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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/09/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra Dominici, all'udienza del 25.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1089 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2021 e vertente
TRA
(c.f. , nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Ladispoli in Via Dublino n.611, rappresentata e difesa, giusto mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Domenico Naso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma,
Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b P.E.C. ; Email_1
Ricorrente
CONTRO in persona del Controparte_1
Ministro pro-tempore domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede a
Roma in Via dei Portoghesi n.12;
Resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.7.2021 la ricorrente- premesso di aver già ottenuto il con sentenza dell'intestato Tribunale n. 284/2020 l'accertamento del diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata quale docente negli anni scolastici dal 2005/2006 al
2012/2013, tenendo conto dei periodi di lavoro effettivamente svolti in forza dei contratti a termine intercorsi tra le parti, ed alle conseguenti differenze retributive, nella stessa misura prevista e riconosciuta dalle disposizioni normative e contrattuali per il personale di ruolo a tempo indeterminato- ha chiesto la condanna del Controparte_2
[...
[...] [...]
, al pagamento della somma di € 9.835,59 a titolo di differenze retributive per
[...]
l'anzianità di servizio maturata negli anni scolastici dal 2008/2009 al 2016/2017, oltre agli interessi legali.
Nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, il ministero resistente non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
All'esito di un'istruttoria solamente documentale, all'udienza del 25.9.2025 il giudice ha deciso la causa come da dispositivo.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto la domanda formulata è coperta da giudicato.
Osserva il Giudice che nel procedimento RG 885/2017 definito con sentenza n 284/2020, la ricorrente aveva già richiesto al Tribunale di Civitavecchia oltre che di condannare il CP_1 ad effettuare la corretta ricostruzione di carriera computando interamente tutti i periodi di servizio pre ruolo, anche di condannare l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di EURO 13.820,27, oltre i ratei di tredicesima mensilità, dovuta a titolo di differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento nella posizione maturata tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola e delle tabelle di riferimento annesse al citato contratto,
o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
La citata sentenza come risulta dal certificato prodotto da parte ricorrente (datato 11.5.2023), non risulta essere stata impugnata ed ha, dunque, efficacia di giudicato tra le parti ai sensi dell'art 2909 c.c.
Stando così le cose, vale premettere che, per consolidata giurisprudenza, “La esistenza del giudicato esterno è, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto. Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione” (Cassazione civile sez. I, 04/07/2022, n.21087). Ed, infatti, quando in una determinata controversia sia intervenuta una sentenza definitiva, le parti perdono il potere di chiedere al giudice una nuova decisione sulla medesima materia e
2 correlativamente il giudice perde il potere di emettere una nuova pronuncia, dovendosi dichiarare inammissibile la domanda avanzata in violazione del principio del ne bis in idem
(cfr. Cassazione civile sez. I, 18/09/2006, n.20111).
.Applicando tali principi al caso di specie, appare, allora, evidente che la ricorrente, a seguito del passaggio in giudicato della citata sentenza n. 284/2020 non poteva richiedere nuovamente la condanna del al pagamento delle differenze retributive discendenti dal CP_1 riconoscimento della anzianità e progressione di carriera in ragione dello svolgimento (prima dell'immissione in ruolo) della prestazione lavorativa in virtù di contratti a termine, poiché il bene della vita di cui si chiede la tutela giudiziaria risulta il medesimo rispetto a quello già oggetto del precedente giudizio, con conseguente violazione del principio del ne bis in idem.
Vale precisare che, come emerge dalla lettura del ricorso introduttivo di tale giudizio, la ricorrente non aveva avanzato una domanda generica, limitando la richiesta al solo accertamento dell'an debeatur, con riserva di accertamento del quantum in un separato giudizio (eventualità consentita, nei limiti e con le conseguenze recentemente ribaditi da
Cassazione civile, sez. un., 12/10/2022, n.29862) bensì aveva espressamente domandato al
Tribunale di condannare il al pagamento delle differenze retributive dovute in funzione CP_1 degli anni di servizio maturati.
In particolare esaminando i conteggi indicati nel ricorso introduttivo di entrambi i giudizi, si evince che il periodo di riferimento oggetto di domanda nel giudizio RG 885/2017 era dal
2005/2006 al 2916/2017 , ovvero un arco temporale più ampio di quello oggetto dell'odierno giudizio (2008/2009 -2016/2017 ), ma nel quale lo stesso è ricompreso.
Come si legge nella motivazione della sentenza del 2020 , tale domanda era stata respinta per carenza di prova. In quell'occasione il giudice ha affermato che “Per la quantificazione delle conseguenti differenze retributive e dell'aumento dello stipendio mensile attualmente percepito non può aversi riguardo ai conteggi formulati da parte attrice nel ricorso introduttivo, in quanto non rispondenti ai criteri sopra enunciati (essendo stati considerati quali anni lavorativi interi anche gli anni in cui la ricorrente ha lavorato per meno di 12 mesi ed essendo, dunque, stata erroneamente indicata come dovuta l'intera retribuzione annua stabilita dai contratti collettivi ed erroneamente attribuiti gli scatti stipendiali prima del raggiungimento di un periodo di effettivo lavoro corrispondente a quello indicato nel contratti collettivi succedutisi nel tempo).
Neppure appare possibile procedere alla quantificazione in giudizio, per mezzo di una consulenza tecnica d'ufficio, delle eventuali differenze retributive essendo necessaria, allo scopo, l'esatta determinazione dello stipendio percepito e dell'orario di lavoro seguito nello
3 svolgimento di ciascun contratto (dovendo la retribuzione prevista dalla tabelle contrattuali essere parametrata alle ore di lavoro svolte).
Ebbene tali dati di fatto non sono dimostrati da alcuno dei documenti allegati al ricorso, avendo parte attrice omesso di allegare tutte le buste paga relative al periodo in relazione al quale la domanda è svolta e non potendo il giudice procedere d'ufficio alla esatta quantificazione delle somme dovute acquisendo in sede di consulenza tecnica d'ufficio documenti non tempestivamente prodotti dalle parti”.
Tale motivazione avrebbe potuto essere eventualmente contestata con la proposizione dell'appello, ma non posta nel nulla mediante un nuovo ricorso di primo grado.
La formazione del giudicato sul punto, preclude, dunque, alla ricorrente di richiedere nuovamente al Tribunale il pagamento delle medesime differenze retributive.
La mancata costituzione del resistente fa si che non si debba provvedere sulla CP_1 liquidazione delle spese di lite.
PQM
DICHIARA inammissibile il ricorso
Civitavecchia li 25.9.2025
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici
PQM
CONDANNA al pagamento delle spese di lite liquidate in applicazione dei parametri di cui al Dm 55/14 come modificato dal DM 147/2022 in € oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA, a favore
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Civitavecchia 19/09/2023
Civitavecchia li
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici
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