distribuendo in modo diverso il trattamento pensionistico spettante a ciascun interessato.
Ciò precisato, si rileva che dagli atti di causa è emerso che:
è stata sposata con il per 18 anni;
dal matrimonio sono nati due Parte_1 Parte_4
figli; è proprietaria dell'immobile in cui risiede;
gode di un trattamento pensionistico pari ad € 1.638 annui, percepiva l'assegno divorzile di importo pari ad € 1.000,00.
La ha convissuto con il dal 2001, per 23 anni, di cui due anni come Pt_3 Parte_4
coniuge; è usufruttuaria dell'immobile nel quale risiede;
percepisce un proprio trattamento pensionistico pari ad € 22.868,82 annui.
Orbene, tenuto conto, in particolare, della situazione personale delle parti, della durata dei matrimoni e della convivenza di fatto tra la e il , dell'ammontare Pt_3 Parte_4
dell'assegno divorzile percepito dalla il Tribunale ritiene che la quota della Parte_1
pensione di spettanza delle ricorrenti vada determinata nella misura del 50% ciascuna.
Il diritto come sopra accertato decorre a far data dal mese successivo alla morte di
(così Cass. 13 giugno 1998 n. 5926) e sussiste, per entrambe, nei confronti Parte_4
solo dell'Ente erogatore (Cass. n. 15837/2001) e non anche del coniuge superstite che, nel r.g. 18521/2025
frattempo, abbia percepito per intero e non pro - quota il trattamento di reversibilità
corrisposto dall'Ente medesimo (ex multis, Cass., sent. n. 2092/2007; Cass., sez. I, sent. n.
23862 del 19-09-2008; Cass., sez. Lavoro, sent. n. 25220 del 30-11-2009).
Infatti, come insegna la Suprema Corte “nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce,
per entrambe, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo,
debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso,
trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 cod. civ”(cfr. Cass.
n.22259 del 2013).
Conclusivamente, la domanda va accolta e, per l'effetto, l' va condannata a CP_2
corrispondere nelle quote sopra determinate la pensione alle aventi diritto a far data dal mese successivo al decesso di , avvenuto in data 30.12.2024. Parte_4
Le spese di lite vengono compensate, in relazione alla natura della controversia.
P.Q.M.
- accerta che e hanno diritto alla pensione di Parte_1 Parte_3
reversibilità a seguito del decesso dell'ex-coniuge in misura pari al 50%. Parte_4
- condanna l' a corrispondere, alle aventi diritto, nelle quote sopra determinate la CP_2
pensione a far data dal mese successivo al decesso;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24.11.2025
Il Giudice relatore La Presidente
TA MO AR ZI