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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 4724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4724 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, VII sezione civile (già terza bis), così composta: dr. Michele Magliulo Presidente dr. Paolo Mariani Consigliere dr.ssa Lucia Minauro Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta n. 4021/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 7530/2021, emessa ex art. 281-sexies c.p.c. il 20/09/2021, pendente tra
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentate e difesa dall'avv. Barbara Savastano (C.F.:
; C.F._1
CP_1
e
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede in Frattamaggiore (NA), rappresentata e difesa dall'avv. Guglielmo Ara (C.F.: , elettivamente domiciliati C.F._2 presso la sede dell'avvocatura aziendale in Frattamaggiore (NA) alla Via P.M.
AR (Palazzo ex Inam); nonché
con socio unico, (C.F.: ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Savastano,
(C.F.: ; C.F._1
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_4 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso la sede in alla via CP_2
S. Lucia n. 81, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Niceforo (C.F.:
; C.F._3
-APPELLATI
Conclusioni: come da note di udienza del 15/05/2025
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
I.1. Con atto di citazione notificato in data 26.7.2019, la Controparte_3 conveniva in giudizio la e l innanzi al Controparte_4 Controparte_2
Tribunale di Napoli, deducendo a fondamento delle proprie domande:
- che, con Delibera della Giunta Regionale 285 del 25/2/2005 della CP_4
la era stata definitivamente
[...] CP_5 Parte_2 autorizzata all'esercizio delle funzioni di Pronto Soccorso Attivo;
- che, con Decreto n. 61 del 4 agosto 2011 del commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di Rientro dal disavanzo sanitario, in attuazione del decreto ministeriale n. 65 del 22 ottobre 2010, era stato approvato l'Accordo tra la e recante, al punto 6, la seguente Controparte_4 Pt_2 Parte_2 disposizione: “In caso di impossibilità- per l a far fronte Controparte_2
Contr alla scadenza ai pagamenti di cui al punto precedente, la competente dovrà trasmettere alla Regione, entro i 20 giorni precedenti la data di scadenza, un attestato di liquidazione dell'importo in scadenza, chiedendo alla di anticipare il pagamento per suo conto. In tal caso, la CP_4
entro 20 giorni dal ricevimento della suddetta attestazione CP_4 effettuerà direttamente il pagamento a favore delle strutture, rivalendosi successivamente sulle inadempienti, mediante trattenuta a valere CP_6 sulla successiva rimessa mensile di parte corrente di competenza delle Contr stesse. In ogni caso, qualora la competente non provveda al pagamento alla scadenza, la Regione tratterrà l'importo dalla prima rimessa mensile utile”;
- che, per l'anno 2016, il contratto di convenzionamento era stato sottoscritto con l' in data 4 aprile 2017 e che, in forza delle prestazioni Controparte_2 rese per l'anno 2016 in regime di pronto soccorso, la era Parte_2 creditrice nei confronti dell' e della Controparte_2 CP_4 della residua somma di € 2.579.382,14 per prestazioni erogate in
[...]
Contr favore dell' ma da quest'ultima non remunerate;
- di aver acquisito, con atto di cessione pro-soluto - sottoscritto in data 12 marzo 2018 per notaio di (n. di Repertorio 137825 e n. Persona_1 CP_2 di Raccolta 30556, registrato in data 26 marzo 2018, n. 6119/1T) e ritualmente notificato all' , quale debitrice, in data 29 marzo Controparte_2
2 2018 - i crediti scaduti, relativi all'annualità 2016, vantati da Parte_2 nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 nord in ragione
[...]
Contr delle prestazioni erogate in regime di convenzione con la stessa
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva all'adito giudice di accogliere le seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
- Concedere a CP_7 Controparte_8 Controparte_2
Ordinanza provvisoriamente esecutiva ex art 186 ter c.p.c., per la somma di
Euro 2.579.382,14, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 e Decreto legge
132/2014 art. 17, in riforma dell'art. 1284
- Nel merito
Condannare la e/o l al pagamento Controparte_4 Controparte_2 della somma di 2.579.382,14 oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 e Decreto legge 132/2014 art. 17, in riforma dell'art. 1284
- In subordine condannare la e/o l per indebito Controparte_4 CP_2 arricchimento ex art. 2041 c.c. e conseguentemente condannare la CP_4
e/o l al risarcimento dei danni sofferti da
[...] CP_2 Parte_2 per la somma che sarà quantificata in corso di causa, oltre interessi ex
[...] artt. 4 e 5 D. Lgs. 231/02 e rivalutazione;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
I.2. Si costituiva in giudizio l , contestando la domanda Controparte_2 attorea ed eccependone l'inammissibilità, nonché l'infondatezza nel merito, per violazione dell'art. 8 del contratto di convenzionamento del 4 aprile 2017 sottoscritto tra e . Parte_2 Controparte_2
I.3. Si costituiva in giudizio la , eccependo la propria carenza Controparte_4 di legittimazione passiva, attesa la sua estraneità al rapporto concessorio Contr intercorso tra e l nonché l'inammissibilità e l'infondatezza Pt_2 Parte_2 della pretesa attorea, trovando la remunerabilità delle prestazioni rese da
[...] un limite invalicabile nel rispetto dei tetti di spesa fissati per l'anno di Parte_2 riferimento.
I.4. Il 10.03.2020, infine, si costituiva ex art. 111 c.p.c. Parte_1 subentrando, quale nuovo titolare del credito per cui è causa, nelle domande poste da Controparte_3
3 I.5. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Napoli così provvedeva:
<
1. Rigetta le domande proposte dalla parte attrice cui è Controparte_3 succeduta ex art.111 c.p.c. la interventrice;
Parte_1
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio>>.
II. Il giudizio di appello
II.1. Con atto di citazione notificato il 4.10.2021, ha Parte_1 proposto appello avverso tale sentenza, chiedendo a questa Corte di:
- “In via preliminare: Revocare la Sentenza n. 7530/2021 pubbl. il 20/09/2021
RG n. 23530/2019 Repert. n. 10907/2021 del 20/09/2021 Dott. Giovanni
Scotto di Carlo Sez. X civile Tribunale di Napoli;
- Nel merito: Condannare la e/o l al Controparte_4 Controparte_2 pagamento della somma di 2.579.382,14 oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 e
Decreto legge 132/2014 art. 17, in riforma dell'art. 1284.
- In subordine: Condannare la e/o l per Controparte_4 Controparte_2 indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. e conseguentemente condannare la
e/o l al risarcimento dei danni sofferti Controparte_4 Controparte_2 da per la somma che sarà quantificata in corso di causa, oltre Parte_2 interessi ex artt. 4 e 5 D. Lgs. 231/02 e rivalutazione;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
II.2. In data 7.2.2022 si è costituita la dichiarando di aderire Controparte_3
a tutte le difese dell'appellante (testualmente: “con intervento adesivo nell'interesse di richiamandone integralmente l'atto di Parte_1 citazione in appello, il cui contenuto si intende pertanto integralmente assunto”).
II.3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.02.2022, si è costituita l , deducendo l'infondatezza nel merito della Controparte_2 proposta impugnazione e chiedendone il rigetto.
II.4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.4.2025, si è altresì costituita la eccependo la propria carenza di Controparte_4 legittimazione passiva, oltre che l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito della proposta impugnazione.
II.5. Dopo alcuni rinvii di ufficio, all'udienza del 15.05.2025, la causa è stata riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4 III. I motivi di impugnazione
Con la proposta impugnazione, l'odierna appellante contesta la sentenza, articolando diversi motivi di impugnazione, che possono riassumersi come di seguito indicato.
III.1. Innanzitutto, l'impugnante sostiene che il Tribunale abbia erroneamente inquadrato la vicenda per cui è causa nella fattispecie del superamento dei tetti di spesa, omettendo di pronunciarsi sulla questione di diritto relativa alla vigenza della DGR n. 285/05 e alla previsione in essa contenuta (secondo cui le prestazioni di pronto soccorso non sono sottoposte ai tetti di spesa).
Secondo la ricostruzione dell'impugnante, il giudice di prime cure, sul presupposto che la chiedesse “la condanna della Controparte_3 CP_2
e della al pagamento della somma predetta a titolo
[...] Controparte_4 di corrispettivo contrattuale delle prestazioni rese” e che le previsioni Contr contrattuali relative al contratto di convenzionamento con l <includono nella definizione di tetto di spesa anche “la remunerazione delle funzioni di emergenza-urgenza”>>, avrebbe erroneamente giudicato non condivisibile la tesi secondo cui nel tetto di spesa in questione non dovrebbero rientrare le prestazioni rese in regime di pronto soccorso.
III. 2. Le motivazioni del Tribunale sarebbero incongruenti, in quanto la domanda giudiziale non avrebbe ad oggetto la richiesta di un corrispettivo contrattuale, essendo le prestazioni di pronto soccorso state rese non in forza del contratto di convenzionamento sottoscritto ex D.lgs. n. 502/1992, quanto piuttosto della DGR 285/05, con la quale era stata autorizzata Parte_2 all'esercizio delle funzioni di pronto soccorso e inserita nel circuito SIRES 118.
III.3. In particolare, sottolinea l'impugnante, non sarebbe un Parte_2 ordinario soggetto privato accreditato, ma rappresenterebbe una realtà composita nell'ambito delle quale coesistono: - da un lato la struttura privatistica che eroga, in forza di un contatto di convenzionamento annuale sottoscritto ai sensi del D. lgs. 502/1992, tutto quanto possa essere di fatto passibile di programmazione, - vale a dire le prestazioni in elezione e le c.d. “funzioni” di pronto soccorso ovvero i costi fissi di impianto del presidio necessari a coprirne l'operatività 24 ore al giorno, 7 giorni su sette;
- dall'altro, la struttura con funzioni di natura pubblica che, equiparata a presidio ospedaliero, svolge di
5 fatto, a pari di qualunque presidio pubblico, un'attività di servizi che per sua stessa natura non è programmabile e come tale correttamente regolata da una disciplina ad hoc, ovvero la DGR n. 285/2005, confermata dalla DGR n. 41/04 di modifica della DGR n. 48/03 che definisce come “non sottoposte ai limiti di spesa le prestazioni effettuate in emergenza-urgenza dalle strutture attualmente inserite nella rete SIRES.”
Assumerebbero rilievo, nella fattispecie, due autonome fonti normativo- regolamentari perfettamente autonome: da un lato, il D.lgs. n. 502/1992, che regola solo quanto passibile di programmazione finanziaria, ossia l'erogazione delle prestazioni in elezione e delle “funzioni” di pronto soccorso;
dall'altro, la
DGR 285/05, che regola l'erogazione, in quanto struttura con funzioni pubbliche, delle “prestazioni” di pronto soccorso, non sottoponibili per loro natura ad alcun vincolo di spesa.
L'appellante sostiene poi che il riconoscimento a favore di della Parte_2 qualifica di “presidio ospedaliero” (richiamando, nelle difese finali, anche la recente sentenza del Cons. St., 7.4.2025, n. 2954) renderebbe superfluo discorrere di un tetto di spesa per le prestazioni erogate dalla stessa.
Bisognerebbe, infatti, considerare che “ai fini dell'operatività del meccanismo dei cd. tetti di spesa, da un lato stanno le strutture pubbliche e quelle ad esse equiparate (Ospedali classificati, etc.), dall'altro quelle private CP_9 accreditate. Solo per le seconde, invero, ha senso parlare di imposizione di un limite alle prestazioni erogabili;
mentre per le strutture che risultano consustanziali al sistema sanitario nazionale (Ospedali pubblici, Ospedali classificati, etc.) non è neppure teorizzabile l'interruzione delle CP_9 prestazioni agli assistiti al raggiungimento di un ipotetico limite eteronomamente fissato”;
III.4. Il giudice di primo grado avrebbe dunque confuso il concetto di
“prestazione” con quello di “funzione”, mentre il linguaggio tecnico utilizzato nel contratto sarebbe stato volutamente scelto per operare una distinzione inderogabile tra i diversi ambiti, sicché il contratto di individuazione del tetto di spesa per l'anno 2016 definirebbe, all'interno del budget, oltre alle prestazioni elettive, solo ed esclusivamente le “funzioni di emergenza urgenza”, ovvero i costi di impianto del pronto soccorso (gli unici programmabili in quanto afferenti ad attrezzature e di composizione organica ad hoc), mentre il costo delle
6 prestazioni rese in regime di pronto soccorso non sarebbe in alcun modo contemplato dal detto budget.
Osserva l'impugnante che il flusso dei ricoveri d'urgenza è infatti orientato e Contr gestito dalla e dalla sia attraverso la centrale del 118 che dalle CP_4 direzioni dei presidi ospedalieri pubblici, che sovente impongono, per particolari esigenze, accessi al Pronto Soccorso necessitanti di ricovero pur con la consapevolezza della mancanza di posti letto disponibili o ingenti trasferimenti coatti di ammalati, che dagli ospedali pubblici vengono dirottati a Parte_2 dal medesimo servizio del SIRES, anche successivamente al superamento del budget di struttura.
Conseguentemente, seppure non dovute in forza del contratto di convenzionamento, le dette prestazioni sarebbero in ogni caso dovute a diverso titolo in forza della delibera di autorizzazione del pronto soccorso.
III.5. La sentenza di primo grado sarebbe altresì errata, nella parte in cui il primo giudice afferma che “nell'ambito dei singoli Servizi sanitari regionali, la fissazione del tetto di spesa è un momento fondamentale ed ineludibile, in quanto consente di effettuare il necessario raccordo tra l'attività assistenziale diretta ai cittadini e lo stanziamento finanziario a tal fine previsto.”
In materia la Corte Europea di Giustizia (sentenza n. 777 del 23 settembre 2020 della IV sez.), in linea con il Consiglio di Stato (sentenza n. 04908/2020 del 3 agosto 2020), avrebbe confermato in via definitiva il principio di diritto in base al quale: le cure prestate al di fuori dell'attività programmabile, per necessità di essere ricevute dal paziente urgentemente, non possono essere negate, con la conseguenza che il relativo rimborso non è tale da pregiudicare l'equilibrio finanziario che impone nella gestione dell'attività ordinaria l'osservanza dei tetti di spesa.
Nella specie, la non avrebbe dimostrato di aver efficacemente CP_4 programmato il budget assegnata alla Casa di Cura ed avrebbe “in Parte_2 maniera parassitaria” fruito dei suoi servizi, rifiutandosi di corrispondere il relativo corrispettivo ed imponendo al privato la sottoscrizione di un contratto che violerebbe tutti gli obblighi a suo carico.
La mancata remunerazione delle prestazioni rese da non Parte_2 trovando un fondamento legittimo, vista la natura di presidio ospedaliero cui la
Casa di cura è stata inserita per effetto della DCA 285/05, andrebbe ricondotta,
7 secondo tale prospettazione, ad un'inadeguata programmazione della spesa pubblica da parte della . CP_4
III.6. Quanto alla dimostrazione che le prestazioni di cui si discute siano state rese oltre il limite di spesa assegnato dal contratto, secondo l'impugnante, il Contr primo giudice avrebbe, del tutto immotivatamente, ritenuto che l avesse assolto a tale onere probatorio, su di essa incombente, sulla base dell'individuazione del budget contrattualmente convenuto in euro 36.793.730, il cui superamento sarebbe stato comunicato alla cedente originaria dal Direttore
Generale all'esito del tavolo tecnico.
La nota protocollo n. 40643 del 20 giugno 2016, quale mero atto di parte, non potrebbe considerarsi probante in ordine alla circostanza che le prestazioni in oggetto siano state rese oltre i limiti di spesa, non essendovi neanche coincidenza numerica con la somma oggetto della presente domanda e quanto Contr richiesto dall' a titolo di nota di credito.
III.7. Infine, la sentenza sarebbe errata anche nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto non fondata la domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. subordinatamente proposta, atteso che le prestazioni in oggetto trarrebbero origine dalla Delibera 285/2005, che ritiene non sottoponibili ai limiti di spesa le prestazioni di pronto soccorso e non si verterebbe, nella specie, in tema di arricchimento imposto (come tale non passibile di indennizzo alcuno).
IV L'appello non può trovare accoglimento.
IV.1. Il giudice di primo grado ha correttamente inquadrato la vicenda oggetto del presente giudizio nell'ambito della disciplina del rapporto di concessione di pubblico servizio intercorrente tra le aziende sanitarie locali e i centri privati accreditati.
L'istituto dell'accreditamento, che permette all'utenza di rivolgersi a forme di assistenza sanitaria erogate dalle strutture sanitarie accreditate (calmierando i costi del settore privato), mira a realizzare il difficile bilanciamento tra il diritto alla salute, garantito dall'art. 32 della Costituzione e l'interesse pubblico al contenimento della spesa, attesa la scarsità delle risorse disponibili rispetto alle numerose richieste di assistenza sanitaria da parte degli utenti del SSN.
In particolare, il D.Lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 502 prevede che le “strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio
8 sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali di cui all'art.
8-quinquies e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attività svolte nell'ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento” (art.
8-sexies, comma 1); le Regioni stabiliscono i
“criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura” (art.
8-quinquies, comma 1, lett. d).
Le Regioni determinano, dunque, i limiti relativi alla spesa sanitaria, mentre le aziende sanitarie locali e le singole strutture accreditate stipulano gli “accordi” aventi ad oggetto l'acquisto, da parte delle prime, del volume massimo di prestazioni sanitarie erogabili dalle seconde nell'anno di riferimento.
Come precisato dalla Suprema Corte, il tetto di spesa determinato dalle regioni rappresenta un vincolo invalicabile per il contenimento della spesa pubblica, atteso che anche il sistema sanitario deve garantire il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica al fine di creare una situazione di equilibrio finanziario attraverso la programmazione e pianificazione dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti all'interno del sistema (Cass. civ., sez. 3, n.
27608 del 2019).
In tale contesto “gli operatori privati restano liberi di valutare la convenienza a continuare ad operare in regime di accreditamento accettando le limitazioni imposte, oppure continuare ad operare privatamente” (Corte Cost., 26 maggio
2005, n. 200). Contr La c.d. “clausola di salvaguardia” inserita negli accordi stipulati tra rappresenta poi un impegno dei contraenti privati al rispetto ed accettazione dei vincoli di spesa.
Anche se l'instaurazione del rapporto concessorio di accreditamento comporta, dunque, in buona sostanza, l'inserimento dell'accreditato, in modo continuativo e sistematico, nell'organizzazione della P.A. relativamente al settore dell'assistenza sanitaria, tuttavia la natura di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi assunti (Cass., Sez. Un., 18/06/2019, n. 163363).
9 IV.2. Tanto premesso, non può ritenersi, come preteso dall'impugnante, che la
Delibera 25 febbraio 2005, n. 285 costituisca la fonte dell'obbligazioni di Contr pagamento a carico dell' o della per le prestazioni di pronto CP_4 soccorso per cui è causa.
Tale delibera, rappresentando con tutta evidenza un mero provvedimento di autorizzazione all'esercizio delle funzioni di pronto soccorso, non ha natura regolamentare e non può essere considerata come sovraordinata rispetto ai successivi accordi contrattuali intervenuti tra le parti (cfr., sul punto, Corte
d'Appello di Napoli sent. n. 5296/2018, confermata dalla Suprema Corte di
Cassazione con sentenza n. n.26334/2021 del 20/05/2021), fra i quali il contratto di convenzionamento del 4 aprile 2017, al quale, correttamente, il giudice di primo grado ha ricollegato la domanda di pagamento delle prestazioni per cui è causa.
Nello stesso atto introduttivo del giudizio di primo grado, del resto, la stessa cessionaria rivendicava la corresponsione delle prestazioni rese dalla
[...] in virtù del rapporto concessorio di accreditamento: ( crediti Controparte_10 acquistati da traggono origine dalle prestazioni rese da CP_3 [...]
(di seguito che è azienda esercente attività Controparte_11 Parte_2 imprenditoriale di servizi e prestazioni sanitarie in favore della CP_4
ancor prima che fossero costituite le USL, oggi in forza della
[...] CP_6
L. 23.12.78 n° 833;
3. Ai sensi del DLGS. 30.12.92 n° 502 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, della L. 724/1994 art. 6 comma 6, al suddetto rapporto di convenzione con la Regione, è subentrata la oggi Parte_3 CP_2 nord della Campania;
Contr
4. Con detta quindi, è proseguito il contratto alle medesime modalità senza che vi fosse alcuna sostituzione.
5. Con Delibera della Giunta Regionale 285 del 25/02/2005 della CP_4
è stata poi anche definitivamente
[...] Controparte_11 autorizzata all'esercizio delle funzioni di Pronto Soccorso Attivo. (doc. 2)
6. Con Decreto n. 61 del 4 agosto 2011, del commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di Rientro dal disavanzo sanitario è stato approvato
l'Accordo tra la e in attuazione del decreto Controparte_4 Parte_2 commissariale n. 65 del 22 ottobre 2010. (doc. 3)
10 Al punto 6 del suddetto accordo, in ordine alle modalità di pagamento delle prestazioni rese da è stato concordato quanto segue: “In caso di Pt_2 Parte_2 impossibilità- per l a far fronte alla scadenza ai pagamenti di Controparte_2
Contr cui al punto precedente, la competente dovrà trasmettere alla Regione, entro i 20 giorni precedenti la data di scadenza, un attestato di liquidazione dell'importo in scadenza, chiedendo alla di anticipare il pagamento per CP_4 suo conto. In tal caso, la entro 20 giorni dal ricevimento della suddetta CP_4 attestazione effettuerà direttamente il pagamento a favore delle strutture, rivalendosi successivamente sulle inadempienti, mediante trattenuta a CP_6 valere sulla successiva rimessa mensile di parte corrente di competenza delle Contr stesse. In ogni caso, qualora la competente non provveda al pagamento alla scadenza, la Regione tratterrà l'importo dalla prima rimessa mensile utile.”
7. eroga, quale Casa di cura privata, prestazioni di assistenza Parte_2 ospedaliera, in regime di Convenzione con l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 nord, ai sensi del D. Lgs n. 502/1992 e oggi in regime di accreditamento definitivo in forza del Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n. 119 del 31 ottobre 2014 (doc. 4).
1) Per l'anno 2016 il contratto di convenzionamento è stato sottoscritto con
l in data 4 aprile 2017…)”. Controparte_2
IV.3. Nessun rilievo può assumere, poi, il riconoscimento a della Parte_2 qualifica di “presidio ospedaliero”, stabilmente inserito nella rete emergenziale
SIRES- 118 e, dunque nel SSN.
Tale dedotta circostanza non rende affatto superflua, infatti, la verifica dell'eventuale superamento del tetto di spesa che, come già chiarito dal giudice di prime cure, rappresenta un atto autoritativo della Pubblica Amministrazione.
Al riguardo, “Le Sezioni Unite (…) hanno insegnato in più di un'occasione che il regime dell'accreditamento è di natura concessoria (sentenze 14 gennaio 2015,
n. 473, e 18 giugno 2019, n. 16336) e hanno attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario le cause aventi ad oggetto il pagamento dei corrispettivi eccedenti i limiti di spesa a condizione che sia stato preventivamente annullato in sede giurisdizionale il provvedimento che stabiliva il c.d. tetto (ordinanza 16 ottobre 2019, n. 26200). Solo dopo l'eliminazione di quel provvedimento, infatti, la causa non involge più l'esercizio di un potere autoritativo della P.A. e si fonda
11 sul diritto soggettivo all'esatto adempimento di un'obbligazione” (Cass. civ., ord.
n. 26334/2021).
Ciò posto, l'odierna appellante non ha proceduto ad impugnare il provvedimento di fissazione del vincolo di spesa. Né può procedersi alla disapplicazione del provvedimento amministrativo di fissazione dello stesso
(essendo il potere di disapplicazione della L. n. 2248 del 1865, ex art. 5, all. E, esercitabile unicamente nei giudizi tra privati).
Appare poi decisivo rimarcare che la ha sottoscritto, Controparte_11 in relazione alle prestazioni in oggetto, il contratto di convenzionamento ex
D.Lgs. n. 502/92 del 4 aprile 2017, che, all'art. 3, fissava il limite complessivo, entro il quale doveva essere contenuta la spesa per l'anno 2016, in €
36.793.730,00 “…comprensivo di tutte le prestazioni erogate a qualsiasi Contr Contr tipologia di pazienti: residenti della o di altre regionali, residenti fuori Cont regione, residenti all'estero e , nonché per la remunerazione delle funzioni di emergenza-urgenza e per l'incentivo per la complessità della casistica trattata”.
Al numero 2 del detto art. 3, si specificava inoltre: “La sottoscritta Casa di Cura non potrà erogare nel 2016 un volume di prestazioni …che comporti un onere Contr economico a carico della in cui opera maggiore del limite di spesa fissato al comma precedente”.
Inoltre, con la clausola di cui all'art. 9 dello stesso contratto (a cui veniva apposta la doppia firma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c.), l'odierna impugnante accettava: “espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”, rinunciando, altresì, “In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati sub comma 1 (ossia
i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto)”, “alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili, aventi effetti temporalmente circoscritti alla/alle annualità di erogazione delle prestazioni, regolate con il presente accordo/contratto”.
12 Ne consegue che i limiti di spesa, come previsti nel detto contratto, devono considerarsi senz'altro vincolanti tra le parti.
IV.4. Quanto all'ulteriore censura secondo cui le prestazioni di emergenza- urgenza non rientrerebbero nel tetto di spesa, ritiene il Collegio che il Tribunale abbia correttamente scrutinato anche tale questione, ritenendo, condivisibilmente, che le previsioni dell'accordo sottoscritto dalle parti contemplassero, sia le prestazioni relative ai ricoveri ordinari, sia quelle di pronto soccorso e che queste ultime fossero incluse pertanto nella definizione del tetto di spesa.
Invero, la diversa ricostruzione offerta dalla società impugnante, tesa a distinguere le “funzioni di emergenza-urgenza” - intese quali costi operativi dell'impianto di pronto soccorso - dalle “prestazioni rese in regime di pronto soccorso”, non appare convincente.
Secondo la tesi dell'impugnante sarebbero contrattualmente sottoposte al tetto di spesa solo le prestazioni connesse ai ricoveri ordinari ed i “costi operativi dell'impianto di pronto soccorso”.
Tale interpretazione non può essere condivisa, atteso che, sia dal tenore letterale delle disposizioni contrattuali, sia dall'esame complessivo del contenuto dell'accordo stesso, emerge, con chiarezza, che le parti abbiano inteso sottoporre ai limiti di spesa tutte le prestazioni erogate, comprese quelle riferibili alle prestazioni di pronto soccorso, con la conseguenza che esse, qualora erogate extra budget, non possano essere remunerate.
Innanzitutto, il contratto è intitolato: “contratto ai sensi dell'art. 8 quinquies comma 2 del D.lgs. n. 502 e s.m.i. per le case di cura sede di Pronto Soccorso”)
e tale dato già induce a ritenere che lo stesso contempli non solo le prestazioni di ricovero ordinario, ma anche quelle di emergenza-urgenza.
L'art. 2 del contatto, inoltre, recita: “il presente contratto ha ad oggetto la fissazione dei limiti di spesa per i volumi di prestazioni di assistenza ospedaliera da erogarsi nell'anno 2016 da parte della sottoscritta ”, non CP_11 operando alcuna limitazione alle prestazioni ospedaliere derivanti da ricovero ordinario e lasciando perciò chiaramente intendere che il contratto inerisca a tutte le “prestazioni di assistenza ospedaliera”, sia che derivino da ricovero ordinario, sia che le stesse siano conseguenza di interventi di pronto soccorso.
13 Il menzionato art. 3 del contratto fa poi esplicito riferimento a “tutte le prestazioni erogate a qualsiasi tipologia di pazienti” ed “alla remunerazione delle funzioni di emergenza – urgenza”, che non possono, dunque, assolutamente essere considerate, come ritenuto dall'impugnante, un mero corrispettivo per l'organizzazione aziendale del servizio di pronto soccorso, ma devono essere invece intese, in senso dinamico, come vere e proprie prestazioni ospedaliere.
Né può rilevare, in proposito, la circostanza, pure dedotta dall'impugnante, secondo cui il costo di tali ultime prestazioni non sarebbe preventivabile.
Invero, al numero 3 del più volte citato articolo 3 del contratto si specifica: “La sottoscritta è tenuta a programmare la propria attività, anche CP_11 avvalendosi di apposte liste di attesa, in modo da assicurare all'utenza
l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto con continuità, per
l'intero anno solare, rimanendo nel limite di spesa invalicabile fissato al precedente comma 1”.
Orbene, se è vero che la struttura convenzionata non può rifiutarsi di prestare la chiesta attività di pronto soccorso cui è abilitata, essa tuttavia dispone comunque della possibilità di programmare i ricoveri ordinari, non caratterizzati da emergenza/urgenza, attuando un programma di gestione che consenta di ricondurre entro il fissato tetto di spesa l'imprevedibile costo di pronto soccorso e quello dei ricoveri ordinari o di elezione.
IV.5. Per le ragioni sin qui esposte, condivisibilmente, dunque, il giudice di primo grado ha ritenuto di non poter, nella fattispecie, sindacare l'operato della
P.A e che, dunque, in mancanza di annullamento dei provvedimenti limitativi della spesa rimborsabile, dovesse essere rigettata la domanda contrattuale di pagamento dei corrispettivi extra-budget (si legge in sentenza: “rispetto all'azione autoritativa della P.A., la Corte di Cassazione ha evidenziato che
“nelle controversie per la corresponsione di indennità, canoni o corrispettivi relativi a concessioni di pubblici servizi, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario ex art. 133 c.p.a., comma 1, lett. c), ove la P.A. concedente eccepisca che la domanda di pagamento non sia dovuta in tutto o in parte in ragione dell'esistenza di un proprio provvedimento autoritativo, adottato sulla base di una previsione normativa, il giudice ordinario ha un potere di accertamento incidentale limitato alla sola esistenza di tale atto, nonché al rilievo
14 dell'eventuale non riconducibilità a quest'ultimo del comportamento tenuto dalla
P.A., ma non può, invece, sindacare la validità ed efficacia del provvedimento, sia perché il potere di disapplicazione della L. n. 2248 del 1865, ex art. 5, all. E,
è esercitabile unicamente nei giudizi tra privati, sia perché l'accertamento sulla materia oggetto dell'eccezione della P.A. è riservato alla giurisdizione amministrativa esclusiva, estesa anche alle situazioni di diritto soggettivo, ciò che impedisce comunque di giustificare il potere di disapplicazione assumendone come oggetto l'esercizio in funzione della tutela del diritto soggettivo vantato con la domanda (cfr. Cass., sez. un., 02/11/2018, n. 28053;
Cass., sez. un., 28/05/2019, n. 14525).
IV.6. Prive di pregio si rivelano, poi, anche le censure formulate dall'impugnante in punto di onere della prova.
Il giudice di primo grado ha, in proposito, richiamato innanzitutto i principi enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (<< in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo, il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex art. 2697
c.c., a carico della debitrice (Cass. 13/02/2018, n. 3403; Cass. CP_2
Contr 20/01/2015, n. 826)>>), rilevando come, nella fattispecie in esame, l avesse compiutamente assolto tale onere probatorio, dimostrando che, nel contratto stipulato con la casa di cura , all'art. 3, veniva Controparte_13 fissato il limite complessivo di spesa per l'anno 2015 in €. 36.793.730,00 ed altresì documentando che, con nota prot. 40643 del 20/06/2017, il Direttore
Generale dell' comunicava alla Casa Controparte_2 Controparte_11
come, all'esito delle verifiche del Tavolo Tecnico, il fatturato registrato per
[...]
l'anno 2016, al netto delle decurtazioni per cui erano state emesse note di credito, risultava pari ad € 43.562.165,94 (quindi eccedente il limite contrattuale).
La decisione è corretta.
Risultano depositati agli atti del giudizio di primo grado, oltre al contratto sottoscritto dalla in cui sono fissati i tetti di spesa, i Controparte_11
15 verbali dei tavoli tecnici, la nota prot. 40643 del 20/06/2017 e la delibera del direttore generale n. 523911 del 31.7.2017 avente ad oggetto l'incentivo “
[...]
compensazione tra sforamenti e sottoutilizzi dopo i controlli delle Parte_4
Contr Contr
”, alla quale seguiva nuova comunicazione del 29/08/2017. Contr Ritiene il Collegio che l abbia compiutamente allegato e comprovato l'eccepito superamento del tetto di spesa, dal momento che, oltre al contratto stipulato in data 4.4.2017 (che, all'art. 3, fissava il limite complessivo di spesa per l'anno 2016 in €. 36.793.730), risulta depositata la nota di credito nota prot.
40643 del 20/06/2017, con la quale il Direttore Generale e l.r.p.t. dell'
[...]
comunicava al l.r.p.t. della CP_2 Controparte_14
all'esito delle verifiche del Tavolo Tecnico, che erano pervenute: la nota di
[...] credito n.54/FE relativa ai controlli sanitari ed amministrativi, con la quale erano state accettate da parte della società appellante le decurtazioni di cui al D.C.A.
n.6/2011, per le prestazioni erogate in regime di ricovero ordinario e di D.H., relativo all'anno 2016, per un importo di € 527.644,25, nonché la nota di credito n. 119/FE per i Drg ad elevato tasso di inappropriatezza, per un importo di €
272.984,60.
Con la detta nota del 20.6.2017, era dunque comunicato che il fatturato registrato per l'anno 2016, al netto delle note di credito, era pari ad €
43.562.165,94 (importo eccedente il limite contrattuale) e che, al fine del pagamento del conguaglio, la avrebbe Controparte_14 dovuto emettere nota di credito per un importo di € 6.768.435,94, importo poi rettificato in € 5.184.780,39, a seguito della menzionata delibera del direttore generale n. 523911 del 31.7.2017.
La Casa di Cura, in riscontro alla comunicazione sopra indicata, emetteva nota credito n. 160/FE-2017 del 30/08/2017 per l'importo di € 5.184.780,39.
Ciò posto, deve ribadirsi che i limiti di spesa previsti nel contratto del 2017 devono considerarsi vincolanti per le parti, posto che all'art. 2 è prevista una eventuale modificazione degli stessi (come peraltro avvenuto) solo per la
“redistribuzione successiva a chiusura dell'esercizio di riferimento, dell'incentivo per le prestazioni di ”, nonché per la mera “possibilità di Parte_4 redistribuzione successiva, a chiusura dell'esercizio di riferimento, della spesa eventualmente risultata inutilizzata da parte di altre Case di Cura, in favore delle Case di Cura che hanno ecceduto il budget”; mentre all'art. 3, dopo la
16 fissazione, al comma 1 del limite di spesa è espressamente stabilito che : “La sottoscritta non potrà erogare nel 2016 un volume di prestazioni CP_11
Contr
…che comporti un onere economico a carico della in cui opera maggiore del limite di spesa fissato al comma precedente”, dato che conferma la natura cogente dei tetti di spesa pattuiti. Cont Orbene, la richiamata documentazione e le specifiche allegazione della in ordine al superamento del tetto di spesa di struttura come fissato in contratto non sono state oggetto di alcuna specifica contestazione ad opera dell'odierna impugnante nel primo grado del giudizio (avendo la stessa solo genericamente rilevato, negli scritti difensivi finali, l'inidoneità di tale documentazione e la Contr rilevanza probatoria della nota prot. 40643 del 20/06/2017, depositata dall' , nulla osservando sull'avvenuto superamento del tetto di spesa come fissato in contratto.
Le difese esplicate dall'appellante non soddisfano l'onere posto dall'art. 115
c.p.c., che impone alle parti di contestare in termini specifici le circostanze di fatto dedotte dalla controparte (cfr. sul punto anche Cass. 16970/2018).
Inoltre, come precisato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 17889/2020), “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.”. Cont Allegata, dunque, dall la circostanza del superamento del tetto di spesa, attraverso la documentazione su indicata, la , nella prima difesa CP_11 utile, avrebbe dovuto offrire argomenti contrari a quanto puntualmente dedotto dalla controparte.
Né la dedotta circostanza del superamento del tetto di spesa, né la richiamata documentazione risultano, invece, essere state oggetto di specifica e tempestiva contestazione ad opera dell'odierna appellante che, solo in sede di Contr comparsa conclusionale, si è limitata ad osservare che “l nel corso del presente giudizio non ha in alcun modo dimostrato la riconducibilità delle Contr suddette prestazioni al di fuori dei tetti di spesa. I documenti prodotti dall' sono inidonei a provare che le prestazioni di cui si discute siano state rese over budget, non servono all'uopo i verbali dei tavoli tecnici né tanto meno la determina di individuazione del saldo 2016, essendo tutti, inidonei a stabilire che le prestazioni di cui si discute non siano dovute perché eccedenti il limite di
17 Contr spesa, l'attività svolta dall' nel corso del 2016 non prova quanto sostenuto in questa sede dalla difesa di parte convenuta”.
Nella richiamata nota del 20.6.2017, invece, si dava espressamente conto del fatto che erano pervenute note di credito, con le quali erano state accettate da parte della società appellante le decurtazioni effettuate all'esito delle verifiche del Tavolo Tecnico e che il fatturato registrato per l'anno 2016, al netto delle stesse eccedeva il limite contrattuale.
A fronte di tali allegazioni specifiche, considerato che il tetto di spesa risultava fissato in contratto per singolo centro, che il fatturato relativo a ciascun anno di riferimento e l'eventuale sforamento del tetto contrattualmente previsto rientrano nel potere di controllo della struttura erogatrice delle prestazioni sanitarie, l'odierna impugnante avrebbe potuto e dovuto contestare i dati Contr allegati dall' e non limitarsi, peraltro solo nelle difese finali, a contestare genericamente l'inidoneità dei documenti dalla stessa prodotti, senza peraltro contestare il fatto dell'avvenuto superamento del tetto di spesa.
IV.7. Alla luce delle considerazioni sin qui enucleate, appare chiaro che non possa trovare accoglimento neanche la censura relativa al rigetto della domanda formulata ex art. 2041 c.c..
Come precisato dalla Suprema Corte: “Il punto di partenza è costituito dalla nota sentenza 26 maggio 2015, n. 10798, delle Sezioni Unite di questa Corte la quale, innovando rispetto al passato, ha stabilito che il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ai sensi dell' art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che
l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di
"arricchimento imposto". Alla luce di questa pronuncia emerge, contrariamente
a quanto l'odierna parte ricorrente sostiene, la possibilità che acquisti rilevanza il carattere non voluto o inconsapevole di tale arricchimento a favore dell'ente pubblico.
Dando seguito a tale impostazione, alcune successive pronunce hanno escluso che il superamento dei tetti di spesa imposti a carico delle case di cura accreditate possa legittimare queste ultime ad agire ai sensi dell'art.
18 2041 c.c., per ottenere la differenza. Giova richiamare, in proposito, l'ordinanza
24 aprile 2019, n. 11209, e le già citate sentenze n. 27608 del 2019 e n. 13884 del 2020. Queste due ultime pronunce, in particolare, ricollegandosi alla complessa problematica esaminata a proposito dei primi tre motivi, hanno affermato che la sussistenza di un tetto di spesa - che nel caso odierno era inserito nell'Accordo del 21 luglio 2011 - dimostra che l'azienda sanitaria ha già manifestato implicitamente il proprio rifiuto di una spesa superiore. Il che viene Contr a significare che l'eventuale arricchimento conseguito dalla in conseguenza delle prestazioni fornite dalle case di cura accreditate determina il carattere "imposto" di tale arricchimento, per cui l'azione prevista dall'art. 2041 cit., non può essere ammessa. E' appena il caso di aggiungere, del resto, che se così non fosse l'intero sistema dei tetti di spesa ne verrebbe vanificato, potendo la parte privata ottenere attraverso uno strumento giuridico diverso esattamente quello che la legge non intende riconoscerle” (cfr. Corte di
Cassazione, sentenza cit. n. 26334/2021).
Inoltre, pur volendo astrattamente ritenere che l'autorizzazione ex DGR 285/05 allo svolgimento di prestazioni sanitarie di pronto soccorso ad opera della Contr possa riflettere la volontà dell' di consentire una Controparte_15 spesa superiore per tali prestazioni, non si può negare che nella successiva attività negoziale la stessa abbia espresso una volontà opposta, ponendo qualsiasi onere economico eccedente il limite di spesa convenuto a carico della stessa Casa di cura.
Peraltro, l'azione ex art. 2041 c.c. ha carattere residuale, come espressamente sancito dall'art. 2042 c.c., residualità che, nella specie, non ricorre, giacché la domanda di adempimento contrattuale proposta in via principale è risultata infondata, in quanto il pagamento del corrispettivo richiesto è escluso proprio dagli accordi negoziali e dalle norme in essi richiamate, che regolano il rapporto inter partes e non per insussistenza del titolo negoziale che attribuisca all'attore il relativo diritto (Cassazione civile, Sez. I, 13.06.2018, n. 15496).
Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
V. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c. e, conseguentemente,
l'appellante e l'appellata (che ha Parte_1 Controparte_3
19 aderito integralmente all'appello) devono rifondere le spese del presente giudizio in favore delle parti appellate e l' . Controparte_4 Controparte_2
La concreta liquidazione è determinata, come da dispositivo, in un importo compreso tra i valori tabellari minimi e medi previsti dal D.M. n. 55/2014, nella nuova versione risultante a seguito delle modifiche apportate dal D.M. n.
147/2022, con esclusione della fase istruttoria non espletata e tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1 pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo articolo per la proposta impugnazione, integralmente respinta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di appello notificato in Parte_1 data 4.10.2021, avverso la sentenza n. 7530/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 20.09.2021, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna e in solido, alla Parte_1 Controparte_3 rifusione in favore delle parti appellate e l Controparte_4 Controparte_2 delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 20.000,00 a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e C.P.A, come per legge, per ciascuna parte;
3) dà della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo articolo per la proposta impugnazione.
Napoli, 11.9.2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Lucia Minauro Il Presidente
Dr. Michele Magliulo
20
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, VII sezione civile (già terza bis), così composta: dr. Michele Magliulo Presidente dr. Paolo Mariani Consigliere dr.ssa Lucia Minauro Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta n. 4021/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 7530/2021, emessa ex art. 281-sexies c.p.c. il 20/09/2021, pendente tra
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentate e difesa dall'avv. Barbara Savastano (C.F.:
; C.F._1
CP_1
e
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede in Frattamaggiore (NA), rappresentata e difesa dall'avv. Guglielmo Ara (C.F.: , elettivamente domiciliati C.F._2 presso la sede dell'avvocatura aziendale in Frattamaggiore (NA) alla Via P.M.
AR (Palazzo ex Inam); nonché
con socio unico, (C.F.: ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Savastano,
(C.F.: ; C.F._1
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_4 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso la sede in alla via CP_2
S. Lucia n. 81, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Niceforo (C.F.:
; C.F._3
-APPELLATI
Conclusioni: come da note di udienza del 15/05/2025
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
I.1. Con atto di citazione notificato in data 26.7.2019, la Controparte_3 conveniva in giudizio la e l innanzi al Controparte_4 Controparte_2
Tribunale di Napoli, deducendo a fondamento delle proprie domande:
- che, con Delibera della Giunta Regionale 285 del 25/2/2005 della CP_4
la era stata definitivamente
[...] CP_5 Parte_2 autorizzata all'esercizio delle funzioni di Pronto Soccorso Attivo;
- che, con Decreto n. 61 del 4 agosto 2011 del commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di Rientro dal disavanzo sanitario, in attuazione del decreto ministeriale n. 65 del 22 ottobre 2010, era stato approvato l'Accordo tra la e recante, al punto 6, la seguente Controparte_4 Pt_2 Parte_2 disposizione: “In caso di impossibilità- per l a far fronte Controparte_2
Contr alla scadenza ai pagamenti di cui al punto precedente, la competente dovrà trasmettere alla Regione, entro i 20 giorni precedenti la data di scadenza, un attestato di liquidazione dell'importo in scadenza, chiedendo alla di anticipare il pagamento per suo conto. In tal caso, la CP_4
entro 20 giorni dal ricevimento della suddetta attestazione CP_4 effettuerà direttamente il pagamento a favore delle strutture, rivalendosi successivamente sulle inadempienti, mediante trattenuta a valere CP_6 sulla successiva rimessa mensile di parte corrente di competenza delle Contr stesse. In ogni caso, qualora la competente non provveda al pagamento alla scadenza, la Regione tratterrà l'importo dalla prima rimessa mensile utile”;
- che, per l'anno 2016, il contratto di convenzionamento era stato sottoscritto con l' in data 4 aprile 2017 e che, in forza delle prestazioni Controparte_2 rese per l'anno 2016 in regime di pronto soccorso, la era Parte_2 creditrice nei confronti dell' e della Controparte_2 CP_4 della residua somma di € 2.579.382,14 per prestazioni erogate in
[...]
Contr favore dell' ma da quest'ultima non remunerate;
- di aver acquisito, con atto di cessione pro-soluto - sottoscritto in data 12 marzo 2018 per notaio di (n. di Repertorio 137825 e n. Persona_1 CP_2 di Raccolta 30556, registrato in data 26 marzo 2018, n. 6119/1T) e ritualmente notificato all' , quale debitrice, in data 29 marzo Controparte_2
2 2018 - i crediti scaduti, relativi all'annualità 2016, vantati da Parte_2 nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 nord in ragione
[...]
Contr delle prestazioni erogate in regime di convenzione con la stessa
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva all'adito giudice di accogliere le seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
- Concedere a CP_7 Controparte_8 Controparte_2
Ordinanza provvisoriamente esecutiva ex art 186 ter c.p.c., per la somma di
Euro 2.579.382,14, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 e Decreto legge
132/2014 art. 17, in riforma dell'art. 1284
- Nel merito
Condannare la e/o l al pagamento Controparte_4 Controparte_2 della somma di 2.579.382,14 oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 e Decreto legge 132/2014 art. 17, in riforma dell'art. 1284
- In subordine condannare la e/o l per indebito Controparte_4 CP_2 arricchimento ex art. 2041 c.c. e conseguentemente condannare la CP_4
e/o l al risarcimento dei danni sofferti da
[...] CP_2 Parte_2 per la somma che sarà quantificata in corso di causa, oltre interessi ex
[...] artt. 4 e 5 D. Lgs. 231/02 e rivalutazione;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
I.2. Si costituiva in giudizio l , contestando la domanda Controparte_2 attorea ed eccependone l'inammissibilità, nonché l'infondatezza nel merito, per violazione dell'art. 8 del contratto di convenzionamento del 4 aprile 2017 sottoscritto tra e . Parte_2 Controparte_2
I.3. Si costituiva in giudizio la , eccependo la propria carenza Controparte_4 di legittimazione passiva, attesa la sua estraneità al rapporto concessorio Contr intercorso tra e l nonché l'inammissibilità e l'infondatezza Pt_2 Parte_2 della pretesa attorea, trovando la remunerabilità delle prestazioni rese da
[...] un limite invalicabile nel rispetto dei tetti di spesa fissati per l'anno di Parte_2 riferimento.
I.4. Il 10.03.2020, infine, si costituiva ex art. 111 c.p.c. Parte_1 subentrando, quale nuovo titolare del credito per cui è causa, nelle domande poste da Controparte_3
3 I.5. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Napoli così provvedeva:
<
1. Rigetta le domande proposte dalla parte attrice cui è Controparte_3 succeduta ex art.111 c.p.c. la interventrice;
Parte_1
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio>>.
II. Il giudizio di appello
II.1. Con atto di citazione notificato il 4.10.2021, ha Parte_1 proposto appello avverso tale sentenza, chiedendo a questa Corte di:
- “In via preliminare: Revocare la Sentenza n. 7530/2021 pubbl. il 20/09/2021
RG n. 23530/2019 Repert. n. 10907/2021 del 20/09/2021 Dott. Giovanni
Scotto di Carlo Sez. X civile Tribunale di Napoli;
- Nel merito: Condannare la e/o l al Controparte_4 Controparte_2 pagamento della somma di 2.579.382,14 oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 e
Decreto legge 132/2014 art. 17, in riforma dell'art. 1284.
- In subordine: Condannare la e/o l per Controparte_4 Controparte_2 indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. e conseguentemente condannare la
e/o l al risarcimento dei danni sofferti Controparte_4 Controparte_2 da per la somma che sarà quantificata in corso di causa, oltre Parte_2 interessi ex artt. 4 e 5 D. Lgs. 231/02 e rivalutazione;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
II.2. In data 7.2.2022 si è costituita la dichiarando di aderire Controparte_3
a tutte le difese dell'appellante (testualmente: “con intervento adesivo nell'interesse di richiamandone integralmente l'atto di Parte_1 citazione in appello, il cui contenuto si intende pertanto integralmente assunto”).
II.3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.02.2022, si è costituita l , deducendo l'infondatezza nel merito della Controparte_2 proposta impugnazione e chiedendone il rigetto.
II.4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.4.2025, si è altresì costituita la eccependo la propria carenza di Controparte_4 legittimazione passiva, oltre che l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito della proposta impugnazione.
II.5. Dopo alcuni rinvii di ufficio, all'udienza del 15.05.2025, la causa è stata riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4 III. I motivi di impugnazione
Con la proposta impugnazione, l'odierna appellante contesta la sentenza, articolando diversi motivi di impugnazione, che possono riassumersi come di seguito indicato.
III.1. Innanzitutto, l'impugnante sostiene che il Tribunale abbia erroneamente inquadrato la vicenda per cui è causa nella fattispecie del superamento dei tetti di spesa, omettendo di pronunciarsi sulla questione di diritto relativa alla vigenza della DGR n. 285/05 e alla previsione in essa contenuta (secondo cui le prestazioni di pronto soccorso non sono sottoposte ai tetti di spesa).
Secondo la ricostruzione dell'impugnante, il giudice di prime cure, sul presupposto che la chiedesse “la condanna della Controparte_3 CP_2
e della al pagamento della somma predetta a titolo
[...] Controparte_4 di corrispettivo contrattuale delle prestazioni rese” e che le previsioni Contr contrattuali relative al contratto di convenzionamento con l <includono nella definizione di tetto di spesa anche “la remunerazione delle funzioni di emergenza-urgenza”>>, avrebbe erroneamente giudicato non condivisibile la tesi secondo cui nel tetto di spesa in questione non dovrebbero rientrare le prestazioni rese in regime di pronto soccorso.
III. 2. Le motivazioni del Tribunale sarebbero incongruenti, in quanto la domanda giudiziale non avrebbe ad oggetto la richiesta di un corrispettivo contrattuale, essendo le prestazioni di pronto soccorso state rese non in forza del contratto di convenzionamento sottoscritto ex D.lgs. n. 502/1992, quanto piuttosto della DGR 285/05, con la quale era stata autorizzata Parte_2 all'esercizio delle funzioni di pronto soccorso e inserita nel circuito SIRES 118.
III.3. In particolare, sottolinea l'impugnante, non sarebbe un Parte_2 ordinario soggetto privato accreditato, ma rappresenterebbe una realtà composita nell'ambito delle quale coesistono: - da un lato la struttura privatistica che eroga, in forza di un contatto di convenzionamento annuale sottoscritto ai sensi del D. lgs. 502/1992, tutto quanto possa essere di fatto passibile di programmazione, - vale a dire le prestazioni in elezione e le c.d. “funzioni” di pronto soccorso ovvero i costi fissi di impianto del presidio necessari a coprirne l'operatività 24 ore al giorno, 7 giorni su sette;
- dall'altro, la struttura con funzioni di natura pubblica che, equiparata a presidio ospedaliero, svolge di
5 fatto, a pari di qualunque presidio pubblico, un'attività di servizi che per sua stessa natura non è programmabile e come tale correttamente regolata da una disciplina ad hoc, ovvero la DGR n. 285/2005, confermata dalla DGR n. 41/04 di modifica della DGR n. 48/03 che definisce come “non sottoposte ai limiti di spesa le prestazioni effettuate in emergenza-urgenza dalle strutture attualmente inserite nella rete SIRES.”
Assumerebbero rilievo, nella fattispecie, due autonome fonti normativo- regolamentari perfettamente autonome: da un lato, il D.lgs. n. 502/1992, che regola solo quanto passibile di programmazione finanziaria, ossia l'erogazione delle prestazioni in elezione e delle “funzioni” di pronto soccorso;
dall'altro, la
DGR 285/05, che regola l'erogazione, in quanto struttura con funzioni pubbliche, delle “prestazioni” di pronto soccorso, non sottoponibili per loro natura ad alcun vincolo di spesa.
L'appellante sostiene poi che il riconoscimento a favore di della Parte_2 qualifica di “presidio ospedaliero” (richiamando, nelle difese finali, anche la recente sentenza del Cons. St., 7.4.2025, n. 2954) renderebbe superfluo discorrere di un tetto di spesa per le prestazioni erogate dalla stessa.
Bisognerebbe, infatti, considerare che “ai fini dell'operatività del meccanismo dei cd. tetti di spesa, da un lato stanno le strutture pubbliche e quelle ad esse equiparate (Ospedali classificati, etc.), dall'altro quelle private CP_9 accreditate. Solo per le seconde, invero, ha senso parlare di imposizione di un limite alle prestazioni erogabili;
mentre per le strutture che risultano consustanziali al sistema sanitario nazionale (Ospedali pubblici, Ospedali classificati, etc.) non è neppure teorizzabile l'interruzione delle CP_9 prestazioni agli assistiti al raggiungimento di un ipotetico limite eteronomamente fissato”;
III.4. Il giudice di primo grado avrebbe dunque confuso il concetto di
“prestazione” con quello di “funzione”, mentre il linguaggio tecnico utilizzato nel contratto sarebbe stato volutamente scelto per operare una distinzione inderogabile tra i diversi ambiti, sicché il contratto di individuazione del tetto di spesa per l'anno 2016 definirebbe, all'interno del budget, oltre alle prestazioni elettive, solo ed esclusivamente le “funzioni di emergenza urgenza”, ovvero i costi di impianto del pronto soccorso (gli unici programmabili in quanto afferenti ad attrezzature e di composizione organica ad hoc), mentre il costo delle
6 prestazioni rese in regime di pronto soccorso non sarebbe in alcun modo contemplato dal detto budget.
Osserva l'impugnante che il flusso dei ricoveri d'urgenza è infatti orientato e Contr gestito dalla e dalla sia attraverso la centrale del 118 che dalle CP_4 direzioni dei presidi ospedalieri pubblici, che sovente impongono, per particolari esigenze, accessi al Pronto Soccorso necessitanti di ricovero pur con la consapevolezza della mancanza di posti letto disponibili o ingenti trasferimenti coatti di ammalati, che dagli ospedali pubblici vengono dirottati a Parte_2 dal medesimo servizio del SIRES, anche successivamente al superamento del budget di struttura.
Conseguentemente, seppure non dovute in forza del contratto di convenzionamento, le dette prestazioni sarebbero in ogni caso dovute a diverso titolo in forza della delibera di autorizzazione del pronto soccorso.
III.5. La sentenza di primo grado sarebbe altresì errata, nella parte in cui il primo giudice afferma che “nell'ambito dei singoli Servizi sanitari regionali, la fissazione del tetto di spesa è un momento fondamentale ed ineludibile, in quanto consente di effettuare il necessario raccordo tra l'attività assistenziale diretta ai cittadini e lo stanziamento finanziario a tal fine previsto.”
In materia la Corte Europea di Giustizia (sentenza n. 777 del 23 settembre 2020 della IV sez.), in linea con il Consiglio di Stato (sentenza n. 04908/2020 del 3 agosto 2020), avrebbe confermato in via definitiva il principio di diritto in base al quale: le cure prestate al di fuori dell'attività programmabile, per necessità di essere ricevute dal paziente urgentemente, non possono essere negate, con la conseguenza che il relativo rimborso non è tale da pregiudicare l'equilibrio finanziario che impone nella gestione dell'attività ordinaria l'osservanza dei tetti di spesa.
Nella specie, la non avrebbe dimostrato di aver efficacemente CP_4 programmato il budget assegnata alla Casa di Cura ed avrebbe “in Parte_2 maniera parassitaria” fruito dei suoi servizi, rifiutandosi di corrispondere il relativo corrispettivo ed imponendo al privato la sottoscrizione di un contratto che violerebbe tutti gli obblighi a suo carico.
La mancata remunerazione delle prestazioni rese da non Parte_2 trovando un fondamento legittimo, vista la natura di presidio ospedaliero cui la
Casa di cura è stata inserita per effetto della DCA 285/05, andrebbe ricondotta,
7 secondo tale prospettazione, ad un'inadeguata programmazione della spesa pubblica da parte della . CP_4
III.6. Quanto alla dimostrazione che le prestazioni di cui si discute siano state rese oltre il limite di spesa assegnato dal contratto, secondo l'impugnante, il Contr primo giudice avrebbe, del tutto immotivatamente, ritenuto che l avesse assolto a tale onere probatorio, su di essa incombente, sulla base dell'individuazione del budget contrattualmente convenuto in euro 36.793.730, il cui superamento sarebbe stato comunicato alla cedente originaria dal Direttore
Generale all'esito del tavolo tecnico.
La nota protocollo n. 40643 del 20 giugno 2016, quale mero atto di parte, non potrebbe considerarsi probante in ordine alla circostanza che le prestazioni in oggetto siano state rese oltre i limiti di spesa, non essendovi neanche coincidenza numerica con la somma oggetto della presente domanda e quanto Contr richiesto dall' a titolo di nota di credito.
III.7. Infine, la sentenza sarebbe errata anche nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto non fondata la domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. subordinatamente proposta, atteso che le prestazioni in oggetto trarrebbero origine dalla Delibera 285/2005, che ritiene non sottoponibili ai limiti di spesa le prestazioni di pronto soccorso e non si verterebbe, nella specie, in tema di arricchimento imposto (come tale non passibile di indennizzo alcuno).
IV L'appello non può trovare accoglimento.
IV.1. Il giudice di primo grado ha correttamente inquadrato la vicenda oggetto del presente giudizio nell'ambito della disciplina del rapporto di concessione di pubblico servizio intercorrente tra le aziende sanitarie locali e i centri privati accreditati.
L'istituto dell'accreditamento, che permette all'utenza di rivolgersi a forme di assistenza sanitaria erogate dalle strutture sanitarie accreditate (calmierando i costi del settore privato), mira a realizzare il difficile bilanciamento tra il diritto alla salute, garantito dall'art. 32 della Costituzione e l'interesse pubblico al contenimento della spesa, attesa la scarsità delle risorse disponibili rispetto alle numerose richieste di assistenza sanitaria da parte degli utenti del SSN.
In particolare, il D.Lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 502 prevede che le “strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio
8 sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali di cui all'art.
8-quinquies e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attività svolte nell'ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento” (art.
8-sexies, comma 1); le Regioni stabiliscono i
“criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura” (art.
8-quinquies, comma 1, lett. d).
Le Regioni determinano, dunque, i limiti relativi alla spesa sanitaria, mentre le aziende sanitarie locali e le singole strutture accreditate stipulano gli “accordi” aventi ad oggetto l'acquisto, da parte delle prime, del volume massimo di prestazioni sanitarie erogabili dalle seconde nell'anno di riferimento.
Come precisato dalla Suprema Corte, il tetto di spesa determinato dalle regioni rappresenta un vincolo invalicabile per il contenimento della spesa pubblica, atteso che anche il sistema sanitario deve garantire il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica al fine di creare una situazione di equilibrio finanziario attraverso la programmazione e pianificazione dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti all'interno del sistema (Cass. civ., sez. 3, n.
27608 del 2019).
In tale contesto “gli operatori privati restano liberi di valutare la convenienza a continuare ad operare in regime di accreditamento accettando le limitazioni imposte, oppure continuare ad operare privatamente” (Corte Cost., 26 maggio
2005, n. 200). Contr La c.d. “clausola di salvaguardia” inserita negli accordi stipulati tra rappresenta poi un impegno dei contraenti privati al rispetto ed accettazione dei vincoli di spesa.
Anche se l'instaurazione del rapporto concessorio di accreditamento comporta, dunque, in buona sostanza, l'inserimento dell'accreditato, in modo continuativo e sistematico, nell'organizzazione della P.A. relativamente al settore dell'assistenza sanitaria, tuttavia la natura di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi assunti (Cass., Sez. Un., 18/06/2019, n. 163363).
9 IV.2. Tanto premesso, non può ritenersi, come preteso dall'impugnante, che la
Delibera 25 febbraio 2005, n. 285 costituisca la fonte dell'obbligazioni di Contr pagamento a carico dell' o della per le prestazioni di pronto CP_4 soccorso per cui è causa.
Tale delibera, rappresentando con tutta evidenza un mero provvedimento di autorizzazione all'esercizio delle funzioni di pronto soccorso, non ha natura regolamentare e non può essere considerata come sovraordinata rispetto ai successivi accordi contrattuali intervenuti tra le parti (cfr., sul punto, Corte
d'Appello di Napoli sent. n. 5296/2018, confermata dalla Suprema Corte di
Cassazione con sentenza n. n.26334/2021 del 20/05/2021), fra i quali il contratto di convenzionamento del 4 aprile 2017, al quale, correttamente, il giudice di primo grado ha ricollegato la domanda di pagamento delle prestazioni per cui è causa.
Nello stesso atto introduttivo del giudizio di primo grado, del resto, la stessa cessionaria rivendicava la corresponsione delle prestazioni rese dalla
[...] in virtù del rapporto concessorio di accreditamento: ( crediti Controparte_10 acquistati da traggono origine dalle prestazioni rese da CP_3 [...]
(di seguito che è azienda esercente attività Controparte_11 Parte_2 imprenditoriale di servizi e prestazioni sanitarie in favore della CP_4
ancor prima che fossero costituite le USL, oggi in forza della
[...] CP_6
L. 23.12.78 n° 833;
3. Ai sensi del DLGS. 30.12.92 n° 502 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, della L. 724/1994 art. 6 comma 6, al suddetto rapporto di convenzione con la Regione, è subentrata la oggi Parte_3 CP_2 nord della Campania;
Contr
4. Con detta quindi, è proseguito il contratto alle medesime modalità senza che vi fosse alcuna sostituzione.
5. Con Delibera della Giunta Regionale 285 del 25/02/2005 della CP_4
è stata poi anche definitivamente
[...] Controparte_11 autorizzata all'esercizio delle funzioni di Pronto Soccorso Attivo. (doc. 2)
6. Con Decreto n. 61 del 4 agosto 2011, del commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di Rientro dal disavanzo sanitario è stato approvato
l'Accordo tra la e in attuazione del decreto Controparte_4 Parte_2 commissariale n. 65 del 22 ottobre 2010. (doc. 3)
10 Al punto 6 del suddetto accordo, in ordine alle modalità di pagamento delle prestazioni rese da è stato concordato quanto segue: “In caso di Pt_2 Parte_2 impossibilità- per l a far fronte alla scadenza ai pagamenti di Controparte_2
Contr cui al punto precedente, la competente dovrà trasmettere alla Regione, entro i 20 giorni precedenti la data di scadenza, un attestato di liquidazione dell'importo in scadenza, chiedendo alla di anticipare il pagamento per CP_4 suo conto. In tal caso, la entro 20 giorni dal ricevimento della suddetta CP_4 attestazione effettuerà direttamente il pagamento a favore delle strutture, rivalendosi successivamente sulle inadempienti, mediante trattenuta a CP_6 valere sulla successiva rimessa mensile di parte corrente di competenza delle Contr stesse. In ogni caso, qualora la competente non provveda al pagamento alla scadenza, la Regione tratterrà l'importo dalla prima rimessa mensile utile.”
7. eroga, quale Casa di cura privata, prestazioni di assistenza Parte_2 ospedaliera, in regime di Convenzione con l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 nord, ai sensi del D. Lgs n. 502/1992 e oggi in regime di accreditamento definitivo in forza del Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n. 119 del 31 ottobre 2014 (doc. 4).
1) Per l'anno 2016 il contratto di convenzionamento è stato sottoscritto con
l in data 4 aprile 2017…)”. Controparte_2
IV.3. Nessun rilievo può assumere, poi, il riconoscimento a della Parte_2 qualifica di “presidio ospedaliero”, stabilmente inserito nella rete emergenziale
SIRES- 118 e, dunque nel SSN.
Tale dedotta circostanza non rende affatto superflua, infatti, la verifica dell'eventuale superamento del tetto di spesa che, come già chiarito dal giudice di prime cure, rappresenta un atto autoritativo della Pubblica Amministrazione.
Al riguardo, “Le Sezioni Unite (…) hanno insegnato in più di un'occasione che il regime dell'accreditamento è di natura concessoria (sentenze 14 gennaio 2015,
n. 473, e 18 giugno 2019, n. 16336) e hanno attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario le cause aventi ad oggetto il pagamento dei corrispettivi eccedenti i limiti di spesa a condizione che sia stato preventivamente annullato in sede giurisdizionale il provvedimento che stabiliva il c.d. tetto (ordinanza 16 ottobre 2019, n. 26200). Solo dopo l'eliminazione di quel provvedimento, infatti, la causa non involge più l'esercizio di un potere autoritativo della P.A. e si fonda
11 sul diritto soggettivo all'esatto adempimento di un'obbligazione” (Cass. civ., ord.
n. 26334/2021).
Ciò posto, l'odierna appellante non ha proceduto ad impugnare il provvedimento di fissazione del vincolo di spesa. Né può procedersi alla disapplicazione del provvedimento amministrativo di fissazione dello stesso
(essendo il potere di disapplicazione della L. n. 2248 del 1865, ex art. 5, all. E, esercitabile unicamente nei giudizi tra privati).
Appare poi decisivo rimarcare che la ha sottoscritto, Controparte_11 in relazione alle prestazioni in oggetto, il contratto di convenzionamento ex
D.Lgs. n. 502/92 del 4 aprile 2017, che, all'art. 3, fissava il limite complessivo, entro il quale doveva essere contenuta la spesa per l'anno 2016, in €
36.793.730,00 “…comprensivo di tutte le prestazioni erogate a qualsiasi Contr Contr tipologia di pazienti: residenti della o di altre regionali, residenti fuori Cont regione, residenti all'estero e , nonché per la remunerazione delle funzioni di emergenza-urgenza e per l'incentivo per la complessità della casistica trattata”.
Al numero 2 del detto art. 3, si specificava inoltre: “La sottoscritta Casa di Cura non potrà erogare nel 2016 un volume di prestazioni …che comporti un onere Contr economico a carico della in cui opera maggiore del limite di spesa fissato al comma precedente”.
Inoltre, con la clausola di cui all'art. 9 dello stesso contratto (a cui veniva apposta la doppia firma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c.), l'odierna impugnante accettava: “espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”, rinunciando, altresì, “In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati sub comma 1 (ossia
i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto)”, “alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili, aventi effetti temporalmente circoscritti alla/alle annualità di erogazione delle prestazioni, regolate con il presente accordo/contratto”.
12 Ne consegue che i limiti di spesa, come previsti nel detto contratto, devono considerarsi senz'altro vincolanti tra le parti.
IV.4. Quanto all'ulteriore censura secondo cui le prestazioni di emergenza- urgenza non rientrerebbero nel tetto di spesa, ritiene il Collegio che il Tribunale abbia correttamente scrutinato anche tale questione, ritenendo, condivisibilmente, che le previsioni dell'accordo sottoscritto dalle parti contemplassero, sia le prestazioni relative ai ricoveri ordinari, sia quelle di pronto soccorso e che queste ultime fossero incluse pertanto nella definizione del tetto di spesa.
Invero, la diversa ricostruzione offerta dalla società impugnante, tesa a distinguere le “funzioni di emergenza-urgenza” - intese quali costi operativi dell'impianto di pronto soccorso - dalle “prestazioni rese in regime di pronto soccorso”, non appare convincente.
Secondo la tesi dell'impugnante sarebbero contrattualmente sottoposte al tetto di spesa solo le prestazioni connesse ai ricoveri ordinari ed i “costi operativi dell'impianto di pronto soccorso”.
Tale interpretazione non può essere condivisa, atteso che, sia dal tenore letterale delle disposizioni contrattuali, sia dall'esame complessivo del contenuto dell'accordo stesso, emerge, con chiarezza, che le parti abbiano inteso sottoporre ai limiti di spesa tutte le prestazioni erogate, comprese quelle riferibili alle prestazioni di pronto soccorso, con la conseguenza che esse, qualora erogate extra budget, non possano essere remunerate.
Innanzitutto, il contratto è intitolato: “contratto ai sensi dell'art. 8 quinquies comma 2 del D.lgs. n. 502 e s.m.i. per le case di cura sede di Pronto Soccorso”)
e tale dato già induce a ritenere che lo stesso contempli non solo le prestazioni di ricovero ordinario, ma anche quelle di emergenza-urgenza.
L'art. 2 del contatto, inoltre, recita: “il presente contratto ha ad oggetto la fissazione dei limiti di spesa per i volumi di prestazioni di assistenza ospedaliera da erogarsi nell'anno 2016 da parte della sottoscritta ”, non CP_11 operando alcuna limitazione alle prestazioni ospedaliere derivanti da ricovero ordinario e lasciando perciò chiaramente intendere che il contratto inerisca a tutte le “prestazioni di assistenza ospedaliera”, sia che derivino da ricovero ordinario, sia che le stesse siano conseguenza di interventi di pronto soccorso.
13 Il menzionato art. 3 del contratto fa poi esplicito riferimento a “tutte le prestazioni erogate a qualsiasi tipologia di pazienti” ed “alla remunerazione delle funzioni di emergenza – urgenza”, che non possono, dunque, assolutamente essere considerate, come ritenuto dall'impugnante, un mero corrispettivo per l'organizzazione aziendale del servizio di pronto soccorso, ma devono essere invece intese, in senso dinamico, come vere e proprie prestazioni ospedaliere.
Né può rilevare, in proposito, la circostanza, pure dedotta dall'impugnante, secondo cui il costo di tali ultime prestazioni non sarebbe preventivabile.
Invero, al numero 3 del più volte citato articolo 3 del contratto si specifica: “La sottoscritta è tenuta a programmare la propria attività, anche CP_11 avvalendosi di apposte liste di attesa, in modo da assicurare all'utenza
l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto con continuità, per
l'intero anno solare, rimanendo nel limite di spesa invalicabile fissato al precedente comma 1”.
Orbene, se è vero che la struttura convenzionata non può rifiutarsi di prestare la chiesta attività di pronto soccorso cui è abilitata, essa tuttavia dispone comunque della possibilità di programmare i ricoveri ordinari, non caratterizzati da emergenza/urgenza, attuando un programma di gestione che consenta di ricondurre entro il fissato tetto di spesa l'imprevedibile costo di pronto soccorso e quello dei ricoveri ordinari o di elezione.
IV.5. Per le ragioni sin qui esposte, condivisibilmente, dunque, il giudice di primo grado ha ritenuto di non poter, nella fattispecie, sindacare l'operato della
P.A e che, dunque, in mancanza di annullamento dei provvedimenti limitativi della spesa rimborsabile, dovesse essere rigettata la domanda contrattuale di pagamento dei corrispettivi extra-budget (si legge in sentenza: “rispetto all'azione autoritativa della P.A., la Corte di Cassazione ha evidenziato che
“nelle controversie per la corresponsione di indennità, canoni o corrispettivi relativi a concessioni di pubblici servizi, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario ex art. 133 c.p.a., comma 1, lett. c), ove la P.A. concedente eccepisca che la domanda di pagamento non sia dovuta in tutto o in parte in ragione dell'esistenza di un proprio provvedimento autoritativo, adottato sulla base di una previsione normativa, il giudice ordinario ha un potere di accertamento incidentale limitato alla sola esistenza di tale atto, nonché al rilievo
14 dell'eventuale non riconducibilità a quest'ultimo del comportamento tenuto dalla
P.A., ma non può, invece, sindacare la validità ed efficacia del provvedimento, sia perché il potere di disapplicazione della L. n. 2248 del 1865, ex art. 5, all. E,
è esercitabile unicamente nei giudizi tra privati, sia perché l'accertamento sulla materia oggetto dell'eccezione della P.A. è riservato alla giurisdizione amministrativa esclusiva, estesa anche alle situazioni di diritto soggettivo, ciò che impedisce comunque di giustificare il potere di disapplicazione assumendone come oggetto l'esercizio in funzione della tutela del diritto soggettivo vantato con la domanda (cfr. Cass., sez. un., 02/11/2018, n. 28053;
Cass., sez. un., 28/05/2019, n. 14525).
IV.6. Prive di pregio si rivelano, poi, anche le censure formulate dall'impugnante in punto di onere della prova.
Il giudice di primo grado ha, in proposito, richiamato innanzitutto i principi enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (<< in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo, il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex art. 2697
c.c., a carico della debitrice (Cass. 13/02/2018, n. 3403; Cass. CP_2
Contr 20/01/2015, n. 826)>>), rilevando come, nella fattispecie in esame, l avesse compiutamente assolto tale onere probatorio, dimostrando che, nel contratto stipulato con la casa di cura , all'art. 3, veniva Controparte_13 fissato il limite complessivo di spesa per l'anno 2015 in €. 36.793.730,00 ed altresì documentando che, con nota prot. 40643 del 20/06/2017, il Direttore
Generale dell' comunicava alla Casa Controparte_2 Controparte_11
come, all'esito delle verifiche del Tavolo Tecnico, il fatturato registrato per
[...]
l'anno 2016, al netto delle decurtazioni per cui erano state emesse note di credito, risultava pari ad € 43.562.165,94 (quindi eccedente il limite contrattuale).
La decisione è corretta.
Risultano depositati agli atti del giudizio di primo grado, oltre al contratto sottoscritto dalla in cui sono fissati i tetti di spesa, i Controparte_11
15 verbali dei tavoli tecnici, la nota prot. 40643 del 20/06/2017 e la delibera del direttore generale n. 523911 del 31.7.2017 avente ad oggetto l'incentivo “
[...]
compensazione tra sforamenti e sottoutilizzi dopo i controlli delle Parte_4
Contr Contr
”, alla quale seguiva nuova comunicazione del 29/08/2017. Contr Ritiene il Collegio che l abbia compiutamente allegato e comprovato l'eccepito superamento del tetto di spesa, dal momento che, oltre al contratto stipulato in data 4.4.2017 (che, all'art. 3, fissava il limite complessivo di spesa per l'anno 2016 in €. 36.793.730), risulta depositata la nota di credito nota prot.
40643 del 20/06/2017, con la quale il Direttore Generale e l.r.p.t. dell'
[...]
comunicava al l.r.p.t. della CP_2 Controparte_14
all'esito delle verifiche del Tavolo Tecnico, che erano pervenute: la nota di
[...] credito n.54/FE relativa ai controlli sanitari ed amministrativi, con la quale erano state accettate da parte della società appellante le decurtazioni di cui al D.C.A.
n.6/2011, per le prestazioni erogate in regime di ricovero ordinario e di D.H., relativo all'anno 2016, per un importo di € 527.644,25, nonché la nota di credito n. 119/FE per i Drg ad elevato tasso di inappropriatezza, per un importo di €
272.984,60.
Con la detta nota del 20.6.2017, era dunque comunicato che il fatturato registrato per l'anno 2016, al netto delle note di credito, era pari ad €
43.562.165,94 (importo eccedente il limite contrattuale) e che, al fine del pagamento del conguaglio, la avrebbe Controparte_14 dovuto emettere nota di credito per un importo di € 6.768.435,94, importo poi rettificato in € 5.184.780,39, a seguito della menzionata delibera del direttore generale n. 523911 del 31.7.2017.
La Casa di Cura, in riscontro alla comunicazione sopra indicata, emetteva nota credito n. 160/FE-2017 del 30/08/2017 per l'importo di € 5.184.780,39.
Ciò posto, deve ribadirsi che i limiti di spesa previsti nel contratto del 2017 devono considerarsi vincolanti per le parti, posto che all'art. 2 è prevista una eventuale modificazione degli stessi (come peraltro avvenuto) solo per la
“redistribuzione successiva a chiusura dell'esercizio di riferimento, dell'incentivo per le prestazioni di ”, nonché per la mera “possibilità di Parte_4 redistribuzione successiva, a chiusura dell'esercizio di riferimento, della spesa eventualmente risultata inutilizzata da parte di altre Case di Cura, in favore delle Case di Cura che hanno ecceduto il budget”; mentre all'art. 3, dopo la
16 fissazione, al comma 1 del limite di spesa è espressamente stabilito che : “La sottoscritta non potrà erogare nel 2016 un volume di prestazioni CP_11
Contr
…che comporti un onere economico a carico della in cui opera maggiore del limite di spesa fissato al comma precedente”, dato che conferma la natura cogente dei tetti di spesa pattuiti. Cont Orbene, la richiamata documentazione e le specifiche allegazione della in ordine al superamento del tetto di spesa di struttura come fissato in contratto non sono state oggetto di alcuna specifica contestazione ad opera dell'odierna impugnante nel primo grado del giudizio (avendo la stessa solo genericamente rilevato, negli scritti difensivi finali, l'inidoneità di tale documentazione e la Contr rilevanza probatoria della nota prot. 40643 del 20/06/2017, depositata dall' , nulla osservando sull'avvenuto superamento del tetto di spesa come fissato in contratto.
Le difese esplicate dall'appellante non soddisfano l'onere posto dall'art. 115
c.p.c., che impone alle parti di contestare in termini specifici le circostanze di fatto dedotte dalla controparte (cfr. sul punto anche Cass. 16970/2018).
Inoltre, come precisato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 17889/2020), “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.”. Cont Allegata, dunque, dall la circostanza del superamento del tetto di spesa, attraverso la documentazione su indicata, la , nella prima difesa CP_11 utile, avrebbe dovuto offrire argomenti contrari a quanto puntualmente dedotto dalla controparte.
Né la dedotta circostanza del superamento del tetto di spesa, né la richiamata documentazione risultano, invece, essere state oggetto di specifica e tempestiva contestazione ad opera dell'odierna appellante che, solo in sede di Contr comparsa conclusionale, si è limitata ad osservare che “l nel corso del presente giudizio non ha in alcun modo dimostrato la riconducibilità delle Contr suddette prestazioni al di fuori dei tetti di spesa. I documenti prodotti dall' sono inidonei a provare che le prestazioni di cui si discute siano state rese over budget, non servono all'uopo i verbali dei tavoli tecnici né tanto meno la determina di individuazione del saldo 2016, essendo tutti, inidonei a stabilire che le prestazioni di cui si discute non siano dovute perché eccedenti il limite di
17 Contr spesa, l'attività svolta dall' nel corso del 2016 non prova quanto sostenuto in questa sede dalla difesa di parte convenuta”.
Nella richiamata nota del 20.6.2017, invece, si dava espressamente conto del fatto che erano pervenute note di credito, con le quali erano state accettate da parte della società appellante le decurtazioni effettuate all'esito delle verifiche del Tavolo Tecnico e che il fatturato registrato per l'anno 2016, al netto delle stesse eccedeva il limite contrattuale.
A fronte di tali allegazioni specifiche, considerato che il tetto di spesa risultava fissato in contratto per singolo centro, che il fatturato relativo a ciascun anno di riferimento e l'eventuale sforamento del tetto contrattualmente previsto rientrano nel potere di controllo della struttura erogatrice delle prestazioni sanitarie, l'odierna impugnante avrebbe potuto e dovuto contestare i dati Contr allegati dall' e non limitarsi, peraltro solo nelle difese finali, a contestare genericamente l'inidoneità dei documenti dalla stessa prodotti, senza peraltro contestare il fatto dell'avvenuto superamento del tetto di spesa.
IV.7. Alla luce delle considerazioni sin qui enucleate, appare chiaro che non possa trovare accoglimento neanche la censura relativa al rigetto della domanda formulata ex art. 2041 c.c..
Come precisato dalla Suprema Corte: “Il punto di partenza è costituito dalla nota sentenza 26 maggio 2015, n. 10798, delle Sezioni Unite di questa Corte la quale, innovando rispetto al passato, ha stabilito che il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ai sensi dell' art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che
l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di
"arricchimento imposto". Alla luce di questa pronuncia emerge, contrariamente
a quanto l'odierna parte ricorrente sostiene, la possibilità che acquisti rilevanza il carattere non voluto o inconsapevole di tale arricchimento a favore dell'ente pubblico.
Dando seguito a tale impostazione, alcune successive pronunce hanno escluso che il superamento dei tetti di spesa imposti a carico delle case di cura accreditate possa legittimare queste ultime ad agire ai sensi dell'art.
18 2041 c.c., per ottenere la differenza. Giova richiamare, in proposito, l'ordinanza
24 aprile 2019, n. 11209, e le già citate sentenze n. 27608 del 2019 e n. 13884 del 2020. Queste due ultime pronunce, in particolare, ricollegandosi alla complessa problematica esaminata a proposito dei primi tre motivi, hanno affermato che la sussistenza di un tetto di spesa - che nel caso odierno era inserito nell'Accordo del 21 luglio 2011 - dimostra che l'azienda sanitaria ha già manifestato implicitamente il proprio rifiuto di una spesa superiore. Il che viene Contr a significare che l'eventuale arricchimento conseguito dalla in conseguenza delle prestazioni fornite dalle case di cura accreditate determina il carattere "imposto" di tale arricchimento, per cui l'azione prevista dall'art. 2041 cit., non può essere ammessa. E' appena il caso di aggiungere, del resto, che se così non fosse l'intero sistema dei tetti di spesa ne verrebbe vanificato, potendo la parte privata ottenere attraverso uno strumento giuridico diverso esattamente quello che la legge non intende riconoscerle” (cfr. Corte di
Cassazione, sentenza cit. n. 26334/2021).
Inoltre, pur volendo astrattamente ritenere che l'autorizzazione ex DGR 285/05 allo svolgimento di prestazioni sanitarie di pronto soccorso ad opera della Contr possa riflettere la volontà dell' di consentire una Controparte_15 spesa superiore per tali prestazioni, non si può negare che nella successiva attività negoziale la stessa abbia espresso una volontà opposta, ponendo qualsiasi onere economico eccedente il limite di spesa convenuto a carico della stessa Casa di cura.
Peraltro, l'azione ex art. 2041 c.c. ha carattere residuale, come espressamente sancito dall'art. 2042 c.c., residualità che, nella specie, non ricorre, giacché la domanda di adempimento contrattuale proposta in via principale è risultata infondata, in quanto il pagamento del corrispettivo richiesto è escluso proprio dagli accordi negoziali e dalle norme in essi richiamate, che regolano il rapporto inter partes e non per insussistenza del titolo negoziale che attribuisca all'attore il relativo diritto (Cassazione civile, Sez. I, 13.06.2018, n. 15496).
Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
V. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c. e, conseguentemente,
l'appellante e l'appellata (che ha Parte_1 Controparte_3
19 aderito integralmente all'appello) devono rifondere le spese del presente giudizio in favore delle parti appellate e l' . Controparte_4 Controparte_2
La concreta liquidazione è determinata, come da dispositivo, in un importo compreso tra i valori tabellari minimi e medi previsti dal D.M. n. 55/2014, nella nuova versione risultante a seguito delle modifiche apportate dal D.M. n.
147/2022, con esclusione della fase istruttoria non espletata e tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1 pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo articolo per la proposta impugnazione, integralmente respinta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di appello notificato in Parte_1 data 4.10.2021, avverso la sentenza n. 7530/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 20.09.2021, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna e in solido, alla Parte_1 Controparte_3 rifusione in favore delle parti appellate e l Controparte_4 Controparte_2 delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 20.000,00 a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e C.P.A, come per legge, per ciascuna parte;
3) dà della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo articolo per la proposta impugnazione.
Napoli, 11.9.2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Lucia Minauro Il Presidente
Dr. Michele Magliulo
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